Interpello n. 3/18
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ risposta ai โquesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex Articolo 12 D.lgs. 81/08 s.m.i.โ โ seduta della Commissione del 16 maggio 2018
Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) ha avanzato istanza di interpello a questa Commissione per rappresentare che, in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza โโฆsi verificano, in maniera costante, roghi [โฆ] tali roghi, oltre allโallarme di inquinamento ambientale ed oltre al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano non poco anche lo Scrivente e tutti i reparti di Polizia Locale coinvolti. Infatti, i roghi in questione rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattugliaโ.
Tutto ciรฒ considerato viene richiesto โโฆ se, e in che misura, lโart. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze ยซdestinate per finalitร istituzionali alle attivitร degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblicaยปโ.
Viene, altresรฌ, chiesto se โโฆ anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, piรน specificamente, quelle di cui allโallegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nellโambito della attivitร di presidio dei roghi medesimiโ.
In merito ai quesiti presentati va premesso che:
– lโarticolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, individuando il proprio campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto โโฆ si applica a tutti i settori di attivitร , privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischioโ;
– il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che โnei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonchรฉ nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalitร istituzionali alle attivitร degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica โฆ le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร organizzative โฆโ.
In riferimento, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale:
– la legge n. 65 del 7 marzo 1986 โLegge quadro sullโordinamento della polizia municipaleโ prevede, allโarticolo 3, che โgli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nellโambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autoritร โ;
– il successivo articolo 5 della medesima legge n. 65/1986 individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nellโambito territoriale dellโEnte di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, โa) funzioni di polizia giudiziaria [โฆ] b) servizio di polizia stradale [โฆ] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza โฆ A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualitร di agente di pubblica sicurezza โฆโ.
Tenuto conto, altresรฌ, che:
– lโarticolo 62 del d.lgs. n. 81/2008 definisce ยซluoghi di lavoroยป โโฆ i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati allโinterno dellโazienda o dellโunitร produttiva, nonchรฉ ogni altro luogo di pertinenza dellโazienda o dellโunitร produttiva accessibile al lavoratore nellโambito del proprio lavoroโ;
– il seguente articolo 63, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i luoghi di lavoro, cosรฌ come sopra definiti, โdevono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IVโ.
Considerato, infine, che:
– a norma dellโarticolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 questa Commissione puรฒ dare risposte esclusivamente a โquesiti di ordine generale sullโapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoroโ.
Tutto ciรฒ premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni
Per quanto concerne il primo quesito, il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dellโarticolo 3, comma 1, a tutti i settori di attivitร , privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche lโattivitร svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresรฌ le disposizioni previste dallโarticolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora lโattivitร comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della giร citata legge n. 65/1986 – lo svolgimento di โcompiti in materia di ordine e sicurezza pubblicaโ.
Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che โferme restando le disposizioni di cui al titolo Iโ, per luoghi di lavoro, ai sensi dellโarticolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dellโapplicazione del Titolo II, i โluoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati allโinterno dellโazienda o dellโunitร produttiva, nonchรฉ ogni altro luogo di pertinenza dellโazienda o dellโunitร produttiva accessibile al lavoratore nellโambito del proprio lavoroโ.
Si precisa, infine, che questa Commissione dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sullโapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non puรฒ pronunciarsi in ordine allโadeguatezza di specifici documenti, tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non puรฒ non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attivitร svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.
