Prestazioni professionali per il Superbonus, incarico condominiale e onere della prova dell’adempimento
La mera verosimiglianza dell’attività svolta non basta a fondare il compenso in assenza di una puntuale allegazione del titolo, del contenuto della prestazione e della consegna degli elaborati.
Massima.
Nel giudizio promosso per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati nell’ambito di attività preliminari e progettuali connesse a interventi di riqualificazione energetica condominiale, il creditore ha l’onere di allegare e provare con precisione il titolo contrattuale azionato, l’oggetto specifico dell’incarico, il criterio di determinazione del corrispettivo e l’effettivo adempimento della prestazione, ivi compresa, ove rilevante, la consegna degli elaborati al committente. Ne consegue che deve essere respinta la domanda quando il contratto sottoscritto si riferisca soltanto allo studio di fattibilità, la pretesa economica sia invece parametrata a una distinta fase progettuale non espressamente pattuita, la produzione documentale sia irrituale o priva di adeguata indicizzazione e le risultanze testimoniali non consentano di individuare con certezza né il contenuto dell’attività eseguita né la sua effettiva messa a disposizione del condominio. Non è consentito al giudice sopperire alle carenze assertive e probatorie della parte onerata, desumendo il credito da una massa documentale non ritualmente illustrata o attribuendo natura retributiva a importi assembleari aventi diversa funzione economica.
1. Premessa
La sentenza della Corte d’Appello di Milano si segnala per particolare interesse pratico e sistematico, poiché affronta una vicenda tipica del contenzioso sorto negli anni del Superbonus 110%, ma la risolve sulla base di principi processuali e sostanziali di portata ben più ampia: il rigore dell’onere di allegazione, la necessaria corrispondenza tra titolo contrattuale azionato e compenso richiesto, la distinzione tra studio di fattibilità e progettazione esecutiva, i limiti entro i quali il giudice può valutare la documentazione prodotta, nonché il rapporto tra prova testimoniale e consegna effettiva della prestazione professionale al committente. La Corte riforma in parte la decisione di primo grado e perviene al rigetto integrale delle domande creditorie della società professionale, pur lasciando ferma la revoca del decreto ingiuntivo già pronunciata dal Tribunale. Il punto qualificante dell’arresto è che il giudice d’appello non nega in astratto che una qualche attività tecnica sia stata svolta, ma afferma che ciò non è sufficiente quando manchi la dimostrazione, nei termini richiesti dal processo civile, del preciso diritto di credito dedotto in monitorio e reiterato nel giudizio di opposizione.
La decisione si colloca così in una linea interpretativa di notevole rigore metodologico. In essa si avverte chiaramente l’esigenza di reagire a una prassi, emersa con frequenza nella stagione delle operazioni agevolate fiscalmente, nella quale l’attività tecnico-professionale veniva spesso articolata per fasi progressive, con interlocuzioni assembleari non sempre lineari e con documentazione assai ampia, ma non sempre correlata in modo puntuale al titolo negoziale e alla domanda giudiziale. Proprio per questo, la sentenza milanese offre un contributo importante: ricorda che la complessità tecnica dell’operazione economica non attenua, ma semmai rafforza, l’esigenza di precisione nell’allegazione del contratto, della prestazione esigibile e del corrispettivo domandato.
2. La vicenda processuale e la struttura della controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano aveva intimato al condominio il pagamento di euro 49.131,79 in favore della società professionale, somma richiesta quale corrispettivo per attività preliminari e progettuali relative alla riqualificazione energetica del fabbricato condominiale. La società aveva fondato la domanda monitoria, da un lato, sull’offerta del 10 luglio 2020 e, dall’altro, su una nota pro forma del 5 aprile 2022, assumendo che tali documenti comprovassero sia l’incarico sia le prestazioni svolte. Il condominio proponeva opposizione, contestando in radice il credito, negando l’esistenza di un contratto nei termini allegati dalla controparte, eccependo l’assenza di prova della consegna del progetto e, più in generale, la mancata dimostrazione dell’adempimento. La società opposta si costituiva insistendo per la conferma del decreto, oppure, in subordine, per la condanna al pagamento della somma ritenuta di giustizia in ragione dell’attività comunque eseguita.
In primo grado il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma, nondimeno, riteneva sussistente un credito ridotto, liquidandolo in euro 24.021,59 oltre interessi, sul presupposto che il condominio avesse conferito l’incarico e che la società avesse verosimilmente eseguito almeno parte delle prestazioni. La quantificazione era desunta dal verbale assembleare del 26 luglio 2021, interpretato dal primo giudice come indice del compenso dovuto. Avverso tale sentenza proponeva appello il condominio, mentre la società spiegava appello incidentale sia per il ripristino dell’importo monitorio sia per la riforma del capo sulle spese. La Corte d’Appello ha accolto il gravame principale, rigettato quello incidentale e respinto tutte le domande proposte dalla società nei confronti del condominio.
3. Il primo snodo decisivo: produzione documentale, principio dispositivo e limiti del potere giudiziale
Il primo e più incisivo nucleo della pronuncia riguarda la ritualità della produzione documentale e il rapporto tra onere assertivo della parte e poteri del giudice. La Corte affronta il tema con particolare severità. La società opposta aveva chiesto di produrre su supporto informatico l’intero progetto esecutivo, assumendo che la mole dei file non fosse compatibile con il processo telematico. Ottenuta l’autorizzazione, aveva depositato una chiavetta USB; successivamente, su invito del primo giudice, aveva provveduto a un ulteriore deposito telematico ritenuto “corretto” rispetto al precedente. La Corte d’Appello reputa fondato il motivo di gravame del condominio e osserva che la documentazione era stata prodotta in maniera gravemente irregolare, priva di un indice analitico, di una chiara denominazione dei file, di un criterio di corrispondenza tra il primo deposito su chiavetta e il successivo deposito telematico, e soprattutto priva di una specifica illustrazione della rilevanza di ciascun documento rispetto alla domanda.
Il rilievo della statuizione va ben oltre il caso concreto. La Corte afferma, in sostanza, che il principio dispositivo e l’onere di allegazione non consentono al giudice di supplire alle carenze descrittive della parte, né di estrarre da una massa documentale indistinta i fatti costitutivi della domanda. In un passaggio di particolare importanza, il Collegio ribadisce che spetta alla parte, e non al giudice, non soltanto produrre i documenti, ma anche indicizzarli analiticamente e spiegarne la funzione probatoria rispetto alla tesi difensiva. Ne discende che, quando la produzione sia disordinata, incomprensibile o non corredata da adeguata narrativa, il giudice non può utilizzarla come base per fondare la decisione. Sotto questo profilo, la sentenza rappresenta una riaffermazione rigorosa del modello processuale civile come processo di parti, nel quale l’iniziativa probatoria deve essere leggibile, ordinata e funzionalmente connessa alla domanda.
Di particolare rilievo è anche il passaggio in cui la Corte distingue tra autorizzazione tecnica al deposito su supporto informatico e sanatoria sostanziale di una produzione difettosa. Il giudice di primo grado, invitando la società a procedere al “corretto deposito” della documentazione già versata su chiavetta, ha in sostanza consentito una rimodulazione tardiva del materiale documentale senza che vi fosse una vera istanza di rimessione in termini e senza che ricorressero i relativi presupposti. La Corte legge correttamente questa sequenza come una indebita alterazione dei termini processuali e del contraddittorio, tanto più grave in quanto il materiale documentale in questione costituiva il perno della domanda creditoria. La conclusione, in termini sistematici, è netta: l’ordine di “regolarizzazione” non può trasformarsi in una surrettizia rinnovazione del deposito probatorio quando la documentazione originaria non sia intelligibile e non sia adeguatamente illustrata.
4. Il contratto azionato e il suo oggetto effettivo: soltanto studio di fattibilità
Il secondo asse portante della decisione concerne l’esatta individuazione del titolo negoziale azionato dalla società. La Corte muove dall’offerta del 10 luglio 2020, sottoscritta dall’amministratore del condominio in data 27 ottobre 2020, e ne ricostruisce il contenuto in termini rigorosamente letterali. Tale offerta aveva ad oggetto esclusivamente la “verifica di fattibilità” sismica ed energetica, articolata in una serie di attività preliminari: sopralluoghi, esame della documentazione, relazione tecnica, diagnosi energetica, stima dei costi di intervento e passaggi similari. Il corrispettivo indicato era pari a euro 247 oltre IVA per ciascuna unità immobiliare, con la precisazione che la relativa spesa sarebbe stata ricompresa nel compenso generale soltanto se il progetto avesse avuto seguito. La Corte sottolinea che nel documento non vi è alcun riferimento espresso né alla progettazione definitiva né, tantomeno, alla progettazione esecutiva che costituiva invece il cuore della pretesa monitoria.
Questo passaggio è essenziale. La sentenza chiarisce che non è possibile azionare in giudizio un compenso riferito a una fase esecutiva della prestazione professionale quando il solo contratto effettivamente provato si riferisca a una diversa e precedente attività di studio di fattibilità. In altri termini, la Corte valorizza il principio di stretta corrispondenza tra contratto, prestazione dedotta e compenso richiesto. Se il titolo negoziale provato riguarda soltanto una prestazione preliminare, il creditore non può pretendere, in assenza di un distinto accordo o di un adeguato sviluppo contrattuale successivo, il pagamento di attività progettuali ulteriori.
La pronuncia è particolarmente rigorosa anche nel valutare il rapporto tra l’offerta e i verbali assembleari successivi. Le delibere del 26 ottobre 2020, del 4 marzo 2021 e del 26 luglio 2021 non vengono lette come atti attributivi di un incarico progettuale pieno in favore della società. La Corte osserva che la prima assemblea aveva soltanto conferito all’amministratore il mandato di scegliere il professionista per lo studio di fattibilità; la seconda si limitava a prendere atto dello studio in corso e a deliberare la volontà di procedere nelle opere, rinviando la valutazione del contratto con il general contractor a un momento successivo; la terza riguardava incarichi ulteriori, ma non il progetto esecutivo che la società pretendeva di avere redatto. In tal modo, il Collegio esclude correttamente che dai verbali possa desumersi un conferimento assembleare di incarico conforme ai requisiti dell’art. 1135 c.c. per la specifica attività progettuale posta a fondamento del credito.
5. La rappresentanza apparente dell’amministratore e i suoi limiti
La Corte compie, tuttavia, un’ulteriore precisazione di grande interesse. Pur rilevando che le delibere assembleari non contenevano un’esplicita autorizzazione all’accettazione dell’offerta del 10 luglio 2020, il Collegio afferma che la sottoscrizione dell’amministratore del 27 ottobre 2020 vincolava comunque il condominio in forza del principio della rappresentanza apparente. Si tratta di un passaggio non secondario, perché la decisione non nega tout court l’esistenza di qualunque vincolo contrattuale tra le parti; al contrario, riconosce che un contratto vi era, ma lo delimita rigorosamente allo studio di fattibilità.
Il valore sistematico di tale affermazione è evidente. La Corte distingue con chiarezza tra la sussistenza di un titolo negoziale e l’estensione del suo oggetto. L’amministratore, pur senza una delibera pienamente conforme sul punto, ha comunque assunto il condominio in un rapporto negoziale apparente, ma tale rapporto resta confinato a quanto risulta dalla proposta accettata. Non è quindi consentito all’interprete, e a maggior ragione al giudice, dilatarne il contenuto sino a ricomprendere attività diverse e ulteriori solo perché funzionalmente collegate all’operazione complessiva di riqualificazione. La rappresentanza apparente vincola, ma non trasforma il contenuto del contratto.
6. Il quantum debeatur e l’errore del primo giudice nell’uso del verbale assembleare del 26 luglio 2021
Uno dei punti più forti della sentenza riguarda la critica alla quantificazione operata dal Tribunale. Il primo giudice, pur riconoscendo che l’importo di euro 24.021,59 non era previsto nell’offerta del luglio 2020, aveva tuttavia desunto da quel dato assembleare la misura del compenso da attribuire alla società. La Corte d’Appello demolisce radicalmente tale costruzione. Osserva che la somma indicata nel verbale del 26 luglio 2021 non aveva affatto natura di compenso spettante alla professionista, ma rappresentava il costo complessivo residuo a carico del condominio per l’intera operazione di riqualificazione energetica, al netto della cessione del credito, e quindi comprensivo di lavorazioni edilizie, ulteriori prestazioni tecniche e voci economiche del tutto eterogenee. Attribuire a quella cifra natura retributiva in favore della società significava, secondo la Corte, operare una sovrapposizione arbitraria fra dati privi di reciproca correlazione.
La censura è pienamente condivisibile. La quantificazione del compenso professionale non può essere affidata a un mero dato economico estrapolato da un verbale assembleare se quel dato svolge, nel contesto deliberativo, una funzione completamente diversa. La sentenza mostra qui una notevole sensibilità per la distinzione tra valore probatorio del documento e significato economico-giuridico della cifra in esso contenuta. In altri termini, non ogni importo menzionato in un verbale assembleare può essere riqualificato come corrispettivo dovuto a un professionista; occorre verificare a quale voce esso si riferisca e quale sia la sua collocazione nel programma economico dell’intervento.
La pronuncia, inoltre, coglie un ulteriore profilo: la società non aveva neppure spiegato in maniera convincente come fosse pervenuta alla quantificazione azionata in monitorio, limitandosi a richiamare i compensi professionali parametrati al d.m. 17 giugno 2016. Ma proprio questo richiamo risultava inconferente, poiché il contratto provato non aveva a oggetto la progettazione definitiva o esecutiva cui si riferiscono quelle tabelle, bensì soltanto la verifica di fattibilità. Ancora una volta la Corte richiama il principio di corrispondenza tra titolo, prestazione e corrispettivo: non si può far discendere dalla disciplina tariffaria di una prestazione professionale superiore un compenso che il contratto provato non contempla.
7. La prova dell’adempimento e il nodo della consegna del progetto
L’altro snodo decisivo della decisione concerne la prova dell’esecuzione della prestazione. Anche su questo punto la Corte assume una posizione molto rigorosa. Pur prendendo atto delle deposizioni testimoniali che attestano l’esistenza di un progetto e la sua trasmissione a soggetti terzi, il Collegio osserva che ciò che rileva nel giudizio non è l’esistenza in astratto di un elaborato tecnico, ma la prova dell’adempimento dell’obbligazione assunta verso il condominio e, in particolare, la prova della consegna del progetto al committente o a un soggetto idoneo a riceverlo in sua vece. Sotto questo profilo, la Corte rileva che non è stato neppure chiarito a chi il progetto sarebbe stato consegnato, in quale data e con quale modalità. Le deposizioni risultano contraddittorie, e una e-mail del 23 giugno 2022 dell’amministratore subentrato mostra anzi che il condominio, a quella data, chiedeva ancora di poter visionare il progetto, ricevendo una risposta che implicitamente confermava la mancata messa a disposizione degli elaborati.
Il passaggio è di grande importanza teorica. La Corte separa nettamente il piano dell’attività materiale svolta da quello dell’adempimento giuridicamente rilevante. Un professionista può anche avere elaborato documentazione tecnica, ma il compenso presuppone che la prestazione sia stata eseguita nei confronti del committente nei modi dovuti, e dunque che il risultato dell’attività sia stato reso disponibile secondo il programma negoziale. In mancanza di prova di tale messa a disposizione, l’adempimento non può dirsi raggiunto. La sentenza, così, ribadisce che la prestazione professionale non si esaurisce nella mera elaborazione interna di uno studio o di un progetto, ma richiede la sua consegna o comunque la sua spendibilità concreta nel rapporto con il committente.
È significativo che la Corte reputi non decisive le dichiarazioni del teste che avrebbe ricevuto via e-mail la documentazione per conto dell’impresa esecutrice. Tali dichiarazioni, infatti, possono provare al più l’esistenza di interlocuzioni con soggetti terzi, ma non suppliscono alla prova della consegna al condominio, né dimostrano che il progetto corrispondesse all’incarico originario. La distinzione tra prova della redazione di un progetto e prova dell’adempimento contrattuale è, in questo punto, esemplare.
8. Il rifiuto della “verosimiglianza” come criterio decisorio sostitutivo della prova
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia consiste nel netto rifiuto del criterio della mera “verosimiglianza” adottato dal primo giudice. Il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la plausibilità dello svolgimento dell’attività professionale per riconoscere un compenso ridotto. La Corte, al contrario, afferma che tale approccio è incompatibile con il processo civile, soprattutto quando la parte onerata della prova non abbia fornito una dimostrazione rituale del titolo, della prestazione e della sua consegna. In altri termini, la verosimiglianza può al più costituire un argomento logico all’interno di un quadro probatorio già sufficientemente definito, ma non può trasformarsi nel surrogato della prova quando mancano i presupposti essenziali del credito.
Questo punto ha un rilievo sistematico notevolissimo. La sentenza milanese si colloca in un orizzonte di forte presidio del principio dispositivo e della regola sull’onere probatorio. Essa ricorda che il giudice non può riconoscere un compenso professionale solo perché appare “probabile” che qualche attività sia stata svolta, se non è stato dimostrato quali fossero esattamente le prestazioni pattuite, quali quelle eseguite, quali quelle consegnate e quale il corrispettivo convenuto o comunque determinabile secondo criteri certi. Il processo civile non conosce un criterio equitativo generalizzato di remunerazione della mera attività plausibilmente resa; conosce, invece, la domanda di adempimento o di pagamento di un credito che va provato nei suoi elementi costitutivi.
9. Gli effetti della riforma: rigetto integrale delle domande e assorbimento dell’appello incidentale
Da tali premesse la Corte fa discendere la parziale riforma della sentenza di primo grado: ferma la revoca del decreto ingiuntivo, vengono respinte tutte le domande proposte dalla società nei confronti del condominio. L’appello incidentale della società, fondato sulla pretesa erroneità della quantificazione e sulla compensazione delle spese, resta assorbito o comunque viene rigettato in conseguenza dell’accoglimento del gravame principale. Ne risulta un assetto decisorio particolarmente netto: non residua spazio né per il riconoscimento del credito monitorio, né per una sua liquidazione in misura ridotta, né per la quantificazione secondo criteri equitativi o tariffari sostitutivi.
La scelta della Corte conferma che, in questa fattispecie, non si era di fronte a una mera incertezza sul quantum di un credito altrimenti provato, ma a una radicale carenza di dimostrazione dei presupposti della pretesa. È questo il tratto che distingue la decisione da altri arresti nei quali, pur revocato il decreto ingiuntivo, viene riconosciuta una somma diversa in ragione di prestazioni comunque dimostrate. Qui, invece, la Corte ritiene che il difetto probatorio investa il titolo stesso del credito e la sua riferibilità alla prestazione dedotta.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza della Corte d’Appello di Milano merita particolare attenzione perché riafferma, con notevole rigore, alcuni principi centrali del processo civile e del diritto dei contratti d’opera professionale. Il primo è che il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve allegare e provare con precisione il titolo dell’incarico, l’oggetto specifico delle prestazioni pattuite, il criterio di quantificazione del corrispettivo e l’effettivo adempimento della prestazione nei confronti del committente. Il secondo è che il giudice non può supplire alle carenze assertive della parte, né può ricavare i fatti costitutivi della domanda da una produzione documentale confusa, irrituale o priva di adeguata indicizzazione e spiegazione. Il terzo è che, nei rapporti con il condominio, la progressiva evoluzione dell’operazione tecnica ed economica non consente di dilatare automaticamente il contenuto dell’incarico originario: lo studio di fattibilità non si trasforma, senza un chiaro titolo negoziale, in progettazione esecutiva retribuibile secondo parametri ben diversi.
Di pari importanza è il principio secondo cui la mera verosimiglianza dello svolgimento di un’attività non basta a fondare il credito. La prestazione professionale, per essere retribuibile in giudizio, deve risultare non solo astrattamente eseguita, ma anche puntualmente riferibile al contratto azionato e concretamente messa a disposizione del committente. La prova della consegna degli elaborati, della loro corrispondenza all’incarico e della loro spendibilità nel rapporto condominiale non è un elemento accessorio, ma il cuore stesso dell’adempimento. In mancanza di tale prova, la domanda non può essere accolta.
Nel complesso, si è in presenza di una pronuncia di forte rigore metodologico, particolarmente significativa nel contenzioso sorto attorno alle operazioni di riqualificazione agevolata. Proprio in un ambito caratterizzato da pluralità di soggetti, passaggi assembleari successivi, fasi tecniche differenziate e documentazione imponente, la Corte ricorda che il diritto al compenso non può fondarsi su una ricostruzione impressionistica dell’attività svolta, ma richiede la prova puntuale di un rapporto contrattuale determinato, di una prestazione eseguita conformemente a quel rapporto e di un corrispettivo giuridicamente fondato. È, in definitiva, una sentenza che restituisce centralità al principio di precisione nel processo civile e che, per questa ragione, offre indicazioni di notevole utilità pratica per il contenzioso professionale futuro.

