Interpello n. 6/ 2018
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni โ risposta ad interpello ยซConcetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneitร ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopoยป – seduta della Commissione del 18 luglio 2018.
Lโorganizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:
1. ยซtenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti allโincolumitร dei lavoratori e dei terzi, vi puรฒ essere lโesigenza di monitorare la cosiddetta โvigilanzaโ dellโoperatore e fermo restando lโobbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dellโoperatore, tale obbligo puรฒ ritenersi assolto con lโadozione di misure e dispositivi per il controllo della โvigilanzaโ, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa – pur nella sua complessitร connessa al fattore umano – sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare allโOrgano di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessitร in relazione allโefficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terziยป;
2. ยซlโobbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende – comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario – di adottare nellโesercizio dellโattivitร produttiva le misure che, secondo la particolaritร del lavoro, lโesperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lโintegritร fisica e la personalitร morale dei prestatori di lavoro, puรฒ ritenersi assolto – in tema di โcontrollo della vigilanzaโ degli operatori impiegati in attivitร rischiose – con il solo assenso di conformitร dei dispositivi ritenuti dalle stesse piรน convenienti, del Ministero dei trasporti e dellโANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione piรน moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativoยป.
In merito la Commissione rappresenta che, nellโambito del trasporto ferroviario, lโadozione di strumenti per il controllo dellโattivitร del โmacchinistaโ รจ da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro รจ tenuto allโosservanza delle prescrizioni ivi previste.
Inoltre, si evidenzia che lโassenso di conformitร dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dellโAgenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sรฉ una presunzione di conformitร alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nellโambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto giร precisato nella risposta allโinterpello n. 5/2018: ยซin merito alla โcorrettezza dellโutilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotivaโ, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne lโimpatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellโambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo lโomologazione in ambito di interoperabilitร ferroviaria fungere da presunzione di conformitร del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.
Si evidenzia, altresรฌ, quanto previsto dallโart. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche โil rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivoโ. Pertanto, il datore di lavoro, nellโambito della valutazione dei rischi, dovrร porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivoยป.
