Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. 1, 14/11/2023, n. 16966/2023 REG.PROV.COLL.
Pubblicato il 14/11/2023
N. 16966/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01282/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2023, proposto da
Enel energia s.p.a., in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Anglani, Luca Raffaello Perfetti e Tanja Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autoritร garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dallโAvvocatura generale dello Stato, domiciliatariaย ex legeย in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Run s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentanteย pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Espedito Iasevoli, Antonio Francesco Minichiello e Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Smart people s.r.l., Conseed s.r.l., Zetagroup s.r.l., New working s.r.l., Sofir s.r.l., Seed s.r.l., Centro tutela consumatori utenti – Verbraucherzentrale Sรผdtirol, Unione Nazionale Consumatori, non costituiti in giudizio;
per lโannullamento
del provvedimento n. 30373, adottato dallโAgcm il 2 novembre 2022 a chiusura del procedimento PS12096 e pubblicato sul sito dellโAutoritร il successivo 21 novembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dellโAutoritร garante della concorrenza e del mercato, nonchรฉ di Run s.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nellโudienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La societร ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe, adottato dallโAutoritร garante della concorrenza e del mercato (Agcm) allโesito di unโampia indagine concernente alcune pratiche commerciali scorrette โ vietate ai sensi dellโart. 20 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.) โ nella promozione dei contratti per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero.
2. Si costituiva in resistenza lโAutoritร .
2.1. Del pari si costituiva in giudizio anche unโaltra societร sanzionata col medesimo provvedimento, la Run s.r.l., chiedendo la riunione del presente giudizio con quello originato dalla propria impugnazione iscritta al numero di Rg 16494/22.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dellโefficacia degli atti gravati, cui la parte ricorrente rinunciava durante la camera di consiglio dellโ8 febbraio 2023.
4. Tutte le parti depositavano documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 25 ottobre 2023, allโesito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Conclusa lโesposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le censure spiegate con il ricorso, appare opportuno riassumere la vicenda fattuale.
5.1. Lโistruttoria dellโAgcm si avviava in ragione di una serie segnalazioni relative a condotte poste in essere da alcuni procacciatori di affari operanti per la ricorrente e concernenti le modalitร di promozione delle offerte dellโexย monopolista: in particolare, veniva rappresentata lโimminente scadenza del c.d.ย mercato tutelatoย (ossia il mercato nel quale il corrispettivo viene determinato imperativamente dallโAutoritร di regolazione per energia, reti e ambiente โ Arera), la conseguente necessitร di stipulare un contratto sul mercato libero con Enel e la garanzia della continuitร della fornitura dei servizรฎ di luce e gas, stante lโunicitร del gruppo societario.
5.2. In particolare, le contestazioni mosse alla societร ricorrente concernono lโinefficacia dei sistemi di controllo e vigilanza dei proprรฎ agenti incaricati della promozione negoziale: difatti, lโAgcm evidenziava ยซla grave inerziaย [di Enel]ย a fronte di una condotta ampiamente nota e altrettanto diffusa tra i consumatori, grazie al quale la societร trae in ultima analisi beneficioยป.
5.3. Nel dettaglio, gli accertamenti istruttorรฎ facevano emergere come alcune agenzie incaricate da Enel abbiano a loro volta ingaggiato sub-agenti non autorizzati dalla ricorrente, i quali contattavano con modalitร scorrette i potenziali clienti, impiegando liste con nominativi di utenti del mercato tutelato, anche non verificate da Enel, diffondendo informazioni errate e procedendo con modalitร aggressive a contattare gli utenti (presso alcune delle sub-agenzie venivano ad esempio rinvenuti le registrazioni vocali impiegate daiย call centerย che rappresentavano circostanze non veritiere): in particolare, lโAgcm ha dimostrato come un consumatore รจ stato contattato in una sola giornata piรบ volte da varรฎ sub-agenti, nonostante avesse manifestato la ferma opposizione a contatti per finalitร diย marketing; un altro consumatore, invece, ha denunciato la conclusione di un contratto con firma apocrifa.
5.4. In conseguenza di ciรฒ, la condotta commerciale dellโesponente โ consistita nella mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo sulla propria rete di vendita โ veniva considerata contraria ai canoni di diligenza professionale previsti per lo specifico ร mbito commerciale, nonchรฉ idonea a falsare i comportamenti del consumatore medio.
6. Completata anche lโesposizione dei fatti rilevati, puรฒ passarsi allโillustrazione delle doglianze spiegate nel ricorso introduttivo.
6.1. Con il primo motivo si evidenzia lโinsussistenza della contestataย culpa in vigilando, avendo la societร implementato un sistema di controlli conforme alloย standardย di diligenza richiesto dalla normativa consumeristica, non essendo possibile esigere in concreto dalla ricorrente un maggiore impegno: difatti, la societร avrebbe predisposto molteplici presidรฎ (puntualmente descritti nel ricorso) finalizzati ad evitare che i consumatori subissero qualsivoglia pregiudizio, anche dallโazione delle altre autonome imprese agenti per conto di Enel.
6.2. A mezzo della seconda censura, invece, si lamenta lโimputazione su base oggettiva della pratica (o comunque in ragione di unoย standardย di diligenza eccessivo) anche in considerazione che gli episodรฎ diย malpracticeย riscontrati dallโAgcm sono per lo piรบ opera di sub-agenzie ยซombraยป, ossia non autorizzate da Enel.
6.3. Tramite la terza ragione di gravame si evidenzia una violazione del diritto di difesa dellโimpresa, attesa la nuova contestazione formulata nel provvedimento finale, mai previamente sottoposta a contraddittorio neppure con la comunicazione delle risultanze istruttorie: invero, il rilievo dellโAutoritร , secondo cui la verifica a mezzo diย quality callย eย quality letterย non sarebbe sufficiente ad evitare lโattivazione di contratti non desiderati, non sarebbe mai stato analizzato in contraddittorio.
6.4. Con la quarta doglianza si lamenta il rigetto degli impegni presentati in sede procedimentale.
6.5. Con lโultimo motivo si assume la sproporzione della sanzione irrogata.
7. Nessuna doglianza merita accoglimento.
8. Preliminarmente, va rigettata la domanda di riunione del giudizio con quello iscritto al numero di Rg 16494/22, stante lโinsussistenza dei presupposti di cui allโart. 70 c.p.a.
9. Passando al ricorso presentato da Enel, appare opportuno partire dallโesame della quarta censura, attesa la natura assorbente (da un punto di vista logico) della stessa.
9.1. Essa รจ infondata.
9.2. Invero, la valutazione da parte dellโAutoritร degli impegni presentati dal professionista in corso di procedimento, ai sensi dellโart. 27, comma 7, cod. cons., ha natura ampiamente discrezionale (v. Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2020, n. 3907), risultando, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di difetto dei presupposti, patente illogicitร ovvero travisamento di fatto (v. Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 203). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che lโAgcm debba verificare la maggiore o minore conformitร allโinteresse pubblico dellโirrogazione della sanzione rispetto alla chiusura con impegni dellโistruttoria, accertando se il caso, per la sua gravitร intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza accertata, meriti comunque lโirrogazione della sanzione (altrimenti inibita dallโaccettazione della dichiarazione di impegno), nonchรฉ valutando i contenuti specifici della dichiarazione espressiva delloย ius poenitendiย (cfr., Tar Lazio, sez. I, 18 dicembre 2019 n. 14538).
9.3. Orbene, nel caso in esame lโAutoritร evidenziava la manifesta scorrettezza della condotta commerciale, desumendola dalle modalitร di diffusione e dallโampia incidenza sui consumatori: basti pensare che interessati alla pratica sono centinaia di migliaia di utenti del mercatoย tutelato, ossia particolarmente vulnerabili, localizzati sullโintero territorio nazionale. Si tratta di una valutazione che non risulta affetta dagli indicati vizรฎ di illegittimitร , soprattutto tenuto conto della peculiaritร del rapporto consumeristico interessato, caratterizzato, da un lato, da unโevidente asimmetria tra le parti e, dallโaltro, dalla particolare natura del prodotto promosso, ossia unโutenza essenziale (sul punto v. Tar Lazio, sez. I, 6 dicembre 2022, n. 16242).
10. Passando al terzo motivo di ricorso, va rilevato come non si ravvisa la denunciata violazione delle regole procedimentali in tema di contestazione delle pratiche commerciali scorrette.
10.1. Sul punto va rilevato come la lettura offerta dalla parte ricorrente รจ fuori fuoco, incentrandosi su una frazione della contestazione mossa, parcellizzando erroneamente un piรบ ampio ragionamento sviluppato dallโAgcm.
10.2. Difatti, lโillecito per il quale veniva sanzionata Enel รจ sempre stato rappresentato dalla ยซmancata implementazione di un efficace sistema di controllo sulle modalitร con cui le agenzie partnerย [โฆ]ย contattano la clientela e acquisiscono nuovi contrattiยป (punto n. 2 della comunicazione di estensione soggettiva del procedimento dellโ8 marzo 2022); viepiรบ, la successiva comunicazione delle risultanze istruttorie del 13 luglio 2022 riporta โย mutatis mutandisย โ la medesima condotta (v. punto n. 6). Infine, nel provvedimento finale, la contestazione mossa dallโAgcm riguarda ancora una volta lโomessa vigilanza sulle agenzieย partner, come esposto con chiarezza ai punti nn. 13, 121 e 122 dellโatto impugnato.
10.3. A fronte di tali evidenze totalmente fuorvianti sono le allegazioni difensive che espone la parte ricorrente: difatti, laย quality callย e laย quality letterย non venivano assunte come autonome pratiche commerciali scorrette, bensรญ sono state considerati elementi che dimostrano la carenza delle verifiche e dei controlli sulla rete di vendita. Dโaltro canto, contrariamente a quanto lamentato dalla societร esponente (v. punti nn. 69 e 77 del ricorso), la pratica illecita non consiste nella stipulazione di contratti ยซindesideratiยป โ come risulta evidente dalla parziale archiviazione della relativa contestazione (v. punto 120 del provvedimento) โ ma unicamente nellโomissione dei doverosi controlli sui proprรฎ agenti commerciali.
11. Gli ulteriori due motivi di impugnazione (il primo ed il secondo) sono strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, sicchรฉ possono essere trattati congiuntamente.
11.1. Essi sono infondati.
11.2. In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, deve osservarsi come lโAutoritร abbia dato ampia prova dellโilliceitร della condotta sanzionata. Infatti, รจ pacifico (e parte ricorrente non tenta neppure di contestare la circostanza) che parte degli agenti incaricati della promozione dei contratti (nonchรฉ alcuni dei sub-agenti) abbiano contattato consumatori i cui nominativi erano in liste non previamente verificate da Enel, formulando le proposte contrattuali con modalitร scorrette. Conseguentemente, una simile condotta risulta sicuramente integrare gli estremi della pratica commerciale vietata dal codice del consumo, come tra lโaltro confermato anche dai pareri infraprocedimentali dellโArera e dellโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
11.3. Viepiรบ, con particolare riferimento alla societร ricorrente, lโAutoritร ha indicato nel provvedimento diversi casi esemplificativi di plateali violazioni delle disposizioni di tutela in favore dei consumatori poste in essere dai proprรฎย partnerย commerciali (v.ย supraย ยง 5.3.). Si tratta di ipotesi emblematiche di una gestione negligente dellโattivitร promozionale: ad esempio, appare palese che la conclusione di un contratto con un soggetto che non voleva essere contattato e che lamentava lโirregolaritร della sottoscrizione (punto n. 40 provvedimento) costituisca prova piena delle modalitร poco chiare di promozione delle offerte. In tal senso, particolarmente significativo รจ il richiamo del parere dellโAgcom che chiariva come ยซcon riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzatoย [โฆ]ย risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni ricevute telefonicamente potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, cosรญ sviluppando in concreto la piena potenzialitร promozionale della comunicazioneยป.
11.4. Quanto poi allโimputabilitร di tali condotte poste in essere da agenti (e sub-agenti, anche non autorizzati) di Enel, va rammentato che lโart. 5 l. 24 novembre 1981, n. 689 (pacificamente applicabile allโodierna vicenda, in forza del richiamo di cui allโart. 27, comma 13, cod. cons.) prevede che ยซquando piรบ persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla leggeยป: si tratta di un principio generale del diritto sanzionatorio che determina lโestensione della punibilitร a tutti coloro che abbiano contribuito alla causazione dellโillecito. Ovviamente, la disposizione non puรฒ essere letta in senso assoluto (atteso che la responsabilitร regredirebbe allโinfinito), ma implica la sanzionabilitร di tutti i soggetti che abbiano tenuto una condottaย agevolatriceย della violazione (in termini, Cass., sez. II, 12 aprile 2012, n. 5811).
11.5. Orbene, nel caso in esame appare evidente che lโincarico conferito agli agenti costituisca lโelemento oggettivo che determina il concorso dellโodierna ricorrente nellโillecito dei proprรฎ sub-agenti, atteso che costoro non avrebbero potuto mai offendere il bene giuridico senza il predetto contributo causale.
11.6. Passando allโelemento soggettivo dellโillecito va precisato come esso sia costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa dellโagente: per giunta, la giurisprudenza รจ pacifica nel reputare sussistente una presunzione di colpevolezza per il caso di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dallโAgcm (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 novembre 2020, n. 11484; principio pacifico anche nella giurisprudenza ordinaria, v. Cass., sez. II, 9 marzo 2020, n. 6625, in tema di provvedimenti della Banca dโItalia), spettando al privato dimostrare il proprio comportamento diligente. Questโultimo, poi, assume unoย standardย particolarmente elevato nel caso di specie, trattandosi della commercializzazione di una fornitura essenziale per i consumatori.
11.7. In aggiunta, nel caso in esame, lโAutoritร ha altresรญ fornito la prova diretta della colpa dellโimpresa sanzionata, in particolare sotto il profilo dellaย culpa in vigilando, ossia nel non aver monitorato in maniera efficace lโoperato dei proprรฎย partnerย (sul punto v. Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2023, n. 6177): infatti, i processi aziendali assunti dalla ricorrente e analizzati dallโAgcm sono risultati tali da non impedire la commissioni delle violazioni consumeristiche. Nel dettaglio, lโAutoritร evidenziava nel provvedimento come le previsioni contrattuali sui sistemi di incentivazione economica (in particolare i premรฎ) fossero tutte correlate al numero dei contratti stipulati, senza prevedere alcun serio pregiudizio nel caso di condotte scorrette: viepiรบ, gli obiettivi erano sempre impostati sul quantitativo e mai sulla qualitร dei negozรฎ conclusi. A corroborare quanto esposto, appare utile richiamare il parere dellโArera che rilevava una ยซnon adeguata formazione del personale commercialeย [e]ย un inadeguato sistema di controlli, richiesti invece dallโart. 8 del codice di condotta commercialeยป, precisando che ยซnelle linee guidaย [predisposte da Enel]ย sembrerebbero mancare indicazioni specifiche circa le condizioni della cessazione del regime di tutela e delle relative conseguenze, idonee a fornire unโinformazione veritiera, trasparente e completa al cliente contattato anche semplicemente per lโappuntamentoยป.
11.8. Orbene, a fronte di tali osservazioni appare evidente che le allegazioni difensive non assolvono lโonere probatorio gravante sul professionista, atteso che, sostanzialmente, si limitano a ยซscaricareยป la responsabilitร sui sub-agenti. Anche lโesposizione (punti 34 ss. del ricorso) dei modelli di controllo/sorveglianza sullโoperato deiย partnerย non appare idonea ad escludere la responsabilitร della ricorrente, atteso che si tratta esclusivamente di misure precettive che non risultano accompagnate da idonee ยซsanzioniยป (dis)incentivanti; inoltre, larga parte delle misure implementate si basano su controlliย ex postย che, evidentemente, intervengono esclusivamente perย correggereย una condotta scorretta.
11.9. A corroborare quanto esposto puรฒ osservarsi come le stesse agenzie di Enel rappresentavano alla preponente le criticitร delle procedure di verifica preventiva (la c.d. deduplica); similmente, gliย scriptย impiegati nel contattare i consumatori sono risultati oscuri e non in linea con la regolamentazione di settore (v. ancora parere dellโArera). Anche la c.d.ย quality callย รจ apparsa essere stata impiegata per evitare lโirregolare conclusione di contratti (ed infatti le relative contestazioni mosse con lโatto di avvio venivano poi archiviate, v. punto 120 provvedimento), ma non รจ risultata sufficiente ad impedire contatti indebiti dellโutenza ovvero a controllare lโoperato degli agenti (circostanza per altro confermata indirettamente dalla stessa ricorrente, v. punto 165 provvedimento).
12. Infine, in ordine allโultima censura, va rilevato come lโAutoritร abbia fatto corretta applicazione dei parametri normativi che regolano la fattispecie: in particolare, quanto alla gravitร della pratica, si รจ tenuto conto della dimensione economica del professionista (il cui fatturato nel 2021 raggiungeva quasi i quindici miliardi di euro), nonchรฉ dellโampia diffusione della condotta contestata e della durata della violazione.
12.1. La valutazione appare, quindi, rispondente ad un criterio di adeguatezza, anche sotto il profilo della deterrenza, oltre che ai principรฎ di logicitร e ragionevolezza che regolano lโazione amministrativa: difatti, lโimporto finale comminato veniva calcolato tenendo conto della minore gravitร della violazione rispetto a quelle commesse dagli altri professionisti sanzionati col medesimo provvedimento giungendo ad una somma inferiore allo 0,025% dei ricavi a fronte di imprese che si vedevano comminare sanzioni quasi fino al 10% del fatturato. In definitiva, lโimporto della sanzione applicata risulta non solo congruo e proporzionato, ma anche pienamente in linea con i criterรฎ avallati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Tar Lazio, sez. I, 8 luglio 2022, n. 9428).
13. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le doglianze, il ricorso รจ respinto.
14. Le spese seguono sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosรญ provvede:
– rigetta lโistanza di riunione presentata da Run s.r.l.;
– respinge il ricorso presentato da Enel Energia s.p.a.;
– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dellโAutoritร resistente che liquida in complessivi โฌ 3.500,00 e compensa le spese tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallโautoritร amministrativa.
Cosรญ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con lโintervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Matthias Viggiano
IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO
