Interpello n. 2/ 2019
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. โApplicazione, per l’attivitร degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensitร (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attivitร previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106″. Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019.
La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione, per l’attivitร degli Enti ispettivi, della Circolare โOrientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensitร (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attivitร previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106โ.
In particolare l’istante chiede se il punto d), dell’allegato 1 alla Circolare Esedi, trova
applicazione per gli Enti ispettivi.
Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell’allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attivitร di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attivitร di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.
Al riguardo premesso che:
– lโarticolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo III – โprotezione dai rischi connessi allโesposizione allโamiantoโ – alle โattivitร lavorative che possono comportare, per i lavoratori, unโesposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dellโamianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchรฉ bonifica delle aree interessateโ;
– lโarticolo 249 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, rubricato โvalutazione del rischioโ, al comma 2 lettera d), stabilisce lโesclusione dellโapplicazione degli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensitร tra i quali rientra lโattivitร di “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”;
– la circolare del 25.01.2011, titolata โlettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensitร (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attivitร previste dall’art. 249 commi 2 e 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106โ, al punto d), dell’allegato 1, elenca tra le attivitร โESEDIโ relative alla “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” (di cui allโarticolo 249, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) il campionamento e lโanalisi di campioni aerei o massivi ed attivitร di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati;
– lโarticolo 233 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, delimita il campo di applicazione del capo II โ โprotezione da agenti cancerogeni e mutageni โ- a tutte le โattivitร nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivitร lavorativaโ;
– lโarticolo 236 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una โvalutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’art. 17″.
Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che il punto d), dellโallegato 1 alla circolare del 25.01.2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attivitร rientranti nellโambito di previsione di cui allโarticolo 246 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta fermo lโobbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione allโesposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformitร a quanto previsto dallโarticolo 236 del citato decreto legislativo e di adottare tutte le misure necessarie cosรฌ come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
