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Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. 1, 14/11/2023, n. 16966/2023 REG.PROV.COLL.

Pubblicato il 14/11/2023

N. 16966/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01282/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2023, proposto da
Enel energia s.p.a., in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Anglani, Luca Raffaello Perfetti e Tanja Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autoritร  garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dallโ€™Avvocatura generale dello Stato, domiciliatariaย ex legeย in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Run s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Espedito Iasevoli, Antonio Francesco Minichiello e Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Smart people s.r.l., Conseed s.r.l., Zetagroup s.r.l., New working s.r.l., Sofir s.r.l., Seed s.r.l., Centro tutela consumatori utenti – Verbraucherzentrale Sรผdtirol, Unione Nazionale Consumatori, non costituiti in giudizio;

per lโ€™annullamento

del provvedimento n. 30373, adottato dallโ€™Agcm il 2 novembre 2022 a chiusura del procedimento PS12096 e pubblicato sul sito dellโ€™Autoritร  il successivo 21 novembre 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dellโ€™Autoritร  garante della concorrenza e del mercato, nonchรฉ di Run s.r.l. in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nellโ€™udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La societร  ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe, adottato dallโ€™Autoritร  garante della concorrenza e del mercato (Agcm) allโ€™esito di unโ€™ampia indagine concernente alcune pratiche commerciali scorrette โ€“ vietate ai sensi dellโ€™art. 20 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.) โ€“ nella promozione dei contratti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero.

2. Si costituiva in resistenza lโ€™Autoritร .

2.1. Del pari si costituiva in giudizio anche unโ€™altra societร  sanzionata col medesimo provvedimento, la Run s.r.l., chiedendo la riunione del presente giudizio con quello originato dalla propria impugnazione iscritta al numero di Rg 16494/22.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dellโ€™efficacia degli atti gravati, cui la parte ricorrente rinunciava durante la camera di consiglio dellโ€™8 febbraio 2023.

4. Tutte le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 25 ottobre 2023, allโ€™esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Conclusa lโ€™esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure spiegate con il ricorso, appare opportuno riassumere la vicenda fattuale.

5.1. Lโ€™istruttoria dellโ€™Agcm si avviava in ragione di una serie segnalazioni relative a condotte poste in essere da alcuni procacciatori di affari operanti per la ricorrente e concernenti le modalitร  di promozione delle offerte dellโ€™exย monopolista: in particolare, veniva rappresentata lโ€™imminente scadenza del c.d.ย mercato tutelatoย (ossia il mercato nel quale il corrispettivo viene determinato imperativamente dallโ€™Autoritร  di regolazione per energia, reti e ambiente โ€“ Arera), la conseguente necessitร  di stipulare un contratto sul mercato libero con Enel e la garanzia della continuitร  della fornitura dei servizรฎ di luce e gas, stante lโ€™unicitร  del gruppo societario.

5.2. In particolare, le contestazioni mosse alla societร  ricorrente concernono lโ€™inefficacia dei sistemi di controllo e vigilanza dei proprรฎ agenti incaricati della promozione negoziale: difatti, lโ€™Agcm evidenziava ยซla grave inerziaย [di Enel]ย a fronte di una condotta ampiamente nota e altrettanto diffusa tra i consumatori, grazie al quale la societร  trae in ultima analisi beneficioยป.

5.3. Nel dettaglio, gli accertamenti istruttorรฎ facevano emergere come alcune agenzie incaricate da Enel abbiano a loro volta ingaggiato sub-agenti non autorizzati dalla ricorrente, i quali contattavano con modalitร  scorrette i potenziali clienti, impiegando liste con nominativi di utenti del mercato tutelato, anche non verificate da Enel, diffondendo informazioni errate e procedendo con modalitร  aggressive a contattare gli utenti (presso alcune delle sub-agenzie venivano ad esempio rinvenuti le registrazioni vocali impiegate daiย call centerย che rappresentavano circostanze non veritiere): in particolare, lโ€™Agcm ha dimostrato come un consumatore รจ stato contattato in una sola giornata piรบ volte da varรฎ sub-agenti, nonostante avesse manifestato la ferma opposizione a contatti per finalitร  diย marketing; un altro consumatore, invece, ha denunciato la conclusione di un contratto con firma apocrifa.

5.4. In conseguenza di ciรฒ, la condotta commerciale dellโ€™esponente โ€“ consistita nella mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo sulla propria rete di vendita โ€“ veniva considerata contraria ai canoni di diligenza professionale previsti per lo specifico ร mbito commerciale, nonchรฉ idonea a falsare i comportamenti del consumatore medio.

6. Completata anche lโ€™esposizione dei fatti rilevati, puรฒ passarsi allโ€™illustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso introduttivo.

6.1. Con il primo motivo si evidenzia lโ€™insussistenza della contestataย culpa in vigilando, avendo la societร  implementato un sistema di controlli conforme alloย standardย di diligenza richiesto dalla normativa consumeristica, non essendo possibile esigere in concreto dalla ricorrente un maggiore impegno: difatti, la societร  avrebbe predisposto molteplici presidรฎ (puntualmente descritti nel ricorso) finalizzati ad evitare che i consumatori subissero qualsivoglia pregiudizio, anche dallโ€™azione delle altre autonome imprese agenti per conto di Enel.

6.2. A mezzo della seconda censura, invece, si lamenta lโ€™imputazione su base oggettiva della pratica (o comunque in ragione di unoย standardย di diligenza eccessivo) anche in considerazione che gli episodรฎ diย malpracticeย riscontrati dallโ€™Agcm sono per lo piรบ opera di sub-agenzie ยซombraยป, ossia non autorizzate da Enel.

6.3. Tramite la terza ragione di gravame si evidenzia una violazione del diritto di difesa dellโ€™impresa, attesa la nuova contestazione formulata nel provvedimento finale, mai previamente sottoposta a contraddittorio neppure con la comunicazione delle risultanze istruttorie: invero, il rilievo dellโ€™Autoritร , secondo cui la verifica a mezzo diย quality callย eย quality letterย non sarebbe sufficiente ad evitare lโ€™attivazione di contratti non desiderati, non sarebbe mai stato analizzato in contraddittorio.

6.4. Con la quarta doglianza si lamenta il rigetto degli impegni presentati in sede procedimentale.

6.5. Con lโ€™ultimo motivo si assume la sproporzione della sanzione irrogata.

7. Nessuna doglianza merita accoglimento.

8. Preliminarmente, va rigettata la domanda di riunione del giudizio con quello iscritto al numero di Rg 16494/22, stante lโ€™insussistenza dei presupposti di cui allโ€™art. 70 c.p.a.

9. Passando al ricorso presentato da Enel, appare opportuno partire dallโ€™esame della quarta censura, attesa la natura assorbente (da un punto di vista logico) della stessa.

9.1. Essa รจ infondata.

9.2. Invero, la valutazione da parte dellโ€™Autoritร  degli impegni presentati dal professionista in corso di procedimento, ai sensi dellโ€™art. 27, comma 7, cod. cons., ha natura ampiamente discrezionale (v. Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3907), risultando, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di difetto dei presupposti, patente illogicitร  ovvero travisamento di fatto (v. Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che lโ€™Agcm debba verificare la maggiore o minore conformitร  allโ€™interesse pubblico dellโ€™irrogazione della sanzione rispetto alla chiusura con impegni dellโ€™istruttoria, accertando se il caso, per la sua gravitร  intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza accertata, meriti comunque lโ€™irrogazione della sanzione (altrimenti inibita dallโ€™accettazione della dichiarazione di impegno), nonchรฉ valutando i contenuti specifici della dichiarazione espressiva delloย ius poenitendiย (cfr., Tar Lazio, sez. I, 18 dicembre 2019 n. 14538).

9.3. Orbene, nel caso in esame lโ€™Autoritร  evidenziava la manifesta scorrettezza della condotta commerciale, desumendola dalle modalitร  di diffusione e dallโ€™ampia incidenza sui consumatori: basti pensare che interessati alla pratica sono centinaia di migliaia di utenti del mercatoย tutelato, ossia particolarmente vulnerabili, localizzati sullโ€™intero territorio nazionale. Si tratta di una valutazione che non risulta affetta dagli indicati vizรฎ di illegittimitร , soprattutto tenuto conto della peculiaritร  del rapporto consumeristico interessato, caratterizzato, da un lato, da unโ€™evidente asimmetria tra le parti e, dallโ€™altro, dalla particolare natura del prodotto promosso, ossia unโ€™utenza essenziale (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 6 dicembre 2022, n. 16242).

10. Passando al terzo motivo di ricorso, va rilevato come non si ravvisa la denunciata violazione delle regole procedimentali in tema di contestazione delle pratiche commerciali scorrette.

10.1. Sul punto va rilevato come la lettura offerta dalla parte ricorrente รจ fuori fuoco, incentrandosi su una frazione della contestazione mossa, parcellizzando erroneamente un piรบ ampio ragionamento sviluppato dallโ€™Agcm.

10.2. Difatti, lโ€™illecito per il quale veniva sanzionata Enel รจ sempre stato rappresentato dalla ยซmancata implementazione di un efficace sistema di controllo sulle modalitร  con cui le agenzie partnerย [โ€ฆ]ย contattano la clientela e acquisiscono nuovi contrattiยป (punto n. 2 della comunicazione di estensione soggettiva del procedimento dellโ€™8 marzo 2022); viepiรบ, la successiva comunicazione delle risultanze istruttorie del 13 luglio 2022 riporta โ€“ย mutatis mutandisย โ€“ la medesima condotta (v. punto n. 6). Infine, nel provvedimento finale, la contestazione mossa dallโ€™Agcm riguarda ancora una volta lโ€™omessa vigilanza sulle agenzieย partner, come esposto con chiarezza ai punti nn. 13, 121 e 122 dellโ€™atto impugnato.

10.3. A fronte di tali evidenze totalmente fuorvianti sono le allegazioni difensive che espone la parte ricorrente: difatti, laย quality callย e laย quality letterย non venivano assunte come autonome pratiche commerciali scorrette, bensรญ sono state considerati elementi che dimostrano la carenza delle verifiche e dei controlli sulla rete di vendita. Dโ€™altro canto, contrariamente a quanto lamentato dalla societร  esponente (v. punti nn. 69 e 77 del ricorso), la pratica illecita non consiste nella stipulazione di contratti ยซindesideratiยป โ€“ come risulta evidente dalla parziale archiviazione della relativa contestazione (v. punto 120 del provvedimento) โ€“ ma unicamente nellโ€™omissione dei doverosi controlli sui proprรฎ agenti commerciali.

11. Gli ulteriori due motivi di impugnazione (il primo ed il secondo) sono strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, sicchรฉ possono essere trattati congiuntamente.

11.1. Essi sono infondati.

11.2. In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, deve osservarsi come lโ€™Autoritร  abbia dato ampia prova dellโ€™illiceitร  della condotta sanzionata. Infatti, รจ pacifico (e parte ricorrente non tenta neppure di contestare la circostanza) che parte degli agenti incaricati della promozione dei contratti (nonchรฉ alcuni dei sub-agenti) abbiano contattato consumatori i cui nominativi erano in liste non previamente verificate da Enel, formulando le proposte contrattuali con modalitร  scorrette. Conseguentemente, una simile condotta risulta sicuramente integrare gli estremi della pratica commerciale vietata dal codice del consumo, come tra lโ€™altro confermato anche dai pareri infraprocedimentali dellโ€™Arera e dellโ€™Autoritร  per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

11.3. Viepiรบ, con particolare riferimento alla societร  ricorrente, lโ€™Autoritร  ha indicato nel provvedimento diversi casi esemplificativi di plateali violazioni delle disposizioni di tutela in favore dei consumatori poste in essere dai proprรฎย partnerย commerciali (v.ย supraย ยง 5.3.). Si tratta di ipotesi emblematiche di una gestione negligente dellโ€™attivitร  promozionale: ad esempio, appare palese che la conclusione di un contratto con un soggetto che non voleva essere contattato e che lamentava lโ€™irregolaritร  della sottoscrizione (punto n. 40 provvedimento) costituisca prova piena delle modalitร  poco chiare di promozione delle offerte. In tal senso, particolarmente significativo รจ il richiamo del parere dellโ€™Agcom che chiariva come ยซcon riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzatoย [โ€ฆ]ย risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni ricevute telefonicamente potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, cosรญ sviluppando in concreto la piena potenzialitร  promozionale della comunicazioneยป.

11.4. Quanto poi allโ€™imputabilitร  di tali condotte poste in essere da agenti (e sub-agenti, anche non autorizzati) di Enel, va rammentato che lโ€™art. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689 (pacificamente applicabile allโ€™odierna vicenda, in forza del richiamo di cui allโ€™art. 27, comma 13, cod. cons.) prevede che ยซquando piรบ persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla leggeยป: si tratta di un principio generale del diritto sanzionatorio che determina lโ€™estensione della punibilitร  a tutti coloro che abbiano contribuito alla causazione dellโ€™illecito. Ovviamente, la disposizione non puรฒ essere letta in senso assoluto (atteso che la responsabilitร  regredirebbe allโ€™infinito), ma implica la sanzionabilitร  di tutti i soggetti che abbiano tenuto una condottaย agevolatriceย della violazione (in termini, Cass., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811).

11.5. Orbene, nel caso in esame appare evidente che lโ€™incarico conferito agli agenti costituisca lโ€™elemento oggettivo che determina il concorso dellโ€™odierna ricorrente nellโ€™illecito dei proprรฎ sub-agenti, atteso che costoro non avrebbero potuto mai offendere il bene giuridico senza il predetto contributo causale.

11.6. Passando allโ€™elemento soggettivo dellโ€™illecito va precisato come esso sia costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa dellโ€™agente: per giunta, la giurisprudenza รจ pacifica nel reputare sussistente una presunzione di colpevolezza per il caso di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallโ€™Agcm (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11484; principio pacifico anche nella giurisprudenza ordinaria, v. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625, in tema di provvedimenti della Banca dโ€™Italia), spettando al privato dimostrare il proprio comportamento diligente. Questโ€™ultimo, poi, assume unoย standardย particolarmente elevato nel caso di specie, trattandosi della commercializzazione di una fornitura essenziale per i consumatori.

11.7. In aggiunta, nel caso in esame, lโ€™Autoritร  ha altresรญ fornito la prova diretta della colpa dellโ€™impresa sanzionata, in particolare sotto il profilo dellaย culpa in vigilando, ossia nel non aver monitorato in maniera efficace lโ€™operato dei proprรฎย partnerย (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6177): infatti, i processi aziendali assunti dalla ricorrente e analizzati dallโ€™Agcm sono risultati tali da non impedire la commissioni delle violazioni consumeristiche. Nel dettaglio, lโ€™Autoritร  evidenziava nel provvedimento come le previsioni contrattuali sui sistemi di incentivazione economica (in particolare i premรฎ) fossero tutte correlate al numero dei contratti stipulati, senza prevedere alcun serio pregiudizio nel caso di condotte scorrette: viepiรบ, gli obiettivi erano sempre impostati sul quantitativo e mai sulla qualitร  dei negozรฎ conclusi. A corroborare quanto esposto, appare utile richiamare il parere dellโ€™Arera che rilevava una ยซnon adeguata formazione del personale commercialeย [e]ย un inadeguato sistema di controlli, richiesti invece dallโ€™art. 8 del codice di condotta commercialeยป, precisando che ยซnelle linee guidaย [predisposte da Enel]ย sembrerebbero mancare indicazioni specifiche circa le condizioni della cessazione del regime di tutela e delle relative conseguenze, idonee a fornire unโ€™informazione veritiera, trasparente e completa al cliente contattato anche semplicemente per lโ€™appuntamentoยป.

11.8. Orbene, a fronte di tali osservazioni appare evidente che le allegazioni difensive non assolvono lโ€™onere probatorio gravante sul professionista, atteso che, sostanzialmente, si limitano a ยซscaricareยป la responsabilitร  sui sub-agenti. Anche lโ€™esposizione (punti 34 ss. del ricorso) dei modelli di controllo/sorveglianza sullโ€™operato deiย partnerย non appare idonea ad escludere la responsabilitร  della ricorrente, atteso che si tratta esclusivamente di misure precettive che non risultano accompagnate da idonee ยซsanzioniยป (dis)incentivanti; inoltre, larga parte delle misure implementate si basano su controlliย ex postย che, evidentemente, intervengono esclusivamente perย correggereย una condotta scorretta.

11.9. A corroborare quanto esposto puรฒ osservarsi come le stesse agenzie di Enel rappresentavano alla preponente le criticitร  delle procedure di verifica preventiva (la c.d. deduplica); similmente, gliย scriptย impiegati nel contattare i consumatori sono risultati oscuri e non in linea con la regolamentazione di settore (v. ancora parere dellโ€™Arera). Anche la c.d.ย quality callย รจ apparsa essere stata impiegata per evitare lโ€™irregolare conclusione di contratti (ed infatti le relative contestazioni mosse con lโ€™atto di avvio venivano poi archiviate, v. punto 120 provvedimento), ma non รจ risultata sufficiente ad impedire contatti indebiti dellโ€™utenza ovvero a controllare lโ€™operato degli agenti (circostanza per altro confermata indirettamente dalla stessa ricorrente, v. punto 165 provvedimento).

12. Infine, in ordine allโ€™ultima censura, va rilevato come lโ€™Autoritร  abbia fatto corretta applicazione dei parametri normativi che regolano la fattispecie: in particolare, quanto alla gravitร  della pratica, si รจ tenuto conto della dimensione economica del professionista (il cui fatturato nel 2021 raggiungeva quasi i quindici miliardi di euro), nonchรฉ dellโ€™ampia diffusione della condotta contestata e della durata della violazione.

12.1. La valutazione appare, quindi, rispondente ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principรฎ di logicitร  e ragionevolezza che regolano lโ€™azione amministrativa: difatti, lโ€™importo finale comminato veniva calcolato tenendo conto della minore gravitร  della violazione rispetto a quelle commesse dagli altri professionisti sanzionati col medesimo provvedimento giungendo ad una somma inferiore allo 0,025% dei ricavi a fronte di imprese che si vedevano comminare sanzioni quasi fino al 10% del fatturato. In definitiva, lโ€™importo della sanzione applicata risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche pienamente in linea con i criterรฎ avallati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 2022, n. 9428).

13. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le doglianze, il ricorso รจ respinto.

14. Le spese seguono sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosรญ provvede:

– rigetta lโ€™istanza di riunione presentata da Run s.r.l.;

– respinge il ricorso presentato da Enel Energia s.p.a.;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dellโ€™Autoritร  resistente che liquida in complessivi โ‚ฌ 3.500,00 e compensa le spese tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallโ€™autoritร  amministrativa.

Cosรญ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con lโ€™intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Matthias Viggiano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

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