Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

Interpello n. 1 / 2018

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ€“ risposta al quesito relativo agli obblighi di cui allโ€™art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attivitร  esclusivamente presso unitร  produttive di un datore di lavoro committente โ€“ seduta della Commissione del 14 febbraio 2018.

Lโ€™ANIP, su segnalazione di una propria Associata che, erogando servizi a soggetti committenti, โ€œsi trova nella condizione di non avere la disponibilitร  giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge lโ€™appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)โ€, ha richiesto alla Commissione un parere formale sui tre quesiti che seguono:
โ€œ1) Per un DL che svolge le proprie attivitร  esclusivamente presso unitร  produttive del DL Committente, lโ€™obbligo imposto dallโ€™art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 puรฒ ritenersi assolto attraverso la presa dโ€™atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
3) La presa dโ€™atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nellโ€™ambito delle misure di cooperazione e coordinamento giร  previste allโ€™art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa dโ€™atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, รจ sufficiente per ritenere soddisfatto lโ€™obbligo per lโ€™Appaltatore di cui allโ€™art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?โ€

Al riguardo occorre premettere che lโ€™articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che: โ€œIl datore di lavoro, che esercita le attivitร  di cui allโ€™articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivitร  secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (โ€ฆ) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dellโ€™attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellโ€™emergenzaโ€.

Lโ€™art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che โ€œai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b) – ossia dei lavoratori di cui allโ€™articolo 18, comma 1, lettera b) – il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dellโ€™azienda e dei rischi specificiโ€ฆโ€.

In considerazione, dunque, di quanto previsto dal citato articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 il numero degli addetti non puรฒ essere aprioristicamente determinato, in quanto la designazione dei lavoratori incaricati dellโ€™attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellโ€™emergenza, deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora sia previsto.

Lโ€™articolo 46, comma 4), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: โ€œFino allโ€™adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dellโ€™interno in data 10 marzo 1998โ€.
Il citato decreto definisce โ€œi criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre lโ€™insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichiโ€ (art. 1, comma 1).

Il successivo articolo 5 prevede che:
โ€œ1. Allโ€™esito della valutazione dei rischi dโ€™incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformitร  ai criteri di cui allโ€™allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui allโ€™articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non รจ tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando lโ€™adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendioโ€.
Il piano di emergenza, in particolare, costituisce lโ€™insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle procedure da seguire in caso di emergenza, con specifico riferimento ai casi di lotta allโ€™incendio e di evacuazione.
Lo scopo del piano di emergenza รจ, dunque, quello di ridurre le conseguenze di un incidente mediante lโ€™uso razionale delle risorse umane e materiali disponibili. Il suddetto piano deve, quindi, contenere semplici e chiare indicazioni sulle modalitร  delle operazioni di pronto intervento in caso di pericolo.
Secondo quanto previsto dal menzionato allegato VIII del d.m. 10 marzo 1998, i fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

โ€œ- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
– il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
– il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
– i lavoratori esposti a rischi particolari;
– il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonchรฉ all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
– il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratoriโ€.

Riguardo, infine, allโ€™articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, come giร  espresso nella risposta allโ€™interpello n. 6/2013 del 2 maggio 2013, โ€œโ€ฆai sensi dei commi 1 e 2 in capo al datore di lavoro committente gravano i seguenti obblighi:
1) verificare, anche attraverso lโ€™iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, lโ€™idoneitร  tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto dโ€™opera;
2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellโ€™ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitร ;
3) promuovere, in particolare:
– la cooperazione allโ€™attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sullโ€™attivitร  lavorativa oggetto dellโ€™appalto;
– il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nellโ€™esecuzione dellโ€™opera complessiva.

Il comma 3 dellโ€™articolo 26 impone, inoltre, al datore di lavoro, lโ€™obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale deve essere allegato al contratto dโ€™appalto o dโ€™opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciรฒ non รจ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai โ€œrischi specifici propri dellโ€™attivitร  delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomiโ€; ciรฒ in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare โ€œtipiciโ€ dellโ€™attivitร  dellโ€™impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene – ferma restando lโ€™applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dellโ€™articolo in questione – necessaria la puntuale identificazione in un documento.

Al riguardo (cfr. Autoritร  per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che รจ possibile parlare dโ€™interferenza ove si verifica un โ€œcontatto rischiosoโ€ tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrร  espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrร  essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell’attivitร  delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.โ€

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a โ€œquesiti di ordine generale sullโ€™applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoroโ€ (in questo, inequivoco, si veda lโ€™articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008), non potendo pronunciarsi sulla correttezza delle modalitร  in base alle quali le singole aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto, eventualmente, di specifico accertamento in sede ispettiva.

Per tale ragione, non si considerano, in questa sede, le richieste di ANIP volte ad ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge.
Per quanto, invece, attiene agli obblighi generali di cui allโ€™articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi รจ dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto allโ€™adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attivitร  suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

Dโ€™altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi allโ€™interno della propria azienda, deve fornire โ€œagli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellโ€™ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitร โ€.

Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e lโ€™obbligo per lโ€™appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.


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