INTERPELLO N. 14/2013
Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate
Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo allโutilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato โbasso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratoriโ e il cui rischio biologico sia risultato โnon evidenzia rischi per la salute dei lavoratoriโ. Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato โnon basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratoriโ e il cui rischio biologico โevidenzia rischi per la salute dei lavoratoriโ non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attivitร lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.
Lโarticolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che โi datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui allโarticolo 6, comma 8, lettera f)โ. Il successivo comma 7, lett. b), specifica che le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle โaziende in cui si svolgono attivitร che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi allโesposizione ad amiantoโ.
Lโart. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nellโambito della valutazione dei rischi di cui allโart. 28, del citato decreto, di determinare โpreliminarmente lโeventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoroโ e di valutare โanche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agentiโ.
Lโart. 271, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nellโambito della valutazione dei rischi di cui allโart. 17, comma 1 โtiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dellโagente biologico e delle modalitร lavorativeโ.
Tutto ciรฒ premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Lโart. 224, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che โse i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantitร di un agente chimico pericoloso e alle modalitร e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi รจ solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230โ. Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attivitร che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi art. 29, comma 7, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di unโimpresa che occupa fino a 50 lavoratori puรฒ adottare le procedure standardizzate di cui allโart. 6, comma 8, lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008. Vista lโanalogia delle disposizioni di riferimento (vedi art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.
Resta inteso che, qualora dallโesito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarร possibile utilizzare le procedure standardizzate.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)
