DECRETO MINISTERIALE n. 171 del 11.10.2022
Istituzione repertorio nazionale organismi paritetici
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 โAttuazione dellโarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroโ;
VISTI, in particolare, lโarticolo 2, comma 1, lettera ee), e lโarticolo 51 del predetto decreto legislativo;
VISTO, altresรฌ, lโarticolo 13, comma 1, lett. e), n. 1), del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante โMisure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibiliโ, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha inserito il comma 1bis al predetto articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo lโistituzione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla โProtezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchรฉ alla libera circolazione di tali datiโ;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il โCodice in materia di protezione dei dati personaliโ, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2021, n. 140, concernente modifiche al โRegolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche socialiโ e, in particolare, lโarticolo 6 con il quale รจ stata istituita, tra le altre, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
CONSIDERATA, pertanto, la necessita di dare attuazione alla previsione normativa di cui allโarticolo 51, comma 1bis, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
CONSIDERATO, altresรฌ, che รจ necessario definire i criteri identificativi in base ai quali gli organismi paritetici possono chiedere lโiscrizione nel repertorio di cui al predetto articolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
SENTITE le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale per it settore di appartenenza
DECRETA
Articolo 1 – Istituzione del Repertorio nazionale degli organismi paritetici
1. In attuazione dellโarticolo 51, comma 1bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, รจ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Repertorio nazionale degli organismi paritetici (di seguito Repertorio) di cui allโarticolo 2, comma 1, lett. ee), del medesimo decreto legislativo.
2. Il Repertorio e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 2 – Criteri identificativi per lโiscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici
1. Ai sensi dellโarticolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o piรน associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale.
2. Per lโiscrizione nel Repertorio di cui allโarticolo 1 del presente decreto, lโorganismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituito da almeno una o piรน associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o piรน associazioni dei lavoratori firmatarie, purchรฉ non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dellโorganismo paritetico.
b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentativitร , ai sensi del comma 1, รจ valutata sulla base dei seguenti requisiti: 1) la presenza di sedi in almeno la metร delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dellโorganismo paritetico, ove disponibili.
c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per lโesercizio della loro attivitร , nellโambito del settore e del territorio di riferimento;
e) svolgere attivitร di assistenza ai datori di lavoro nellโindividuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
3. La costituzione e lโattivitร di cui al precedente comma 2 devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dellโorganismo paritetico.
Articolo 3 – Domanda di iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici
1. Ai fini dellโiscrizione nel Repertorio di cui allโarticolo 1, gli organismi paritetici in possesso dei requisiti di cui allโarticolo 2 presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it), allegando:
a) una copia dellโatto costitutivo;
b) una copia dello Statuto;
c) una copia del regolamento;
d) un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;
e) lโautorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;
f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui allโarticolo 2, comma 2, lettere a) e b).
Articolo 4 – Iscrizione e cancellazione dal Repertorio nazionale degli organismi paritetici
1. Lโiscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici รจ disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dellโistanza, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Lโiscrizione รจ subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentativitร dellโorganismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui allโarticolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali, da rendersi entro 60 giorni dalla data della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente allโiscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui allโarticolo 2 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
4. Al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per lโiscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, gli organismi paritetici dovranno inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito lโiscrizione net Repertorio.
5. La cancellazione dal Repertorio e disposta con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previo parere obbligatorio della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in caso di cancellazione dovuta al venir meno di requisiti su cui si รจ espressa per lโiscrizione nel Repertorio la competente Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
Articolo 5 – Efficacia dellโiscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici
1. Lโiscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui al precedente articolo 2, comma 2, del presente decreto e consente lo svolgimento dei compiti e delle attivitร di cui allโarticolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 11/10/2022
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – Andrea Orlando
