Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

Interpello n. 2/ 2019

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. โ€œApplicazione, per l’attivitร  degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensitร  (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attivitร  previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106″. Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019.

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione, per l’attivitร  degli Enti ispettivi, della Circolare โ€œOrientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensitร  (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attivitร  previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106โ€.
In particolare l’istante chiede se il punto d), dell’allegato 1 alla Circolare Esedi, trova
applicazione per gli Enti ispettivi.

Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell’allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attivitร  di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attivitร  di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

Al riguardo premesso che:
– lโ€™articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo III – โ€œprotezione dai rischi connessi allโ€™esposizione allโ€™amiantoโ€ – alle โ€œattivitร  lavorative che possono comportare, per i lavoratori, unโ€™esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dellโ€™amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchรฉ bonifica delle aree interessateโ€;
– lโ€™articolo 249 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, rubricato โ€œvalutazione del rischioโ€, al comma 2 lettera d), stabilisce lโ€™esclusione dellโ€™applicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensitร  tra i quali rientra lโ€™attivitร  di “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”;
– la circolare del 25.01.2011, titolata โ€œlettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensitร  (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attivitร  previste dall’art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106โ€, al punto d), dell’allegato 1, elenca tra le attivitร  โ€œESEDIโ€ relative alla “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” (di cui allโ€™articolo 249, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) il campionamento e lโ€™analisi di campioni aerei o massivi ed attivitร  di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;
– lโ€™articolo 233 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo II โ€“ โ€œprotezione da agenti cancerogeni e mutageni โ€œ- a tutte le โ€œattivitร  nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivitร  lavorativaโ€;
– lโ€™articolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una โ€œvalutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’art. 17″.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che il punto d), dellโ€™allegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attivitร  rientranti nellโ€™ambito di previsione di cui allโ€™articolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta fermo lโ€™obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione allโ€™esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformitร  a quanto previsto dallโ€™articolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie cosรฌ come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.