Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

Interpello n. 4/ 2018

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ€“ risposta ad interpello – seduta della Commissione del 14 giugno 2018.

La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito โ€œallโ€™applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoroโ€.

In particolare lโ€™istante rappresenta che ยซ[โ€ฆ] Diversi Istituti scolastici promuovono la
formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il โ€œProgetto Tirocini presso Maestri Artigianiโ€ curato dallโ€™Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso lโ€™alternanza scuola โ€“ lavoro prevista dalla Legge 107/15.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del โ€œProgetto Tirocini presso Maestri Artigianiโ€ e in alcuni casi di alternanza scuola โ€“ lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[โ€ฆ] ยป.

Nello specifico il richiedente chiede di conoscere โ€œse, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile lโ€™articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalitร  per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dellโ€™imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilitร  del tirocinio stessoโ€.

Al riguardo premesso che:
– il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” โ€“ articolo 1, comma 1, rubricato โ€œambito di applicazioneโ€ โ€“ stabilisce che: โ€œIl presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: ยซalternanzaยป, come modalitร  di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di etร , salva restando la possibilitร  di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalitร  e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilitร  dell’istituzione scolastica o formativaโ€;

– il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: โ€œI percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilitร  dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[โ€ฆ]โ€;

– il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 โ€“ โ€œAttuazione dellโ€™articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroโ€ โ€“ articolo 2 , comma 1, rubricato โ€œDefinizioniโ€ stabilisce che: โ€œ1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) ยซlavoratoreยป: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unโ€™attivitร  lavorativa nellโ€™ambito dellโ€™organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unโ€™arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosรฌ definito รจ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societร , anche di fatto, che presta la sua attivitร  per conto delle societร  e dellโ€™ente stesso; lโ€™associato in partecipazione di cui allโ€™articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allโ€™articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; lโ€™allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lโ€™allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1ยฐ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioniโ€;

– il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato โ€œcomputo dei lavoratoriโ€ prevede che: โ€œAi fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: [โ€ฆ] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [โ€ฆ]โ€;

– la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che ยซdalla definizione fornita dallโ€™articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore รจ equiparato, ai fini dellโ€™applicazione della normativa in materia, anche โ€œchi svolge attivitร  lavorativa nellโ€™ambito dellโ€™organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonchรฉ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoroโ€.

Conseguentemente, se in unโ€™azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarร  tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attivitร  svoltaยป;

– con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;

– la legge 13 luglio 2015, n. 107 – โ€œRiforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigentiโ€ – allโ€™articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce โ€œun incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzioneโ€;

– il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 – โ€œRegolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalitร ’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoroโ€ โ€“ articolo 1, comma 2, prevede che : โ€œIl presente regolamento definisce, altresรฌ, le modalitร  di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuolalavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioniโ€;

– lโ€™articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della โ€œSalute e sicurezzaโ€ nellโ€™ambito dellโ€™alternanza scuola โ€“ lavoro;

la Commissione ritiene che, per le modalitร  di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrร  farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.


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