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Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. 1, 14/11/2023, n. 16970/2023 REG.PROV.COLL.

Pubblicato il 14/11/2023

N. 16970/2023 REG.PROV.COLL.

N. 15920/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15920 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sofir s.r.l., in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dallโ€™avv. Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autoritร  garante della concorrenza e del mercato, Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni, Autoritร  di regolazione per energia reti e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentantiย pro tempore, rappresentate e difese tutte dallโ€™Avvocatura generale dello Stato, domiciliatariaย ex legeย in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Emanuele Amati, Unione nazionale consumatori, Centro tutela consumatori utenti – Verbraucherzentrale Sudtirol, D&G s.r.l., non costituiti in giudizio;

per lโ€™annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del provvedimento di conclusione del procedimento PS12096, deliberato in data 2 novembre 2022, adottato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (recante Codice del consumo), trasmesso in data 17 novembre 2022, ai sensi dellโ€™art. 48 del decreto legislativo n. 82/2005, con cui lโ€™Autoritร  intimata ha, tra lโ€™altro, deliberato ยซb) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle societร  Enel Energia S.p.a. e Sofir S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dellโ€™art. 20 del Codice del Con-sumo, e ne vieta la diffusione o la reiterazioneยป, nonchรฉ ยซg) di irrogare alla societร  Sofir s.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 โ‚ฌ (centomila euro)ยป;

– della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS12096 nei confronti (anche) della societร  Sofir s.r.l. volto allโ€™accertamento delle condotte contestate, nonchรฉ il presunto mancato rispetto dei requisiti previsti per la conclusione dei contratti a distanza, in violazione degli articoli 20, 21, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 53 e 56 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

– dei verbali e degli esiti degli accertamenti ispettivi condotti il 18 novembre 2021, nei confronti di Sofir s.r.l.;

– di tutti i provvedimenti (ed in particolare, dei provvedimenti del 15 febbraio 2022, del 24 maggio 2022, del 5 luglio 2022 e del 30 agosto 2022), con i quali, ai sensi dellโ€™art. 7, comma 3, del regolamento, con cui sono state sono state disposte le proroghe del termine di conclusione del procedimento, rispettivamente, di sessanta giorni, di cinquantotto giorni, di quaranta giorni e, infine, di quarantacinque giorni, nonchรฉ di tutte le relative comunicazioni;

– del verbale di audizione del 20 maggio 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโ€™accoglimento del presente ricorso;

– della nota del 13 luglio 2022 con cui รจ stata data comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dellโ€™art. 16, comma 1, del regolamento;

– del parere dellโ€™Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni, pervenuto il 31 agosto 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโ€™accoglimento del presente ricorso;

– del parere dellโ€™Autoritร  di regolazione per energia, reti e ambiente pervenuto il 12 ottobre 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโ€™accoglimento del presente ricorso,

– di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorchรฉ non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentatiย il 17 gennaio 2023:

– del provvedimento di conclusione del procedimento PS12096, deliberato in data 2 novembre 2022, adottato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (recante Codice del consumo), trasmesso in data 17 novembre 2022, ai sensi dellโ€™art. 48 del decreto legislativo n. 82/2005, con cui lโ€™Autoritร  intimata ha, tra lโ€™altro, deliberato ยซb) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle societร  Enel Energia S.p.a. e Sofir S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dellโ€™art. 20 del Codice del Con-sumo, e ne vieta la diffusione o la reiterazioneยป, nonchรฉ ยซg) di irrogare alla societร  Sofir s.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 โ‚ฌ (centomila euro)ยป;

– della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS12096 nei confronti (anche) della societร  Sofir s.r.l. volto allโ€™accertamento delle condotte contestate, nonchรฉ il presunto mancato rispetto dei requisiti previsti per la conclusione dei contratti a distanza, in violazione degli articoli 20, 21, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 53 e 56 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

– dei verbali e degli esiti degli accertamenti ispettivi condotti il 18 novembre 2021, nei confronti di Sofir s.r.l.;

– di tutti i provvedimenti (ed in particolare, dei provvedimenti del 15 febbraio 2022, del 24 maggio 2022, del 5 luglio 2022 e del 30 agosto 2022), con i quali, ai sensi dellโ€™art. 7, comma 3, del regolamento, con cui sono state sono state disposte le proroghe del termine di conclusione del procedimento, rispettivamente, di sessanta giorni, di cinquantotto giorni, di quaranta giorni e, infine, di quarantacinque giorni, nonchรฉ di tutte le relative comunicazioni;

– del verbale di audizione del 20 maggio 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโ€™accoglimento del presente ricorso;

– della nota del 13 luglio 2022 con cui รจ stata data comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dellโ€™art. 16, comma 1, del regolamento;

– del parere dellโ€™Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni, pervenuto il 31 agosto 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโ€™accoglimento del presente ricorso;

– del parere dellโ€™Autoritร  di regolazione per energia, reti e ambiente pervenuto il 12 ottobre 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโ€™accoglimento del presente ricorso,

– di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorchรฉ non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dellโ€™Autoritร  garante della concorrenza e del mercato, dellโ€™Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni e dellโ€™Autoritร  di regolazione per energia reti e ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nellโ€™udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La societร  ricorrente impugnava il provvedimento per mezzo del quale lโ€™Autoritร  garante della concorrenza e del mercato (Agcm), accertata una pratica commerciale scorretta ai sensi dellโ€™art. 20 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Si costituiva in resistenza lโ€™Autoritร .

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dellโ€™efficacia degli atti gravati, cui la parte ricorrente rinunciava prima della camera di consiglio dellโ€™11 gennaio 2023.

4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti venivano nuovamente gravati gli atti relativi al procedimento sanzionatorio dellโ€™Autoritร .

5. Le parti depositavano ulteriori memorie e documenti in vista della pubblica udienza del 25 ottobre 2023 allโ€™esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

6. Conclusa lโ€™esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure spiegate con il ricorso, appare opportuno riassumere la vicenda fattuale.

6.1. Lโ€™istruttoria dellโ€™Agcm si avviava in ragione di una serie segnalazioni relative a condotte poste in essere da alcuni procacciatori di affari operanti per Enel Energia e concernenti le modalitร  di promozione delle offerte dellโ€™exย monopolista: in particolare, venivano rappresentate lโ€™imminenza della scadenza del c.d.ย mercato tutelatoย (ossia il mercato nel quale il corrispettivo viene determinato imperativamente dallโ€™Autoritร  di regolazione per energia, reti e ambiente โ€“ Arera), la conseguente necessitร  di stipulare un contratto sul mercato libero con Enel e la garanzia della continuitร  della fornitura dei servizรฎ di luce e gas, stante lโ€™unicitร  del gruppo societario.

6.2. In particolare, lโ€™odierna ricorrente Sofir risulta essere una societร  specializzata nella proposizione di contratti per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale e nella loro conclusione telefonica; proprio in ragione di tale oggetto sociale, veniva stipulato un contratto di agenzia con Enel Energia che prevedeva la possibilitร  per la prima di offrire al pubblico dei consumatori le proposte negoziali della seconda. Lโ€™accordo appena citato prevedeva lโ€™obbligo di contattare unicamente i clienti presenti in liste previamente verificate dalla societร  preponente, secondo modalitร  puntualmente descritte nel provvedimento gravato (punti 58 ss., sostanzialmente incontestati).

6.3. Tuttavia, gli accertamenti istruttorรฎ facevano emergere come alcuni sub-agenti incaricati da Sofir avessero contattato clienti non ancora sottoposti ai controlli previsti da Enel Energia (in quanto verifiche da compiere asseritamenteย ex-post): in particolare, lโ€™Agcm ha dimostrato come un consumatore รจ stato contattato in una sola giornata piรบ volte da varรฎ agenti, tra cui anche un sub-agente dellโ€™odierna ricorrente, nonostante avesse manifestato la ferma opposizione a contatti per finalitร  diย marketing. In aggiunta, un altro consumatore ha denunciato la conclusione di un contratto con firma apocrifa: anche in tal caso si รจ trattato di un negozio procacciato da un sub-agente della Sofir.

6.4. In conseguenza di ciรฒ, la condotta commerciale dellโ€™esponente โ€“ consistita nella mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo sulla propria rete di vendita โ€“ veniva considerata contraria ai canoni di diligenza professionale previsti per lo specifico ร mbito commerciale, nonchรฉ idonea a falsare i comportamenti del consumatore medio.

7. Completata anche lโ€™esposizione dei fatti rilevati, puรฒ passarsi allโ€™illustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso introduttivo e, a seguire, quelle dedotte con lโ€™atto di motivi aggiunti.

7.1. Con il primo motivo di ricorso viene rappresentata lโ€™assenza dellโ€™elemento oggettivo dellโ€™illecito: invero, si evidenzia come la condotta si sia esaurita in un singolo episodio, tra lโ€™altro attribuibile ad un sub-agente e non allโ€™impresa ricorrente. Questโ€™ultima circostanza escluderebbe anche la riferibilitร  dellโ€™illecito alla Sofir, come confermato anche dallโ€™ammissione di responsabilitร  del sub-agente. Per altro, i controlli operati dallโ€™esponente sui proprรฎย partnerย apparirebbero pienamente in linea con la diligenza esigibile da un professionista quale Sofir.

7.2. A mezzo della seconda censura si evidenzia la carenza istruttoria rispetto al dato della offensivitร  della condotta: invero, non sarebbe provato che le liste impiegate da Sofir e non ancora verificate da Enel fossero effettivamente inidonee al contatto telefonico. Inoltre, le eventuali verifiche non sarebbero state sufficienti ad evitare errori, tantโ€™รจ che Sofir evidenzia di aver adottato procedure interne ulteriori, finalizzate ad ovviare alle imperfezioni delle procedure di deduplica previste da Enel. In ogni caso, poi, sarebbe impossibile imputare il fatto alla ricorrente, non essendo configurabile, come giร  esposto in precedenza, unaย culpa in vigilando.

7.3. Infine, con lโ€™ultimo motivo viene lamentata la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata.

7.4. Tramite il primo dei motivi aggiunti, viene precisato come la questione relativa al consumatore che lamentava la contraffazione della propria sottoscrizione sarebbe irrilevante nel percorso argomentativo dellโ€™Autoritร , in quanto la contestazione mossa concerne unicamente i contratti stipulati telefonicamente e non anche quelli (come nel caso in esame) c.d.ย porta a porta.

7.5. Con la seconda (e conclusiva) censura si rappresenta la contraddittorietร  del provvedimento anche sotto altro profilo, in particolare elevando aย tertium comparationisย lโ€™identica condotta della societร  Smart people, reputata dallโ€™Autoritร  conforme agliย standardย di diligenza pretesi da un professionista.

8. Nessuna censura รจ meritevole di accoglimento.

8.1. Preliminarmente, va osservato come lโ€™atto di ยซmotivi aggiuntiยป debba qualificarsi sostanzialmente come una memoria, atteso che sviluppa argomenti giร  dedotti con il ricorso introduttivo, senza ampliare lโ€™oggetto del processo. Conseguentemente, lโ€™atto รจ pacificamente ricevibile ed ammissibile: dโ€™altro canto, neppure la difesa dellโ€™Autoritร  ne eccepisce la tardivitร , facendo riferimento ad esso come ยซmemoria per motivi aggiuntiยป.

9. Ciรฒ chiarito possono affrontarsi congiuntamente le prime due doglianze โ€“ che, a loro volta, comprendono anche le argomentazioni sviluppate con i ยซmotivi aggiuntiยป โ€“ atteso che esse sono strettamente connesse da un punto di vista logico-giuridico, tale da renderne opportuna una trattazione unitaria.

9.1. In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, va ribadito come le pratiche commerciali scorrette sianoย illeciti di pericolo, relativamente ai quali non รจ necessaria la effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161; similmente, nella giurisprudenza europea รจ stata reputata illecita anche una pratica che coinvolgeva un singolo consumatore v. Corte giust. Ue, sez. I, 16 aprile 2015, causa C-388/13), essendo invece sufficiente lโ€™esposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). Conseguentemente, lโ€™Agcm non era tenuta a provare che gli oltre cinquecento consumatori indicati in una lista non verificata previamente da Enel avessero negato il consenso al contatto per finalitร  diย marketing, essendo lโ€™offesa integrata giร  dal pericolo โ€“ inferibile con un giudizio prognosticoย ex anteย โ€“ insito in una simile condotta.

9.2. Ciรฒ precisato, deve osservarsi come, in ogni modo, lโ€™Autoritร  abbia dato comunque ampia prova dellโ€™illiceitร  oggettiva della condotta. Infatti, รจ pacifico (e parte ricorrente non tenta neppure di contestare la circostanza) che alcuni sub-agenti incaricati da Sofir abbiano contattato consumatori i cui nominativi erano in liste non previamente verificate da Enel; in aggiunta, alcuni di tali sub-agenti tenevano un contegno e formulavano le proposte contrattuali con modalitร  scorrette. Conseguentemente, una simile condotta risulta sicuramente integrare gli estremi della pratica commerciale vietata dal codice del consumo, come tra lโ€™altro confermato anche dai pareri infraprocedimentali dellโ€™Arera e dellโ€™Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

9.3. Viepiรบ, con particolare riferimento alla societร  ricorrente, lโ€™Autoritร  ha indicato nel provvedimento due casi esemplificativi di plateali violazioni delle disposizioni di tutela in favore dei consumatori poste in essere daiย partnerย commerciali di Sofir (v.ย supraย ยง 6.3.). Nel dettaglio, la vicenda descritta nel primo dei ยซmotivi aggiuntiยป appare emblematica di una gestione negligente dellโ€™attivitร  promozionale: appare palese che la conclusione di un contratto con un soggetto che non voleva essere contattato e che lamentava lโ€™irregolaritร  della sottoscrizione costituisca prova piena delle modalitร  poco chiare di promozione delle offerte. In tal senso, appare opportuno richiamare anche il parere dellโ€™Agcom che chiariva come ยซcon riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzatoย [โ€ฆ]ย risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni ricevute telefonicamente potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, cosรญ sviluppando in concreto la piena potenzialitร  promozionale della comunicazioneยป.

9.4. Quanto poi allโ€™imputabilitร  di tali condotte poste in essere dai sub-agenti a Sofir, va rammentato che lโ€™art. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689 (pacificamente applicabile allโ€™odierna vicenda, in forza del richiamo di cui allโ€™art. 27, comma 13, cod. cons.) prevede che ยซquando piรบ persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla leggeยป: si tratta di un principio generale del diritto sanzionatorio che determina lโ€™estensione della punibilitร  a tutti coloro che abbiano contribuito alla causazione dellโ€™illecito. Ovviamente, la disposizione non puรฒ essere letta in senso assoluto (atteso che la responsabilitร  regredirebbe allโ€™infinito), ma implica la sanzionabilitร  di tutti i soggetti che abbiano tenuto una condottaย agevolatriceย della violazione (in termini, Cass., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811).

9.5. Orbene, nel caso in esame appare evidente che lโ€™incarico conferito ai sub-agenti costituisca lโ€™elemento oggettivo che determina il concorso dellโ€™odierna ricorrente nellโ€™illecito dei proprรฎ sub-agenti, atteso che costoro non avrebbero potuto mai offendere il bene giuridico senza il contributo causale di Sofir.

9.6. Passando allโ€™elemento soggettivo dellโ€™illecito va precisato come esso sia costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa dellโ€™agente: per giunta, la giurisprudenza รจ pacifica nel reputare sussistente una presunzione di colpevolezza per il caso di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallโ€™Agcm (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11484; principio pacifico anche nella giurisprudenza ordinaria, v. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625, in tema di provvedimenti della Banca dโ€™Italia), spettando al privato dimostrare il proprio comportamento diligente. Questโ€™ultimo, poi, assume unoย standardย particolarmente elevato nel caso di specie, trattandosi della commercializzazione di una fornitura essenziale per i consumatori.

9.7. In aggiunta, nel caso in esame, lโ€™Autoritร  ha altresรญ fornito la prova diretta della colpa dellโ€™impresa sanzionata, in particolare sotto il profilo dellaย culpa in vigilandoย (escludendo viceversa quellaย in eligendo, non avendo la Sofir fatto ricorso ad agenzie non autorizzate da Enel), ossia nel non aver monitorato in maniera efficace lโ€™operato dei proprรฎย partnerย (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6177): infatti, i processi aziendali assunti dalla ricorrente e analizzati dallโ€™Agcm sono risultati tali da non impedire la commissioni delle violazioni consumeristiche. Nel dettaglio, lโ€™Autoritร  evidenziava nel provvedimento come le previsioni contrattuali sui sistemi di incentivazione economica (in particolare i premรฎ) fossero tutti correlati al numero dei contratti stipulati senza prevedere alcun serio pregiudizio nel caso di condotte scorrette: viepiรบ, gli obiettivi erano sempre impostati sul quantitativo e mai sulla qualitร  dei negozรฎ conclusi. A corroborare quanto esposto, appare utile richiamare il parere dellโ€™Arera che rilevava una ยซnon adeguata formazione del personale commercialeย [e]ย un inadeguato sistema di controlli, richiesti invece dallโ€™art. 8 del codice di condotta commercialeยป.

9.8. Orbene, a fronte di tali osservazioni appare evidente che le allegazioni difensive non assolvono lโ€™onere probatorio gravante sul professionista, atteso che, sostanzialmente, si limitano a ยซscaricareยป la responsabilitร  sui sub-agenti. Anche lโ€™esposizione (pagg. 8 ss. ricorso) dei modelli di controllo/sorveglianza sullโ€™operato deiย partnerย non appare idonea ad escludere la responsabilitร  della ricorrente, atteso che si tratta esclusivamente di misure precettive che non risultano accompagnate da idonee ยซsanzioniยป (dis)incentivanti; inoltre, larga parte delle misure implementate si basano su controlliย ex postย che, evidentemente, intervengono esclusivamente perย correggereย una condotta scorretta.

9.9. Quanto alle argomentazioni relative al ยซraffrontoยป con lโ€™operato della societร  Smart people, va osservato che esse non sono convincenti. Premesso, in linea generale, che lโ€™esponente non puรฒ invocare a sostegno delle proprie ragioni lโ€™applicazione di un trattamento maggiormente favorevole che, in tesi, potrebbe essere stato illegittimamente riservato ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452), va osservato come, in ogni caso, non risulta esservi identitร  di situazioni di fatto tale da imporre la paritร  di trattamento (sulla tipologia di vizio v. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 496). Difatti, lโ€™Autoritร  chiariva come lโ€™illiceitร  della pratica sia da ricollegare non allโ€™uso del mezzo telefonico per procacciare la clientela, quanto nelle modalitร  di promozione dei contratti: sul punto appare opportuno ribadire come, da un lato (Sofir), lโ€™istruttoria faceva emergere profili di scorrettezza (v.ย supraย ยง 6.3.); dallโ€™altro (Smart people), invece, non venivano raccolti elementi per poter sostenere violazioni nella disciplina consumeristica.

10. Infine, sullโ€™ultima censura, va rilevato come lโ€™Autoritร  abbia fatto corretta applicazione dei parametri normativi che regolano la fattispecie: in particolare, quanto alla gravitร  della pratica, si รจ tenuto conto della dimensione economica del professionista (il cui fatturato nel 2021 raggiungeva quasi i dieci milioni di euro), nonchรฉ dellโ€™ampia diffusione della condotta contestata e della durata della violazione.

10.1. La valutazione appare, quindi, rispondente ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principรฎ di logicitร  e ragionevolezza che regolano lโ€™azione amministrativa: difatti, lโ€™importo finale comminato veniva calcolato tenendo conto della minore gravitร  della violazione rispetto a quelle commesse dagli altri professionisti sanzionati col medesimo provvedimento giungendo ad una somma poco superiore allโ€™1% dei ricavi a fronte di imprese che si vedevano comminare sanzioni quasi fino al 10% del fatturato. In definitiva, lโ€™importo della sanzione applicata risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche pienamente in linea con i criterรฎ avallati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 2022, n. 9428).

11. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le doglianze, il ricorso รจ respinto.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi โ‚ฌ 2.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallโ€™autoritร  amministrativa.

Cosรญ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con lโ€™intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Matthias Viggiano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

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