DECRETO INTERMINISTERIALE 18 novembre 2014, n. 201
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
DECRETO INTERMINISTERIALE 18 novembre 2014, n. 201
Regolamento recante norme per lโapplicazione, nellโambito dellโamministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 15 del 20 gennaio 2015.
Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2015
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui allโarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante ยซDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroยป;
Visto lโarticolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร organizzative individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto lโarticolo 13, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008, concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori come giร attribuite allโAmministrazione della giustizia ai sensi dellโarticolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante ยซLa istituzione dellโUfficio per la vigilanza sulla sicurezza per lโAmministrazione della giustizia presso il Dipartimento dellโamministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)ยป;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, concernente la individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della giustizia;
Considerata la necessitร di garantire lโattuazione e il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nellโadunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 15 maggio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi in conformitร allโarticolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008;
Visto lโarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 23 settembre 2014;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 10 novembre 2014;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1- Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per disciplinare lโorganizzazione e le attivitร dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dellโAmministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiaritร organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.
Art. 2 – Modalitร di applicazione
1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dellโordine e della sicurezza nellโambito dellโattivitร giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalitร in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attivitร e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire lโordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dellโincolumitร del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero lโacquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
3. Le esigenze connesse alle attivitร istituzionali ovvero alle peculiaritร organizzative dellโAmministrazione della giustizia, di cui allโarticolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:
a) direzione funzionale delle attivitร ;
b) capacitร operativa e prontezza dโimpiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dellโordine e della sicurezza;
d) particolaritร costruttive e dโimpiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unitร navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonchรฉ specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui allโarticolo 1, comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e al disposto di cui allโarticolo 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008.
4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate allโaperto, allโinterno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per lโintero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza.
5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalitร di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dellโAmministrazione sono presenti le peculiaritร organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonchรฉ degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;
b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della libertร personale, nonchรฉ negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonchรฉ la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere lโordine e la disciplina.
7. Lโapplicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. LโAmministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per lโesodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente lโinnocuitร dei sistemi di controllo.
Art. 3 – Servizio di prevenzione e protezione
1. Nellโambito dellโAmministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 รจ espletato da personale dellโAmministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui allโarticolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. Nelle strutture ove insistono piรน uffici dellโAmministrazione, ferme restando le responsabilitร del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, puรฒ essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.
Art. 4 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Negli uffici dellโAmministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonchรฉ i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dellโAmministrazione. Il rappresentante รจ unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.
2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e lโARAN.
3. Ai fini della definizione del numero, delle modalitร di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lโespletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui allโarticolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In considerazione delle peculiaritร organizzative istituzionali dellโAmministrazione della giustizia, i rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui allโarticolo 7.
Art. 5 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui รจ vietata la divulgazione nellโinteresse della tutela dellโordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dellโAmministrazione, si applicano i seguenti criteri:
a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivitร svolte dallโAmministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture รจ elaborato, contestualmente allโinizio delle attivitร dellโappalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente;
b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nellโambito dellโAmministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attivitร della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse allโattivitร istituzionale di cui รจ vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.
2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui รจ ritenuta vietata la divulgazione:
b) non รจ allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma รจ custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dellโappalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne รจ data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
c) puรฒ essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dellโAmministrazione a ciรฒ autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di questโultimo. In ogni caso, il predetto personale ha lโobbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivitร dellโAmministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
Art. 6 – Sorveglianza sanitaria
1. Nellโambito delle attivitร e dei luoghi di cui allโarticolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria รจ effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dallโarticolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. Lโattivitร del medico competente รจ svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non รจ possibile effettuare con personale e mezzi dellโAmministrazione, gli accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.
Art. 7 – Servizi di vigilanza
1. Con riguardo alle modalitร di impiego del personale che opera nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui allโarticolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sullโapplicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.
2. Per lโesercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dellโarticolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi.
Art. 8 – Clausola di invarianza finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9 – Abrogazioni
1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338, รจ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarร inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. ร fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addรฌ 18 novembre 2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – ORLANDO
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – POLETTI
IL MINISTRO DELLA SALUTE – LORENZIN
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MADIA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ORLANDO
