Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. 1, 14/11/2023, n. 16970/2023 REG.PROV.COLL.
Pubblicato il 14/11/2023
N. 16970/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15920/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15920 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sofir s.r.l., in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dallโavv. Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autoritร garante della concorrenza e del mercato, Autoritร per le garanzie nelle comunicazioni, Autoritร di regolazione per energia reti e ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentantiย pro tempore, rappresentate e difese tutte dallโAvvocatura generale dello Stato, domiciliatariaย ex legeย in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Emanuele Amati, Unione nazionale consumatori, Centro tutela consumatori utenti – Verbraucherzentrale Sudtirol, D&G s.r.l., non costituiti in giudizio;
per lโannullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del provvedimento di conclusione del procedimento PS12096, deliberato in data 2 novembre 2022, adottato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (recante Codice del consumo), trasmesso in data 17 novembre 2022, ai sensi dellโart. 48 del decreto legislativo n. 82/2005, con cui lโAutoritร intimata ha, tra lโaltro, deliberato ยซb) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle societร Enel Energia S.p.a. e Sofir S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dellโart. 20 del Codice del Con-sumo, e ne vieta la diffusione o la reiterazioneยป, nonchรฉ ยซg) di irrogare alla societร Sofir s.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 โฌ (centomila euro)ยป;
– della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS12096 nei confronti (anche) della societร Sofir s.r.l. volto allโaccertamento delle condotte contestate, nonchรฉ il presunto mancato rispetto dei requisiti previsti per la conclusione dei contratti a distanza, in violazione degli articoli 20, 21, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 53 e 56 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
– dei verbali e degli esiti degli accertamenti ispettivi condotti il 18 novembre 2021, nei confronti di Sofir s.r.l.;
– di tutti i provvedimenti (ed in particolare, dei provvedimenti del 15 febbraio 2022, del 24 maggio 2022, del 5 luglio 2022 e del 30 agosto 2022), con i quali, ai sensi dellโart. 7, comma 3, del regolamento, con cui sono state sono state disposte le proroghe del termine di conclusione del procedimento, rispettivamente, di sessanta giorni, di cinquantotto giorni, di quaranta giorni e, infine, di quarantacinque giorni, nonchรฉ di tutte le relative comunicazioni;
– del verbale di audizione del 20 maggio 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโaccoglimento del presente ricorso;
– della nota del 13 luglio 2022 con cui รจ stata data comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dellโart. 16, comma 1, del regolamento;
– del parere dellโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni, pervenuto il 31 agosto 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโaccoglimento del presente ricorso;
– del parere dellโAutoritร di regolazione per energia, reti e ambiente pervenuto il 12 ottobre 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโaccoglimento del presente ricorso,
– di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorchรฉ non conosciuti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentatiย il 17 gennaio 2023:
– del provvedimento di conclusione del procedimento PS12096, deliberato in data 2 novembre 2022, adottato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (recante Codice del consumo), trasmesso in data 17 novembre 2022, ai sensi dellโart. 48 del decreto legislativo n. 82/2005, con cui lโAutoritร intimata ha, tra lโaltro, deliberato ยซb) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle societร Enel Energia S.p.a. e Sofir S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dellโart. 20 del Codice del Con-sumo, e ne vieta la diffusione o la reiterazioneยป, nonchรฉ ยซg) di irrogare alla societร Sofir s.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 โฌ (centomila euro)ยป;
– della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS12096 nei confronti (anche) della societร Sofir s.r.l. volto allโaccertamento delle condotte contestate, nonchรฉ il presunto mancato rispetto dei requisiti previsti per la conclusione dei contratti a distanza, in violazione degli articoli 20, 21, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 53 e 56 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
– dei verbali e degli esiti degli accertamenti ispettivi condotti il 18 novembre 2021, nei confronti di Sofir s.r.l.;
– di tutti i provvedimenti (ed in particolare, dei provvedimenti del 15 febbraio 2022, del 24 maggio 2022, del 5 luglio 2022 e del 30 agosto 2022), con i quali, ai sensi dellโart. 7, comma 3, del regolamento, con cui sono state sono state disposte le proroghe del termine di conclusione del procedimento, rispettivamente, di sessanta giorni, di cinquantotto giorni, di quaranta giorni e, infine, di quarantacinque giorni, nonchรฉ di tutte le relative comunicazioni;
– del verbale di audizione del 20 maggio 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโaccoglimento del presente ricorso;
– della nota del 13 luglio 2022 con cui รจ stata data comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dellโart. 16, comma 1, del regolamento;
– del parere dellโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni, pervenuto il 31 agosto 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโaccoglimento del presente ricorso;
– del parere dellโAutoritร di regolazione per energia, reti e ambiente pervenuto il 12 ottobre 2022, ove interpretabile in senso ostativo allโaccoglimento del presente ricorso,
– di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorchรฉ non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dellโAutoritร garante della concorrenza e del mercato, dellโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni e dellโAutoritร di regolazione per energia reti e ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellโudienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La societร ricorrente impugnava il provvedimento per mezzo del quale lโAutoritร garante della concorrenza e del mercato (Agcm), accertata una pratica commerciale scorretta ai sensi dellโart. 20 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Si costituiva in resistenza lโAutoritร .
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dellโefficacia degli atti gravati, cui la parte ricorrente rinunciava prima della camera di consiglio dellโ11 gennaio 2023.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti venivano nuovamente gravati gli atti relativi al procedimento sanzionatorio dellโAutoritร .
5. Le parti depositavano ulteriori memorie e documenti in vista della pubblica udienza del 25 ottobre 2023 allโesito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Conclusa lโesposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure spiegate con il ricorso, appare opportuno riassumere la vicenda fattuale.
6.1. Lโistruttoria dellโAgcm si avviava in ragione di una serie segnalazioni relative a condotte poste in essere da alcuni procacciatori di affari operanti per Enel Energia e concernenti le modalitร di promozione delle offerte dellโexย monopolista: in particolare, venivano rappresentate lโimminenza della scadenza del c.d.ย mercato tutelatoย (ossia il mercato nel quale il corrispettivo viene determinato imperativamente dallโAutoritร di regolazione per energia, reti e ambiente โ Arera), la conseguente necessitร di stipulare un contratto sul mercato libero con Enel e la garanzia della continuitร della fornitura dei servizรฎ di luce e gas, stante lโunicitร del gruppo societario.
6.2. In particolare, lโodierna ricorrente Sofir risulta essere una societร specializzata nella proposizione di contratti per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale e nella loro conclusione telefonica; proprio in ragione di tale oggetto sociale, veniva stipulato un contratto di agenzia con Enel Energia che prevedeva la possibilitร per la prima di offrire al pubblico dei consumatori le proposte negoziali della seconda. Lโaccordo appena citato prevedeva lโobbligo di contattare unicamente i clienti presenti in liste previamente verificate dalla societร preponente, secondo modalitร puntualmente descritte nel provvedimento gravato (punti 58 ss., sostanzialmente incontestati).
6.3. Tuttavia, gli accertamenti istruttorรฎ facevano emergere come alcuni sub-agenti incaricati da Sofir avessero contattato clienti non ancora sottoposti ai controlli previsti da Enel Energia (in quanto verifiche da compiere asseritamenteย ex-post): in particolare, lโAgcm ha dimostrato come un consumatore รจ stato contattato in una sola giornata piรบ volte da varรฎ agenti, tra cui anche un sub-agente dellโodierna ricorrente, nonostante avesse manifestato la ferma opposizione a contatti per finalitร diย marketing. In aggiunta, un altro consumatore ha denunciato la conclusione di un contratto con firma apocrifa: anche in tal caso si รจ trattato di un negozio procacciato da un sub-agente della Sofir.
6.4. In conseguenza di ciรฒ, la condotta commerciale dellโesponente โ consistita nella mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo sulla propria rete di vendita โ veniva considerata contraria ai canoni di diligenza professionale previsti per lo specifico ร mbito commerciale, nonchรฉ idonea a falsare i comportamenti del consumatore medio.
7. Completata anche lโesposizione dei fatti rilevati, puรฒ passarsi allโillustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso introduttivo e, a seguire, quelle dedotte con lโatto di motivi aggiunti.
7.1. Con il primo motivo di ricorso viene rappresentata lโassenza dellโelemento oggettivo dellโillecito: invero, si evidenzia come la condotta si sia esaurita in un singolo episodio, tra lโaltro attribuibile ad un sub-agente e non allโimpresa ricorrente. Questโultima circostanza escluderebbe anche la riferibilitร dellโillecito alla Sofir, come confermato anche dallโammissione di responsabilitร del sub-agente. Per altro, i controlli operati dallโesponente sui proprรฎย partnerย apparirebbero pienamente in linea con la diligenza esigibile da un professionista quale Sofir.
7.2. A mezzo della seconda censura si evidenzia la carenza istruttoria rispetto al dato della offensivitร della condotta: invero, non sarebbe provato che le liste impiegate da Sofir e non ancora verificate da Enel fossero effettivamente inidonee al contatto telefonico. Inoltre, le eventuali verifiche non sarebbero state sufficienti ad evitare errori, tantโรจ che Sofir evidenzia di aver adottato procedure interne ulteriori, finalizzate ad ovviare alle imperfezioni delle procedure di deduplica previste da Enel. In ogni caso, poi, sarebbe impossibile imputare il fatto alla ricorrente, non essendo configurabile, come giร esposto in precedenza, unaย culpa in vigilando.
7.3. Infine, con lโultimo motivo viene lamentata la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata.
7.4. Tramite il primo dei motivi aggiunti, viene precisato come la questione relativa al consumatore che lamentava la contraffazione della propria sottoscrizione sarebbe irrilevante nel percorso argomentativo dellโAutoritร , in quanto la contestazione mossa concerne unicamente i contratti stipulati telefonicamente e non anche quelli (come nel caso in esame) c.d.ย porta a porta.
7.5. Con la seconda (e conclusiva) censura si rappresenta la contraddittorietร del provvedimento anche sotto altro profilo, in particolare elevando aย tertium comparationisย lโidentica condotta della societร Smart people, reputata dallโAutoritร conforme agliย standardย di diligenza pretesi da un professionista.
8. Nessuna censura รจ meritevole di accoglimento.
8.1. Preliminarmente, va osservato come lโatto di ยซmotivi aggiuntiยป debba qualificarsi sostanzialmente come una memoria, atteso che sviluppa argomenti giร dedotti con il ricorso introduttivo, senza ampliare lโoggetto del processo. Conseguentemente, lโatto รจ pacificamente ricevibile ed ammissibile: dโaltro canto, neppure la difesa dellโAutoritร ne eccepisce la tardivitร , facendo riferimento ad esso come ยซmemoria per motivi aggiuntiยป.
9. Ciรฒ chiarito possono affrontarsi congiuntamente le prime due doglianze โ che, a loro volta, comprendono anche le argomentazioni sviluppate con i ยซmotivi aggiuntiยป โ atteso che esse sono strettamente connesse da un punto di vista logico-giuridico, tale da renderne opportuna una trattazione unitaria.
9.1. In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, va ribadito come le pratiche commerciali scorrette sianoย illeciti di pericolo, relativamente ai quali non รจ necessaria la effettiva lesione del bene giuridico protetto dalla norma (Cons. Stato, sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 161; similmente, nella giurisprudenza europea รจ stata reputata illecita anche una pratica che coinvolgeva un singolo consumatore v. Corte giust. Ue, sez. I, 16 aprile 2015, causa C-388/13), essendo invece sufficiente lโesposizione al rischio di un pregiudizio, secondo una valutazione di prognosi postuma (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). Conseguentemente, lโAgcm non era tenuta a provare che gli oltre cinquecento consumatori indicati in una lista non verificata previamente da Enel avessero negato il consenso al contatto per finalitร diย marketing, essendo lโoffesa integrata giร dal pericolo โ inferibile con un giudizio prognosticoย ex anteย โ insito in una simile condotta.
9.2. Ciรฒ precisato, deve osservarsi come, in ogni modo, lโAutoritร abbia dato comunque ampia prova dellโilliceitร oggettiva della condotta. Infatti, รจ pacifico (e parte ricorrente non tenta neppure di contestare la circostanza) che alcuni sub-agenti incaricati da Sofir abbiano contattato consumatori i cui nominativi erano in liste non previamente verificate da Enel; in aggiunta, alcuni di tali sub-agenti tenevano un contegno e formulavano le proposte contrattuali con modalitร scorrette. Conseguentemente, una simile condotta risulta sicuramente integrare gli estremi della pratica commerciale vietata dal codice del consumo, come tra lโaltro confermato anche dai pareri infraprocedimentali dellโArera e dellโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
9.3. Viepiรบ, con particolare riferimento alla societร ricorrente, lโAutoritร ha indicato nel provvedimento due casi esemplificativi di plateali violazioni delle disposizioni di tutela in favore dei consumatori poste in essere daiย partnerย commerciali di Sofir (v.ย supraย ยง 6.3.). Nel dettaglio, la vicenda descritta nel primo dei ยซmotivi aggiuntiยป appare emblematica di una gestione negligente dellโattivitร promozionale: appare palese che la conclusione di un contratto con un soggetto che non voleva essere contattato e che lamentava lโirregolaritร della sottoscrizione costituisca prova piena delle modalitร poco chiare di promozione delle offerte. In tal senso, appare opportuno richiamare anche il parere dellโAgcom che chiariva come ยซcon riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzatoย [โฆ]ย risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni ricevute telefonicamente potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, cosรญ sviluppando in concreto la piena potenzialitร promozionale della comunicazioneยป.
9.4. Quanto poi allโimputabilitร di tali condotte poste in essere dai sub-agenti a Sofir, va rammentato che lโart. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689 (pacificamente applicabile allโodierna vicenda, in forza del richiamo di cui allโart. 27, comma 13, cod. cons.) prevede che ยซquando piรบ persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla leggeยป: si tratta di un principio generale del diritto sanzionatorio che determina lโestensione della punibilitร a tutti coloro che abbiano contribuito alla causazione dellโillecito. Ovviamente, la disposizione non puรฒ essere letta in senso assoluto (atteso che la responsabilitร regredirebbe allโinfinito), ma implica la sanzionabilitร di tutti i soggetti che abbiano tenuto una condottaย agevolatriceย della violazione (in termini, Cass., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811).
9.5. Orbene, nel caso in esame appare evidente che lโincarico conferito ai sub-agenti costituisca lโelemento oggettivo che determina il concorso dellโodierna ricorrente nellโillecito dei proprรฎ sub-agenti, atteso che costoro non avrebbero potuto mai offendere il bene giuridico senza il contributo causale di Sofir.
9.6. Passando allโelemento soggettivo dellโillecito va precisato come esso sia costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa dellโagente: per giunta, la giurisprudenza รจ pacifica nel reputare sussistente una presunzione di colpevolezza per il caso di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallโAgcm (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11484; principio pacifico anche nella giurisprudenza ordinaria, v. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625, in tema di provvedimenti della Banca dโItalia), spettando al privato dimostrare il proprio comportamento diligente. Questโultimo, poi, assume unoย standardย particolarmente elevato nel caso di specie, trattandosi della commercializzazione di una fornitura essenziale per i consumatori.
9.7. In aggiunta, nel caso in esame, lโAutoritร ha altresรญ fornito la prova diretta della colpa dellโimpresa sanzionata, in particolare sotto il profilo dellaย culpa in vigilandoย (escludendo viceversa quellaย in eligendo, non avendo la Sofir fatto ricorso ad agenzie non autorizzate da Enel), ossia nel non aver monitorato in maniera efficace lโoperato dei proprรฎย partnerย (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6177): infatti, i processi aziendali assunti dalla ricorrente e analizzati dallโAgcm sono risultati tali da non impedire la commissioni delle violazioni consumeristiche. Nel dettaglio, lโAutoritร evidenziava nel provvedimento come le previsioni contrattuali sui sistemi di incentivazione economica (in particolare i premรฎ) fossero tutti correlati al numero dei contratti stipulati senza prevedere alcun serio pregiudizio nel caso di condotte scorrette: viepiรบ, gli obiettivi erano sempre impostati sul quantitativo e mai sulla qualitร dei negozรฎ conclusi. A corroborare quanto esposto, appare utile richiamare il parere dellโArera che rilevava una ยซnon adeguata formazione del personale commercialeย [e]ย un inadeguato sistema di controlli, richiesti invece dallโart. 8 del codice di condotta commercialeยป.
9.8. Orbene, a fronte di tali osservazioni appare evidente che le allegazioni difensive non assolvono lโonere probatorio gravante sul professionista, atteso che, sostanzialmente, si limitano a ยซscaricareยป la responsabilitร sui sub-agenti. Anche lโesposizione (pagg. 8 ss. ricorso) dei modelli di controllo/sorveglianza sullโoperato deiย partnerย non appare idonea ad escludere la responsabilitร della ricorrente, atteso che si tratta esclusivamente di misure precettive che non risultano accompagnate da idonee ยซsanzioniยป (dis)incentivanti; inoltre, larga parte delle misure implementate si basano su controlliย ex postย che, evidentemente, intervengono esclusivamente perย correggereย una condotta scorretta.
9.9. Quanto alle argomentazioni relative al ยซraffrontoยป con lโoperato della societร Smart people, va osservato che esse non sono convincenti. Premesso, in linea generale, che lโesponente non puรฒ invocare a sostegno delle proprie ragioni lโapplicazione di un trattamento maggiormente favorevole che, in tesi, potrebbe essere stato illegittimamente riservato ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452), va osservato come, in ogni caso, non risulta esservi identitร di situazioni di fatto tale da imporre la paritร di trattamento (sulla tipologia di vizio v. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 496). Difatti, lโAutoritร chiariva come lโilliceitร della pratica sia da ricollegare non allโuso del mezzo telefonico per procacciare la clientela, quanto nelle modalitร di promozione dei contratti: sul punto appare opportuno ribadire come, da un lato (Sofir), lโistruttoria faceva emergere profili di scorrettezza (v.ย supraย ยง 6.3.); dallโaltro (Smart people), invece, non venivano raccolti elementi per poter sostenere violazioni nella disciplina consumeristica.
10. Infine, sullโultima censura, va rilevato come lโAutoritร abbia fatto corretta applicazione dei parametri normativi che regolano la fattispecie: in particolare, quanto alla gravitร della pratica, si รจ tenuto conto della dimensione economica del professionista (il cui fatturato nel 2021 raggiungeva quasi i dieci milioni di euro), nonchรฉ dellโampia diffusione della condotta contestata e della durata della violazione.
10.1. La valutazione appare, quindi, rispondente ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principรฎ di logicitร e ragionevolezza che regolano lโazione amministrativa: difatti, lโimporto finale comminato veniva calcolato tenendo conto della minore gravitร della violazione rispetto a quelle commesse dagli altri professionisti sanzionati col medesimo provvedimento giungendo ad una somma poco superiore allโ1% dei ricavi a fronte di imprese che si vedevano comminare sanzioni quasi fino al 10% del fatturato. In definitiva, lโimporto della sanzione applicata risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche pienamente in linea con i criterรฎ avallati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 2022, n. 9428).
11. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le doglianze, il ricorso รจ respinto.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi โฌ 2.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallโautoritร amministrativa.
Cosรญ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con lโintervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Matthias Viggiano
IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO
