Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pareri-Interpelli

Interpello n. 6/ 2018

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ€“ risposta ad interpello ยซConcetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneitร  ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopoยป – seduta della Commissione del 18 luglio 2018.

Lโ€™organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:
1. ยซtenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti allโ€™incolumitร  dei lavoratori e dei terzi, vi puรฒ essere lโ€™esigenza di monitorare la cosiddetta โ€œvigilanzaโ€ dellโ€™operatore e fermo restando lโ€™obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dellโ€™operatore, tale obbligo puรฒ ritenersi assolto con lโ€™adozione di misure e dispositivi per il controllo della โ€œvigilanzaโ€, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa – pur nella sua complessitร  connessa al fattore umano – sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare allโ€™Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessitร  in relazione allโ€™efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terziยป;
2. ยซlโ€™obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende – comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario – di adottare nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  produttiva le misure che, secondo la particolaritร  del lavoro, lโ€™esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lโ€™integritร  fisica e la personalitร  morale dei prestatori di lavoro, puรฒ ritenersi assolto – in tema di โ€œcontrollo della vigilanzaโ€ degli operatori impiegati in attivitร  rischiose – con il solo assenso di conformitร  dei dispositivi ritenuti dalle stesse piรน convenienti, del Ministero dei trasporti e dellโ€™ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione piรน moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativoยป.

In merito la Commissione rappresenta che, nellโ€™ambito del trasporto ferroviario, lโ€™adozione di strumenti per il controllo dellโ€™attivitร  del โ€œmacchinistaโ€ รจ da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro รจ tenuto allโ€™osservanza delle prescrizioni ivi previste.

Inoltre, si evidenzia che lโ€™assenso di conformitร  dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dellโ€™Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sรฉ una presunzione di conformitร  alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nellโ€™ambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto giร  precisato nella risposta allโ€™interpello n. 5/2018: ยซin merito alla โ€œcorrettezza dellโ€™utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotivaโ€, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne lโ€™impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellโ€™ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo lโ€™omologazione in ambito di interoperabilitร  ferroviaria fungere da presunzione di conformitร  del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.

Si evidenzia, altresรฌ, quanto previsto dallโ€™art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche โ€œil rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivoโ€. Pertanto, il datore di lavoro, nellโ€™ambito della valutazione dei rischi, dovrร  porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivoยป.


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