Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

In questa parte esamineremo quali sono gli obblighi che la legge pone a carico dei soggetti chiamati ad applicare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Cercheremo dunque di comprendere in base a quale meccanismo si distribuiscono i poteri ed i compiti tra i vari soggetti dai quali scaturiscono le relative responsabilitร .

La dimensione dellโ€™azienda รจ il presupposto perchรฉ si possa strutturare lโ€™organizzazione in modo che i compiti siano distribuiti tra piรน persone, la divisione dei compiti deve rispondere ad effettive esigenze dellโ€™impresa, e lโ€™attribuzione delle funzioni deve essere accompagnata da poteri reali ed affidata a persona idonea a quella particolare funzione.

Gli obblighi

Lโ€™art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro lโ€™obbligo contrattuale generale di sicurezza ai sensi del quale โ€œรจ tenuto ad adottare le misure necessarie per tutelare lโ€™integritร  fisica e morale dei lavoratoriโ€, rispettando non solo le specifiche norme prescritte dallโ€™ordinamento in relazione al tipo specifico di attivitร  imprenditoriale e lavorative, ma anche quelle che si rilevino necessarie in base alle particolaritร  del lavoro, allโ€™esperienza e alla tecnica.

NOTA: In virtรน della disposizione di cui allโ€™art. 2087 c.c., il datore di lavoro รจ obbligato ad un facere non determinato a priori, poichรฉ concretizzabile in maniera differente in dipendenza del tipo dโ€™attivitร  svolta e variabile a seconda del progresso tecnologico e dellโ€™esperienza. Il fine della normativa consiste nel garantire unโ€™integritร  psicofisica del lavoratore, sia in termini di condizioni specifiche di mansioni, sia come protezione da eventuali situazioni di pericolo.

Obbligo del datore di lavoro รจ quindi di assicurare al lavoratore condizioni di lavoro idonee sotto lโ€™aspetto della sicurezza.

In particolare gli obblighi prevenzionistici fissati dal nuovo Testo Unico sono individuati e regolati dagli artt. 18 segg. del decreto (Titolo I, cap. III).

Ed invero numerose sono le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori affidate al datore di lavoro.

In primo luogo deve:

  • valutare attentamente e preventivamente tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti nei luoghi di lavoro;
  • eliminare concretamente i rischi e ove ciรฒ non sia possibile provvedere alla loro riduzione;
  • programmare un piano di prevenzione tenendo conto sia delle condizioni tecnico-produttive dellโ€™azienda sia dellโ€™influenza dei fattori ambientali e dellโ€™organizzazione del lavoro
  • informare e formare adeguatamente tutti i soggetti coinvolti e provvedere al controllo sanitario periodico dei lavoratori.

SANZIONI PENALI: Sanzioni per il preposto

Art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f): arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)]

Art. 19, co. 1, lett. b), d) e g): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro [Art. 56, co. 1, lett. b)]

GIURISPRUDENZA: รˆ illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere la mansione richiesta se questi prova che il datore di lavoro non ha adempiuto alle proprie obbligazioni di sicurezza, e ove abbia preliminarmente informato il datore di lavoro circa le misure necessarie o evidenziato l’inidoneitร  di quelle in concreto adottate, potendo quindi far valere l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. (Tribunale Genova, 24 marzo 2015).

Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, รจ ammessa purchรจ risulti da atto scritto con data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitร  ed esperienza necessari, che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione, e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e che infine attribuisca al delegato unโ€™autonomia di spesa sufficiente. รˆ evidente quindi che se la delega non rispetta i limiti e le condizioni richieste dal decreto la responsabilitร  del datore di lavoro rimane piena.

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GIURISPRUDENZA: Il documento di valutazione dei rischi privo di data certa o attestata, e privo di sottoscrizione di tutti i soggetti indicati dallโ€™art. 53 d.lg. 81/2008 comporta la nullitร  dei contratti a termine e di lavoro intermittente ai sensi dell’artt. 34 del d.lg. n. 276 del 2003 e 3 del d.lg.ย n. 368 del 2001. (Tribunale Forli’, sez. lav., 31/01/2018).

In materia di infortuni sul lavoro, l’onere della prova circa l’avvenuto conferimento della delega di funzioni – e del conseguente trasferimento ad altri soggetti degli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro – grava su chi l’allega, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilitร . (Cassazione penale, sez. III, 10/01/2018,ย n. 14352).

 

Lโ€™atto di delega, per essere rilevante, deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico; fermo restando, comunque, lโ€™obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive; cosicchรฉ deve senzโ€™altro escludersi la legittimitร  di una delega inespressa o implicita, presumibile solo dalla ripartizione interna allโ€™azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dellโ€™azienda stessa; non fossโ€™altro perchรจ una delega di tal genere impedirebbe di apprezzare – a tacer dโ€™altro โ€“ lโ€™accettazione da parte del delegato.

Il datore di lavoro รจ pertanto obbligato a valutare tutti i rischi connessi allโ€™attivitร  che devono essere trasfusi in un documento che non solo specifichi i criteri con cui si sono valutati i rischi ma contenga anche il programma e la tempistica di attuazione dei vari interventi e le misure necessarie atte a fronteggiare i rischi stimati.

GIURISPRUDENZA: In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere oggetto di delega di funzioni con conseguente subentro del preposto nella posizione di garanzia, a condizione che il relativo atto riguardi un ambito ben definito, effettivo ed espresso in maniera esplicita, e non lโ€™intera gestione aziendale. La delega di funzioni non esclude comunque lโ€™obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. (Cassazione penale, sez. IV, 20/07/2016, n. 33630).

Nel sistema della normativa antinfortunistica, trasformatosi ormai da un modello โ€œiperprotettivoโ€, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, a un modello โ€œcollaborativoโ€, in cui gli obblighi sono ripartiti tra piรน soggetti, compresi gli stessi lavoratori, il datore di lavoro non ha piรน, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, ma una volta che abbia fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione e abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderร  dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore. (Cassazione penale, sez. IV, 10/02/2016, n. 8883).

Obblighi non delegabili

Il Testo Unico allโ€™art. 17 riserva espressamente al datore di lavoro alcune attivitร  non delegabili ovvero la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

GIURISPRUDENZA: Nelle societร  di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una societร  per l’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato). (Cassazione penale, sez. IV, 01/02/2017, n. 8118).

Le nomine

Inoltre il datore di lavoro e i sui delegati, in relazione alle attribuzioni e competenze a ciascuno attribuite, devono porre in essere un lungo elenco di adempimenti (art. 18) tra cui:

  1. la nomina del medico competente e degli incaricati alle misure antincendio e al primo soccorso;
  2. la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e di quelli collettivi;
  3. l’individuazione delle misure di evacuazione in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, per favorire l’abbandono del posto di lavoro o della zona pericolosa (che di solito si concretizzano nella predisposizione di piantine del luogo di lavoro, con le istruzioni per simboli e schemi che indicano il percorso da seguire, le uscite di sicurezza, le cabine antincendio ecc.);
  4. l’adempimento agli obblighi di informazione, formazione (iniziale e periodica) e addestramento dei lavoratori;
  5. l’adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
  6. la comunicazione all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  7. nell’ambito dello svolgimento di attivitร  in regime di appalto e di subappalto, l’obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalitร  del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  8. la comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi

Al termine del procedimento di analisi dei rischi, il datore deve dunque elaborare un documento c.d. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che tra lโ€™altro deve contenere una relazione sullโ€™esito di questa valutazione con lโ€™indicazione dei criteri adottati, lโ€™individuazione delle misure di prevenzione e protezione dei D.P.I. nonchรฉ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

GIURISPRUDENZA: Il datore di lavoro, rivestendo la posizione di garante della sicurezza, ha sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (Tribunale Penale di Nola, sent. del 28 febbraio 2006).

 

Lโ€™elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce perรฒ un obbligo distinto ed autonomo rispetto alla mera valutazione del rischio.

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GIURISPRUDENZA: Dopo aver predisposto nel documento di valutazione del rischio tutti gli interventi necessari all’interno dell’ambiente di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone che si trovano al suo interno, il datore di lavoro รจ tenuto a verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel predetto documento. (Cassazione penale, sez. IV, 05 dicembre 2003, n. 4981).

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NOTA: A tal proposito รจ intervenuta la sentenza del Tribunale di Milano (Ufficio del giudice per le indagini preliminari โ€“ Sentenza 1 marzo 2002) che nel caso Paribas ha affermato che โ€œil documento รจ il contenitore di una valutazione che deve sussistere come presuppostoโ€.

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CASO PRATICO

In particolare ci si chiede se la consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il documento di valutazione dei rischi dellโ€™unitร  produttiva di competenza e consultabile allโ€™interno dei locali aziendali (in qualsiasi area) negli orari di operativitร  dellโ€™unitร  stessa (normalmente dal lunedรฌ al sabato dalle 7.00 alle 21.30) costituisca, per il datore di lavoro, assolvimento dellโ€™obbligo previsto dallโ€™art. 18, 1 co., lett. o), del D.Lgs. n. 81/2008. Tale norma richiede di โ€œconsegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, 1 co., lett. a), nonchรฉ consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lett. r)โ€.

Lโ€™art. 18, 1 co., lett. o), del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), su richiesta di questi e per lโ€™espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonchรฉ consentire lโ€™accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalitร  di consegna.

Il 5 co. dellโ€™art 53 del medesimo decreto stabilisce inoltre che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.

La previsione viene a risolvere la questione assai dibattuta sul piano applicativo se il Documento inerente la Valutazione dei Rischi (DVR) dovesse essere materialmente consegnato o fosse invece solo accessibile al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per la sua consultazione.

La problematica scaturiva dalla formulazione dellโ€™art. 19, 5 co. 5, del D.Lgs. n. 626/1994 che parlava di diritto di โ€œaccessoโ€ al Documento di Valutazione dei Rischi; si era tuttavia ritenuto che, stante il ruolo effettivo e non meramente formale del Rappresentante, lo stesso avesse diritto alla materiale consegna dei documenti, ovviamente in copia, necessari per svolgere appieno le sue funzioni.

In tal senso รจ la circolare del Ministero del lavoro 16 giugno 2000, n. 40, con le ulteriori precisazioni apportate dalla circolare n. 68 del 3 ottobre dello stesso anno). Tale indirizzo ha trovato ora conferma sul piano legislativo.

Atteso quindi che la nuova previsione normativa prevede la โ€œconsegna del documentoโ€ รจ da valutare se la consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di un terminale (pc portatile connesso con la rete aziendale) contenente il Documento di Valutazione dei Rischi dellโ€™unitร  produttiva di competenza e consultabile allโ€™interno dei locali aziendali, risponda al dettato normativo.

Si ritiene che, non essendo prevista alcuna formalitร  per la consegna del documento, lโ€™adempimento allโ€™obbligo di legge รจ comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) giacchรฉ tale modalitร , consentendo la disponibilitร  del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area allโ€™interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.

Lโ€™autocertificazione

I datori di lavoro che occupavano fino a 10 lavoratori potevano effettuare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 tramite unโ€™Autocertificazione dellโ€™avvenuto assolvimento agli obblighi di legge. Con lโ€™entrata in vigore del T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tale autocertificazione รจ sostituita da un documento c.d. Procedure Standardizzate di cui all’art. 6, co. 8, lett. f) del D.Lgs. 81/08. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui all’art. 6, co. 8, lett. f) del D.Lgs. 81/08, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono โ€œautocertificareโ€ l’effettuazione della valutazione dei rischi compilando i format delle procedure standardizzate. Quanto previsto non si applica alle attivitร  di cui all’art. 31, co. 6, lett. a), b), c), d) nonchรฉ g).

Da una lettura sistematica della norma e tenuto conto della sua ratio, รจ evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni e numero ridotto di dipendenti, รจ comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta รจ obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata del DVR anzichรฉ alla predisposizione di un documento articolato. In altri termini, il datore di lavoro, rivestendo la posizione di garante della sicurezza, ha sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell’ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera โ€œautocertificazioneโ€ da inoltrare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Tale obbligo di valutazione del rischio e di documentazione ed informazione รจ sanzionato penalmente, rientrando nella previsione del D.Lgs. 81/08.

NOTA: Usare il termine โ€œautocertificazioneโ€ รจ improprio e fondamentalmente errato in quanto il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha espressamente eliminato la possibilitร  di autocertificare lโ€™assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi aziendali e ha delineato le linee guida per la compilazione di documenti piรน semplici e meno articolati del DVR. In tal modo lโ€™โ€autocertificazioneโ€ รจ scomparsa lasciando il posto alle โ€œprocedure standardizzateโ€ che sono rappresentate da un documento standard, reperibile sul sito internet del Ministero del Lavoro, di facile compilazione e stesura.

SANZIONI PENALI: Sanzioni per il datore di lavoro:

Art. 17, co. 1, lett. a):

– ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il documento di cui allโ€™art. 17, co. 1, lett. a), in assenza degli elementi di cui allโ€™art. 28, co. 2, lettere b), c) o d), o senza le modalitร  di cui allโ€™art. 29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3]

– ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il documento di cui allโ€™art. 17, co. 1, lett. a), in assenza degli elementi di cui allโ€™art. 28, co. 2, lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]

Art. 17, co. 1, lett. b):

– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)]

Obblighi specifici

Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente D.Lgs..

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacitร  e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinchรฉ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchรฉ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchรฉ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il piรน presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitร  in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, co. 1, lett. a), nonchรฉ consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lett. r);

p) elaborare il documento di cui all’art. 26, co. 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchรฉ per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attivitร , alle dimensioni dell’azienda o dell’unitร  produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attivitร  in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalitร  del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unitร  produttive con piรน di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’art. 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinchรฉ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneitร .

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al co. 1, lett. r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente D.Lgs., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente D.Lgs., relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

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GIURISPRUDENZA: Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresรฌ a che le condizioni di sicurezza sianomantenute per tutto il tempo in cui รจ prestata l’opera. A tal fine egli deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attivitร  lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attivitร  lavorativa.

Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attivitร  lavorative in modo sicuro, assicurando anche l’adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche e organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all’attivitร  lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, piรน generalmente, al disposto dell’art. 2087 del codice civile, in forza del quale il datore di lavoro รจ comunque costituito garante dell’incolumitร  fisica e della salvaguardia della personalitร  morale dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall’art. 40, co. 2, del Cp. Tale obbligo comportamentale, che รจ conseguenza immediata e diretta della โ€œposizione di garanziaโ€ che il datore di lavoro assume nei confronti del lavoratore, in relazione all’obbligo di garantire condizioni di lavoro quanto piรน possibili sicure, รจ di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilitร  colposa del datore di lavoro allorquando questi tali condizioni non abbia assicurato, pur formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in materia al competente organo amministrativo, in quanto, al di lร  dell’obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l’accortezza necessarie a evitare che dalla propria attivitร  derivi un nocumento a terzi. (Corte di Cassazione Penale, sez. 4, 9 marzo 2007, n. 10109).

SANZIONI PENALI: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 18, co. 1, lett. a), d) e z) prima parte: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e q): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

Art. 18, co. 1, lett. g), n), p) seconda parte, s) e v): ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

Art. 18, co. 1, lett. o): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [Art. 55 co. 5 lett. a)]

NOTA: Ai sensi dellโ€™art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall’art. 18, co. 1, lett. u) dovrร  essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 18, co. 1, lett. g-bis): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]

Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] esclude lโ€™applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dellโ€™art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]

Art. 18, co. 1, lett. r), per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)];

Art. 18, co. 1, lett. aa): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]

Art. 18, co.1, lett. bb): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

Art. 18, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alla obbligatorietร  o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che lโ€™ art. 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo co., afferma che โ€œ[โ€ฆ] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non รจ tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando lโ€™adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendioโ€.

Lโ€™ art. 18, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a โ€œdesignare preventivamente i lavoratori incaricati dellโ€™attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellโ€™emergenzaโ€. Tale designazione deve tener conto della โ€œnatura dellโ€™attivitร , delle dimensioni dellโ€™azienda o dellโ€™unitร  produttiva, e del numero delle persone presentiโ€ ( art. 18, co. 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Lโ€™ art. 5, co. 2, del DM 10/03/1998, contempla lโ€™esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di cui allโ€™art. 18, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione รจ ulteriormente confermata dallโ€™art. 34, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilitร  per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di โ€œsvolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonchรฉ di prevenzione degli incendi e di evacuazioneโ€.

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).

Misure di prevenzione

Il documento, di cui รจ responsabile firmatario appunto il datore di lavoro, oltre a contenere lโ€™indicazione dei criteri adottati per la valutazione dei rischi, individua anche le misure prevenzionistiche collegate ed il programma per attuarle. Lโ€™efficacia delle misure generali di tutela previste dallโ€™art. 15, ovvero delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che costituiscono lโ€™obbligazione di sicurezza del datore di lavoro, รจ la diretta conseguenza della corretta indagine di valutazione dei rischi presenti in azienda, vale a dire di quellโ€™analisi globale della probabilitร  e della gravitร  di possibili lesioni o danni alla salute che si possono verificare in una situazione pericolosa e ciรฒ al fine di scegliere le adeguate misure di sicurezza.

GIURISPRUDENZA: In tema di disciplina antinfortunistica, la riferibilitร  soggettiva esclusiva al datore di lavoro e quindi la non delegabilitร  degli obblighi prescritti in tema di sicurezza e prevenzione, significa che al datore di lavoro viene fatto carico di valutare correttamente i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e di approntare un programma di individuazione delle misure di prevenzione e di protezione utili all’eliminazione dei rischi. In questo contesto, i dirigenti debbono attivarsi, nei limiti dei reali poteri loro affidati, ad adottare in concreto le misure di sicurezza stabilite, che corrispondano all’esito dell’operata valutazione e, sono concorsualmente e penalmente responsabili della mancata loro attuazione. (Tribunale penale di Trento, 11 marzo 2004).

Lโ€™obiettivo che sottende alla valutazione dei rischi consiste, infatti, nel consentire al datore di lavoro di prendere le misure che sono effettivamente necessarie per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. In definitiva la valutazione dei rischi รจ, tra le misure indicate, il primo atto previsto. Da tale atto deriveranno tutte le ulteriori misure (tecniche e procedurali) alla cui programmazione ed attuazione la valutazione stessa รจ finalizzata. Queste misure comprendono: misure tecniche oggettive per la prevenzione dei rischi professionali; misure soggettive: informazione dei lavoratori; formazione professionale dei lavoratori; misure di organizzazione del lavoro.

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