Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

Per quanto riguarda gli obblighi posti a carico dei progettisti, dei fabbricanti dei fornitori e degli installatori, il D.Lgs. 81/08 dispone che devono rispettare i principi generali della prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche

Tale disposizione prende in considerazione aspetti come la progettazione dei luoghi, la fabbricazione di macchine e di attrezzature di lavoro, l’installazione di impianti, che costituiscono condizione essenziale per una giusta e valida applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Per avere un quadro completo dei compiti affidati ai progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori occorre però dar conto del DPR 459/96 “Regolamento per l’attuazione della Direttiva Macchine dell’Unione Europea”.

Tale normativa prescrive obbligatoriamente ai fabbricanti e ai costruttori di macchine e componenti di sicurezza di rispettare nella fase progettuale gli obblighi di sicurezza descritti negli allegati del decreto di attestarli attraverso la certificazione e la marcatura CE.

 

SUGGERIMENTO: Condizione imprescindibile è dunque che l’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, avvenga tenendo conto delle misure generali di tutela e richiedendo al costruttore/fornitore la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica, schede di sicurezza e procedure nell’utilizzo.

NOTA: Ai sensi dell’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

SANZIONI PENALI: Sanzioni per i progettisti

Art. 22: arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 57, co. 1]

 

SANZIONI PENALI: Sanzioni per i i fabbricanti e i fornitori

Art. 23: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro [Art. 57, co. 2]

 

SANZIONI PENALI: Sanzioni per gli installatori

Art. 24: arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 57, co. 3]

 

Dichiarazione di conformità

Presupposto indispensabile è dunque la dichiarazione di conformità che deve essere apposta su tutte le macchine nuove. Tale dichiarazione è la conferma da parte di fabbricanti o fornitori, ossia chi mette in circolazione installazioni e impianti tecnici, che la macchina venduta rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e salute ed è stata costruita secondo le regole di buona tecnica.

Istruzioni per l’uso

Altro requisito fondamentale è che ogni macchina deve essere accompagnata da un’istruzione per l’uso (con indicazioni riguardanti l’installazione, l’esercizio, la riparazione e la manutenzione).

Sul fornitore incombe dunque sia la responsabilità per la dichiarazione di conformità e sia l’istruzione per l’uso.

AVVERRTENZA: È fatto obbligo pertanto ai datori di lavoro, come acquirenti, di pretendere sia la dichiarazione di conformità sia l’istruzione per l’uso.

Il datore di lavoro se non verifica che tali requisiti siano conformi incorre nella responsabilità della messa in dotazione di macchinari non corrispondenti e validamente previsti dalle vigenti disposizioni della sicurezza.

L’istallazione

Ma la sicurezza non si esaurisce soltanto allo stadio iniziale infatti notevole rilevanza è affidata alle decisioni da adottare al momento dell’installazione nonché nelle fasi dell’utilizzazione e della manutenzione.

Per quanto attiene all’installazione è fondamentale analizzare la lavorazione a cui è chiamata come concretamente viene svolta e dei rischi connessi. Tutti gli elementi delle macchine che possono costituire un pericolo devono pertanto essere accuratamente protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

La manutenzione

Per quanto concerne la manutenzione l’idoneità della stessa deve essere determinata rispetto a:

– quanto stabilito dal costruttore per le macchine già marcate CE;

– le indicazioni contenute nei libretti di manutenzione, se esistenti, per le macchine non marcate CE.

La manutenzione risulta essere pertanto la prima misura di prevenzione relativamente all’utilizzo delle macchine.

NOTA: La normativa in commento a tal proposito prevede l’obbligo di predisporre un programma di manutenzione preventiva e periodica curando anche le operazioni di manutenzione significative ai fini della sicurezza.

Gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

Agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 81/08 si ribadisce che prevede gli obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori che sono vincolati al rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. In particolare:

– impone ai progettisti il rispetto dei principi generali della prevenzione nella scelta progettuale e dei requisiti di sicurezza nella scelta delle macchine e dei dispositivi di protezione;

– vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Ai sensi del D.P.R. 459/96:

− le macchine immesse sul mercato dopo il 21/9/96, o quelle già esistenti ma modificate in modo sostanziale, devono essere corredate dalla dichiarazione CE di conformità e dalla marcatura CE che è un obbligo a carico del costruttore (la dichiarazione di conformità autorizza il costruttore ad apporre sulla macchina la marcatura CE);

− ogni macchina deve possedere il manuale di istruzioni, obbligatoriamente redatto anche nella lingua del paese in cui la macchina è venduta (cfr. Allegato 1 D.P.R. 459/96, punto 1.7.4). Il manuale stabilisce fra l’altro come e con quale frequenza deve avvenire la manutenzione della macchina, oltre ad indicare le istruzioni per montaggio, smontaggio, messa in funzione, etc.

 

GIURISPRUDENZA: Nel caso di una macchina rotoimballatrice per la quale sussista un’impossibilità tecnica, almeno all’epoca dei fatti, di commercializzare macchine più sicure, è fatto divieto al costruttore di costruire e vendere simili macchine; egli infatti, laddove non sia possibile rendere la macchina sicura, deve astenersi dal costruire e dal vendere la macchina. Inoltre, tenuto conto che l’imprenditore è destinatario delle norme antinfortunistiche che lo riguardano, norme che non può non conoscere prescindendo dai suggerimenti o dalle prescrizioni delle Autorità cui spetta la vigilanza ai fini del rispetto di quelle norme, la circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità dell’imprenditore. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 5 novembre 2003, n. 41985).

Si precisa che per:

  • immissione sul mercato: si intende la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
  • si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione;
  • Per messa in servizio: si intende la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Unione europea; utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.

Anche le macchine progettate ed assemblate in laboratorio per un particolare esperimento sono soggette ai principi e norme di sicurezza del D.P.R. 459/96.

La strategia di approccio individuata nel D.P.R. 459/96 va applicata seguendo l’ordine indicato:

  1. identificazione di tutti i pericoli esistenti nella macchina;
  2. valutazione dei rischi corrispondenti ai pericoli individuati;
  3. eliminazione o riduzione dei rischi, sulla base della valutazione fatta e dei requisiti di sicurezza prescritti, tramite soluzione progettuale e costruttiva;
  4. adozione di misure di protezione nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
  5. informazione agli utilizzatori sui rischi residui dovuti alla non completa efficacia delle misure di sicurezza adottate, tramite adeguate avvertenze sulla macchina e indicazioni nel manuale d’istruzioni.

 

GIURISPRUDENZA: La permanenza della posizione di garanzia del costruttore per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione e alla fornitura di una macchina priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza, non esclude la concorrente responsabilità del datore di lavoro-utilizzatore, a meno che l’accertamento di un elemento di pericolo, o la violazione di regole di cautela nella progettazione o costruzione dello strumento, non siano resi impossibili per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, il che avviene nel caso di una violazione delle regole di prevenzione non verificabile con l’ordinaria diligenza (per es. perché riguardanti una parte non visibile e non raggiungibile della macchina). (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 1 febbraio 2006, n. 3961).

La Marcatura CE

Nella marcatura CE di una macchina, non appartenente ad una di quelle elencate nell’allegato 4 del D.P.R. 459/96, vi sono degli obblighi vincolanti alla corretta applicazione della “targhetta” finale. Essendo in regime di autocertificazione spesso coloro che si autocostruiscono delle macchine omettono di adempiere a parte o in toto a tali obblighi.

In particolare la documentazione che deve essere redatta per ottenere la marcatura CE e che è composta dalle seguenti parti è:

  • Il fascicolo tecnico della costruzione
  • La dichiarazione di conformità
  • La marcatura CE

Funzione del fascicolo tecnico è di provare che la macchina è stata progettata e costruita in modo da essere corrispondente ai requisiti minimi richiesti dalle direttive.

La dichiarazione di conformità è il “certificato” che garantisce l’adeguatezza della macchina.

La marcatura CE rappresenta la conformità dandone evidenza sulla macchina.

Le direttive citate dispongono rigorosamente che la responsabilità è in primis sul costruttore della macchina.

Ma la marcature CE vi è da dire che si ricollega anche ad altre direttive, che attualmente sono la 73/23/CEE sulla bassa tensione e la 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica.

Le macchine vengono ripartite dalle Direttive in macchine a basso o medio rischio o macchine ad alto rischio.

In merito alle macchine a basso o medio potenziale di rischio il costruttore può apporre la marcatura CE in modo arbitrario, assumendosi così tutte le responsabilità.

In questo caso dovrà quindi procedere con l’elaborazione:

  1. dell’Analisi dei rischi per quantificare i pericoli della macchina e per descrivere i rimedi presi per limitare i pericoli che ne derivano;
  2. del Manuale di uso e manutenzione che descrive la macchina, le modalità di uso e manutenzione e tratta i rischi residui che rimangono nonostante gli accorgimenti progettuali che sono stati presi;
  3. del Fascicolo tecnico della costruzione che oltre all’analisi dei rischi ed al manuale di uso e manutenzione contiene i progetti meccanici, gli schemi elettrici e idraulici ecc.;
  4. della Dichiarazione di Conformità
  5. della Marcatura CE

Relativamente invece alle macchine ad alto potenziale di rischio (allegato 4 del D.P.R. 459/96) il costruttore, per garantire la conformità deve rivolgersi, come descritto nelle direttive, ad un Organismo Notificato oltre che seguire la procedura secondo i punti descritti precedentemente.

 

GIURISPRUDENZA: La responsabilità del costruttore, nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina. A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina). (Cassazione penale, sez. IV, 26/10/2005, n. 1216).

La sentenza della Corte di Cassazione penale ha ritenuto responsabile il datore di lavoro per aver messo a disposizione dei propri dipendenti macchine che malgrado fossero marcate CE presentavano evidenti carenze sulla prevenzione degli infortuni. La permanenza della responsabilità del fornitore e del costruttore non vale ad escludere la responsabilità dell’utilizzatore a meno che l’accertamento di un elemento di pericolo o la violazione di regole di cautela nella progettazione o nella costruzione dello strumento non siano resi impossibili per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio che cioè si tratti di una violazione delle regole di prevenzione non verificabile con l’ordinaria diligenza inoltre se la non corrispondenza della macchina alle regole di prevenzione e protezione è agevolmente verificabile la colpa dell’utilizzatore non può essere esclusa: l’utilizzatore della macchina ed in particolare il datore di lavoro è tenuto ad eliminare le fonti di pericolo e quindi il comportamento alternativo lecito è esigibile nei suoi confronti.

Il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza a meno che l’utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina). Se ciò non si verifica, si ha, quindi, una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso causale con l’evento, sempre che, ovviamente, quell’evento sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina. Tuttavia, la permanenza della responsabilità del costruttore non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato a eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina; a tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina).

La responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio (salva l’ipotesi in cui si tratti di comportamenti eccezionali e abnormi, tali da recidere il nesso causale ex art. 41, co. 2, c.p.). Infatti, è pur vero che il lavoratore, come soggetto destinatario di protezione, è anche soggetto destinatario di responsabilità, come si desume dall’art. 20 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che obbliga il lavoratore a prendersi cura non solo della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (si tratta di un obbligo cautelare “specifico”, la cui violazione può integrare un addebito a titolo di “colpa specifica”, con gli effetti, in caso di danno alle persone, di cui agli art. 589 co. 2 e 590 co. 3 c.p.). Ma tale disposizione va letta unitamente a quella (art. 18, co. 3 bis, D.Lgs. n. 81 del 2008) che fonda l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente sull’adempimento degli obblighi previsti a carico, tra gli altri, proprio del lavoratore: obbligo di vigilanza la cui violazione è autonomamente sanzionata ai sensi del successivo art. 55 dello stesso D.Lgs. n. 81 del 2008. (Cassazione penale, sez. IV, 17/06/2015, n. 29794).

Il Fascicolo tecnico della costruzione

Il Fascicolo tecnico della costruzione ha la prerogativa di provare che il progettista ed il costruttore abbiano soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza e di salute applicabili a quella macchina. Esso deve contenere:

  • Descrizione ed identificazione della macchina
  • Disegno complessivo della macchina
  • Elenco dei requisiti essenziali applicabili alla macchina e delle soluzioni adottate per soddisfarli
  • Elenco delle norme applicate per la progettazione della macchina
  • Tutte le eventuali specifiche della macchina
  • Una copia del manuale di uso e manutenzione

Il Fascicolo tecnico rimane al costruttore che lo tiene a disposizione dell’Autorità Nazionale di Controllo qualora questa lo richieda.

Tale documentazione deve essere redatta in una lingua ufficiale dei paesi dell’Unione Europea. Nel nostro caso è comunque opportuno che sia redatta innanzitutto in lingua italiana in modo da poter essere consultata agevolmente.

Le direttive macchine prescrivono infine che la relativa documentazione sia mantenuta a disposizione dell’Autorità Nazionale di Controllo per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o da quella del suo ultimo esemplare, nel caso di fabbricazione di serie.

Il manuale d’uso

Le istruzioni per l’uso devono essere fornite all’utilizzatore e costituiscono il riferimento per la comprensione delle caratteristiche della macchina.

Il manuale di uso e manutenzione deve obbligatoriamente essere parte integrante della fornitura della macchina e deve descriverne tutto il ciclo di vita, dall’ imballaggio alla demolizione, passando attraverso le varie fasi di utilizzo, descrivendo i rischi residui presenti ed i rimedi che l’utilizzatore deve adottare.

NOTA: Il contenuto del manuale deve comprendere il nome del costruttore, il suo indirizzo o quello del suo mandatario ed i riferimenti specifici della macchina (denominazione, modello, matricola e anno di costruzione).

La dichiarazione di conformità

Il fabbricante deve redigere per ogni macchina o componente di sicurezza immesso nel mercato un documento, chiamato Dichiarazione di Conformità. Questo documento caratterizza proprio la conformità di quella macchina ai requisiti essenziali delle Direttive ad essa applicabili.

Tale dichiarazione deve essere redatta soltanto dopo aver costituito il Fascicolo Tecnico della Costruzione.

La dichiarazione di conformità , a seconda dei casi, può essere di tipo:

A) Per macchine che funzionano in modo indipendente, per attrezzature intercambiabili e per impianti

B) Per macchine che dovranno incorporarsi in altre macchine o impianti e non possono funzionare in modo indipendente

C) Per i componenti di sicurezza immessi sul mercato e destinati ad essere incorporati in una macchina o in impianti.

Solamente il tipo A prevede l’apposizione della marcatura CE sul prodotto e una copia di essa deve accompagnare la macchina insieme al manuale di uso e manutenzione.

La Dichiarazione di Conformità (tipo A), quella che più interessa i costruttori di macchine, deve comprendere almeno:

  • L’ intestazione del Costruttore
  • Dati identificativi e tecnici della macchina (uso, modello, numero di serie, marchio commerciale ecc.)
  • Dichiarazione del costruttore (forma descrittiva con riferimenti alle Direttive)
  • Data e firma

Le macchine usate: adeguamento e marcatura CE

Bisogna dire però che l’adeguamento di una macchina usata non è così agevole. Facendo un esempio si può partire dal presupposto reale di una ditta che deve adeguare il proprio parco macchine: la prima fase è quella di stendere un’analisi preventiva dei rischi presenti su ogni singola macchina e gli interventi da attuare per limitare al minimo i rischi residui.

Gli interventi potranno essere di due tipi: uno tecnico ed uno organizzativo.

L’intervento tecnico consiste generalmente nel predisporre ripari fissi e mobili, barriere materiali o a fotocellula, interblocchi con o senza bloccaggio del riparo, tappeti sensibili, bumper, pulsanti a fungo rosso, dispositivi di marcia – arresto, e quanto altro venga identificato come necessario.

Quello organizzativo si verifica quando vi siano dei dispositivi di sicurezza che possono essere temporaneamente rimossi o adattati alle varie esigenze produttive, oppure quando esigenze tecniche lasciano dei rischi residui ancora troppo alti per essere accettabili.

Vi dovranno essere procedure scritte precise che individuino le persone responsabili e le azioni che devono essere messe in atto per non ridurre il livello di sicurezza nelle varie fasi lavorative.

AVVERTENZA: Se una macchina è già a norma, ma possiede dei dispositivi di sicurezza tecnologicamente superati (si pensi alle vecchie barriere ottiche monoraggio senza centralina di controllo sulle presse e trance), questi dovranno essere sostituiti poiché la giurisprudenza ha oramai stabilito come l’adeguamento debba essere fatto in base alla miglior tecnica attuale. Se una macchina non ha più schemi tecnici, elettrico, pneumatico, idraulico o manuali di istruzioni per l’uso e la manutenzione, dovranno essere messe in atto della misure per cercare di recuperare o realizzare il maggior materiale mancante possibile.

Macchine provenienti da paesi CEE con marcatura CE

Nel commercio di macchine usate, attualmente la situazione in Italia può essere così configurata:

A) Macchine provenienti da paesi CEE con marcatura CE

A1) Se non vi sono condizioni che obblighino a dover rimarcare la macchina, si hanno le seguenti situazioni:

Il venditore finale deve assicurare che la macchina rispetti i Requisiti Essenziali di Sicurezza, e ciò può essere un semplice “passaggio” di documentazione poiché la configurazione della macchina non ha subito variazioni nel corso della sua vita.

La dichiarazione di conformità originaria sarà quella a valore legale, con eventuale integrazione del nome del nuovo utilizzatore. Il venditore finale dovrà dichiarare che sulla macchina non sono state effettuate modifiche tali da dover procedere ad una nuova procedura di marcatura.

Talvolta ci può essere la situazione di dover modificare le protezioni perimetrali per adeguamenti tecnici o di layout (barriere fotoelettriche, reti, micro, ecc.), ma questa operazione rientra nella straordinaria manutenzione di adeguamento del sistema delle sicurezze che non comporta l’obbligo di rimarcatura ma solo di eventuale integrazione degli schemi e del manuale.

A2) Se vi sono condizioni che obblighino a dover rimarcare la macchina (modifiche nella modalità d’uso o nella configurazione, ad esempio nuova connessione di carico/scarico con utilizzo differente dall’originario), il venditore finale ha l’obbligo di marcatura CE della nuova configurazione, con costituzione del nuovo manuale, fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità ed apposizione della marcatura.

 

B) Macchine provenienti da paesi extra CEE

Il venditore finale ha l’obbligo di marcatura CE della nuova immissione sul mercato comune europeo, con costituzione del manuale nella lingua dell’acquirente, fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità ed apposizione della marcatura.

C) Macchine provenienti da paesi CEE senza marcatura CE

In questo caso la macchina può essere venduta come: rottame oppure come macchina usata.

C1) Nel primo caso (rottame) il prezzo di acquisto della stessa deve essere tale da giustificare la vendita “a peso” con eventuale attestazione del venditore delle motivazioni per le quali la macchina viene venduta come “non più utilizzabile”.

Sicuramente appare molto complicato condividere ciò se la macchina viene venduta direttamente ad un utilizzatore finale.

Tale ipotesi, appare possibile solo se la macchina transita dal costruttore, viene riconvertita e poi rivenduta a prezzo adeguato.

Tuttavia va sottolineato che per quanto questa situazione venga più volte messa in pratica comporta però parecchi rischi in caso di ispezione fiscale e comunque non sarebbe corretto da parte delle società di leasing non accettarla.

C2) Se non vi sono condizioni che obblighino a dover marcare la macchina si ha che il venditore ultimo deve garantire che la macchina rispetti le norme antinfortunistiche così come previsto dal D.Lgs. 81/08, tenuto conto della tecnica attuale.

L’art. 11 del DPR 459/96 dispone infatti che “in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

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