Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

Interpello n. 3/18

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ€“ risposta ai โ€œquesiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex Articolo 12 D.lgs. 81/08 s.m.i.โ€ โ€“ seduta della Commissione del 16 maggio 2018

Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) ha avanzato istanza di interpello a questa Commissione per rappresentare che, in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza โ€œโ€ฆsi verificano, in maniera costante, roghi [โ€ฆ] tali roghi, oltre allโ€™allarme di inquinamento ambientale ed oltre al danno alla salute cagionato nei confronti dei cittadini, preoccupano non poco anche lo Scrivente e tutti i reparti di Polizia Locale coinvolti. Infatti, i roghi in questione rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattugliaโ€.

Tutto ciรฒ considerato viene richiesto โ€œโ€ฆ se, e in che misura, lโ€™art. 3 comma 2 [d.lgs. n. 81/2008] si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze ยซdestinate per finalitร  istituzionali alle attivitร  degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblicaยปโ€.

Viene, altresรฌ, chiesto se โ€œโ€ฆ anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, piรน specificamente, quelle di cui allโ€™allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nellโ€™ambito della attivitร  di presidio dei roghi medesimiโ€.

In merito ai quesiti presentati va premesso che:
– lโ€™articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, individuando il proprio campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto โ€œโ€ฆ si applica a tutti i settori di attivitร , privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischioโ€;
– il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che โ€œnei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonchรฉ nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalitร  istituzionali alle attivitร  degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica โ€ฆ le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร  organizzative โ€ฆโ€.

In riferimento, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale:
– la legge n. 65 del 7 marzo 1986 โ€œLegge quadro sullโ€™ordinamento della polizia municipaleโ€ prevede, allโ€™articolo 3, che โ€œgli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nellโ€™ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autoritร โ€;
– il successivo articolo 5 della medesima legge n. 65/1986 individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nellโ€™ambito territoriale dellโ€™Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, โ€œa) funzioni di polizia giudiziaria [โ€ฆ] b) servizio di polizia stradale [โ€ฆ] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza โ€ฆ A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualitร  di agente di pubblica sicurezza โ€ฆโ€.

Tenuto conto, altresรฌ, che:
– lโ€™articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008 definisce ยซluoghi di lavoroยป โ€œโ€ฆ i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati allโ€™interno dellโ€™azienda o dellโ€™unitร  produttiva, nonchรฉ ogni altro luogo di pertinenza dellโ€™azienda o dellโ€™unitร  produttiva accessibile al lavoratore nellโ€™ambito del proprio lavoroโ€;
– il seguente articolo 63, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i luoghi di lavoro, cosรฌ come sopra definiti, โ€œdevono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IVโ€.

Considerato, infine, che:
– a norma dellโ€™articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 questa Commissione puรฒ dare risposte esclusivamente a โ€œquesiti di ordine generale sullโ€™applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoroโ€.

Tutto ciรฒ premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

Per quanto concerne il primo quesito, il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dellโ€™articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attivitร , privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche lโ€™attivitร  svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresรฌ le disposizioni previste dallโ€™articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora lโ€™attivitร  comporti – ai sensi degli articoli 3 e 5 della giร  citata legge n. 65/1986 – lo svolgimento di โ€œcompiti in materia di ordine e sicurezza pubblicaโ€.

Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che โ€œferme restando le disposizioni di cui al titolo Iโ€, per luoghi di lavoro, ai sensi dellโ€™articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dellโ€™applicazione del Titolo II, i โ€œluoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati allโ€™interno dellโ€™azienda o dellโ€™unitร  produttiva, nonchรฉ ogni altro luogo di pertinenza dellโ€™azienda o dellโ€™unitร  produttiva accessibile al lavoratore nellโ€™ambito del proprio lavoroโ€.

Si precisa, infine, che questa Commissione dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sullโ€™applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non puรฒ pronunciarsi in ordine allโ€™adeguatezza di specifici documenti, tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non puรฒ non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attivitร  svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.


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