Interpello n. 1/ 2019
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
OGGETTO: Interpello ai sensi dellโarticolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro โ corsi di aggiornamento per i professionisti antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza – possibilitร di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della Commissione del 31 gennaio 2019.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quanto segue:
1. se โsia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011โ;
2. se โsia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dallโaltro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendioโ.
In proposito lโistante rappresenta che โla particolaritร di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi unโunica sessione, si ottiene lโattestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionaliโ.
Al riguardo occorre premettere che nellโAccordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nellโAllegato A titolato โaccordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezioneโ al punto 9, viene disciplinato in modo specifico lโ โAggiornamentoโ per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dellโAllegato A dellโAccordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:
1. ai fini dellโaggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati allโaggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dellโAllegato XIV del d.lgs. n. 81/2008. Ai fini dellโaggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dellโAccordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi allโaggiornamento per RSPP e ASPP;
2. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dellโ Allegato A dellโAccordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalitร di attuazione.
