Interpello n. 4/ 2018
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ risposta ad interpello – seduta della Commissione del 14 giugno 2018.
La Provincia Autonoma di Trento ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito โallโapplicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoroโ.
In particolare lโistante rappresenta che ยซ[โฆ] Diversi Istituti scolastici promuovono la
formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il โProgetto Tirocini presso Maestri Artigianiโ curato dallโAgenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso lโalternanza scuola โ lavoro prevista dalla Legge 107/15.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del โProgetto Tirocini presso Maestri Artigianiโ e in alcuni casi di alternanza scuola โ lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[โฆ] ยป.
Nello specifico il richiedente chiede di conoscere โse, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile lโarticolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalitร per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dellโimprenditore e possibili effetti sulla realizzabilitร del tirocinio stessoโ.
Al riguardo premesso che:
– il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” โ articolo 1, comma 1, rubricato โambito di applicazioneโ โ stabilisce che: โIl presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: ยซalternanzaยป, come modalitร di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di etร , salva restando la possibilitร di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalitร e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilitร dell’istituzione scolastica o formativaโ;
– il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: โI percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilitร dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[โฆ]โ;
– il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 โ โAttuazione dellโarticolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroโ โ articolo 2 , comma 1, rubricato โDefinizioniโ stabilisce che: โ1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) ยซlavoratoreยป: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unโattivitร lavorativa nellโambito dellโorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unโarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosรฌ definito รจ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societร , anche di fatto, che presta la sua attivitร per conto delle societร e dellโente stesso; lโassociato in partecipazione di cui allโarticolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allโarticolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; lโallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lโallievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1ยฐ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioniโ;
– il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato โcomputo dei lavoratoriโ prevede che: โAi fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: [โฆ] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [โฆ]โ;
– la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che ยซdalla definizione fornita dallโarticolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore รจ equiparato, ai fini dellโapplicazione della normativa in materia, anche โchi svolge attivitร lavorativa nellโambito dellโorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonchรฉ il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoroโ.
Conseguentemente, se in unโazienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarร tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attivitร svoltaยป;
– con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;
– la legge 13 luglio 2015, n. 107 – โRiforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigentiโ – allโarticolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce โun incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzioneโ;
– il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 – โRegolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalitร ’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoroโ โ articolo 1, comma 2, prevede che : โIl presente regolamento definisce, altresรฌ, le modalitร di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuolalavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioniโ;
– lโarticolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della โSalute e sicurezzaโ nellโambito dellโalternanza scuola โ lavoro;
la Commissione ritiene che, per le modalitร di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrร farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.
