Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

La rinegoziazione volontaria del mutuo

1) La rinegoziazione volontaria nei contratti di durata

Lo studio del fenomeno della rinegoziazione esige un approccio scientifico problematico che investe finanche la definizione stessa del termine.

Lโ€™analisi dellโ€™attivitร  in esame deve infatti prender le mosse dalla risoluzione indispensabile di due problemi basilari, lโ€™uno di natura semantica, lโ€™altro di natura dogmatica[1].

Quanto al significato letterale del termine โ€œrinegoziazioneโ€, si รจ affermato che esso puรฒ indicare, in una prima e lata accezione, lโ€™attivitร  delle parti che ridiscutono il contenuto dei patti cui si sono vincolati con un precedente accordo[2]. Se, infatti, rinegoziare significa reiterare lโ€™attivitร  volta a definire le conseguenze di un vincolo preesistente, coloro i quali rivedono le loro rispettive posizioni giuridiche, altro non fanno che ridiscutere il contenuto di un precedente accordo[3].

Unโ€™ulteriore considerazione che consente di restringere il campo di indagine sulla rinegoziazione รจ data dal riferimento di questโ€™ultima alle sole fattispecie contrattuali, sebbene, in ambito civilistico, le attivitร  dei soggetti finalizzate alla revisione delle reciproche posizioni giuridiche investano sfere che travalicano gli accordi contrattuali.

Invero, il riferimento alla reiterazione di unโ€™attivitร  di matrice โ€œnegozialeโ€ sembra escludere dal novero dei vincoli giuridici soggetti alla rinegoziazione quelli nascenti da un titolo non contrattuale[4].

Chiarita la portata semantica del termine, si rende necessario un inquadramento dogmatico del fenomeno: in primis occorre domandarsi se si tratti soltanto di una fattispecie empirica oppure si possa parlare di un vera e propria categoria giuridica creata dalla prassi negoziale[5].

Per sgomberare il campo da improduttive perplessitร , deve essere da subito chiarito che, elevando il fenomeno della rinegoziazione a istituto giuridico, si corre il rischio di assimilarlo ad un altra fattispecie normativa, quella della revisione, di tal che si finisce con lโ€™osservare lโ€™atto del rinegoziare come mero strumento funzionale al raggiungimento di uno scopo, la revisione, appunto[6].

In realtร , unโ€™analisi mirata dellโ€™attivitร  di rinegoziazione non puรฒ permettersi di guardare al fenomeno come ad un semplice strumento della revisione, limitandosi a considerarlo come il tramite per il raggiungimento di uno scopo.

Per tale motivo, ai fini di unโ€™indagine scientifica incentrata sullโ€™ontologia oltre che sulla funzionalitร  della rinegoziazione, appare piรน corretto inquadrare questโ€™ultima come fattispecie empirica.

Lโ€™individuazione delle caratteristiche della fattispecie, prima facie, non presenta particolari difficoltร : la rinegoziazione si sostanzia infatti in una iterazione della stipulazione che รจ sempre sostitutiva, parziale, e relativa al contenuto[7].

Lโ€™elemento iterativo si ricava dalla identitร  delle parti che pervengono al nuovo regolamento di interessi; esse sono infatti le medesime della prima stipula, o, al piรน, i loro successori nel rapporto rinegoziato[8].

Altra peculiaritร  della rinegoziazione sembra essere il carattere sostitutivo delle statuizioni concordate tra le parti in sede di revisione della stipula: a tal proposito si รจ sostenuto[9] che la volontร  delle parti รจ indirizzata alla modifica degli originari termini contrattuali e non alla introduzione di nuovi elementi di carattere integrativo.

In veritร , nella prassi negoziale, potrebbero ben verificarsi ipotesi di concorrenza tra modifiche dei precedenti termini convenuti e integrazioni del precedente accordo mediante nuove previsioni. Lโ€™oggetto della rinegoziazione รจ infatti costituito dal contenuto globale del contratto e non dai singoli termini del contratto preesistente, per cui lโ€™attivitร  intesa alla revisione delle reciproche posizioni potrebbe comportare non solo modifiche del precedente schema contrattuale, ma anche aggiunte ulteriori[10].

In tale prospettiva la rinegoziazione si configurerebbe come attivitร  potenzialmente complessa, costituita da scelte negoziali non solo modificative, ma anche integrative, del precedente regolamento di interessi.

Difatti, se lo scopo precipuo della rinegoziazione รจ il riequilibrio di un assetto contrattuale alterato da elementi sopravvenuti ed imprevedibili al tempo della conclusione dellโ€™accordo, il raggiungimento di un nuovo equilibrio puรฒ ragionevolmente esigere sia la ridiscussione di elementi giร  esistenti, sia lโ€™introduzione di patti ulteriori[11].

Cionondimeno, le variazioni del contenuto contrattuale devono essere necessariamente parziali: non รจ infatti concepibile unโ€™attivitร  rinegoziativa che riveda il contratto in tutti i suoi aspetti[12].

In tale ultimo caso, lโ€™ampiezza dellโ€™aliquid novi sarebbe tale da rendere inutile la sopravvivenza del preesistente regolamento di interessi, che sarebbe interamente sostituito dal nuovo accordo: รจ chiaro che in tal caso lโ€™interprete sarebbe indotto a ricondurre tale fenomeno alla fattispecie della novazione estintiva[13] piuttosto che a quello della rinegoziazione.

Difatti, lโ€™identitร  del rapporto โ€œrinegoziatoโ€ persisterร  nel solo caso di permanenza del contenuto essenziale del precedente regolamento di interessi e non in caso di suo complessivo sovvertimento[14].

รˆ chiaro che, se da un lato restano fuori dallo specifico ambito della rinegoziazione le modificazioni che interessano lโ€™intera convenzione contrattuale, non possono considerarsi riconducibili alle trattative rinegoziative neppure le attivitร  meramente ricognitive ed esecutive del contratto stesso[15].

La fissazione di una regola convenzionale preventiva che possa far fronte agli inconvenienti sopraggiunti nel lasso di tempo che intercorre tra la conclusione dellโ€™accordo e la sua effettiva esecuzione consente di sottrarre alla discrezionalitร  delle parti la trattativa volta a riconsiderare i mutati equilibri tra le prestazioni.

In tale ambito, lโ€™esperienza empirica piรน consistente e al contempo piรน interessante รจ offerta dalle clausole di rinegoziazione. Non รจ agevole, come evidenziato in precedenza, tracciare un profilo generico delle clausole in questione tale da consentire lโ€™elaborazione di un concetto onnicomprensivo, capace di contenerne tutte le possibili forme di manifestazione e di rappresentare con sufficiente grado di sistematicitร  il contenuto che possono assumere in concreto le clausole[16].

Tuttavia la casistica dimostra che, in linea di massima, gli accordi volti alla definizione preventiva del contegno delle parti in caso di sopravvenienze possono suddividersi in tre grandi categorie, nelle quali lโ€™attivitร  rinegoziativa รจ graduata in ordine crescente, a seconda del diverso grado di pervasivitร  della clausola di rinegoziazione: la prima tipologia consta di quei patti che si limitano a prevedere la libera facoltร  delle parti di avviare la trattativa rinegoziativa, senza obbligarle neppure ad iniziarla. Si tratta di clausole la cui rilevanza giuridica deve essere negata[17], se non altro in base allโ€™osservazione che la loro predisposizione appare superflua ai fini di una eventuale ridefinizione dellโ€™assetto contrattuale. La possibilitร  di negoziare nuovamente il contenuto contrattuale rientra ex se nellโ€™autonomia delle parti, rendendo inutile un patto che facoltizzi un comportamento che giร  la legge riconosce implicitamente come facoltativo.

Nel secondo tipo la rinegoziazione รจ prevista non come facoltร , ma come obbligo che nel suo contenuto minimo contempli, quantomeno, il dovere di ricevere e di pronunziarsi su proposte e, al piรน, regole che presiedano allโ€™avviamento della vicenda rinegoziativa.

La terza tipologia di clausole prevede non solo una coercizione circa lโ€™avviamento della trattativa, ma anche dei criteri tramite i quali condurla. Quanto ai criteri, deve trattarsi di parametri in base ai quali regolamentare la condotta delle parti nella fase della revisione degli originari termini del contratto, e non di canoni dettagliati che consentano un adeguamento automatico dei valori delle prestazioni alle sopravvenienze verificatesi.

Affinchรฉ lโ€™attivitร  delle parti rimanga nellโ€™alveo della rinegoziazione รจ infatti necessario un apporto volitivo rivolto alla rideterminazione dellโ€™equilibrio contrattuale, e non una semplice attivitร  ricognitiva e applicativa di criteri automatici la cui operativitร  non abbisogna di alcuna manifestazione di volontร [18].

Le clausole, quindi, possono incidere diversamente sul contenuto del vincolo contrattuale preesistente, e diversa puรฒ essere la loro struttura.

Lโ€™analisi dei profili strutturali di questi modelli convenzionali risente della varietร  di forme nelle quali la concertazione delle parti per lโ€™adattamento delle condizioni contrattuali puรฒ manifestarsi[19].

La prassi negoziale dimostra che le parti scelgono di controllare i rischi connessi alle sopravvenienze in modo piรน o meno generico, a seconda della qualitร  degli interessi in gioco e degli ambienti economici dalle quali le parti stesse provengono.

Spesso i contraenti, spinti dallโ€™esigenza di controllare in modo assoluto il rischio contrattuale[20], preferiscono elaborare una clausola dal contenuto estremamente generico.

La definizione generica della clausola porta con sรฉ il rischio di implicare unโ€™attivitร  eccessivamente dispendiosa al momento della individuazione in concreto delle sopravvenienze in presenza delle quali รจ stato previsto lโ€™obbligo di rinegoziare e delle conseguenze generate dallโ€™operativitร  della clausola[21]. Infatti lโ€™imprecisione del contenuto della clausola consente a ciascuna delle parti di effettuare una valutazione soggettiva in sede di verifica della corrispondenza tra situazioni previste al momento della redazione e situazioni effettivamente verificatesi: tale inconveniente presta il fianco ad effetti controproducenti rispetto al fine ultimo della rinegoziazione, che rimane la conservazione del rapporto negoziale[22].

รˆ per questo che i contraenti sono sempre piรน indotti a cercare soluzioni maggiormente particolareggiate, che consentano una individuazione piรน netta degli eventi che possono dar luogo alla procedura rinegoziativa e degli effetti delle nuove determinazioni delle parti sul contenuto del contratto preesistente.

Come detto, poi, il contenuto della clausola puรฒ manifestarsi in diverse forme, quantitativamente e qualitativamente diverse tra di loro: si va dalla previsione delle circostanze modificative che possono verificarsi successivamente alla conclusione del contratto e che legittimino lโ€™inizio della procedura rinegoziativa, alla elaborazione della disciplina applicabile al momento del concreto sopraggiungere delle circostanze stesse[23]. La disciplina stessa puรฒ assumere diverse connotazioni, a seconda che si precisi il mero obbligo di pervenire alla rinegoziazione del contratto oppure, piรน incisivamente, si irreggimenti in maniera specifica la trattativa[24].

Tuttavia, anche la scelta di modelli piรน specifici comporta degli inconvenienti: lโ€™individuazione specifica delle sopravvenienze tali da consentire lโ€™inizio della trattativa rende tassativa la โ€œlistaโ€ delle circostanze considerate, di tal che il verificarsi di eventi non espressamente contemplati nella previsione delle parti non eviterร  alla parte danneggiata il pregiudizievole obbligo di eseguire il contratto secondo le condizioni sopraggiunte[25].

La clausola, oltre alla previsione delle circostanze che โ€œchiamanoโ€ le parti a rinegoziare, puรฒ contenere la previsione negoziale di parametri che indirizzano lโ€™attivitร  rinegoziativa, in modo tale da sottrarre alla sfera discrezionale delle parti anche le modalitร  della conduzione della trattativa[26].

Va chiarito, comunque, che la trattativa rinegoziativa altro non รจ che lโ€™esecuzione di un obbligo contrattuale e come tale, deve essere condotta secondo il precetto generale della buona fede in executivis.

Occorre chiedersi, a questo punto, quali siano le conseguenze di un inadempimento degli obblighi contenuti nella clausola e quale dimensione assuma la mancata attuazione delle previsioni predisposte in via convenzionale dai contraenti.

In dottrina[27] sono state formulate diverse ipotesi, tutte degne di qualche pregio, ma non applicabili genericamente e senza distinzioni a tutti i tipi di clausole di rinegoziazione.

รˆ stata formulata, ad esempio, la tesi dellโ€™efficacia reale della clausola, coercibile giudizialmente nelle forme previste dallโ€™art. 2932 c.c.. A tenore di tale orientamento il giudice potrebbe pronunziare lโ€™adeguamento del contratto, allorchรฉ il fallimento della rinegoziazione apparisse contrario a buona fede[28]. Tale tesi non convince per la semplice ragione che le parti, con la stipula della clausola non si vincolano ad addivenire ad un accordo definito[29], ma semplicemente a condurre una trattativa che puรฒ sรฌ, giungere ad un nuovo accordo, ma non necessariamente terminare in tal senso. รˆ cioรจ da credere che le parti abbiano inteso, con la redazione della clausola, vincolarsi allโ€™obbligo di rinegoziare, e non necessariamente allโ€™obbligo di concludere.

Il discorso vale, naturalmente, per le clausole che prevedano il mero obbligo di iniziare la trattativa rinegoziativa. Diverso รจ il caso di quelle clausole che dettino criteri sufficientemente specifici e tali da consentire lโ€™emissione di una sentenza costitutiva che esegua in forma specifica lโ€™obbligo di contrarre. La parte interessata, in questo caso otterrebbe una sentenza riproduttiva degli stessi effetti che sarebbero derivati dalla corretta esecuzione della clausola da parte del contraente inadempiente[30].

Incerti sono anche i profili risarcitori: in caso di clausole che prevedono il mero obbligo di rinegoziare, il sottrarsi ingiustificamente alla trattativa rinegoziativa costituisce un inadempimento contrattuale a fronte del quale sono invocabili i criteri previsti dallโ€™artt. 1223 e 1453 c.c.. Qualora invece la parte avvantaggiata dalle sopravvenienze, non si rifiuti di โ€œrinegoziareโ€ e ciononostante non si riesca a raggiungere un accordo in ordine ad un nuovo possibile equilibrio tra le prestazioni, lโ€™obbligo ex contractu di rinegoziare sembra privo di risvolti risarcitori. Se รจ vero, infatti, che la coercizione giuridica consistente nellโ€™obbligo di ricevere e valutare le proposte rinegoziative costituisce un obbligo giuridicamente rilevante, la stessa affermazione non vale per la conclusione dellโ€™accordo, che รจ una conseguenza possibile, ma non necessaria, della trattativa rinegoziativa.

La prospettiva del risarcimento del danno si fa piรน concreta nel caso di predisposizione di clausole che dettino parametri sufficientemente specifici: in tale ipotesi non solo sarร  maggiormente definita la valutazione circa lโ€™an del risarcimento, ma anche quella relativa alla fissazione del quantum.

Risulta chiaro che lโ€™elaborazione di patti preventivi piรน particolareggiati โ€œimbrigliaโ€ maggiormente i contraenti, togliendo spazio alla discrezionalitร  dellโ€™interprete nella valutazione della sussistenza di eventuali inadempimenti con connesse conseguenze risarcitorie.

Sarร  infatti piรน difficile per le parti sottrarsi ad obblighi sufficientemente specificati senza cadere nella violazione del principio di buona fede in executivis[31], mentre al contrario, la predisposizione di clausole piรน elastiche renderร  piรน labili anche i confini della valutazione del contegno delle parti, rendendo al contempo meno agevole la prospettazione di eventuali inadempimenti e di conseguenza, quella di eventuali profili risarcitori[32].

2) Rimedi alla sopravvenienze: risoluzione del contratto per eccessiva onerositร  sopravvenuta nel contratto di mutuo

รจ di recente venuta maturando in dottrina[33] lโ€™inclinazione a sottrarre la gestione del rischio contrattuale alla disciplina generale delle sopravvenienze per inquadrarla nellโ€™ambito del fenomeno dellโ€™integrazione del contratto. Si tratta di una teoria volta ad enucleare un obbligo legale di rinegoziare durante lโ€™esecuzione di contratti a prestazioni corrispettive nei quali assume rilievo, in diversa forma, lโ€™elemento tempo[34]. Quanto detto รจ suscitato dal carattere inadeguato della risoluzione del contratto per eccessiva onerositร  sopravvenuta che, per un verso, conduce alla caducazione degli effetti contrattuali (art. 1467, 1ยฐ comma, c.c.) per lโ€™altro, attribuisce alla sola parte non onerata, convenuta in giudizio con lโ€™azione di risoluzione, di ridurre equamente le condizioni contrattuali (art. 467, 3ยฐ comma, c.c.).

In contratti destinati, per propria struttura, a realizzare operazioni di lunga durata e difficilmente reversibili, esigenze di ragionevolezza e di efficienza economica suggeriscono lโ€™adozione, in luogo dello strumento ablativo, di un mezzo manutentivo, volto cioรจ alla conservazione degli effetti contrattuali[35].

Tale sarebbe lโ€™obbligo rinegoziativo di fonte legale, capace di schiudere la via ad una forma di revisione giudiziale del contratto: quale conseguenza dellโ€™inadempimento a tale obbligo si privilegia lโ€™ipotesi di applicare lโ€™art. 2932 c.c. e, cioรจ, il potere di ottenere dal giudice una sentenza costitutivo – determinativa. Di tale potere si gioverebbe cosรฌ anche la parte onerata dalla sopravvenienza.

In materia di sopravvenienze (artt. 1467 ss.) la dottrina[36] si chiede in che modo un obbligo ex lege di rinegoziazione dei contratti di lungo periodo possa convivere con la normativa generale del codice civile.

La dottrina[37] infatti ritiene che la rinegoziazione, non derivante da clausole ad hoc operanti durante lโ€™esecuzione del contratto, โ€œdiventa un effetto legale della fattispecie, un obbligo nascente direttamente dalla legge, nellโ€™ipotesi prevista dallโ€™art. 1467, co. 3. Il diritto di evitare la risoluzione, che si manifesta nella proposizione dellโ€™offerta, tradizionalmente intesa come manifestazione del diritto potestativo, perderebbe gran parte della sua efficacia se non venisse individuato anche un corrispondente obbligo a carico della controparteโ€.

Lโ€™offerta alla parte avvantaggiata fa sorgere โ€œlโ€™obbligo della parte onerata di trattare in buona fede le condizioni della modificazione. Senza lโ€™individuazione di questโ€™obbligo, il diritto ad evitare la risoluzione appare come mutilato, potendo risultare in concreto inattuabile, se si tiene conto dellโ€™assetto degli interessi dei contraenti nei contratti di durata ed in particolare nei rapporti a lungo termine. Lโ€™individuazione delle caratteristiche dellโ€™obbligo รจ senzโ€™altro rilevante, posto che solo in questo modo idoneo a realizzare gli interessi dei contraenti, secondo le circostanze del caso concretoโ€[38].

Da ciรฒ si puรฒ concludere che lโ€™obbligo di rinegoziazione trova la sua fonte โ€œnella legge, mentre il rapporto contrattuale ne costituisce il necessario filtro, posto che รจ la configurazione negoziale come contratto a lungo termine a giustificare lโ€™applicazione della norma in tal senso. In una ricostruzione sistematica di questo tipo, non pare fuori luogo il riferimento alla regola espressa dallโ€™art. 1375, che conferma la legittimitร  dellโ€™individuazione dellโ€™obbligo di rinegoziare quale strumento giuridico per lโ€™adeguamento del contratto anche quando non sia previsto espressamente dai contraentiโ€.[39]

Perciรฒ, lโ€™obbligo di rinegoziazione sorgerebbe dalla lettura combinata degli articoli 1467 e 1375 c.c. e lโ€™obbligo di trattare che si desumerebbe da questo.

Quanto detto, viene contraddetto da quella parte della dottrina[40] che ritiene che una lettura congiunta degli artt. 1467 e 1375 c.c. porterebbe ad una doppia forzatura del sistema normativo di gestione delle sopravvenienze.

Questo perchรฉ lโ€™art. 1467 c.c. ammette un generale dovere di rinegoziazione che significherebbe sottovalutare la ratio della distribuzione tra i contraenti, del potere di risolvere il contratto e del potere di conservarlo mediante riconduzione ad equitร .

Inoltre sopravvaluterebbe lโ€™efficacia che la combinazione di tali poteri produce ovvero quella di spingere i contraenti a trattare in via stragiudiziale la soluzione delle sopravvenienze[41].

Dallโ€™altra parte andando ad analizzare lโ€™art. 1375 c.c., ci si accorge che รจ volto a risolvere problemi di congruitร  della prestazione rispetto allโ€™interesse di chi lo deve ricevere e perciรฒ volto a svolgere una funzione diversa rispetto a quella dellโ€™art. 1467 c.c. (problemi di congruitร  dello scambio)[42].

Queste problematiche possono essere superate โ€œproprio alla luce della piรน volte richiamata ratio dellโ€™art. 1467 c.c. e della preferenza accordata dal nostro ordinamento alla conservazione del contratto rispetto alla sua caducazioneโ€[43].

Perciรฒ lโ€™art. 1467 c.c. rivela il risultato che vuole ottenere e incidentalmente le modalitร  e gli strumenti da utilizzare[44].

In assenza di clausole di adeguamento del prezzo o di rinegoziazione, si darebbe cosรฌ risposta al problema del rischio contrattuale, neutralizzandone gli effetti nellโ€™ottica di un principio di conservazione ricavato dalle fonti di integrazione del contratto[45].

La soluzione รจ raggiunta attraverso due percorsi interpretativi, riconducibili, lโ€™uno, al principio di equitร  integrativa (art. 1374 c.c.), lโ€™altro, al canone della buona fede, venendo questโ€™ultimo in rilievo sia nellโ€™esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) che in sede interpretativa (1366 c.c.).

La materia delle sopravvenienze, dominata in via generale dagli istituti della risoluzione e della riduzione ad equitร , si accrescerebbe dunque, in tale prospettiva, dellโ€™applicazione, tramite lโ€™art. 1374 c.c., di strumenti equitativi ulteriori. Sia che si tratti del sopravvenire di nuove esigenze e criteri di opportunitร  o di un sostanziale sacrificio economico tale comunque da non integrare i presupposti della risoluzione per eccessiva onerositร  o, ancora, di un problema di gestione del rapporto contrattuale, le parti sarebbero tenute a svolgere nuove trattative; onde rinegoziare i termini contrattuali ed adeguare il convenuto assetto di interessi al mutarsi dello stato di fatto[46]. Si tratterebbe di fatti distinti da quelli previsti dallโ€™art. 1467 c.c. Anzi, lโ€™obbligo legale rinegoziativo sarebbe dotato di unโ€™efficacia impeditiva, tesa a scongiurare lโ€™emergere di fatti rilevanti per la risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta.

Alla tematica dellโ€™equilibrio contrattuale appartengono le norme che danno rilevanza alle c.d. circostanze sopravvenute e cioรจ alle sopravvenienze[47].

In pressochรฉ tutti i sistemi giuridici non passano inosservate le sopravvenienze, che sono tali da alterare lโ€™equilibrio contrattuale.

Nel codice civile italiano si รจ soliti fare riferimento alla risoluzione per eccessiva onerositร  (art. 1467 ss.).

Siffatti istituti, tuttavia, hanno riguardo alla salvaguardia dellโ€™equilibrio contrattuale quale stabilito originariamente dai contraenti. Si ribadisce cosรฌ il rispetto della clausola rebus sic stantibus quale tramandata dal diritto comune. Si ha cura di precisare che deve trattarsi di circostanze โ€œstraordinarie ed imprevedibiliโ€[48].

Si tratta dunque di preservare il mantenimento dellโ€™equilibrio contrattuale ma nei termini inizialmente convenuti dalle parti. Il che spiega la ragione per cui, in tema di offerta di riduzione ad equitร  della prestazione, si tende solo ad eliminare riduttivamente la โ€œeccessivitร โ€ della sproporzione cosรฌ da ricondurre il rapporto sinallagmatico entro lโ€™alea normale[49] e non anche ad instaurare un vero e serio equilibrio tra entrambe le rispettive prestazioni[50].

Diversa soluzione sembra seguita invece per lโ€™offerta ad equitร  nel contratto rescindibile (art. 1450).

I principi di diritto contrattuale europeo vanno ben oltre. Nel caso di โ€œmutamento di circostanzeโ€, ove le parti non raggiungano un accordo per adeguare il contratto, il giudice puรฒ modificare il contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze (art. 6.111). Si tratta veramente di garantire un equilibrio contrattuale tale da sostituire quello eventualmente manchevole dettato dalle parti.

Quasi paradossalmente si puรฒ dire che, in occasione del โ€œmutamento di circostanzeโ€, il contratto, in termini di equilibrio, venga ridefinito, se non altro sul piano di una equa distribuzione tra i vantaggi e le perdite[51].

3) Criteri distintivi tra rinegoziazione, sostituzione e portabilitร  del contratto di mutuo

Il Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, meglio noto come โ€œdecreto Bersani bisโ€,ย  ha esteso il concetto di portabilitร  anche ai mutui, ai contratti di apertura di credito e ad altri finanziamenti concessi da banche, istituti finanziari o enti previdenziali ed altri intermediari bancari e finanziari (art. 8 Legge 2 aprile 2007 n. 40)[52].

Lโ€™espressione atecnica di portabilitร  esprime il concetto secondo il quale chi ha contratto un mutuo con una banca puรฒ trasferire il suo debito ad un’altra banca, presumibilmente perchรฉ gli concede condizioni migliori.

Piรน correttamente si dovrebbe parlare di portabilitร  dell’ipoteca, come conseguenza della sostituzione di un rapporto di mutuo, nel senso che, in caso di stipula di un nuovo contratto di finanziamento, l’operazione porta con sรจ la precedente ipoteca.

In termini giuridici la portabilitร  si realizza attraverso lโ€™istituto della surrogazione di cui allโ€™art. 1202 del Codice Civile (surrogazione per volontร  del debitore) che disciplina appunto il subentro della nuova banca nella garanzia ipotecaria giร  iscritta a favore dellโ€™originario creditore[53].

Lโ€™art. 1202 c.c., inoltre, sempre ai fini della efficacia della surrogazione, prevede che sia il contratto di mutuo fra il solvens e il debitore che la quietanza dellโ€™accipiens risultino da atto avente data certa.

Ai fini della corretta individuazione della ratio sottesa alla predetta locuzione, non puรฒ non tenersi conto che lโ€™espressione โ€œโ€ฆsenza formalitร โ€ฆโ€ comunque connessa alla espressa previsione della presentazione di una specifica richiesta di annotamento di surrogazione[54], corredata dallโ€™allegazione del relativo titolo lascia trasparire lโ€™intento del Legislatore, nellโ€™ottica generale di semplificazione e alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, di introdurre una nuova ipotesi di formalitร  eseguibile dโ€™ufficio, analogamente a quanto avviene per lโ€™iscrizione dellโ€™ipoteca legale dellโ€™alienante e del condividente (art. 2834 c.c.), per la trascrizione del fondo patrimoniale costituito per testamento (art. 2647 c.c.) ovvero nellโ€™ambito delle formalitร  accessorie per le annotazioni previste dallโ€™articolo 113-ter disp. att. c.c.

In tal senso, quindi, si ritiene che la locuzione โ€œsenza formalitร โ€ sia stata utilizzata in senso โ€œatecnicoโ€, posto che lโ€™annotazione costituisce essa stessa โ€“ stricto iure โ€“ una formalitร , eseguita dal conservatore sulla base della presentazione di una nota (rectius: domanda) e di un titolo idoneo. In considerazione del fatto che la disposizione in esame richiede espressamente lโ€™allegazione della copia autentica del titolo, lโ€™espressione โ€œsenza formalitร โ€ non puรฒ che riferirsi alla nota, che, pertanto, dovrร  essere predisposta โ€œdโ€™ufficioโ€ dal conservatore.

Per quanto riguarda invece lโ€™allegazione (rectius: presentazione) del titolo, lโ€™articolo 8 del d.l. 7/2007 non evidenzia contenuti innovativi rispetto alla disciplina del codice; in relazione ai requisiti formali del titolo devono, quindi, ritenersi applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2835 e 2836 del codice civile[55].

La formulazione dellโ€™articolo 8 citato ricalca, sostanzialmente, quella dellโ€™articolo 2821 c.c., il quale prevede che la concessione dellโ€™ipoteca possa farsi per โ€œโ€ฆatto pubblico o scrittura privataโ€ฆโ€; ove peraltro se il titolo per lโ€™iscrizione โ€“ e per lโ€™annotazione, in base al disposto del terzo comma dellโ€™articolo 2843 c.c. โ€“ risulti da una scrittura privata, la sottoscrizione deve essere autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi del richiamato articolo 2835 c.c.

Sotto altro profilo, peraltro, si richiama lโ€™attenzione degli uffici sullโ€™esigenza di curare la tempestiva esecuzione delle formalitร  in esame, atteso il valore costitutivo che lโ€™art. 2843 c.c., secondo comma, attribuisce all’annotazione del trasferimento dell’ipoteca, che in tal senso configura un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo.

In relazione ai dubbi concernenti il trattamento fiscale, si osserva innanzitutto che il comma 4 dellโ€™articolo 8 prevede che la surrogazione per volontร  del debitore di cui al medesimo articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti in sede di iscrizione dellโ€™ipoteca a garanzia del credito surrogato.

Lโ€™istituto della surrogazione per volontร  del debitore giร  esisteva nel Codice Civile prima dellโ€™intervento del decreto Bersani bis[56]; la novitร  del provvedimento normativo sta nel fatto che ora non รจ piรน legittimo che la Banca precluda al debitore lโ€™esercizio di questa facoltร , impedendo o rendendo oneroso lโ€™esercizio della surrogazione, infatti โ€œรจ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore lโ€™esercizio della facoltร  di surrogazioneโ€[57].

Altra particolaritร  del provvedimento รจ lโ€™espressa previsione secondo la quale โ€œla surrogazione per volontร  del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per lโ€™acquisto della prima casaโ€, disposizione questa di grande impatto politico, ma che non fa altro che ribadire quanto giร  prevedevano alcune circolari del Ministero delle Finanze emanate durante la vigenza di precedenti governi[58] o lo stesso art. 15 Comma 1 lett. bย del TUIR, in tema di rinegoziazione di mutui.

L’atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; la surrogazione deve poi essere annotata nei registri immobiliari a cura del conservatore, senza formalitร , ma occorre allegare copia autentica dell’atto di surrogazione (art. 2843 del c.c.)[59].

L’espressione “senza formalitร ” utilizzata dal legislatore in senso atecnico, sta a significare che verrร  eseguita d’ufficio dal conservatore, senza che il contraente-consumatore debba farsi carico di presentare (compilare) una nota (domanda di annotazione), ma semplicemente sulla scorta del titolo[60].

Per effetto della surrogazione per volontร  del debitore dunque la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria giร  iscritta dal creditore originario e ciรฒ dovrร  risultare nei Registri Immobiliari da un’annotazione a margine dell’ipoteca stessa.

La sostituzione del mutuo attraverso la surrogazione del nuovo creditore nella garanzia ipotecaria giร  iscritta puรฒ verosimilmente comportare un risparmio di costi, nella misura in cui, per accendere un rapporto contrattuale con una nuova banca e per sostituire il mutuo, non รจ necessario cancellare la vecchia ipoteca ed iscriverne una nuova.

Sostituzione e rinegoziazione del mutuo vengono spesso confuse tra loro. La differenza invece non รจ trascurabile, soprattutto per la diversa flessibilitร , ma anche per i consistenti risvolti economici collegati.

Chiariamo subito che per “sostituzione” si intende l’estinzione del vecchio debito mediante l’erogazione di un nuovo finanziamento: si chiude un contratto e se ne stipula un altro.

Perciรฒ i contraenti possono restare gli stessi o anche mutare, lโ€™importo puรฒ aumentare e perfino il finanziatore puรฒ cambiare, essendo consentito ricorrere ad una banca diversa[61].

Con “rinegoziazione” del mutuo invece ci si riferisce solo alla modifica di alcune clausole contrattuali, per esempio la durata residuale del rimborso o il tipo di tasso applicato.

Questo vuol dire che la rinegoziazione puรฒ avvenire esclusivamente tra gli stessi contraenti, cioรจ che banca e mutuatari non possono cambiare. In effetti si tratta semplicemente della modifica alle condizioni di un contratto che continuerร  a sussistere[62].

Le due soluzioni differiscono soprattutto in flessibilitร , ma anche in termini di costo. L’operazione puรฒ infatti essere condotta con un semplice scambio di corrispondenza tra banca e cliente, e non richiede la presenza del notaio.

Che il tutto debba avvenire senza costi e atti notarili รจ perfino garantito dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Manovra Finanziaria 2008) secondo cui โ€œresta salva la possibilitร  del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.โ€ [63]

Da un punto di vista fiscale i benefici preesistenti verranno tutti mantenuti.

Va soltanto precisato che la modifica delle condizioni contrattuali non puรฒ essere imposta a nessuna delle parti.

Pertanto la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e debitore sono concordi sulle variazioni da apportare.

In questi termini vi sarร  un concreto risparmio anche in termini di costi notarili, se al notaio non verrร  richiesto di iscrivere una nuova ipoteca, ma semplicemente di stipulare un nuovo mutuo ed annotare la surrogazione[64].

Evidentemente il notaio avrร  il compito di accertare e garantire alla nuova banca la validitร  dellโ€™ipoteca giร  iscritta; in questi termini il ricorso al ministero del notaio che originariamente aveva stipulato il primo mutuo, comporterร  minor lavoro e conseguentemente minori spese.

Se il contratto originario prevedeva la corresponsione di una penale di estinzione anticipata, questa andrร  comunque riconosciuta al vecchio creditore, a compensazione della perdita dell’operazione, ma potrร  essere ridotta sussistendo le condizioni previste sempre dal decreto Bersani bis[65].

4) Modifica della durata del residuo rimborso, rapporti con lโ€™estinzione anticipata del mutuo

Solitamente รจ possibile per il debitore estinguere il mutuo prima della scadenza contrattuale dello stesso. Il contratto infatti prevede sempre una o piรน clausole inerenti lโ€™estinzione anticipata; se cosรฌ non fosse, si aprirebbero contese dannose per entrambe le parti al momento della richiesta da parte del cliente di poter saldare immediatamente il debito.

Le motivazioni che spingono i clienti a richiedere lโ€™estinzione anticipata del mutuo possono essere diverse, ma tutte inerenti la sfera personale del cliente[66].

Di certo, se il cliente decide di estinguere il debito anticipatamente, vuol dire che ha la possibilitร  e la volontร  di farlo. Non dobbiamo infatti dimenticare che nel caso abbia accumulato una liquiditร  tale da potersi permettere il lusso di una simile operazione, deve vagliare sempre la possibilitร  di investire questa liquiditร  in attivitร  finanziarie che gli facciano ottenere un rendimento adeguato; si puรฒ allora confrontare tale rendimento con lโ€™ammontare delle rate da pagare e decidere se รจ il caso di estinguere il mutuo oppure mantenere lโ€™investimento del patrimonio e pagare con le rendite parte delle rate del mutuo[67].

Esistono due tipi di estinzione anticipata: totale e parziale.

La prima delle due รจ difficile da verificarsi nella realtร , per due motivi: il primo รจ che non capita tutti i giorni di avere tanta liquiditร  da spendere per estinguere un mutuo tutto insieme; il secondo รจ che se oramai il capitale da restituire รจ esiguo non conviene estinguerlo a causa delle penali di estinzione[68].

Lโ€™estinzione comporta la diminuzione del debito residuo e il ricalcolo del piano di ammortamento; per le sue caratteristiche รจ di maggiore attuabilitร  rispetto a quella totale.

Lโ€™estinzione anticipata del mutuo avviene secondo i tempi e i modi stabiliti dalle clausole contrattuali. Il rimborso puรฒ avvenire in unโ€™unica soluzione, comprensiva di capitale, interessi e penale di estinzione anticipata oppure, in piรน volte su un arco di tempo abbastanza ristretto, per dare agio ai clienti di smobilizzare i cespiti patrimoniali che permettono loro di ripianare immediatamente il debito. Dopo il pagamento di quanto dovuto la cancellazione dellโ€™iscrizione ipotecaria pone la parola fine allโ€™intera operazione: la banca non potrร  pretendere piรน nulla dal cliente, questโ€™ultimo non dovrร  piรน nulla alla banca[69].

Lโ€™articolo 8 del โ€œdecreto Bersani-bisโ€ che definisce in modo preciso la โ€œportabilitร โ€ del mutuo, รจ teso a favorire in modo notevole la concorrenza fra banche attraverso la semplificazione delle regole dettate per lโ€™istituto della surrogazione del debitore. In pratica il debitore puรฒ cambiare la banca creditrice in qualsiasi momento di vita del mutuo, estinguendo quello vecchio attraverso la stipula di un nuovo contratto e la concessione di uno nuovo con unโ€™altra banca, senza dover pagare penali alla banca con cui aveva contratto il primo mutuo e senza che questa possa opporsi in alcun modo. Si prevede inoltre che attraverso la surrogazione il creditore surrogato subentri nelle garanzie personale e reali del primo creditore; lโ€™annotazione dellโ€™operazione di surrogazione da parte del conservatore viene fatta senza formalitร , attraverso la sola presentazione della copia autentica dellโ€™atto di surrogazione.

Con la norma in oggetto lโ€™intento del legislatore รจ quello di favorire la concorrenza, come giร  detto, e, indirettamente, le rinegoziazioni con le stesse banche; attraverso queste infatti, i clienti infatti spunterebbero condizioni sicuramente migliori di quelle giร  in essere[70].

Il decreto Bersani-bis รจ tuttavia lโ€™ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti che sono stati presi dal legislatore in ordine allโ€™estinzione anticipata; giร  nel 2000 era stato emanato un altro provvedimento per mettere ordine nellโ€™allora congerie di formule applicate allโ€™estinzione anticipata. Fino a quellโ€™anno infatti era normale che le banche applicassero delle formule spesso complicate ed incomprensibili al comune mortale che si recava in banca a chiedere un mutuo, e che spesso fossero talmente onerose per il cliente da rendere praticamente impossibile perchรฉ non conveniente, lโ€™estinzione anticipata.

Nel 2000 una legge impose alle banche di inserire in modo chiaro e trasparente le formule applicate nel calcolo delle penali di estinzione e di percepire un solo contributo per lโ€™estinzione anticipata, al posto dei numerosi tassi e penali che spesso erano presenti nei contratti; da allora il caos che regnava circa queste penali si era quantomeno attenuato e le banche praticavano condizioni di trasparenza e univocitร  nei contratti stipulati.

In generale possiamo dire che queste percentuali[71] sono nellโ€™ordine dellโ€™1-1,5%, ma a volte arrivano addirittura al 3%.

La politica delle banche riguardante le penali di estinzione anticipata risultava dunque di tre tipi:

1) La banca non faceva pagare la penale di estinzione; questo accade per la veritร  in un esiguo numero di banche, ma la convenienza per il cliente era di tutta evidenza;

2) La penale di estinzione era una percentuale fissa in rapporto allโ€™ammontare del debito residuo; si trattava della modalitร  di estinzione anticipata piรน frequente nella realtร ;

3) La penale di estinzione era rapportata alla durata residua del mutuo: piรน lontana nel tempo era la scadenza, piรน alta era la penale di estinzione anticipata. La banca in questo caso poneva in essere una precisa strategia di marketing: rendere piรน conveniente lโ€™estinzione in prossimitร  della scadenza.

Di fatto la penale di estinzione anticipata era una delle variabili su cui la banca poteva agire maggiormente indisturbata viste la scarsa propensione del cliente ad interessarsi dellโ€™argomento.

Lโ€™estinzione anticipata non era e non sarร  sempre conveniente per il cliente, anche in un prossimo futuro in cui le penali saranno ridotte ad equitร . Anche se questi avesse una liquiditร  tale da estinguere il mutuo immediatamente, dovrebbe prima guardare al numero di anni mancanti alla scadenza naturale. Di solito lโ€™estinzione anticipata conviene quando si รจ a circa metร  della durata del mutuo, non troppo presto per evitare i costi troppo elevati, nรฉ troppo tardi per evitare che convenga finire di estinguere il mutuo seguendo le regole date dal contratto[72].

5) Modifica del tasso di interessi

Ultimo aspetto importante รจ il mantenimento dei benefici fiscali evenยญtualmente previsti per il mutuo (ad esempio detrazione interessi passivi) e lโ€™eliminazione dellโ€™obbligo di versare lโ€™imposta sostitutiva.

La privazione degli interessi attivi da imputare a bilancio รจ il punto centrale del disfavor delle banche nei confronti dellโ€™estinzione anticipata. Un mutuo ha dei costi iniziali, legati agli elementi di cui si discuteva prima, essenzialmente quelli dovuti alla ricerca del cliente e allโ€™attivitร  di persuasione di accendere un mutuo presso la banca. Durante lo svolgimento del contratto perรฒ, i costi per la banca sono pressochรฉ inesistenti, qualora il cliente onori costantemente il proprio debito; anzi, per la banca il cliente altro non รจ che una fonte di ricavi costante nel tempo. La decisione di restituire in unโ€™unica soluzione il capitale rimborsato priva la banca degli interessi periodici ad essa dovuti per contratto; essa quindi si trova a dover applicare delle penali di estinzione che fanno le veci degli interessi che non saranno piรน corrisposti. Saranno comunque dovuti gli interessi sul capitale residuo.

In sostanza, il mutuatario che vorrร  cambiare mutuo non dovrร  sosteยญnere alcun costo, se non quello per lโ€™istruttoria e per lโ€™eventuale perizia richiesta dalla nuova banca. Un aspetto, perรฒ, deve ancora essere comยญpletamente chiarito: la necessitร  dellโ€™intervento del notaio per lโ€™atto di surrogazione. La legge 40/07 prevede la possibilitร  di scrittura privata, per cui sarebbe possibile la semplice autentica presso il Comune dellโ€™atto, ma non vi รจ ancora certezza che ciรฒ sia sufficiente.

Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, prevedono lโ€™obbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuataria nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento.

Le penali, nel tempo, sono state fissate per importi molto differenti; per un ordine di grandezza, in alcuni periodi sono arrivate anche al 30% del capitale (cd. penale finanziaria), e generalmente sono state comprese tra il 5% della fine del secolo e lโ€™1-3 per cento del periodo precedente al decreto Bersani.

Rinviando le valutazioni politiche sulla โ€œrivoluzioneโ€ introdotta con la โ€œlenzuolata Bersaniโ€ alle conclusioni, le modifiche introdotte con il decreto 7/07 hanno previsto che per tutti mutui โ€œprima casaโ€ le penali fossero azzerate se accesi dal 2 febbraio 2007, mentre per i mutui accesi in precedenza le penali devono essere ricondotte ad โ€œequitร โ€; per ottenere tale risultato il decreto e la successiva legge rinviano ad un accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei Consumatori riconosciute ai sensi del Codice del Consumo. In caso di mancato accordo la decisione sulle nuove penali sarebbe affidata alla Banca dโ€™Italia.

La legge di conversione ha ampliato la portata della norma allarganยญdo lโ€™abolizione delle penali anche ad altri mutui โ€œper lโ€™acquisto o per la ristrutturazione di unitร  immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivitร  economica o professionale da parte di persone fisicheโ€.

Con la legge 40/07 ABI e AA.CC. hanno quindi avuto compiti e responยญsabilitร  piรน importanti: ricercare la โ€œequitร โ€ non solo per i consumatori, ma anche per altri mutuatari ed anche per mutuanti diversi dalle banche.

Il risultato da raggiungere era abbastanza complicato, in quanto รจ abbastanza difficile, se non impossibile, rendere oggettivo un termine come โ€œequitร โ€, particolarmente se รจ collegato a costi, effettivi o presunti, alla volontร  delle AA.CC. di ottenere il maggior risultato possibile per i consumatori e, infine, ma non ultimo, la diversitร  delle penali rispetto alle diverse tipologie di mutuo e quindi la possibilitร  di avere una โ€œequitร โ€ diversa secondo tipologia, durata, tasso di interesse dei mutui.

Tali oggettive difficoltร  hanno prodotto una trattativa lunga, oltre due mesi, complicata da punti di partenza molto distanti tra ABI e AA.CC.; la prima che fissava le penali tra il 2,90% per i mutui a tasso fisso e lo 0,90% per quelli variabili, le seconde che, pur rinunciando allโ€™azzeramento delle penali inizialmente richiesta, prevedevano al massimo un rimborso alle banche mutuanti dello 0,30%, calcolato sul capitale residuo.

Tralasciando le fasi interlocutorie della trattativa e le difficoltร  anche tra associazioni, dei consumatori, sulla valenza politica dellโ€™accordo ovvero del mancato accordo, il risultato puรฒ essere riassunto in: tutti i mutui accesi prima del 2 febbraio e del 3 aprile 2007 avranno una riduzione della penale allo 0,50% salvo i mutui a tasso fisso accesi (ed ancora in essere) dopo il 2001 per i quali la penale sarร  dellโ€™1,90% per la prima metร  del finanziamento, dello 1,50% per la seconda metร  con un ulteriore abbattimento al terzโ€™ultimo anno di vita allo 0,20% e lโ€™azzeramento totale delle penali negli ultimi due anni di vita del finanziamento. Inoltre, tutti i mutuatari dovranno comunque avere dallโ€™accordo un beneficio, quantiยญficato, secondo la tipologia di mutuo tra lo 0,15 e lo 0,25 per cento[73]. Infine, lโ€™accordo ha valore retroattivo, rispettivamente 2 febbraio e 3 aprile 2007, per cui chi dovesse avere estinto in questo periodo avrร  diritto al rimborso di quanto versato in piรน rispetto alla penale ridotta.

Il protocollo prevede che nel caso di penali/compensi/commissioni aggiuntive, in ogni caso collegate allโ€™estinzione anticipata del mutuo siaยญno comunque applicati gli stessi principi e riconosce la specificitร  della provincia autonoma di Bolzano.

Infine, รจ stato costituito un comitato che verificherร  lโ€™applicazione dellโ€™accordo da parte delle singole e che tra un anno potrร  valutare la revisione delle condizioni applicate.

Il protocollo, valido immediatamente, andrร  a totale regime entro il 31 maggio 2007.

Lโ€™accordo riguarda circa 3,5 milioni di mutui per un importo complesยญsivo superiore a 250 miliardi di euro, ha il merito di raggiungere alcuni importanti risultati.

I mutuatari, tutti i mutuatari, nessun escluso che decideranno di estinยญguere anticipatamente il mutuo hanno diritto ad una sostanziale riduzione della penale prevista nel contratto, dai primi conteggi, la riduzione non รจ inferiore al 40% e raggiunge il 100% di quella originaria. Non sempre si sono visti accordi che soddisfano lโ€™intera platea dei potenziali destiยญnatari.

Un secondo risultato รจ la capacitร  del movimento consumerista di comยญprendere lโ€™importanza del compito affidatogli, che puรฒ definirsi โ€œquasiโ€ legislativo, infatti, lโ€™accordo non ha bisogno di alcuna ratifica, nรฉ del Goยญverno nรฉ della Banca dโ€™Italia, ed รจ immediatamente applicabile. Capacitร  che ha trovato applicazione nella ricerca, pur con difficoltร  e reciproci sacrifici, non solo rispetto allโ€™ABI, ma tra e delle stesse associazioni, dellโ€™accordo, fino allโ€™ultimo momento utile.

Infine, strettamente connesso al precedente, lโ€™ultimo risultato รจ la partecipazione attiva del movimento consumeristico al processo delle liberalizzazioni, tanto importante per il sistema Paese. Processo avviato, ma che deve fare importanti passi avanti, dal settore energetico, a quello dei servizi pubblici locali, fino allโ€™introduzione dellโ€™azione collettiva, unica vera e generale tutela per tutti i consumatori[74].

Gli obblighi di rinegoziazione

1) Lโ€™obbligo introdotto dallโ€™art. 7 co 5-7 della L. 40/2007

Prima delle nuove norme la sostituzione di un mutuo poteva avvenire solo con lโ€™estinzione del finanziamento e lโ€™accensione di uno nuovo, con la necessitร  di sostenere costi anche rilevanti o con la richiesta di rineยญgoziazione del mutuo, che la banca mutuante, perรฒ, non aveva alcun obbligo di accettare, oppure per legge o per accordo[75]. Con la nuova normativa, il mutuatario potrร  invece cambiare banca mutuante senza, sostanzialmenยญte, dover sostenere costi e senza che la banca originaria possa opporsi (surrogazione)[76].

Tecnicamente, il consumatore puรฒ trasferire il suo mutuo ad una banca diversa rispetto a quella presso cui ha acceso il mutuo. Se la nuova banca accetta di concedere il mutuo subentrerร  nei diritti (garanzie accessorie, personali e reali) alla precedente banca mutuante. La modifica (annotaยญzione) deve essere comunicata al conservatore dei registri immobiliari con una semplice richiesta e con lโ€™invio dellโ€™atto di surrogazione che puรฒ avvenire sia per atto pubblico o scrittura privata. La banca che โ€œperderร โ€ il mutuo non potrร  effettuare alcun atto impeditivi o prevedere contratยญtualmente il divieto della portabilitร , norma nulla senza, peraltro, avere la conseguenza di produrre la nullitร  dellโ€™intero contratto[77].

Estinguere un mutuo significa, รจ vero, per la banca ottenere una notevole liquiditร , peraltro inaspettata, ma significa pure trovarsi nella necessitร  di investire questa liquiditร  ad un tasso almeno pari a quello a cui si prestava il capitale al cliente. Allo stesso tempo significa perรฒ vedersi privati di una parte degli interessi attivi che andavano a comporre i ricavi nel conto economico al momento della stesura del bilancio[78].

Per quanto riguarda il primo punto, cercare un impiego remunerativo per la liquiditร  resasi cosรฌ disponibile comporta dei costi sia che la banca scelga di erogare un altro mutuo, sia che scelga di impiegarla in attivitร  finanziarie che dovranno avere, fra lโ€™altro, una configurazione rischio-rendimento adatto alle aspettative della banca e alla propensione al rischio del management bancario. Nel caso della scelta di impiegare le somme in nuovi mutui, i costi si tradurranno nella ricerca dei clienti, nellโ€™analisi dei fidi bancari e, piรน in generale, in tutte le forme di assistenza al cliente che la banca pone in essere dallโ€™inizio alla fine del rapporto contrattuale. Nel secondo caso il costo รจ rappresentato essenzialmente dalla ricerca di attivitร  finanziarie considerate sufficientemente remunerative dal management bancario[79].

Da quanto detto emerge che la banca non gradisce affatto questo tipo di operazione; viste in questโ€™ottica le penali di estinzione, sempre presenti nei contratti fino al febbraio 2007, avevano pure la funzione di disincentivare i clienti ad estinguere anticipatamente il mutuo. Ad oggi non รจ piรน possibile per le banche pretendere alcuna penale per lโ€™estinzione anticipata di un mutuo, in virtรน dellโ€™art. 7 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, il cosiddetto decreto Bersani-bis[80].

Giร  infatti il primo decreto Bersani, il d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, prevedeva che le banche non potessero pretendere nessuna โ€œpenalitร โ€ e โ€œspesa di chiusuraโ€ dai clienti al momento dellโ€™estinzione dei rapporti contrattuali.

Piรน precisamente, la legge prevedeva due fattispecie: la prima riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; qualora tra banca e cliente fosse intercorso un rapporto contrattuale che fornisce la possibilitร  alla prima di modificare tali condizioni in modo unilaterale, si dava pure la possibilitร  al cliente di recedere senza spese in qualsiasi momento dal contratto medesimo.

La seconda fattispecie riguardava i contratti bancari di durata ed introduceva il diritto di recesso in ogni momento della vita del contratto โ€œsenza penalitร  e senza spese di chiusuraโ€. Si trattava in questo caso di un principio generale valevole per tutti i contratti di durata[81].

Lโ€™interpretazione estensiva della norma portรฒ immediatamente a credere che anche le penalitร  di estinzione anticipata dei mutui non avrebbero dovuto piรน esistere per i contratti stipulati dopo lโ€™entrata in vigore del decreto Bersani[82].

Una circolare dellโ€™ABI, datata 4 agosto 2006, interpretรฒ la norma in modo restrittivo, affermando che dette penali non rientrano tra quelle previste dal decreto, dato che questo si applica sostanzialmente ai contratti bancari a tempo determinato e non a quelli a tempo indeterminato. In ultima analisi, lโ€™ABI faceva una distinzione, invero molto sottile, tra contratti di durata a termine e contratti di durata a tempo indeterminato.

Nei primi il recesso รจ presente soltanto se รจ stabilito per legge o รจ espressamente pattuito; nei secondi รจ sempre presente. Ne discendeva che le penalitร  erano escluse nel primo caso, ma non nel secondo; ad esso si continuavano ad applicare le penalitร  e le sanzioni previste dalle norme contrattuali[83].

Interpretazione forse troppo restrittiva, visto che il decreto detta una norma valida per tutti i tipi di contratti bancari, asserendo che โ€œin ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltร  di recedere dal contratto senza penalitร  e senza spese di chiusuraโ€.

Sulla scorta dellโ€™art. 125, co. II del TUB, che si applica alla disciplina del credito al consumo, la previsione legislativa di abolizione di qualsiasi tipo di penali o sanzioni non significa affatto che non siano dovute in ogni caso. Lโ€™articolo in esame infatti, dice che โ€œla facoltร  di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalitร  spetta unicamente al consumatore senza possibilitร  di patto contrarioโ€[84]. Tuttavia il consumatore, nel caso di estinzione anticipata del debito, ha il diritto ad unโ€™equa riduzione del debito secondo le modalitร  stabilite dal CICR.

Il CICR infatti ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo, sono dovuti, oltre al capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, un tasso, non superiore allโ€™1%, da applicarsi sul debito residuo; si aggiunge perรฒ che non puรฒ essere applicato questโ€™ultimo tasso se non รจ previsto contrattualmente.

Applicando per analogia la norma ai contratti di mutuo, si otteneva che recesso ed estinzione anticipata fossero comunque sottoposti a spese di estinzione anticipata e a sanzioni, a nulla valendo il fatto che la legge stabilisca chiaramente che non sono dovute[85]. Sostanzialmente, siccome la norma sul credito al consumo pone un compenso per la banca in caso di estinzione anticipata, pur dicendo la norma che non รจ dovuta alcuna penale di estinzione, la penale di estinzione anticipata non rientrava, per analogia, tra le penali previste dal decreto Bersani.

Vista tale interpretazione, รจ stato emanata una norma piรน precisa che oramai non lascia adito ad interpretazioni che tendano ad escludere lโ€™applicabilitร  della norma ai contratti di mutuo[86].

Se si vuole interpretare alla lettera la formulazione dellโ€™art. 7 della Legge 40/2007, questa significa che anche lโ€™estinzione parziale, vale a dire ogni rata rimborsata secondo il piano prestabilito, non origina penali di alcun genere; รจ unโ€™interpretazione che, spinta alle estreme conseguenze, porterebbe a stabilire la non esigibilitร  degli interessi di mora per ritardato o mancato pagamento della rata[87].

La legge si applica soltanto ai contratti stipulati per lโ€™acquisto della prima casa, a cui sono da ricollegare anche vari tipi di agevolazioni fiscali, lasciando inalterate le penali per altri tipi di mutuo. Siccome la maggior parte dei mutui contratti dalle famiglie รจ proprio da ricollegarsi allโ€™acquisto della prima casa, la norma ha delle notevoli conseguenze sugli attori della vicenda[88].

I primi ad essere interessati dalla vicenda sono evidentemente i consumatori, alla cui tutela la norma รจ volta. รˆ fatto divieto dal 2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del decreto, di prevedere penali di estinzione anticipata per i mutui contratti; chiunque quindi si rechi in banca a sottoscrivere un mutuo oramai puรฒ stare tranquillo che le banche non potrร  richiedergli una penale di estinzione anticipata.

Meno tranquille sono le banche, che si vedono eliminare ex lege non solo una fonte di guadagno notevole ma anche il deterrente per unโ€™estinzione anticipata. Esse devono fare fronte al mancato guadagno o attraverso lโ€™aumento dei costi praticati alla clientela o attraverso la diminuzione dei costi interni alla banca; mancando inoltre il deterrente per estinguere anticipatamente il mutuo, la banca dovrร  gestire la tesoreria in modo da essere pronta allโ€™ottenimento improvviso di una grande massa di liquiditร  da una parte e di programmato guadagno mancato dallโ€™altra[89].

Per i mutui giร  in essere la norma prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, venga stipulato un accordo tra lโ€™ABI e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale per la โ€œriconduzione ad equitร  dei contratti di mutuo in essere, mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dellโ€™importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.โ€ (art. 7, co. 5)[90].

Dalla norma citata si deduce che le penali di estinzione anticipata non si estinguono automaticamente per lโ€™entrata in vigore della legge, ma verranno ridotte secondo equitร  in base ad un accordo da prendersi tra associazioni dei consumatori ed ABI. Nel caso in cui lโ€™accordo non venisse sottoscritto nel periodo di tempo previsto dalla legge, la normativa delega la Banca dโ€™Italia alla riconduzione ad equitร  delle penali di estinzione anticipata, imponendo a tutti i contratti stipulati lโ€™adeguamento al nuovo tasso[91].

2) La natura giuridica dellโ€™obbligo di rinegoziazione

Occorre preliminarmente chiarire la nozione di equilibrio in materia contrattuale[92].

Lโ€™equilibrio puรฒ riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilitร  e rischi[93], quanto al profilo economico, che invece riguarda piรน specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dellโ€™operazione economica cui accedono[94].

Inoltre, lโ€™equilibrio puรฒ essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti. A tale stregua si รจ soliti distinguere un contraente โ€œforteโ€ e uno โ€œdeboleโ€, alludendo alla disparitร  di forza contrattuale tra le parti[95].

La tematica dellโ€™equilibrio contrattuale รจ strettamente collegata con il concetto di giustizia[96]. Infatti, lโ€™istituto dellโ€™equilibrio contrattuale, tanto soggettivo, quanto oggettivo, tende a preservare un assetto di rapporti equi fra le parti contrattuali e, quindi, in definitiva, giusto[97].

Pertanto, il quesito fondamentale che si pone in relazione al concetto di equilibrio contrattuale consiste nel chiedersi se questโ€™ultimo coincida o meno con la nozione di giustizia contrattuale[98].

Lโ€™espressione โ€œgiustizia contrattualeโ€ รจ molto diffusa nella dottrina civilistica italiana[99], sintomo della sempre piรน crescente attenzione da questa rivolta al problema del contratto โ€œgiustoโ€ (o equo)[100].

Sempre nellโ€™ottica della valorizzazione della clausola generale di buona fede con finalitร  ripristinatorie dellโ€™equilibrio contrattuale va considerato lโ€™orientamento che dal principio in esame fa discendere lโ€™obbligo di rinegoziare le condizioni contrattuali squilibrate da sopravvenienze nellโ€™ambito dei contratti di durata[101].

Al riguardo รจ stato osservato che la necessitร  di adeguare il contratto rinegoziandone il contenuto, per il sopravvenire di circostanze pur prevedibili, determinanti uno squilibrio contrattuale, coincide con il postulare un principio di riequilibrio del sinallagma operante al di qua dei limiti tracciati dalla disciplina della eccessiva onerositร  sopravvenuta[102].

Secondo la dottrina, il principio di buona fede puรฒ generare a carico delle parti, che pure non lo abbiano previsto, un obbligo di rinegoziare, per adeguare il loro rapporto alle sopravvenienze significative che si siano nel tempo manifestate; in queste ipotesi, trattandosi di obbligo non previsto contrattualmente, la buona fede opererebbe come fonte integratrice del regolamento contrattuale[103].

Altri ritiene che il fenomeno dellโ€™adeguamento atterrebbe alla fase di attuazione del rapporto, in quanto i caratteri stessi dei contratti di durata (solidarietร  tra i contraenti, rilevanza causale del tempo, flessibilitร  del contenuto) farebbero emergere un principio di adeguamento del rapporto nel corso della sua esecuzione[104].

Tuttavia, la buona fede esecutiva, secondo tale ricostruzione, non rileverebbe quale fonte integrativa, ma solo per la individuazione delle modalitร  dellโ€™adempimento della obbligazione contrattuale di adeguamento[105].

Questo orientamento, in sostanza, costruisce lโ€™obbligo di rinegoziare come obbligazione accessoria nascente dalla buona fede esecutiva, presupponendo, quindi, che nel contenuto del contratto giร  esista lโ€™obbligo di adeguare il contratto nel tempo[106].

Tale obbligo puรฒ essere espressamente pattuito oppure puรฒ ritenersi implicitamente contenuto sulla base della valutazione del tipo, ai sensi dellโ€™art. 1366 c.c. o dellโ€™art. 1340 c.c.; di conseguenza, il problema dellโ€™adeguamento diventa un problema interpretativo.

Impostato in questi termini, il problema della revisione resterebbe ancorato allโ€™accertamento del contenuto contrattuale ed il riequilibrio del sinallagma conseguirebbe comunque, al di lร  dellโ€™ambito applicativo della normativa sullโ€™eccessiva onerositร , alla volontร  delle parti[107].

Sempre nellโ€™ottica di preservare lโ€™equilibrio contrattuale in conseguenza di sopravvenienze prevedibili o, comunque, tali da non legittimare lโ€™azionabilitร  del tradizionale rimedio della risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta, autorevole dottrina ha individuato proprio nel principio di buona fede il criterio in base al quale determinare il margine di sacrificio esigibile dal debitore[108].

Fondamentale in tale prospettiva รจ, secondo lโ€™orientamento in esame, individuare gli interessi rilevanti nellโ€™economia dellโ€™affare[109], onde verificare la compatibilitร  con gli stessi delle sopravvenienze, alla stregua del canone della buona fede, inteso quale fonte di integrazione del regolamento negoziale[110].

Piรน precisamente, attraverso un giudizio di buona fede, condotto sulla base delle caratteristiche del tipo contrattuale prescelto e dei valori di mercato, il giudice potrร  creare la regola giusta di ripartizione del rischio concretizzato dalla sopravvenienza[111].

Lโ€™ordinamento ha elaborato regole per la tutela e la composizione degli interessi. Queste regole non sempre si rivelano adeguate al โ€œmercatoโ€ reale e alle trasformazioni, infatti lโ€™autonomia privata si รจ trovata costretta ad adattare ed riformare le previsioni normative predisponendo regole concrete e, in alcuni casi, particolari in sostituzione di quelle generali ed astratte dettata dalla legge[112].

In tema di sopravvenienze contrattuali, questo fenomeno trova una efficace esemplificazione.

Infatti, esaminando le problematiche legate alla gestione del rischio contrattuale e allโ€™incidenza dei cambiamenti del panorama giuridico, politico ed economico sul rapporto negoziale[113], si รจ cercato di trovare rimedi convenzionali aventi la finalitร  di superare le eventuali crisi contrattuali causate dal sopraggiungere di circostanze non attese dalle parti.

Nel rispetto dellโ€™autonomia contrattuale, allora, la rinegoziazione si pone in questo ambito per garantire lโ€™equilibrio e la realizzazione del rapporto negoziale[114].

Secondo la dottrina[115], ritenere vincolanti gli obblighi contrattuali la cui realizzazione non richieda lโ€™esecuzione di attivitร  illecite o la violazione di norme imperative[116], dovrebbe portare al giudizio di ammissibilitร  delle clausole di rinegoziazione.

Da ciรฒ si evince che il controllo di meritevolezza verrebbe inglobato dalla eventualitร  di definire con libertร  il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322, 1ยฐ comma, c.c.)[117].

Va ricordato, perรฒ, che il contratto a cui รจ chiamato lโ€™interprete, come giร  da lungo tempo sostenuto dalla dottrina[118] e dalla giurisprudenza[119], non opera solo in senso negativo, ovvero di accertare che il contratto (o anche piรน semplicemente una sua clausola) non realizzi interessi illeciti e contrari allโ€™ordinamento giuridico, ma anche in senso positivo, mirando a verificare che gli interessi perseguiti dalle parti siano โ€œmeritevoli di tutelaโ€[120].

Questo implica lโ€™individuazione dello specifico interesse perseguito dal contratto e la sua valenza giuridica[121].

Lโ€™equilibrio che le parti hanno inteso raggiungere in sede di conclusione del contratto richiede che il bilanciamento tra le utilitร  perseguite dai contraenti perduri fino al momento dellโ€™esecuzione. Se ciรฒ รจ sufficiente per i contratti qui unico momento perficiuntur, ossia i contratti ad esecuzione immediata, la situazione si complica per i contratti qui habent tractum successivum, il cui esempio piรน significativo รจ dato dai contratti di durata, ulteriormente suddivisi nelle due categorie dei contratti a prestazione continuata e quelli a prestazione periodica[122].

รˆ chiaro, infatti, che se il momento dellโ€™esecuzione del contratto coincide con quello della sua esecuzione, รจ sufficiente che lโ€™equilibrio delle prestazioni sia presente in quel momento. Di contro, se lโ€™esecuzione del contratto รจ differita, ovvero continuata, ovvero ancora periodica, il tractum successivum alla conclusione del contratto implica tendenzialmente la persistenza, durante la fase esecutiva, del medesimo equilibrio sussistente al momento della stipula.

Occorre a tal proposito chiedersi quali siano le conseguenze immediate della distorsione dellโ€™equilibrio pattuito.

La prima ed ovvia considerazione รจ che i mutamenti sopravvenuti e inattesi dello status quo antea, in quanto modificano le condizioni e i vantaggi contrattuali, possono incentivare un contraente allโ€™inadempienza[123], pur essendo lo scopo contrattuale ancora raggiungibile, sebbene a condizioni meno vantaggiose.

Come notato da uno studioso tedesco, Larenz, โ€œlโ€™irraggiungibilitร  dello scopo contrattuale conduce alla risoluzione del contratto; la rottura del rapporto di equivalenza tra le prestazioni apre invece la strada al rimedio revisorio finalizzato a ristabilire lโ€™equilibrio turbatoโ€.

Come precisato nellโ€™apertura del paragrafo, bisogna far riferimento non tanto allโ€™equilibrio in astratto tra le prestazioni, quanto, piuttosto, allโ€™equilibrio tra le prestazioni fissato tra le parti nellโ€™ambito dellโ€™esplicazione della loro autonomia contrattuale.

La regola del pacta sunt servanda trova quindi un ragionevole limite proprio nelle sopravvenienze che incidono sullโ€™assetto che le parti hanno concordato nella stesura del regolamento contrattuale.

La variazione delle condizioni sussistenti al momento della conclusione del contratto puรฒ essere tale da sollevare problemi di equitร  e di giustizia distributiva nella divisione dei vantaggi e degli oneri che le parti si erano prefissati. Per tale motivo, quando lโ€™esecuzione del contratto risulta in concreto piรน difficile di quanto prevedibile in sede di conclusione del contratto, sorge un problema di allocazione del rischio[124]. Le tensioni create da tale eventualitร  sortiscono la ricerca di soluzioni con le quali fronteggiare e contenere il problema costituito da fatti dai quali derivi il โ€œperturbamentoโ€ dellโ€™equilibrio economico-giuridico fissato dalle parti nel contratto[125].

รˆ in questo contesto che matura lโ€™esigenza di trovare uno strumento idoneo a prevenire e superare i rischi connessi a quanto ciรฒ innanzi prospettato.

Per completezza espositiva รจ opportuno sottolineare che la ricerca di modelli normativi e convenzionali attraverso i quali apportare una soluzione ai problemi derivanti dai mutamenti sopraggiunti in itinere oscilla tra due concezioni del vincolo contrattuale: lโ€™una, tesa a far prevalere lโ€™obbligatorietร  dellโ€™imposizione derivante dal โ€œpacta sunt servandaโ€, di gran lunga prevalente nei paesi di common law (almeno fino al secolo scorso), lโ€™altra, piรน aperta alle modificazioni contrattuali consentite dalla previsione della clausola โ€œrebus sic stantibusโ€.

Il primo indirizzo tende a privilegiare la volontร  delle parti cosรฌ come cristallizzata nel regolamento contrattuale, arrivando, nelle sue accezioni piรน estreme, ad escludere che finanche la impossibilitร  della prestazione possa liberare le parti dal vincolo pattizio.

La seconda impostazione pone lโ€™accento sulla teoria del mutamento delle circostanze, in ossequio ad un principio di giustizia equitativa e distributiva che meglio si attaglia alla concezione dellโ€™obbligazione contrattuale propria degli ordinamenti di civil law, trovando un ampio riscontro nelle relative legislazioni.

Non si trascuri poi, che in determinati momenti storici[126], la possibilitร  di giungere ad un nuovo apprezzamento dellโ€™equilibrio originariamente pattuito travalica i confini dellโ€™accordo contrattuale in sรฉ considerato e diventa una necessitร  connessa al piรน generale problema dellโ€™equilibrio economico complessivo di un determinato contesto socio-economico.

In ultima analisi, lo scopo della rinegoziazione puรฒ esser fatto coincidere con una nuova calibrazione degli oneri e dei vantaggi derivanti da un contratto, in ragione di fatti che, a causa della loro indeterminatezza, non potevano costituire oggetto di pianificazione da parte dei contraenti al momento della conclusione dellโ€™accordo.

La pratica contrattuale conosce tre distinte fonti della rinegoziazione: in una prima serie di ipotesi lโ€™attivitร  rinegoziativa rientra in una libera scelta delle parti; in unโ€™altra serie di casi essa รจ prevista dalla legge; la terza ipotesi concerne lo strumento convenzionale della clausola rinegoziativa[127].

Circa la prima tipologia, puรฒ dirsi, come rilevato da autorevole dottrina[128], che la libera e concorde scelta delle parti esula dal campo specifico della rinegoziazione, essendo piรน correttamente riconducibile alla piรน generale area delle trattative, seppur in executivis.

Il fatto che le trattative si svolgano tra soggetti giร  legati da un vincolo contrattuale, pur rendendo peculiare la negoziazione, non modifica il regime generale delle regole comuni applicabili ad ogni trattativa.

Difatti, sono pur sempre i principi di correttezza e buona fede ad informare il corso dello svolgimento del rapporto contrattuale rivisitato dalla volontร  dei contraenti.

Passando ad analizzare lโ€™altra categoria, quella della rinegoziazione regolata dalla legge, ictu oculi si osserva che il campo dโ€™azione occupato dal legislatore appare piuttosto ridotto. Bisogna in primo luogo notare che la volontร  del legislatore si muove tra due poli opposti, insanabilmente confliggenti tra di loro: da un lato lโ€™autonomia contrattuale delle parti, dallโ€™altro la salvaguardia oggettiva degli interessi dedotti nel regolamento contrattuale.

Si vuol dire che lโ€™incidenza delle norme sullโ€™assetto che le parti hanno inteso dare allโ€™accordo raggiunto trova il suo limite nellโ€™autonomia contrattuale ed il suo naturale sbocco teleologico nella salvaguardia della tendenza ad un sostanziale equilibrio economico-giuridico del patto.

In tale ottica, se da un lato la legge, in ossequio al principio della libertร  di contrattare, non puรฒ ingerire nei rapporti fino al punto di tutelare le parti contro tutte le possibili sopravvenienze che turbino lโ€™equilibrio contrattuale, dโ€™altro canto non puรฒ esimersi dal porre rimedio ai rischi di sopravvenienze che superino una certa soglia di โ€œnormalitร โ€.

La normale alea del contratto costituisce infatti una ordinaria conseguenza dellโ€™accordo, di tal che รจ fisiologico che le parti regolino con il contratto la distribuzione del rischio di mutamenti delle circostanze esterne. Il margine di intervento del legislatore รจ quindi circoscritto alla sola eventualitร  che sulle scelte delle parti incidano eventi eccezionali ed imprevedibili. รˆ solo in tale momento che lโ€™ago della bilancia sui cui piatti si misurano lโ€™autonomia delle parti e lโ€™interesse dei contraenti pende a favore di questi ultimi[129].

La terza ipotesi, quella della clausola di rinegoziazione, richiede una breve premessa di ordine generale sullโ€™utilizzo di patti volti a scongiurare il rischio di modifica sopravvenuta ed imprevedibile dei rapporti tra vantaggi ed oneri previsti nel contratto.

La ricerca di moduli convenzionali preventivi tramite i quali porre rimedio ai predetti rischi, matura nel piรน generale contesto della ricerca di regole funzionali al riequilibrio economico-giuridico in caso di perturbamento dellโ€™assetto contrattuale fissato dalle parti.

Come precedentemente esposto, tali regole generali possono essere dettate dalla legge, ma anche trovare la loro fonte nelle determinazioni pattizie dei contraenti. Chiaro รจ che medesimo รจ lo scopo dei rimedi ex lege e di quelli ex voluntate: ristabilire lโ€™equilibrio che le parti hanno inteso conferire al regolamento di interessi predisposto in sede di conclusione del contratto.

Lo strumento convenzionale piรน significativo adottato dai contraenti per intervenire su un rapporto giร  perfetto รจ la c.d. clausola di rinegoziazione.

Esaurita la doverosa premessa, รจ da precisare che, invero, di difficile identificazione risultano gli elementi costitutivi della suddetta clausola, dal momento che variegato รจ il panorama offerto da questa tipologia di regole convenzionali; essa risente infatti della varietร  della natura degli interessi in gioco e della qualitร  dei contraenti[130].

รˆ pertanto difficile configurare una clausola rinegoziativa di tipo generale, essendo, di contro, piรน agevole soffermarsi sui โ€œfenotipiโ€, piรน o meno ampi, in cui essa si manifesta.

Essa puรฒ essere definita come quel patto con il quale le parti predispongono dei criteri attraverso i quali giungere alla reductio ad aequitatem delle rispettive prestazioni in caso di sopravvenienza di circostanze che ne modifichino sensibilmente il valore originario, rectius una convenzione che riconduca ad equitร  i rapporti tra i valori originari delle prestazioni[131].

Quanto al fine della previsione della clausola, puรฒ dirsi che esso coincide con il riapprezzamento concordato della composizione di interessi originariamente programmata e alterata in modo sostanziale da circostanze modificative sottratte al controllo delle parti.

La clausola attribuisce quindi alle parti il potere di incidere, con lo strumento del consenso, sulle variazioni rilevanti che trasformano lโ€™assetto degli intenti iniziali, sottraendo ad altri fattori la possibilitร  di governare il rapporto.

3) Confini dellโ€™obbligo di rinegoziazione e coercibilitร , profili problematici

La scelta dei contraenti in ordine alle conseguenze economico-giuridiche che essi intendono provocare con la stipula del contratto si articola in due diversi momenti: da un lato vi รจ lo scambio che si realizza con il reciproco adempimento, circostanza che rientra nella sfera di controllo delle parti; dallโ€™altro vi รจ una situazione che sfugge al governo delle parti, ossia il rischio delle sopravvenienze, la cui โ€œspartizioneโ€ รจ indicata in sede di definizione dei reciproci impegni.

Ebbene, nellโ€™ordinamento italiano, il legislatore interviene in questa seconda articolazione solo quando sullโ€™equivalenza soggettiva[132] delle prestazioni delle parti intervengano circostanze straordinarie. Eโ€™ chiaro che quando lโ€™alea delle variazioni dei costi e valori rimane entro i limiti della normalitร [133] essa si inserisce regolarmente in ogni operazione contrattuale ed รจ a carico di ciascuno dei contraenti[134].

Prima di passare in rassegna le disposizioni normative concernenti la rinegoziazione, occorre premettere che, in linea generale, sono due le ipotesi specifiche di sopravvenienze contemplate dal legislatore italiano del โ€˜42: quelle che rendono impossibile la prestazione e quelle che la rendono eccessivamente onerosa. รˆ la disciplina della seconda categoria che investe il problema della reiterazione delle trattative di un vincolo contrattuale giร  esistente, ossia la questione dellโ€™attivitร  rinegoziativa.

Il merito della scelta legislativa effettuata dai compilatori del Codice รจ quello di aver codificato, accogliendo il principio del rebus sic stantibus, un rimedio innovativo ai pericoli connessi ai mutamenti imprevisti delle condizioni sussistenti al momento della stipula, con particolare riferimento ai contratti ad esecuzione continuata ovvero differita[135].

Sebbene il Codice civile non abbia disciplinato la fattispecie, esso regola i casi in cui la rinegoziazione puรฒ costituire il presupposto che precede di fatto il funzionamento di taluni istituti[136] che interessano in line di massima i c.d. contratti qui habent tractum successivum.

Se poi si osserva il problema dal punto di vista dellโ€™analisi economica del diritto, non รจ difficile constatare lo si ricordava giร  in apertura, per un verso, lโ€™insufficienza della prospettiva del consenso ipotetico (della volontร  presunta, della condizione inespressa e cosรฌ via), da sempre connessa alla questione delle sopravvenienze e intesa ad allocare del rischio sul contraente che appare maggiormente in grado di sostenerlo[137], per altro verso la complessitร  dellโ€™indagine sugli incentivi derivanti dalla scelta in favore della revisione giudiziale del contratto, nel momento in cui si considerino i costi della rinegoziazione[138], adottando il punto di vista che tende al riconoscimento non soltanto della vincolativitร  dellโ€™obbligo di rinegoziare ma anche della sua coercibilitร  in forma specifica, un modello di tutela questโ€™ultimo che pone, giร  in termini di principio, notevoliย  difficoltร  al giurista di common law[139]. Fondamentalmente, chi attribuisce un qualche significato giuridico alla teoria nordamericana dei relational contracts tende a sostenere la legittimitร  dellโ€™intervento giudiziale, in quanto finalizzato a dare attuazione concreta al programma contrattuale espressione di obblighi di cooperazione e solidarietร  a carico dei contraenti[140]. La difficoltร  di rinvenire, tuttavia, regole operative che possano dirsi realmente affidabili e di cui il giudice possa far uso nella sostituzione del mancato accordo delle parti induce piรน dโ€™un esponente autorevole in materia di law & economics a contrastare vigorosamente lโ€™ipotesi[141], peraltro mai esitata โ€“ se si osserva almeno la situazione in area statunitense ove sโ€™รจ maggiormente sviluppato il dibattito โ€“ in una vera e propria tendenza della giurisprudenza, per parte sua poco propensa ad abbandonare il modello classico[142], incentrato sullโ€™illusione ottica della gestione (meglio si direbbe, della gestibilitร ) ex ante del rischio da impracticability del contratto, attraverso la ricostruzione della volontร  ipotetica delle parti[143].

Non a caso la norma cardine in tema di modificazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite sembra essere lโ€™art. 1467 c.c., che disciplina i casi in cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero differita, sia intervenuta una circostanza che abbia influito sullโ€™adempimento di una delle prestazioni, rendendola eccessivamente onerosa.

La disposizione conferisce alla parte avvantaggiata dal verificarsi di โ€œeventi straordinari ed imprevedibiliโ€ la possibilitร  di evitare la risoluzione offrendo alla parte danneggiata unโ€™equa modificazione delle condizioni del contratto. Lโ€™offerta di riduzione del contratto ad equitร  rientra in un autonomo potere di modifica unilaterale del contratto finalizzato al mantenimento in vita di questโ€™ultimo. Speculare allโ€™offerta di reductio ad aequitatem รจ lโ€™obbligo legale di non rifiutare, in virtรน del principio di buona fede, la proposta di modificare le condizioni contrattuali, semprechรจ, naturalmente, lโ€™offerta contribuisca ad eliminare lo squilibrio tra le prestazioni e si riporti il contratto ad un giusto rapporto di scambio[144].

Si ritiene che il fondamento della norma vada ravvisato nelle prescrizioni contenute negli artt. 1374 e 1375 c.c., che, rispettivamente, indicano lโ€™ampiezza del contenuto del vincolo contrattuale e impongono che lโ€™esecuzione del contratto avvenga nel rispetto del principio della buona fede[145].

Nella prima disposizione puรฒ infatti ritrovarsi lโ€™incidenza della volontร  del legislatore sul regolamento espresso dalle parti, il quale ultimo รจ suscettibile di essere integrato da tutte le conseguenze che derivano dalla legge, comprese quelle connesse al mutamento dei valori delle prestazioni.

Il principio di cui allโ€™art. 1375, poi, รจ il fulcro attorno al quale ruotano tutte le considerazioni in ordine allโ€™adeguamento delle scelte dei contraenti ai possibili mutamenti delle condizioni contrattuali. รˆ proprio lโ€™esecuzione in buona fede a permeare lo svolgimento del rapporto contrattuale, tanto piรน in relazione a fattori che possono in qualche modo turbarne lโ€™equilibrio: รจ in questo momento che il richiamato principio solidaristico dovrebbe condurre le parti ad effettuare parziali modifiche sulle prestazioni originariamente pattuite, informando il loro comportamento in executivis.

Lโ€™offerta di reductio ad aequitatem di cui allโ€™art. 1467 induce a ritenere, in applicazione dei principi espressi dagli artt. 1374 e 1375 c.c., che la clausola (legale) rebus sic stantibus sia presente in ogni programma contrattuale e, di conseguenza, lโ€™efficacia del contratto per il futuro sia subordinata al fatto che le posizioni contrattuali di partenza non si modifichino[146].

In tale ottica, il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dellโ€™equilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertร  negoziale in uno dei contraenti[147].

รˆ chiaro, a questo punto, il collegamento con la risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, cosรฌ come liberamente disegnato dalle parti[148].

Tale istituto, al pari della rescissione, rappresenta un rimedio previsto dal legislatore per ripristinare lโ€™equilibrio contrattuale nellโ€™ipotesi un cui si verifichino delle โ€œsopravvenienzeโ€[149].

Lโ€™art. 1467 c.c. si applica ai rapporti contrattuali ad esecuzione continuata o periodica, oppure ad esecuzione differita, quindi suscettibili di essere eseguiti in tutto o in parte[150].

Anche lโ€™istituto in esame si fonda sullo squilibrio fra le prestazioni (la โ€œonerositร โ€), il quale, perรฒ, a differenza delle ipotesi rescissorie, ove รจ presente ab origine, deve essere successivo rispetto al valore di scambio delle prestazioni originariamente stabilito dai contraenti, e deve essere la conseguenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, come tali estranei alla sfera del โ€œvolutoโ€ dei paciscenti al momento della conclusione del vincolo negoziale[151].

Lโ€™onerositร , ossia lo squilibrio tra il valore economico delle prestazioni, oltre che sopravvenuta, deve essere anche โ€œeccessivaโ€, vale a dire tale da rendere il contratto sensibilmente ingiusto per uno dei contraenti[152] e non deve rientrare nellโ€™ โ€œalea normale del contrattoโ€(art. 1467, comma 2, c.c.)[153].

Dal carattere straordinario ed imprevedibile degli accadimenti ex art. 1467 c.c., si ricava la irrilevanza per lโ€™ordinamento giuridico dello squilibrio dellโ€™assetto negoziale stabilito dai contraenti.

Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare; da ciรฒ consegue che la finalitร  di tale istituto non รจ garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensรฌ assicurare lโ€™assetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per lโ€™apprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa[154].

Quindi, se lo squilibrio รจ riconducibile allโ€™ambito delle scelte delle parti, non รจ rimediabile. Inoltre, ai sensi dellโ€™art. 1469 c.c., il rimedio non potrร  operare nemmeno se lโ€™eccessiva onerositร  inerisce allโ€™alea pattuita[155], senza che tale norma subordini lโ€™esclusione della risoluzione per eccessiva onerositร  dei contratti convenzionalmente aleatori alla verifica, secondo calcoli attuariali, della congruitร  delle condizioni convenute rispetto allโ€™assunzione del rischio.

In altre parole, anche lo squilibrio sopravvenuto in conseguenza di eventi straordinari non inficia il vincolo contrattuale se le conseguenze dellโ€™attuazione del rapporto sperequato sono il frutto dellโ€™originario assetto negoziale stabilito dai contraenti. Ne consegue, necessariamente, la insindacabilitร  nel merito della congruitร  delle pattuizioni aleatorie[156].

Tale disciplina appare coerente con un regime che escluda la sindacabilitร  delle condizioni pattuite dai contraenti ed incompatibili con un regime che la prescriva[157].

Anche in materia di rescissione il Codice fornisce una norma diretta ad evitare le conseguenze di uno squilibrio, questa volta ab origine, tra le prestazioni dedotte nello schema di contratto: lโ€™art. 1450 sancisce che la parte contraente contro la quale รจ domandata la rescissione del contratto puรฒ evitare questโ€™ultima offrendo alla parte danneggiata di ricondurre il valore economico delle prestazioni ad un equo rapporto.

Significativo รจ lโ€™art. 1664 c.c., formulato in materia di appalti. Le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che modifichino oltre una certa soglia il prezzo convenuto legittimano i contraenti a chiedere di rinegoziare il prezzo stesso. La norma costituisce una speciale applicazione dellโ€™art. 1467 c.c. e trova la sua ratio nella frequente variabilitร  dei costi dei materiali e della mano dโ€™opera di cui si serve lโ€™appaltatore per portare a compimento lโ€™opera commissionatagli.

Non trascurabile รจ lโ€™art. 1668 c.c. che rafforza la posizione contrattuale del committente il quale, in caso di vizi dellโ€™opera, ha, tra le altre, la possibilitร  di chiedere allโ€™appaltatore una riduzione proporzionale del prezzo convenuto.

Altre indicative prescrizioni del legislatore in senso favorevole alla conservazione del vincolo contrattuale ed alla possibilitร  di โ€œrettificareโ€ in itinere lo squilibrio sopravvenuto tra i valori delle prestazioni sono rinvenibili negli art. 1492 c.c. 1578 c.c., rispettivamente dettate in tema di vendita e di locazione. Lโ€™art. 1492 tutela il compratore di una cosa rivelatasi affetta da vizi attribuendogli la possibilitร  di chiedere la riduzione del prezzo. Analoga la previsione in tema di locazione, che, in caso di vizi della cosa locata, protegge il conduttore, autorizzato a domandare la riduzione del corrispettivo in alternativa alla risoluzione del contratto.

Ancora, in tema di affitto, lโ€™art. 1623 disciplina lโ€™eventualitร  di sopravvenienza di un factum principis (disposizione di legge, provvedimento dellโ€™autoritร ) che produca una notevole modifica del rapporto contrattuale โ€œin modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita o un vantaggioโ€[158]: in tale ipotesi puรฒ essere chiesto un aumento o una diminuzione del prezzo.

Le disposizioni citate hanno il pregio di lasciare ai contraenti non solo la possibilitร  di scegliere se rinegoziare o meno, ma anche la definizione in concreto delle loro rideterminazioni.

Diverse le fattispecie di cui agli artt. 1560 e 1561 c.c. in tema di somministrazione: in tal caso il legislatore introduce un meccanismo legale di determinazione dl contenuto[159], sottraendo alla signoria delle parti la fissazione dei nuovi termini dellโ€™accordo.

Tutte le norme menzionate presentano una caratteristica comune: esse contengono dei congegni normativi tali da garantire che le posizioni contrattuali inizialmente assunte dalle parti non siano del tutto o in gran parte incise dagli effetti di cambiamenti che superino il confine della normale alea assunta ex contractu.

Il tentativo di censimento delle norme che lasciano intravedere il favor del legislatore nei confronti della salvaguardia del vincolo contrattuale a fronte dei rischi connaturati ad eventuali sopravvenienze non puรฒ considerarsi, chiaramente, esaustivo, ma solo esemplificativo di una tendenza del nostro ordinamento ad agevolare il riesame delle posizioni contrattuali.


[1] Galgano, Diritto civile e commerciaยญle. Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 420; cfr. anche Bianca, Diritto civiยญle, Il contratto, 2000, p. 641

[2] V. Sicchiero G., โ€œLa rinegoziazioneโ€, in Contratto e impresa, 2002, pp. 776.

[3] V. Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2003, pag. 915.

[4] Non a caso, Roppo, Il contratto, cit., 1037, intitola โ€œPresupposizione, e rimedi manutentivi (di adeguamento del contratto)โ€ il capitolo del suo volume dedicato a questo tema,ย  mentre nel paragrafo intitolato โ€œI contratti di (lunga) durata e lโ€™esigenza di stabilitร  del rapportoโ€ (p. 1041), viene preliminarmente messa in luce la โ€œinadeguatezza dei rimedi ablativiโ€, per lasciare spazio alla trattazione dei rimedi manutentivi (di adeguamento) di natura legale e convenzionale. La scelta di esaminare la materia in questo modo,ย  ponendo a fuoco subito realtร  contrattuale e carattere della disciplina rimediale รจ ben esplicitata, del resto, nel lavoro monografico di chi scrive, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, cui si farร  talvolta riferimento per lo svolgimento piรน compiuto di passaggi che, in questa sede,ย  non potranno che essere soltanto accennati.

[5] Rileva Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimeยญdi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 314.

[6] Vedi, sul punto, Traisci F.P., Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil law e common law, Napoli, 2003, pag. 34 e ss.

[7] V. Gentili A., โ€œLa replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contrattoโ€, in Contratto e impresa, 2003, pag. 701.

[8] Le parti che riconsiderano le reciproche posizioni contrattuali devono essere legate da un precedente contratto, le cui specifiche obbligazioni, al tempo della rinegoziazione, devono essere in linea di massima ancora inadempiute.

[9] V. Gentili A., op cit.

[10] V. Bianca M., Il contratto, Milano, 2000, pag. 492

[11] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli. 1996, p. 340

[12] V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, cit., 58 ss.; M. Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in AA.VV., Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi, Milano, 1992, 313-315.

[13] รจ bene precisare che di fronte a modifiche di modalitร  o contenuti di una prestazione giร  dovuta, e che tale rimanga, si dovrร , ai fini della verifica della sussistenza di una novazione oggettiva, valutare se le parti abbiano voluto una semplice modificazione del rapporto oppure, attraverso tale modificazione, abbiano inteso dar vita ad un nuovo rapporto.

[14] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000

[15] La rinegoziazione esige un nuovo apprezzamento dellโ€™assetto delle situazioni dedotte in contratto, ossia unโ€™attivitร  implicante manifestazioni di volontร  decisionali che riformano parti del contenuto dellโ€™accordo.

[16] Cfr. Gallo P., voce Revisione del contratto, contenuta nel Digesto delle discipline privatistiche, vol. XVII, Torino, 1998.

[17] V. Gentili A., op cit.

[18] รˆ ciรฒ che afferma Rescigno, L’adeguamento del contratto nel diritto italiano, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 305, il quale, pronunciandosi a favoยญre delle clausole di adeguamento automatico, sottolinea che il nostro sistema, con riguardo alla prestazione, consente che la stessa all’atto della stipulazione sia non ancora determinaยญta ma determinabile, ed โ€œรจ questa la via piรน agevole per spiegare come i contraenti possaยญno legittimamente avvalersi, nell’esercizio della loro autonomia, di sistemi di determinazioยญne concreta della prestazione attraverso il rinvio a elementi estranei quali indici, prezzi, vaยญlori, e altri parametri attraverso i quali la prestazione in concreto verrร  a determinarsiโ€.

[19] V. Clerico G., โ€œMinaccia di inadempienza contrattuale, rinegoziazione e forme di risarcimentoโ€, in Rivista critica di diritto privato, 2004, pp. 279-280.

[20] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000.

[21] Per una chiara e sintetica distinzione cfr. Torrente A.- Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Milano, 2004, pag. 480

[22] Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss.

[23] Cfr., per tutti, Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss.; Maiello, I problemi di legittimitร  e di disciplina dei negozi atipici, in Riv. Dir. Civ., 1987, I, p. 487 s.

[24] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss. Lโ€™autore afferma che la considerazione risulta โ€œtanto piรน consistente, ove ci si ponga nella prospettiva secondo la quale non saremmo neanche al cospetto di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare e quindi il richiamo al controllo di meritevolezza risulterebbe incoerenteโ€. Sulla fattispecie dei negozi preparatori si rinvia a G. Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974; Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990; Salandra, Contratti preparatori e di coordinamento, in Riv. Dir. Comm., 1990, I, p. 22 ss.

[25] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 11

[26] cfr. Carnelutti, Sulla validitร  della clausola oro, in Foro it., 1949, c. 158; Mazza, Clausola oro e nulliยญtร  parziale del contratto, in Giur. compi. Cass. civ., 1948, II, p. 667; Andrioli, L’inefficaยญcia della clausola oro valore e il principio di conservazione dei contratti, in Riv. it. dir. fin., 1940, II, l, p. 90.

[27] Nella dottrina civilistica si sono occupati dellโ€™argomento: P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; Id., voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 431 ss.; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione allโ€™obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.; V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, cit.; in argomento si v. anche F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193; A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. Dโ€™Arrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร  e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, ivi, 701-724; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; E.C. Zaccaria, Lโ€™adattamento dei contratti a lungo termine nellโ€™esperienza giuridica statunitense: aspirazioni teoriche e prassi giurisprudenziali, in Contr. e impr., 2006, 478 ss.

[28] V. Gentili A., op cit.

[29] Lโ€™art. 2932 c.c., ai fini dellโ€™ottenimento della sentenza costitutiva, richiede che la parte inadempiente si sia sottratta allโ€™obbligo di โ€œconcludere un contrattoโ€. Evidentemente il legislatore intende riferirsi ad accordi dal contenuto complessivamente determinato e non a patti la cui definizione รจ rimessa ad un apporto volitivo non ancora manifestatosi.

[30] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss.; Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 58 ss.; Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 315; Frignani, Le clausole di hardship, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992; cfr. altresรฌ Gorni, Le clausole di rinegoziazione, in Aa.Vv., Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa. Esecuzione, adattamento e risoluzione in uno scenario di crisi. Quaderni per lโ€™arbitrato e per i contratti internazionali, Milano, 1992, p. 37 s.

[31] Si veda Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato (a cura di Iudica e Zatยญti), Milano, 2001, p. 866. L’autore afferma che l’art. 1419, 1ยฐ comma, c.c., trova fondamenยญto nel principio della causa e della buona fede contrattuale. La nullitร  di una clausola conยญtrattuale, facendo venir meno una parte del contratto, ne altera l’equilibrio, lasciando in viยญta un contratto diverso da quello concluso dalle parti (si tratta di un contratto che ha perso la sua originaria ragione giustificativa, la sua causa, in quanto i sacrifici e i vantaggi non soยญno piรน distribuiti nei termini che le parti avevano programmato). Ove il contratto residuo dia luogo ad uno squilibrio contrario a buona fede, la soluzione dovrebbe essere quella delยญla cancellazione dell’intero contratto.

[32] รˆ la conclusione a cui giunge Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazioยญne dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 118, il quale aggiunge che il giudizio di esยญsenzialitร  della clausola di rinegoziazione nel contesto negoziale. in cui viene ad inserirsi presenta difficoltร  soprattutto nelle ipotesi in cui le parti abbiano indicato in aspetti e profiยญli accessori del regolamento contrattuale l’oggetto dell’obbligo rinegoziativo. In questi casi al giudice spetterร  il compito di verificare con attenzione, alla luce dell’assetto di interessi delineato dalle parti e dell’insieme di circostanze relative al caso concreto, la possibilitร  di disporre la caducazione del regolamento contrattuale. โ€œLa sua indagine dovrร  risolversi, in particolare, in un accertamento oggettivo sulla compatibilitร  del regolamento residuo con quello originariamente concordato e sulla tollerabilitร , nei limiti della buona fede, degli svantaggi che una delle parti รจ presumibilmente tenuta a sopportare. Minori aspetti probleยญmatici presenta il giudizio di essenzialitร  ogni qualvolta l’attivitร  di rinegoziazione sia stata prevista in relazione ad un elemento essenziale del contratto, quale ad esempio l’oggetto delยญla prestazione, assumendo in linea di massima la clausola di rinegoziazione una posizione di โ€ข essenzialitร  nell’ economia contrattuale e condizionandone di conseguenza la validitร โ€.

[33] In argomento si v. F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193; A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. Dโ€™Arrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร  e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.

[34] Gambino F., Problemi del rinegoziare, Giuffrรจ, Milano, 2004, pp. 186

[35] Come giร  avviene ad esempio in materia di appalto secondo la norma speciale di cui allโ€™art. 1664 c.c. o in materia di affitto in base allโ€™art. 1623 c.c.

[36] Per Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 315 s. โ€œl’interazione tra equitร  integrativa e buona fede come clausola geneยญrale del contratto, cui puรฒ aggiungersi il crisma derivante dalla ricerca della volontร  comuยญne (ancorchรฉ presunta) ex art. 1366 c.c., non supera il confronto con la disciplina legale delยญla risoluzione del contratto per eccessiva onerositร . Ci si deve domandare, perciรฒ, se il principio di buona fede (ma il discorso si pone in termini analoghi per l’equitร  integrativa) possa funzionare, oltre che come clausola generaยญle, nel senso in cui ormai da tempo รจ intesa dall’ordinamento, anche come fonte di diritti ed obblighi che finiscono per assorbire l’operativitร  di una precisa norma giuridica, l’art. 1467, disposta dal legislatore con lo scopo di disciplinare il rapporto contrattuale nel caso in cui i contraenti non siano stati (nรฉ al momento della conclusione del contratto, nรฉ successivaยญmente al verificarsi delle sopravvenienze) in grado di risolvere convenzionalmente il conยญflitto economico derivante dal maggior costo dell’adempimentoโ€. Come rileva Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle soยญpravvenienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002 โ€œquello della configurabilitร  di un obbligo di rinegoziazione anche in presenza di un disciยญplina delle sopravvenienze direttamente centrata sulla risoluzione costituisce, peraltro, un punto di vista dal quale si puรฒ verificare in generale la reale portata di tale rimedio e la miยญsura della sua implicazione nel principio di buona fedeโ€.

[37] Cosรฌ Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 296, ove si aggiunge che โ€œl’obbligo legale di rinegoziare puรฒ cosรฌ essere riยญcostruito nell’ambito della disciplina delle sopravvenienze, senza tuttavia perdere di vista la visione sistematica piรน ampia, che fa capo al rispetto del principio di autonomia privata. Nella prospettata interpretazione della disposizione normativa, si riflette la convinzione del favor legis verso il salvataggio del contratto eccessivamente oneroso rispetto all’accogliยญmento della domanda di risoluzioneโ€.

[38] Le affermazioni sono di Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 293 ss., il quale, ammettendo che una siffatta ricostruzione possa apparire confliggente con l’inquadramento dell’offerta di cui all’art. 1467, 3ยฐ comma, c.c. fra i diritti potestativi, giustamente sottolinea che la scelta dell’offerente di subordinaยญre la realizzazione del diritto di evitare la risoluzione mediante la sentenza modificativa dalยญla richiesta rivolta alla controparte di modificare consensualmente il contratto non costituiยญsce affatto un’ anomalia. โ€œPur prescindendo dalla considerazione della netta propensione della giurisprudenza a inviare la decisione riformatrice del contratto all’esito infruttuoso delle trattative, quante volte la realtร  dei contratti a lungo termine suggerisca l’opportunitร  di tale rimedio ( … ) la legittimitร  di tale interpretazione della norma puรฒ essere supportata dalla presenza di altre disposizioni regolanti ipotesi tradizionalmente ricomprese nell’ambiยญto dei diritti potestativiโ€ (Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 293 ss., il quale prendendo in prestito le affermazioni di Puleo, I diritti potestativi (individuazione delle fattispecie), Milano, 1959, p. 67, aggiunge che il caยญrattere potestativo di un diritto รจ compatibile con una sua attuazione stragiudiziale e negoยญziale su cui la natura potestativa manifesta la sua influenza, โ€œrispetto al compimento dell’atยญto, soltanto in ciรฒ che l’atto stesso non รจ libero, per il soggetto passivo, ma necessario o neยญcessitatoโ€. In altri termini, rispetto alla fatti specie dell’art. 1467, 3ยฐ comma, c.c., โ€œil riferiยญmento al diritto potestativo consente di individuare il contraente titolare del diritto di proยญpone la modificazione del contratto e il carattere discrezionale della sua sceltaโ€, ciรฒ in quanto l’interesse alla prosecuzione del rapporto รจ stato giร  accreditato dal legislatore che lo ha preferito all’altro della risoluzione.

[39] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 298.

[40] Simile ricostruzione, a dire dell’autore troverebbe un ostacolo giร  nella differenยญza di fondo che corre tra il dispositivo dell’art. 1467 c.c. e quello di cui all’art. 1375 c.c., il primo dotato di una struttura unilaterale (richiesta di risoluzione e offerta di riconduzione ad equitร  sono entrambi rimedi unilaterali), il secondo, invece di una struttura, almeno soยญstanzialmente, bilaterale. Alla differenza strutturale del rimedio corrisponderebbe una preยญcisa differenza funzionale, sicchรฉ, mentre la struttura unilaterale del rimedio รจ improntato su di una logica astensionistica, che rimetta al consenso, almeno virtuale, di entrambe le parti la prosecuzione del rapporto, la struttura bilaterale del rimedio rispecchia una logiCa conservativa intesa ad incentivare l’esecuzione del contratto. โ€œPer l’art. 1467, infatti, legitยญtimato ad attivare la rinegoziazione รจ soltanto il contraente avvantaggiato che subisce la riยญchiesta di risoluzione; l’art. 1375, invece, formalmente legittima entrambi i contraenti a solยญlecitare le rinegoziazione e, di fatto, ne rimette l’iniziativa a quella delle parti che risulta svantaggiata dalle mutate circostanzeโ€ (Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazioยญne e gestione delle sopravvenienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002). รˆ perรฒ il caso di sottolineare che, riconosciuta all’offerta natura sostanziale di propoยญsta modificativa del contratto e considerata la realtร  contrattuale in cui 1’adeguamento opeยญra, risulta evidente che l’esercizio del diritto di proporre l’equa modificazione delle condiยญzioni puรฒ dare avvio, in pendenza del processo iniziato per la risoluzione del contratto, ad una vicenda puramente negoziale: quella della modificazione concordata delle condizioni.

[41] Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle sopravveยญnienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002, per il quale la distribuzione dei poteri (di cui all’art. 1467 c.c.) โ€œรจ intesa ad attuare un dispositivo non altrimenti fungibile che si propone di tutelare il debitore svantaggiato senza, perรฒ, coยญstringere il creditore ad un sacrificio non preventivatoโ€. Aggiunge l’autore che โ€la deduzioยญne dell’obbligo di trattare per l’adeguamento dal potere di mantenere in essere il contratto modificato non fa altro che trasformare un dato al piรน funzionale in una struttura normatiยญva, ossia trasformare un’intenzione solo metagiuridica (= incentivare di fatto la rinegoziaยญzione) in un autonomo obbligo giuridicoโ€.

[42] Cosรฌ, sempre, M. Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settemยญbre 2002, secondo il quale l’effetto giuridico dell’art. 1375 c.c. sarebbe di obbligare il deยญbitore, non a trattare, ma ad eseguire la prestazione tenendo in considerazione, secondo buoยญna fede, le circostanze sopravvenute. โ€œIl debitore, cioรจ, non รจ obbligato ad adeguare la sua prestazione. Sicchรฉ la trattativa non รจ un dovere primario ma, al piรน, una semplice modaliยญtร  di adempimento dell’obbligazioneโ€.

[43] Marasco G., La reintegrazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dellโ€™equilibrio negoziale, Roma, 2006, p. 124.

[44] Cfr. Terranova, L’eccessiva onerositร  nei contratti, Il codice civile – Commentaยญrio, diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p. 244: โ€œL’opzione dell’ordinamento per un adeยญguamento del contratto in luogo dello scioglimento del rapporto trova normativo avallo nell’โ€antirimedio” previsto dal comma 3ยฐ dell’art. 1467 c.c., in virtรน del quale il benefici aยญrio della sopravvenienza, purchรฉ disposto ad una modificazione del contratto puรฒ sempre e comunque impedire la risoluzione, assicurandosi cosรฌ la conservazione del rapporto. Il riยญmedio risolutorio puรฒ cioรจ operare solo a condizione dell’inoperativitร  dell’antirImedioโ€.

[45] Cass., 19 aprile 1982 n. 2411, in Mass. Foro it., 1982; Cass., 1 marzo 1995, n. 2340, in Mass. Foro il., 1995; Cass. 10 gennaio 1975, n. 91, in Mass. Foro it., 1975; Cass. 15 dicembre 1982, n. 6917, in Rep. Giust. civ., voce Obbligazioni e contratti, n. 177; Cass. 17 aprile 1980, n. 2546, in Mass. Foro it., 1980.

[46] In tal senso Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 113. Attraverso simile verifica si deve accertare se la clausoยญla rientri nel contenuto essenziale del contratto o assuma, semplicemente, carattere sussidiaยญrio.

[47] Silvestri, Clausole di indicizzazione convenzionale. Diritto monetario, in Dizionario di diritto privato, p. 114

[48] Quadri, Le clausole monetarie. Autonomia e controllo n’ella disciplina dei rapporti monetari, Milano, 1983, p. 112 ss.

[49] Da ultimo, sui rapporti fra (il concetto generale di) โ€œaleaโ€ e (tipi e correlative discipline, fra loro diversificate in funzione e degli interessi in gioco, del) โ€œcontratto aleatorioโ€, si segnala lโ€™attento studio di Capaldo, Contratto aleatorio e alea, Milano, 2004.

[50] Cass. 11 gennaio 1992 n. 247

[51] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 10.

[52] Cfr. Terranova, L’eccessiva onerositร  nei contratti, Il codice civile – Commentaยญrio, diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p. 244

[53] In sede di prima applicazione, sono stati segnalati da parte di alcuni Uffici dubbi interpretativi in relazione a due distinti profili: il primo, di matrice civilistica, concerne il reale significato sotteso alla locuzione โ€œsenza formalitร โ€, contenuta al comma 2, e riferita agli annotamenti di surrogazione; il secondo, di natura prettamente fiscale, riguarda, invece, lโ€™individuazione del corretto trattamento tributario applicabile agli stessi annotamenti. Per quanto attiene il primo aspetto, si evidenzia che il secondo periodo del comma 2 della citata norma prevede, come accennato, che lโ€™annotamento di surrogazione, da eseguire in margine allโ€™iscrizione dellโ€™ipoteca ai sensi dellโ€™articolo 2843 c.c., possa essere richiesto al conservatore, โ€œโ€ฆsenza formalitร , allegando copia autentica dellโ€™atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.โ€.

[54] La funzione tipica dell’istituto, secondo la giurisprudenza, รจ quella di riequilibrare la situazione che si รจ venuta a creare a seguito del depauperamento del solvens e del conseguente arricchimento dell’accipiens, assicurando al soggetto che ha reso possibile l’adempimento al debitore – nellโ€™ipotesi di cui allโ€™articolo 1202 c.c. – il recupero della prestazione erogata (cfr., in tal senso, Cass. civ., 23 novembre 2004, n. 22057).

[55] Al riguardo, si sottolinea che la disposizione in esame mentre rispetto al rapporto di finanziamento (originario) oggetto di estinzione si riferisce non soltanto al mutuo, ma anche a tutte le altre forme di finanziamento (erogate da intermediari bancari e finanziari), per quanto concerne il finanziamento finalizzato ad estinguere quello originario, fa riferimento soltanto al contratto di mutuo (cfr. in tal senso lโ€™art. 1202 c.c., espressamente richiamato dal comma 1 dellโ€™art. 8 in esame, nonchรฉ il comma 2 dellโ€™art. 8, il quale dispone che โ€œโ€ฆil mutuante surrogato subentra nelle garanzieโ€ฆ.โ€).

[56] Perchรฉ si verta nellโ€™ipotesi di surrogazione per volontร  del debitore, รจ necessaria la sussistenza di un nesso di interdipendenza tra il mutuo contratto dal debitore per acquisire la disponibilitร  della somma destinata ad estinguere il debito e il pagamento del debito stesso; da qui la necessitร , ai fini della piena efficacia della surrogazione ex art. 1202 c.c., che nellโ€™atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e che nella quietanza venga menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme con cui รจ stato effettuato il pagamento (in surrogazione).

[57] La giurisprudenza applica l’art. 1419 c.c. anche in materia di annullabilitร  del contratto. Cfr. Cass., 4 settembre 1980, n. 5100, in Giur. Agr. it., 1981, p. 479; Cass., 4 diยญcembre 1982, n. 6609, in Mass. Foro it., 1982; Cass., 16 dicembre 1982, n. 6935, in Giur. it., 1983, I, C. 1530; cfr. anche Trib. Roma, 9 marzo 1999, in Giur. merito, 2000, p. 325, con nota di Cimatti. In dottrina cfr., per tutti, Criscuoli, La nullitร  parziale del negozio giuridico, Milaยญno, 1959, p. 269.

[58] Circolare 95/E del 12.05.2000 secondo la quale nel caso in cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, si continua a beneficiare della detrazione prevista dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 13 bis del TUIR, come modificato dalla Legge 23.12.1988 n. 448, anche se il soggetto mutuante รจ diverso da quello originario.

[59] Marasco G., La reintegrazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dellโ€™equilibrio negoziale, Roma, 2006, p. 124.

[60] In questo senso vedi la circolare 9/2007

[61] In tal senso Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 113.

[62] Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle sopravveยญnienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002.

[63] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 298.

[64] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 293 ss., il quale prendendo in prestito le affermazioni di Puleo, I diritti potestativi (individuazione delle fattispecie), Milano, 1959, p. 67

[65] Gambino F., Problemi del rinegoziare, Giuffrรจ, Milano, 2004, pp. 186.

[66] Si citano qui, a titolo di esempio: I) Aumento dello stipendio del cliente, dovuto alle sue progressione di carriera; questo ha permesso di accumulare nel giro di pochi anni un ammontare di risparmio tale da poter estinguere il debito contratto in anticipo rispetto alla sua scadenza. II) Il cliente ha ricevuto in ereditร  un patrimonio tale da potersi permettere lโ€™estinzione del debito.

[67] Di norma, solo il 4-5% dei mutui viene estinto anticipatamente, a conferma delle difficoltร  che i clienti trovano nel reperire le risorse per far fronte allโ€™operazione e alla convenienza, anche in presenza della liquiditร  necessaria.

[68] In argomento si v. F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193; A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. Dโ€™Arrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร  e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.

[69] Se perรฒ il cliente sarร  ben lieto di estinguere il mutuo contratto per acquistare lโ€™appartamento in cui vive, non cosรฌ sarร  per la banca; lโ€™estinzione anticipata del mutuo priva infatti lโ€™istituto di credito di una fonte di reddito sicura e costante di durata pari a quella della stipula del contratto.

[70] Questo vantaggio รจ forse lโ€™unico della legge in commento, dato che le spese si riducono di pochissimo: รจ stato calcolato che la surrogazione in un contratto di mutuo, che esiste da quando esiste il codice civile, costava prima dellโ€™entrata in vigore del โ€œdecreto Bersani-bisโ€ circa 2.500 euro; ad oggi essa costa solo un centinaio di euro in meno.

[71] Non รจ semplice fare una panoramica delle penali di estinzione presenti attualmente nei prodotti finanziari delle banche italiane.

[72] In alcuni tipi di mutui-casa non รจ possibile esercitare lโ€™opzione di estinzione anticipata prima di un certo numero di anni; in questi casi il mutuo conviene a chi ritiene che non avrร  grandi aumenti di reddito negli anni successivi alla stipula.

[73] Ad esempio un mutuatario che avesse giร  una penale dello 0,50% avrร  diritto ad una riduzione di 20 centesimi, per cui pagherร  0,30%; se la penale contrattuale fosse 1,90% dovrebbe pagare lโ€™1,65%.

[74] Lโ€™importanza della recente legislazione non deve far dimenticare che nei rapporti tra sistema bancario e clientela interviene il cd. Bersani 1 e interverrร  ancora, quando approvato, il Disegno di Legge attualmente in discussione in Parlamento. Il Decreto Legge 223/06 e la Legge di conversione 248/06 avevano affrontato due argomenti molto importanti per i consumatori, le condizioni economiche contrattuali e la loro possibilitร  di modifica e lโ€™azzeramento dei costi di chiusura dei conti correnti.

[75] Ad esempio la Legge 24/01 che abbassรฒ i tassi dei mutui prima casa allโ€™8% o lโ€™accordo delle Associazioni dei consumatori con alcuni grandi gruppi bancari per ridurre le penali di estinzione anticipata del 1998.

[76] A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. Dโ€™Arrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร  e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, ivi, 701-724; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; E.C. Zaccaria, Lโ€™adattamento dei contratti a lungo termine nellโ€™esperienza giuridica statunitense: aspirazioni teoriche e prassi giurisprudenziali, in Contr. e impr., 2006, 478 ss.

[77] Meritano di essere richiamate, sotto questo profilo, le problematiche emerse inยญtorno alle clausole di indicizzazione e alle ripercussioni che la loro invaliditร  puรฒ produrre rispetto ai contratti in cui sono inserite. Si tratta di una questione dibattuta che vede conยญtrapposte l’idea di chi ritiene che il mantenimento del contratto, pur senza la clausola di inยญdicizzazione invalida, sia la scelta piรน adeguata alle esigenze dell’ordinamento di manteniยญmento della stabilitร  monetaria e della ripartizione delle conseguenze economiche dei fenoยญmeni monetari (Quadri, Le clausole monetarie. Autonomia e controllo n’ella disciplina dei rapporti monetari, Milano, 1983, p. 112 ss.), e l’idea di chi, invece, รจ del parere che la nulยญlitร  di una clausola di indicizzazione si estenda all’intero contratto, in quanto, in presenza di una simile clausola, la prestazione oggetto del contratto non puรฒ essere determinata in modo autonomo, ma dipende sempre ed imprescindibilmente dal meccanismo parametrico, che si pone quale unico criterio di determinazione dell’oggetto negoziale (sicchรฉ, venendo meno siffatto parametro, l’oggetto diviene indeterminabile); ciรฒ รจ di ยซintuitiva evidenza nei contratti in cui al momento della stipulazione la somma di denaro oggetto della prestazione non venga indicata in termini pecuniari ma solo attraverso il meccanismo contenuto nella clausola monetaria. Pur, tuttavia, questo rilievo non รจ men vero in tutti i casi in cui al moยญmento della conclusione del contratto viene indicato l’ammontare della somma rispetto alยญla quale la clausola monetaria funzionerร  quale criterio di revisioneยป (Silvestri, Clausole di indicizzazione convenzionale. Diritto monetario, in Dizionario di diritto privato, p. 114). Sul dibattito sorto intorno alla clausola oro, in passato ritenuta illecita, cfr. Carnelutti, Sulla validitร  della clausola oro, in Foro it., 1949, c. 158; Mazza, Clausola oro e nulliยญtร  parziale del contratto, in Giur. compi. Cass. civ., 1948, II, p. 667; Andrioli, L’inefficaยญcia della clausola oro valore e il principio di conservazione dei contratti, in Riv. it. dir. fin., 1940, II, l, p. 90.

[78] Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato (a cura di Iudica e Zatยญti), Milano, 2001, p. 866.

[79] A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. Dโ€™Arrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร  e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, ivi, 701-724; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; E.C. Zaccaria, Lโ€™adattamento dei contratti a lungo termine nellโ€™esperienza giuridica statunitense: aspirazioni teoriche e prassi giurisprudenziali, in Contr. e impr., 2006, 478 ss.

[80] Il cammino verso lโ€™eliminazione della penale non รจ stato tuttavia agevole e ci sono volute due norme e sei mesi di tempo per poter vedere attuato il proposito.

[81] V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, cit.; in argomento si v. anche F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193;

[82] P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; Id., voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 431 ss.; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione allโ€™obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.

[83] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000

[84] Rescigno, L’adeguamento del contratto nel diritto italiano, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 305.

[85] cfr. Carnelutti, Sulla validitร  della clausola oro, in Foro it., 1949, c. 158; Mazza, Clausola oro e nulliยญtร  parziale del contratto, in Giur. compi. Cass. civ., 1948, II, p. 667; Andrioli, L’inefficaยญcia della clausola oro valore e il principio di conservazione dei contratti, in Riv. it. dir. fin., 1940, II, l, p. 90.

[86] Recita infatti il giร  citato articolo 7: โ€œ1. Eโ€™ nullo qualsiasi patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che mutuatario, che richieda lโ€™estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per lโ€™acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante. 2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullitร  del contratto. [โ€ฆ]โ€ La norma รจ stata emanata proprio per eliminare le penali di estinzione anticipata nei contratti di mutuo; gioca a favore di questa interpretazione il fatto che la legge parli di clausole penali e di estinzione anticipata o parziale.

[87] V. Gentili A., โ€œLa replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contrattoโ€, in Contratto e impresa, 2003, pag. 701.

[88] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss.; Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 58 ss.; Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 315; Frignani, Le clausole di hardship, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992; cfr. altresรฌ Gorni, Le clausole di rinegoziazione, in Aa.Vv., Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa. Esecuzione, adattamento e risoluzione in uno scenario di crisi. Quaderni per lโ€™arbitrato e per i contratti internazionali, Milano, 1992, p. 37 s.

[89] V. Sicchiero G., โ€œLa rinegoziazioneโ€, in Contratto e impresa, 2002, pp. 776.

[90] P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; Id., voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 431 ss.; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione allโ€™obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.

[91] IlSole24Ore, 5 febbraio 2007, pag. 3. Si calcola che la convenienza per i mutuanti a vedersi ridotta la penale di estinzione anticipata valga soltanto per i mutui contratti tra il 2000 e il 2001, quando i tassi erano sul 7-8% e la durata media compresa tra i 15 e i 20 anni; si tratta di un bacino dโ€™utenza di circa cinquecentomila mutui, che possono vedersi ridotto il tasso attorno al 5%.

[92] Sullโ€™argomento, v. A. Di Majo, La nozione di equilibrio nella tematica del contratto, Incontro di studio del C.S.M., 22-24 aprile 2002, in www.lexfor.it.; G. Oppo, Lo โ€œsquilibrioโ€ contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 533 ss.

[93] A. Dโ€™Angelo, Il contratto in generale. La buona fede, in Trattato di Diritto Privato diretto da M. Bessone, Torino, 2004, pp. 89, 97, 165.

[94] F. Caringella, Studi di Diritto Civile, II, Giuffrรฉ, 2003, p. 1690.

[95] A tale distinzione รจ ispirata tutta la piรน recente normativa consumeristica.

[96] Sulla nozione di giustizia contrattuale v. G. Marini, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, in Riv. critica dir. priv., 1986, p. 257 ss.; G. Vettori, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv., n. 1/2000, p. 21 ss.; U. Breccia, Prospettive nel diritto dei contratti, in Riv. critica dir. priv., 2001, p. 194 ss.. Si puรฒ anticipare (ma sul punto si tornerร  piรน avanti) che, in chiave storica, il problema della giustizia contrattuale รจ stato sempre collegato alla necessitร  che lo scambio fosse caratterizzato da un โ€œgiusto prezzoโ€, con la conseguente necessitร  di dover determinare, nel modo piรน preciso possibile, cosa si dovesse intendere per prezzo giusto e quale potesse essere il valore oggettivo dei beni. Sulla evoluzione dei principi di giustizia in materia contrattuale, v. R. Lanzillo, La proporzione fra le prestazioni contrattuali, Padova, 2003, p. 47 ss..

[97] Cfr. G. Marini, op. cit., p. 257 ss.

[98] Sul rapporto tra equilibrio contrattuale e giustizia contrattuale, v. F. Caringella, op. cit., p. 1691, secondo cui โ€œรจ evidente che, con buona probabilitร , un assetto contrattuale โ€œequilibratoโ€ sia in concreto anche โ€œgiustoโ€. Maggiori perplessitร  manifesta sul punto A. Di Majo, op. cit., p. 1 ss., secondo cui โ€œnon รจ neanche del tutto pacifico se la nozione di โ€œequilibrio contrattualeโ€ debba e/o possa o meno coincidere con quella della โ€œgiustizia contrattualeโ€. In senso negativo possono portarsi argomenti secondo cui la nozione di โ€œequilibrioโ€ si muove e si colloca nellโ€™ottica dello โ€œscambioโ€ (di merci e/o di prestazioni) mentre la nozione di โ€œgiustizia contrattualeโ€ vola piรน alto. Ha riguardo ad esiti o risultati dallโ€™assetto contrattuale che siano conformi ai parametri oggettivi della โ€œgiustiziaโ€, ove per โ€œgiustiziaโ€ si intendono esiti conformi ai dettami della morale sociale, il che coinvolge un giudizio etico, non giร  solo mercantilisticoโ€.

[99] G. Alpa, Introduzione alla nuova giurisprudenza, in M. Bessone-G. Alpa (a cura di), I contratti in generale, I, Torino, 1991, p. 297 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Milano, 2000, pp. 32 e 36; R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, II, Torino, 1993, p. 3 ss.; V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 2001, p. 928 ss.; U. Breccia, Causa, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. XIII, t. III, Torino, 1999, p. 71 ss.; A. Dโ€™Angelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992, p. 309 ss.; P. Schlesinger, Lโ€™autonomia privata e i suoi limiti, in Giur. It., 1999, p. 231; M. Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in S. Mazzamuto (a cura di), Il contratto e le tutele: prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, p. 305 ss.; F. D. Busnelli, Note in tema di buona fede ed equitร , in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 556 ss.; G. Marini, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, cit., p. 257 ss.; G. Grisi, Lโ€™autonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dellโ€™economia, Milano, 1999, p. 180 ss.; A. Somma, Autonomia privata e struttura del consenso contrattuale. Aspetti storico-comparativi di una vicenda concettuale, Milano, 2000, p. 405 ss.; Id., Il diritto privato liberista. A proposito di un recente contributo in tema di autonomia privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 263 ss.; A. Barba, Libertร  e giustizia contrattuale, in Studi in onore di P. Rescigno, III, 2, Milano, 1998, p. 11 ss.; F. Gazzoni, Equitร  e autonomia privata, Milano, 1970, p. 328; E. Dellโ€™Aquila, Lโ€™adeguatezza tra i vantaggi nei contratti onerosi, in Studi senesi, XCI, III serie, XXVIII, 1979; R. Lanzillo, Il problema dellโ€™equivalenza fra le prestazioni, in Studi Parmensi, 1983; Ead., Regole del mercato e congruitร  dello scambio contrattuale, in Contratto e Impresa, 1985, p. 309; T. O. Scozzafava, Il problema dellโ€™adeguatezza della prestazione nella rescissione per lesione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, p. 353; M. Costanza, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contratto e Impresa, 1987, p. 423; F. Galgano, La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contratto e Impresa, 2000, p. 918; P. Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Riv. Critica dir. privato, 2001, p. 223; A. Ricci, Errore sul valore e congruitร  dello scambio contrattuale, in Contratto e Impresa, 2001, p. 987; D. Corapi, Lโ€™equilibrio delle posizioni contrattuali nei Principi Unidroit, in Eur. dir. priv., 2002, p. 23; L. Ferroni (a cura di), Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, Milano, 2002.

[100] Cfr. R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, t. I, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2004, p. 22, โ€œIl giurista desidera – ha sempre desiderato – che il contratto, previsto e regolato dal diritto, sia giusto. Egli respinge istintivamente lโ€™idea di un contratto ad un tempo ingiusto ed efficaceโ€.

[101] Sullโ€™argomento v. V.M. Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000; A. De Mauro, Il principio di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; F. Criscuolo, Equitร  e buona fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di adeguamento delle prestazioni contrattuali da parte dellโ€™arbitro (o del giudice) di equitร , in Riv. arbitrato, 1999, p. 71; P. Gallo, Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., XVII, Torino, 1998; Id., Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata, in AA. VV. (a cura di N. Lipari), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, p. 193; M. Timoteo, Contratto e tempo. Note a margine di un libro sulla rinegoziazione contrattuale, in Contratto e impresa, 1998, p. 619; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; R. Tommasini, Revisione del rapporto (diritto privato), in Enc, dir., XL, Milano, 1989.

[102] Cosรฌ D. Russo, Sullโ€™equitร  dei contratti, cit., p. 64. Lโ€™Autore afferma, tuttavia, che la soluzione prospettata โ€œsebbene apparentemente eversiva non risulta ad un attento esame in contrasto con la sistematica del codiceโ€. Osserva P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale, cit., p. 312: โ€œIn sostanza lโ€™esistenza stessa di un rapporto contrattuale destinato a protrarsi nel tempo potrebbe implicare un obbligo reciproco dei contraenti a trattare le condizioni della modificazione del contratto, anche indipendentemente dalla ricorrenza di tutti i requisiti per la risoluzione ex art. 1467, ossia quante volte la situazione di fatto sia tale da non permettere lโ€™adempimento delle obbligazioni assunte, senza un sostanziale sacrificio economico per il debitore (ancorchรฉ non in misura tale da far scattare i presupposti della risoluzione per eccessiva onerositร )โ€.

[103] V. Roppo, Il contratto, cit., p. 1046 ss..

[104] P. Gallo, op. ult. cit., p. 102 ss., parte dalla premessa fondamentale nello studio dellโ€™adeguamento del contratto nei rapporti a lungo termine, e cioรจ che โ€œla valutazione degli interessi dei contraenti non puรฒ svolgersi sul piano del contenuto del contratto, come insieme delle pattuizioni su cui si รจ raggiunto il consensus in idem placitum, bensรฌ sul diverso piano dellโ€™esecuzione, cercando di rinvenire gli strumenti normativi atti a garantire che lโ€™adempimento sia in linea con il concreto sviluppo del rapporto contrattualeโ€.

[105] P. Gallo, op. ult. cit., p. 355: โ€œIl contratto โ€ฆ indica lโ€™esistenza, nonchรฉ il contenuto dellโ€™obbligo, mentre il criterio della buona fede (ovvero della correttezza) offre lo strumento giuridico per individuare le modalitร  concrete dellโ€™obbligo โ€ฆ il โ€œcomeโ€ lโ€™obbligo vada adempiutoโ€.

[106] P. Gallo, op. ult. cit., p. 154 ss.: โ€œLa modificazione non รจ piรน soltanto legata alle vicende patologiche dellโ€™esecuzione del contratto; essa รจ strumento di attuazione del rapportoโ€.

[107] Sia che lโ€™obbligo di rinegoziare abbia fonte contrattuale, sia che abbia fonte legale, si pone il problema di stabilire quali siano le conseguenze dellโ€™inadempimento di tale obbligo. Secondo F. Macario, op. cit., p. 395 ss., ad un tale inadempimento conseguirebbe la possibilitร , per la parte adempiente, di far valere la culpa in contraendo della controparte, chiedendo al giudice una pronuncia costitutiva, sostitutiva del mancato accordo, ai sensi dellโ€™art. 2932 c.c. Favorevole a tale soluzione รจ anche V. Roppo, Il contratto, cit., p. 1047, il quale osserva che i rimedi rappresentati dalla risoluzione e dal risarcimento porterebbero al risultato che lโ€™obbligo di rinegoziazione mira ad evitare e, cioรจ, la distruzione del contratto. La soluzione ispirata allโ€™art. 2932 c.c., secondo lโ€™A., โ€œpuรฒ sembrare molto audace. Ma, prima di tutto, il risultato di essa non รจ cosรฌ eversivo: equivale a dare alla parte gravata dalla sopravvenienza quello stesso potere dโ€™invocare la riduzione a equitร  del contratto squilibrato, che giร  le spetta in relazione ai contratti gratuiti, e che nei contratti onerosi spetta a controparte (sicchรฉ, piรน che un rimedio nuovo, si configurerebbe un semplice allargamento della legittimazione a un rimedio giร  previsto)โ€.

[108] M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, cit.. Secondo lโ€™A. (p. 338) โ€œil giudizio di buona fede costituisce un adeguato mezzo di controllo sulla compatibilitร  tra circostanze createsi ed equilibrio economico del contrattoโ€.

[109] Esplicita รจ lโ€™adesione, da parte di Bessone, alla teoria della causa concreta (op. ult. cit., p. 117 ss): โ€œNel quadro degli ordinamenti che sembrano esaurire la causa del contratto negli interessi che esprimono la funzione tipica di ogni singolo affare, accade che ogni interesse diverso da quelli venga qualificato irrilevante, e ciรฒ naturalmente sembra impedire di apprezzare circostanze che, essendo incompatibili con situazioni solo presupposte dal contratto, paiono riguardare interessi estranei piรน di ogni altro alla causa del negozio, puri e semplici motivi dellโ€™iniziativa. โ€ฆ Queste difficoltร  invece non vi sono se si accoglie un concetto di causa cosรฌ ampio da estendere la nozione di ragione giustificativa dellโ€™affare anche agli interessi che talvolta integrano lโ€™economia del contratto pur essendo estranei alle costanti del tipo negoziale, cosรฌ da consentire di apprezzare anche circostanze che li concernonoโ€.

[110] Nella teoria elaborata dal Bessone, il giudizio di buona fede non costituisce applicazione nรฉ dellโ€™art. 1366 c.c., nรฉ dellโ€™art. 1375 c.c., โ€œperchรฉ il controllo sulla compatibilitร  tra circostanze occorse ed adempimento non pone tanto un problema di valutare la correttezza del contegno tenuto nellโ€™esecuzione del rapporto, quanto piuttosto di verificare se la prestazione รจ correttamente esigibileโ€.

[111] M. Bessone, op. ult. cit., p. 399 ss.: โ€œIl giudizio di buona fede consente di accertare se – date le circostanze – la prestazione delle parti puรฒ ancora essere richiesta o se costituisce piuttosto abuso del diritto la pretesa di ottenerla fatta valere dallโ€™altra. โ€ฆ In conclusione, il controllo sulla compatibilitร  tra evenienze (pure diverse dallโ€™imprevedibile) ed adempimento invariabilmente si concreta nel giudizio di buona fede inteso ad accertare se lo stato di cose creatosi non richieda un sacrificio che sta al di lร  del limite implicito nella stessa economia dellโ€™affareโ€, limite oltre il quale, secondo lโ€™A., la prestazione non รจ piรน dovuta e il contratto si risolve senza alcuna responsabilitร  in capo al debitore. In tale prospettiva, โ€œla legge fa della buona fede in senso oggettivo (e distinta da diligenza e da equitร ) la fonte di un precetto diretto ai singoli, in quanto regola di comportamento, e al giudice, in quanto modello di decisione che รจ compito del giudice puntualizzareโ€.

[112] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 10.

[113] Unโ€™esigenza, questa, fortemente avvertita non solo in ambito di contrattazione internazionale, ma sempre con maggiore intensitร  anche nelle contrattazioni interne.

[114] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 11, ove si legge che la clausola di rinegoziazione โ€œรจ inserita nel contratto per disciplinare il fenomeno delle sopravvenienze in modo nuovo e diverso rispetto alle scelte normativeโ€.

[115] Ritengono meritevoli di tutela giuridica lโ€™interesse perseguito dalla clausola di rinegoziazione: Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss.; Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 58 ss.; Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 315; Frignani, Le clausole di hardship, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992; cfr. altresรฌ Gorni, Le clausole di rinegoziazione, in Aa.Vv., Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa. Esecuzione, adattamento e risoluzione in uno scenario di crisi. Quaderni per lโ€™arbitrato e per i contratti internazionali, Milano, 1992, p. 37 s.

[116] Si che gli interessi sottesi da obblighi contrattuali leciti sono da ritenersi meritevoli di tutela.

[117] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss. Lโ€™autore afferma che la considerazione risulta โ€œtanto piรน consistente, ove ci si ponga nella prospettiva secondo la quale non saremmo neanche al cospetto di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare e quindi il richiamo al controllo di meritevolezza risulterebbe incoerenteโ€. Sulla fattispecie dei negozi preparatori si rinvia a G. Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974; Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990; Salandra, Contratti preparatori e di coordinamento, in Riv. Dir. Comm., 1990, I, p. 22 ss.

[118] Cfr., per tutti, Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss.; Maiello, I problemi di legittimitร  e di disciplina dei negozi atipici, in Riv. Dir. Civ., 1987, I, p. 487 s.

[119] A dimostrare ciรฒ, vengono richiamate, tra le altre, Cass., 28 ottobre 1983, n. 6390, in Foro it., 1983, I, c. 2997; Trib. Vicenza, 10 novembre 1984, in Riv. Dir. Comm., 1985, II, p. 285; App. Milano, 22 gennaio 1962, in Banca, borsa, tit. cred., 1982, II, p. 178; App. Milano, 21 febbraio 1984, in Banca, borsa, tit. cred., 1985, II, p. 188; Trib. Milano, 25 settembre 1978, in Banca, borsa, tit. cred., 1982, II, p. 178.

[120] Il giudizio sulla meritevolezza degli interessi che la clausola di rinegoziazione sottende opera sul piano esclusivo della “causa”, della individuazione-valutazione della funzione economico-sociale del patto, e non copre di certo quegli altri profili (quali la susยญsistenza degli altri elementi essenziali) in relazione ai quali l’ordinamento in generale fa deยญrivare la validitร  o l’invaliditร  del contratto.

[121] Potrebbero non risultare perciรฒ meritevoli di tutela anche interessi indubbiamente leciti. Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss. Lโ€™autore sottolinea come, a differenza del passato allorchรฉ al fine della validitร  di un contratto atipico era sufficiente che non violasse alcuna norma di legge (Cass., 6 giugno 1967, n. 1248, in Mass. Foro it. 1967), la giurisprudenza piรน recente, nel condurre il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2ยฐ comma, c.c., tenda ad esercitare anche in senso positivo il controllo sulla fattispecie contrattuale.

[122] Per una chiara e sintetica distinzione cfr. Torrente A.- Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Milano, 2004, pag. 480

[123] V. Clerico G., โ€œMinaccia di inadempienza contrattuale, rinegoziazione e forme di risarcimentoโ€, in Rivista critica di diritto privato, 2004, pp. 279-280

[124] Cfr. Gallo P., voce Revisione del contratto, contenuta nel Digesto delle discipline privatistiche, vol. XVII, Torino, 1998

[125] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโ€™equilibrio contrattuale, Napoli, 2000

[126] Si pensi allโ€™inflazione dei prezzi che colpรฌ i paesi coinvolti nel secondo conflitto mondiale, condizione che incideva fortemente sugli equilibri finanziari dei contratti.

[127] La distinzione รจ quella proposta da Gentili A., op cit.

[128] V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโ€™equilibrio contrattuale, cit., 58 ss.; M. Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in AA.VV., Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi, Milano, 1992, 313-315.

[129] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli. 1996, p. 340, secondo cui โ€œnon puรฒ essere nulla per indeterminabilitร  dell’oggetto una patยญtuizione che, proprio per l’impossibilitร  di prevedere e quindi definire a priori i termini del rapporto (ovvero per la rinuncia delle parti a definirli), intende rinviare al futuro accordo la determinazione delle condizioniโ€, soluzione che, per l’autore, โ€œnon muta qualora l’intesa su presupposti e termini, in base ai quali dovrร  avvenire la modificazione del contratto origiยญnario, appaia, prima facie, generica, per non avere le parti l’interesse a definire compiutaยญmente i termini della rinegoziazioneโ€.

[130] V. Cesaro V. M., op cit.

[131] Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimeยญdi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 314

[132] Lโ€™equivalenza soggettiva esprime la corrispondenza di valori delle prestazioni secondo la valutazione delle parti.

[133] Con estrema chiarezza giร  Nicolรฒ, Alea, voce dellโ€™Enc. dir., I, Milano, 1958, 1026: โ€œbisogna esaminare se il tipo di contratto posto in essere, per il suo contenuto e per la sua funzione, non implichi di per sรฉ che al momento del suo perfezionamento vi sia o vi debba essere la consapevolezza delle parti di affrontare un certo margine di rischio, collegato appunto allโ€™eventuale verificarsi di situazioni di fatto e di vicende, economiche o di altra natura, che normalmente, o per lo meno non eccezionalmente, incidono sullo svolgimento di quel singolo tipo di rapporto e influiscono sul risultato economico che le parti vogliono conseguireโ€.

[134] V. Bianca M., Il contratto, Milano, 2000, pag. 492

[135] Vedi, sul punto, Traisci F.P., Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil law e common law, Napoli, 2003, pag. 34 e ss.

[136] V. Sicchiero G. , op cit.

[137] La tesi รจ legata allโ€™autorevolezza in materia di Posner, Economic Analysis of Law, Boston, 1973, 49 s. (il classico volume รจ ormai in quinta edizione, New York, 1998, 105 ss.,ย  mentre il saggio in cui la materia รจ stata esaustivamente trattata รจ a firma congiunta, Posner e Rosenfield, Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis, in J. Legal Studies 6 (1977), 90 ss.).

[138] Nellโ€™ambito di un attento studio sui risvolti giuseconomici dei โ€œcontratti incompletiโ€, cfr. da ultimo Bellantuono, I contratti incompleti fra economia e diritto, Padova, 2000, 140 ss, spec. 148 s.

[139] Cfr. Pardolesi, Tutela specifica e tutela per equivalente nella prospettiva dellโ€™analisi economica del diritto, in Quadrimestre, 1988, 76; da ultimo, Id., in Cooter, Mattei, Monateri Pardolesi e Ulen, Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, Bologna, 1999, 227 ss.

[140] Puรฒ essere sufficiente, in questa sede, ricordare Speidel, Court-Imposed Price Adjustments Under Long-Term Supply Contracts, cit., 369; nonchรฉ Hillman, Court Adjustments of Long-Term Contracts: An Analysis Under Modern Contract Law, in Duke L.J., 1987, 1.

[141] Anche in questo caso, solo esemplificativamente: Schwartz, Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreements and Judicial Strategies, in J. Legal Studies 21 (1992), 271 ss.; nonchรฉ dello stesso a., Law and Economics: lโ€™approccio alla teoria del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1996, 427,ย  446; Dawson, Judicial Revision of Frustrated Contracts, cit., 36 s.; Goldberg, Relational Contract, in The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, vol. 3,ย  London-New York, 1998, 290; Eisenberg, Relational Contracts, in Good Faith and Fault in Contract Law, a cura di Beatson e Fiedman, Oxford, 1995,ย  291, 300; dal punto di vista del diritto inglese: McKendrick, ibid., 305, 333.

[142] Anche dopo la nota decisione ALCOA. Per piรน puntuali informazioni sugli sviluppi del dibattito post-ALCOA in ambiente di common law nordaricano, ci si permette di rinviare a Roppo, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 251 ss.

[143] Piรน ampiamente Bellantuono, I contratti incompleti fra economia e diritto, Padova, 2000, 115 ss.; una puntuale revisione della teoria โ€˜classicaโ€™ si legge giร  in Trimarchi, Commercial Impracticability in Contract Law: An Economic Analysis, Int. Rev. L.&Econ. 11 (1991), 63 ss.

[144] Rileva Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimeยญdi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 314, che le clausole di riยญnegoziazione, sotto il profilo dei presupposti operativi, non si distaccano dal sistema della reductio ad aequitatem (salvo che per il fatto che, a differenza della reductio la quale paraยญlizza la domanda di risoluzione, la previsione di una clausola di rinegoziazione vale ad imยญpedire che la risoluzione venga chiesta). L’autrice aggiunge, ancora, che mediante previsioยญne di specifiche clausole rinegoziative, l’adeguamento del contratto alle sopravvenute cirยญcostanze potrebbe essere richiesto anche in assenza dei presupposti richiesti dall’artt. 1467 ss. c.c., โ€œe ciรฒ non per semplice e necessaria conseguenza del principio di autonomia privaยญta, ma in ragione del principio che collega la rottura del rapporto contrattuale soltanto alle ipotesi in cui il mutamento delle circostanze contrattuali sarebbe tale da rendere inattuabili gli interessi delle partiโ€. A questo proposito viene richiamato il principio generale, recepito anche dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili (art. 25), in virtรน del quale lo scioglimento del contratto rappresenta un rimedio estremo e, dunque, imยญpiegabile solo nel caso in cui venga meno la possibilitร  di attuare il rapporto in ragione deยญgli interessi da soddisfare.

[145] Puรฒ essere sufficiente richiamare la piรน recente opera trattatistica sulla disciplina generale del contratto, Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, 1037. Per il valore che possono avere le classificazioni, necessarie a dare un ordine espositivo alla materia, รจ noto peraltro che, nelle impostazioni piรน classiche, le riflessioni in tema di presupposizione sono collegate alla trattazione degli elementi accidentali del contratto (in particolare, della condizione: cfr. Messineo, Il contratto in genere, 1, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1968, 204 ss.) ovvero ai vizi del consenso (in particolare, allโ€™errore: cfr. Sacco [e De Nova], Il contratto, I, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 1993, 443 ss.).

[146] V. Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2003, pag. 915. A proposito di questa disposizione, si รจ affermato che il principio di conservazioยญne del contratto si combina con il principio dell’integrazione del contratto sancito dall’art. 1374 c.c., per cui, oltre alla volontร  delle parti, alla determinazione del regolamento conยญtrattuale concorrono anche le disposizioni normative (Galgano, Diritto civile e commerciaยญle. Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 420; cfr. anche Bianca, Diritto civiยญle, Il contratto, 2000, p. 641). Partendo da una simile affermazione si potrebbe giungere alยญla seguente conclusione: tra le fonti di integrazione del contratto rientra anche la regola delยญla buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c. espressione delle norme di legge richiamate dall’art. 1374 c.c.); tra i diversi obblighi che sorgono ex bona fide, con riferimenยญto ai contratti destinati a vivere per un lungo periodo, vi รจ anche quello di rinegoziare; in caso di nullitร  della sola clausola di rinegoziazione, il contratto potrebbe ugualmente restaยญre in vita in quanto la clausola nulla verrebbe sostituita dall’obbligo legale di rinegoziazioยญne (come rilevato dalla Cass., 18 ottobre 1980 n. 5610, in Mass. Foro it., 1980, la regola della correttezza e della buona fede, espressa tanto nell’art. 1337 c.c., quanto negli artt. 1175-1375 c.c., รจ norma imperativa “precettiva” o “positiva”, dettata a tutela ed a limitazioยญne degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti). Una simile soยญluzione, perรฒ, comporterebbe una notevole forzatura del dettato normativo (artt. 1419-1374 c.c.): non va dimenticato, perรฒ, che la soluzione apprestata dall’art. 1419, 2ยฐ comma, c.c. (finalizzato alla conservazione del contratto legalmente integrato da norme imperative), presuppone l’esistenza di una disciplina positiva del rapporto: si tratta di ipotesi in cui la legge determina imperativamente il contenuto del rapporto in modo tale che le disposizioยญni convenzionali eventualmente contrarie sono invalide ed inidonee a precluderne l’appliยญcazione (Bianca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 2000, p. 641; cfr. Cass., 11 giugno 1981, n. 3783, in Mass. Foro it., 1981: โ€œL’art. 1419 comma 2 c.c., per il quale la nullitร  delยญle singole non importa la nullitร  del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diยญritto da norme imperative, si riferisce all’ipotesi in cui specifiche disposizioni, oltre a comยญminare la nullitร  di determinate clausole contrattuali, ne impongano anche la sostituzione con una normativa legale, mentre tale disposizione non si applica qualora il legislatore, nelยญlo statuire la nullitร  di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente previยญsta la sostituzione con una specifica norma imperativaโ€.

[147] C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 643; G. Benedetti, Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, cit., p. 59; N. Irti, Lโ€™ordine giuridico del mercato, cit., p. 70.

[148] Sui punti di contratto tra i due istituti, v. F. Galgano, op. ult. cit., p. 450 ss., il quale, dopo averne evidenziato i tratti di disciplina comuni relativi alla riconduzione ad equitร , osserva che โ€œanche gli effetti della rescissione rispetto ai terzi sono regolati (art. 1452) in modo corrispondente alla risoluzioneโ€.

[149] V. G. Casella, La risoluzione del contratto per eccessiva onerositร  sopravvenuta, Torino, 2002; A. Di Majo, Eccessiva onerositร  sopravvenuta e reductio ad aequitatem, in Corr. giur., 1992, p. 662 ss.; Id., La nozione di equilibrio nella tematica del contratto, cit., p. 8 ss., il quale osserva che โ€œin pressocchรฉ tutti i sistemi giuridici (anche in quello di Common Law) non passano inosservate le sopravvenienze, che sono tali da alterare lโ€™equilibrio contrattuale. In Common Law si ha riguardo alla volontร  delle parti. Nella dottrina francese si ricorre allโ€™istituto della โ€œimprevisionโ€. Nel nostro codice si รจ soliti fare riferimento alla risoluzione per eccessiva onerositร  (art. 1467 ss.)โ€.

[150] La giurisprudenza ha ampliato lโ€™ambito di applicazione dellโ€™art. 1467 c.c., estendendolo a tutte le ipotesi in cui, al di fuori di una predeterminazione delle parti, avvenimenti straordinari e imprevedibili ritardino, senza colpa degli obbligati, lโ€™esecuzione del contratto, e si verifichi una alterazione del rapporto di proporzionalitร  tra le reciproche prestazioni. Cfr. Cass., 11 novembre 1986, n. 6584, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, p. 677. Una specifica applicazione dellโ€™istituto dellโ€™eccessiva onerositร  sopravvenuta, prevista dal legislatore, si puรฒ rinvenire nellโ€™art. 1664 c.c. in tema di appalto (cfr. P. Tartaglia, Eccessiva onerositร  ed appalto, Milano, 1983; O. Cagnasso, Appalto e sopravvivenza contrattuale, Milano, 1979; D. Rubino, Dellโ€™appalto, in Commentario del codice civile, Scialoja-Branca, sub artt. 1655-1677, Bologna-Roma, 1982).

[151] Tuttavia, analogamente a quanto previsto in materia rescissoria, laddove sussistano i presupposti per lโ€™applicabilitร  del rimedio della risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta, il legislatore accorda alla parte contro cui la risoluzione medesima รจ domandata di evitarla, offrendo di โ€œmodificare equamente le condizioni del contrattoโ€ (art. 1467, comma 3, c.c.). Il meccanismo della reductio รจ previsto anche per i contratti con obbligazioni di una sola parte, su domanda, in questo caso, del debitore (art. 1468 c.c.).

[152] R. Lanzillo, La proporzione fra le prestazioni, cit., p. 311; P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalitร  nei contratti, cit., p. 236, secondo cui โ€œistituti quali la rescissione per lesione e la risoluzione per eccessiva onerositร  si configurano come gli antesignani di una sia pur timida ed eccezionale necessitร  di evitare sproporzioni macroscopiche a favore di chi non le meritaโ€.

[153] Ci si รจ chiesti se lo squilibrio dovuto a fenomeni inflattivi rientrasse o meno nel concetto di alea normale. Secondo lโ€™attuale orientamento giurisprudenziale, la svalutazione monetaria puรฒ giustificare la risoluzione per eccessiva onerositร  sopravvenuta, qualora, ancorchรฉ non provocata da avvenimenti eccezionali, presenti caratteri di imprevedibilitร  e straordinarietร  (Cass., 15 dicembre 1984, n. 6574, in Giust. civ., 1985, 1, p. 2794; Cass., 3 agosto 1990, n. 7833, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 143).

[154] R. Lanzillo, op. ult. cit., p. 311, rileva che lโ€™equilibrio che il regime della reductio ad aequitatem tende a ristabilire รจ proprio quello originariamente convenuto dalle parti. In giurisprudenza, v. Cass., 13 luglio 1984, n. 4114, in Rep. Foro it., 1984, voce Contratto in genere, n. 276; Cass., 9 ottobre 1989, n. 4023, in Giur. it., 1990, I, 1, c. 944; Cass., 8 settembre 1998, n. 8857, in Giust. civ. Mass., 1998, 1865.

[155] Il rimedio in esame non trova applicazione nemmeno nei contratti aleatori per loro natura (art. 1469 c.c.).

[156] R. Nicolรฒ, voce Alea, in Enc. Dir., I, Milano, 1958, p. 1024 ss.; G. Scalfi, voce Alea, in Dig. IV ed., Sez. civ., I, Torino, 1987, p. 253 ss.; U.A. Salnitro, Contratti onerosi con prestazione incerta, Milano, 2003, p. 135 ss.; F. Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999, p. 195 ss.

[157] V. C. G. Terranova, Lโ€™eccessiva onerositร  nei contratti, cit., p.233: โ€œGli istituti in esame non si prestano nรฉ ad applicazioni finalizzate al recupero al recupero di operazioni contrattuali compromesse, nรฉ ad un potere modificativo del giudice diretto ad attuare astratti criteri di equilibrio dello scambio contrattuale, il che provocherebbe un appiattimento dellโ€™operazione contratto, privandola di ogni carattere di specificitร  e cioรจ del proprium della specifica operazione economicaโ€. Secondo A. Di Majo, Nozione di equilibrio nella tematica del contratto, cit., p. 8 ss., โ€œsi tratta dunque di preservare il mantenimento dellโ€™equilibrio contrattuale ma nei termini inizialmente convenuti dalle partiโ€. Lโ€™A., inoltre, evidenzia come, in presenza di sopravvenienze, i principi di diritto contrattuale europeo vadano โ€œben oltreโ€. Infatti, โ€œnel caso di โ€œmutamento di circostanzeโ€, ove le parti non raggiungano un accordo per adeguare il contratto, il giudice puรฒ modificare il contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze (art. 6.111). Si tratta veramente di garantire un equilibrio contrattuale tale da sostituire quello eventualmente manchevole dettato dalle parti. Quasi paradossalmente si puรฒ dire che, in occasione del โ€œmutamento di circostanzeโ€, il contratto, in termini di equilibrio, venga ridefinito, se non altro sul piano di una equa distribuzione tra i vantaggi e le perditeโ€.

[158] Bianca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 2000, p. 641

[159] V. Sicchiero G., op cit.

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