Il lavoratore
La nozione di “lavoratore” costituisce uno dei cardini dell’intero impianto prevenzionistico. L’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, nella versione coordinata e aggiornata al 2025, adotta una definizione volutamente ampia, funzionale e sostanziale: è lavoratore chiunque, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla presenza o meno di retribuzione, svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. L’unica esclusione espressa riguarda gli addetti ai servizi domestici e familiari.
La scelta legislativa è coerente con l’impostazione “omnicomprensiva” del Testo unico. La tutela non si fonda sul contratto, ma sull’esposizione al rischio. Non è il nomen iuris del rapporto a determinare l’applicabilità della disciplina prevenzionistica, bensì l’inserimento funzionale nell’organizzazione altrui e la concreta esposizione ai pericoli derivanti dall’attività svolta. La sicurezza è ancorata alla realtà fattuale, non alle categorie formali del diritto del lavoro.
Le modifiche intervenute nel 2025 hanno rafforzato questa impostazione, chiarendo ulteriormente l’estensione soggettiva della disciplina a tutti i settori pubblici e privati e consolidando l’inclusione di figure che, in passato, potevano generare incertezze interpretative. Rientrano nell’area di tutela i lavoratori autonomi che operano stabilmente all’interno dell’organizzazione del committente, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori tramite piattaforma digitale – in coerenza con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva al 2024 – nonché, con disciplina specifica, i volontari della protezione civile, ora regolati anche dall’art. 3-bis introdotto nel testo aggiornato.
L’inclusione dei lavoratori delle piattaforme digitali è particolarmente significativa. In tali contesti l’etero-organizzazione può manifestarsi in forme tecnologiche: algoritmi che assegnano incarichi, sistemi di rating che influenzano l’accesso alle prestazioni, geolocalizzazione continua, standard operativi imposti unilateralmente. Il potere organizzativo si esercita attraverso infrastrutture digitali, ma resta pur sempre potere organizzativo. La prevenzione deve quindi adattarsi a rischi nuovi: stress da performance, esposizione prolungata a videoterminali, rischio stradale, isolamento operativo, turnazioni flessibili non governate.
La giurisprudenza ha costantemente ribadito che l’individuazione dei destinatari degli obblighi prevenzionistici deve fondarsi sulle funzioni concretamente esercitate e non sulla qualifica formale. La Cassazione penale, con orientamento consolidato, afferma che la posizione di garanzia deriva dall’effettivo esercizio dei poteri di organizzazione, gestione e controllo. La sentenza n. 14352 del 10 gennaio 2018 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro e direttore di cantiere per omicidio colposo, chiarendo che l’eventuale delega di funzioni deve essere provata da chi la invoca e non può presumersi. La delega, per produrre effetti esonerativi, deve essere specifica, formale, conferita a soggetto tecnicamente idoneo e dotato di effettivi poteri decisionali e di spesa. In mancanza, la responsabilità permane in capo al titolare originario della posizione di garanzia.
La nozione di lavoratore si completa attraverso l’elenco dei soggetti espressamente equiparati. Sono tali, tra gli altri, il socio lavoratore di cooperativa, l’associato in partecipazione, i tirocinanti, gli allievi che utilizzano laboratori o attrezzature, i volontari, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili. L’equiparazione non è simbolica: comporta l’applicazione integrale delle misure di prevenzione e protezione, inclusi informazione, formazione, sorveglianza sanitaria ove necessaria, fornitura di dispositivi di protezione individuale e inserimento nella valutazione dei rischi.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha chiarito che tutti i soggetti equiparati sono destinatari degli obblighi formativi, modulati in funzione dei rischi effettivi. La formazione deve essere calibrata sulla specifica esposizione e non può essere omessa per il solo fatto che il rapporto non sia qualificabile come subordinato in senso civilistico. La prevenzione segue il rischio, non il contratto.
Il lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2094 c.c., si caratterizza per l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Tuttavia, ai fini prevenzionistici, la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo rileva solo in parte. Anche un soggetto formalmente autonomo può trovarsi inserito nell’organizzazione altrui in modo tale da rendere necessaria l’applicazione di misure di tutela. Il criterio determinante resta l’esposizione ai rischi generati dall’ambiente di lavoro e dall’organizzazione produttiva.
La giurisprudenza ha esteso la portata delle norme antinfortunistiche oltre la cerchia dei lavoratori in senso stretto. La Cassazione, con la sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006, ha affermato che le disposizioni prevenzionistiche tutelano anche i terzi che, per legittima ragione, accedano ai luoghi di lavoro. La sicurezza non è un recinto destinato ai soli dipendenti, ma un presidio generale contro i rischi derivanti dall’attività produttiva. Un macchinario privo di protezioni costituisce pericolo per chiunque si trovi nell’area di operatività, indipendentemente dal rapporto giuridico con l’impresa.
In parallelo, la Corte ha delineato con chiarezza i confini tra datore di lavoro, dirigente e preposto. Il dirigente è l’alter ego del datore di lavoro nell’ambito delle competenze attribuite, con poteri decisionali e di spesa coerenti con le scelte imprenditoriali. Il preposto vigila sull’esecuzione delle attività lavorative, impartendo ordini esecutivi e garantendo il rispetto delle regole prevenzionistiche. La responsabilità si struttura in modo graduato, ma non si dissolve: ciascun soggetto risponde in relazione ai poteri effettivamente esercitati.
Particolarmente significativa è la pronuncia n. 13858 del 24 febbraio 2015, che ha riconosciuto nel direttore di stabilimento un destinatario iure proprio dei precetti antinfortunistici, indipendentemente da una delega formale. La posizione apicale e la contiguità con l’ambiente di lavoro comportano una responsabilità diretta di controllo sull’effettiva applicazione delle misure di sicurezza. Non basta predisporre procedure e protocolli: occorre vigilare sulla loro concreta attuazione e intervenire per rimuovere prassi operative scorrette. La sicurezza è un processo attivo, non una raccolta di documenti.
Il caso pratico relativo alle associazioni prive di dipendenti ma operanti con volontari consente di chiarire ulteriormente l’approccio sistemico del Testo unico. L’art. 3, comma 12-bis, prevede che ai volontari che operano a titolo gratuito o con mero rimborso spese si applichino le disposizioni dell’art. 21, proprie dei lavoratori autonomi. Ciò significa obbligo di utilizzare attrezzature conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, attenersi alle disposizioni di sicurezza. Tuttavia, qualora tali volontari operino all’interno dell’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici e ad adottare misure per eliminare o ridurre le interferenze tra le diverse attività.
Ne consegue che, in assenza di lavoratori subordinati, l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi può non configurarsi nei termini ordinari dell’art. 17, ma permane comunque un obbligo generale di tutela fondato sui principi civilistici e penali di responsabilità per fatto proprio e per cose in custodia. Il responsabile dell’impianto o dell’associazione che abbia la disponibilità dei locali e delle attrezzature deve garantire condizioni di sicurezza adeguate a chiunque vi operi. La prevenzione non scompare perché cambia la natura del rapporto; muta la tecnica applicativa, ma resta intatto il dovere di protezione.
Il sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008, come aggiornato, dimostra una coerenza di fondo: la sicurezza segue la funzione, non la forma; il rischio, non il contratto; l’organizzazione reale, non l’etichetta giuridica. Comprendere la nozione di lavoratore significa comprendere il punto di ingresso della tutela prevenzionistica nell’impresa e, al tempo stesso, il perimetro della responsabilità di chi organizza e dirige l’attività produttiva. In questa prospettiva, la prevenzione diventa una categoria sostanziale, radicata nella realtà operativa e misurata sulla concreta esposizione al pericolo.

