Interpello n. 2/ 2018
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dellโarticolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Interpretazione dellโarticolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Seduta della Commissione del 5 aprile 2018.
La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dellโarticolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: โIl dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivitร di vigilanza, non puรฒ prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivitร di medico competenteโ.
In particolare lโEnte chiede di conoscere โse tale disposizione รจ da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attivitร ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente allโazienda sanitariaโ.
Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuitร rispetto allโabrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: โIl dipendente di una struttura pubblica non puรฒ svolgere l’attivitร di medico competente qualora esplichi attivitร di vigilanzaโ.
Inoltre, lโarticolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 – che ha introdotto lโarticolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 โ ha definito il Dipartimento di prevenzione come โuna struttura operativa dell’unitร sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilitร e il miglioramento della qualitร della vitaโ.
A tal fine โil dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocivitร e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell’azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse disciplineโ.
Nellโintento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta unโunica struttura deputata allo svolgimento di attivitร polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualitร della vita.
In tale contesto il Dipartimento non esercita solo unโattivitร di vigilanza, intesa come โmero controlloโ di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo.
Lโattivitร del Dipartimento si concretizza, altresรฌ, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi.
Emerge dunque una pluralitร di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, รจ chiamato a garantire lโattuazione di interventi complessi nellโambito dellโassistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, lโinformazione allโutenza, lโassistenza alle imprese, la formazione degli operatori, lโeducazione sanitaria della popolazione, lโinformazione e la comunicazione del rischio per la salute.
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dallโarticolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
