La rinegoziazione volontaria del mutuo
1) La rinegoziazione volontaria nei contratti di durata
Lo studio del fenomeno della rinegoziazione esige un approccio scientifico problematico che investe finanche la definizione stessa del termine.
Lโanalisi dellโattivitร in esame deve infatti prender le mosse dalla risoluzione indispensabile di due problemi basilari, lโuno di natura semantica, lโaltro di natura dogmatica[1].
Quanto al significato letterale del termine โrinegoziazioneโ, si รจ affermato che esso puรฒ indicare, in una prima e lata accezione, lโattivitร delle parti che ridiscutono il contenuto dei patti cui si sono vincolati con un precedente accordo[2]. Se, infatti, rinegoziare significa reiterare lโattivitร volta a definire le conseguenze di un vincolo preesistente, coloro i quali rivedono le loro rispettive posizioni giuridiche, altro non fanno che ridiscutere il contenuto di un precedente accordo[3].
Unโulteriore considerazione che consente di restringere il campo di indagine sulla rinegoziazione รจ data dal riferimento di questโultima alle sole fattispecie contrattuali, sebbene, in ambito civilistico, le attivitร dei soggetti finalizzate alla revisione delle reciproche posizioni giuridiche investano sfere che travalicano gli accordi contrattuali.
Invero, il riferimento alla reiterazione di unโattivitร di matrice โnegozialeโ sembra escludere dal novero dei vincoli giuridici soggetti alla rinegoziazione quelli nascenti da un titolo non contrattuale[4].
Chiarita la portata semantica del termine, si rende necessario un inquadramento dogmatico del fenomeno: in primis occorre domandarsi se si tratti soltanto di una fattispecie empirica oppure si possa parlare di un vera e propria categoria giuridica creata dalla prassi negoziale[5].
Per sgomberare il campo da improduttive perplessitร , deve essere da subito chiarito che, elevando il fenomeno della rinegoziazione a istituto giuridico, si corre il rischio di assimilarlo ad un altra fattispecie normativa, quella della revisione, di tal che si finisce con lโosservare lโatto del rinegoziare come mero strumento funzionale al raggiungimento di uno scopo, la revisione, appunto[6].
In realtร , unโanalisi mirata dellโattivitร di rinegoziazione non puรฒ permettersi di guardare al fenomeno come ad un semplice strumento della revisione, limitandosi a considerarlo come il tramite per il raggiungimento di uno scopo.
Per tale motivo, ai fini di unโindagine scientifica incentrata sullโontologia oltre che sulla funzionalitร della rinegoziazione, appare piรน corretto inquadrare questโultima come fattispecie empirica.
Lโindividuazione delle caratteristiche della fattispecie, prima facie, non presenta particolari difficoltร : la rinegoziazione si sostanzia infatti in una iterazione della stipulazione che รจ sempre sostitutiva, parziale, e relativa al contenuto[7].
Lโelemento iterativo si ricava dalla identitร delle parti che pervengono al nuovo regolamento di interessi; esse sono infatti le medesime della prima stipula, o, al piรน, i loro successori nel rapporto rinegoziato[8].
Altra peculiaritร della rinegoziazione sembra essere il carattere sostitutivo delle statuizioni concordate tra le parti in sede di revisione della stipula: a tal proposito si รจ sostenuto[9] che la volontร delle parti รจ indirizzata alla modifica degli originari termini contrattuali e non alla introduzione di nuovi elementi di carattere integrativo.
In veritร , nella prassi negoziale, potrebbero ben verificarsi ipotesi di concorrenza tra modifiche dei precedenti termini convenuti e integrazioni del precedente accordo mediante nuove previsioni. Lโoggetto della rinegoziazione รจ infatti costituito dal contenuto globale del contratto e non dai singoli termini del contratto preesistente, per cui lโattivitร intesa alla revisione delle reciproche posizioni potrebbe comportare non solo modifiche del precedente schema contrattuale, ma anche aggiunte ulteriori[10].
In tale prospettiva la rinegoziazione si configurerebbe come attivitร potenzialmente complessa, costituita da scelte negoziali non solo modificative, ma anche integrative, del precedente regolamento di interessi.
Difatti, se lo scopo precipuo della rinegoziazione รจ il riequilibrio di un assetto contrattuale alterato da elementi sopravvenuti ed imprevedibili al tempo della conclusione dellโaccordo, il raggiungimento di un nuovo equilibrio puรฒ ragionevolmente esigere sia la ridiscussione di elementi giร esistenti, sia lโintroduzione di patti ulteriori[11].
Cionondimeno, le variazioni del contenuto contrattuale devono essere necessariamente parziali: non รจ infatti concepibile unโattivitร rinegoziativa che riveda il contratto in tutti i suoi aspetti[12].
In tale ultimo caso, lโampiezza dellโaliquid novi sarebbe tale da rendere inutile la sopravvivenza del preesistente regolamento di interessi, che sarebbe interamente sostituito dal nuovo accordo: รจ chiaro che in tal caso lโinterprete sarebbe indotto a ricondurre tale fenomeno alla fattispecie della novazione estintiva[13] piuttosto che a quello della rinegoziazione.
Difatti, lโidentitร del rapporto โrinegoziatoโ persisterร nel solo caso di permanenza del contenuto essenziale del precedente regolamento di interessi e non in caso di suo complessivo sovvertimento[14].
ร chiaro che, se da un lato restano fuori dallo specifico ambito della rinegoziazione le modificazioni che interessano lโintera convenzione contrattuale, non possono considerarsi riconducibili alle trattative rinegoziative neppure le attivitร meramente ricognitive ed esecutive del contratto stesso[15].
La fissazione di una regola convenzionale preventiva che possa far fronte agli inconvenienti sopraggiunti nel lasso di tempo che intercorre tra la conclusione dellโaccordo e la sua effettiva esecuzione consente di sottrarre alla discrezionalitร delle parti la trattativa volta a riconsiderare i mutati equilibri tra le prestazioni.
In tale ambito, lโesperienza empirica piรน consistente e al contempo piรน interessante รจ offerta dalle clausole di rinegoziazione. Non รจ agevole, come evidenziato in precedenza, tracciare un profilo generico delle clausole in questione tale da consentire lโelaborazione di un concetto onnicomprensivo, capace di contenerne tutte le possibili forme di manifestazione e di rappresentare con sufficiente grado di sistematicitร il contenuto che possono assumere in concreto le clausole[16].
Tuttavia la casistica dimostra che, in linea di massima, gli accordi volti alla definizione preventiva del contegno delle parti in caso di sopravvenienze possono suddividersi in tre grandi categorie, nelle quali lโattivitร rinegoziativa รจ graduata in ordine crescente, a seconda del diverso grado di pervasivitร della clausola di rinegoziazione: la prima tipologia consta di quei patti che si limitano a prevedere la libera facoltร delle parti di avviare la trattativa rinegoziativa, senza obbligarle neppure ad iniziarla. Si tratta di clausole la cui rilevanza giuridica deve essere negata[17], se non altro in base allโosservazione che la loro predisposizione appare superflua ai fini di una eventuale ridefinizione dellโassetto contrattuale. La possibilitร di negoziare nuovamente il contenuto contrattuale rientra ex se nellโautonomia delle parti, rendendo inutile un patto che facoltizzi un comportamento che giร la legge riconosce implicitamente come facoltativo.
Nel secondo tipo la rinegoziazione รจ prevista non come facoltร , ma come obbligo che nel suo contenuto minimo contempli, quantomeno, il dovere di ricevere e di pronunziarsi su proposte e, al piรน, regole che presiedano allโavviamento della vicenda rinegoziativa.
La terza tipologia di clausole prevede non solo una coercizione circa lโavviamento della trattativa, ma anche dei criteri tramite i quali condurla. Quanto ai criteri, deve trattarsi di parametri in base ai quali regolamentare la condotta delle parti nella fase della revisione degli originari termini del contratto, e non di canoni dettagliati che consentano un adeguamento automatico dei valori delle prestazioni alle sopravvenienze verificatesi.
Affinchรฉ lโattivitร delle parti rimanga nellโalveo della rinegoziazione รจ infatti necessario un apporto volitivo rivolto alla rideterminazione dellโequilibrio contrattuale, e non una semplice attivitร ricognitiva e applicativa di criteri automatici la cui operativitร non abbisogna di alcuna manifestazione di volontร [18].
Le clausole, quindi, possono incidere diversamente sul contenuto del vincolo contrattuale preesistente, e diversa puรฒ essere la loro struttura.
Lโanalisi dei profili strutturali di questi modelli convenzionali risente della varietร di forme nelle quali la concertazione delle parti per lโadattamento delle condizioni contrattuali puรฒ manifestarsi[19].
La prassi negoziale dimostra che le parti scelgono di controllare i rischi connessi alle sopravvenienze in modo piรน o meno generico, a seconda della qualitร degli interessi in gioco e degli ambienti economici dalle quali le parti stesse provengono.
Spesso i contraenti, spinti dallโesigenza di controllare in modo assoluto il rischio contrattuale[20], preferiscono elaborare una clausola dal contenuto estremamente generico.
La definizione generica della clausola porta con sรฉ il rischio di implicare unโattivitร eccessivamente dispendiosa al momento della individuazione in concreto delle sopravvenienze in presenza delle quali รจ stato previsto lโobbligo di rinegoziare e delle conseguenze generate dallโoperativitร della clausola[21]. Infatti lโimprecisione del contenuto della clausola consente a ciascuna delle parti di effettuare una valutazione soggettiva in sede di verifica della corrispondenza tra situazioni previste al momento della redazione e situazioni effettivamente verificatesi: tale inconveniente presta il fianco ad effetti controproducenti rispetto al fine ultimo della rinegoziazione, che rimane la conservazione del rapporto negoziale[22].
ร per questo che i contraenti sono sempre piรน indotti a cercare soluzioni maggiormente particolareggiate, che consentano una individuazione piรน netta degli eventi che possono dar luogo alla procedura rinegoziativa e degli effetti delle nuove determinazioni delle parti sul contenuto del contratto preesistente.
Come detto, poi, il contenuto della clausola puรฒ manifestarsi in diverse forme, quantitativamente e qualitativamente diverse tra di loro: si va dalla previsione delle circostanze modificative che possono verificarsi successivamente alla conclusione del contratto e che legittimino lโinizio della procedura rinegoziativa, alla elaborazione della disciplina applicabile al momento del concreto sopraggiungere delle circostanze stesse[23]. La disciplina stessa puรฒ assumere diverse connotazioni, a seconda che si precisi il mero obbligo di pervenire alla rinegoziazione del contratto oppure, piรน incisivamente, si irreggimenti in maniera specifica la trattativa[24].
Tuttavia, anche la scelta di modelli piรน specifici comporta degli inconvenienti: lโindividuazione specifica delle sopravvenienze tali da consentire lโinizio della trattativa rende tassativa la โlistaโ delle circostanze considerate, di tal che il verificarsi di eventi non espressamente contemplati nella previsione delle parti non eviterร alla parte danneggiata il pregiudizievole obbligo di eseguire il contratto secondo le condizioni sopraggiunte[25].
La clausola, oltre alla previsione delle circostanze che โchiamanoโ le parti a rinegoziare, puรฒ contenere la previsione negoziale di parametri che indirizzano lโattivitร rinegoziativa, in modo tale da sottrarre alla sfera discrezionale delle parti anche le modalitร della conduzione della trattativa[26].
Va chiarito, comunque, che la trattativa rinegoziativa altro non รจ che lโesecuzione di un obbligo contrattuale e come tale, deve essere condotta secondo il precetto generale della buona fede in executivis.
Occorre chiedersi, a questo punto, quali siano le conseguenze di un inadempimento degli obblighi contenuti nella clausola e quale dimensione assuma la mancata attuazione delle previsioni predisposte in via convenzionale dai contraenti.
In dottrina[27] sono state formulate diverse ipotesi, tutte degne di qualche pregio, ma non applicabili genericamente e senza distinzioni a tutti i tipi di clausole di rinegoziazione.
ร stata formulata, ad esempio, la tesi dellโefficacia reale della clausola, coercibile giudizialmente nelle forme previste dallโart. 2932 c.c.. A tenore di tale orientamento il giudice potrebbe pronunziare lโadeguamento del contratto, allorchรฉ il fallimento della rinegoziazione apparisse contrario a buona fede[28]. Tale tesi non convince per la semplice ragione che le parti, con la stipula della clausola non si vincolano ad addivenire ad un accordo definito[29], ma semplicemente a condurre una trattativa che puรฒ sรฌ, giungere ad un nuovo accordo, ma non necessariamente terminare in tal senso. ร cioรจ da credere che le parti abbiano inteso, con la redazione della clausola, vincolarsi allโobbligo di rinegoziare, e non necessariamente allโobbligo di concludere.
Il discorso vale, naturalmente, per le clausole che prevedano il mero obbligo di iniziare la trattativa rinegoziativa. Diverso รจ il caso di quelle clausole che dettino criteri sufficientemente specifici e tali da consentire lโemissione di una sentenza costitutiva che esegua in forma specifica lโobbligo di contrarre. La parte interessata, in questo caso otterrebbe una sentenza riproduttiva degli stessi effetti che sarebbero derivati dalla corretta esecuzione della clausola da parte del contraente inadempiente[30].
Incerti sono anche i profili risarcitori: in caso di clausole che prevedono il mero obbligo di rinegoziare, il sottrarsi ingiustificamente alla trattativa rinegoziativa costituisce un inadempimento contrattuale a fronte del quale sono invocabili i criteri previsti dallโartt. 1223 e 1453 c.c.. Qualora invece la parte avvantaggiata dalle sopravvenienze, non si rifiuti di โrinegoziareโ e ciononostante non si riesca a raggiungere un accordo in ordine ad un nuovo possibile equilibrio tra le prestazioni, lโobbligo ex contractu di rinegoziare sembra privo di risvolti risarcitori. Se รจ vero, infatti, che la coercizione giuridica consistente nellโobbligo di ricevere e valutare le proposte rinegoziative costituisce un obbligo giuridicamente rilevante, la stessa affermazione non vale per la conclusione dellโaccordo, che รจ una conseguenza possibile, ma non necessaria, della trattativa rinegoziativa.
La prospettiva del risarcimento del danno si fa piรน concreta nel caso di predisposizione di clausole che dettino parametri sufficientemente specifici: in tale ipotesi non solo sarร maggiormente definita la valutazione circa lโan del risarcimento, ma anche quella relativa alla fissazione del quantum.
Risulta chiaro che lโelaborazione di patti preventivi piรน particolareggiati โimbrigliaโ maggiormente i contraenti, togliendo spazio alla discrezionalitร dellโinterprete nella valutazione della sussistenza di eventuali inadempimenti con connesse conseguenze risarcitorie.
Sarร infatti piรน difficile per le parti sottrarsi ad obblighi sufficientemente specificati senza cadere nella violazione del principio di buona fede in executivis[31], mentre al contrario, la predisposizione di clausole piรน elastiche renderร piรน labili anche i confini della valutazione del contegno delle parti, rendendo al contempo meno agevole la prospettazione di eventuali inadempimenti e di conseguenza, quella di eventuali profili risarcitori[32].
2) Rimedi alla sopravvenienze: risoluzione del contratto per eccessiva onerositร sopravvenuta nel contratto di mutuo
รจ di recente venuta maturando in dottrina[33] lโinclinazione a sottrarre la gestione del rischio contrattuale alla disciplina generale delle sopravvenienze per inquadrarla nellโambito del fenomeno dellโintegrazione del contratto. Si tratta di una teoria volta ad enucleare un obbligo legale di rinegoziare durante lโesecuzione di contratti a prestazioni corrispettive nei quali assume rilievo, in diversa forma, lโelemento tempo[34]. Quanto detto รจ suscitato dal carattere inadeguato della risoluzione del contratto per eccessiva onerositร sopravvenuta che, per un verso, conduce alla caducazione degli effetti contrattuali (art. 1467, 1ยฐ comma, c.c.) per lโaltro, attribuisce alla sola parte non onerata, convenuta in giudizio con lโazione di risoluzione, di ridurre equamente le condizioni contrattuali (art. 467, 3ยฐ comma, c.c.).
In contratti destinati, per propria struttura, a realizzare operazioni di lunga durata e difficilmente reversibili, esigenze di ragionevolezza e di efficienza economica suggeriscono lโadozione, in luogo dello strumento ablativo, di un mezzo manutentivo, volto cioรจ alla conservazione degli effetti contrattuali[35].
Tale sarebbe lโobbligo rinegoziativo di fonte legale, capace di schiudere la via ad una forma di revisione giudiziale del contratto: quale conseguenza dellโinadempimento a tale obbligo si privilegia lโipotesi di applicare lโart. 2932 c.c. e, cioรจ, il potere di ottenere dal giudice una sentenza costitutivo – determinativa. Di tale potere si gioverebbe cosรฌ anche la parte onerata dalla sopravvenienza.
In materia di sopravvenienze (artt. 1467 ss.) la dottrina[36] si chiede in che modo un obbligo ex lege di rinegoziazione dei contratti di lungo periodo possa convivere con la normativa generale del codice civile.
La dottrina[37] infatti ritiene che la rinegoziazione, non derivante da clausole ad hoc operanti durante lโesecuzione del contratto, โdiventa un effetto legale della fattispecie, un obbligo nascente direttamente dalla legge, nellโipotesi prevista dallโart. 1467, co. 3. Il diritto di evitare la risoluzione, che si manifesta nella proposizione dellโofferta, tradizionalmente intesa come manifestazione del diritto potestativo, perderebbe gran parte della sua efficacia se non venisse individuato anche un corrispondente obbligo a carico della controparteโ.
Lโofferta alla parte avvantaggiata fa sorgere โlโobbligo della parte onerata di trattare in buona fede le condizioni della modificazione. Senza lโindividuazione di questโobbligo, il diritto ad evitare la risoluzione appare come mutilato, potendo risultare in concreto inattuabile, se si tiene conto dellโassetto degli interessi dei contraenti nei contratti di durata ed in particolare nei rapporti a lungo termine. Lโindividuazione delle caratteristiche dellโobbligo รจ senzโaltro rilevante, posto che solo in questo modo idoneo a realizzare gli interessi dei contraenti, secondo le circostanze del caso concretoโ[38].
Da ciรฒ si puรฒ concludere che lโobbligo di rinegoziazione trova la sua fonte โnella legge, mentre il rapporto contrattuale ne costituisce il necessario filtro, posto che รจ la configurazione negoziale come contratto a lungo termine a giustificare lโapplicazione della norma in tal senso. In una ricostruzione sistematica di questo tipo, non pare fuori luogo il riferimento alla regola espressa dallโart. 1375, che conferma la legittimitร dellโindividuazione dellโobbligo di rinegoziare quale strumento giuridico per lโadeguamento del contratto anche quando non sia previsto espressamente dai contraentiโ.[39]
Perciรฒ, lโobbligo di rinegoziazione sorgerebbe dalla lettura combinata degli articoli 1467 e 1375 c.c. e lโobbligo di trattare che si desumerebbe da questo.
Quanto detto, viene contraddetto da quella parte della dottrina[40] che ritiene che una lettura congiunta degli artt. 1467 e 1375 c.c. porterebbe ad una doppia forzatura del sistema normativo di gestione delle sopravvenienze.
Questo perchรฉ lโart. 1467 c.c. ammette un generale dovere di rinegoziazione che significherebbe sottovalutare la ratio della distribuzione tra i contraenti, del potere di risolvere il contratto e del potere di conservarlo mediante riconduzione ad equitร .
Inoltre sopravvaluterebbe lโefficacia che la combinazione di tali poteri produce ovvero quella di spingere i contraenti a trattare in via stragiudiziale la soluzione delle sopravvenienze[41].
Dallโaltra parte andando ad analizzare lโart. 1375 c.c., ci si accorge che รจ volto a risolvere problemi di congruitร della prestazione rispetto allโinteresse di chi lo deve ricevere e perciรฒ volto a svolgere una funzione diversa rispetto a quella dellโart. 1467 c.c. (problemi di congruitร dello scambio)[42].
Queste problematiche possono essere superate โproprio alla luce della piรน volte richiamata ratio dellโart. 1467 c.c. e della preferenza accordata dal nostro ordinamento alla conservazione del contratto rispetto alla sua caducazioneโ[43].
Perciรฒ lโart. 1467 c.c. rivela il risultato che vuole ottenere e incidentalmente le modalitร e gli strumenti da utilizzare[44].
In assenza di clausole di adeguamento del prezzo o di rinegoziazione, si darebbe cosรฌ risposta al problema del rischio contrattuale, neutralizzandone gli effetti nellโottica di un principio di conservazione ricavato dalle fonti di integrazione del contratto[45].
La soluzione รจ raggiunta attraverso due percorsi interpretativi, riconducibili, lโuno, al principio di equitร integrativa (art. 1374 c.c.), lโaltro, al canone della buona fede, venendo questโultimo in rilievo sia nellโesecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) che in sede interpretativa (1366 c.c.).
La materia delle sopravvenienze, dominata in via generale dagli istituti della risoluzione e della riduzione ad equitร , si accrescerebbe dunque, in tale prospettiva, dellโapplicazione, tramite lโart. 1374 c.c., di strumenti equitativi ulteriori. Sia che si tratti del sopravvenire di nuove esigenze e criteri di opportunitร o di un sostanziale sacrificio economico tale comunque da non integrare i presupposti della risoluzione per eccessiva onerositร o, ancora, di un problema di gestione del rapporto contrattuale, le parti sarebbero tenute a svolgere nuove trattative; onde rinegoziare i termini contrattuali ed adeguare il convenuto assetto di interessi al mutarsi dello stato di fatto[46]. Si tratterebbe di fatti distinti da quelli previsti dallโart. 1467 c.c. Anzi, lโobbligo legale rinegoziativo sarebbe dotato di unโefficacia impeditiva, tesa a scongiurare lโemergere di fatti rilevanti per la risoluzione per eccessiva onerositร sopravvenuta.
Alla tematica dellโequilibrio contrattuale appartengono le norme che danno rilevanza alle c.d. circostanze sopravvenute e cioรจ alle sopravvenienze[47].
In pressochรฉ tutti i sistemi giuridici non passano inosservate le sopravvenienze, che sono tali da alterare lโequilibrio contrattuale.
Nel codice civile italiano si รจ soliti fare riferimento alla risoluzione per eccessiva onerositร (art. 1467 ss.).
Siffatti istituti, tuttavia, hanno riguardo alla salvaguardia dellโequilibrio contrattuale quale stabilito originariamente dai contraenti. Si ribadisce cosรฌ il rispetto della clausola rebus sic stantibus quale tramandata dal diritto comune. Si ha cura di precisare che deve trattarsi di circostanze โstraordinarie ed imprevedibiliโ[48].
Si tratta dunque di preservare il mantenimento dellโequilibrio contrattuale ma nei termini inizialmente convenuti dalle parti. Il che spiega la ragione per cui, in tema di offerta di riduzione ad equitร della prestazione, si tende solo ad eliminare riduttivamente la โeccessivitร โ della sproporzione cosรฌ da ricondurre il rapporto sinallagmatico entro lโalea normale[49] e non anche ad instaurare un vero e serio equilibrio tra entrambe le rispettive prestazioni[50].
Diversa soluzione sembra seguita invece per lโofferta ad equitร nel contratto rescindibile (art. 1450).
I principi di diritto contrattuale europeo vanno ben oltre. Nel caso di โmutamento di circostanzeโ, ove le parti non raggiungano un accordo per adeguare il contratto, il giudice puรฒ modificare il contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze (art. 6.111). Si tratta veramente di garantire un equilibrio contrattuale tale da sostituire quello eventualmente manchevole dettato dalle parti.
Quasi paradossalmente si puรฒ dire che, in occasione del โmutamento di circostanzeโ, il contratto, in termini di equilibrio, venga ridefinito, se non altro sul piano di una equa distribuzione tra i vantaggi e le perdite[51].
3) Criteri distintivi tra rinegoziazione, sostituzione e portabilitร del contratto di mutuo
Il Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, meglio noto come โdecreto Bersani bisโ,ย ha esteso il concetto di portabilitร anche ai mutui, ai contratti di apertura di credito e ad altri finanziamenti concessi da banche, istituti finanziari o enti previdenziali ed altri intermediari bancari e finanziari (art. 8 Legge 2 aprile 2007 n. 40)[52].
Lโespressione atecnica di portabilitร esprime il concetto secondo il quale chi ha contratto un mutuo con una banca puรฒ trasferire il suo debito ad un’altra banca, presumibilmente perchรฉ gli concede condizioni migliori.
Piรน correttamente si dovrebbe parlare di portabilitร dell’ipoteca, come conseguenza della sostituzione di un rapporto di mutuo, nel senso che, in caso di stipula di un nuovo contratto di finanziamento, l’operazione porta con sรจ la precedente ipoteca.
In termini giuridici la portabilitร si realizza attraverso lโistituto della surrogazione di cui allโart. 1202 del Codice Civile (surrogazione per volontร del debitore) che disciplina appunto il subentro della nuova banca nella garanzia ipotecaria giร iscritta a favore dellโoriginario creditore[53].
Lโart. 1202 c.c., inoltre, sempre ai fini della efficacia della surrogazione, prevede che sia il contratto di mutuo fra il solvens e il debitore che la quietanza dellโaccipiens risultino da atto avente data certa.
Ai fini della corretta individuazione della ratio sottesa alla predetta locuzione, non puรฒ non tenersi conto che lโespressione โโฆsenza formalitร โฆโ comunque connessa alla espressa previsione della presentazione di una specifica richiesta di annotamento di surrogazione[54], corredata dallโallegazione del relativo titolo lascia trasparire lโintento del Legislatore, nellโottica generale di semplificazione e alleggerimento degli adempimenti posti a carico del consumatore-contribuente, di introdurre una nuova ipotesi di formalitร eseguibile dโufficio, analogamente a quanto avviene per lโiscrizione dellโipoteca legale dellโalienante e del condividente (art. 2834 c.c.), per la trascrizione del fondo patrimoniale costituito per testamento (art. 2647 c.c.) ovvero nellโambito delle formalitร accessorie per le annotazioni previste dallโarticolo 113-ter disp. att. c.c.
In tal senso, quindi, si ritiene che la locuzione โsenza formalitร โ sia stata utilizzata in senso โatecnicoโ, posto che lโannotazione costituisce essa stessa โ stricto iure โ una formalitร , eseguita dal conservatore sulla base della presentazione di una nota (rectius: domanda) e di un titolo idoneo. In considerazione del fatto che la disposizione in esame richiede espressamente lโallegazione della copia autentica del titolo, lโespressione โsenza formalitร โ non puรฒ che riferirsi alla nota, che, pertanto, dovrร essere predisposta โdโufficioโ dal conservatore.
Per quanto riguarda invece lโallegazione (rectius: presentazione) del titolo, lโarticolo 8 del d.l. 7/2007 non evidenzia contenuti innovativi rispetto alla disciplina del codice; in relazione ai requisiti formali del titolo devono, quindi, ritenersi applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2835 e 2836 del codice civile[55].
La formulazione dellโarticolo 8 citato ricalca, sostanzialmente, quella dellโarticolo 2821 c.c., il quale prevede che la concessione dellโipoteca possa farsi per โโฆatto pubblico o scrittura privataโฆโ; ove peraltro se il titolo per lโiscrizione โ e per lโannotazione, in base al disposto del terzo comma dellโarticolo 2843 c.c. โ risulti da una scrittura privata, la sottoscrizione deve essere autenticata o accertata giudizialmente, ai sensi del richiamato articolo 2835 c.c.
Sotto altro profilo, peraltro, si richiama lโattenzione degli uffici sullโesigenza di curare la tempestiva esecuzione delle formalitร in esame, atteso il valore costitutivo che lโart. 2843 c.c., secondo comma, attribuisce all’annotazione del trasferimento dell’ipoteca, che in tal senso configura un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo.
In relazione ai dubbi concernenti il trattamento fiscale, si osserva innanzitutto che il comma 4 dellโarticolo 8 prevede che la surrogazione per volontร del debitore di cui al medesimo articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti in sede di iscrizione dellโipoteca a garanzia del credito surrogato.
Lโistituto della surrogazione per volontร del debitore giร esisteva nel Codice Civile prima dellโintervento del decreto Bersani bis[56]; la novitร del provvedimento normativo sta nel fatto che ora non รจ piรน legittimo che la Banca precluda al debitore lโesercizio di questa facoltร , impedendo o rendendo oneroso lโesercizio della surrogazione, infatti โรจ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore lโesercizio della facoltร di surrogazioneโ[57].
Altra particolaritร del provvedimento รจ lโespressa previsione secondo la quale โla surrogazione per volontร del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per lโacquisto della prima casaโ, disposizione questa di grande impatto politico, ma che non fa altro che ribadire quanto giร prevedevano alcune circolari del Ministero delle Finanze emanate durante la vigenza di precedenti governi[58] o lo stesso art. 15 Comma 1 lett. bย del TUIR, in tema di rinegoziazione di mutui.
L’atto di surrogazione deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata; la surrogazione deve poi essere annotata nei registri immobiliari a cura del conservatore, senza formalitร , ma occorre allegare copia autentica dell’atto di surrogazione (art. 2843 del c.c.)[59].
L’espressione “senza formalitร ” utilizzata dal legislatore in senso atecnico, sta a significare che verrร eseguita d’ufficio dal conservatore, senza che il contraente-consumatore debba farsi carico di presentare (compilare) una nota (domanda di annotazione), ma semplicemente sulla scorta del titolo[60].
Per effetto della surrogazione per volontร del debitore dunque la nuova banca subentra nella garanzia ipotecaria giร iscritta dal creditore originario e ciรฒ dovrร risultare nei Registri Immobiliari da un’annotazione a margine dell’ipoteca stessa.
La sostituzione del mutuo attraverso la surrogazione del nuovo creditore nella garanzia ipotecaria giร iscritta puรฒ verosimilmente comportare un risparmio di costi, nella misura in cui, per accendere un rapporto contrattuale con una nuova banca e per sostituire il mutuo, non รจ necessario cancellare la vecchia ipoteca ed iscriverne una nuova.
Sostituzione e rinegoziazione del mutuo vengono spesso confuse tra loro. La differenza invece non รจ trascurabile, soprattutto per la diversa flessibilitร , ma anche per i consistenti risvolti economici collegati.
Chiariamo subito che per “sostituzione” si intende l’estinzione del vecchio debito mediante l’erogazione di un nuovo finanziamento: si chiude un contratto e se ne stipula un altro.
Perciรฒ i contraenti possono restare gli stessi o anche mutare, lโimporto puรฒ aumentare e perfino il finanziatore puรฒ cambiare, essendo consentito ricorrere ad una banca diversa[61].
Con “rinegoziazione” del mutuo invece ci si riferisce solo alla modifica di alcune clausole contrattuali, per esempio la durata residuale del rimborso o il tipo di tasso applicato.
Questo vuol dire che la rinegoziazione puรฒ avvenire esclusivamente tra gli stessi contraenti, cioรจ che banca e mutuatari non possono cambiare. In effetti si tratta semplicemente della modifica alle condizioni di un contratto che continuerร a sussistere[62].
Le due soluzioni differiscono soprattutto in flessibilitร , ma anche in termini di costo. L’operazione puรฒ infatti essere condotta con un semplice scambio di corrispondenza tra banca e cliente, e non richiede la presenza del notaio.
Che il tutto debba avvenire senza costi e atti notarili รจ perfino garantito dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Manovra Finanziaria 2008) secondo cui โresta salva la possibilitร del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.โ [63]
Da un punto di vista fiscale i benefici preesistenti verranno tutti mantenuti.
Va soltanto precisato che la modifica delle condizioni contrattuali non puรฒ essere imposta a nessuna delle parti.
Pertanto la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e debitore sono concordi sulle variazioni da apportare.
In questi termini vi sarร un concreto risparmio anche in termini di costi notarili, se al notaio non verrร richiesto di iscrivere una nuova ipoteca, ma semplicemente di stipulare un nuovo mutuo ed annotare la surrogazione[64].
Evidentemente il notaio avrร il compito di accertare e garantire alla nuova banca la validitร dellโipoteca giร iscritta; in questi termini il ricorso al ministero del notaio che originariamente aveva stipulato il primo mutuo, comporterร minor lavoro e conseguentemente minori spese.
Se il contratto originario prevedeva la corresponsione di una penale di estinzione anticipata, questa andrร comunque riconosciuta al vecchio creditore, a compensazione della perdita dell’operazione, ma potrร essere ridotta sussistendo le condizioni previste sempre dal decreto Bersani bis[65].
4) Modifica della durata del residuo rimborso, rapporti con lโestinzione anticipata del mutuo
Solitamente รจ possibile per il debitore estinguere il mutuo prima della scadenza contrattuale dello stesso. Il contratto infatti prevede sempre una o piรน clausole inerenti lโestinzione anticipata; se cosรฌ non fosse, si aprirebbero contese dannose per entrambe le parti al momento della richiesta da parte del cliente di poter saldare immediatamente il debito.
Le motivazioni che spingono i clienti a richiedere lโestinzione anticipata del mutuo possono essere diverse, ma tutte inerenti la sfera personale del cliente[66].
Di certo, se il cliente decide di estinguere il debito anticipatamente, vuol dire che ha la possibilitร e la volontร di farlo. Non dobbiamo infatti dimenticare che nel caso abbia accumulato una liquiditร tale da potersi permettere il lusso di una simile operazione, deve vagliare sempre la possibilitร di investire questa liquiditร in attivitร finanziarie che gli facciano ottenere un rendimento adeguato; si puรฒ allora confrontare tale rendimento con lโammontare delle rate da pagare e decidere se รจ il caso di estinguere il mutuo oppure mantenere lโinvestimento del patrimonio e pagare con le rendite parte delle rate del mutuo[67].
Esistono due tipi di estinzione anticipata: totale e parziale.
La prima delle due รจ difficile da verificarsi nella realtร , per due motivi: il primo รจ che non capita tutti i giorni di avere tanta liquiditร da spendere per estinguere un mutuo tutto insieme; il secondo รจ che se oramai il capitale da restituire รจ esiguo non conviene estinguerlo a causa delle penali di estinzione[68].
Lโestinzione comporta la diminuzione del debito residuo e il ricalcolo del piano di ammortamento; per le sue caratteristiche รจ di maggiore attuabilitร rispetto a quella totale.
Lโestinzione anticipata del mutuo avviene secondo i tempi e i modi stabiliti dalle clausole contrattuali. Il rimborso puรฒ avvenire in unโunica soluzione, comprensiva di capitale, interessi e penale di estinzione anticipata oppure, in piรน volte su un arco di tempo abbastanza ristretto, per dare agio ai clienti di smobilizzare i cespiti patrimoniali che permettono loro di ripianare immediatamente il debito. Dopo il pagamento di quanto dovuto la cancellazione dellโiscrizione ipotecaria pone la parola fine allโintera operazione: la banca non potrร pretendere piรน nulla dal cliente, questโultimo non dovrร piรน nulla alla banca[69].
Lโarticolo 8 del โdecreto Bersani-bisโ che definisce in modo preciso la โportabilitร โ del mutuo, รจ teso a favorire in modo notevole la concorrenza fra banche attraverso la semplificazione delle regole dettate per lโistituto della surrogazione del debitore. In pratica il debitore puรฒ cambiare la banca creditrice in qualsiasi momento di vita del mutuo, estinguendo quello vecchio attraverso la stipula di un nuovo contratto e la concessione di uno nuovo con unโaltra banca, senza dover pagare penali alla banca con cui aveva contratto il primo mutuo e senza che questa possa opporsi in alcun modo. Si prevede inoltre che attraverso la surrogazione il creditore surrogato subentri nelle garanzie personale e reali del primo creditore; lโannotazione dellโoperazione di surrogazione da parte del conservatore viene fatta senza formalitร , attraverso la sola presentazione della copia autentica dellโatto di surrogazione.
Con la norma in oggetto lโintento del legislatore รจ quello di favorire la concorrenza, come giร detto, e, indirettamente, le rinegoziazioni con le stesse banche; attraverso queste infatti, i clienti infatti spunterebbero condizioni sicuramente migliori di quelle giร in essere[70].
Il decreto Bersani-bis รจ tuttavia lโultimo in ordine di tempo dei provvedimenti che sono stati presi dal legislatore in ordine allโestinzione anticipata; giร nel 2000 era stato emanato un altro provvedimento per mettere ordine nellโallora congerie di formule applicate allโestinzione anticipata. Fino a quellโanno infatti era normale che le banche applicassero delle formule spesso complicate ed incomprensibili al comune mortale che si recava in banca a chiedere un mutuo, e che spesso fossero talmente onerose per il cliente da rendere praticamente impossibile perchรฉ non conveniente, lโestinzione anticipata.
Nel 2000 una legge impose alle banche di inserire in modo chiaro e trasparente le formule applicate nel calcolo delle penali di estinzione e di percepire un solo contributo per lโestinzione anticipata, al posto dei numerosi tassi e penali che spesso erano presenti nei contratti; da allora il caos che regnava circa queste penali si era quantomeno attenuato e le banche praticavano condizioni di trasparenza e univocitร nei contratti stipulati.
In generale possiamo dire che queste percentuali[71] sono nellโordine dellโ1-1,5%, ma a volte arrivano addirittura al 3%.
La politica delle banche riguardante le penali di estinzione anticipata risultava dunque di tre tipi:
1) La banca non faceva pagare la penale di estinzione; questo accade per la veritร in un esiguo numero di banche, ma la convenienza per il cliente era di tutta evidenza;
2) La penale di estinzione era una percentuale fissa in rapporto allโammontare del debito residuo; si trattava della modalitร di estinzione anticipata piรน frequente nella realtร ;
3) La penale di estinzione era rapportata alla durata residua del mutuo: piรน lontana nel tempo era la scadenza, piรน alta era la penale di estinzione anticipata. La banca in questo caso poneva in essere una precisa strategia di marketing: rendere piรน conveniente lโestinzione in prossimitร della scadenza.
Di fatto la penale di estinzione anticipata era una delle variabili su cui la banca poteva agire maggiormente indisturbata viste la scarsa propensione del cliente ad interessarsi dellโargomento.
Lโestinzione anticipata non era e non sarร sempre conveniente per il cliente, anche in un prossimo futuro in cui le penali saranno ridotte ad equitร . Anche se questi avesse una liquiditร tale da estinguere il mutuo immediatamente, dovrebbe prima guardare al numero di anni mancanti alla scadenza naturale. Di solito lโestinzione anticipata conviene quando si รจ a circa metร della durata del mutuo, non troppo presto per evitare i costi troppo elevati, nรฉ troppo tardi per evitare che convenga finire di estinguere il mutuo seguendo le regole date dal contratto[72].
5) Modifica del tasso di interessi
Ultimo aspetto importante รจ il mantenimento dei benefici fiscali evenยญtualmente previsti per il mutuo (ad esempio detrazione interessi passivi) e lโeliminazione dellโobbligo di versare lโimposta sostitutiva.
La privazione degli interessi attivi da imputare a bilancio รจ il punto centrale del disfavor delle banche nei confronti dellโestinzione anticipata. Un mutuo ha dei costi iniziali, legati agli elementi di cui si discuteva prima, essenzialmente quelli dovuti alla ricerca del cliente e allโattivitร di persuasione di accendere un mutuo presso la banca. Durante lo svolgimento del contratto perรฒ, i costi per la banca sono pressochรฉ inesistenti, qualora il cliente onori costantemente il proprio debito; anzi, per la banca il cliente altro non รจ che una fonte di ricavi costante nel tempo. La decisione di restituire in unโunica soluzione il capitale rimborsato priva la banca degli interessi periodici ad essa dovuti per contratto; essa quindi si trova a dover applicare delle penali di estinzione che fanno le veci degli interessi che non saranno piรน corrisposti. Saranno comunque dovuti gli interessi sul capitale residuo.
In sostanza, il mutuatario che vorrร cambiare mutuo non dovrร sosteยญnere alcun costo, se non quello per lโistruttoria e per lโeventuale perizia richiesta dalla nuova banca. Un aspetto, perรฒ, deve ancora essere comยญpletamente chiarito: la necessitร dellโintervento del notaio per lโatto di surrogazione. La legge 40/07 prevede la possibilitร di scrittura privata, per cui sarebbe possibile la semplice autentica presso il Comune dellโatto, ma non vi รจ ancora certezza che ciรฒ sia sufficiente.
Tutti i contratti di mutuo, sottoscritti fino al 2 febbraio 2007, prevedono lโobbligo per il mutuatario di pagare un compenso alla banca mutuataria nel caso decidesse di estinguere anticipatamente il finanziamento.
Le penali, nel tempo, sono state fissate per importi molto differenti; per un ordine di grandezza, in alcuni periodi sono arrivate anche al 30% del capitale (cd. penale finanziaria), e generalmente sono state comprese tra il 5% della fine del secolo e lโ1-3 per cento del periodo precedente al decreto Bersani.
Rinviando le valutazioni politiche sulla โrivoluzioneโ introdotta con la โlenzuolata Bersaniโ alle conclusioni, le modifiche introdotte con il decreto 7/07 hanno previsto che per tutti mutui โprima casaโ le penali fossero azzerate se accesi dal 2 febbraio 2007, mentre per i mutui accesi in precedenza le penali devono essere ricondotte ad โequitร โ; per ottenere tale risultato il decreto e la successiva legge rinviano ad un accordo tra Associazione Bancaria Italiana e Associazioni dei Consumatori riconosciute ai sensi del Codice del Consumo. In caso di mancato accordo la decisione sulle nuove penali sarebbe affidata alla Banca dโItalia.
La legge di conversione ha ampliato la portata della norma allarganยญdo lโabolizione delle penali anche ad altri mutui โper lโacquisto o per la ristrutturazione di unitร immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivitร economica o professionale da parte di persone fisicheโ.
Con la legge 40/07 ABI e AA.CC. hanno quindi avuto compiti e responยญsabilitร piรน importanti: ricercare la โequitร โ non solo per i consumatori, ma anche per altri mutuatari ed anche per mutuanti diversi dalle banche.
Il risultato da raggiungere era abbastanza complicato, in quanto รจ abbastanza difficile, se non impossibile, rendere oggettivo un termine come โequitร โ, particolarmente se รจ collegato a costi, effettivi o presunti, alla volontร delle AA.CC. di ottenere il maggior risultato possibile per i consumatori e, infine, ma non ultimo, la diversitร delle penali rispetto alle diverse tipologie di mutuo e quindi la possibilitร di avere una โequitร โ diversa secondo tipologia, durata, tasso di interesse dei mutui.
Tali oggettive difficoltร hanno prodotto una trattativa lunga, oltre due mesi, complicata da punti di partenza molto distanti tra ABI e AA.CC.; la prima che fissava le penali tra il 2,90% per i mutui a tasso fisso e lo 0,90% per quelli variabili, le seconde che, pur rinunciando allโazzeramento delle penali inizialmente richiesta, prevedevano al massimo un rimborso alle banche mutuanti dello 0,30%, calcolato sul capitale residuo.
Tralasciando le fasi interlocutorie della trattativa e le difficoltร anche tra associazioni, dei consumatori, sulla valenza politica dellโaccordo ovvero del mancato accordo, il risultato puรฒ essere riassunto in: tutti i mutui accesi prima del 2 febbraio e del 3 aprile 2007 avranno una riduzione della penale allo 0,50% salvo i mutui a tasso fisso accesi (ed ancora in essere) dopo il 2001 per i quali la penale sarร dellโ1,90% per la prima metร del finanziamento, dello 1,50% per la seconda metร con un ulteriore abbattimento al terzโultimo anno di vita allo 0,20% e lโazzeramento totale delle penali negli ultimi due anni di vita del finanziamento. Inoltre, tutti i mutuatari dovranno comunque avere dallโaccordo un beneficio, quantiยญficato, secondo la tipologia di mutuo tra lo 0,15 e lo 0,25 per cento[73]. Infine, lโaccordo ha valore retroattivo, rispettivamente 2 febbraio e 3 aprile 2007, per cui chi dovesse avere estinto in questo periodo avrร diritto al rimborso di quanto versato in piรน rispetto alla penale ridotta.
Il protocollo prevede che nel caso di penali/compensi/commissioni aggiuntive, in ogni caso collegate allโestinzione anticipata del mutuo siaยญno comunque applicati gli stessi principi e riconosce la specificitร della provincia autonoma di Bolzano.
Infine, รจ stato costituito un comitato che verificherร lโapplicazione dellโaccordo da parte delle singole e che tra un anno potrร valutare la revisione delle condizioni applicate.
Il protocollo, valido immediatamente, andrร a totale regime entro il 31 maggio 2007.
Lโaccordo riguarda circa 3,5 milioni di mutui per un importo complesยญsivo superiore a 250 miliardi di euro, ha il merito di raggiungere alcuni importanti risultati.
I mutuatari, tutti i mutuatari, nessun escluso che decideranno di estinยญguere anticipatamente il mutuo hanno diritto ad una sostanziale riduzione della penale prevista nel contratto, dai primi conteggi, la riduzione non รจ inferiore al 40% e raggiunge il 100% di quella originaria. Non sempre si sono visti accordi che soddisfano lโintera platea dei potenziali destiยญnatari.
Un secondo risultato รจ la capacitร del movimento consumerista di comยญprendere lโimportanza del compito affidatogli, che puรฒ definirsi โquasiโ legislativo, infatti, lโaccordo non ha bisogno di alcuna ratifica, nรฉ del Goยญverno nรฉ della Banca dโItalia, ed รจ immediatamente applicabile. Capacitร che ha trovato applicazione nella ricerca, pur con difficoltร e reciproci sacrifici, non solo rispetto allโABI, ma tra e delle stesse associazioni, dellโaccordo, fino allโultimo momento utile.
Infine, strettamente connesso al precedente, lโultimo risultato รจ la partecipazione attiva del movimento consumeristico al processo delle liberalizzazioni, tanto importante per il sistema Paese. Processo avviato, ma che deve fare importanti passi avanti, dal settore energetico, a quello dei servizi pubblici locali, fino allโintroduzione dellโazione collettiva, unica vera e generale tutela per tutti i consumatori[74].
Gli obblighi di rinegoziazione
1) Lโobbligo introdotto dallโart. 7 co 5-7 della L. 40/2007
Prima delle nuove norme la sostituzione di un mutuo poteva avvenire solo con lโestinzione del finanziamento e lโaccensione di uno nuovo, con la necessitร di sostenere costi anche rilevanti o con la richiesta di rineยญgoziazione del mutuo, che la banca mutuante, perรฒ, non aveva alcun obbligo di accettare, oppure per legge o per accordo[75]. Con la nuova normativa, il mutuatario potrร invece cambiare banca mutuante senza, sostanzialmenยญte, dover sostenere costi e senza che la banca originaria possa opporsi (surrogazione)[76].
Tecnicamente, il consumatore puรฒ trasferire il suo mutuo ad una banca diversa rispetto a quella presso cui ha acceso il mutuo. Se la nuova banca accetta di concedere il mutuo subentrerร nei diritti (garanzie accessorie, personali e reali) alla precedente banca mutuante. La modifica (annotaยญzione) deve essere comunicata al conservatore dei registri immobiliari con una semplice richiesta e con lโinvio dellโatto di surrogazione che puรฒ avvenire sia per atto pubblico o scrittura privata. La banca che โperderร โ il mutuo non potrร effettuare alcun atto impeditivi o prevedere contratยญtualmente il divieto della portabilitร , norma nulla senza, peraltro, avere la conseguenza di produrre la nullitร dellโintero contratto[77].
Estinguere un mutuo significa, รจ vero, per la banca ottenere una notevole liquiditร , peraltro inaspettata, ma significa pure trovarsi nella necessitร di investire questa liquiditร ad un tasso almeno pari a quello a cui si prestava il capitale al cliente. Allo stesso tempo significa perรฒ vedersi privati di una parte degli interessi attivi che andavano a comporre i ricavi nel conto economico al momento della stesura del bilancio[78].
Per quanto riguarda il primo punto, cercare un impiego remunerativo per la liquiditร resasi cosรฌ disponibile comporta dei costi sia che la banca scelga di erogare un altro mutuo, sia che scelga di impiegarla in attivitร finanziarie che dovranno avere, fra lโaltro, una configurazione rischio-rendimento adatto alle aspettative della banca e alla propensione al rischio del management bancario. Nel caso della scelta di impiegare le somme in nuovi mutui, i costi si tradurranno nella ricerca dei clienti, nellโanalisi dei fidi bancari e, piรน in generale, in tutte le forme di assistenza al cliente che la banca pone in essere dallโinizio alla fine del rapporto contrattuale. Nel secondo caso il costo รจ rappresentato essenzialmente dalla ricerca di attivitร finanziarie considerate sufficientemente remunerative dal management bancario[79].
Da quanto detto emerge che la banca non gradisce affatto questo tipo di operazione; viste in questโottica le penali di estinzione, sempre presenti nei contratti fino al febbraio 2007, avevano pure la funzione di disincentivare i clienti ad estinguere anticipatamente il mutuo. Ad oggi non รจ piรน possibile per le banche pretendere alcuna penale per lโestinzione anticipata di un mutuo, in virtรน dellโart. 7 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, il cosiddetto decreto Bersani-bis[80].
Giร infatti il primo decreto Bersani, il d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, prevedeva che le banche non potessero pretendere nessuna โpenalitร โ e โspesa di chiusuraโ dai clienti al momento dellโestinzione dei rapporti contrattuali.
Piรน precisamente, la legge prevedeva due fattispecie: la prima riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; qualora tra banca e cliente fosse intercorso un rapporto contrattuale che fornisce la possibilitร alla prima di modificare tali condizioni in modo unilaterale, si dava pure la possibilitร al cliente di recedere senza spese in qualsiasi momento dal contratto medesimo.
La seconda fattispecie riguardava i contratti bancari di durata ed introduceva il diritto di recesso in ogni momento della vita del contratto โsenza penalitร e senza spese di chiusuraโ. Si trattava in questo caso di un principio generale valevole per tutti i contratti di durata[81].
Lโinterpretazione estensiva della norma portรฒ immediatamente a credere che anche le penalitร di estinzione anticipata dei mutui non avrebbero dovuto piรน esistere per i contratti stipulati dopo lโentrata in vigore del decreto Bersani[82].
Una circolare dellโABI, datata 4 agosto 2006, interpretรฒ la norma in modo restrittivo, affermando che dette penali non rientrano tra quelle previste dal decreto, dato che questo si applica sostanzialmente ai contratti bancari a tempo determinato e non a quelli a tempo indeterminato. In ultima analisi, lโABI faceva una distinzione, invero molto sottile, tra contratti di durata a termine e contratti di durata a tempo indeterminato.
Nei primi il recesso รจ presente soltanto se รจ stabilito per legge o รจ espressamente pattuito; nei secondi รจ sempre presente. Ne discendeva che le penalitร erano escluse nel primo caso, ma non nel secondo; ad esso si continuavano ad applicare le penalitร e le sanzioni previste dalle norme contrattuali[83].
Interpretazione forse troppo restrittiva, visto che il decreto detta una norma valida per tutti i tipi di contratti bancari, asserendo che โin ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltร di recedere dal contratto senza penalitร e senza spese di chiusuraโ.
Sulla scorta dellโart. 125, co. II del TUB, che si applica alla disciplina del credito al consumo, la previsione legislativa di abolizione di qualsiasi tipo di penali o sanzioni non significa affatto che non siano dovute in ogni caso. Lโarticolo in esame infatti, dice che โla facoltร di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalitร spetta unicamente al consumatore senza possibilitร di patto contrarioโ[84]. Tuttavia il consumatore, nel caso di estinzione anticipata del debito, ha il diritto ad unโequa riduzione del debito secondo le modalitร stabilite dal CICR.
Il CICR infatti ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito al consumo, sono dovuti, oltre al capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino a quel momento, un tasso, non superiore allโ1%, da applicarsi sul debito residuo; si aggiunge perรฒ che non puรฒ essere applicato questโultimo tasso se non รจ previsto contrattualmente.
Applicando per analogia la norma ai contratti di mutuo, si otteneva che recesso ed estinzione anticipata fossero comunque sottoposti a spese di estinzione anticipata e a sanzioni, a nulla valendo il fatto che la legge stabilisca chiaramente che non sono dovute[85]. Sostanzialmente, siccome la norma sul credito al consumo pone un compenso per la banca in caso di estinzione anticipata, pur dicendo la norma che non รจ dovuta alcuna penale di estinzione, la penale di estinzione anticipata non rientrava, per analogia, tra le penali previste dal decreto Bersani.
Vista tale interpretazione, รจ stato emanata una norma piรน precisa che oramai non lascia adito ad interpretazioni che tendano ad escludere lโapplicabilitร della norma ai contratti di mutuo[86].
Se si vuole interpretare alla lettera la formulazione dellโart. 7 della Legge 40/2007, questa significa che anche lโestinzione parziale, vale a dire ogni rata rimborsata secondo il piano prestabilito, non origina penali di alcun genere; รจ unโinterpretazione che, spinta alle estreme conseguenze, porterebbe a stabilire la non esigibilitร degli interessi di mora per ritardato o mancato pagamento della rata[87].
La legge si applica soltanto ai contratti stipulati per lโacquisto della prima casa, a cui sono da ricollegare anche vari tipi di agevolazioni fiscali, lasciando inalterate le penali per altri tipi di mutuo. Siccome la maggior parte dei mutui contratti dalle famiglie รจ proprio da ricollegarsi allโacquisto della prima casa, la norma ha delle notevoli conseguenze sugli attori della vicenda[88].
I primi ad essere interessati dalla vicenda sono evidentemente i consumatori, alla cui tutela la norma รจ volta. ร fatto divieto dal 2 febbraio 2007, data di entrata in vigore del decreto, di prevedere penali di estinzione anticipata per i mutui contratti; chiunque quindi si rechi in banca a sottoscrivere un mutuo oramai puรฒ stare tranquillo che le banche non potrร richiedergli una penale di estinzione anticipata.
Meno tranquille sono le banche, che si vedono eliminare ex lege non solo una fonte di guadagno notevole ma anche il deterrente per unโestinzione anticipata. Esse devono fare fronte al mancato guadagno o attraverso lโaumento dei costi praticati alla clientela o attraverso la diminuzione dei costi interni alla banca; mancando inoltre il deterrente per estinguere anticipatamente il mutuo, la banca dovrร gestire la tesoreria in modo da essere pronta allโottenimento improvviso di una grande massa di liquiditร da una parte e di programmato guadagno mancato dallโaltra[89].
Per i mutui giร in essere la norma prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, venga stipulato un accordo tra lโABI e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale per la โriconduzione ad equitร dei contratti di mutuo in essere, mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dellโimporto della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.โ (art. 7, co. 5)[90].
Dalla norma citata si deduce che le penali di estinzione anticipata non si estinguono automaticamente per lโentrata in vigore della legge, ma verranno ridotte secondo equitร in base ad un accordo da prendersi tra associazioni dei consumatori ed ABI. Nel caso in cui lโaccordo non venisse sottoscritto nel periodo di tempo previsto dalla legge, la normativa delega la Banca dโItalia alla riconduzione ad equitร delle penali di estinzione anticipata, imponendo a tutti i contratti stipulati lโadeguamento al nuovo tasso[91].
2) La natura giuridica dellโobbligo di rinegoziazione
Occorre preliminarmente chiarire la nozione di equilibrio in materia contrattuale[92].
Lโequilibrio puรฒ riferirsi tanto al profilo normativo del contratto, inteso come sintesi delle posizioni normative dei contraenti, come assetto contrattuale allocativo di diritti, obbligazioni, oneri, responsabilitร e rischi[93], quanto al profilo economico, che invece riguarda piรน specificamente il valore economico delle prestazioni oggetto di scambio, considerate non in se stesse, ma nel complesso dellโoperazione economica cui accedono[94].
Inoltre, lโequilibrio puรฒ essere riferito, oltre che agli elementi oggettivi del contratto (regole e prestazioni), anche alle persone dei contraenti. A tale stregua si รจ soliti distinguere un contraente โforteโ e uno โdeboleโ, alludendo alla disparitร di forza contrattuale tra le parti[95].
La tematica dellโequilibrio contrattuale รจ strettamente collegata con il concetto di giustizia[96]. Infatti, lโistituto dellโequilibrio contrattuale, tanto soggettivo, quanto oggettivo, tende a preservare un assetto di rapporti equi fra le parti contrattuali e, quindi, in definitiva, giusto[97].
Pertanto, il quesito fondamentale che si pone in relazione al concetto di equilibrio contrattuale consiste nel chiedersi se questโultimo coincida o meno con la nozione di giustizia contrattuale[98].
Lโespressione โgiustizia contrattualeโ รจ molto diffusa nella dottrina civilistica italiana[99], sintomo della sempre piรน crescente attenzione da questa rivolta al problema del contratto โgiustoโ (o equo)[100].
Sempre nellโottica della valorizzazione della clausola generale di buona fede con finalitร ripristinatorie dellโequilibrio contrattuale va considerato lโorientamento che dal principio in esame fa discendere lโobbligo di rinegoziare le condizioni contrattuali squilibrate da sopravvenienze nellโambito dei contratti di durata[101].
Al riguardo รจ stato osservato che la necessitร di adeguare il contratto rinegoziandone il contenuto, per il sopravvenire di circostanze pur prevedibili, determinanti uno squilibrio contrattuale, coincide con il postulare un principio di riequilibrio del sinallagma operante al di qua dei limiti tracciati dalla disciplina della eccessiva onerositร sopravvenuta[102].
Secondo la dottrina, il principio di buona fede puรฒ generare a carico delle parti, che pure non lo abbiano previsto, un obbligo di rinegoziare, per adeguare il loro rapporto alle sopravvenienze significative che si siano nel tempo manifestate; in queste ipotesi, trattandosi di obbligo non previsto contrattualmente, la buona fede opererebbe come fonte integratrice del regolamento contrattuale[103].
Altri ritiene che il fenomeno dellโadeguamento atterrebbe alla fase di attuazione del rapporto, in quanto i caratteri stessi dei contratti di durata (solidarietร tra i contraenti, rilevanza causale del tempo, flessibilitร del contenuto) farebbero emergere un principio di adeguamento del rapporto nel corso della sua esecuzione[104].
Tuttavia, la buona fede esecutiva, secondo tale ricostruzione, non rileverebbe quale fonte integrativa, ma solo per la individuazione delle modalitร dellโadempimento della obbligazione contrattuale di adeguamento[105].
Questo orientamento, in sostanza, costruisce lโobbligo di rinegoziare come obbligazione accessoria nascente dalla buona fede esecutiva, presupponendo, quindi, che nel contenuto del contratto giร esista lโobbligo di adeguare il contratto nel tempo[106].
Tale obbligo puรฒ essere espressamente pattuito oppure puรฒ ritenersi implicitamente contenuto sulla base della valutazione del tipo, ai sensi dellโart. 1366 c.c. o dellโart. 1340 c.c.; di conseguenza, il problema dellโadeguamento diventa un problema interpretativo.
Impostato in questi termini, il problema della revisione resterebbe ancorato allโaccertamento del contenuto contrattuale ed il riequilibrio del sinallagma conseguirebbe comunque, al di lร dellโambito applicativo della normativa sullโeccessiva onerositร , alla volontร delle parti[107].
Sempre nellโottica di preservare lโequilibrio contrattuale in conseguenza di sopravvenienze prevedibili o, comunque, tali da non legittimare lโazionabilitร del tradizionale rimedio della risoluzione per eccessiva onerositร sopravvenuta, autorevole dottrina ha individuato proprio nel principio di buona fede il criterio in base al quale determinare il margine di sacrificio esigibile dal debitore[108].
Fondamentale in tale prospettiva รจ, secondo lโorientamento in esame, individuare gli interessi rilevanti nellโeconomia dellโaffare[109], onde verificare la compatibilitร con gli stessi delle sopravvenienze, alla stregua del canone della buona fede, inteso quale fonte di integrazione del regolamento negoziale[110].
Piรน precisamente, attraverso un giudizio di buona fede, condotto sulla base delle caratteristiche del tipo contrattuale prescelto e dei valori di mercato, il giudice potrร creare la regola giusta di ripartizione del rischio concretizzato dalla sopravvenienza[111].
Lโordinamento ha elaborato regole per la tutela e la composizione degli interessi. Queste regole non sempre si rivelano adeguate al โmercatoโ reale e alle trasformazioni, infatti lโautonomia privata si รจ trovata costretta ad adattare ed riformare le previsioni normative predisponendo regole concrete e, in alcuni casi, particolari in sostituzione di quelle generali ed astratte dettata dalla legge[112].
In tema di sopravvenienze contrattuali, questo fenomeno trova una efficace esemplificazione.
Infatti, esaminando le problematiche legate alla gestione del rischio contrattuale e allโincidenza dei cambiamenti del panorama giuridico, politico ed economico sul rapporto negoziale[113], si รจ cercato di trovare rimedi convenzionali aventi la finalitร di superare le eventuali crisi contrattuali causate dal sopraggiungere di circostanze non attese dalle parti.
Nel rispetto dellโautonomia contrattuale, allora, la rinegoziazione si pone in questo ambito per garantire lโequilibrio e la realizzazione del rapporto negoziale[114].
Secondo la dottrina[115], ritenere vincolanti gli obblighi contrattuali la cui realizzazione non richieda lโesecuzione di attivitร illecite o la violazione di norme imperative[116], dovrebbe portare al giudizio di ammissibilitร delle clausole di rinegoziazione.
Da ciรฒ si evince che il controllo di meritevolezza verrebbe inglobato dalla eventualitร di definire con libertร il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322, 1ยฐ comma, c.c.)[117].
Va ricordato, perรฒ, che il contratto a cui รจ chiamato lโinterprete, come giร da lungo tempo sostenuto dalla dottrina[118] e dalla giurisprudenza[119], non opera solo in senso negativo, ovvero di accertare che il contratto (o anche piรน semplicemente una sua clausola) non realizzi interessi illeciti e contrari allโordinamento giuridico, ma anche in senso positivo, mirando a verificare che gli interessi perseguiti dalle parti siano โmeritevoli di tutelaโ[120].
Questo implica lโindividuazione dello specifico interesse perseguito dal contratto e la sua valenza giuridica[121].
Lโequilibrio che le parti hanno inteso raggiungere in sede di conclusione del contratto richiede che il bilanciamento tra le utilitร perseguite dai contraenti perduri fino al momento dellโesecuzione. Se ciรฒ รจ sufficiente per i contratti qui unico momento perficiuntur, ossia i contratti ad esecuzione immediata, la situazione si complica per i contratti qui habent tractum successivum, il cui esempio piรน significativo รจ dato dai contratti di durata, ulteriormente suddivisi nelle due categorie dei contratti a prestazione continuata e quelli a prestazione periodica[122].
ร chiaro, infatti, che se il momento dellโesecuzione del contratto coincide con quello della sua esecuzione, รจ sufficiente che lโequilibrio delle prestazioni sia presente in quel momento. Di contro, se lโesecuzione del contratto รจ differita, ovvero continuata, ovvero ancora periodica, il tractum successivum alla conclusione del contratto implica tendenzialmente la persistenza, durante la fase esecutiva, del medesimo equilibrio sussistente al momento della stipula.
Occorre a tal proposito chiedersi quali siano le conseguenze immediate della distorsione dellโequilibrio pattuito.
La prima ed ovvia considerazione รจ che i mutamenti sopravvenuti e inattesi dello status quo antea, in quanto modificano le condizioni e i vantaggi contrattuali, possono incentivare un contraente allโinadempienza[123], pur essendo lo scopo contrattuale ancora raggiungibile, sebbene a condizioni meno vantaggiose.
Come notato da uno studioso tedesco, Larenz, โlโirraggiungibilitร dello scopo contrattuale conduce alla risoluzione del contratto; la rottura del rapporto di equivalenza tra le prestazioni apre invece la strada al rimedio revisorio finalizzato a ristabilire lโequilibrio turbatoโ.
Come precisato nellโapertura del paragrafo, bisogna far riferimento non tanto allโequilibrio in astratto tra le prestazioni, quanto, piuttosto, allโequilibrio tra le prestazioni fissato tra le parti nellโambito dellโesplicazione della loro autonomia contrattuale.
La regola del pacta sunt servanda trova quindi un ragionevole limite proprio nelle sopravvenienze che incidono sullโassetto che le parti hanno concordato nella stesura del regolamento contrattuale.
La variazione delle condizioni sussistenti al momento della conclusione del contratto puรฒ essere tale da sollevare problemi di equitร e di giustizia distributiva nella divisione dei vantaggi e degli oneri che le parti si erano prefissati. Per tale motivo, quando lโesecuzione del contratto risulta in concreto piรน difficile di quanto prevedibile in sede di conclusione del contratto, sorge un problema di allocazione del rischio[124]. Le tensioni create da tale eventualitร sortiscono la ricerca di soluzioni con le quali fronteggiare e contenere il problema costituito da fatti dai quali derivi il โperturbamentoโ dellโequilibrio economico-giuridico fissato dalle parti nel contratto[125].
ร in questo contesto che matura lโesigenza di trovare uno strumento idoneo a prevenire e superare i rischi connessi a quanto ciรฒ innanzi prospettato.
Per completezza espositiva รจ opportuno sottolineare che la ricerca di modelli normativi e convenzionali attraverso i quali apportare una soluzione ai problemi derivanti dai mutamenti sopraggiunti in itinere oscilla tra due concezioni del vincolo contrattuale: lโuna, tesa a far prevalere lโobbligatorietร dellโimposizione derivante dal โpacta sunt servandaโ, di gran lunga prevalente nei paesi di common law (almeno fino al secolo scorso), lโaltra, piรน aperta alle modificazioni contrattuali consentite dalla previsione della clausola โrebus sic stantibusโ.
Il primo indirizzo tende a privilegiare la volontร delle parti cosรฌ come cristallizzata nel regolamento contrattuale, arrivando, nelle sue accezioni piรน estreme, ad escludere che finanche la impossibilitร della prestazione possa liberare le parti dal vincolo pattizio.
La seconda impostazione pone lโaccento sulla teoria del mutamento delle circostanze, in ossequio ad un principio di giustizia equitativa e distributiva che meglio si attaglia alla concezione dellโobbligazione contrattuale propria degli ordinamenti di civil law, trovando un ampio riscontro nelle relative legislazioni.
Non si trascuri poi, che in determinati momenti storici[126], la possibilitร di giungere ad un nuovo apprezzamento dellโequilibrio originariamente pattuito travalica i confini dellโaccordo contrattuale in sรฉ considerato e diventa una necessitร connessa al piรน generale problema dellโequilibrio economico complessivo di un determinato contesto socio-economico.
In ultima analisi, lo scopo della rinegoziazione puรฒ esser fatto coincidere con una nuova calibrazione degli oneri e dei vantaggi derivanti da un contratto, in ragione di fatti che, a causa della loro indeterminatezza, non potevano costituire oggetto di pianificazione da parte dei contraenti al momento della conclusione dellโaccordo.
La pratica contrattuale conosce tre distinte fonti della rinegoziazione: in una prima serie di ipotesi lโattivitร rinegoziativa rientra in una libera scelta delle parti; in unโaltra serie di casi essa รจ prevista dalla legge; la terza ipotesi concerne lo strumento convenzionale della clausola rinegoziativa[127].
Circa la prima tipologia, puรฒ dirsi, come rilevato da autorevole dottrina[128], che la libera e concorde scelta delle parti esula dal campo specifico della rinegoziazione, essendo piรน correttamente riconducibile alla piรน generale area delle trattative, seppur in executivis.
Il fatto che le trattative si svolgano tra soggetti giร legati da un vincolo contrattuale, pur rendendo peculiare la negoziazione, non modifica il regime generale delle regole comuni applicabili ad ogni trattativa.
Difatti, sono pur sempre i principi di correttezza e buona fede ad informare il corso dello svolgimento del rapporto contrattuale rivisitato dalla volontร dei contraenti.
Passando ad analizzare lโaltra categoria, quella della rinegoziazione regolata dalla legge, ictu oculi si osserva che il campo dโazione occupato dal legislatore appare piuttosto ridotto. Bisogna in primo luogo notare che la volontร del legislatore si muove tra due poli opposti, insanabilmente confliggenti tra di loro: da un lato lโautonomia contrattuale delle parti, dallโaltro la salvaguardia oggettiva degli interessi dedotti nel regolamento contrattuale.
Si vuol dire che lโincidenza delle norme sullโassetto che le parti hanno inteso dare allโaccordo raggiunto trova il suo limite nellโautonomia contrattuale ed il suo naturale sbocco teleologico nella salvaguardia della tendenza ad un sostanziale equilibrio economico-giuridico del patto.
In tale ottica, se da un lato la legge, in ossequio al principio della libertร di contrattare, non puรฒ ingerire nei rapporti fino al punto di tutelare le parti contro tutte le possibili sopravvenienze che turbino lโequilibrio contrattuale, dโaltro canto non puรฒ esimersi dal porre rimedio ai rischi di sopravvenienze che superino una certa soglia di โnormalitร โ.
La normale alea del contratto costituisce infatti una ordinaria conseguenza dellโaccordo, di tal che รจ fisiologico che le parti regolino con il contratto la distribuzione del rischio di mutamenti delle circostanze esterne. Il margine di intervento del legislatore รจ quindi circoscritto alla sola eventualitร che sulle scelte delle parti incidano eventi eccezionali ed imprevedibili. ร solo in tale momento che lโago della bilancia sui cui piatti si misurano lโautonomia delle parti e lโinteresse dei contraenti pende a favore di questi ultimi[129].
La terza ipotesi, quella della clausola di rinegoziazione, richiede una breve premessa di ordine generale sullโutilizzo di patti volti a scongiurare il rischio di modifica sopravvenuta ed imprevedibile dei rapporti tra vantaggi ed oneri previsti nel contratto.
La ricerca di moduli convenzionali preventivi tramite i quali porre rimedio ai predetti rischi, matura nel piรน generale contesto della ricerca di regole funzionali al riequilibrio economico-giuridico in caso di perturbamento dellโassetto contrattuale fissato dalle parti.
Come precedentemente esposto, tali regole generali possono essere dettate dalla legge, ma anche trovare la loro fonte nelle determinazioni pattizie dei contraenti. Chiaro รจ che medesimo รจ lo scopo dei rimedi ex lege e di quelli ex voluntate: ristabilire lโequilibrio che le parti hanno inteso conferire al regolamento di interessi predisposto in sede di conclusione del contratto.
Lo strumento convenzionale piรน significativo adottato dai contraenti per intervenire su un rapporto giร perfetto รจ la c.d. clausola di rinegoziazione.
Esaurita la doverosa premessa, รจ da precisare che, invero, di difficile identificazione risultano gli elementi costitutivi della suddetta clausola, dal momento che variegato รจ il panorama offerto da questa tipologia di regole convenzionali; essa risente infatti della varietร della natura degli interessi in gioco e della qualitร dei contraenti[130].
ร pertanto difficile configurare una clausola rinegoziativa di tipo generale, essendo, di contro, piรน agevole soffermarsi sui โfenotipiโ, piรน o meno ampi, in cui essa si manifesta.
Essa puรฒ essere definita come quel patto con il quale le parti predispongono dei criteri attraverso i quali giungere alla reductio ad aequitatem delle rispettive prestazioni in caso di sopravvenienza di circostanze che ne modifichino sensibilmente il valore originario, rectius una convenzione che riconduca ad equitร i rapporti tra i valori originari delle prestazioni[131].
Quanto al fine della previsione della clausola, puรฒ dirsi che esso coincide con il riapprezzamento concordato della composizione di interessi originariamente programmata e alterata in modo sostanziale da circostanze modificative sottratte al controllo delle parti.
La clausola attribuisce quindi alle parti il potere di incidere, con lo strumento del consenso, sulle variazioni rilevanti che trasformano lโassetto degli intenti iniziali, sottraendo ad altri fattori la possibilitร di governare il rapporto.
3) Confini dellโobbligo di rinegoziazione e coercibilitร , profili problematici
La scelta dei contraenti in ordine alle conseguenze economico-giuridiche che essi intendono provocare con la stipula del contratto si articola in due diversi momenti: da un lato vi รจ lo scambio che si realizza con il reciproco adempimento, circostanza che rientra nella sfera di controllo delle parti; dallโaltro vi รจ una situazione che sfugge al governo delle parti, ossia il rischio delle sopravvenienze, la cui โspartizioneโ รจ indicata in sede di definizione dei reciproci impegni.
Ebbene, nellโordinamento italiano, il legislatore interviene in questa seconda articolazione solo quando sullโequivalenza soggettiva[132] delle prestazioni delle parti intervengano circostanze straordinarie. Eโ chiaro che quando lโalea delle variazioni dei costi e valori rimane entro i limiti della normalitร [133] essa si inserisce regolarmente in ogni operazione contrattuale ed รจ a carico di ciascuno dei contraenti[134].
Prima di passare in rassegna le disposizioni normative concernenti la rinegoziazione, occorre premettere che, in linea generale, sono due le ipotesi specifiche di sopravvenienze contemplate dal legislatore italiano del โ42: quelle che rendono impossibile la prestazione e quelle che la rendono eccessivamente onerosa. ร la disciplina della seconda categoria che investe il problema della reiterazione delle trattative di un vincolo contrattuale giร esistente, ossia la questione dellโattivitร rinegoziativa.
Il merito della scelta legislativa effettuata dai compilatori del Codice รจ quello di aver codificato, accogliendo il principio del rebus sic stantibus, un rimedio innovativo ai pericoli connessi ai mutamenti imprevisti delle condizioni sussistenti al momento della stipula, con particolare riferimento ai contratti ad esecuzione continuata ovvero differita[135].
Sebbene il Codice civile non abbia disciplinato la fattispecie, esso regola i casi in cui la rinegoziazione puรฒ costituire il presupposto che precede di fatto il funzionamento di taluni istituti[136] che interessano in line di massima i c.d. contratti qui habent tractum successivum.
Se poi si osserva il problema dal punto di vista dellโanalisi economica del diritto, non รจ difficile constatare lo si ricordava giร in apertura, per un verso, lโinsufficienza della prospettiva del consenso ipotetico (della volontร presunta, della condizione inespressa e cosรฌ via), da sempre connessa alla questione delle sopravvenienze e intesa ad allocare del rischio sul contraente che appare maggiormente in grado di sostenerlo[137], per altro verso la complessitร dellโindagine sugli incentivi derivanti dalla scelta in favore della revisione giudiziale del contratto, nel momento in cui si considerino i costi della rinegoziazione[138], adottando il punto di vista che tende al riconoscimento non soltanto della vincolativitร dellโobbligo di rinegoziare ma anche della sua coercibilitร in forma specifica, un modello di tutela questโultimo che pone, giร in termini di principio, notevoliย difficoltร al giurista di common law[139]. Fondamentalmente, chi attribuisce un qualche significato giuridico alla teoria nordamericana dei relational contracts tende a sostenere la legittimitร dellโintervento giudiziale, in quanto finalizzato a dare attuazione concreta al programma contrattuale espressione di obblighi di cooperazione e solidarietร a carico dei contraenti[140]. La difficoltร di rinvenire, tuttavia, regole operative che possano dirsi realmente affidabili e di cui il giudice possa far uso nella sostituzione del mancato accordo delle parti induce piรน dโun esponente autorevole in materia di law & economics a contrastare vigorosamente lโipotesi[141], peraltro mai esitata โ se si osserva almeno la situazione in area statunitense ove sโรจ maggiormente sviluppato il dibattito โ in una vera e propria tendenza della giurisprudenza, per parte sua poco propensa ad abbandonare il modello classico[142], incentrato sullโillusione ottica della gestione (meglio si direbbe, della gestibilitร ) ex ante del rischio da impracticability del contratto, attraverso la ricostruzione della volontร ipotetica delle parti[143].
Non a caso la norma cardine in tema di modificazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite sembra essere lโart. 1467 c.c., che disciplina i casi in cui, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero differita, sia intervenuta una circostanza che abbia influito sullโadempimento di una delle prestazioni, rendendola eccessivamente onerosa.
La disposizione conferisce alla parte avvantaggiata dal verificarsi di โeventi straordinari ed imprevedibiliโ la possibilitร di evitare la risoluzione offrendo alla parte danneggiata unโequa modificazione delle condizioni del contratto. Lโofferta di riduzione del contratto ad equitร rientra in un autonomo potere di modifica unilaterale del contratto finalizzato al mantenimento in vita di questโultimo. Speculare allโofferta di reductio ad aequitatem รจ lโobbligo legale di non rifiutare, in virtรน del principio di buona fede, la proposta di modificare le condizioni contrattuali, semprechรจ, naturalmente, lโofferta contribuisca ad eliminare lo squilibrio tra le prestazioni e si riporti il contratto ad un giusto rapporto di scambio[144].
Si ritiene che il fondamento della norma vada ravvisato nelle prescrizioni contenute negli artt. 1374 e 1375 c.c., che, rispettivamente, indicano lโampiezza del contenuto del vincolo contrattuale e impongono che lโesecuzione del contratto avvenga nel rispetto del principio della buona fede[145].
Nella prima disposizione puรฒ infatti ritrovarsi lโincidenza della volontร del legislatore sul regolamento espresso dalle parti, il quale ultimo รจ suscettibile di essere integrato da tutte le conseguenze che derivano dalla legge, comprese quelle connesse al mutamento dei valori delle prestazioni.
Il principio di cui allโart. 1375, poi, รจ il fulcro attorno al quale ruotano tutte le considerazioni in ordine allโadeguamento delle scelte dei contraenti ai possibili mutamenti delle condizioni contrattuali. ร proprio lโesecuzione in buona fede a permeare lo svolgimento del rapporto contrattuale, tanto piรน in relazione a fattori che possono in qualche modo turbarne lโequilibrio: รจ in questo momento che il richiamato principio solidaristico dovrebbe condurre le parti ad effettuare parziali modifiche sulle prestazioni originariamente pattuite, informando il loro comportamento in executivis.
Lโofferta di reductio ad aequitatem di cui allโart. 1467 induce a ritenere, in applicazione dei principi espressi dagli artt. 1374 e 1375 c.c., che la clausola (legale) rebus sic stantibus sia presente in ogni programma contrattuale e, di conseguenza, lโefficacia del contratto per il futuro sia subordinata al fatto che le posizioni contrattuali di partenza non si modifichino[146].
In tale ottica, il rimedio della reductio ad aequitatem mira a realizzare un equilibrio contrattuale oggettivo quale surrogato dellโequilibrio contrattuale soggettivo di fatto irrealizzatosi, a causa della mancanza di libertร negoziale in uno dei contraenti[147].
ร chiaro, a questo punto, il collegamento con la risoluzione per eccessiva onerositร sopravvenuta, fondata sul rispetto del rapporto sinallagmatico, cosรฌ come liberamente disegnato dalle parti[148].
Tale istituto, al pari della rescissione, rappresenta un rimedio previsto dal legislatore per ripristinare lโequilibrio contrattuale nellโipotesi un cui si verifichino delle โsopravvenienzeโ[149].
Lโart. 1467 c.c. si applica ai rapporti contrattuali ad esecuzione continuata o periodica, oppure ad esecuzione differita, quindi suscettibili di essere eseguiti in tutto o in parte[150].
Anche lโistituto in esame si fonda sullo squilibrio fra le prestazioni (la โonerositร โ), il quale, perรฒ, a differenza delle ipotesi rescissorie, ove รจ presente ab origine, deve essere successivo rispetto al valore di scambio delle prestazioni originariamente stabilito dai contraenti, e deve essere la conseguenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, come tali estranei alla sfera del โvolutoโ dei paciscenti al momento della conclusione del vincolo negoziale[151].
Lโonerositร , ossia lo squilibrio tra il valore economico delle prestazioni, oltre che sopravvenuta, deve essere anche โeccessivaโ, vale a dire tale da rendere il contratto sensibilmente ingiusto per uno dei contraenti[152] e non deve rientrare nellโ โalea normale del contrattoโ(art. 1467, comma 2, c.c.)[153].
Dal carattere straordinario ed imprevedibile degli accadimenti ex art. 1467 c.c., si ricava la irrilevanza per lโordinamento giuridico dello squilibrio dellโassetto negoziale stabilito dai contraenti.
Infatti, se le vicende sopravvenute fossero state previste, o fossero anche soltanto state prevedibili dai contraenti, il rimedio non potrebbe operare; da ciรฒ consegue che la finalitร di tale istituto non รจ garantire un equilibrio oggettivo tra i valori delle prestazioni, bensรฌ assicurare lโassetto risultante proprio dalle pattuizioni, assetto che costituisce il parametro per lโapprezzamento dei presupposti della risoluzione stessa[154].
Quindi, se lo squilibrio รจ riconducibile allโambito delle scelte delle parti, non รจ rimediabile. Inoltre, ai sensi dellโart. 1469 c.c., il rimedio non potrร operare nemmeno se lโeccessiva onerositร inerisce allโalea pattuita[155], senza che tale norma subordini lโesclusione della risoluzione per eccessiva onerositร dei contratti convenzionalmente aleatori alla verifica, secondo calcoli attuariali, della congruitร delle condizioni convenute rispetto allโassunzione del rischio.
In altre parole, anche lo squilibrio sopravvenuto in conseguenza di eventi straordinari non inficia il vincolo contrattuale se le conseguenze dellโattuazione del rapporto sperequato sono il frutto dellโoriginario assetto negoziale stabilito dai contraenti. Ne consegue, necessariamente, la insindacabilitร nel merito della congruitร delle pattuizioni aleatorie[156].
Tale disciplina appare coerente con un regime che escluda la sindacabilitร delle condizioni pattuite dai contraenti ed incompatibili con un regime che la prescriva[157].
Anche in materia di rescissione il Codice fornisce una norma diretta ad evitare le conseguenze di uno squilibrio, questa volta ab origine, tra le prestazioni dedotte nello schema di contratto: lโart. 1450 sancisce che la parte contraente contro la quale รจ domandata la rescissione del contratto puรฒ evitare questโultima offrendo alla parte danneggiata di ricondurre il valore economico delle prestazioni ad un equo rapporto.
Significativo รจ lโart. 1664 c.c., formulato in materia di appalti. Le circostanze sopravvenute ed imprevedibili che modifichino oltre una certa soglia il prezzo convenuto legittimano i contraenti a chiedere di rinegoziare il prezzo stesso. La norma costituisce una speciale applicazione dellโart. 1467 c.c. e trova la sua ratio nella frequente variabilitร dei costi dei materiali e della mano dโopera di cui si serve lโappaltatore per portare a compimento lโopera commissionatagli.
Non trascurabile รจ lโart. 1668 c.c. che rafforza la posizione contrattuale del committente il quale, in caso di vizi dellโopera, ha, tra le altre, la possibilitร di chiedere allโappaltatore una riduzione proporzionale del prezzo convenuto.
Altre indicative prescrizioni del legislatore in senso favorevole alla conservazione del vincolo contrattuale ed alla possibilitร di โrettificareโ in itinere lo squilibrio sopravvenuto tra i valori delle prestazioni sono rinvenibili negli art. 1492 c.c. 1578 c.c., rispettivamente dettate in tema di vendita e di locazione. Lโart. 1492 tutela il compratore di una cosa rivelatasi affetta da vizi attribuendogli la possibilitร di chiedere la riduzione del prezzo. Analoga la previsione in tema di locazione, che, in caso di vizi della cosa locata, protegge il conduttore, autorizzato a domandare la riduzione del corrispettivo in alternativa alla risoluzione del contratto.
Ancora, in tema di affitto, lโart. 1623 disciplina lโeventualitร di sopravvenienza di un factum principis (disposizione di legge, provvedimento dellโautoritร ) che produca una notevole modifica del rapporto contrattuale โin modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita o un vantaggioโ[158]: in tale ipotesi puรฒ essere chiesto un aumento o una diminuzione del prezzo.
Le disposizioni citate hanno il pregio di lasciare ai contraenti non solo la possibilitร di scegliere se rinegoziare o meno, ma anche la definizione in concreto delle loro rideterminazioni.
Diverse le fattispecie di cui agli artt. 1560 e 1561 c.c. in tema di somministrazione: in tal caso il legislatore introduce un meccanismo legale di determinazione dl contenuto[159], sottraendo alla signoria delle parti la fissazione dei nuovi termini dellโaccordo.
Tutte le norme menzionate presentano una caratteristica comune: esse contengono dei congegni normativi tali da garantire che le posizioni contrattuali inizialmente assunte dalle parti non siano del tutto o in gran parte incise dagli effetti di cambiamenti che superino il confine della normale alea assunta ex contractu.
Il tentativo di censimento delle norme che lasciano intravedere il favor del legislatore nei confronti della salvaguardia del vincolo contrattuale a fronte dei rischi connaturati ad eventuali sopravvenienze non puรฒ considerarsi, chiaramente, esaustivo, ma solo esemplificativo di una tendenza del nostro ordinamento ad agevolare il riesame delle posizioni contrattuali.
[1] Galgano, Diritto civile e commerciaยญle. Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 420; cfr. anche Bianca, Diritto civiยญle, Il contratto, 2000, p. 641
[2] V. Sicchiero G., โLa rinegoziazioneโ, in Contratto e impresa, 2002, pp. 776.
[3] V. Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2003, pag. 915.
[4] Non a caso, Roppo, Il contratto, cit., 1037, intitola โPresupposizione, e rimedi manutentivi (di adeguamento del contratto)โ il capitolo del suo volume dedicato a questo tema,ย mentre nel paragrafo intitolato โI contratti di (lunga) durata e lโesigenza di stabilitร del rapportoโ (p. 1041), viene preliminarmente messa in luce la โinadeguatezza dei rimedi ablativiโ, per lasciare spazio alla trattazione dei rimedi manutentivi (di adeguamento) di natura legale e convenzionale. La scelta di esaminare la materia in questo modo,ย ponendo a fuoco subito realtร contrattuale e carattere della disciplina rimediale รจ ben esplicitata, del resto, nel lavoro monografico di chi scrive, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, cui si farร talvolta riferimento per lo svolgimento piรน compiuto di passaggi che, in questa sede,ย non potranno che essere soltanto accennati.
[5] Rileva Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimeยญdi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 314.
[6] Vedi, sul punto, Traisci F.P., Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil law e common law, Napoli, 2003, pag. 34 e ss.
[7] V. Gentili A., โLa replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contrattoโ, in Contratto e impresa, 2003, pag. 701.
[8] Le parti che riconsiderano le reciproche posizioni contrattuali devono essere legate da un precedente contratto, le cui specifiche obbligazioni, al tempo della rinegoziazione, devono essere in linea di massima ancora inadempiute.
[9] V. Gentili A., op cit.
[10] V. Bianca M., Il contratto, Milano, 2000, pag. 492
[11] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli. 1996, p. 340
[12] V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, cit., 58 ss.; M. Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in AA.VV., Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi, Milano, 1992, 313-315.
[13] รจ bene precisare che di fronte a modifiche di modalitร o contenuti di una prestazione giร dovuta, e che tale rimanga, si dovrร , ai fini della verifica della sussistenza di una novazione oggettiva, valutare se le parti abbiano voluto una semplice modificazione del rapporto oppure, attraverso tale modificazione, abbiano inteso dar vita ad un nuovo rapporto.
[14] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000
[15] La rinegoziazione esige un nuovo apprezzamento dellโassetto delle situazioni dedotte in contratto, ossia unโattivitร implicante manifestazioni di volontร decisionali che riformano parti del contenuto dellโaccordo.
[16] Cfr. Gallo P., voce Revisione del contratto, contenuta nel Digesto delle discipline privatistiche, vol. XVII, Torino, 1998.
[17] V. Gentili A., op cit.
[18] ร ciรฒ che afferma Rescigno, L’adeguamento del contratto nel diritto italiano, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 305, il quale, pronunciandosi a favoยญre delle clausole di adeguamento automatico, sottolinea che il nostro sistema, con riguardo alla prestazione, consente che la stessa all’atto della stipulazione sia non ancora determinaยญta ma determinabile, ed โรจ questa la via piรน agevole per spiegare come i contraenti possaยญno legittimamente avvalersi, nell’esercizio della loro autonomia, di sistemi di determinazioยญne concreta della prestazione attraverso il rinvio a elementi estranei quali indici, prezzi, vaยญlori, e altri parametri attraverso i quali la prestazione in concreto verrร a determinarsiโ.
[19] V. Clerico G., โMinaccia di inadempienza contrattuale, rinegoziazione e forme di risarcimentoโ, in Rivista critica di diritto privato, 2004, pp. 279-280.
[20] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000.
[21] Per una chiara e sintetica distinzione cfr. Torrente A.- Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Milano, 2004, pag. 480
[22] Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss.
[23] Cfr., per tutti, Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss.; Maiello, I problemi di legittimitร e di disciplina dei negozi atipici, in Riv. Dir. Civ., 1987, I, p. 487 s.
[24] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss. Lโautore afferma che la considerazione risulta โtanto piรน consistente, ove ci si ponga nella prospettiva secondo la quale non saremmo neanche al cospetto di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare e quindi il richiamo al controllo di meritevolezza risulterebbe incoerenteโ. Sulla fattispecie dei negozi preparatori si rinvia a G. Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974; Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990; Salandra, Contratti preparatori e di coordinamento, in Riv. Dir. Comm., 1990, I, p. 22 ss.
[25] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 11
[26] cfr. Carnelutti, Sulla validitร della clausola oro, in Foro it., 1949, c. 158; Mazza, Clausola oro e nulliยญtร parziale del contratto, in Giur. compi. Cass. civ., 1948, II, p. 667; Andrioli, L’inefficaยญcia della clausola oro valore e il principio di conservazione dei contratti, in Riv. it. dir. fin., 1940, II, l, p. 90.
[27] Nella dottrina civilistica si sono occupati dellโargomento: P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; Id., voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 431 ss.; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione allโobbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.; V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, cit.; in argomento si v. anche F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193; A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. DโArrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, ivi, 701-724; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; E.C. Zaccaria, Lโadattamento dei contratti a lungo termine nellโesperienza giuridica statunitense: aspirazioni teoriche e prassi giurisprudenziali, in Contr. e impr., 2006, 478 ss.
[28] V. Gentili A., op cit.
[29] Lโart. 2932 c.c., ai fini dellโottenimento della sentenza costitutiva, richiede che la parte inadempiente si sia sottratta allโobbligo di โconcludere un contrattoโ. Evidentemente il legislatore intende riferirsi ad accordi dal contenuto complessivamente determinato e non a patti la cui definizione รจ rimessa ad un apporto volitivo non ancora manifestatosi.
[30] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss.; Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 58 ss.; Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 315; Frignani, Le clausole di hardship, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992; cfr. altresรฌ Gorni, Le clausole di rinegoziazione, in Aa.Vv., Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa. Esecuzione, adattamento e risoluzione in uno scenario di crisi. Quaderni per lโarbitrato e per i contratti internazionali, Milano, 1992, p. 37 s.
[31] Si veda Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato (a cura di Iudica e Zatยญti), Milano, 2001, p. 866. L’autore afferma che l’art. 1419, 1ยฐ comma, c.c., trova fondamenยญto nel principio della causa e della buona fede contrattuale. La nullitร di una clausola conยญtrattuale, facendo venir meno una parte del contratto, ne altera l’equilibrio, lasciando in viยญta un contratto diverso da quello concluso dalle parti (si tratta di un contratto che ha perso la sua originaria ragione giustificativa, la sua causa, in quanto i sacrifici e i vantaggi non soยญno piรน distribuiti nei termini che le parti avevano programmato). Ove il contratto residuo dia luogo ad uno squilibrio contrario a buona fede, la soluzione dovrebbe essere quella delยญla cancellazione dell’intero contratto.
[32] ร la conclusione a cui giunge Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazioยญne dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 118, il quale aggiunge che il giudizio di esยญsenzialitร della clausola di rinegoziazione nel contesto negoziale. in cui viene ad inserirsi presenta difficoltร soprattutto nelle ipotesi in cui le parti abbiano indicato in aspetti e profiยญli accessori del regolamento contrattuale l’oggetto dell’obbligo rinegoziativo. In questi casi al giudice spetterร il compito di verificare con attenzione, alla luce dell’assetto di interessi delineato dalle parti e dell’insieme di circostanze relative al caso concreto, la possibilitร di disporre la caducazione del regolamento contrattuale. โLa sua indagine dovrร risolversi, in particolare, in un accertamento oggettivo sulla compatibilitร del regolamento residuo con quello originariamente concordato e sulla tollerabilitร , nei limiti della buona fede, degli svantaggi che una delle parti รจ presumibilmente tenuta a sopportare. Minori aspetti probleยญmatici presenta il giudizio di essenzialitร ogni qualvolta l’attivitร di rinegoziazione sia stata prevista in relazione ad un elemento essenziale del contratto, quale ad esempio l’oggetto delยญla prestazione, assumendo in linea di massima la clausola di rinegoziazione una posizione di โข essenzialitร nell’ economia contrattuale e condizionandone di conseguenza la validitร โ.
[33] In argomento si v. F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193; A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. DโArrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.
[34] Gambino F., Problemi del rinegoziare, Giuffrรจ, Milano, 2004, pp. 186
[35] Come giร avviene ad esempio in materia di appalto secondo la norma speciale di cui allโart. 1664 c.c. o in materia di affitto in base allโart. 1623 c.c.
[36] Per Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 315 s. โl’interazione tra equitร integrativa e buona fede come clausola geneยญrale del contratto, cui puรฒ aggiungersi il crisma derivante dalla ricerca della volontร comuยญne (ancorchรฉ presunta) ex art. 1366 c.c., non supera il confronto con la disciplina legale delยญla risoluzione del contratto per eccessiva onerositร . Ci si deve domandare, perciรฒ, se il principio di buona fede (ma il discorso si pone in termini analoghi per l’equitร integrativa) possa funzionare, oltre che come clausola generaยญle, nel senso in cui ormai da tempo รจ intesa dall’ordinamento, anche come fonte di diritti ed obblighi che finiscono per assorbire l’operativitร di una precisa norma giuridica, l’art. 1467, disposta dal legislatore con lo scopo di disciplinare il rapporto contrattuale nel caso in cui i contraenti non siano stati (nรฉ al momento della conclusione del contratto, nรฉ successivaยญmente al verificarsi delle sopravvenienze) in grado di risolvere convenzionalmente il conยญflitto economico derivante dal maggior costo dell’adempimentoโ. Come rileva Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle soยญpravvenienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002 โquello della configurabilitร di un obbligo di rinegoziazione anche in presenza di un disciยญplina delle sopravvenienze direttamente centrata sulla risoluzione costituisce, peraltro, un punto di vista dal quale si puรฒ verificare in generale la reale portata di tale rimedio e la miยญsura della sua implicazione nel principio di buona fedeโ.
[37] Cosรฌ Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 296, ove si aggiunge che โl’obbligo legale di rinegoziare puรฒ cosรฌ essere riยญcostruito nell’ambito della disciplina delle sopravvenienze, senza tuttavia perdere di vista la visione sistematica piรน ampia, che fa capo al rispetto del principio di autonomia privata. Nella prospettata interpretazione della disposizione normativa, si riflette la convinzione del favor legis verso il salvataggio del contratto eccessivamente oneroso rispetto all’accogliยญmento della domanda di risoluzioneโ.
[38] Le affermazioni sono di Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 293 ss., il quale, ammettendo che una siffatta ricostruzione possa apparire confliggente con l’inquadramento dell’offerta di cui all’art. 1467, 3ยฐ comma, c.c. fra i diritti potestativi, giustamente sottolinea che la scelta dell’offerente di subordinaยญre la realizzazione del diritto di evitare la risoluzione mediante la sentenza modificativa dalยญla richiesta rivolta alla controparte di modificare consensualmente il contratto non costituiยญsce affatto un’ anomalia. โPur prescindendo dalla considerazione della netta propensione della giurisprudenza a inviare la decisione riformatrice del contratto all’esito infruttuoso delle trattative, quante volte la realtร dei contratti a lungo termine suggerisca l’opportunitร di tale rimedio ( … ) la legittimitร di tale interpretazione della norma puรฒ essere supportata dalla presenza di altre disposizioni regolanti ipotesi tradizionalmente ricomprese nell’ambiยญto dei diritti potestativiโ (Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 293 ss., il quale prendendo in prestito le affermazioni di Puleo, I diritti potestativi (individuazione delle fattispecie), Milano, 1959, p. 67, aggiunge che il caยญrattere potestativo di un diritto รจ compatibile con una sua attuazione stragiudiziale e negoยญziale su cui la natura potestativa manifesta la sua influenza, โrispetto al compimento dell’atยญto, soltanto in ciรฒ che l’atto stesso non รจ libero, per il soggetto passivo, ma necessario o neยญcessitatoโ. In altri termini, rispetto alla fatti specie dell’art. 1467, 3ยฐ comma, c.c., โil riferiยญmento al diritto potestativo consente di individuare il contraente titolare del diritto di proยญpone la modificazione del contratto e il carattere discrezionale della sua sceltaโ, ciรฒ in quanto l’interesse alla prosecuzione del rapporto รจ stato giร accreditato dal legislatore che lo ha preferito all’altro della risoluzione.
[39] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 298.
[40] Simile ricostruzione, a dire dell’autore troverebbe un ostacolo giร nella differenยญza di fondo che corre tra il dispositivo dell’art. 1467 c.c. e quello di cui all’art. 1375 c.c., il primo dotato di una struttura unilaterale (richiesta di risoluzione e offerta di riconduzione ad equitร sono entrambi rimedi unilaterali), il secondo, invece di una struttura, almeno soยญstanzialmente, bilaterale. Alla differenza strutturale del rimedio corrisponderebbe una preยญcisa differenza funzionale, sicchรฉ, mentre la struttura unilaterale del rimedio รจ improntato su di una logica astensionistica, che rimetta al consenso, almeno virtuale, di entrambe le parti la prosecuzione del rapporto, la struttura bilaterale del rimedio rispecchia una logiCa conservativa intesa ad incentivare l’esecuzione del contratto. โPer l’art. 1467, infatti, legitยญtimato ad attivare la rinegoziazione รจ soltanto il contraente avvantaggiato che subisce la riยญchiesta di risoluzione; l’art. 1375, invece, formalmente legittima entrambi i contraenti a solยญlecitare le rinegoziazione e, di fatto, ne rimette l’iniziativa a quella delle parti che risulta svantaggiata dalle mutate circostanzeโ (Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazioยญne e gestione delle sopravvenienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002). ร perรฒ il caso di sottolineare che, riconosciuta all’offerta natura sostanziale di propoยญsta modificativa del contratto e considerata la realtร contrattuale in cui 1’adeguamento opeยญra, risulta evidente che l’esercizio del diritto di proporre l’equa modificazione delle condiยญzioni puรฒ dare avvio, in pendenza del processo iniziato per la risoluzione del contratto, ad una vicenda puramente negoziale: quella della modificazione concordata delle condizioni.
[41] Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle sopravveยญnienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002, per il quale la distribuzione dei poteri (di cui all’art. 1467 c.c.) โรจ intesa ad attuare un dispositivo non altrimenti fungibile che si propone di tutelare il debitore svantaggiato senza, perรฒ, coยญstringere il creditore ad un sacrificio non preventivatoโ. Aggiunge l’autore che โla deduzioยญne dell’obbligo di trattare per l’adeguamento dal potere di mantenere in essere il contratto modificato non fa altro che trasformare un dato al piรน funzionale in una struttura normatiยญva, ossia trasformare un’intenzione solo metagiuridica (= incentivare di fatto la rinegoziaยญzione) in un autonomo obbligo giuridicoโ.
[42] Cosรฌ, sempre, M. Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settemยญbre 2002, secondo il quale l’effetto giuridico dell’art. 1375 c.c. sarebbe di obbligare il deยญbitore, non a trattare, ma ad eseguire la prestazione tenendo in considerazione, secondo buoยญna fede, le circostanze sopravvenute. โIl debitore, cioรจ, non รจ obbligato ad adeguare la sua prestazione. Sicchรฉ la trattativa non รจ un dovere primario ma, al piรน, una semplice modaliยญtร di adempimento dell’obbligazioneโ.
[43] Marasco G., La reintegrazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dellโequilibrio negoziale, Roma, 2006, p. 124.
[44] Cfr. Terranova, L’eccessiva onerositร nei contratti, Il codice civile – Commentaยญrio, diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p. 244: โL’opzione dell’ordinamento per un adeยญguamento del contratto in luogo dello scioglimento del rapporto trova normativo avallo nell’โantirimedio” previsto dal comma 3ยฐ dell’art. 1467 c.c., in virtรน del quale il benefici aยญrio della sopravvenienza, purchรฉ disposto ad una modificazione del contratto puรฒ sempre e comunque impedire la risoluzione, assicurandosi cosรฌ la conservazione del rapporto. Il riยญmedio risolutorio puรฒ cioรจ operare solo a condizione dell’inoperativitร dell’antirImedioโ.
[45] Cass., 19 aprile 1982 n. 2411, in Mass. Foro it., 1982; Cass., 1 marzo 1995, n. 2340, in Mass. Foro il., 1995; Cass. 10 gennaio 1975, n. 91, in Mass. Foro it., 1975; Cass. 15 dicembre 1982, n. 6917, in Rep. Giust. civ., voce Obbligazioni e contratti, n. 177; Cass. 17 aprile 1980, n. 2546, in Mass. Foro it., 1980.
[46] In tal senso Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 113. Attraverso simile verifica si deve accertare se la clausoยญla rientri nel contenuto essenziale del contratto o assuma, semplicemente, carattere sussidiaยญrio.
[47] Silvestri, Clausole di indicizzazione convenzionale. Diritto monetario, in Dizionario di diritto privato, p. 114
[48] Quadri, Le clausole monetarie. Autonomia e controllo n’ella disciplina dei rapporti monetari, Milano, 1983, p. 112 ss.
[49] Da ultimo, sui rapporti fra (il concetto generale di) โaleaโ e (tipi e correlative discipline, fra loro diversificate in funzione e degli interessi in gioco, del) โcontratto aleatorioโ, si segnala lโattento studio di Capaldo, Contratto aleatorio e alea, Milano, 2004.
[50] Cass. 11 gennaio 1992 n. 247
[51] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 10.
[52] Cfr. Terranova, L’eccessiva onerositร nei contratti, Il codice civile – Commentaยญrio, diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p. 244
[53] In sede di prima applicazione, sono stati segnalati da parte di alcuni Uffici dubbi interpretativi in relazione a due distinti profili: il primo, di matrice civilistica, concerne il reale significato sotteso alla locuzione โsenza formalitร โ, contenuta al comma 2, e riferita agli annotamenti di surrogazione; il secondo, di natura prettamente fiscale, riguarda, invece, lโindividuazione del corretto trattamento tributario applicabile agli stessi annotamenti. Per quanto attiene il primo aspetto, si evidenzia che il secondo periodo del comma 2 della citata norma prevede, come accennato, che lโannotamento di surrogazione, da eseguire in margine allโiscrizione dellโipoteca ai sensi dellโarticolo 2843 c.c., possa essere richiesto al conservatore, โโฆsenza formalitร , allegando copia autentica dellโatto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.โ.
[54] La funzione tipica dell’istituto, secondo la giurisprudenza, รจ quella di riequilibrare la situazione che si รจ venuta a creare a seguito del depauperamento del solvens e del conseguente arricchimento dell’accipiens, assicurando al soggetto che ha reso possibile l’adempimento al debitore – nellโipotesi di cui allโarticolo 1202 c.c. – il recupero della prestazione erogata (cfr., in tal senso, Cass. civ., 23 novembre 2004, n. 22057).
[55] Al riguardo, si sottolinea che la disposizione in esame mentre rispetto al rapporto di finanziamento (originario) oggetto di estinzione si riferisce non soltanto al mutuo, ma anche a tutte le altre forme di finanziamento (erogate da intermediari bancari e finanziari), per quanto concerne il finanziamento finalizzato ad estinguere quello originario, fa riferimento soltanto al contratto di mutuo (cfr. in tal senso lโart. 1202 c.c., espressamente richiamato dal comma 1 dellโart. 8 in esame, nonchรฉ il comma 2 dellโart. 8, il quale dispone che โโฆil mutuante surrogato subentra nelle garanzieโฆ.โ).
[56] Perchรฉ si verta nellโipotesi di surrogazione per volontร del debitore, รจ necessaria la sussistenza di un nesso di interdipendenza tra il mutuo contratto dal debitore per acquisire la disponibilitร della somma destinata ad estinguere il debito e il pagamento del debito stesso; da qui la necessitร , ai fini della piena efficacia della surrogazione ex art. 1202 c.c., che nellโatto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata e che nella quietanza venga menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme con cui รจ stato effettuato il pagamento (in surrogazione).
[57] La giurisprudenza applica l’art. 1419 c.c. anche in materia di annullabilitร del contratto. Cfr. Cass., 4 settembre 1980, n. 5100, in Giur. Agr. it., 1981, p. 479; Cass., 4 diยญcembre 1982, n. 6609, in Mass. Foro it., 1982; Cass., 16 dicembre 1982, n. 6935, in Giur. it., 1983, I, C. 1530; cfr. anche Trib. Roma, 9 marzo 1999, in Giur. merito, 2000, p. 325, con nota di Cimatti. In dottrina cfr., per tutti, Criscuoli, La nullitร parziale del negozio giuridico, Milaยญno, 1959, p. 269.
[58] Circolare 95/E del 12.05.2000 secondo la quale nel caso in cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, si continua a beneficiare della detrazione prevista dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 13 bis del TUIR, come modificato dalla Legge 23.12.1988 n. 448, anche se il soggetto mutuante รจ diverso da quello originario.
[59] Marasco G., La reintegrazione del contratto. Strumenti legali e convenzionali a tutela dellโequilibrio negoziale, Roma, 2006, p. 124.
[60] In questo senso vedi la circolare 9/2007
[61] In tal senso Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 113.
[62] Barcellona, Appunti a proposito di rinegoziazione e gestione delle sopravveยญnienze, relazione presentata al Convegno svoltosi a Catania il 13-14 settembre 2002.
[63] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 298.
[64] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 293 ss., il quale prendendo in prestito le affermazioni di Puleo, I diritti potestativi (individuazione delle fattispecie), Milano, 1959, p. 67
[65] Gambino F., Problemi del rinegoziare, Giuffrรจ, Milano, 2004, pp. 186.
[66] Si citano qui, a titolo di esempio: I) Aumento dello stipendio del cliente, dovuto alle sue progressione di carriera; questo ha permesso di accumulare nel giro di pochi anni un ammontare di risparmio tale da poter estinguere il debito contratto in anticipo rispetto alla sua scadenza. II) Il cliente ha ricevuto in ereditร un patrimonio tale da potersi permettere lโestinzione del debito.
[67] Di norma, solo il 4-5% dei mutui viene estinto anticipatamente, a conferma delle difficoltร che i clienti trovano nel reperire le risorse per far fronte allโoperazione e alla convenienza, anche in presenza della liquiditร necessaria.
[68] In argomento si v. F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193; A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. DโArrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.
[69] Se perรฒ il cliente sarร ben lieto di estinguere il mutuo contratto per acquistare lโappartamento in cui vive, non cosรฌ sarร per la banca; lโestinzione anticipata del mutuo priva infatti lโistituto di credito di una fonte di reddito sicura e costante di durata pari a quella della stipula del contratto.
[70] Questo vantaggio รจ forse lโunico della legge in commento, dato che le spese si riducono di pochissimo: รจ stato calcolato che la surrogazione in un contratto di mutuo, che esiste da quando esiste il codice civile, costava prima dellโentrata in vigore del โdecreto Bersani-bisโ circa 2.500 euro; ad oggi essa costa solo un centinaio di euro in meno.
[71] Non รจ semplice fare una panoramica delle penali di estinzione presenti attualmente nei prodotti finanziari delle banche italiane.
[72] In alcuni tipi di mutui-casa non รจ possibile esercitare lโopzione di estinzione anticipata prima di un certo numero di anni; in questi casi il mutuo conviene a chi ritiene che non avrร grandi aumenti di reddito negli anni successivi alla stipula.
[73] Ad esempio un mutuatario che avesse giร una penale dello 0,50% avrร diritto ad una riduzione di 20 centesimi, per cui pagherร 0,30%; se la penale contrattuale fosse 1,90% dovrebbe pagare lโ1,65%.
[74] Lโimportanza della recente legislazione non deve far dimenticare che nei rapporti tra sistema bancario e clientela interviene il cd. Bersani 1 e interverrร ancora, quando approvato, il Disegno di Legge attualmente in discussione in Parlamento. Il Decreto Legge 223/06 e la Legge di conversione 248/06 avevano affrontato due argomenti molto importanti per i consumatori, le condizioni economiche contrattuali e la loro possibilitร di modifica e lโazzeramento dei costi di chiusura dei conti correnti.
[75] Ad esempio la Legge 24/01 che abbassรฒ i tassi dei mutui prima casa allโ8% o lโaccordo delle Associazioni dei consumatori con alcuni grandi gruppi bancari per ridurre le penali di estinzione anticipata del 1998.
[76] A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. DโArrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, ivi, 701-724; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; E.C. Zaccaria, Lโadattamento dei contratti a lungo termine nellโesperienza giuridica statunitense: aspirazioni teoriche e prassi giurisprudenziali, in Contr. e impr., 2006, 478 ss.
[77] Meritano di essere richiamate, sotto questo profilo, le problematiche emerse inยญtorno alle clausole di indicizzazione e alle ripercussioni che la loro invaliditร puรฒ produrre rispetto ai contratti in cui sono inserite. Si tratta di una questione dibattuta che vede conยญtrapposte l’idea di chi ritiene che il mantenimento del contratto, pur senza la clausola di inยญdicizzazione invalida, sia la scelta piรน adeguata alle esigenze dell’ordinamento di manteniยญmento della stabilitร monetaria e della ripartizione delle conseguenze economiche dei fenoยญmeni monetari (Quadri, Le clausole monetarie. Autonomia e controllo n’ella disciplina dei rapporti monetari, Milano, 1983, p. 112 ss.), e l’idea di chi, invece, รจ del parere che la nulยญlitร di una clausola di indicizzazione si estenda all’intero contratto, in quanto, in presenza di una simile clausola, la prestazione oggetto del contratto non puรฒ essere determinata in modo autonomo, ma dipende sempre ed imprescindibilmente dal meccanismo parametrico, che si pone quale unico criterio di determinazione dell’oggetto negoziale (sicchรฉ, venendo meno siffatto parametro, l’oggetto diviene indeterminabile); ciรฒ รจ di ยซintuitiva evidenza nei contratti in cui al momento della stipulazione la somma di denaro oggetto della prestazione non venga indicata in termini pecuniari ma solo attraverso il meccanismo contenuto nella clausola monetaria. Pur, tuttavia, questo rilievo non รจ men vero in tutti i casi in cui al moยญmento della conclusione del contratto viene indicato l’ammontare della somma rispetto alยญla quale la clausola monetaria funzionerร quale criterio di revisioneยป (Silvestri, Clausole di indicizzazione convenzionale. Diritto monetario, in Dizionario di diritto privato, p. 114). Sul dibattito sorto intorno alla clausola oro, in passato ritenuta illecita, cfr. Carnelutti, Sulla validitร della clausola oro, in Foro it., 1949, c. 158; Mazza, Clausola oro e nulliยญtร parziale del contratto, in Giur. compi. Cass. civ., 1948, II, p. 667; Andrioli, L’inefficaยญcia della clausola oro valore e il principio di conservazione dei contratti, in Riv. it. dir. fin., 1940, II, l, p. 90.
[78] Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato (a cura di Iudica e Zatยญti), Milano, 2001, p. 866.
[79] A. De Mauro, Principi di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; C. DโArrigo, Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine tra eccessiva onerositร e adeguamento del rapporto, in R. Tommasini (a cura di), Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto contrattuale, Torino, 2002, 491 ss.; G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, ivi, 701-724; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004; E.C. Zaccaria, Lโadattamento dei contratti a lungo termine nellโesperienza giuridica statunitense: aspirazioni teoriche e prassi giurisprudenziali, in Contr. e impr., 2006, 478 ss.
[80] Il cammino verso lโeliminazione della penale non รจ stato tuttavia agevole e ci sono volute due norme e sei mesi di tempo per poter vedere attuato il proposito.
[81] V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, cit.; in argomento si v. anche F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziare nei contratti di durata, in N. Lipari (a cura di), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, 193;
[82] P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; Id., voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 431 ss.; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione allโobbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.
[83] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000
[84] Rescigno, L’adeguamento del contratto nel diritto italiano, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 305.
[85] cfr. Carnelutti, Sulla validitร della clausola oro, in Foro it., 1949, c. 158; Mazza, Clausola oro e nulliยญtร parziale del contratto, in Giur. compi. Cass. civ., 1948, II, p. 667; Andrioli, L’inefficaยญcia della clausola oro valore e il principio di conservazione dei contratti, in Riv. it. dir. fin., 1940, II, l, p. 90.
[86] Recita infatti il giร citato articolo 7: โ1. Eโ nullo qualsiasi patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che mutuatario, che richieda lโestinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per lโacquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante. 2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullitร del contratto. [โฆ]โ La norma รจ stata emanata proprio per eliminare le penali di estinzione anticipata nei contratti di mutuo; gioca a favore di questa interpretazione il fatto che la legge parli di clausole penali e di estinzione anticipata o parziale.
[87] V. Gentili A., โLa replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contrattoโ, in Contratto e impresa, 2003, pag. 701.
[88] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss.; Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 58 ss.; Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 315; Frignani, Le clausole di hardship, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992; cfr. altresรฌ Gorni, Le clausole di rinegoziazione, in Aa.Vv., Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa. Esecuzione, adattamento e risoluzione in uno scenario di crisi. Quaderni per lโarbitrato e per i contratti internazionali, Milano, 1992, p. 37 s.
[89] V. Sicchiero G., โLa rinegoziazioneโ, in Contratto e impresa, 2002, pp. 776.
[90] P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; Id., voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1998, 431 ss.; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; Id., Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione allโobbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, 63 ss.
[91] IlSole24Ore, 5 febbraio 2007, pag. 3. Si calcola che la convenienza per i mutuanti a vedersi ridotta la penale di estinzione anticipata valga soltanto per i mutui contratti tra il 2000 e il 2001, quando i tassi erano sul 7-8% e la durata media compresa tra i 15 e i 20 anni; si tratta di un bacino dโutenza di circa cinquecentomila mutui, che possono vedersi ridotto il tasso attorno al 5%.
[92] Sullโargomento, v. A. Di Majo, La nozione di equilibrio nella tematica del contratto, Incontro di studio del C.S.M., 22-24 aprile 2002, in www.lexfor.it.; G. Oppo, Lo โsquilibrioโ contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 1999, I, p. 533 ss.
[93] A. DโAngelo, Il contratto in generale. La buona fede, in Trattato di Diritto Privato diretto da M. Bessone, Torino, 2004, pp. 89, 97, 165.
[94] F. Caringella, Studi di Diritto Civile, II, Giuffrรฉ, 2003, p. 1690.
[95] A tale distinzione รจ ispirata tutta la piรน recente normativa consumeristica.
[96] Sulla nozione di giustizia contrattuale v. G. Marini, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, in Riv. critica dir. priv., 1986, p. 257 ss.; G. Vettori, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. priv., n. 1/2000, p. 21 ss.; U. Breccia, Prospettive nel diritto dei contratti, in Riv. critica dir. priv., 2001, p. 194 ss.. Si puรฒ anticipare (ma sul punto si tornerร piรน avanti) che, in chiave storica, il problema della giustizia contrattuale รจ stato sempre collegato alla necessitร che lo scambio fosse caratterizzato da un โgiusto prezzoโ, con la conseguente necessitร di dover determinare, nel modo piรน preciso possibile, cosa si dovesse intendere per prezzo giusto e quale potesse essere il valore oggettivo dei beni. Sulla evoluzione dei principi di giustizia in materia contrattuale, v. R. Lanzillo, La proporzione fra le prestazioni contrattuali, Padova, 2003, p. 47 ss..
[97] Cfr. G. Marini, op. cit., p. 257 ss.
[98] Sul rapporto tra equilibrio contrattuale e giustizia contrattuale, v. F. Caringella, op. cit., p. 1691, secondo cui โรจ evidente che, con buona probabilitร , un assetto contrattuale โequilibratoโ sia in concreto anche โgiustoโ. Maggiori perplessitร manifesta sul punto A. Di Majo, op. cit., p. 1 ss., secondo cui โnon รจ neanche del tutto pacifico se la nozione di โequilibrio contrattualeโ debba e/o possa o meno coincidere con quella della โgiustizia contrattualeโ. In senso negativo possono portarsi argomenti secondo cui la nozione di โequilibrioโ si muove e si colloca nellโottica dello โscambioโ (di merci e/o di prestazioni) mentre la nozione di โgiustizia contrattualeโ vola piรน alto. Ha riguardo ad esiti o risultati dallโassetto contrattuale che siano conformi ai parametri oggettivi della โgiustiziaโ, ove per โgiustiziaโ si intendono esiti conformi ai dettami della morale sociale, il che coinvolge un giudizio etico, non giร solo mercantilisticoโ.
[99] G. Alpa, Introduzione alla nuova giurisprudenza, in M. Bessone-G. Alpa (a cura di), I contratti in generale, I, Torino, 1991, p. 297 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Milano, 2000, pp. 32 e 36; R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, II, Torino, 1993, p. 3 ss.; V. Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 2001, p. 928 ss.; U. Breccia, Causa, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, vol. XIII, t. III, Torino, 1999, p. 71 ss.; A. DโAngelo, Contratto e operazione economica, Torino, 1992, p. 309 ss.; P. Schlesinger, Lโautonomia privata e i suoi limiti, in Giur. It., 1999, p. 231; M. Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in S. Mazzamuto (a cura di), Il contratto e le tutele: prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, p. 305 ss.; F. D. Busnelli, Note in tema di buona fede ed equitร , in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 556 ss.; G. Marini, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, cit., p. 257 ss.; G. Grisi, Lโautonomia privata. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dellโeconomia, Milano, 1999, p. 180 ss.; A. Somma, Autonomia privata e struttura del consenso contrattuale. Aspetti storico-comparativi di una vicenda concettuale, Milano, 2000, p. 405 ss.; Id., Il diritto privato liberista. A proposito di un recente contributo in tema di autonomia privata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 263 ss.; A. Barba, Libertร e giustizia contrattuale, in Studi in onore di P. Rescigno, III, 2, Milano, 1998, p. 11 ss.; F. Gazzoni, Equitร e autonomia privata, Milano, 1970, p. 328; E. DellโAquila, Lโadeguatezza tra i vantaggi nei contratti onerosi, in Studi senesi, XCI, III serie, XXVIII, 1979; R. Lanzillo, Il problema dellโequivalenza fra le prestazioni, in Studi Parmensi, 1983; Ead., Regole del mercato e congruitร dello scambio contrattuale, in Contratto e Impresa, 1985, p. 309; T. O. Scozzafava, Il problema dellโadeguatezza della prestazione nella rescissione per lesione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, p. 353; M. Costanza, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contratto e Impresa, 1987, p. 423; F. Galgano, La categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contratto e Impresa, 2000, p. 918; P. Perlingieri, Nuovi profili del contratto, in Riv. Critica dir. privato, 2001, p. 223; A. Ricci, Errore sul valore e congruitร dello scambio contrattuale, in Contratto e Impresa, 2001, p. 987; D. Corapi, Lโequilibrio delle posizioni contrattuali nei Principi Unidroit, in Eur. dir. priv., 2002, p. 23; L. Ferroni (a cura di), Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, Milano, 2002.
[100] Cfr. R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, t. I, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2004, p. 22, โIl giurista desidera – ha sempre desiderato – che il contratto, previsto e regolato dal diritto, sia giusto. Egli respinge istintivamente lโidea di un contratto ad un tempo ingiusto ed efficaceโ.
[101] Sullโargomento v. V.M. Cesaro, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000; A. De Mauro, Il principio di adeguamento nei rapporti giuridici privati, Milano, 2000; F. Criscuolo, Equitร e buona fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di adeguamento delle prestazioni contrattuali da parte dellโarbitro (o del giudice) di equitร , in Riv. arbitrato, 1999, p. 71; P. Gallo, Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., XVII, Torino, 1998; Id., Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; F. Grande Stevens, Obbligo di rinegoziazione nei contratti di durata, in AA. VV. (a cura di N. Lipari), Diritto privato europeo e categorie civilistiche, Napoli, 1998, p. 193; M. Timoteo, Contratto e tempo. Note a margine di un libro sulla rinegoziazione contrattuale, in Contratto e impresa, 1998, p. 619; F. Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996; R. Tommasini, Revisione del rapporto (diritto privato), in Enc, dir., XL, Milano, 1989.
[102] Cosรฌ D. Russo, Sullโequitร dei contratti, cit., p. 64. LโAutore afferma, tuttavia, che la soluzione prospettata โsebbene apparentemente eversiva non risulta ad un attento esame in contrasto con la sistematica del codiceโ. Osserva P. Gallo, Sopravvenienza contrattuale, cit., p. 312: โIn sostanza lโesistenza stessa di un rapporto contrattuale destinato a protrarsi nel tempo potrebbe implicare un obbligo reciproco dei contraenti a trattare le condizioni della modificazione del contratto, anche indipendentemente dalla ricorrenza di tutti i requisiti per la risoluzione ex art. 1467, ossia quante volte la situazione di fatto sia tale da non permettere lโadempimento delle obbligazioni assunte, senza un sostanziale sacrificio economico per il debitore (ancorchรฉ non in misura tale da far scattare i presupposti della risoluzione per eccessiva onerositร )โ.
[103] V. Roppo, Il contratto, cit., p. 1046 ss..
[104] P. Gallo, op. ult. cit., p. 102 ss., parte dalla premessa fondamentale nello studio dellโadeguamento del contratto nei rapporti a lungo termine, e cioรจ che โla valutazione degli interessi dei contraenti non puรฒ svolgersi sul piano del contenuto del contratto, come insieme delle pattuizioni su cui si รจ raggiunto il consensus in idem placitum, bensรฌ sul diverso piano dellโesecuzione, cercando di rinvenire gli strumenti normativi atti a garantire che lโadempimento sia in linea con il concreto sviluppo del rapporto contrattualeโ.
[105] P. Gallo, op. ult. cit., p. 355: โIl contratto โฆ indica lโesistenza, nonchรฉ il contenuto dellโobbligo, mentre il criterio della buona fede (ovvero della correttezza) offre lo strumento giuridico per individuare le modalitร concrete dellโobbligo โฆ il โcomeโ lโobbligo vada adempiutoโ.
[106] P. Gallo, op. ult. cit., p. 154 ss.: โLa modificazione non รจ piรน soltanto legata alle vicende patologiche dellโesecuzione del contratto; essa รจ strumento di attuazione del rapportoโ.
[107] Sia che lโobbligo di rinegoziare abbia fonte contrattuale, sia che abbia fonte legale, si pone il problema di stabilire quali siano le conseguenze dellโinadempimento di tale obbligo. Secondo F. Macario, op. cit., p. 395 ss., ad un tale inadempimento conseguirebbe la possibilitร , per la parte adempiente, di far valere la culpa in contraendo della controparte, chiedendo al giudice una pronuncia costitutiva, sostitutiva del mancato accordo, ai sensi dellโart. 2932 c.c. Favorevole a tale soluzione รจ anche V. Roppo, Il contratto, cit., p. 1047, il quale osserva che i rimedi rappresentati dalla risoluzione e dal risarcimento porterebbero al risultato che lโobbligo di rinegoziazione mira ad evitare e, cioรจ, la distruzione del contratto. La soluzione ispirata allโart. 2932 c.c., secondo lโA., โpuรฒ sembrare molto audace. Ma, prima di tutto, il risultato di essa non รจ cosรฌ eversivo: equivale a dare alla parte gravata dalla sopravvenienza quello stesso potere dโinvocare la riduzione a equitร del contratto squilibrato, che giร le spetta in relazione ai contratti gratuiti, e che nei contratti onerosi spetta a controparte (sicchรฉ, piรน che un rimedio nuovo, si configurerebbe un semplice allargamento della legittimazione a un rimedio giร previsto)โ.
[108] M. Bessone, Adempimento e rischio contrattuale, cit.. Secondo lโA. (p. 338) โil giudizio di buona fede costituisce un adeguato mezzo di controllo sulla compatibilitร tra circostanze createsi ed equilibrio economico del contrattoโ.
[109] Esplicita รจ lโadesione, da parte di Bessone, alla teoria della causa concreta (op. ult. cit., p. 117 ss): โNel quadro degli ordinamenti che sembrano esaurire la causa del contratto negli interessi che esprimono la funzione tipica di ogni singolo affare, accade che ogni interesse diverso da quelli venga qualificato irrilevante, e ciรฒ naturalmente sembra impedire di apprezzare circostanze che, essendo incompatibili con situazioni solo presupposte dal contratto, paiono riguardare interessi estranei piรน di ogni altro alla causa del negozio, puri e semplici motivi dellโiniziativa. โฆ Queste difficoltร invece non vi sono se si accoglie un concetto di causa cosรฌ ampio da estendere la nozione di ragione giustificativa dellโaffare anche agli interessi che talvolta integrano lโeconomia del contratto pur essendo estranei alle costanti del tipo negoziale, cosรฌ da consentire di apprezzare anche circostanze che li concernonoโ.
[110] Nella teoria elaborata dal Bessone, il giudizio di buona fede non costituisce applicazione nรฉ dellโart. 1366 c.c., nรฉ dellโart. 1375 c.c., โperchรฉ il controllo sulla compatibilitร tra circostanze occorse ed adempimento non pone tanto un problema di valutare la correttezza del contegno tenuto nellโesecuzione del rapporto, quanto piuttosto di verificare se la prestazione รจ correttamente esigibileโ.
[111] M. Bessone, op. ult. cit., p. 399 ss.: โIl giudizio di buona fede consente di accertare se – date le circostanze – la prestazione delle parti puรฒ ancora essere richiesta o se costituisce piuttosto abuso del diritto la pretesa di ottenerla fatta valere dallโaltra. โฆ In conclusione, il controllo sulla compatibilitร tra evenienze (pure diverse dallโimprevedibile) ed adempimento invariabilmente si concreta nel giudizio di buona fede inteso ad accertare se lo stato di cose creatosi non richieda un sacrificio che sta al di lร del limite implicito nella stessa economia dellโaffareโ, limite oltre il quale, secondo lโA., la prestazione non รจ piรน dovuta e il contratto si risolve senza alcuna responsabilitร in capo al debitore. In tale prospettiva, โla legge fa della buona fede in senso oggettivo (e distinta da diligenza e da equitร ) la fonte di un precetto diretto ai singoli, in quanto regola di comportamento, e al giudice, in quanto modello di decisione che รจ compito del giudice puntualizzareโ.
[112] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 10.
[113] Unโesigenza, questa, fortemente avvertita non solo in ambito di contrattazione internazionale, ma sempre con maggiore intensitร anche nelle contrattazioni interne.
[114] Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 11, ove si legge che la clausola di rinegoziazione โรจ inserita nel contratto per disciplinare il fenomeno delle sopravvenienze in modo nuovo e diverso rispetto alle scelte normativeโ.
[115] Ritengono meritevoli di tutela giuridica lโinteresse perseguito dalla clausola di rinegoziazione: Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss.; Cesareo, Clausola di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000, p. 58 ss.; Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 315; Frignani, Le clausole di hardship, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992; cfr. altresรฌ Gorni, Le clausole di rinegoziazione, in Aa.Vv., Il conflitto del Golfo e i contratti di impresa. Esecuzione, adattamento e risoluzione in uno scenario di crisi. Quaderni per lโarbitrato e per i contratti internazionali, Milano, 1992, p. 37 s.
[116] Si che gli interessi sottesi da obblighi contrattuali leciti sono da ritenersi meritevoli di tutela.
[117] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, p. 332 ss. Lโautore afferma che la considerazione risulta โtanto piรน consistente, ove ci si ponga nella prospettiva secondo la quale non saremmo neanche al cospetto di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare e quindi il richiamo al controllo di meritevolezza risulterebbe incoerenteโ. Sulla fattispecie dei negozi preparatori si rinvia a G. Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974; Speciale, Contratti preliminari e intese precontrattuali, Milano, 1990; Salandra, Contratti preparatori e di coordinamento, in Riv. Dir. Comm., 1990, I, p. 22 ss.
[118] Cfr., per tutti, Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss.; Maiello, I problemi di legittimitร e di disciplina dei negozi atipici, in Riv. Dir. Civ., 1987, I, p. 487 s.
[119] A dimostrare ciรฒ, vengono richiamate, tra le altre, Cass., 28 ottobre 1983, n. 6390, in Foro it., 1983, I, c. 2997; Trib. Vicenza, 10 novembre 1984, in Riv. Dir. Comm., 1985, II, p. 285; App. Milano, 22 gennaio 1962, in Banca, borsa, tit. cred., 1982, II, p. 178; App. Milano, 21 febbraio 1984, in Banca, borsa, tit. cred., 1985, II, p. 188; Trib. Milano, 25 settembre 1978, in Banca, borsa, tit. cred., 1982, II, p. 178.
[120] Il giudizio sulla meritevolezza degli interessi che la clausola di rinegoziazione sottende opera sul piano esclusivo della “causa”, della individuazione-valutazione della funzione economico-sociale del patto, e non copre di certo quegli altri profili (quali la susยญsistenza degli altri elementi essenziali) in relazione ai quali l’ordinamento in generale fa deยญrivare la validitร o l’invaliditร del contratto.
[121] Potrebbero non risultare perciรฒ meritevoli di tutela anche interessi indubbiamente leciti. Galgano, Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 229 ss. Lโautore sottolinea come, a differenza del passato allorchรฉ al fine della validitร di un contratto atipico era sufficiente che non violasse alcuna norma di legge (Cass., 6 giugno 1967, n. 1248, in Mass. Foro it. 1967), la giurisprudenza piรน recente, nel condurre il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, 2ยฐ comma, c.c., tenda ad esercitare anche in senso positivo il controllo sulla fattispecie contrattuale.
[122] Per una chiara e sintetica distinzione cfr. Torrente A.- Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Milano, 2004, pag. 480
[123] V. Clerico G., โMinaccia di inadempienza contrattuale, rinegoziazione e forme di risarcimentoโ, in Rivista critica di diritto privato, 2004, pp. 279-280
[124] Cfr. Gallo P., voce Revisione del contratto, contenuta nel Digesto delle discipline privatistiche, vol. XVII, Torino, 1998
[125] V. Cesaro V. M., Conservazione e rinegoziazione dellโequilibrio contrattuale, Napoli, 2000
[126] Si pensi allโinflazione dei prezzi che colpรฌ i paesi coinvolti nel secondo conflitto mondiale, condizione che incideva fortemente sugli equilibri finanziari dei contratti.
[127] La distinzione รจ quella proposta da Gentili A., op cit.
[128] V. M. Cesaro, Clausole di rinegoziazione e conservazione dellโequilibrio contrattuale, cit., 58 ss.; M. Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in AA.VV., Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi, Milano, 1992, 313-315.
[129] Macario, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli. 1996, p. 340, secondo cui โnon puรฒ essere nulla per indeterminabilitร dell’oggetto una patยญtuizione che, proprio per l’impossibilitร di prevedere e quindi definire a priori i termini del rapporto (ovvero per la rinuncia delle parti a definirli), intende rinviare al futuro accordo la determinazione delle condizioniโ, soluzione che, per l’autore, โnon muta qualora l’intesa su presupposti e termini, in base ai quali dovrร avvenire la modificazione del contratto origiยญnario, appaia, prima facie, generica, per non avere le parti l’interesse a definire compiutaยญmente i termini della rinegoziazioneโ.
[130] V. Cesaro V. M., op cit.
[131] Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimeยญdi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 314
[132] Lโequivalenza soggettiva esprime la corrispondenza di valori delle prestazioni secondo la valutazione delle parti.
[133] Con estrema chiarezza giร Nicolรฒ, Alea, voce dellโEnc. dir., I, Milano, 1958, 1026: โbisogna esaminare se il tipo di contratto posto in essere, per il suo contenuto e per la sua funzione, non implichi di per sรฉ che al momento del suo perfezionamento vi sia o vi debba essere la consapevolezza delle parti di affrontare un certo margine di rischio, collegato appunto allโeventuale verificarsi di situazioni di fatto e di vicende, economiche o di altra natura, che normalmente, o per lo meno non eccezionalmente, incidono sullo svolgimento di quel singolo tipo di rapporto e influiscono sul risultato economico che le parti vogliono conseguireโ.
[134] V. Bianca M., Il contratto, Milano, 2000, pag. 492
[135] Vedi, sul punto, Traisci F.P., Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil law e common law, Napoli, 2003, pag. 34 e ss.
[136] V. Sicchiero G. , op cit.
[137] La tesi รจ legata allโautorevolezza in materia di Posner, Economic Analysis of Law, Boston, 1973, 49 s. (il classico volume รจ ormai in quinta edizione, New York, 1998, 105 ss.,ย mentre il saggio in cui la materia รจ stata esaustivamente trattata รจ a firma congiunta, Posner e Rosenfield, Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis, in J. Legal Studies 6 (1977), 90 ss.).
[138] Nellโambito di un attento studio sui risvolti giuseconomici dei โcontratti incompletiโ, cfr. da ultimo Bellantuono, I contratti incompleti fra economia e diritto, Padova, 2000, 140 ss, spec. 148 s.
[139] Cfr. Pardolesi, Tutela specifica e tutela per equivalente nella prospettiva dellโanalisi economica del diritto, in Quadrimestre, 1988, 76; da ultimo, Id., in Cooter, Mattei, Monateri Pardolesi e Ulen, Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile, Bologna, 1999, 227 ss.
[140] Puรฒ essere sufficiente, in questa sede, ricordare Speidel, Court-Imposed Price Adjustments Under Long-Term Supply Contracts, cit., 369; nonchรฉ Hillman, Court Adjustments of Long-Term Contracts: An Analysis Under Modern Contract Law, in Duke L.J., 1987, 1.
[141] Anche in questo caso, solo esemplificativamente: Schwartz, Relational Contracts in the Courts: An Analysis of Incomplete Agreements and Judicial Strategies, in J. Legal Studies 21 (1992), 271 ss.; nonchรฉ dello stesso a., Law and Economics: lโapproccio alla teoria del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1996, 427,ย 446; Dawson, Judicial Revision of Frustrated Contracts, cit., 36 s.; Goldberg, Relational Contract, in The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, vol. 3,ย London-New York, 1998, 290; Eisenberg, Relational Contracts, in Good Faith and Fault in Contract Law, a cura di Beatson e Fiedman, Oxford, 1995,ย 291, 300; dal punto di vista del diritto inglese: McKendrick, ibid., 305, 333.
[142] Anche dopo la nota decisione ALCOA. Per piรน puntuali informazioni sugli sviluppi del dibattito post-ALCOA in ambiente di common law nordaricano, ci si permette di rinviare a Roppo, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, 251 ss.
[143] Piรน ampiamente Bellantuono, I contratti incompleti fra economia e diritto, Padova, 2000, 115 ss.; una puntuale revisione della teoria โclassicaโ si legge giร in Trimarchi, Commercial Impracticability in Contract Law: An Economic Analysis, Int. Rev. L.&Econ. 11 (1991), 63 ss.
[144] Rileva Costanza, Clausole di rinegoziazione e determinazione unilaterale del prezzo, in Aa.Vv., Inadempimento, adattamento e arbitrato. Patologie dei contratti e rimeยญdi. Diritto e prassi degli scambi internazionali, Milano, 1992, p. 314, che le clausole di riยญnegoziazione, sotto il profilo dei presupposti operativi, non si distaccano dal sistema della reductio ad aequitatem (salvo che per il fatto che, a differenza della reductio la quale paraยญlizza la domanda di risoluzione, la previsione di una clausola di rinegoziazione vale ad imยญpedire che la risoluzione venga chiesta). L’autrice aggiunge, ancora, che mediante previsioยญne di specifiche clausole rinegoziative, l’adeguamento del contratto alle sopravvenute cirยญcostanze potrebbe essere richiesto anche in assenza dei presupposti richiesti dall’artt. 1467 ss. c.c., โe ciรฒ non per semplice e necessaria conseguenza del principio di autonomia privaยญta, ma in ragione del principio che collega la rottura del rapporto contrattuale soltanto alle ipotesi in cui il mutamento delle circostanze contrattuali sarebbe tale da rendere inattuabili gli interessi delle partiโ. A questo proposito viene richiamato il principio generale, recepito anche dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili (art. 25), in virtรน del quale lo scioglimento del contratto rappresenta un rimedio estremo e, dunque, imยญpiegabile solo nel caso in cui venga meno la possibilitร di attuare il rapporto in ragione deยญgli interessi da soddisfare.
[145] Puรฒ essere sufficiente richiamare la piรน recente opera trattatistica sulla disciplina generale del contratto, Roppo, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, 1037. Per il valore che possono avere le classificazioni, necessarie a dare un ordine espositivo alla materia, รจ noto peraltro che, nelle impostazioni piรน classiche, le riflessioni in tema di presupposizione sono collegate alla trattazione degli elementi accidentali del contratto (in particolare, della condizione: cfr. Messineo, Il contratto in genere, 1, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1968, 204 ss.) ovvero ai vizi del consenso (in particolare, allโerrore: cfr. Sacco [e De Nova], Il contratto, I, in Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Torino, 1993, 443 ss.).
[146] V. Gazzoni F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2003, pag. 915. A proposito di questa disposizione, si รจ affermato che il principio di conservazioยญne del contratto si combina con il principio dell’integrazione del contratto sancito dall’art. 1374 c.c., per cui, oltre alla volontร delle parti, alla determinazione del regolamento conยญtrattuale concorrono anche le disposizioni normative (Galgano, Diritto civile e commerciaยญle. Le obbligazioni e i contratti, II, 1, Padova, 2004, p. 420; cfr. anche Bianca, Diritto civiยญle, Il contratto, 2000, p. 641). Partendo da una simile affermazione si potrebbe giungere alยญla seguente conclusione: tra le fonti di integrazione del contratto rientra anche la regola delยญla buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c. espressione delle norme di legge richiamate dall’art. 1374 c.c.); tra i diversi obblighi che sorgono ex bona fide, con riferimenยญto ai contratti destinati a vivere per un lungo periodo, vi รจ anche quello di rinegoziare; in caso di nullitร della sola clausola di rinegoziazione, il contratto potrebbe ugualmente restaยญre in vita in quanto la clausola nulla verrebbe sostituita dall’obbligo legale di rinegoziazioยญne (come rilevato dalla Cass., 18 ottobre 1980 n. 5610, in Mass. Foro it., 1980, la regola della correttezza e della buona fede, espressa tanto nell’art. 1337 c.c., quanto negli artt. 1175-1375 c.c., รจ norma imperativa “precettiva” o “positiva”, dettata a tutela ed a limitazioยญne degli interessi privatistici nella formazione ed esecuzione dei contratti). Una simile soยญluzione, perรฒ, comporterebbe una notevole forzatura del dettato normativo (artt. 1419-1374 c.c.): non va dimenticato, perรฒ, che la soluzione apprestata dall’art. 1419, 2ยฐ comma, c.c. (finalizzato alla conservazione del contratto legalmente integrato da norme imperative), presuppone l’esistenza di una disciplina positiva del rapporto: si tratta di ipotesi in cui la legge determina imperativamente il contenuto del rapporto in modo tale che le disposizioยญni convenzionali eventualmente contrarie sono invalide ed inidonee a precluderne l’appliยญcazione (Bianca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 2000, p. 641; cfr. Cass., 11 giugno 1981, n. 3783, in Mass. Foro it., 1981: โL’art. 1419 comma 2 c.c., per il quale la nullitร delยญle singole non importa la nullitร del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diยญritto da norme imperative, si riferisce all’ipotesi in cui specifiche disposizioni, oltre a comยญminare la nullitร di determinate clausole contrattuali, ne impongano anche la sostituzione con una normativa legale, mentre tale disposizione non si applica qualora il legislatore, nelยญlo statuire la nullitร di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente previยญsta la sostituzione con una specifica norma imperativaโ.
[147] C.M. Bianca, Il contratto, cit., p. 643; G. Benedetti, Il diritto comune dei contratti e degli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, cit., p. 59; N. Irti, Lโordine giuridico del mercato, cit., p. 70.
[148] Sui punti di contratto tra i due istituti, v. F. Galgano, op. ult. cit., p. 450 ss., il quale, dopo averne evidenziato i tratti di disciplina comuni relativi alla riconduzione ad equitร , osserva che โanche gli effetti della rescissione rispetto ai terzi sono regolati (art. 1452) in modo corrispondente alla risoluzioneโ.
[149] V. G. Casella, La risoluzione del contratto per eccessiva onerositร sopravvenuta, Torino, 2002; A. Di Majo, Eccessiva onerositร sopravvenuta e reductio ad aequitatem, in Corr. giur., 1992, p. 662 ss.; Id., La nozione di equilibrio nella tematica del contratto, cit., p. 8 ss., il quale osserva che โin pressocchรฉ tutti i sistemi giuridici (anche in quello di Common Law) non passano inosservate le sopravvenienze, che sono tali da alterare lโequilibrio contrattuale. In Common Law si ha riguardo alla volontร delle parti. Nella dottrina francese si ricorre allโistituto della โimprevisionโ. Nel nostro codice si รจ soliti fare riferimento alla risoluzione per eccessiva onerositร (art. 1467 ss.)โ.
[150] La giurisprudenza ha ampliato lโambito di applicazione dellโart. 1467 c.c., estendendolo a tutte le ipotesi in cui, al di fuori di una predeterminazione delle parti, avvenimenti straordinari e imprevedibili ritardino, senza colpa degli obbligati, lโesecuzione del contratto, e si verifichi una alterazione del rapporto di proporzionalitร tra le reciproche prestazioni. Cfr. Cass., 11 novembre 1986, n. 6584, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, p. 677. Una specifica applicazione dellโistituto dellโeccessiva onerositร sopravvenuta, prevista dal legislatore, si puรฒ rinvenire nellโart. 1664 c.c. in tema di appalto (cfr. P. Tartaglia, Eccessiva onerositร ed appalto, Milano, 1983; O. Cagnasso, Appalto e sopravvivenza contrattuale, Milano, 1979; D. Rubino, Dellโappalto, in Commentario del codice civile, Scialoja-Branca, sub artt. 1655-1677, Bologna-Roma, 1982).
[151] Tuttavia, analogamente a quanto previsto in materia rescissoria, laddove sussistano i presupposti per lโapplicabilitร del rimedio della risoluzione per eccessiva onerositร sopravvenuta, il legislatore accorda alla parte contro cui la risoluzione medesima รจ domandata di evitarla, offrendo di โmodificare equamente le condizioni del contrattoโ (art. 1467, comma 3, c.c.). Il meccanismo della reductio รจ previsto anche per i contratti con obbligazioni di una sola parte, su domanda, in questo caso, del debitore (art. 1468 c.c.).
[152] R. Lanzillo, La proporzione fra le prestazioni, cit., p. 311; P. Perlingieri, Equilibrio normativo e principio di proporzionalitร nei contratti, cit., p. 236, secondo cui โistituti quali la rescissione per lesione e la risoluzione per eccessiva onerositร si configurano come gli antesignani di una sia pur timida ed eccezionale necessitร di evitare sproporzioni macroscopiche a favore di chi non le meritaโ.
[153] Ci si รจ chiesti se lo squilibrio dovuto a fenomeni inflattivi rientrasse o meno nel concetto di alea normale. Secondo lโattuale orientamento giurisprudenziale, la svalutazione monetaria puรฒ giustificare la risoluzione per eccessiva onerositร sopravvenuta, qualora, ancorchรฉ non provocata da avvenimenti eccezionali, presenti caratteri di imprevedibilitร e straordinarietร (Cass., 15 dicembre 1984, n. 6574, in Giust. civ., 1985, 1, p. 2794; Cass., 3 agosto 1990, n. 7833, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 143).
[154] R. Lanzillo, op. ult. cit., p. 311, rileva che lโequilibrio che il regime della reductio ad aequitatem tende a ristabilire รจ proprio quello originariamente convenuto dalle parti. In giurisprudenza, v. Cass., 13 luglio 1984, n. 4114, in Rep. Foro it., 1984, voce Contratto in genere, n. 276; Cass., 9 ottobre 1989, n. 4023, in Giur. it., 1990, I, 1, c. 944; Cass., 8 settembre 1998, n. 8857, in Giust. civ. Mass., 1998, 1865.
[155] Il rimedio in esame non trova applicazione nemmeno nei contratti aleatori per loro natura (art. 1469 c.c.).
[156] R. Nicolรฒ, voce Alea, in Enc. Dir., I, Milano, 1958, p. 1024 ss.; G. Scalfi, voce Alea, in Dig. IV ed., Sez. civ., I, Torino, 1987, p. 253 ss.; U.A. Salnitro, Contratti onerosi con prestazione incerta, Milano, 2003, p. 135 ss.; F. Delfini, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999, p. 195 ss.
[157] V. C. G. Terranova, Lโeccessiva onerositร nei contratti, cit., p.233: โGli istituti in esame non si prestano nรฉ ad applicazioni finalizzate al recupero al recupero di operazioni contrattuali compromesse, nรฉ ad un potere modificativo del giudice diretto ad attuare astratti criteri di equilibrio dello scambio contrattuale, il che provocherebbe un appiattimento dellโoperazione contratto, privandola di ogni carattere di specificitร e cioรจ del proprium della specifica operazione economicaโ. Secondo A. Di Majo, Nozione di equilibrio nella tematica del contratto, cit., p. 8 ss., โsi tratta dunque di preservare il mantenimento dellโequilibrio contrattuale ma nei termini inizialmente convenuti dalle partiโ. LโA., inoltre, evidenzia come, in presenza di sopravvenienze, i principi di diritto contrattuale europeo vadano โben oltreโ. Infatti, โnel caso di โmutamento di circostanzeโ, ove le parti non raggiungano un accordo per adeguare il contratto, il giudice puรฒ modificare il contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze (art. 6.111). Si tratta veramente di garantire un equilibrio contrattuale tale da sostituire quello eventualmente manchevole dettato dalle parti. Quasi paradossalmente si puรฒ dire che, in occasione del โmutamento di circostanzeโ, il contratto, in termini di equilibrio, venga ridefinito, se non altro sul piano di una equa distribuzione tra i vantaggi e le perditeโ.
[158] Bianca, Diritto civile. Il contratto, Milano, 2000, p. 641
[159] V. Sicchiero G., op cit.
