Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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Campagna antincendio boschivo, nozione di luogo di lavoro e confini applicativi del Titolo II del d.lgs. n. 81 del 2008: l’Interpello n. 2/2025 tra attività agro-forestali, aree esterne e pertinenze organizzate

Massima.
Nell’ambito delle attività antincendio boschivo svolte da lavoratori inquadrati nel settore agricolo-forestale, il Titolo II del d.lgs. n. 81 del 2008 non trova applicazione con riguardo ai soli terreni esterni all’area edificata dell’azienda agricola o forestale sui quali si svolgano le attività tipiche indicate dall’art. 2135, secondo comma, c.c.; restano invece assoggettate alla disciplina sui luoghi di lavoro le aree di immediata pertinenza della sede, nonché gli spazi organizzati e funzionalizzati ad attività non strettamente agricole o ad attività connesse, secondo il criterio sostanziale elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del Titolo II e dell’Allegato IV, la qualificazione delle vedette e delle postazioni AIB non può fondarsi su una nozione meramente topografica del bosco o del terreno, ma richiede la verifica della loro concreta collocazione rispetto all’area edificata, alla struttura organizzativa dell’azienda e alla funzione effettivamente svolta.


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1. Premessa: il significato dell’interpello nel sistema prevenzionistico

L’Interpello n. 2/2025 affronta una questione di particolare rilievo nella materia della salute e sicurezza sul lavoro, poiché investe l’ambito applicativo del Titolo II del d.lgs. n. 81 del 2008 con riguardo all’attività antincendio boschivo svolta nell’ambito dell’organizzazione forestale regionale siciliana. La domanda sottoposta alla Commissione concerne, in particolare, la possibilità di qualificare come “luoghi di lavoro” le vedette e le postazioni AIB, e quindi di assoggettarle ai requisiti previsti dall’Allegato IV, nonostante l’art. 62, comma 2, lettera d-bis), escluda dal campo di applicazione del Titolo II “i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.

Il rilievo sistematico del documento è evidente. La disposizione in parola, introdotta per tenere conto delle peculiarità del lavoro agricolo e forestale in spazi aperti e non strutturalmente assimilabili agli ambienti chiusi o edificati del lavoro industriale e terziario, pone da tempo problemi interpretativi nei casi in cui l’attività si svolga sì in contesti naturali o semi-naturali, ma all’interno di una organizzazione complessa, dotata di presidi, postazioni, aree di supporto e strutture logistiche. L’interpello, valorizzando la ratio della norma e richiamando la più recente giurisprudenza penale di legittimità, fornisce una chiave di lettura che si sottrae tanto a una visione estensiva indifferenziata del concetto di luogo di lavoro quanto a una esclusione automatica di ogni area esterna o boschiva.

2. Il quesito: vedette e postazioni AIB tra esclusione legale e possibile riqualificazione funzionale

L’istanza proviene dalla Regione Siciliana, che riporta il quesito formulato dal Comando del Corpo Forestale regionale. La questione è se, nel lavoro AIB, i luoghi nei quali vengono localizzati i lavoratori stagionali assunti per la campagna antincendio boschivo debbano considerarsi o meno “luoghi di lavoro” ai sensi del Titolo II, e se, in particolare, le vedette e le postazioni AIB siano soggette o meno alla relativa disciplina e ai requisiti dell’Allegato IV. Il quesito è tutt’altro che teorico, poiché dalle sue conseguenze dipende il regime prevenzionistico applicabile a spazi che, per loro conformazione e destinazione, possono trovarsi in una zona intermedia tra il terreno forestale in senso stretto e il presidio organizzato stabilmente funzionale a un’attività lavorativa.

La Commissione prende atto che i lavoratori interessati sono qualificati, secondo la normativa regionale richiamata, come lavoratori agricoli appartenenti all’elenco speciale dei lavoratori forestali, ai quali si applica il contratto collettivo di settore per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L’assunzione avviene tramite gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste quali “aziende agricole”, con il dirigente registrato come rappresentante legale. Questo inquadramento non è neutro: serve infatti a collocare la fattispecie entro l’alveo dell’azienda agricola o forestale, e dunque entro la sfera applicativa dell’eccezione prevista dall’art. 62, comma 2, lettera d-bis), del Testo unico.

3. Il quadro normativo: art. 62, art. 63, art. 64 e Allegato IV del d.lgs. n. 81 del 2008

La Commissione ricostruisce preliminarmente il quadro normativo di riferimento. L’art. 62 definisce i luoghi di lavoro, ai fini del Titolo II, come i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. La disposizione, al comma 2, sottrae però all’applicazione del Titolo II alcune categorie di spazi e attività, tra cui, per ciò che qui rileva, “i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”. Gli artt. 63 e 64 collegano poi l’operatività del Titolo II ai requisiti di salute e sicurezza di cui all’Allegato IV e ai conseguenti obblighi del datore di lavoro relativi a conformità, manutenzione, pulizia e sicurezza dei luoghi.

Il quadro normativo è completato dal richiamo all’art. 2135 c.c., che definisce l’imprenditore agricolo e distingue le attività agricole in senso stretto, dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico vegetale o animale, dalle attività connesse, consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché nella fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola. Il riferimento codicistico è decisivo, perché la delimitazione della nozione di terreno escluso dall’art. 62 passa, secondo la Commissione, proprio attraverso la distinzione tra attività strettamente agricole o forestali e attività ulteriori o connesse.

4. Il richiamo alla Cassazione penale e il criterio sostanziale della distinzione

Il cuore dell’interpello risiede nel richiamo alla sentenza della Corte di cassazione penale, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 49459. La Commissione valorizza il principio affermato in quella decisione, secondo cui, nel caso di azienda agricola, non possono essere considerati “luoghi di lavoro” solo i terreni esterni all’area edificata nei quali si svolgano le attività tipiche di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali di cui all’art. 2135, secondo comma, c.c.; costituiscono invece “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede principale, secondaria o operativa, del magazzino o deposito, destinate ad attività non strettamente agricole, quali deposito, carico e scarico merci, movimentazione di mezzi, ovvero alle attività connesse di cui al terzo comma dell’art. 2135 c.c.

Il valore di questo richiamo è notevole. L’interpello non si limita a ribadire la lettera dell’art. 62, ma ne assume una interpretazione sostanziale e funzionale. La distinzione non passa semplicemente attraverso la dicotomia “bosco/non bosco” o “esterno/interno”, bensì attraverso il rapporto tra spazio, organizzazione aziendale e funzione lavorativa concretamente esercitata. Non ogni porzione di territorio appartenente all’azienda agricola o forestale è automaticamente sottratta alla disciplina dei luoghi di lavoro; ne restano esclusi soltanto i terreni esterni all’area edificata sui quali si svolgono le attività strettamente agricole o forestali in senso proprio. Se invece lo spazio assume i caratteri di una pertinenza organizzata dell’azienda, o ospita attività connesse, logistiche o di supporto, esso rientra nella nozione di luogo di lavoro.

5. La ratio legis valorizzata dalla Commissione

La Commissione fonda la propria conclusione “in considerazione della ratio legis” e del principio di diritto espresso dalla Cassazione. Questo passaggio è particolarmente significativo. La ratio dell’esclusione prevista dall’art. 62, comma 2, lettera d-bis), non è quella di creare una zona franca sottratta in blocco alle tutele prevenzionistiche, ma di evitare l’applicazione meccanica dei requisiti del Titolo II a contesti naturali aperti, non strutturalmente assimilabili a locali, edifici o pertinenze organizzate dell’azienda. In altri termini, l’esclusione riguarda la inidoneità ontologica di certi spazi aperti ad essere disciplinati secondo i parametri dell’Allegato IV, non la mera appartenenza formale del terreno all’azienda agricola o forestale.

La lettura adottata dalla Commissione è quindi convincente perché impedisce di utilizzare l’eccezione normativa come schermo generalizzato contro ogni obbligo prevenzionistico tipico dei luoghi di lavoro. Se, per esempio, una postazione AIB o una vedetta è collocata in un’area organizzata, dotata di attrezzature, funzionalizzata stabilmente al presidio, alla sorveglianza e alla permanenza dei lavoratori, il problema non può essere risolto con il solo richiamo nominale al fatto che ci si trovi “nel bosco”. Occorre stabilire se quello spazio mantenga i caratteri del terreno esterno destinato a una attività forestale in senso stretto oppure se si sia trasformato, per struttura e funzione, in una pertinenza organizzativa dell’azienda.

6. La risposta della Commissione: esclusione limitata ai terreni esterni dell’attività agro-forestale in senso proprio

La conclusione dell’interpello è formulata in termini sintetici, ma giuridicamente molto densi: “nel caso di aziende agricole non sono considerati luoghi di lavoro i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 codice civile”. La Commissione non qualifica direttamente, in termini definitivi e puntuali, le singole vedette o postazioni AIB indicate nel quesito, poiché ricorda correttamente di poter fornire soltanto chiarimenti di ordine generale e non pronunciarsi su fattispecie specifiche. Tuttavia, l’enunciato di principio è sufficiente a ricavare il criterio applicativo.

Ne deriva che il semplice svolgimento dell’attività AIB in contesto forestale non esclude di per sé l’applicazione del Titolo II. Occorre piuttosto verificare se la specifica vedetta o postazione sia configurabile come mero presidio collocato su terreno esterno nel quale si svolge una attività forestale in senso stretto, oppure come area organizzata di pertinenza dell’azienda, strumentale a una attività connessa, logistica o di supporto alla gestione del servizio antincendio. In quest’ultimo caso, coerentemente con il principio richiamato dalla Cassazione, verrebbero in rilievo i requisiti dei luoghi di lavoro.

7. Le ricadute interpretative sulle vedette e sulle postazioni AIB

Sebbene la Commissione non si pronunci su casi concreti, l’interpello offre elementi molto chiari per orientare l’interpretazione. Le vedette e le postazioni AIB, infatti, non sono nozioni univoche sul piano materiale. Possono consistere in semplici punti di osservazione occasionali collocati in terreno aperto, ma possono anche assumere la fisionomia di postazioni stabilizzate, con strutture di appoggio, zone di stazionamento, aree di ricovero di mezzi o attrezzature, percorsi organizzati di accesso, e più in generale elementi idonei a farle apparire come pertinenze funzionali dell’organizzazione antincendio. È proprio questa differenza che il criterio accolto dall’interpello impone di valorizzare.

La conseguenza più rilevante è che la qualificazione non può essere operata in modo astratto e generalizzato per tutte le postazioni AIB. Sarà necessario, in ciascun contesto organizzativo, verificare la loro concreta conformazione, la collocazione rispetto all’area edificata o alle sedi operative, la funzione esercitata e il loro eventuale inserimento in una rete logistica o organizzativa che le renda assimilabili alle aree di immediata pertinenza dell’azienda. In tale prospettiva, l’interpello sposta il focus dall’etichetta del luogo alla sua effettiva funzione prevenzionistica.

8. Il rapporto tra esclusione del Titolo II e permanenza degli obblighi prevenzionistici generali

Un ulteriore aspetto, che l’interpello lascia sullo sfondo ma che è importante esplicitare, è che la non applicazione del Titolo II non equivale in alcun modo alla sottrazione del lavoro AIB agli obblighi generali di tutela posti dal Titolo I del d.lgs. n. 81 del 2008. La stessa definizione di cui all’art. 62 è formulata “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”, e la Commissione lo ricorda espressamente. Ciò significa che, anche quando un terreno esterno o un bosco non siano qualificabili come luogo di lavoro ai fini del Titolo II, restano comunque operanti tutti gli obblighi generali di valutazione del rischio, organizzazione della prevenzione, informazione, formazione, fornitura di attrezzature idonee, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze.

Questo punto è essenziale per evitare letture riduttive dell’interpello. La decisione della Commissione riguarda l’applicazione del Titolo II e dell’Allegato IV, non la sussistenza in generale di obblighi di sicurezza. Il lavoro antincendio boschivo, proprio per la sua elevata rischiosità intrinseca, rimane integralmente assoggettato alle regole generali del sistema prevenzionistico, anche quando specifici luoghi non siano inquadrabili come “luoghi di lavoro” in senso tecnico ai fini del Titolo II.

9. Valutazione conclusiva

L’Interpello n. 2/2025 offre una lettura giuridicamente rigorosa e sistematicamente equilibrata dell’art. 62, comma 2, lettera d-bis), del d.lgs. n. 81 del 2008. Il suo nucleo essenziale è che l’esclusione dal Titolo II riguarda soltanto i terreni esterni all’area edificata dell’azienda agricola o forestale sui quali si svolgono le attività tipiche di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento, mentre non si estende automaticamente alle aree di pertinenza organizzata, alle zone logistiche e agli spazi destinati ad attività non strettamente agricole o a attività connesse. Ne deriva una nozione sostanziale e funzionale di luogo di lavoro, coerente con la giurisprudenza di legittimità e con la ratio della disciplina prevenzionistica.

Il merito principale del documento sta nell’avere impedito che la formula “campi, boschi e altri terreni” sia interpretata come una clausola di esclusione indiscriminata, tale da sottrarre al Titolo II ogni spazio esterno impiegato nell’attività antincendio boschivo. Al contrario, l’interpello impone una verifica concreta della natura e della funzione del luogo, con particolare attenzione alla sua relazione con l’organizzazione aziendale e con le attività effettivamente svolte dai lavoratori. Proprio in questa attenzione alla realtà organizzativa del lavoro AIB risiede il suo maggiore pregio interpretativo.


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