Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

LA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Premessa

La tutela delle condizioni di lavoro costituisce nel nostro ordinamento un dovere per il datore di lavoro che avvalendosi del lavoro altrui deve adottare tutte le misure atte a prevenire infortuni ed eventuali situazioni di pericolo per il lavoratore derivanti da fattori naturali o artificiali presenti nellโ€™ambiente di lavoro.

La logica economica prevalente ha sempre spinto le imprese ad adottare un comportamento tendente alla massimizzazione del profitto talvolta procedendo ad una allocazione non efficiente delle risorse complessive del sistema economico di riferimento determinando cosรฌ una situazione di mercato imperfetto.

รˆ proprio dunque per ovviare a queste imperfezioni, che il Legislatore รจ intervenuto, al fine di migliorare lโ€™efficienza sociale mediante adeguati interventi correttivi.

Il D.Lgs. 81/2008 ha messo a punto pertanto una serie di misure dโ€™urgenza allโ€™interno di un variegato sistema normativo.

Nel complesso trattasi di un provvedimento che si compone di 306 articoli, suddivisi in tredici titoli, e con oltre cinquantuno allegati, che assorbe il D.Lgs. 626/94 e numerosi altri provvedimenti tra i quali i D.P.R. 547/1955 e 303/1956 e le norme in materia di edilizia del D.P.R. 164/1956 e del D.Lgs. 494/1996.

Oggetto del presente lavoro sarร  dunque, analizzare le modifiche e lโ€™evoluzione della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro al fine di consentire un aggiornamento valido per gli operatori del settore.

2. Principi e definizioni

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto nuove figure e reinterpretato la funzione dei responsabili giร  presenti. Pertanto la โ€œgeografiaโ€ della sicurezza negli ambienti di lavoro รจ profondamente mutata e questo cambiamento ha portato ad una piรน chiara distribuzione dei ruoli, delle attivitร  e dei compiti.

Unitร  produttiva

Prima di tutto appare opportuno dare la definizione di unitร  produttiva, ovvero stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Lavoratore

Lโ€™art. 2 del D.Lgs. 81/08 definisce il campo di applicazione della normativa prescrivendo in modo innovativo le misure per la tutela e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro โ€œper tutti i settori di attivitร  privati o pubbliciโ€. Individua, poi, espressamente i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e di salute, formulando una definizione piรน esaustiva di lavoratore e di datore di lavoro rispetto a quella contenuta nella legislazione precedente.

GIURISPRUDENZA: La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull’igiene del lavoro deve fondarsi non giร  sulla qualifica rivestita bensรฌ sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale). A ribadire il principio รจ la Cassazione che ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di un datore di lavoro, direttore del cantiere edile, responsabile di omicidio colposo verso un operaio che รจ stato investito dal crollo della parete dello scavo in cui si era introdotto. Per la Corte, a prescindere da un atto formale scritto, la delega deve essere provata da chi sostiene di averla data. (Cassazione penale, sez. III, 10/01/2018,ย n. 14352).

Il lavoratore รจ la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitร  lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosรฌ definito รจ equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di societร , anche di fatto, che presta la sua attivitร  per conto delle societร  e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 ss. del codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • il volontario, come definito dalla L. 1ยฐ agosto 1991, n. 266;
  • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  • il volontario che effettua il servizio civile;
  • il lavoratore di cui al D.Lgs. 1ยฐ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

NOTA: Il lavoro subordinato รจ il lavoro prestato da coloro che si obbligano a mettere a disposizione di un’altro soggetto (imprenditore, datore di lavoro) la loro attivitร  lavorativa in quanto tale, a prescindere dal risultato perseguito e quindi rimanendo propriamente estranei al rischio connesso con il raggiungimento di quel risultato. Il codice civile definisce come lavoro subordinato quello reso all’interno di un’impresa (Art. 2094 c.c.), ma non si tratta di un fenomeno esclusivo dell’ impresa: datore di lavoro puรฒ essere anche un individuo non imprenditore (si pensi al lavoratore domestico alle dipendenze di un privato o alla segretaria alle dipendenze di un professionista come il medico o l’avvocato , ecc.).

GIURISPRUDENZA: Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attivitร , ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioรจ di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono lร  dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla L., possono essere causa di eventi dannosi. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 31 marzo 2006, n. 11351).

In materia antinfortunistica, devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione tutti coloro che presiedono all’organizzazione del lavoro aziendale. Per dirigenti si intendono quei dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformitร  alle scelte di politica d’impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontร  dell’ente (essi rappresentano, dunque, l’alter ego del datore di lavoro, nell’ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti); i preposti sono invece coloro i quali vigilano sull’attivitร  lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono all’uopo forniti di un limitato potere di impartire ordini ed istruzioni, di natura peraltro meramente esecutiva. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 dicembre 2005, n. 44650).

Il direttore dello stabilimento รจ destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtรน della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela dell’incolumitร  e della salute dei lavoratori dipendenti. Il compito del direttore dello stabilimento, in proposito, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e a intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalitร  d’uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione. (Nella specie, l’addebito era basato, principalmente, sul non essere intervenuto il direttore dello stabilimento per contrastare una prassi operativa irregolare, risultata foriera di avere determinato l’incidente; la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che l’avere l’imputato assunto l’incarico da circa un anno doveva ritenere tale tempo utile per l’assunzione di un’adeguata consapevolezza sulla concreta situazione aziendale, in ragione dello stretto rapporto esistente – o che comunque avrebbe dovuto esistere – tra il direttore dello stabilimento e l’ambiente di lavoro; diversamente, la Corte ha invece annullato con rinvio la condanna pronunciata, per le stesse ragioni, a carico del direttore generale, evidenziando che, rispetto a tale posizione, vertendosi soprattutto in un’ipotesi di azienda di grandi dimensioni, doveva meglio approfondirsi il tema della consapevolezza della situazione di irregolaritร , giacchรฉ anche per il direttore si poneva un problema di tempistica recente di assunzione della carica, e ciรฒ considerata la diversa situazione di contiguitร  di questi con l’ambiente di lavoro, inferiore a quella del direttore di stabilimento). (Cassazione penale, sez. IV, 24/02/2015, n. 13858).

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito all’obbligatorietร  della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 17, 1 co. l, lett. a), del D-Lgs. n. 81/2008 da parte delle โ€œassociazioni periferiche affiliate ad una Associazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell’ausilio di volontari nei confronti dei quali puรฒ essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a โ‚ฌ 7.500,00โ€.

Al riguardo va premesso che l’art. 2, 1 co., lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la โ€œpersona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivitร  lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiariโ€.

Inoltre, il successivo art. 3, co. 12-bis, riporta che โ€œnei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attivitร , spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1992, n. 398, e all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonchรฉ nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 67, co. 1, lett. m), del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 91 7, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del presente decretoโ€.

Si ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attivitร  volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, co. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione dell’art. 21.

Inoltre, รจ opportuno evidenziare che, l’art. 3 co. 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro โ€œprestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi รจ tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali รจ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attivitร . Egli รจ altresi tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciรฒ non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attivitร  che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazioneโ€.

Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilitร  – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attivitร  di riferimento dell’associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilitร  secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilitร .

Il datore di lavoro

Lโ€™art. 2, lett. b), del D.Lgs. 81/08, definisce datore di lavoro โ€œil soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lโ€™assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivitร , ha la responsabilitร  dellโ€™organizzazione stessa o dellโ€™unitร  produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesaโ€. Nelle pubbliche amministrazioni di cui allโ€™art. 1, co. 2, del D.Lgs., 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questโ€™ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallโ€™organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellโ€™ubicazione e dellโ€™ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lโ€™attivitร , e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lโ€™organo di vertice medesimo.

Sul piano generale, il parametro di riferimento per lโ€™individuazione del datore di lavoro รจ dunque lโ€™art. 2, lett. b), D.Lgs. 81/2008 che impone tra gli indici di riconoscimento della figura datoriale da un lato il carattere formale, che si riconduce appunto alla titolaritร  del rapporto di lavoro con il lavoratore, e dallโ€™altra la natura sostanziale che si riconnette al concetto di responsabilitร  in relazione ai tradizionali indici della autonomia potere decisionale e di spesa.

La qualifica di datore di lavoro risulta in tal modo fondata sullโ€™autonomia decisionale e finanziaria nellโ€™impiego di tutti i fattori produttivi, autonomia che espressamente si richiede sia concreta ed effettiva (con esclusione di poteri solo consultivi o propositivi), accompagnata dalle condizioni indispensabili perchรฉ si possa dispiegare liberamente, senza interventi di terzi. In ciรฒ si dovrร  tener conto del dato organizzativo e della distribuzione dei compiti purchรฉ caratterizzati dallโ€™autonomia.

 

GIURISPRUDENZA: In tema di prevenzione degli infortuni, l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalitร  dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori. (Cassazione penale, sez. III, 24/10/2013, n. 50996).

In materia di sicurezza sul lavoro, la qualifica di โ€œdatore di lavoroโ€ – collegata, secondo quanto disposto dall’art. 2 co. 1 lett. b) secondo periodo D.Lgs. n. 81 del 2008, ai poteri di gestione conferiti con deliberazione dell’amministrazione di appartenenza – puรฒ essere attribuita anche ad un dirigente o funzionario diverso da quello che ha provveduto all’affidamento dell’incarico e che si occupa del pagamento dei relativi corrispettivi. (Fattispecie relativa a responsabilitร  per omessa verifica dei requisiti tecnico-professionali delle ditte affidatarie di lavori di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto). (Cassazione penale, sez. III, 17/10/2013,ย n. 2862).

Ex art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 626/94 (ora trasfuso nella corrispondente norma dell’art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 81/08), ai fini ed agli effetti delle disposizioni di sicurezza sul lavoro, nelle p.a. di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attivitร , e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Al dirigente o funzionario vengono trasferite tutte le funzioni datoriali, ivi comprese quelle non delegabili, il che rende non assimilabile detto atto alla delega di funzioni disciplinata dall’art. 16 del medesimo D.Lgs. (Tribunale Pescara, sez. lav., 22/01/2016, n. 57).

Il Sindaco, ove abbia provveduto all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualitร  di datore di lavoro, risponde per l’infortunio occorso al lavoratore solo nel caso in cui risulti che egli, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all’ente territoriale, abbia omesso di intervenire, con i propri autonomi poteri, atteso che con l’atto di individuazione, emanato ai sensi dell’art. 2, co. primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, vengono trasferite al dirigente pubblico tutte le funzioni datoriali, ivi comprese quelle non delegabili, il che rende non assimilabile detto atto alla delega di funzioni disciplinata dall’art. 16 del medesimo D.Lgs. (Cassazione penale, sez. IV, 12/05/2015, n. 22415).

Il responsabile del servizio manutenzione ed il responsabile del reparto sono privi di responsabilitร  inerenti alle scelte gestionali generali, avendo poteri di livello inferiore, solitamente rapportati all’effettivo potere di spesa, e quindi, pur avendo qualifica dirigenziale, non sono equiparabili al datore di lavoro. Pertanto non sono colpevoli dei reati in materia di contravvenzione e sicurezza del lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008. (Cassazione penale, sez. III, 07/11/2013, n. 6370).

Nelle p.a., la qualifica di datore di lavoro – ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – deve intendersi attribuita al dirigente al quale spettano poteri di gestione, compresa la titolaritร  di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa. Ne deriva, peraltro, che quando le somme necessarie per gli interventi prevenzionali, sebbene richieste non siano state erogate, รจ imposto a chi abbia poteri gestionali sul luogo di lavoro di attivarsi per trovare soluzioni cautelari analogamente satisfattive e โ€œcompensativeโ€ rispetto agli interventi non potuti attuare per mancanza della disponibilitร  economica. (Nella specie, รจ stato pertanto rigettato il ricorso avverso una sentenza di condann per un infortunio di lavoro pronunciata a carico del comandante provinciale dei Vigili del fuoco che, nello specifico, rivestiva il ruolo di datore di lavoro, evidenziandosi che l’addebilo era stato correttamente basato sulla mancata attivazione per trovare comunque soluzioni cautelative adeguate, non bastando a tal fine che l’imputato si fosse inutilmente attivato per avere dall’amministrazione l’erogazione delle somme necessarie per realizzare gli interventi di sicurezza: nello specifico, la predisposizione di un adeguato sistema di segnaletica all’interno della caserma). (Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2013, n. 11489).

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli enti locali, l’organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica. (Cassazione penale, sez. IV, 12/04/2013, n. 30214).

Gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo del potere di gestione che, all’interno delle aziende sanitarie locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale; peraltro, tali obblighi di prevenzione possono gravare anche sul funzionario non avente qualifica dirigenziale che sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice dell’amministrazione tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attivitร , e che sia altresรฌ dotato di poteri decisionali e di spesa. (Nella specie, secondo la Corte, alla luce del concreto potere gestorio apprezzato in sede di merito, gli obblighi prevenzionali erano stati correttamente ravvisati a carico dei direttori sanitari succedutisi nella gestione di un dipartimento di salute mentale e della struttura residenziale che ospitava i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici, ove, per carenze strutturali, si era verificato un incendio che aveva provocato la morte di alcuni degenti). (Cassazione penale, sez. IV, 17/04/2013, n. 23944).

In tema di gestione della sicurezza degli edifici scolastici, ai fini della individuazione dei soggetti responsabili della stessa รจ necessario distinguere tra misure di tipo strutturale ed impiantistico, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile e titolare del potere di spesa funzionale all’adozione delle misure necessarie e gli adempimenti di tipo amministrativo e gestionale spettanti, invece, alla amministrazione scolastica. (Fattispecie relativa alla responsabilitร  – in ordine al reato di cui agli artt. 46, co. secondo e 55, co. 5 lett. c), del D.Lgs. n. 81 del 2008, del dirigente dell’area tecnica e manutentiva del Comune per la mancata sottoposizione a verifica periodica degli estintori di un edificio scolastico di proprietร  del suddetto ente territoriale). (Cassazione penale, sez. III, 14/04/2016, n. 30143).

NOTA: Recente sentenza con cui la Suprema Corte ribadisce il giร  espresso orientamento giurisprudenziale in merito alla responsabilitร  del soggetto che assume la qualifica di datore di lavoro.

Nella pronuncia in commento la Corte richiama il principio giร  espresso in base al quale, dal momento che, in materia antinfortunistica, l’inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione costituisce una condizione di punibilitร , ne consegue che รจ onere del giudice accertare se il contravventore abbia omesso di ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore (Cass. pen., Sez. III, 11 gennaio 2008, Pirovano, rv. 239279).

La Suprema Corte ha anche avuto modo di puntualizzare che, sia pure con riferimento ad imprese di grandi dimensioni, il soggetto responsabile per la mancata adozione di misure di sicurezza non puรฒ essere individuato, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice.

Occorre, infatti, un accertamento puntuale, ed in concreto, circa la effettiva situazione della gerarchia delle responsabilitร  all’interno dell’apparato strutturale, onde non incorrere nel rischio di ascrivere all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilitร  oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perchรฉ devolute alla cura ed alla conseguente responsabilitร  di altri che abbiano anche piena ed esclusiva autonomia di spesa. (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2011, Miao, n. 23292, rv. 250709).

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito a quattro quesiti:

  1. in quali casi l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto รจ previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell’attivitร  ordinaria, l’allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori, ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoteminali;
  2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
  3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
  1. limiti dell’obbligo di informazione e formazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d’urgenza.

In merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore รจ equiparato โ€œl’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biolonici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione […]โ€.

In particolare occorre evidenziare che, in attesa dell’emanazione del decreto di cui all’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2008, l‘equiparazione dell’alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal D.M. 29 settembre 1998, n. 382, โ€œRegolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e gradoโ€ che all’art. 1, co. 2, espressamente prevede โ€œsono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attivitร  di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del D.Lgs. n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attivitร  svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didatticoโ€.

Premesso quanto sopra, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui โ€œsi faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminaliโ€, da un lato esclude l’applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attivitร  scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l’uso di attrezzature di lavoro e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall’altro esclude qualsiasi deroga nell’applicazione delle norme prevenzionali, comprese – a titolo di esemplificazione – quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di โ€œlavoratoreโ€.

Per quanto concerne il secondo quesito, il datore di lavoro รจ quello identificato dall’art. 8 del D.M. 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle โ€œIstituzioni scolastiche ed educative non stataliโ€, specifica โ€œAi predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dtill’ente ai sensi del co. 2 del predetto art. 353โ€.

Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto dall’art. 2, co. 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come โ€œil soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivitร , ha la responsabilitร  dell’organizzazione stessa o dell’unitร  produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesaโ€.

In riferimento ai terzo quesito si evidenzia che l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 ha ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici dando indicazioni relative a quanto previsto dall’art. 37, co. 12, del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici โ€œove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attivitร  del datore di lavoroโ€. In particolare l’Accordo sopracitato, relativamente alla collaborazione di cui all’art. 37 espressamente prevede โ€œ[…] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparadvamente piรน rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di โ€œorganismo pariteticoโ€ dettata all’art. 2, co. 1 , lett. ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attivitร  di โ€œsupportoโ€ alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attivitร  del datore di lavoro (in questo senso l’art. 37, cornma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il โ€œterritorioโ€ di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritstici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticitร  non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererร  a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a nรฉ a livello provinciale nรฉ a livello regionale, il datore di lavoro […] potrร  comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionaleโ€. Per quanto riguarda la parte del quesito relativa alla necessitร  di dimostrazione, da parte del datore di lavoro, organizzatore del corso, dell’inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell’Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attivitร .

In ordine all’ultimo quesito, il punto 8 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 37, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare โ€œqualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di luvoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settoreโ€.

Pertanto il datore di lavoro puรฒ facilmente dimostrare l’adempimento di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l’esibizione dell’attestato di frequenza di cui allโ€™Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente โ€œo, se ciรฒ non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attivitร , il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzioneโ€.

GIURISPRUDENZA: In materia di responsabilitร  per violazioni delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro obbligato alle prescrizioni dettate per la sicurezza dei luoghi di lavoro va identificato in colui che riveste tale ruolo nell’organizzazione imprenditoriale alla quale accede il luogo di lavoro in cui si รจ verificato l’infortunio. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata affermata la responsabilitร  dell’amministratore delegato della societร  proprietaria della Galleria commerciale all’ingresso della quale una dipendente di uno dei negozi siti all’interno della stessa era scivolata, procurandosi lesioni, giacchรฉ mancava la dimostrazione che il luogo dove si era verificato l’incidente fosse qualificabile come โ€œluogo di lavoroโ€ per la societร  proprietaria dell’immobile). (Cassazione penale, sez. IV, 09/09/2015, n. 40721).

Dirigenti e preposti

Lโ€™art. 2, lett. d) ed e), D.Lgs. 81/2008 definiscono altresรฌ il dirigente: โ€œpersona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivitร  lavorativa e vigilando su di essaโ€ ed il preposto: โ€œpersona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attivitร  lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativaโ€.

Ebbene, i dirigenti od i preposti di unโ€™azienda, quali collaboratori dellโ€™imprenditore risultano, al pari di questโ€™ultimo, nellโ€™ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, destinatari iure proprio dellโ€™osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega ad hoc.

GIURISPRUDENZA: La prova dell’assunzione del ruolo di preposto non richiede un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il convincimento anche su testimonianze od altri accertamenti fattuali. (Cassazione penale, sez. IV, 04/06/2015,ย n. 34299).

Azienda

Lโ€™azienda รจ il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o Privato.

Salute

La salute รจ lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermitร .

Sistema di promozione della salute e sicurezza

Il sistema di promozione della salute e sicurezza รจ il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Prevenzione

La prevenzione รจ il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolaritร  del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integritร  dell’ambiente esterno.

Rischio

Il rischio รจ la probabilitร  di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Nella valutazione dei rischi รจ stata operata una iniziale disgiunzione tra โ€œrischi genericiโ€ e โ€œrischi specificiโ€. I โ€œrischi genericiโ€ sono presenti in tutti i lavori; non risentono della specifica attivitร  svolta ma delle caratteristiche dell’โ€œambiente di lavoroโ€. I โ€œrischi specificiโ€ differiscono per tipo di lavoro e dipendono dalle caratteristiche dell’attivitร  e dalla mansione svolta, nonchรฉ dalle attrezzature e dalle macchine impiegate.

GIURISPRUDENZA: Il rischio โ€œspecificoโ€ รจ quello tipico dell’attivitร  specializzata dell’impresa appaltatrice, quello che di regola giustifica la dazione in appalto di determinati lavori. Tale non รจ dunque il rischio che รจ preesistente nell’ambiente di lavoro perchรฉ originato dal tipo di difesa inadeguato approntato dal committente in relazione all’attivitร  di cantiere da lui organizzata. (Tribunale Milano, 25 gennaio 2000).

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio รจ il punto dโ€™origine in cui si incardinano i problemi relativi alle decisioni da prendere in materia di sicurezza sul lavoro e di rischi ambientali per la collettivitร . Ma รจ anche la probabilitร  che si verifiche un evento dannoso conseguente allโ€™esposizione ad un pericolo, ovvero lโ€™insieme delle complesse operazioni che devono essere effettuate per stimare qualsiasi esposizione ad un rischio, in relazione con le modalitร  di svolgimento delle procedure lavorative.

La โ€œvalutazione del rischioโ€ costituisce dunque un obbligo inderogabile che va effettuato comunque anche dove la realtร  lavorativa sia tale da escludere la sussistenza di rischi specifici.

A tal proposito il datore di lavoro รจ tenuto ad effettuare la valutazione anche e soltanto al fine di escludere lโ€™esistenza di rischi con conseguente necessitร  di procedere alla loro eliminazione o riduzione.

Lโ€™obiettivo della valutazione secondo il D.Lgs. 81/08 รจ quello invece di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia e la sicurezza dei lavoratori, in ciascun posto di lavoro, per tutte le attivitร  e mansioni da essi svolte.

La valutazione dei rischi si articola fondamentalmente in 4 fasi:

  • 1) individuazione delle situazioni di pericolo;
  • 2) identificazione delle persone esposte alle situazioni di pericolo;
  • 3) valutazione dei rischi;
  • 4) adozione delle misure di prevenzione che siano rivolte a ridurre i rischi non eliminabili.

Problema invece diverso e a tuttโ€™oggi non ancora risolto รจ quello del contenuto della valutazione del rischio nel caso la stessa potrebbe esporre il datore di lavoro ad una sorta di autodenuncia di situazioni lavorative non rispondenti ai dettami della normativa sulla protezione degli infortuni o sullโ€™igiene del lavoro.

La valutazione del rischio rappresenta, dunque, sicuramente lโ€™aspetto maggiormente innovativo rispetto a tutto lโ€™impianto normativo del D.Lgs. 81/08 e si sostanzia nel compimento delle operazioni descritte nel co. 1, lett. a), dellโ€™art. 17, D.Lgs. 81/08 e si traduce nella redazione di un documento scritto da tenere presso lโ€™azienda ovvero nellโ€™unitร  produttiva nelle forme e nei contenuti di cui al co. 2, del citato art. 17.

In definitiva si tratta di una individuazione generale di tutte le possibili fonti di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dallโ€™espletamento di una data attivitร  lavorativa, anche se non richiedente lโ€™uso di prodotti di per se pericolosi valutata nel suo complesso.

Il rischio va, pertanto, valutato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, anche se in questโ€™ultimo caso non sempre รจ facile un agevole valutazione quando non esiste il riferimento a un qualche tipo di misurazione. Una mancata quantificazione impedisce una corretta valutazione per cui ci si trova davanti allโ€™impossibilitร  di prevedere il danno che potrebbe verificarsi.

I risultati della valutazione dei rischi appaiono necessari per pianificare una corretta gestione anche se non sempre รจ possibile valutare correttamente e in termini quantitativi il rischio e la natura del danno che una situazione di pericolo puรฒ determinare.

La valutazione del rischio costituisce un obbligo inderogabile da effettuarsi sempre e comunque, anche laddove la realtร  lavorativa sia tale da escludere la sussistenza di rischi specifici.

GIURISPRUDENZA: Lโ€™imposizione al datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi, รจ un obbligo la cui violazione costituisce un’ipotesi di reato omissivo proprio (o puro) di natura permanente. (Cassazione penale , sez. III, 22 gennaio 2004, n. 14777).

ย In tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilitร  per le lesioni occorse ai lavoratori gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione dell’esistenza di un rischio impone loro, nell’ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose occorse ad un operaio, pronunciata nei confronti del direttore di stabilimento, delegato dal datore di lavoro in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, non avendo egli provveduto nรฉ a spiegare i rischi collegati ad una determinata attivitร  nรฉ adottato le procedure di sicurezza adeguate, pur essendo perfettamente a conoscenza del rischio lavorativo connesso a detta attivitร ). (Cassazione penale, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 24452).

In tema di individuazione delle responsabilitร  penali all’interno delle organizzazioni complesse, non puรฒ attribuirsi, in via automatica, all’organo di vertice la responsabilitร  per l’inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l’effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare. Il direttore dello stabilimento รจ destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtรน della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela dell’incolumitร  e della salute dei lavoratori dipendenti. Il compito del direttore dello stabilimento, in proposito, non si esaurisce nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e protocolli operativi, essendo lo stesso tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e a intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalitร  d’uso da parte dei dipendenti o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione. (Nella specie, l’addebito era basato, principalmente, sul non essere intervenuto il direttore dello stabilimento per contrastare una prassi operativa irregolare, risultata foriera di avere determinato l’incidente; la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che l’avere l’imputato assunto l’incarico da circa un anno doveva ritenere tale tempo utile per l’assunzione di un’adeguata consapevolezza sulla concreta situazione aziendale, in ragione dello stretto rapporto esistente – o che comunque avrebbe dovuto esistere – tra il direttore dello stabilimento e l’ambiente di lavoro; diversamente, la Corte ha invece annullato con rinvio la condanna pronunciata, per le stesse ragioni, a carico del direttore generale, evidenziando che, rispetto a tale posizione, vertendosi soprattutto in un’ipotesi di azienda di grandi dimensioni, doveva meglio approfondirsi il tema della consapevolezza della situazione di irregolaritร , giacchรฉ anche per il direttore si poneva un problema di tempistica recente di assunzione della carica, e ciรฒ considerata la diversa situazione di contiguitร  di questi con l’ambiente di lavoro, inferiore a quella del direttore di stabilimento). (Cassazione penale, sez. IV, 24 febbraio 2015, n. 13858).

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettivitร , assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge. (Fattispecie relativa al rilascio di una delega priva di elementi che consentissero di verificarne con certezza l’epoca del conferimento e caducata in seguito al mutamento dell’organo di governo dell’ente). (Cassazione penale, sez. IV, 04/04/2017, n. 22606).

Pericolo

Correlata alla nozione di rischio รจ la definizione di pericolo.

Per pericolo si intende โ€œuna proprietร  o qualitร  intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danniโ€.

Il D.Lgs. 81/08 ai fini di una corretta informazione indica i criteri seguiti per valutare i rischi connessi alle varie attivitร , e il peso dato alle diverse fonti di pericolo.

Lโ€™art. 18 fa espresso obbligo ai lavoratori di utilizzare correttamente i preparativi pericolosi, nonchรฉ di segnalare immediatamente le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. La norma prevede che in caso di pericolo grave ed immediato il lavoratore puรฒ allontanarsi subito dal luogo di lavoro mentre il datore di lavoro prende i necessari provvedimenti affinchรฉ qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell’impossibilitร  di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo.

Lโ€™assenza di pericoli รจ dunque condizione essenziale per un lavoro sereno, oltre che sicuro. Tuttavia, per quanto attiene alle attivitร  svolte nei laboratori di sperimentazione e ricerca non sono attivitร  โ€œdi routineโ€, per cui esiste sicuramente un rischio residuo che puรฒ emergere per variazioni dellโ€™attivitร  lavorativa, per acquisizione di nuove apparecchiature o per mutamenti dellโ€™ambiente di lavoro; inoltre, la ricerca universitaria puรฒ costituire di per sรฉ attivitร  a rischio, in quanto spesso vengono attivati processi i cui risultati ed effetti non sono completamente conosciuti.

Perciรฒ il โ€œrischio zeroโ€ non esiste, tanto รจ vero che si parla non giร  di โ€œeliminazioneโ€ bensรฌ di โ€œriduzione al minimoโ€ del rischio presente.

ย 

GIURISPRUDENZA: Nessuna efficacia causale per escludere la responsabilitร  del datore di lavoro puรฒ essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia comunque da ricondurre alla mancanza o all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento. (Fattispecie in cui il datore di lavoro รจ stato ritenuto responsabile per le lesioni riportate dal lavoratore il quale, per prelevare una scatola da uno scaffale, utilizzava quattro pedane in legno sovrapposte, anzichรฉ una scala, le quali cedevano cagionandone la caduta). (Tribunale Benevento, 16/07/2015, n. 1130).

L’art. 18 co. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso D.Lgs., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione (respinta la tesi difensiva dell’imputato secondo cui la responsabilitร  in ordine alla scurezza negli istituti scolastici era da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali; nella specie, l’imputato era stato accusato del reato di cui agli artt. 46, co. 2, e 55, co. 5, lett. c) del d. lg. n. 81 del 2008 per non avere, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva di un comune, adottato misure idonee per prevenire gli incendi all’interno di una scuola elementare, atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l’impianto idrico non era funzionante). (Cassazione penale, sez. III, 14/04/2016, n. 30143).

 

Va, inoltre, sottolineato che, in tema diย sicurezzaย sulย lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria delle lavorazioni svolte dal dipendente. La conseguenza รจ che il datore diย lavoroย puรฒ essere esonerato da responsabilitร  solo nelle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino i caratteri della eccezionalitร , dell’abnormitร , dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.

La mera condotta colposa, per quanto macroscopica del dipendente, non assurge dunque di per sรฉ ad elemento tale da escludere la penale responsabilitร  del datore diย lavoro. Ciรฒ รจ tanto piรน vero allorchรฉ, come nel caso in esame, la condotta colposa del dipendente possa ragionevolmente essere considerata conseguenza diretta degli inadempimenti del datore diย lavoroย agli obblighi informativi e formativi verso quel dipendente.

 

GIURISPRUDENZA: In linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato puรฒ escludere la responsabilitร  del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalitร  e dell’abnormitร , potendosi attribuire perรฒ tale carattere non solo alla condotta del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite (come ad esempio, nel caso che il lavoratore si dedichi a un’altra macchina o a un altro lavoro, magari esorbitando nelle competenze attribuite ad altro lavoratore), ma anche a quella che, pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (da queste premesse, rigettando il ricorso del datore di lavoro, la Corte ha comunque escluso potesse attribuirsi il carattere di comportamento abnorme e imprevedibile a un comportamento definito come โ€œistintivoโ€ del lavoratore, che non risultava abnorme ed esorbitante rispetto alla procedura di lavoro da determinare l’interruzione del nesso causale e di cui si doveva piuttosto tener conto nella previsione delle procedure di sicurezza del lavoro). (Cassazione penale, sez. IV, 17/06/2015, n. 29794).

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento, anche quando sia riconducibile all’area di rischio propria delle lavorazioni svolte. In tal senso, il datore di lavoro รจ esonerato da responsabilitร  solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino caratteri di eccezionalitร , abnormitร  ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute. (Cassazione penale, sez. IV, 16/11/2016,ย n. 16123).

Danno

Dal pericolo deriva un possibile danno alla persona fisica. Scopo del D.Lgs 81/08 รจ attuare tutti i possibili interventi di prevenzione per poter risolvere o quanto meno ridurre i rischi e quindi di conseguenza la frequenza e la gravitร  dei danni.

Infatti รจ a partire dagli anni settanta che la materia della sicurezza in ambiente di lavoro ha subito delle importanti evoluzioni. Bene primario infatti non รจ piรน la prevenzione del danno ma la prevenzione del rischio.

Il concetto di rischio รจ infatti a monte rispetto a quella di danno.

Agente rischioso potenzialmente pericoloso

L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro รจ potenzialmente dannoso per la salute. Sono riconosciuti quali agenti pericolosi, potenzialmente rischiosi, anche gli agenti non-fisici, non-chimici, non-biologici, come, ad esempio, nel caso della movimentazione manuale dei carichi, dellโ€™esposizione ad attrezzature di lavoro munite di videoterminali, del lavoro notturno, dei rischi psico – sociali come le molestie sessuali o le molestie morali (mobbing).

Infortunio

In merito alla nozione di infortunio sul lavoro possiamo affermare che รจ l’infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro, ovvero lโ€™incidente che provoca ad un o piรน persone, un danno biologico collegato con lโ€™attivitร  lavorativa anche se in modo indiretto e mediato (ad es. in itinere) nel quale si riconoscono le seguenti caratteristiche:

  1. rilevanza clinica
  2. nesso causa-effetto
  3. instaurazione a brevissima distanza di tempo.

Lโ€™infortunio in itinere, pertanto, รจ quellโ€™evento accidentale che puรฒ colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro (rischio generico collegato allโ€™attivitร  lavorativa).

GIURISPRUDENZA: Alla stregua di un’interpretazione lett.le nonchรฉ logico-sistematica dell’art. 12 del d.lgs. n.38 del 2000, la configurabilitร  di un infortunio โ€œin itinereโ€ comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietร  del lavoratore assicurato o in quelli di proprietร  comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali (Nella specie la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l’occasione di lavoro nell’infortunio occorso al lavoratore scivolando sul portone di casa mentre si recava al lavoro, sul presupposto che nella nozione di luogo di abitazione, quale inizio del normale percorso per raggiungere la sede lavorativa, dovessero ritenersi incluse anche le pertinenze della stessa, che il lavoratore deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro).

L’infortunio โ€œin itinereโ€, come tale indennizzabile nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non รจ configurabile – oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietร  privata, atteso che l’indennizzabilitร  presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietร  del lavoratore assicurato.

L’estensione della protezione assicurativa a tutte le attivitร  in qualche modo prodromiche addirittura alla partenza del lavoratore da casa verso il luogo di lavoro o consecutive e conseguenti al suo rientro porterebbe ad una estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ad un ambito ben piรน ampio di quello per il quale รจ stata istituita, fino a ricomprendervi, in pratica, infortuni occorsi al lavoratore in quanto tale e non in quanto occasionati dalla attivitร  lavorativa.

La copertura assicurativa non puรฒ essere estesa a comportamenti che, per il luogo in cui sono posti in essere, non possono ritenersi finalizzati al lavoro sรฌ da determinare l’aggravamento del rischio generico, al quale sono esposti gli altri soggetti.

Diversamente non potrebbe giustificarsi la limitazione della copertura assicurativa antinfortunistica anche agli episodi che dovessero verificarsi nella abitazione dell’assicurato nella fase di preparazione per recarsi al lavoro, ed in relazione ai quali รจ sempre stata esclusa l’indennizzabilitร . (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 luglio 2007, n. 15777).

In tema di infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del c.d. rischio generico, la cui prevenzione rientra nei compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, occorre accertare se lo stesso si riferisce alla conformazione generale del cantiere, non essendo, a tal fine, dirimente il carattere di maggiore o minore difficoltร  della singola lavorazione. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che il rischio da caduta dall’alto sia ontologicamente riconducibile nel novero dei rischi generici, dovendosi accertare in concreto se lo stesso derivi dalla conformazione generale del cantiere ovvero sia riconducibile alla singola lavorazione oggetto del contratto di appalto). (Cassazione penale, sez. IV, 27/09/2016, n. 3288).

ย 

NOTA: Ad avviso della giurisprudenza, il requisito della causa violenta sussiste:

ogni qualvolta un’azione determinata e concentrata nel tempo – ancorchรฉ non imprevedibile, straordinaria o accidentale – arrechi danno all’organismo del lavoratore;

anche quando l’infortunio non sia derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell’ambito dello svolgimento della sua abituale attivitร , nel senso che il requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell’attivitร  lavorativa.

รˆ stata peraltro ricompresa nel concetto di causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa – effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invaliditร  (es.: epatite virale).

GIURISPRUDENZA: In tema di responsabilitร  penale del datore di lavoro per gli infortuni subiti dai lavoratori sul luogo di lavoro, il compimento da parte del lavoratore di una operazione che, seppur inutile o imprudente, non risulti comunque eccentrica rispetto alle mansioni a lui assegnate nel ciclo produttivo e per la quale sono previste dalla legge misure antinfortunistiche non integra un comportamento abnorme del lavoratore, idoneo cioรจ a escludere il nesso di causalitร  tra la condotta omissiva del datore e l’evento lesivo subito dal lavoratore. Ciรฒ posto, nel caso di specie, รจ stato escluso qualsiasi comportamento anomalo posto in essere dal lavoratore, il quale si era ferito mortalmente in seguito all’utilizzo di un minitrasporter in cattivo stato di manutenzione. La cattiva tenuta del mezzo, unitamente alla mancanza di una adeguata informazione e formazione sul corretto utilizzo dello stesso, sono state ritenute la causa della morte del lavoratore. (Corte appello Palermo, sez. III, 11/02/2016, n. 544).

ย 

Esistono due grandi categorie di infortuni sul lavoro:

1 – quelli causati dal cattivo funzionamento degli impianti

2 – quelli dei processi di produzione.

Gli incidenti provocati dai processi erronei di produzione sono dovuti molto spesso alla trascuratezza da parte delle persone delle norme di sicurezza e di rifiuto dell’uso di attrezzature per la protezione fisica.

Malattia professionale

Per la psicologia del lavoro il termine infortunio viene inserito come un evento che determina un danno alla persona che si verifica per ragioni inerenti al compito lavorativo, in un ambiente di lavoro in un certo e particolare periodo di tempo istantano. La malattia รจ anch’essa un evento che si verifica in un certo tempo in cui le cause sono addebitate all’esercizio del proprio lavoro.

Si considera infatti malattia professionale quella contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale รจ adibito il lavoratore dalla quale derivi la morte o lโ€™invaliditร  permanente o lโ€™inabilitร  temporanea contratta nellโ€™esercizio e a causa della lavorazione alla quale รจ adibito il lavoratore riconducibile almeno in parte ad uno o piรน fattori presenti nellโ€™ambiente di lavoro.

SUGGERIMENTO: In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell’organismo del lavoratore – eziologicamente connessa all’attivitร  lavorativa – a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell’organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacitร  lavorativa.

Denuncia di malattia professionale

Lโ€™art. 52, 2 co., del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia di malattia professionale sia effettuata dallโ€™assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza dal diritto allโ€™indennizzo per il periodo antecedente la denuncia.

Il successivo art. 53, 5 co., impone che tale denuncia sia trasmessa a sua volta dal datore di lavoro allโ€™Istituto assicuratore, secondo le modalitร  indicate dallโ€™art. 13 del medesimo D.P.R., entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Sebbene le norme sopra citate prevedano che sia il dipendente ad avviare le procedure per lโ€™erogazione delle prestazioni assistenziali, il disposto dellโ€™art. 52, 1 co., del D.P.R. n. 1124/1965, pur con riferimento agli infortuni, contempla lโ€™ipotesi che il datore di lavoro possa venire โ€œaltrimenti a conoscenzaโ€ dellโ€™evento, disponendo inoltre nei confronti dellโ€™assicurato che abbia trascurato lโ€™obbligo di informativa la decadenza dal diritto allโ€™indennizzo โ€œper i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dellโ€™infortunioโ€.ย 

NOTA: Una lettura teleologica delle norme citate consente di cogliere la medesima ratio legis, ossia quella di consentire lโ€™avvio delle procedure per lโ€™erogazione delle prestazioni assistenziali anche mediante la successiva tempestiva denuncia del datore di lavoro, il quale sia venuto comunque a conoscenza dei predetti eventi.

ย La presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro costituisce dunque, sia per lโ€™infortunio che per la malattia professionale, lโ€™atto necessario per lโ€™avvio dei compiti istituzionali dellโ€™Istituto assicuratore in ordine al riconoscimento delle prestazioni assistenziali e consente altresรฌ il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, a nulla rilevando che la notizia dellโ€™evento sia stata acquisita dal lavoratore o dallโ€™INAIL.

Occorre inoltre precisare che lโ€™inoltro della certificazione sanitaria, pur ponendosi come momento centrale ai fini della notizia della tecnopatia contratta dal lavoratore, non รจ sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi prescritti dallโ€™art. 53, D.P.R. n. 1124/1965. Infatti, la sanzione amministrativa ivi prevista concerne non solo le violazioni attinenti il rispetto dei termini ma anche quelle relative a omissioni o infedeli indicazioni dei dati richiesti dalla normativa in esame, quali risultano dai commi 4, 5 e 6 del citato articolo.

Se pertanto, come accade nella prassi, lโ€™assicurato presenta il certificato medico direttamente allโ€™Istituto assicuratore anzichรฉ al proprio datore di lavoro, il datore di lavoro dovrร  comunque presentare la denuncia prevista dalla legge; presentazione che avverrร , in tali ipotesi, su richiesta dellโ€™INAIL (che, del resto, ha avuto notizia per primo della tecnopatia contratta dal lavoratore), come specificato dallo stesso Ente con circolare n. 22/1998 e ribadito nelle successive istruzioni operative del 2 ottobre 2007.

NOTA: Al riguardo occorre tuttavia precisare che lโ€™obbligo di denuncia della malattia professionale da parte del datore di lavoro e dunque lโ€™irrogazione della relativa sanzione in caso di omissione o ritardo risultano comunque subordinati alla trasmissione da parte dellโ€™INAIL, unitamente alla richiesta di denuncia, del certificato medico contenente tutti i requisiti previsti dal citato art. 53, indispensabile allo stesso datore di lavoro per venire a conoscenza dello stato di salute del lavoratore; certificato che, evidentemente, deve avere i medesimi contenuti sia nella copia trasmessa allโ€™Istituto, sia nella copia che lโ€™Istituto stesso trasmette, nei casi indicati, al datore di lavoro.

La legge sulla privacy, del resto, come emerge dallo stralcio del Provvedimento Generale del 2006, consente al datore di lavoro di conoscere lo stato di salute del lavoratore per adempiere a precisi obblighi, tra cui quelli previsti nei confronti dellโ€™INAIL. Al riguardo il Provvedimento ricorda infatti che โ€œtra le fattispecie piรน ricorrenti deve essere annoverata la denuncia allโ€™Istituto assicuratore avente ad oggetto infortuni e malattie professionali occorsi ai lavoratori; essa, infatti, per espressa previsione normativa, deve essere corredata da specifica certificazione medica (artt. 13 e 53 D.P.R. n. 1124/1965)โ€.

Va sottolineato, peraltro, che la data di ricezione di richiesta della denuncia rimette in termini (cinque giorni) il datore di lavoro per gli adempimenti di sua competenza, garantendo cosรฌ a questโ€™ultimo la possibilitร  di rispettare agevolmente il dettato normativo.

La tempestivitร  della denuncia รจ diretta a consentire allโ€™Istituto di verificare la sussistenza del diritto allโ€™indennizzabilitร  ed altresรฌ a procedere, nel piรน breve tempo possibile e comunque nel termine di legge, sia alla liquidazione dellโ€™indennitร  per inabilitร  temporanea assoluta, sia allโ€™accertamento di eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile (Interpello n. 20/2007 del Min. Lav.).

NOTA: In proposito non vale obiettare che il Legislatore avrebbe sanzionato solo la condotta omissiva e non anche il ritardo nella presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro, in quanto il ritardo, ossia lโ€™ottemperanza allโ€™obbligo oltre il termine stabilito dalla legge, costituisce comunque una condotta omissiva nellโ€™arco temporale consentito per lโ€™adempimento stesso, potenzialmente idonea a ledere o a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la sanzione prevista dallโ€™art. 53, 8 co., del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dallโ€™art. 2, lett. b), della L. n. 561/1993, possa trovare applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dallโ€™Istituto assicuratore, sempre che lโ€™Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui allโ€™art. 53.

CASO PRATICO

Ci si interroga in ordine allโ€™applicabilitร  della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dallโ€™art. 53, co. 8, del D.P.R. n. 1124/1965 a carico del datore di lavoro in caso di denuncia tardiva allโ€™Istituto assicuratore della malattia professionale insorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza lโ€™inabilitร  permanente al lavoro.

Lโ€™art. 52, co. 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia della malattia professionale sia fatta dallโ€™assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione, pena la decadenza del diritto allโ€™indennizzo per il periodo antecedente la denuncia. Il successivo art. 53, co. 5, stabilisce che la tale denuncia deve essere trasmessa dal datore di lavoro allโ€™Istituto assicuratore, secondo le modalitร  indicate dallโ€™art. 13 del medesimo D.P.R., corredata del certificato medico, โ€œentro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore dโ€™opera ha fatto denunciaโ€. Infine il co. 8 dellโ€™art. 53 sancisce che le violazioni delle disposizioni di cui al co. precedente comportano lโ€™irrogazione di un sanzione amministrativa consistente nel versamento di una somma di denaro, nella misura determinata dallโ€™art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993.

Al riguardo si rileva che lโ€™art. 53, co. 5 non contempla alcuna ipotesi di esclusione dallโ€™obbligo della denuncia o dallโ€™obbligo del rispetto del relativo termine di inoltro; puรฒ pertanto affermarsi che i suddetti adempimenti costituiscono obblighi di carattere generale, aventi sempre natura cogente quali che siano le conseguenze scaturenti dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche lโ€™eventuale inabilitร  permanente al lavoro dellโ€™assicurato.

Invero รจ proprio la tempestivitร  della denuncia โ€“ ed in questo risiede la ratio della norma in questione โ€“ a consentire allโ€™Istituto di verificare dapprima, sulla base della documentazione amministrativa e medica acquisita, il diritto allโ€™indennizzabilitร  e di procedere poi, nel piรน breve tempo possibile (e comunque non oltre il ventesimo giorno dallโ€™evento) alla liquidazione, in favore dellโ€™assicurato, dellโ€™indennitร  per inabilitร  temporanea assoluta, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera degli ultimi quindici giorni precedenti quello dellโ€™insorgenza della malattia professionale.

Tale tempestivitร  consente, inoltre, di accertare anche eventuali postumi invalidanti di grado indennizzabile. In questโ€™ultimo caso, infatti, sulla base della denuncia di malattia professionale inoltrata dal datore di lavoro, lโ€™INAIL, dopo avere determinato il grado di inabilitร  permanente residuo, provvede a comunicare allโ€™interessato, entro trenta giorni dalla data del certificato medico definitivo di guarigione clinica, la costituzione delle prestazioni per inabilitร  permanente, sotto forma di rendita diretta ai sensi dellโ€™art. 74 del D.P.R. n. 1124/1965, se si tratta di malattia professionale denunciata sino al 25 luglio 2000, o sotto forma di indennizzo ai sensi dellโ€™art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, qualora la denuncia sia successiva a tale data.

Gli obblighi di cui allโ€™art. 53, co. 5, del D.P.R. n. 1124/1965, peraltro, non sono venuti meno per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale in ordine allโ€™eventuale denuncia tardiva, da parte del lavoratore, della malattia professionale. Invero con la nota sentenza n. 179/1988 la Corte ha introdotto, nellโ€™ordinamento giuridico italiano, il principio dellโ€™obbligatorietร  dellโ€™assicurazione contro le malattie professionali anche per malattie diverse da quelle tabellate, purchรฉ sia comunque provata la causa di lavoro. Mentre con la nota sentenza n. 206/1988, richiamata impropriamente dallโ€™interpellante, la Corte Costituzionale ha escluso che lโ€™eventuale denuncia tardiva, da parte del lavoratore, possa privarlo automaticamente dellโ€™indennizzo semprechรฉ dimostri che la malattia denunciata sia insorta nei termini tabellari; altrimenti, in caso contrario, il lavoratore sarร  onerato della prova circa il carattere professionale della malattia, dovendo indicare specificamente le mansioni svolte, le condizioni di lavoro, la durata giornaliera e il periodo complessiva di esposizione. La Consulta quindi, con la sentenza n. 206/1988, ha dichiarato unicamente โ€œlโ€™illegittimitร  costituzionale del secondo co. dellโ€™art. 135 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124โ€ ( con riferimento agli articoli 38, secondo co., e 3, secondo co., della Costituzione), mentre nulla ha statuito in ordine allโ€™obbligo di denuncia della malattia professionale, gravante invece sul datore di lavoro, come stabilito dallโ€™art. 53, co. 5, del citato D.P.R. n. 1124/65.

Alla luce di quanto esposto, la sanzione prevista dallโ€™art. 53, co. 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dallโ€™art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, deve essere applicata anche in caso di denuncia tardiva, da parte del datore di lavoro, della malattia professionale che abbia dato luogo ad inabilitร  permanente del lavoratore.

 

Malattia aspecifica

Per malattia aspecifica intendiamo, invece, un insieme di malattie fisiche e psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o piรน fattori dellโ€™ambiente di lavoro. Esse comprendono un gruppo eterogeneo che va dalla stanchezza, dallโ€™insonnia persistente ai disturbi digestivi, allโ€™ulcera gastroduodenale, alle coliti, alle nevrosi, allโ€™artrosi ed allโ€™asma bronchiale, per arrivare forse anche allโ€™ipertensione e ad altre malattie, sempre piรน frequenti nelle societร  industriali, di cui non si conosce lโ€™origine.

Prevenzione primaria

La prevenzione nel campo della sicurezza del lavoro consiste nellโ€™azione o serie di azioni che mirano a cautelare dagli infortuni e ad evitarlo. La prevenzione individuata dal D.Lgs. 81/08 รจ il complesso delle disposizioni o misure prese o previste in tutte le fasi dellโ€™attivitร  lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dellโ€™integritร  dellโ€™ambiente esterno. Scopo della prevenzione รจ agire sulla fonte del rischio eliminando o riducendo la probabilitร  che si verifichino eventi dannosi.

GIURISPRUDENZA: In materia di accesso ai documenti, il diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro sulle informazioni di carattere sanitario che lo riguardano, quale diritto della personalitร , assume una connotazione di immediata rilevanza sostanziale, mentre la cura e la difesa degli interessi giuridici, in quanto limite al precitato diritto va riguardato con specifico riferimento al contenuto dell’interesse concretamente fatto valere; pertanto, l’interesse del datore di lavoro all’aggiornamento dei dati epidemiologici ai fini della realizzazione dei programmi diย prevenzione primariaย in azienda รจ recessivo rispetto al diritto di riservatezza del prestatore di lavoro. (T.A.R., (Umbria), 10/03/1995, n. 84).

 

La prevenzione deve svolgersi secondo modalitร  predefinite che consistono nella valutazione dei rischi, nella redazione del documento di sicurezza, nellโ€™organizzazione di una specifica funzione aziendale denominata servizio di prevenzione e protezione, nella designazione di addetti alle procedure di sicurezza, nellโ€™elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

In particolare la prevenzione primaria si articola in misure tecniche, organizzative e procedurali e nellโ€™uso di idonei DPI (per periodi temporanei, lavori eccezionali e di breve durata, per ridurre la quota ineliminabile di rischio, etc.).

Prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria si basa sulla tutela psicofisica del lavoratore cosรฌ come disciplinato nel D.Lgs. 81/08 avuto riguardo alle condizioni nelle quali esso si effettua e del conseguente adattamento fisico e mentale dei lavoratori nello svolgimento delle attivitร  a cui sono preposti.

Norma tecnica

Le norme tecniche sono specifiche tecniche, approvate e pubblicate da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

Buona prassi

Per buona prassi si intendono le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici (art. 51), validate dalla Commissione consultiva permanente (art. 6), previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la piรน ampia diffusione.

Linee guida

Per linee guida si intendono gli atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formazione, Informazione e Addestramento

Per formazione si intende il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Lโ€™informazione รจ il complesso delle attivitร  dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

Lโ€™addestramento รจ il complesso delle attivitร  dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Modello di organizzazione e gestione

Il modello di organizzazione e gestione รจ quel modello organizzativo e gestionale che per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, รจ idoneo a prevenire i reati di cui agli art. 589 e 590, 3 co., del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici

Gli organismi paritetici sono gli organismi costituiti a iniziativa di una o piรน associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

  • la programmazione di attivitร  formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
  • ogni altra attivitร  o unzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Responsabilitร  sociale delle imprese

La responsabilitร  sociale delle imprese รจ lโ€™integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivitร  commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

GIURISPRUDENZA: In materia di sicurezza del lavoro nelle organizzazione societarie complesse possono assumere posizioni di garanzia anche i componenti del comitato esecutivo (c.d. โ€œboardโ€), ove sia ravvisabile la loro reale partecipazione ai processi decisori, cioรจ la loro ingerenza nelle scelte decisionali e nell’ambito operativo della societร , con particolare riferimento alle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva assolto i componenti del comitato esecutivo di una societร  dal reato di omicidio colposo ai danni di lavoratori esposti ad amianto, sia perchรฉ il comitato non si era mai riunito, sia perchรฉ attribuzioni e poteri erano stati โ€œdi fatto, in modo sostanzialeโ€ delegati all’amministratore delegato e a determinati soggetti non componenti del comitato esecutivo nรฉ membri del consiglio d’amministrazione). (Cassazione penale, sez. IV, 10/11/2017, n. 55005).

Principio di effettivitร 

In tema di infortuni sul lavoro lโ€™individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dellโ€™effettivitร  e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Infatti esemplare รจ lโ€™inquadramento dellโ€™organizzazione aziendale dal punto di vista del principio di effettivitร  che chiarisce che per identificare il datore di lavoro ai fini prevenzionistici ciรฒ che conta non รจ individuare chi detiene il potere di rappresentanza dellโ€™azienda (direttore, legale rappresentante) bensรฌ capire chi detiene lโ€™esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo.

GIURISPRUDENZA: Incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano alla organizzazione sostanziale presente in azienda (principio di effettivitร ): โ€œin tema di infortuni sul lavoro, lโ€™individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dellโ€™effettivitร  e concretezza delle mansioni e dei ruoli svoltiโ€. Lโ€™elevazione del criterio di effettivitร  a cardine dellโ€™intero sistema di responsabilitร  prevenzionistiche, conduce al pieno riconoscimento legislativo della legittimitร  (e se vogliamo: dellโ€™inevitabilitร ) di una delega di funzioni avente efficacia pienamente liberatoria, secondo la visione della teoria giuridica โ€œfunzionalisticaโ€, e permette pure di risolvere lโ€™annosa questione dellโ€™imputazione delle responsabilitร  infortunistiche allโ€™interno delle persone giuridiche. I poteri decisionali devono essere effettivamente trasferiti in capo al delegato, attribuendogli effettivamente una completa autonomia di gestione ed una piena e completa disponibilitร  economica. (Cass. Penale, sez. IV, 20 aprile 1989, n. 6025).

L’intriseca connessione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 del Cc con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la correlata responsabilitร  posta dalla norma a carico del datore di lavoro implicano necessariamente che quest’ultimo non puรฒ invocare come fatto liberatorio l’aver delegato a terzi l’adempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integritร  fisica e la personalitร  morale dei prestatori di lavoro, permanendo a suo carico, a norma dell’art. 1228 del Cc, la responsabilitร  civile per i fatti dolosi e colposi di costoro. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 11 aprile 2005, n. 7360).

In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro puรฒ trasferire la propria posizione di garanzia, relativa agli obblighi di prevenzione e sorveglianza impostigli dalle norme antinfortunistiche, solo attraverso un formale provvedimento di delega ad altro soggetto subentrante, con esplicita indicazione delle funzioni e accettazione della delega, che preveda l’attribuzione al delegato di poteri autoritativi e decisori autonomi, pari a quelli dell’imprenditore, e che consenta anche l’accesso ai mezzi finanziari; fermo restando, poi, l’obbligo per il datore di lavoro delegante di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la L. prescrive. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 3 ottobre 2007, n. 36121).

Nelle imprese di grandi dimensioni non รจ possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilitร  per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare non solo l’apparato organizzativo che si รจ costituito, sรฌ da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore, ma anche se il direttore generale con delega in materia antinfortunistica sia stato messo in condizioni di intervenire, in quanto portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell’azienda pericolosa per la salute dei lavoratori (fattispecie relativa alla contestazione della responsabilitร  in capo al direttore dello stabilimento e al direttore generale, con delega in materia di sicurezza del lavoro, per il reato di lesioni personali colpose aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore; nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di condanna nei confronti del direttore generale, in ragione del breve spazio di tempo intercorso tra l’assunzione dell’incarico ed il verificarsi dell’evento, con conseguente necessitร  di accertare la concreta situazione in cui versava l’imputato al momento dell’infortunio con riferimento alla sussistenza in capo al medesimo di un’adeguata consapevolezza delle modalitร  della particolare fase di lavorazioni del processo produttivo in cui si era verificato l’infortunio). (Cassazione penale, sez. IV, 24 febbraio 2015, n. 13858).

La validitร  della delega degli obblighi di cui รจ destinatario il datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando la stessa non รจ espressa ma si assume implicita nella ripartizione di funzioni imposta dalla complessitร  dell’organizzazione aziendale, dipende comunque dalle dimensioni dell’impresa in sรฉ considerata. (Cassazione penale, sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 49670).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilitร  del preposto l’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attivitร  lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo. (In motivazione la Corte ha precisato che deve ritenersi, comunque, responsabile il datore di lavoro, per il potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l’organizzazione aziendale non presenta complessitร  tali da sollevare del tutto l’organo apicale dalle responsabilitร  connesse gestione del rischio). (Cassazione penale, sez. IV, 06/05/2016, n. 24136).

Misure generali di tutela

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sono ampiamente esplicitate nei vari commi dell’art. 15, del D.Lgs. 81/08. Tra le misure principali prese in considerazione vi sono: la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, l’eliminazione dei rischi stessi in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la programmazione della prevenzione, la sostituzione di ciรฒ che รจ pericoloso, il rispetto dei principi ergonomici, le prioritร  delle misure di protezione collettiva, il controllo sanitario dei lavoratori, le misure igieniche, lโ€™uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, la regolare manutenzione ed infine lโ€™informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori.

ย 

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito a due punti:

  1. tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti allโ€™incolumitร  dei lavoratori e dei terzi, vi puรฒ essere lโ€™esigenza di monitorare la cosiddetta โ€œvigilanzaโ€ dellโ€™operatore e fermo restando lโ€™obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dellโ€™operatore, tale obbligo puรฒ ritenersi assolto con lโ€™adozione di misure e dispositivi per il controllo della โ€œvigilanzaโ€, individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa – pur nella sua complessitร  connessa al fattore umano – sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare allโ€™Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessitร  in relazione allโ€™efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi;
  2. lโ€™obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende – comprese quelle che eserciscono il trasporto ferroviario – di adottare nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร  produttiva le misure che, secondo la particolaritร  del lavoro, lโ€™esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lโ€™integritร  fisica e la personalitร  morale dei prestatori di lavoro, puรฒ ritenersi assolto – in tema di โ€œcontrollo della vigilanzaโ€ degli operatori impiegati in attivitร  rischiose – con il solo assenso di conformitร  dei dispositivi ritenuti dalle stesse piรน convenienti, del Ministero dei trasporti e dellโ€™ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione piรน moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo.

In merito si rappresenta che, nellโ€™ambito del trasporto ferroviario, lโ€™adozione di strumenti per il controllo dellโ€™attivitร  del โ€œmacchinistaโ€ รจ da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro รจ tenuto allโ€™osservanza delle prescrizioni ivi previste. Inoltre, si evidenzia che lโ€™assenso di conformitร  dei dispositivi per il controllo della vigilanza del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dellโ€™Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sรฉ una presunzione di conformitร  alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nellโ€™ambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto giร  precisato nella risposta allโ€™interpello n. 5/2018: ยซin merito alla โ€œcorrettezza dellโ€™utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotivaโ€, si rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne lโ€™impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellโ€™ambito della valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008, non potendo lโ€™omologazione in ambito di interoperabilitร  ferroviaria fungere da presunzione di conformitร  del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.

Si evidenzia, altresรฌ, quanto previsto dallโ€™art. 15, co. 1, lett. d) del richiamato D.Lgs. n. 81/2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche โ€œil rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivoโ€. Pertanto, il datore di lavoro, nellโ€™ambito della valutazione dei rischi, dovrร  porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.

ย 

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito a due punti:

  1. โ€œ[โ€ฆ] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per lโ€™attivitร  di vigilanzaโ€;
  2. allโ€™utilizzo โ€œdel dispositivo vigilante e piรน in generale in merito alla correttezza dellโ€™utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per lโ€™esercizio dellโ€™attivitร  di vigilanzaโ€.

Per quanto concerne il primo punto, si rinvia al caso precedente. Per quanto riguarda il secondo punto, si ritiene di non potersi esprimere sulla necessitร  di โ€œutilizzo del dispositivo vigilanteโ€ (definito come โ€œstrumento di controllo dellโ€™attivitร  del macchinistaโ€ nel Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilitร  per il sottosistema โ€œMateriale rotabile โ€“ Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeriโ€ del sistema ferroviario dellโ€™Unione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo. In merito alla โ€œcorrettezza dellโ€™utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotivaโ€, si rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne lโ€™impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nellโ€™ambito della valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008, non potendo lโ€™omologazione in ambito di interoperabilitร  ferroviaria fungere da presunzione di conformitร  del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo. Si evidenzia, altresรฌ, quanto previsto dallโ€™art. 15 co. 1, lett. d) del richiamato D.Lgs. n. 81/2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche โ€œil rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivoโ€. Pertanto, il datore di lavoro, nellโ€™ambito della valutazione dei rischi, dovrร  porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo.

3. Criteri di computo dei lavoratori

Le maggiori novitร  del Testo Unico sono contenute nel Titolo I che riconosce una tutela piena a tutti i prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono unโ€™attivitร  lavorativa nellโ€™ambito dellโ€™organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unโ€™arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 2, co. 1, lett. a).

Precedentemente al Testo Unico lโ€™esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione ossia di una prestazione svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di queste da cui gerarchicamente dipende il lavoratore era il presupposto da cui il legislatore faceva derivare lโ€™applicazione delle norme protettive.

Erano pertanto esclusi dalla tutela prevenzionistica i lavoratori autonomi, i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, gli associati in partecipazione e i soci di cooperative o di societร  anche di fatto che non prestino attivitร  lavorativa.

Lโ€™art. 2, D.Lgs. 81/2008 supera dunque la precedente impostazione del D.Lgs. 626/94, nella quale il lavoratore tutelato era inteso come subordinato ai sensi dellโ€™art. 2094 c.c. e considera del tutto irrilevante la forma contrattuale prescelta.

Il decreto in commento prevede quindi lโ€™ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza rientrando tra questi anche i lavoratori impegnati in attivitร  solidaristiche e senza fini di lucro, i soci di cooperative e di societร  e i tirocinanti.

NOTA: Tra le categorie di volontari sono computati non solo coloro che si occupano di sanitร , assistenza sociale, attivitร  ricreative, sportive, ambientali, ma anche i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della protezione civile e quelli che effettuano il servizio civile.

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GIURISPRUDENZA: La definizione di โ€œlavoratoreโ€, di cui all’art. 2, co. primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell’attivitร  lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed รจ definizione piรน ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al โ€œlavoratore subordinatoโ€ (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla โ€œpersona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoroโ€ (art. 2, co. primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il โ€œlavoratoreโ€ possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo. (Fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attivitร  alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti). (Cassazione penale, sez. III, 15/03/2017, n. 18396).

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Lโ€™esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione ossia di una prestazione svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di queste da cui gerarchicamente dipende il lavoratore รจ il presupposto da cui il legislatore fa derivare lโ€™applicazione delle norme protettive.

Sono pertanto esclusi dalla tutela prevenzionistica i lavoratori autonomi, i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, gli associati in partecipazione e i soci di cooperative o di societร  anche di fatto che non prestino attivitร  lavorativa.

Studi professionali

In merito poi agli studi professionali costituiti sia da un solo professionista titolare che da piรน contitolari, il D.Lgs. 81/08 si applica solo ove allโ€™interno vi siano uno o piรน lavoratori subordinati o collaboratori.

Collaboratori familiari

Tra i soggetti esclusi poi dalla normativa in commento vi sono inoltre i collaboratori familiari (il coniuge, i parenti entro il 3ยฐ grado, gli affini entro il 2ยฐ grado) poichรฉ non sono inquadrabili ne nella categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ne comunque in un rapporto diverso da quello basato sullโ€™interesse familiare.

Non รจ ipotizzabile nemmeno desumere in via interpretativa un inclusione dei datori di lavoro delle aziende familiari tra i soggetti destinatari di alcuni obblighi dal momento che il datore di lavoro delle aziende familiari si distingue per la possibilitร  di organizzare nella sua impresa sia il lavoro dei collaboratori familiari sia il lavoro di terzi salariati.

Impresa artigiana

In merito allโ€™impresa artigiana sono prospettabili due ordini di ipotesi.

Nel caso di unโ€™impresa artigiana costituita in forma individuale, la tutela antinfortunistica e di igiene รจ obbligatoria se i collaboratori familiari prestino la loro attivitร  in maniera continuativa e sotto la direzione di fatti del titolare se invece tale subordinazione non si verifica e il familiare svolge saltuariamente e gratuitamente la propria attivitร  la tutela non va apprestata.

Esclusione dal campo della tutela

Sono altresรฌ esclusi dal D.Lgs. 81/08 secondo lโ€™art. 3, dal computo gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, i lavoratori in prova i sostituti dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e i volontari come definiti dalla L. 11 agosto 1991, n. 266.

Infine per quanto attiene ai dipendenti assunti a termine il loro computo avviene solo se il loro inserimento risulti necessario per la realizzazione del ciclo produttivo e con particolare riguardo alle aziende agricole gli stagionali vanno computati solo se compresi nellโ€™organigramma dellโ€™azienda.

NOTA: Va ricordato che dal 24 ottobre 2003 รจ entrato in vigore il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in applicazione della cosiddetta โ€œLegge Biagiโ€. Lโ€™art. 74 (il cui titolo รจ โ€œPrestazioni che esulano dal mercato del lavoroโ€) del provvedimento cosรฌ dispone: โ€œCon specifico riguardo alle attivitร  agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavoriโ€.

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il D.Lgs. 81/08 fa discendere particolari obblighi non sono computati:

  1. a) i collaboratori familiari di cui all’art. 230-bis del codice civile;
  2. b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  3. c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
  4. d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  5. e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonchรฉ prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’art. 74 del medesimo decreto.
  6. f) i lavoratori di cui alla L. 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivitร  non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
  7. g) i volontari, come definiti dalla L. 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
  8. h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. 1ยฐ dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
  9. i) i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 c.c., fatto salvo quanto previsto dalla successiva lett. l);
  10. l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, 1 co., n. 3, del codice di procedura civile, nonchรฉ i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivitร  non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito allโ€™applicazione dell’art. 3, 2 co., del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare si vuole esaminare quanto riportato nel testo dell’articolo citato ovvero: โ€œle disposizioni del presente D.Lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร  organizzativeโ€.

Al riguardo va premesso che l’art. 3, 2 co., del D.Lgs. n. 81/2008 prevede nei โ€œriguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonchรฉ nellโ€™ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalitร  istituzionali alle attivitร  degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, […], disposizioni del presente D.Lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร  organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivitร  condotte dalle Forze armate, compresa l ‘Arma dei Carabinieri, nonchรฉ dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonchรฉ dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate […] con decreti emanati, ai sensi dell’art. 17, 3 co., della legge 23 agosto 1988, n. 400, […]โ€.

Il successivo co. prevede poi che โ€œfino all’emanazione dei decreti di cui al co. 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 19 settembre 1993, n. 626, […]โ€.

Attualmente, nelle more dell’emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il D.M. 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e perferici dellโ€™amministruzione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autoritร  aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumitร  pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si evidenzia inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell’art. 304, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede โ€œfino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al co. 2 (decreti con i quali si dovrร  provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal co. 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente D.Lgs.โ€.

GIURISPRUDENZA: In tema di somministrazione di lavoro, al regime legale, che fa gravare le responsabilitร  di formazione e d’informazione sul somministratore e quelle conseguenti agli infortuni sul lavoro sull’utilizzatore, si puรฒ derogare, in virtรน del principio di effettivitร , traslando tutte le responsabilitร  in capo all’utilizzatore, purchรฉ tale deroga sia contenuta anche nel contratto stipulato con il lavoratore. (Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2018, ย n. 11170).

Qualora sia applicabile,ย โ€ratione temporisโ€, il disposto di cui allโ€™art. 20, co. 5, D.Lgs.ย n. 276 del 2003, รจ vietato per le imprese cheย non abbiano effettuato la valutazione dei rischiย ai sensi dellโ€™art. 4 D.Lgs.ย 19 settembre 1994ย n. 626 stipulare contratti di somministrazione. (Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2016, n. 20060).

Il numero dei lavoratori impiegati per l’intensificazione dell’attivitร  in determinati periodi dell’anno nel settore agricolo e nell’ambito di attivitร  diverse da quelle indicate in precedenza, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli art. 20, e seguenti, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.

Fatto salvo quanto previsto in precedenza, nell’ambito delle attivitร  stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonchรฉ di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piรน rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito a tre quesiti:

  1. applicabilitร  del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
  2. obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:
  3. a) documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nellโ€™ambito di unโ€™attivitร  lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attivitร  accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente lโ€™assenza;
  4. b) effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
  5. c) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;
  6. d) individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con piรน di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori.
  7. i limiti di applicazione dellโ€™istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono allโ€™interno dellโ€™azienda o unitร  produttiva nei casi in cui, [โ€ฆ] nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attivitร  di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate. In merito al primo quesito, lโ€™art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede che โ€œNei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonchรฉ nellโ€™ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalitร  istituzionali alle attivitร  degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [โ€ฆ], le disposizioni del presente D.Lgs. sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiaritร  organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivitร  condotte dalle Forze armate, compresa lโ€™Arma dei Carabinieri, nonchรฉ dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonchรฉ dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[โ€ฆ] con decreti emanati, ai sensidellโ€™art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [โ€ฆ]โ€. Il successivo co. prevede poi che โ€œfino allโ€™emanazione dei decreti di cui al co. 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dellโ€™art. 1, co. 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, [โ€ฆ]โ€. Attualmente, nelle more dellโ€™emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il D.M. 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per lโ€™individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dellโ€™Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autoritร  aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumitร  pubblica, delle quali occorre tener conto nellโ€™applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il suddetto decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dellโ€™art. 304, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede โ€œfino allโ€™emanazione dei decreti legislativi di cui al co. 2 (decreti con i quali si dovrร  provvedere allโ€™armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal co. 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente D.Lgs.โ€. Per quanto concerne il punto a) del secondo quesito, inerente la valutazione dei rischi, occorre riportare quanto previsto dallโ€™art. 28, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008: โ€œla valutazione di cui allโ€™art. 17, co. 1, lett. a), [โ€ฆ], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [โ€ฆ]โ€. Il co. 3 del citato articolo stabilisce che โ€œil contenuto del documento di cui al co. 2 deve altresรฌ rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decretoโ€. Tutte le attivitร  finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti allโ€™individuazione di tutti i rischi presenti allโ€™interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene โ€œuna relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante lโ€™attivitร  lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessaโ€. Lโ€™art. 28, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che โ€œla scelta dei criteri di redazione del documento รจ rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicitร , brevitร  e comprensibilitร , in modo da garantirne la completezza e lโ€™idoneitร  quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzioneโ€. Pertanto, si ritiene che lโ€™esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale puรฒ essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entitร , debba essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterร , con riferimento al caso in concreto, la necessitร  di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi. In merito al punto b del secondo quesito, considerato che โ€“ come giร  sopra esposto โ€“ รจ obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal DM 450/1999, non incidono sullโ€™obbligo di valutazione di questo fattore di rischio. In merito al punto c del secondo quesito, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dallโ€™art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. In merito al punto d del secondo quesito, inerente lโ€™individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalitร  di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerร  tener conto delle indicazioni provenienti dallโ€™ARAN. In ordine al terzo quesito, relativo ai limiti di applicazione della delega di funzioni, occorre evidenziare che l โ€™art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilitร  di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalitร  ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Perchรฉ la delega sia efficace รจ necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato art. 16, ivi compresi, relativamente al quesito cosรฌ come formulato, quelli previsti alla lett. b) e d) di seguito riportati:
  8. b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitร  ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  9. d) che essa attribuisca al delegato lโ€™autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Pertanto non puรฒ essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dallโ€™art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante.

4. Qual รจ il legame tra contratti diย lavoroย flessibile eย sicurezza sul lavoro?

Premessa

La tormentata disciplina sul lavoro aย termine ancora una volta รจ finita sotto i riflettori della giurisprudenza; il profilo esaminato anche in questo caso รจ di notevole rilevanza in quanto sโ€™incrocia con la tutela del diritto alla salute del cittadino lavoratore, bene costituzionalmente protetto (artt. 32 e 41, co. 1, Cost.), che nel corso degli ultimi anni รจ stato posto al centro del dibattito in ordine ai riflessi sullo stesso delle forme dโ€™impiego cd. flessibili che hanno trovato, specie nellโ€™ultimo decennio, una notevole diffusione.

Per ciascuna tipologia di contratto flessibile (contratto a tempo determinato,ย somministrazione di lavoroย eย lavoro a chiamata) la legge dispone specifici obblighi formali o comunque presupposti di validitร , che vanno dalla specificazione delle motivazioni nel contratto a tempo determinato alla ricorrenza di determinati requisiti di iscrizione in capo alla societร  che esercita professionalmente la somministrazione di manodopera, fino alla necessitร  di requisiti oggettivi o soggettivi per ricorrere al contratto di lavoro a chiamata.

Tuttavia, accanto agli specifici requisiti di legge per la stipulazione dei contratti, sono previsti casi che escludono lโ€™utilizzo di queste tipologie contrattuali.

Tra questi, una specifica previsione รจ relativa allโ€™assolvimento da parte delle aziende degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare, dellโ€™obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi.

In materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, uno dei principali adempimenti imposti dalla normativa in capo al datore di lavoro (peraltro, non delegabili), รจ proprio โ€œla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documentoโ€ (art. 17, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008).

E allora, vediamo qui di seguito in che modo si esprime la legge al riguardo, andando a creare di fatto un legame assai stretto tra il mondo del diritto del lavoro โ€œclassicoโ€ e quello dellโ€™igiene e sicurezza in azienda.

Per quanto riguarda ilย contratto a tempo determinato, รจ previsto, tra le altre ipotesi di esclusione, che:

  • Lโ€™apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non รจ ammessa [โ€ฆ] da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi [โ€ฆ] (art. 3, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 368/2001).

GIURISPRUDENZA: Infatti la Suprema Corte di Cassazione civile, sez.ย lav., 2ย aprile 2012, n. 5241, ha affrontato la delicata questione degli effetti conseguenti alla violazione del divieto contenuto nellโ€™art. 3, co. 1, lett. d), D.Lgs. n. 368/2001 che, comโ€™รจ noto, non consente lโ€™apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato โ€œda parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dellโ€™art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (ora art. 17, dl D.Lgs.81/08 e s.m.i.)โ€.

In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’art. 3 D.Lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui โ€œratioโ€ รจ diretta alla piรน intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilitร  d’impiego riduce la familiaritร  con l’ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine รจ nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli art. 1339 e 1419 co. 2 c.c.

In tema di contratto a tempo determinato, l’omesso esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame incentrato sulla carenza di un valido documento di prevenzione dei rischi, tempestivamente dedotta, integra vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo, posto che l’art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 prevede che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato non รจ ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni, incombendo, quindi, sul datore di lavoro l’onere di provare di avere assolto specificamente all’adempimento, secondo quanto richiesto dalla normativa. (Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2016,ย n. 21418).

Somministrazione di lavoro e contratto di lavoro intermittente

La dottrina in merito se daย un lato ha assunto un orientamento pressochรฉ univoco circa la ratio di tale norma, che deve essere ricercata nella necessitร  obiettiva di salvaguardare beni giuridici fondamentali, quali salute e sicurezza sul lavoro, dallโ€™altro non si puรฒ dire altrettanto per quanto riguarda le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del predetto divieto.

Infatti, le posizioni assunte sono state alquanto diversificate, con correnti di pensiero orientate verso la tesi della nullitร  del termine e la โ€œconversioneโ€ del contratto a tempo indeterminato nelle ipotesi di violazione dei divieti contenuti nellโ€™art. 3, e altre verso la tesi che ritiene che tale conversione potrebbe comportare la violazione dellโ€™eventuale diritto di prelazione.

Natura del divieto ed esigenze diย tutela del cd. lavoratore vulnerabile rispetto a queste due posizioni dottrinali, qui richiamate per sommi capi, la S.C. ha optato per la prima. Infatti, nellโ€™articolata sentenza i giudici di legittimitร  hanno opportunamente sottolineato, in primo luogo, la natura e la funzione del divieto in questione rilevando che la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimitร  del contratto a termine e trova, appunto, la sua ratio legis โ€œnella piรน intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante lโ€™utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termineโ€.

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alla prassi, nellโ€™ambito del contratto di somministrazione di lavoro, consistente nellโ€™acquisizione, da parte del somministratore in sede di stipulazione del contratto con lโ€™utilizzatore, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dellโ€™impresa utilizzatrice che attesti lโ€™esecuzione della valutazione dei rischi ex art. 17, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. presso lโ€™azienda utilizzatrice medesima.

In particolare ci si chiede se, nel caso in cui successivamente venga accertato che lโ€™utilizzatore, diversamente da quanto precedentemente dichiarato al somministratore, non abbia in realtร  effettuato la valutazione dei rischi, la prassi summenzionata possa legittimamente esonerare da responsabilitร  lโ€™azienda di somministrazione.

Lโ€™art. 20, 5 co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 recita: โ€œil contratto di somministrazione di lavoro รจ vietato (โ€ฆ) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’ art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificheโ€.

Dunque, ciรฒ che per la legge รจ vietato รจ lo stesso contratto, nellโ€™ipotesi che uno dei due contraenti, vale a dire lโ€™utilizzatore, non abbia effettuato la valutazione dei rischi.

In altre parole, sebbene il comportamento principale richiesto dalla norma sia configurabile in capo ad uno solo dei contraenti, cioรจ allโ€™utilizzatore, il comportamento illecitamente omissivo di quel contraente comporta anche il divieto per lโ€™altro contraente, cioรจ per il somministratore, di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro. Pertanto, il somministratore che sottoscrive il contratto deve usare la normale diligenza richiesta ad un operatore professionale specificamente autorizzato dalla pubblica autoritร  allโ€™esercizio della propria attivitร  ai sensi dellโ€™art. 4, D.Lgs. n. 276/2003.

Al riguardo, si puรฒ ritenere che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini dellโ€™esenzione da colpa possa essere quello della verifica dellโ€™effettivo adempimento da parte dellโ€™altro contraente della valutazione dei rischi ai sensi dellโ€™art. 17, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., quanto meno per presa visione del relativo documento, che ne attesta lโ€™effettiva esecuzione, ovvero, della autocertificazione da parte del legale rappresentante dellโ€™utilizzatore, limitatamente ai casi in cui la stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dellโ€™utilizzatore avvenga con tale modalitร  di autocertificazione (art. 17, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

A sostegno di tale considerazione, il precetto consistente nel divieto di cui allโ€™art. 20, co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003, deve essere letto in combinato disposto con la sanzione prevista dallโ€™art. 18, co. 3, della stessa norma, che punisce entrambi i contraenti e non solo lโ€™utilizzatore, con la sanzione amministrativa da 250 euro a 1.250 euro. Infatti, dalla lettura dellโ€™intero art. 18

appare evidente che ogni qualvolta il legislatore ha inteso limitare la sanzione ad uno solo dei contraenti lo ha esplicitamente previsto. Lo stesso co. 3 dellโ€™art. 18 contiene infatti sanzioni che colpiscono entrambi i contraenti, come quella in esame e sanzioni che colpiscono esplicitamente un solo contraente. In altre parole, laddove nellโ€™ambito del contratto il comportamento censurabile riguarda uno solo dei contraenti, il legislatore lo ha esplicitamente affermato, laddove negli altri casi la sanzione colpisce entrambi i contraenti, sia il somministratore sia lโ€™utilizzatore. In questo senso, lโ€™esistenza di una sanzione astrattamente applicabile anche al somministratore comporta logicamente lโ€™esigenza di definire il comportamento legittimo che esenti da colpa il somministratore che intenda contrarre secondo la legge, senza rischiare di incorrere in una sanzione per il comportamento omissivo tenuto dallโ€™altro contraente. Questo comportamento si ritiene possa essere quello sopra indicato di verifica dellโ€™adempimento da parte dellโ€™utilizzatore di quanto disposto dallโ€™art. 17, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Sulla base di quanto argomentato, si ritiene pertanto che una semplice dichiarazione di assunzione di responsabilitร  da parte del legale rappresentante dellโ€™impresa utilizzatrice, sebbene possa sempre produrre effetti civili in tema di responsabilitร  contrattuale tra le parti secondo i principi generali del diritto civile, sia sufficiente ad esentare da responsabilitร  lโ€™azienda utilizzatrice rispetto al comportamento ad essa richiesto e sanzionato come illecito amministrativo ai sensi del citato art. 18, co. 3 D.Lgs. n. 276/2003 solo nei casi in cui la stessa legge prevede in capo allโ€™utilizzatore lโ€™esecuzione della valutazione dei rischi con la modalitร  dellโ€™autocertificazione (v. art. 17, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), dovendosi il somministratore accertare negli altri casi dellโ€™avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dellโ€™utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilitร  nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte de somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita.

Quindi, le parti pur nella loro autonomia negoziale incontrano un limite, posto nel caso de quo a tutela del lavoratore โ€œa termineโ€ piรน vulnerabile sul piano infortunistico rispetto ad un altro con contratto a tempo indeterminato, rappresentato dal divieto assoluto contenuto nellโ€™art. 3 del D.Lgs. n. 368/2001, che non consente โ€œal datore di lavoro, che la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori non abbia effettuato, di stipulare il contratto di lavoro a termineโ€.

Ancora, anche per quanto riguarda laย somministrazione di lavoroย (sempre in aggiunta alle altre ipotesi di esclusione), รจ stabilito che:

  • Il contratto di somministrazione di lavoro รจ vietato [โ€ฆ] da parte delle imprese che non abbiano effettuatoย la valutazione dei rischi [โ€ฆ], art. 20, co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003.

Infine, relativamente alย contratto di lavoro intermittente, lo stesso D.Lgs. n. 276/2003, allโ€™art. 34, co. 3, lett. c) prevede allo stesso modo che:

  • รˆ vietato il ricorso al lavoro intermittente [โ€ฆ] da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi [โ€ฆ].

Dagli estratti che abbiamo riportato appare evidente lโ€™incontro (anche abbastanza ravvicinato) tra la possibilitร  di utilizzare i contratti di lavoro flessibile ed uno degli aspetti piรน importanti della vita dโ€™azienda: quello della gestione della sicurezza sul lavoro. Un incontro forse inaspettato, ma, di fatto, di estrema importanza.

5. Collaborazioni coordinate e continuative nella modalitร  a progetto di cui agli artt. 61 e ss. d.lgs. n. 276/2003.

Premessa

Con la circolare n. 1/2004, il Ministero del Lavoro ha fornito, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, prime indicazioni, di carattere generale, utili per un corretto ed efficace accertamento da parte degli organi di vigilanza.

Le problematiche via via emerse rendono necessario fornire ora istruzioni su singole tipologie di attivitร , in relazione alle quali l’applicazione del citato art. 61, ha evidenziato una maggiore esigenza di chiarimenti.

Il Ministero del Lavoro, congiuntamente con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), intende pertanto fornire adeguate istruzioni con specifico riferimento ai call center, valutando nel prosieguo l’opportunitร  di fornire con ulteriori provvedimenti indicazioni relativamente ad altre tipologie per le quali l’applicazione dell’art. 61, del D.Lgs. n. 276/2003 ha parimenti presentato profili di problematicitร .

Occorre innanzitutto evidenziare che con la circolare n. 1/2004 si forniscono indicazioni di carattere operativo rivolte al solo personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli Istituti previdenziali, al fine di uniformare il piรน possibile il criterio di valutazione da adottare nella lettura del fenomeno in esame.

In proposito, le Direzioni regionali e provinciali del lavoro devono avviare, ai sensi dell’art. 8, del D.Lgs. n. 124/2004, un’adeguata attivitร  di carattere informativo, volta ad istruire gli operatori del settore sulla corretta utilizzazione della tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

La predetta fase di opportuna informazione, i cui tempi e modalitร  sono stabiliti dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all’art. 3, del D.Lgs. n. 124/2004, รจ volta ad assicurare omogeneitร  di comportamento tra gli operatori del settore ed รจ, pertanto, necessariamente preliminare all’avvio da parte degli ispettori di una vigilanza mirata a verificare la genuinitร  delle collaborazioni a progetto poste in essere.

Criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro

Il mercato del lavoro continua ad essere caratterizzato, anche successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003 ed alla introduzione del lavoro a progetto, da un consistente utilizzo di contratti di collaborazione autonoma.

In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in considerazione delle novitร  introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003 i presupposti per la stipulazione di un contratto di avoro a progetto devono in generale essere individuati con riferimento: a) ai criteri di individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro; b) ai requisiti essenziali che devono connotare l’autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro; c) alle modalitร  di coordinamento consentite tra il committente ed il lavoratore.

Pertanto, ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs. n. 276/2003, le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili ad uno o piรน progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e che, pur potendo essere connessi all’attivitร  principale od accessoria dell’impresa – come specificato dalla circolare dell’8 gennaio 2004 -, non possono totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.

Il progetto, il programma o fase di esso cosรฌ determinati diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.

La finalitร  di tale disposizione รจ quella di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perchรฉ effettivamente riconducibili alla realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore in funzione del risultato.

Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro, non puรฒ successivamente variare in modo unilaterale.

NOTA: In considerazione di ciรฒ, un progetto, un programma di lavoro od una fase di esso possono essere individuati anche nell’ambito delle attivitร  operative telefoniche offerte dai call center purchรฉ in ogni caso idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l’operatore telefonico assume l’obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilitร  di autodeterminare il ritmo di lavoro.

รˆ quindi necessario che l’ispettore riscontri l’esistenza in concreto degli elementi connotanti una genuina collaborazione a progetto cosรฌ come vengono descritti nella circolare n. 1/2004.

Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo essere individuato con riferimento ad una specifica e singola โ€œattivitร โ€ la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto.

Ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiesto al collaboratore รจ dunque necessario che il progetto, programma di lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la specificazione:

  1. a) del singolo committente finale cui รจ riconducibile lโ€™ttivitร  (per es. ai call center che offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento sarร  dunque quella commissionata da terzi all’impresa stessa);
  2. b) della durata dellโ€™attivitร , rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non puรฒ mai avere una durata superiore;
  3. c) del singolo tipo di attivitร  richiesta al collaboratore nell’ambito di tale intervento (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
  4. d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell’attivitร  richiesta al collaboratore;
  5. e) della tipologia di clientela da contattare (individuata con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi).

NOTA: In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti รจ senz’altro configurabile un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore รจ quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente.

Ciรฒ in considerazione della intrinseca delimitazione temporale di tale tipologia di attivitร  e della possibilitร  di definire compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell’utenza contattata ed al tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato. Il lavoratore out bound, infatti, puรฒ prefigurare il contenuto della sua prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti con il contratto.

Inoltre, l’ispettore al fine di apprezzare il carattere di autonomia della prestazione deve verificare l’esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di autodeterminare il ritmo di lavoro.

NOTA: Nelle attivitร  in bound l’operatore non gestisce, come nel caso dell’out bound, la propria attivitร , nรฉ puรฒ in alcun modo pianificarla giacchรฉ la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.

Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi che l’attivitร  lavorativa come descritta รจ disciplinata da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, procederร , dovendo ricondurre tale attivitร  alla subordinazione, adottando i conseguenti provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo.

Nell’ambito del progetto o programma di lavoro cosรฌ definito al collaboratore non puรฒ essere richiesta un’attivitร  diversa da quella specificata nel contratto.

L’ispettore, pertanto, dovrร  verificare che, tra i criteri assunti per la determinazione del compenso, vi sia il riferimento al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Requisiti essenziali per l’autonomia della prestazione

L’art. 61, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che il progetto o programma di lavoro deve essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attivitร  lavorativa. Ciรฒ, come noto, al fine di garantire al collaboratore una sostanziale ed effettiva autonomia nell’esecuzione della prestazione.

Ne deriva che il collaboratore a progetto cui รจ assegnato l’incarico di compiere le operazioni richieste sopra descritte puรฒ essere considerato autonomo alla condizione essenziale che il collaboratore stesso possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessitร  di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantitร  di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Ciรฒ implica che il collaboratore non puรฒ essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all’interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:

  1. a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
  2. b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
  3. c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.

Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l’assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non puรฒ mai essere imposta.

NOTA: Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di legittimitร  del contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili con riferimento ad attivitร  telefoniche out bound.

Forme consentite di coordinamento

Sempre ai sensi dell’art. 61, del D.Lgs. n. 276/2003 il fondamentale requisito dell’autonomia puรฒ essere contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione con l’organizzazione produttiva dell’azienda.

A tal fine, nell’ambito della specifica operativitร , possono rientrare tra le forme di coordinamento:

  1. a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il collaboratore deve poter agire con l’autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere unilateralmente modificate dall’azienda nรฉ questa puรฒ assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
  2. b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all’aggiornamento del collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall’azienda;
  3. c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attivitร  puรฒ consistere nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;
  4. d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione.

รˆ in ogni caso escluso sia l’esercizio del potere disciplinare che l’esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.

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GIURISPRUDENZA: In base alla regola generale di cui all’art. 295 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 33 della l. n. 353 del 1990, il giudizio di regresso instaurato dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro, per il rimborso delle prestazioni economiche erogate al lavoratore infortunato, ex art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non รจ soggetto a sospensione necessaria in attesa dell’esito del processo penale pendente per gli stessi fatti; ove, poi, l’INAIL, eserciti la facoltร  di costituirsi parte civile, ex art. 2 della l. n. 123 del 2007, poi sostituito dall’art. 61, co. 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nel processo penale pendente contro il datore di lavoro per i medesimi fatti, la sospensione del giudizio civile รจ esclusa, ex art. 75, co. 2, c.p.p., in caso di proposizione dell’azione nella sede civile prima della sentenza penale di primo grado. (Cassazione civile, sez. lav., 09/05/2017, n. 11312).

6. Reinserimento e lโ€™integrazione lavorativa delle persone con disabilitร  da lavoro.

Premessa

Con lโ€™adozione delย โ€Regolamento per il reinserimento e lโ€™integrazione lavorativa delle persone con disabilitร  da lavoroโ€, di cui alla determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, e con lโ€™emanazione della relativa Circolare applicativa Inail 30 dicembre 2016, n. 51, รจ stato posto in essere un primo significativo passo nellโ€™iter di attuazione del disposto dellโ€™art. 1, co. 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha attribuito all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilitร  da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

Al riguardo, si ritiene utile evidenziare che lโ€™attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 1, co. 166, da parte dellโ€™Istituto รจ stata improntata a criteri di gradualitร  tenuto conto, da un lato, dellโ€™esigenza di porre in essere prioritariamente misure che consentissero di accompagnare con tempestivitร  gli infortunati e i tecnopatici nella fase del reinserimento lavorativo, dallโ€™altro, dei tempi necessari ad attivare ogni utile raccordo con i soggetti che, a diverso titolo, hanno competenza in materia di politiche attive e di servizi per il lavoro, a seguito delle modifiche recentemente apportate al quadro normativo di riferimento.

Per tale ragione, con il Regolamento e la relativa Circolare attuativa, lโ€™Istituto ha disciplinato, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, necessari a dare sostegno alla continuitร  lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente al verificarsi di un evento lesivo o dellโ€™aggravamento delle limitazioni funzionali preesistenti conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una tecnopatia.

Diversamente, ai fini dellโ€™attuazione degli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione, anchโ€™essi previsti dal richiamato co. 166, lโ€™Istituto non puรฒ operare interagendo soltanto con il datore di lavoro tenuto ad adottare gli accomodamenti ragionevoli cosรฌ come previsto per la definizione degli interventi finalizzati alla conservazione del posto di lavoro, considerato che la competenza primaria in materia di politiche attive del lavoro, anche con riguardo ai lavoratori disabili, รจ affidata ad altri soggetti pubblici.

Infatti, con lโ€™emanazione deiย decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 150ย eย n. 151, attuativi del Jobs Act, lโ€™articolazione delle competenze in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive รจ stata rimodulata, cosรฌ come sono stati consolidati i principi alla base della definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilitร .

Ciรฒ conferma che le competenze conferite allโ€™Istituto dal predetto co. 166, con riferimento alla ricerca di nuova occupazione in favore delle persone con disabilitร  da lavoro sono, comunque, condizionate da attivitร  di diretta competenza di altri soggetti istituzionali.

Al riguardo, posto che gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione potranno essere oggetto di compiuta disciplina solo a seguito della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, รจ stato avviato, a livello centrale, un percorso finalizzato a pervenire a ogni utile possibile raccordo con il Ministero del lavoro e con lโ€™Anpal – in relazione alle competenze rispettivamente ascritte in materia – e funzionale ad assicurare la piena efficacia dei processi di reinserimento lavorativo.

In attesa della definizione dei suddetti raccordi, tenuto conto dei compiti attribuiti allโ€™Istituto dal richiamato co. 166, lโ€™Istituto ritiene, comunque, necessario attivare, in via sperimentale, misure a sostegno dellโ€™inserimento lavorativo in nuova occupazione, laddove sussista lโ€™incontro tra domanda da parte della persona con disabilitร  da lavoro e offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro, anche a seguito dellโ€™attivitร  dei servizi a tal fine preposti.

Ambito di applicazione e finalitร 

Premesso quanto sopra, le disposizioni previste dal Regolamento per il reinserimento e lโ€™integrazione lavorativa delle persone con disabilitร  da lavoro, di cui alla determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, e le relative modalitร  operative si applicano anche in favore di persone con disabilitร  da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico tutelato dallโ€™Inail alle quali un datore di lavoro offra una nuova occupazione per lo svolgimento di unโ€™attivitร  lavorativa, non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo Inail. Tale misura รจ finalizzata a garantire alle persone con disabilitร  da lavoro tutelate dallโ€™Inail anche in caso di nuova occupazione lo stesso sostegno per lโ€™inserimento e lโ€™integrazione lavorativa previsto in caso di conservazione del posto di lavoro.

Si precisa che, analogamente a quanto previsto per la conservazione del posto di lavoro, non rientrano tra i destinatari degli interventi per lโ€™inserimento in nuova occupazione quei soggetti tutelati dallโ€™Inail che non sono direttamente qualificabili come lavoratori, quali per esempio gli studenti e le cosiddette casalinghe. Sono, inoltre, esclusi i dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato.

Pertanto, qualsiasi datore di lavoro, che intenda assumere una persona con disabilitร  da lavoro tutelata dallโ€™Inail, potrร  fruire del sostegno dellโ€™Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, funzionali allo svolgimento della mansione oggetto del contratto di lavoro che lo stesso deve porre in essere a garanzia del principio della paritร  di trattamento delle persone con disabilitร  e della piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dellโ€™art. 3 co. 3-bis del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216ย e successive modificazioni.

Le disposizioni della presente Circolare si applicano, pertanto, laddove lโ€™incontro tra la domanda e lโ€™offerta di lavoro, in relazione a una nuova occupazione, si realizzi nellโ€™ambito di un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato. รˆ escluso, pertanto, il lavoro di tipo autonomo previsto, invece, in caso di conservazione del posto di lavoro.

Relativamente alle tipologie di contratto, mentre non si ravvisano problemi di applicabilitร  per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto invece concerne quelli a tempo determinato o flessibili, รจ necessario effettuare, caso per caso, una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione dellโ€™inserimento in nuova occupazione, in relazione alla durata del rapporto di lavoro.

Il contratto di lavoro puรฒ prevedere anche il differimento della prestazione di lavoro a un termine successivo a quello di stipula, purchรฉ la data sia coerente con i tempi previsti per la realizzazione degli interventi individuati nel Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato.

Premesso quanto sopra, ferme restando le disposizioni contenute nel richiamato Regolamento e nella relativa Circolare attuativa in merito ai requisiti soggettivi del datore di lavoro/titolare dellโ€™impresa/legale rappresentante della persona giuridica, alle tipologie di interventi previsti per il reinserimento lavorativo e ai limiti di spesa rimborsabili, con riferimento alla predisposizione del progetto personalizzato mirato allโ€™inserimento in una nuova occupazione, nonchรฉ allโ€™approvazione del progetto e del Piano esecutivo, รจ necessario evidenziare alcune specificitร  rispetto alle modalitร  indicate nella suddetta Circolare attuativa n. 51/2016, connesse alle diverse finalitร  cui, in tal caso, il progetto รจ preordinato.

Predisposizione del progetto

Il datore di lavoro che intende assumere una persona con disabilitร  da lavoro, oltre a manifestare, alla Sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la sua disponibilitร  a collaborare attivamente con lโ€™Istituto e con il lavoratore allโ€™elaborazione del progetto di inserimento lavorativo, deve provvedere a comunicare, tramite il modello allegato (all. n. 1): la mansione specifica alla quale sarร  adibito il lavoratore, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unitร  produttiva. Ciรฒ al fine di garantire lโ€™appropriatezza degli interventi da individuare nellโ€™ambito del progetto stesso.

Inoltre, presupposto indispensabile per lโ€™elaborazione del progetto รจ che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente, ai sensi dellโ€™art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81ย e successive modificazioni, o dei competenti uffici delle Aziende sanitarie locali (AA.SS.LL.), ai sensi dellโ€™art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e che in esito a detta visita sia stato formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, un giudizio di idoneitร  parziale permanente con prescrizioni o limitazioni, che deve essere acquisito dallโ€™รฉquipe, per il tramite del lavoratore.

Sulla base delle suddette informazioni, lโ€™รฉquipe multidisciplinare di I livello competente per domicilio del lavoratore con le stesse modalitร  operative indicate nella richiamata Circolare applicativa n. 51/2016 procede, tenuto conto delle considerazioni di natura sanitaria, personale e socio-ambientale, a individuare, nellโ€™ambito del Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, gli interventi necessari e appropriati in relazione al caso concreto ai fini dello svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro.

Le informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (mansione, tipologia di contratto, durata, luogo e unitร  produttiva) devono essere indicate in modo puntuale in sede di definizione del progetto, sottoscritte dal datore di lavoro e dal lavoratore e allegate alla sezione 5 della โ€œScheda progettoโ€ costituendone parte integrante.

Conclusa la predisposizione del progetto personalizzato, si procede come descritto nella succitata Circolare applicativa n. 51/2016 alle successive fasi di:

  • elaborazione, da parte del datore di lavoro, del Piano esecutivo nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal Regolamento per ciascuna tipologia di intervento;
  • verifica di coerenza del Piano esecutivo con il Progetto di reinserimento lavorativo, da parte dellโ€™รฉquipe multidisciplinare di I livello;
  • verifica amministrativa della rispondenza del Progetto di reinserimento personalizzato e del Piano esecutivo alle disposizioni regolamentari, a cura della Direzione territoriale competente.

Progetto di reinserimento

La Direzione regionale o Direzione provinciale di Trento o di Bolzano o Sede regionale di Aosta, territorialmente competente con riferimento allโ€™รฉquipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, effettua tutte le valutazioni e le verifiche previste dalla succitata Circolare applicativa n. 51/2016, paragrafo 6.4. punto b).

รˆ necessario, tuttavia, evidenziare che nella fattispecie oggetto della presente Circolare il provvedimento che approva il Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e il relativo Piano esecutivo e ne determina la relativa spesa, deve prevedere espressamente che lโ€™approvazione stessa รจ condizionata alla sottoscrizione del contratto di lavoro conforme a quanto indicato in sede di elaborazione del progetto.

Successivamente, deve essere tempestivamente inviata al datore di lavoro una comunicazione con la quale, nellโ€™informare della intervenuta approvazione condizionata del progetto e del Piano esecutivo, ai fini dellโ€™adozione del provvedimento autorizzativo per la realizzazione degli interventi, si chiede lโ€™invio della copia autenticata del contratto di lavoro stipulato tra le parti secondo quanto indicato in sede di elaborazione del progetto in termini di tipologia e durata del contratto, di unitร  produttiva e di luogo di lavoro, nonchรฉ di mansione specifica. Nella stessa comunicazione devono essere riportati, altresรฌ, il costo totale degli interventi approvati e la durataย complessiva di realizzazione dellโ€™intero progetto.

Qualora sia comunicata da parte del datore di lavoro la mancata stipula del contratto, la Direzione regionale o Direzione provinciale di Trento o di Bolzano o Sede regionale di Aosta, nel prendere atto che la condizione non si รจ verificata, deve provvedere a ritirare il provvedimento di approvazione e la relativa spesa, informando, per il tramite della Direzione territoriale, lโ€™รฉquipe di I livello che ha elaborato il progetto di inserimento lavorativo personalizzato.

Nel caso in cui pervenga il contratto stipulato tra le parti, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale deve procedere alla verifica della sua conformitร  rispetto a quanto indicato in sede di elaborazione del progetto. Inoltre, in caso di differimento della data di inizio della prestazione di lavoro rispetto a quella di stipula del contratto, deve essere verificato che la suddetta data sia coerente con i tempi previsti per la realizzazione dellโ€™intero progetto.

A seguito dellโ€™esito positivo delle suindicate verifiche, la Direzione regionale o Direzione provinciale di Trento o di Bolzano o Sede regionale di Aosta adotta il provvedimento che autorizza il datore di lavoro a procedere alla fase di realizzazione degli interventi.

Il provvedimento di autorizzazione deve espressamente riportare, a integrazione di quanto previsto nella richiamata Circolare applicativa n. 51/2016, che il contratto di lavoro sottoscritto tra le parti รจ stato stipulato in conformitร  alla tipologia e durata del contratto, allโ€™unitร  produttiva, al luogo di lavoro e alla mansione specifica indicati in sede di elaborazione del progetto e, in caso di differimento della data di inizio della prestazione di lavoro rispetto a quella di stipula del contratto, che la data di effettiva adibizione alla mansione รจ coerente con il termine previsto per la realizzazione dellโ€™intero progetto.

Richiesta anticipazione rimborso spese

Il datore di lavoro che รจ stato autorizzato alla realizzazione degli interventi, a seguito della stipula del contratto di lavoro, puรฒ richiedere lโ€™anticipazione di cui allโ€™art. 10 del Regolamento, nei limiti e alle condizioni ivi previste e indicate nella succitata Circolare applicativa n. 51/2016.

Le Strutture territoriali potranno rimborsare al datore di lavoro i costi sostenuti per gli accomodamenti ragionevoli con riferimento agli interventi di cui allโ€™art. 1, co. 166, che siano necessari per lo svolgimento della mansione specifica per cui lo stesso datore di lavoro ha assunto la persona con disabilitร  da lavoro, nei limiti previsti dal vigente Regolamento e secondo le modalitร  riportate dalla relativa Circolare applicativa n. 51/2016. Si precisa che ai fini del rimborso รจ necessario che tali costi siano stati sostenuti successivamente al provvedimento di autorizzazione a realizzare gli interventi adottato a seguito della stipula del contratto di lavoro, anche nel caso in cui lo stesso preveda il differimento della prestazione di lavoro.

Tuttavia, qualora il contratto preveda il differimento della prestazione di lavoro a un termine successivo a quello della stipula, il datore di lavoro potrร  richiedere allโ€™Inail il rimborso delle spese effettivamente sostenute soltanto al completamento di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione.

In relazione a quanto sopra precisato, consegue, pertanto, che nessun rimborso di spese relative agli interventi potrร  essere erogato al datore di lavoro, pur a fronte dellโ€™approvazione del progetto e del relativo Piano esecutivo da parte dellโ€™Inail, in assenza sia dellโ€™assunzione del disabile da lavoro, comprovata dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, stipulato conformemente a quanto sopra precisato, sia dellโ€™effettiva adibizione del lavoratore alla suddetta mansione specifica.

Conclusioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Circolare si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Circolare n. 51/2016.

Riguardo agli strumenti a supporto delle attivitร  delle Unitร  territoriali per il reinserimento lavorativo degli infortunati e tecnopatici, sono disponibili nel minisito della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie una specifica scheda per lโ€™elaborazione del progetto di inserimento in nuova occupazione, nonchรฉ il prospetto aggiornato per il monitoraggio dei progetti di reinserimento lavorativo che dovrร  essere inviato, dalla Direzione regionale o provinciale o dalla Sede regionale, alla suddetta Direzione centrale.

Si rappresenta, infine, che la Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie, unitamente con le altre Strutture centrali interessate, garantisce attivitร  di supporto e consulenza nei confronti delle Strutture territoriali giร  nella fase di prima analisi dei casi, oltre che in quelle successive, in funzione dellโ€™attivazione dei progetti personalizzati di inserimento in nuova occupazione.

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