Interpello n. 4/ 2019
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Articolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni โ Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico. Seduta della Commissione del 28 maggio 2019.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti: ยซรจ giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un data base aziendale complesso? Non sarebbe piรน opportuno limitare lโinserimento al giudizio di idoneitร ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilitร del Medico, i dati piรน โpersonaliโ? Eโ lecito che lโAmministrazione di sistema sia lo stesso Datore di lavoro od un lavoratore dipendente dallo stesso individuato?ยป
Al riguardo premesso che:
– lโarticolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato โObblighi del Medico Competenteโ, al comma 1, lettera c), prevede che : โIl medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilitร , una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella รจ conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per lโesecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competenteโ;
– lโarticolo 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, rubricato โTenuta della documentazioneโ, comma 1, stabilisce quanto segue: โร consentito lโimpiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativoโ;
– il comma 2 del citato articolo 53 disciplina โLe modalitร di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazioneโ;
– il comma 4 del medesimo articolo 53 dispone : โLa documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personaliโ;
– il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 รจ stato modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101 โDisposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchรฉ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)โ sulla base di tali elementi la Commissione ritiene, per quanto attiene alla propria competenza, che dal combinato disposto dei menzionati articoli 25 e 53 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, รจ consentito lโimpiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.
Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarร necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano lโaccessibilitร ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano nรฉ al datore di lavoro nรฉ allโamministratore di sistema di potervi accedere.
