Indicazioni per l’adozione el sistema disciplinare nel modello di organizzazione e gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/08
L’art. 30, co. 3, del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l’adozione di un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”.
È quindi necessario che l’Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i
comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, es.m.i., di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.
Il tipo e l’entita dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.
Il sistema disciplinare dovra essere definito e formalizzato dall’Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:
– Datore di lavoro (art. 2, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008);
– Dirigenti (art. 2, co. 1, lett. d, D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
– Preposti (art. 2, co. 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);
– Lavoratori (art. 2, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008);
– Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
– Auditor/Gruppo (team) di audit (par. 4.5.5 BS OHSAS 18002:2008): una o più persone incaricate ed aventi le competenze per la pianificazione, la preparazione, la conduzione degli audit, la valutazione dei risultati e la determinazione delle carenze riscontrate nel corso degli stessi.
L’azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l’azienda stessa. Perchè tali modalità siano applicabili l’azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.
NOTA: Tali requisiti sono richiesti per le aziende che implementano un SGSL secondo le Linee Guida SGSL dal paragrafo E.7 “Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa” mentre per quelle che implementano un SGSL secondo le BS OHSAS 18001:2007 dal paragrafo 4.4.6 “Controllo operativo”.
Tabella 1
Il S.P.P. e le sue funzioni
Attori della sicurezza | Funzioni della riunione periodica |
Datore di lavoro o un suo rappresentante
(colui che ha la facoltà e la responsabilità di scegliere gli indirizzi e orientare le risorse dell’azienda) |
– Indice direttamente, o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, la riunione periodica (adempimento non derogabile – art. 1, 4 ter.);
– Partecipa direttamente o tramite un suo rappresentante, che ne fa compiutamente le veci, alla riunione periodica; – Sottopone all’esame dei partecipanti: 1. Il documento di valutazione 2. L’idoneità dei D.P.I. 3. I programmi di formazione ed informazione dei lavoratori. |
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
(figura prevista dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. come colui che riassume la conoscenza tecnico/scientifica sulla prevenzione e il benessere dei lavoratori dell’azienda) |
– Partecipa direttamente alla riunione periodica;
– Non surroga le funzioni del datore di lavoro; – Compendia le misure tecniche, organizzative e procedurali; – Collega tra loro gli alti attori della riunione periodica; – Indice la riunione periodica su mandato del datore di lavoro; – Provvede alla redazione del verbale obbligatorio; – Sostanzia, sul piano tecnico – organizzativo – gestionale, i punti all’ordine del giorno. |
Medico competente
(medico del lavoro previsto in tutti i casi in cui risulta obbligatoria la vigilanza sanitaria) |
(Ove previsto)
– Partecipa nei casi previsti (art. 16, 1 co.) – Interpreta l’attività sanitaria di altri eventuali specialisti scelti dal datore di lavoro; – Condensa i dati sanitari collettivi, non rappresentabili singolarmente. |
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
(rappresentante eletto dai lavoratori la cui funzione è di assicurare una continuità nelle relazioni tra indirizzi manageriali e i lavoratori e lavoratrici) |
– Sono protagonisti indispensabili della riunione;
– partecipano tutti (se in numero superiore ad 1); – ricevono informazioni sugli accertamenti clinici e strumentali e sui loro significati; – non sono tenuti a verbalizzare in prima persona; – ricevono copia del verbale obbligatorio della riunione. |
Altri “Attori” della prevenzione
(Dirigenti, preposti, consulenti, tecnici, lavoratori, ecc.) |
Convocabili sulla base di esigenze specifiche:
– Dirigenti; – Preposti; – Consulenti; – Tecnici; – Lavoratori – testimoni – portatori di proposte; – …………… |