Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Omessa informazione sui rischi da amianto: perché la nomina dell’RSPP non “scarica” datore e dirigenti

La regola chiave: RSPP designato non equivale a delega e non sposta la posizione di garanzia

La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, 12 febbraio 2026, n. 5757, ribadisce un principio che nel sistema del D.Lgs. 81/2008 è tanto noto quanto frequentemente frainteso nella prassi aziendale: la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non è una delega di funzioni e non trasferisce la posizione di garanzia. L’RSPP è un soggetto tecnico-consulenziale, interno o esterno, che supporta il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, ma non diventa per ciò solo il “titolare” degli obblighi prevenzionistici.

Ne deriva che datore di lavoro e dirigenti restano i garanti primari della sicurezza, e possono essere chiamati a rispondere penalmente anche quando l’organigramma della sicurezza è formalmente completo, i documenti esistono e un RSPP è stato nominato. La Corte, in altre parole, sgancia la responsabilità dal mito della “compliance cartacea” e la collega alla gestione effettiva del rischio: informazione, coordinamento, controllo e vigilanza sull’operatività.

Il contesto aggravante: appalti, interferenze e amianto come rischio ad alta soglia di diligenza

L’amianto è un rischio “speciale” non perché sia misterioso, ma perché il legislatore e la prassi prevenzionistica lo trattano come rischio ad elevato potenziale lesivo, con obblighi informativi e procedurali che devono essere rigorosi. Quando poi la lavorazione avviene in appalto, il rischio cresce per definizione: aumentano le interferenze, si sovrappongono responsabilità e, soprattutto, si moltiplicano i punti in cui l’informazione può interrompersi o distorcersi.

Nel perimetro del D.Lgs. 81/2008, l’appalto non è un “trasferimento” del rischio dal committente all’appaltatore. È un contesto che impone cooperazione e coordinamento, perché la sicurezza non è la somma di due micro-sistemi separati, ma un’unica regia preventiva capace di governare gli incastri operativi. La presenza di materiali contenenti amianto, in questo quadro, impone che il rischio sia identificato e comunicato in modo chiaro e operativo prima dell’avvio dei lavori e durante la loro esecuzione, con misure e procedure compatibili con la natura del pericolo.

Il fatto tipico: informazione mancante, coordinamento insufficiente e misure non adeguate

La vicenda, come la ricostruisce la Corte, ruota attorno a tre snodi: l’omessa informazione sui rischi specifici legati alla presenza di amianto nel contesto di lavorazioni di rimozione di pannelli in eternit; una cooperazione e un coordinamento non adeguati tra committente e appaltatore; una carenza nell’adozione o nell’effettiva implementazione di misure preventive idonee.

In questa combinazione si vede bene perché la nomina dell’RSPP non può avere effetto esimente. Non si discute soltanto della “valutazione” astratta del rischio, ma della comunicazione concreta del pericolo e della gestione dell’interferenza. La responsabilità, dunque, non si gioca sul piano dell’organigramma, bensì sul piano della catena decisionale e dell’azione organizzativa.

DUVRI e documenti di sicurezza: utili, ma non “assolutori” se restano confinati nella dimensione formale

Un passaggio cruciale è l’argomento difensivo che tende a ripetersi in molte vicende simili: esiste un RSPP nominato, esiste un DUVRI predisposto, dunque gli oneri informativi e di valutazione sarebbero stati assorbiti dal sistema e imputabili al responsabile tecnico. La Cassazione respinge questa impostazione perché la prevenzione non è una produzione di documenti, ma una gestione di processi.

Il DUVRI ha una funzione essenziale: fotografare le interferenze, stabilire misure per ridurle, definire procedure di cooperazione. Tuttavia, se il rischio specifico non è portato a conoscenza degli esecutori, se le procedure non sono rese operative, se l’area non è governata con misure effettive, il documento diventa un elemento sterile. In sede penale, ciò che conta non è la mera esistenza del DUVRI, ma la sua effettiva capacità di prevenire l’evento, cioè la traduzione del contenuto documentale in condotte concrete.

Questa impostazione è coerente con la logica del nesso causale nei reati colposi: il deficit prevenzionistico rileva quando si collega causalmente all’evento o al pericolo che la norma mira a prevenire. Un documento che non “entra” nella realtà del cantiere non interrompe il nesso, ma lo conferma.

Perché la nomina dell’RSPP non è delega: differenza tra supporto tecnico e titolarità dell’obbligo

La Corte ribadisce, con chiarezza, che l’RSPP non esercita poteri decisionali tipici del datore di lavoro o del dirigente. Il suo ruolo è predisporre proposte, valutazioni, indicazioni tecniche e supportare la pianificazione, ma non sostituire il garante nelle scelte di governo del rischio e nella vigilanza sull’esecuzione.

La delega di funzioni, nel sistema prevenzionistico, è un istituto serio e formalmente rigoroso. Deve essere specifica, conferita a soggetto competente, dotato di poteri di organizzazione, gestione e controllo, e accompagnata da autonomia di spesa e da un perimetro chiaro. La designazione dell’RSPP, invece, non ha questa struttura. Non attribuisce automaticamente poteri di comando, non assegna la “regia” operativa e non libera il datore dai doveri di controllo. Per questo la difesa che tenta di trasformare la nomina dell’RSPP in un passaggio liberatorio viene considerata, dalla Cassazione, logicamente e giuridicamente infondata.

Il punto più delicato: i dirigenti e la responsabilità “operativa” anche senza essere “tecnici”

La sentenza è rilevante anche per l’inquadramento dei dirigenti, in particolare del direttore generale. La difesa sostiene che il direttore generale fosse “mero” direttore generale e che, essendovi un responsabile della sicurezza nominato e un DUVRI redatto, egli non avrebbe avuto posizione di garanzia rispetto ai rischi delle lavorazioni edilizie.

La Corte, però, opera una lettura sostanzialistica della posizione. Nel D.Lgs. 81/2008 la qualifica non è un’etichetta astratta, ma un fascio di poteri e doveri concreti: chi ha poteri di direzione, gestione e controllo dell’organizzazione aziendale, e incide sulle scelte operative, può essere garante, anche se non è tecnicamente l’autore del documento o il progettista delle misure. La responsabilità “dirigenziale” nasce dalla capacità di incidere sull’organizzazione e sulla vigilanza, non dalla competenza tecnica di dettaglio.

In questa ottica, un direttore generale può essere titolare di una responsabilità operativa ed esecutiva se, nella catena aziendale, ha poteri effettivi di indirizzo e di controllo sulle attività affidate in appalto, sui processi decisionali e sulla messa a terra delle prescrizioni. La Corte respinge quindi l’idea che la presenza di un responsabile sicurezza “assorba” gli obblighi del management. Al contrario, la colloca come supporto che impone ancora più rigorosamente a chi decide di far funzionare il sistema.

Informazione e rischio amianto: perché l’omissione è grave e difficilmente neutralizzabile

L’informazione sul rischio amianto non è un adempimento generico. È un obbligo che incide direttamente sulla scelta delle procedure, dei DPI, delle delimitazioni, dei metodi di rimozione e sulle condotte individuali di protezione. Se l’appaltatore o i lavoratori non sono informati in modo corretto e tempestivo, la lavorazione può essere impostata con tecniche inadeguate, con esposizione non controllata, con contaminazione ambientale e con rischi che si estendono oltre il perimetro del cantiere.

La Corte, nel ragionamento sotteso, considera l’informazione un presidio causale: non è un requisito amministrativo, è un fattore che modifica la realtà operativa. Quando manca, manca il presupposto stesso per l’adozione consapevole delle misure. Per questo l’omissione informativa, in un contesto di amianto e appalto, è particolarmente rilevante e difficilmente difendibile con argomenti formali.

Cooperazione e coordinamento: la responsabilità non è “a compartimenti stagni”

Altro punto centrale è il coordinamento tra committente e appaltatore. Nelle lavorazioni con rischi specifici e interferenziali, il committente non può limitarsi a “consegnare” il lavoro. Deve cooperare e coordinare, assicurando che le informazioni sui rischi dell’ambiente e del contesto siano trasmesse e che le misure siano coerenti. L’appaltatore, a sua volta, non può invocare l’ignoranza quando la valutazione prudente impone verifiche e quando le procedure di cantiere richiedono un accertamento preventivo. Ma la responsabilità del committente e dei suoi dirigenti, in presenza di rischio amianto, resta forte perché la conoscenza del contesto e la disponibilità delle informazioni sono spesso nella loro sfera.

È qui che la Cassazione “taglia” il tentativo difensivo: la cooperazione e il coordinamento non sono funzioni che si esauriscono nella redazione di un documento, e non possono essere relegati a un soggetto tecnico senza poteri decisionali. Sono attività di governo che investono l’organizzazione.

Conclusione: la prevenzione è potere più dovere, e il garante resta tale anche quando nomina figure tecniche

La lezione della Cassazione n. 5757/2026 è netta: la nomina dell’RSPP non è una delega e non sposta la posizione di garanzia. Datore di lavoro e dirigenti restano responsabili quando l’informazione sui rischi, la cooperazione con l’appaltatore e la gestione operativa delle misure risultano omesse o carenti. Il DUVRI e i documenti di sicurezza sono strumenti necessari, ma non possono funzionare come schermo difensivo se non vengono tradotti in prassi concrete, controlli e scelte operative coerenti con il rischio.

In un contesto di esposizione potenziale ad amianto, questa impostazione diventa ancora più rigorosa: la soglia di diligenza richiesta è elevata, e l’apparato prevenzionistico viene valutato non per ciò che “dichiara”, ma per ciò che realmente fa accadere nel cantiere.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.