Interpello n. 5/ 2018
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ risposta ai quesiti relativi โad un solo macchinistaโ e al โdispositivo vigilanteโ – seduta della Commissione del 14 giugno 2018.
Lโassociazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito:
1. โ[โฆ] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per lโattivitร di vigilanzaโ;
2. allโutilizzo โdel dispositivo vigilante e piรน in generale in merito alla correttezza dellโutilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per lโesercizio dellโattivitร di vigilanzaโ.
La Commissione, per quanto concerne il primo punto dellโistanza, rappresenta di essersi giร espressa con lโinterpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta ad un quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al quale, pertanto, si rinvia.
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessitร di โutilizzo del dispositivo vigilanteโ (definito come โstrumento di controllo dellโattivitร del macchinistaโ nel โRegolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilitร per il sottosistema โMateriale rotabile โ Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeriโ del sistema ferroviario dellโUnione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dellโarticolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni puรฒ esprimersi esclusivamente su โquesiti di ordine generale sullโapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoroโ.
In merito alla โcorrettezza dellโutilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato
unitamente alla locomotivaโ, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne lโimpatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellโambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo lโomologazione in ambito di interoperabilitร ferroviaria fungere da presunzione di conformitร del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.
Si evidenzia, altresรฌ, quanto previsto dallโart. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche โil rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivoโ. Pertanto, il datore di lavoro, nellโambito della valutazione dei rischi, dovrร porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.
Infine la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, poichรฉ esula dalle proprie competenze ai sensi del giร citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non rivestendo la questione carattere generale.
