Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Leggi

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 novembre 2014, n. 201

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 novembre 2014, n. 201

Regolamento recante norme per lโ€™applicazione, nellโ€™ambito dellโ€™amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 15 del 20 gennaio 2015.

Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2015

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui allโ€™articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante ยซDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoroยป;
Visto lโ€™articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร  organizzative individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto lโ€™articolo 13, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008, concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori come giร  attribuite allโ€™Amministrazione della giustizia ai sensi dellโ€™articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante ยซLa istituzione dellโ€™Ufficio per la vigilanza sulla sicurezza per lโ€™Amministrazione della giustizia presso il Dipartimento dellโ€™amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)ยป;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, concernente la individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della giustizia;
Considerata la necessitร  di garantire lโ€™attuazione e il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร  organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nellโ€™adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 15 maggio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi in conformitร  allโ€™articolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008;
Visto lโ€™articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 23 settembre 2014;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 10 novembre 2014;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1- Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per disciplinare lโ€™organizzazione e le attivitร  dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dellโ€™Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiaritร  organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

Art. 2 – Modalitร  di applicazione

1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dellโ€™ordine e della sicurezza nellโ€™ambito dellโ€™attivitร  giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalitร  in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attivitร  e gli interventi svolti per:

a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;

b) garantire lโ€™ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;

c) la tutela dellโ€™incolumitร  del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;

d) evitare il rischio di evasioni ovvero lโ€™acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;

e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

3. Le esigenze connesse alle attivitร  istituzionali ovvero alle peculiaritร  organizzative dellโ€™Amministrazione della giustizia, di cui allโ€™articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:

a) direzione funzionale delle attivitร ;

b) capacitร  operativa e prontezza dโ€™impiego del personale dipendente;

c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dellโ€™ordine e della sicurezza;

d) particolaritร  costruttive e dโ€™impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unitร  navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonchรฉ specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui allโ€™articolo 1, comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e al disposto di cui allโ€™articolo 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008.

4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate allโ€™aperto, allโ€™interno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per lโ€™intero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza.

5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalitร  di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dellโ€™Amministrazione sono presenti le peculiaritร  organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonchรฉ degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;

b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della libertร  personale, nonchรฉ negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonchรฉ la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere lโ€™ordine e la disciplina.

7. Lโ€™applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. Lโ€™Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per lโ€™esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente lโ€™innocuitร  dei sistemi di controllo.

Art. 3 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Nellโ€™ambito dellโ€™Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 รจ espletato da personale dellโ€™Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui allโ€™articolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008.

2. Nelle strutture ove insistono piรน uffici dellโ€™Amministrazione, ferme restando le responsabilitร  del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, puรฒ essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

Art. 4 – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Negli uffici dellโ€™Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonchรฉ i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dellโ€™Amministrazione. Il rappresentante รจ unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.

2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e lโ€™ARAN.

3. Ai fini della definizione del numero, delle modalitร  di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lโ€™espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui allโ€™articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. In considerazione delle peculiaritร  organizzative istituzionali dellโ€™Amministrazione della giustizia, i rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui allโ€™articolo 7.

Art. 5 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui รจ vietata la divulgazione nellโ€™interesse della tutela dellโ€™ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dellโ€™Amministrazione, si applicano i seguenti criteri:

a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivitร  svolte dallโ€™Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture รจ elaborato, contestualmente allโ€™inizio delle attivitร  dellโ€™appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente;

b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nellโ€™ambito dellโ€™Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attivitร  della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse allโ€™attivitร  istituzionale di cui รจ vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.

2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui รจ ritenuta vietata la divulgazione:

b) non รจ allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma รจ custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dellโ€™appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne รจ data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

c) puรฒ essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dellโ€™Amministrazione a ciรฒ autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di questโ€™ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha lโ€™obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivitร  dellโ€™Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

Art. 6 – Sorveglianza sanitaria

1. Nellโ€™ambito delle attivitร  e dei luoghi di cui allโ€™articolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria รจ effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dallโ€™articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008.

2. Lโ€™attivitร  del medico competente รจ svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non รจ possibile effettuare con personale e mezzi dellโ€™Amministrazione, gli accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7 – Servizi di vigilanza

1. Con riguardo alle modalitร  di impiego del personale che opera nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui allโ€™articolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sullโ€™applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.

2. Per lโ€™esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dellโ€™articolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi.

Art. 8 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9 – Abrogazioni

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338, รจ abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarร  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. รˆ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addรฌ 18 novembre 2014

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – ORLANDO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – POLETTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE – LORENZIN

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MADIA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: ORLANDO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.