Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Il D.Lgs. 81/08 prevede degli obblighi ben specifici per il committente a cui, che nel caso di delega, dovrà adempiere il responsabile dei lavori.
Nella fase di progettazione dell’opera, ovvero, nel momento in cui sceglie le tecniche da intraprendere, esegue materialmente il progetto e organizza le operazioni e le attività di cantiere, si deve attenere a quei principi e quelle misure generali di tutela definite all’art. 15.
Questo permette al committente o al responsabile dei lavori di pianificare l’esecuzione delle opere e delle fasi di lavoro (simultanee o in successione fra di loro) in condizioni di sicurezza. Perciò si dovranno prevedere nel progetto la durata e le fasi delle lavorazioni, andando ad analizzare tutta la documentazione richiesta in base all’art. 91, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/08.
Visto che solitamente, nelle attività di cantiere, intervengono più imprese anche se non contemporaneamente, il committente (anche nel caso che coincida con l’impresa esecutrice) o il responsabile dei lavori dovrà, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, valutando i requisiti tecnico-professionali richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08.
NOTA: Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
L’iter appena descritto dovrà essere rispettato anche nel caso in cui i lavori siano affidati ad un’unica impresa e l’esecuzione o parte di essa sia appaltata ad una o più imprese.
Successivamente all’organizzazione del cantiere, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Questi nominativi dovranno essere indicati nel cartello di cantiere.
NOTA: A norma dell’art. 90, co. 8, del D.Lgs. 81/08, il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
GIURISPRUDENZA: Gli art. 90 e 93 D.Lgs. n. 81 del 2008 pongono in capo al committente doveri di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore e obblighi di protezione nella fase della progettazione esecutiva dell’opera. Tuttavia, non appare corretto interpretare la norma nel senso di ritenere che il committente, nonostante la nomina del responsabile dei lavori, abbia i suoi stessi obblighi di protezione, identici e sovrapponibili. (Ufficio Indagini preliminari Napoli, 21/01/2016, n. 103).
In tema di reati relativi alla sicurezza sul lavoro, pur in presenza di altre figure aziendali, il responsabile dei lavori, le cui funzioni devono essere specificatamente indicate con atto scritto, ed il committente non sono esonerati dagli obblighi di garanzia riferiti alla loro funzione in tema di sicurezza sul lavoro. Tali figure possiedono doveri generali di verifica, non solo formale, ma anche sostanziale, degli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro. (Cassazione penale, sez. III, 31/01/2018, n. 14359).
CASO PRATICO
Ci si interroga in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l’art. 90, co. 11, del D.Lgs. n. 81/2008.
Al riguardo va premesso che l’art. 90, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l’obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea.
Il successivo co. prevede che “nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori […]”.
L’art. 90, co. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione “non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Pertanto il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
- l’importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.
Nel caso di lavori soggetti all’obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera.
Si ritiene utile rammentare quanto già riportato nella circolare n. 30 del 29/10/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall’art. 90, co. 11 il committente o il responsabile dei lavori non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l’esecuzione svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve “essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione”.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa deve:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’All. XVII del D.Lgs. 81/08. Nel caso di lavori privati (non soggetti a permesso di costruire), i requisiti tecnico-professionali si considerano soddisfatti mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’All. XVII;
b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nel caso di lavori privati (non soggetti a permesso di costruire), i requisiti richiesti si considerano soddisfatti mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione suddette nei punti a) e b).
NOTA: L’obbligo al punto c) sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.
Caso Pratico
Ci si interroga in merito alla “documentazione che il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell’art. 98, co. 1, lett. a), b) e c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni” con particolare riguardo all’elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività – svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all’art. 89, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 – atte ad integrare il requisito in questione.
L’elenco è il seguente:
- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;
L’art. 98, co. 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato art. 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall’ art. 98, co. 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell’elenco presentato dall’interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.
Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell’art. 89, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
A seguito della entrata in vigore del D.Lgs., 3 agosto 2009, n. 106, l’art. 90, co. 11, dispone quanto segue: “La disposizione di cui al co. 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l’esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all’unica figura del coordinatore per l’esecuzione.
Al riguardo, appare necessario chiarire che – come espressamente previsto dalla norma citata – in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l’ art. 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell’opera e, pertanto, l’art. 90, co. 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. Analogamente, nell’ipotesi di cui all’art. 90, co. 11, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l’esecuzione.