Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

INTERPELLO N. 14/2013

Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo allโ€™utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato โ€œbasso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratoriโ€ e il cui rischio biologico sia risultato โ€œnon evidenzia rischi per la salute dei lavoratoriโ€. Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato โ€œnon basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratoriโ€ e il cui rischio biologico โ€œevidenzia rischi per la salute dei lavoratoriโ€ non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attivitร  lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.

Lโ€™articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che โ€œi datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui allโ€™articolo 6, comma 8, lettera f)โ€. Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle โ€œaziende in cui si svolgono attivitร  che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi allโ€™esposizione ad amiantoโ€.

Lโ€™art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nellโ€™ambito della valutazione dei rischi di cui allโ€™art. 28, del citato decreto, di determinare โ€œpreliminarmente lโ€™eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoroโ€ e di valutare โ€œanche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agentiโ€.

Lโ€™art. 271, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nellโ€™ambito della valutazione dei rischi di cui allโ€™art. 17, comma 1 โ€œtiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dellโ€™agente biologico e delle modalitร  lavorativeโ€.

Tutto ciรฒ premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Lโ€™art. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che โ€œse i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantitร  di un agente chimico pericoloso e alle modalitร  e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi รจ solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230โ€. Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attivitร  che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di unโ€™impresa che occupa fino a 50 lavoratori puรฒ adottare le procedure standardizzate di cui allโ€™art. 6, comma 8, lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008. Vista lโ€™analogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.

Resta inteso che, qualora dallโ€™esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarร  possibile utilizzare le procedure standardizzate.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

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