Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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DECRETO MINISTERIALE n. 171 del 11.10.2022

Istituzione repertorio nazionale organismi paritetici

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 โ€œAttuazione dellโ€™articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroโ€;
VISTI, in particolare, lโ€™articolo 2, comma 1, lettera ee), e lโ€™articolo 51 del predetto decreto legislativo;
VISTO, altresรฌ, lโ€™articolo 13, comma 1, lett. e), n. 1), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante โ€œMisure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibiliโ€, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 1bis al predetto articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo lโ€™istituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla โ€œProtezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchรฉ alla libera circolazione di tali datiโ€;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il โ€œCodice in materia di protezione dei dati personaliโ€, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al โ€œRegolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche socialiโ€ e, in particolare, lโ€™articolo 6 con il quale รจ stata istituita, tra le altre, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATA, pertanto, la necessita di dare attuazione alla previsione normativa di cui allโ€™articolo 51, comma 1bis, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
CONSIDERATO, altresรฌ, che รจ necessario definire i criteri identificativi in base ai quali gli organismi paritetici possono chiedere lโ€™iscrizione nel repertorio di cui al predetto articolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
SENTITE le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale per it settore di appartenenza

DECRETA

Articolo 1 – Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici

1. In attuazione dellโ€™articolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, รจ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici (di seguito Repertorio) di cui allโ€™articolo 2, comma 1, lett. ee), del medesimo decreto legislativo.

2. Il Repertorio e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2 – Criteri identificativi per lโ€™iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici

1. Ai sensi dellโ€™articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o piรน associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale.

2. Per lโ€™iscrizione nel Repertorio di cui allโ€™articolo 1 del presente decreto, lโ€™organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituito da almeno una o piรน associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o piรน associazioni dei lavoratori firmatarie, purchรฉ non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dellโ€™organismo paritetico.

b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentativitร , ai sensi del comma 1, รจ valutata sulla base dei seguenti requisiti: 1) la presenza di sedi in almeno la metร  delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dellโ€™organismo paritetico, ove disponibili.

c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per lโ€˜esercizio della loro attivitร , nellโ€™ambito del settore e del territorio di riferimento;

e) svolgere attivitร  di assistenza ai datori di lavoro nellโ€™individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3. La costituzione e lโ€™attivitร  di cui al precedente comma 2 devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dellโ€™organismo paritetico.

Articolo 3 – Domanda di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici

1. Ai fini dellโ€™iscrizione nel Repertorio di cui allโ€™articolo 1, gli organismi paritetici in possesso dei requisiti di cui allโ€™articolo 2 presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it), allegando:

a) una copia dellโ€™atto costitutivo;

b) una copia dello Statuto;

c) una copia del regolamento;

d) un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;

e) lโ€™autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร  del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui allโ€™articolo 2, comma 2, lettere a) e b).

Articolo 4 – Iscrizione e cancellazione dal Repertorio nazionale degli organismi paritetici

1. Lโ€™iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici รจ disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dellโ€™istanza, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Lโ€™iscrizione รจ subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentativitร  dellโ€™organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui allโ€™articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi entro 60 giorni dalla data della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente allโ€™iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui allโ€™articolo 2 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

4. Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per lโ€™iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร  del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito lโ€™iscrizione net Repertorio.

5. La cancellazione dal Repertorio e disposta con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno di requisiti su cui si รจ espressa per lโ€™iscrizione nel Repertorio la competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.

Articolo 5 – Efficacia dellโ€™iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici

1. Lโ€™iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui al precedente articolo 2, comma 2, del presente decreto e consente lo svolgimento dei compiti e delle attivitร  di cui allโ€™articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Roma, 11/10/2022

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Andrea Orlando

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