Parere – 19/07/2012, n. 113
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Ciampino – โAffidamento della gestione di due asili nido comunaliโ – euro 2.161.100,00 – S.A.: Comune di Ciampino.
Mancato adempimento agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs n. 81/2008- mancata presentazione delle dichiarazioni di istituti bancari attestanti la capacitร economica e finanziaria dellโimpresa – ATI:mancata dimostrazione del possesso, da parte della mandante e della mandataria, del requisito di capacitร tecnica richiesto nel disciplinare di gara.
ARTICOLO N.0
Il Consiglio
Vista la relazione dellโUfficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
Con bando pubblicato il 19 agosto 2011, il Comune di Ciampino ha indetto una procedura aperta per lโaffidamento della gestione di due asili nido comunali, per il periodo 1 dicembre 2011 – 31 luglio 2013, di importo complessivo a base dโasta pari ad euro 2.161.100,00, da aggiudicarsi con il criterio dellโofferta economicamente piรน vantaggiosa.
La scadenza per la presentazione delle offerte รจ stata fissata al 7 ottobre 2011 e le operazioni di gara sono iniziate il 7 gennaio 2012. La commissione giudicatrice ha esaminato la documentazione amministrativa ed ha deliberato lโesclusione di cinque dei sei concorrenti, a causa dellโincompletezza delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione.
Con lโistanza in epigrafe, pervenuta allโAutoritร il 26 gennaio 2012, il Comune di Ciampino chiede parere in merito ai seguenti profili:
1) se debbano essere esclusi i concorrenti che non hanno dichiarato di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
2) se debbano essere esclusi i concorrenti che non hanno allegato almeno due dichiarazioni di Istituti bancari attestanti la capacitร economica e finanziaria dellโimpresa;
3) se debbano essere esclusi i raggruppamenti temporanei che non hanno dimostrato il possesso, sia da parte della mandante che della mandataria, del requisito di capacitร tecnica di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare di gara.
In riscontro allโistruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 1 marzo 2012, la stazione appaltante e le sei imprese concorrenti hanno prodotto memorie e documenti.
Ritenuto in diritto
Con lโistanza in esame il Comune di Ciampino ha chiesto un parere in merito alla legittimitร dellโesclusione disposta, per le ragioni evidenziate in fatto, nei confronti di cinque dei sei concorrenti partecipanti alla proceduta indetta per lโaffidamento della gestione di due asili nido comunali, per il periodo 1 dicembre 2011 – 31 luglio 2013.
Al riguardo, e in via preliminare, va chiarito che la procedura in esame non รจ soggetta allโintegrale e diretta applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, in quanto essa ha ad oggetto un appalto di servizi sociali (cfr. Allegato II-B al Codice dei contratti pubblici). Ma, per quanto qui rileva, il paragrafo 16 del disciplinare di gara richiama espressamente lโart. 46 del Codice, stabilendo che la commissione di gara ha la facoltร di richiedere chiarimenti alle imprese concorrenti.
1) Il primo quesito riguarda la posizione dei cinque concorrenti (A.T.I. Orsa soc. coop., Esperia s.r.l., Ludus cooperativa s.r.l., Consorzio di cooperative sociali P.A.R.S.I.F.A.L., A.T.I. Seraphicum s.r.l.) che non hanno allegato allโofferta la dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Il paragrafo 9.1.e) del bando di gara ed il paragrafo 10.1.e) del disciplinare di gara indicano, tra i requisiti di ammissione, quello di โessere in regola con gli adempimenti previsti dal TUSL 81/2008 in merito al piano di sicurezza e coordinamentoโ. Il bando rinvia, per le modalitร di documentazione dei requisiti, al disciplinare di gara. Questโultimo contiene, al paragrafo 15, lโelencazione puntuale degli atti e dei documenti da inserire nella busta โAโ a pena dโesclusione. Nellโelenco, tuttavia, non figura la dichiarazione autocertificata avente ad oggetto il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sebbene lโessere in regola con gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 rappresenti, secondo la lex specialis di gara, un requisito soggettivo di ammissione.
Dโaltronde, lo stesso paragrafo 15 del disciplinare di gara impone a ciascun concorrente di dichiarare, tra lโaltro: โc) – di non trovarsi, nรฉ personalmente nรฉ il soggetto rappresentato, in alcuna causa di esclusione di cui allโart. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006โ. E come รจ noto, lโart. 38, primo comma – lett. e), del Codice dei contratti pubblici contempla proprio, quale ipotesi di esclusione dalle gare dโappalto, lโaver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
Secondo un principio frequentemente ribadito dalla giurisprudenza, non รจ consentita lโesclusione del concorrente che sia incorso in imprecisione o incompletezza della domanda, quando gli atti tempestivamente prodotti e giร in possesso dellโAmministrazione costituiscano ragionevole indizio (cd. principio di prova) del possesso del requisito di partecipazione e, soprattutto, quando si tratti di porre rimedio ad incertezze o equivoci generati dallโambiguitร delle clausole del bando di gara o della normativa applicabile (Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006 n. 1068; Id., sez. V, 4 febbraio 2004 n. 364; Id., sez. V, 4 luglio 2002 n. 3685). Nelle ipotesi di equivocitร delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire, attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontร della stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e lโinteresse pubblico allโindividuazione della migliore offerta (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009 n. 3320).
In termini analoghi, lโAutoritร ha piรน volte affermato che la stazione appaltante non รจ legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano prodotto talune dichiarazioni, che non siano annoverate puntualmente nello schema di domanda allegato al bando di gara, sussistendo senzโaltro le condizioni per procedere alla richiesta di integrazione documentale, onde evitare che le conseguenze dellโerrore dellโAmministrazione possano essere traslate a carico dei partecipanti (cosรฌ A.V.C.P., parere 10 febbraio 2010 n. 34).
Orbene, nella concreta fattispecie puรฒ innanzitutto ritenersi che i concorrenti, qualora abbiano diligentemente sottoscritto la dichiarazione autocertificata, nei termini indicati dal paragrafo 15 del disciplinare di gara (con generico ed onnicomprensivo riferimento allโassenza delle cause di esclusione previste dallโart. 38 del Codice dei contratti pubblici), non possano essere esclusi per lโasserita mancanza della specifica dichiarazione concernente il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Ciรฒ vale a fortiori ove si consideri che il disciplinare di gara, come si รจ visto, non contiene la menzione esplicita di detta dichiarazione tra quelle che devono obbligatoriamente essere accluse allโofferta nella busta โAโ contenente la documentazione amministrativa, sicchรฉ la stazione appaltante รจ senzโaltro tenuta, in tale situazione, a consentire ai concorrenti lโintegrazione dellโofferta ai sensi dellโart. 46 del Codice (senza che sia necessario, in questa sede, esaminare il significato e la portata applicativa del nuovo comma 1-bis dellโart. 46, introdotto dallโart. 4 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, non essendovi nella lex specialis di gara alcuna clausola impositiva dellโonere dichiarativo).
Ne discende lโillegittimitร dellโesclusione disposta dalla commissione di gara nei confronti di quei concorrenti (A.T.I. Orsa soc. coop., Esperia s.r.l., Ludus cooperativa s.r.l., Consorzio di cooperative sociali P.A.R.S.I.F.A.L., A.T.I. Seraphicum s.r.l.) che non hanno prodotto la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la facoltร dellโAmministrazione di verificare dโufficio, nel corso della procedura, lโeffettivo possesso del predetto requisito di ammissione in capo a ciascun concorrente.
2) Il secondo quesito attiene alla posizione dei due concorrenti (Esperia s.r.l., Consorzio di cooperative sociali P.A.R.S.I.F.A.L.) che non hanno allegato alla domanda di partecipazione le dichiarazioni di Istituti bancari attestanti la capacitร economica e finanziaria.
Il paragrafo 9.4.b) del bando di gara ed il paragrafo 10.4.b) del disciplinare di gara richiedono, quale requisito di capacitร economica e finanziaria, โidonee dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 385/1993 attestanti la capacitร finanziaria ed economica del concorrenteโ. Anche per tale profilo il bando rinvia a quanto prescritto dal disciplinare di gara in ordine alle modalitร di documentazione del requisito. Il paragrafo 15 del disciplinare non include, tuttavia, le dichiarazioni bancarie tra gli atti e i documenti da inserire nella busta โAโ a pena dโesclusione, sebbene il possesso di almeno due attestazioni costituisca, secondo la lex specialis di gara, requisito minimo di capacitร economico-finanziaria.
Dopo aver appreso dellโesclusione disposta dalla commissione di gara, sia la Esperia s.r.l. che il Consorzio di cooperative sociali P.A.R.S.I.F.A.L. hanno trasmesso al Comune di Ciampino le rispettive attestazioni bancarie, rilasciate dagli Istituti di credito con specifico riferimento allโappalto de quo ed in data anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte,
Puรฒ rinviarsi alle considerazioni di principio svolte al punto precedente. Anche per tale aspetto, dunque, la stazione appaltante รจ tenuta a consentire ai concorrenti lโintegrazione della documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti di ammissione, ai sensi dellโart. 46 del Codice dei contratti pubblici.
Eโ perciรฒ illegittima lโesclusione disposta dalla commissione di gara nei confronti dei concorrenti (Esperia s.r.l., Consorzio di cooperative sociali P.A.R.S.I.F.A.L.) che non hanno allegato allโofferta le attestazioni bancarie ai sensi del paragrafo 10.4.b) del disciplinare.
3) Il terzo quesito riguarda lโesclusione di due raggruppamenti temporanei (A.T.I. Orsa soc. coop., A.T.I. Seraphicum s.r.l.) che non avrebbero dimostrato il possesso del requisito di capacitร tecnica previsto dal paragrafo 9.3.a) del bando di gara e dal paragrafo 10.3.a) del disciplinare di gara, vale a dire la โgestione, con soddisfazione del cliente, negli ultimi cinque anni, di almeno un asilo nido con una capienza di almeno 60 posti per amministrazioni o enti pubblici con contratto di durata non inferiore a tre anniโ.
Quanto al primo dei raggruppamenti esclusi, รจ pervenuta allโAutoritร copia della diffida trasmessa al Comune, in data 25 gennaio 2012, dalla mandataria Orsa soc. coop., che afferma di aver documentato il possesso di detto requisito e contesta la decisione assunta dalla commissione di gara (la quale, stando alla sintetica motivazione riportata nel verbale della seduta del 13 gennaio 2012, avrebbe invece ritenuto non dimostrato il requisito da parte della Orsa soc. coop., attiva soltanto dallโanno 2009 e dunque priva dellโesperienza richiesta dal bando per lโultimo quinquennio).
In assenza di piรน puntuali deduzioni, lโAutoritร non puรฒ che invitare la stazione appaltante a riesaminare la documentazione prodotta dallโA.T.I. Orsa soc. coop., al fine di verificare lโeffettiva titolaritร del requisito di cui al paragrafo 10.3.a) del disciplinare di gara.
Viceversa, risulta corretta la decisione assunta dalla commissione di gara nei confronti dellโA.T.I. Seraphicum s.r.l., il cui rappresentante ha reso una dichiarazione (allegata al verbale di gara del 18 gennaio 2012) dalla quale si desume che la societร mandataria avrebbe gestito, nel triennio luglio 2004 – luglio 2007, lโasilo nido del Ministero degli Affari Esteri.
In tal modo, il requisito di capacitร tecnica non sarebbe soddisfatto. La riferita clausola del disciplinare di gara va infatti intesa nel senso che la conduzione triennale di un asilo nido, presso Amministrazioni o Enti pubblici, per essere utilmente valutabile ai fini dellโammissione, deve temporalmente collocarsi per intero, e non solo per una sua frazione, nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando (ossia nel periodo agosto 2006 – agosto 2011).
Discende, da quanto rilevato, che lโA.T.I. Seraphicum s.r.l. non ha soddisfatto il requisito di capacitร tecnica prescritto dalla lex specialis di gara ed รจ stata, per tale profilo, legittimamente esclusa.
In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione:
1) che il Comune di Ciampino ha illegittimamente escluso i concorrenti (A.T.I. Orsa soc. coop., Esperia s.r.l., Ludus cooperativa s.r.l., Consorzio di cooperative sociali P.A.R.S.I.F.A.L., A.T.I. Seraphicum s.r.l.) che non hanno prodotto la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;
2) che il Comune di Ciampino ha illegittimamente escluso i concorrenti (Esperia s.r.l., Consorzio di cooperative sociali P.A.R.S.I.F.A.L.) che non hanno allegato allโofferta le attestazioni bancarie;
3) che lโA.T.I. Seraphicum s.r.l. non ha soddisfatto il requisito di capacitร tecnica prescritto dal paragrafo 10.3.a) del disciplinare di gara ed รจ stata, per tale profilo, legittimamente esclusa.
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci
Il Presidente: Sergio Santoro
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2012
Il Segretario: Maria Esposito
