Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTERO DELLA SALUTE
IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013

VISTO lโ€™articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificitร  dellโ€™attivitร  esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi allโ€™informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piรน rappresentative del settore sul piano nazionale;
CONSIDERATO lโ€™avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piรน rappresentative del settore sul piano nazionale;

DECRETA

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nellโ€™anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

2. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui allโ€™articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 2761, e successive modificazioni, che svolgano attivitร  di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Art. 2 – Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria

1. In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dellโ€™articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validitร  biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessitร  di ulteriori accertamenti medici, la propria attivitร  di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate lโ€™anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessitร  di ulteriori accertamenti medici.

3. Lโ€™effettuazione e lโ€™esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione,

4. Il datore di lavoro รจ tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire lโ€™assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralitร , mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non รจ tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneitร  del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

Art. 3 – Semplificazioni in materia di informazione e formazione

1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per lโ€™identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonchรฉ a trasferire conoscenze e procedure utili allโ€™acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e allโ€™identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne verrร  dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 Marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

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