La procedura di conferimento di dirigente di secondo livello e la giurisdizione del giudice ordinario, ancora una pronuncia in favore del giudice ordinario. Nota a Cass. Sez. un. 16 aprile 2007, n. 8950
La sentenza in epigrafe[1], si occupa di affermare la prevalenza della giurisdizione ordinaria in materia di controversie relative al conferimento dellโincarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dellโart. 15 ter commi 2 e 3, D.Lgs 502/92, come successivamente modificato e integrato. Tale principio รจ affermato sulla base di alcune considerazioni critiche[2].
Ma se da un lato, il conferimento degli incarichi di dirigenza sanitaria si articola in un atto unilaterale della parte datoriale che individua il dirigente destinatario dell’incarico al quale segue un contratto, dall’altro lato, perรฒ, alla fonte negoziale รจ demandata la determinazione, oltre che del trattamento economico, anche di tutti gli altri elementi caratterizzanti l’incarico (durata, oggetto, obiettivi)
A monte dunque dei conferimenti degli incarichi di dirigenza sanitaria vi รจ un โatto aziendale di diritto privatoโ che disciplina la โorganizzazione ed il funzionamentoโ della Ausl ed individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale (art. 3, co. 1-bis, d. lgs. n. 502 del 1992[3]) e, in particolare, il numero degli incarichi dirigenziali e delle strutture (art. 15-ter, co. 1).Peraltro, anche lโatto di macro organizzazione, presupposto di quelli di attribuzione dei singoli incarichi dirigenziali, ha natura di atto privatistico.
Ne consegue che il piano sul quale si pongono le controversie in tema di incarichi di dirigenza sanitaria รจ integralmente privatistico.
Fatta questa doverosa premessa generale occorre ora soffermarsi sulla esaustiva motivazione della sentenza in commento.
In primo luogo va osservato che la Suprema Corte a sezioni unite[4] si sofferma sul conferimento dellโincarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario che avviene non per concorso pubblico, bensรฌ sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario.
Ma al fine di comprendere le considerazioni svolte dalla sentenza in commento occorre definire il concetto di procedura concorsuale. Esso evoca una procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria[5].
Va osservato che tale orientamento non รจ affatto condiviso in dottrina dove al contrario รจย prevalente la tesi che configura il conferimento dellโincarico dirigenziale come esercizio di potere amministrativo autoritativo. Siย assume a fondamento il rilievo che lโatto di conferimento dellโincarico, di qualsiasi livello, si colloca nellโambito dellโordinamento e dellโorganizzazione amministrativa: la riserva alle fonti pubblicistiche, ex art. 2, 2ยฐ co., del d.leg. n. 165/2001, dei โmodi di conferimento degli uffici di maggiore rilevanzaโ sarebbe in grado di coprire anche lโarea dellโatto applicativo di scelta della persona ritenuta maggiormente idonea alla realizzazione degli obiettivi dโinteresse pubblico.
Secondo altri, le questioni inerenti al potere di conferimento si collocherebbero fuori dallโambito della giurisdizione amministrativa ed apparterrebbero alla giurisdizione ordinaria.
Ciรฒ premesso, la Corte osserva che รจ ragionevolmente da escludere che il conferimento dellโincarico abbia natura di procedura concorsuale[6], in virtรน del fatto che ad essa sono ammessi soggetti che, seppur medici del servizio nazionale, sono dipendenti di enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, ed altresรฌ soggetti dipendenti di strutture private, estranei al servizio sanitario nazionale, ex art.1 comma 1, Dpr 484/97. Invero, alcun elemento idoneo, ancorchรฉ atipico, di procedura concorsuale puรฒ essere riscontrato nel conferimento di incarico di dirigente medico del livello secondario.
Tale conclusione รจ giustificata anche sul presupposto che la verifica dโidoneitร dei candidati avviene senza attribuire punteggi, e senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perchรฉ in possesso di requisiti di professionalitร previsti dalla legge, e delle capacitร manageriali richieste in relazione alla natura dellโincarico da conferire.
ร infatti chiaro, che detta valutazione di idoneitร mira solo alla verifica della capacitร in termini assoluti del soggetto e non รจ caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota caratterizzante del concorso per lโaccesso allโimpiego, anche per soli titoli.
Alla stregua di questa ricostruzione, lโassenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dellโatto di approvazione, colloca lโipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa allโinserimento e alla collocazione in graduatoria.
ร da escludere altresรฌ che si possa attribuire rilievo formale alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tale da ipotizzare il carattere concorsuale della procedura. Detto avviso รจ stato piรน volte chiarito che ha la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra i quali si deve operare la scelta.
A conferma di tale orientamento รจ intervenuta anche ancora una pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite[7] cha ha sottolineato lโinqualificabiltร del conferimento dellโincarico di dirigente sanitario di secondo livello difettando, lโaspetto piรน significativo della procedura concorsuale, consistente nello svolgimento di prove selettive allโesito delle quali viene formata la graduatoria finale, con lโindividuazione del candidato vincitore del concorso ed avente quindi diritto al posto.
Ma la giurisprudenza รจ andata oltre queste argomentazioni, e qui si tocca il punto decisivo della questione, e si รจ soffermata sulla problematica se la procedura selettiva sia atto ai sensi dellโart. 2, comma 2, del D.Lgs. 165/01 da ascrivere alla categoria degli atti amministrativi autoritativi in materia di organizzazione. Ed in tal senso รจ da chiarire che con ogni certezza tutti gli atti organizzativi delle aziende sanitarie, vanno considerati di natura non autoritativa ma privatistica[8].
Alla luce delle suesposte considerazioni va escluso che il conferimento dโincarico di dirigente sanitario di secondo livello sia in qualche modo ricollegabile alle procedure concorsuali di cui allโart. 63, comma 4, D.Lgs 165/01[9], di guisa che รจ da non ammettere in alcun modo lโintervento della giurisdizione amministrativa, non essendo astrattamente configurabili poteri pubblici e correlati interessi legittimi.
[1] Cass Sez Un. 16 aprile 2007, n. 8950.
[2] Ad esempio sul rilievo che la Corte Costituzionale con la sentenza 23 luglio 2001 n. 275 ha stabilito che i problemi interpretativi in ordine alla qualificazione degli incarichi dirigenziali ovvero inerenti le posizioni giuridiche soggettive fatte valere in giudizio, volte ad ancorare una giurisdizione piuttosto che unโaltra sono stati risolti sulla base del presupposto che โcertamente il legislatore delegante e quello delegato, in attuazione della delega, hanno voluto modellare e fondere tutti i rapporti dei dipendenti dellโamministrazione pubblica (compresi i dirigenti) secondo il regime di diritto privato del rapporto di lavoro.
[3] In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unitร sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalitร giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge regionale di cui all’articolo 2, comma 2-sexies. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
[4] Caringella F., Il riparto di giurisdizione, ย Milano 2005.
[5] Cass Sez Un. 16 aprile 2007, n. 8950.
[6] Per controversia sulla โprocedura concorsualeโ, idonea a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, sโintende quella in cui si discuta dellโillegittimitร del bando, dellโesclusione dalla partecipazione al concorso, del corretto svolgimento della procedura, della formazione della graduatoria e della valutazione dei titoli. Pret. Messina 5 marzo 1999, in Giust.civ. 2000, I, 269.
[7] Cass. Sez. Un. 11348/05
[8] Si tratta di giurisprudenza, costanteย Cass. 8 novembre 2005, n. 21593; 28 novembre 2005, n. 25042 ed infine Cass. 7 luglio 2005, n. 14252.
[9] Il 4ยฐ comma dellโart. 63 va coordinato con il 1ยฐ comma, che demanda alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
