Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

Interpello n. 7/ 2018

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dellโ€™articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalitร  e – learning. Seduta della Commissione del 21 settembre 2018.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito โ€œai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalitร  e – learningโ€.

In particolare lโ€™istante rappresenta che ยซlโ€™art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che puรฒ essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalitร  frontale sia in modalitร  E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nellโ€™Allegato I.

Lโ€™accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dellโ€™art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilitร  di formazione in modalitร  E-learning al modulo A, allโ€™aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nellโ€™allegato II dello stesso accordo.

Il citato Allegato II nel punto A relativo ai โ€œRequisiti e specifiche di carattere organizzativoโ€ recita: โ€œIl soggetto formatore del corso dovrร  essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dellโ€™allegato Aโ€ฆ..โ€. Poichรฉ lโ€™allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce lโ€™allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui questโ€™ultima puรฒ essere erogata direttamente dal datore di lavoroโ€ฆยป.

Lโ€™interpellante, dunque, chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine allโ€™applicazione delle disposizioni dellโ€™Allegato II dellโ€™Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 โ€œesclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalitร  E โ€“ learning per i propri lavoratori secondo le modalitร  e i criteri previsti dallโ€™accordoโ€ฆโ€.

Al riguardo occorre considerare che lโ€™Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nella parte titolata โ€œdurata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezioneโ€, in punto di premessa, ravvisa esplicitamente โ€œla necessitร  di procedere alla sostituzione dellโ€™Allegato I allโ€™Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dellโ€™articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con lโ€™allegato II al presente Accordo, relativo alla formazione in modalitร  e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplinaโ€.

Sulla base di quanto stabilito nel citato Accordo del 7 luglio del 2016, la Commissione ritiene che i soggetti formatori siano solo quelli individuati al punto 2 dellโ€™allegato A (individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) e che, pertanto, soltanto i soggetti ivi previsti possano erogare la formazione in modalitร  e โ€“ learning, nel rispetto delle disposizioni contenute nellโ€™Allegato II.


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