Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Formazione specifica dei docenti, classificazione del rischio e centralità della valutazione datoriale: note a margine dell’Interpello n. 1/2025 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Massima.
In materia di formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008, il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, pur operando in un settore ATECO classificato in via generale a rischio medio, può essere ammesso ai percorsi formativi previsti per il rischio basso quando, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, le mansioni concretamente svolte non comportino, neppure saltuariamente, esposizione a rischio medio o alto. La classificazione settoriale mantiene valore ordinario di riferimento, ma non esaurisce il giudizio formativo, che deve essere calibrato sulle attività effettive, sui rischi realmente presenti e sulle risultanze della valutazione aziendale, restando sempre fermo l’obbligo datoriale di assicurare una formazione specifica adeguata alle condizioni di rischio concretamente riscontrate.


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1. Premessa: natura e rilievo dell’interpello

L’Interpello n. 1/2025 affronta una questione di notevole interesse pratico e sistematico nel diritto della salute e sicurezza sul lavoro: la corretta individuazione del percorso di formazione specifica per il personale docente, in particolare quando le mansioni concretamente svolte non espongano a rischi medio-alti, nonostante l’inquadramento del settore “Istruzione” nella macro-categoria ATECO del rischio medio. La Commissione è stata investita del quesito dall’Università degli Studi di Udine, che chiedeva se i docenti non esposti a rischio medio o alto potessero frequentare i corsi progettati per il rischio basso, ferma restando la subordinazione di contenuti e durata della formazione alle risultanze della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

Il documento assume particolare rilievo perché interviene dopo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, espressamente richiamato dalla Commissione, e ne offre una lettura che evita due opposti errori interpretativi: da un lato, quello di ritenere la classificazione ATECO criterio assoluto e rigido; dall’altro, quello di dissolvere ogni parametro oggettivo, rimettendo integralmente la qualificazione del rischio a valutazioni occasionali o meramente soggettive. L’interpello, invece, costruisce un punto di equilibrio tra classificazione settoriale e valutazione concreta delle mansioni.

2. Il quadro normativo di riferimento: art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

La Commissione muove correttamente dall’art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008, che impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza. Il dato normativo è decisivo: il legislatore non collega la formazione soltanto al settore economico astrattamente considerato, ma ai rischi riferiti alle mansioni concretamente svolte. Proprio in questa formulazione è già contenuto il criterio di fondo che l’interpello sviluppa.

La Commissione richiama poi il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, il quale, nelle disposizioni finali, ha abrogato i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Lo stesso accordo, nella parte dedicata al corso per lavoratori, ribadisce che la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio, deve mirare ai rischi specifici dell’attività e deve avere una durata minima di 4, 8 o 12 ore in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, con riferimento alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV. In tale allegato il settore Istruzione, sezione P, codice 85, è classificato a rischio medio, con formazione specifica minima di 8 ore.

Il punto centrale, tuttavia, è che lo stesso Accordo del 2025 contiene una disposizione espressa sulle “condizioni particolari”, secondo cui i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso, restando comunque fermo l’obbligo datoriale di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi. È su questa clausola che si fonda l’intera soluzione interpretativa accolta dalla Commissione.

3. Il quesito interpretativo: rischio medio del settore e rischio concreto della mansione

Il problema sottoposto alla Commissione si colloca in un’area di frizione ben nota nella materia prevenzionistica: il rapporto tra classificazione legale o pattizia del settore e rischio effettivamente gravante sul singolo lavoratore. La classificazione ATECO del settore istruzione come attività a rischio medio può infatti indurre, in una lettura formalistica, a ritenere che tutto il personale docente debba necessariamente ricevere formazione specifica di 8 ore, senza eccezioni. L’interpello esclude espressamente questa automatica sovrapposizione, valorizzando il dato per cui la formazione deve essere modellata sulle attività concretamente svolte e sui rischi effettivamente presenti.

La questione non è di mero dettaglio organizzativo. Essa investe direttamente la corretta applicazione del principio di adeguatezza della formazione. Una formazione non calibrata sui rischi reali è infatti giuridicamente inadeguata in entrambe le direzioni: lo è quando difetta rispetto a rischi effettivi più elevati, ma lo è anche quando si appiattisce in modo meccanico su classificazioni settoriali che non corrispondono all’esposizione concreta del lavoratore. La Commissione, con apprezzabile equilibrio, rifiuta entrambe le derive.

4. La soluzione della Commissione: prevale la valutazione dei rischi sulle mansioni effettivamente svolte

L’approdo interpretativo dell’interpello è netto: il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare ai corsi di formazione specifica progettati per la categoria di rischio basso. La Commissione non disconosce affatto che il settore istruzione sia ordinariamente classificato a rischio medio; afferma però che tale qualificazione non impedisce, nei casi concreti previsti dalla disciplina, l’applicazione del regime formativo del rischio basso.

Il fondamento di tale conclusione è duplice. In primo luogo, esso risiede nella stessa formulazione dell’Accordo 2025, che espressamente ammette la frequenza di corsi per il rischio basso da parte di lavoratori appartenenti a settori diversi, ove le mansioni non comportino esposizione ai rischi propri del settore medio o alto. In secondo luogo, esso trova conforto in un principio interpretativo già espresso nell’allegato A dell’Accordo 25 luglio 2012, richiamato dalla Commissione, secondo cui la classificazione può essere effettuata anche tenendo conto delle attività concretamente svolte, quando nell’azienda vi siano soggetti non esposti alle medesime condizioni di rischio. In tale prospettiva, i lavoratori che svolgano semplice attività d’ufficio possono essere considerati esposti a rischio basso, pur operando in settori classificati diversamente.

La Commissione richiama inoltre l’Interpello n. 11 del 24 ottobre 2013, nel quale si era già chiarito che la formazione, per essere sufficiente e adeguata, deve essere riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e che, pertanto, la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda. L’Interpello n. 1/2025 non introduce dunque una frattura, ma sviluppa in continuità un orientamento interpretativo già consolidato.

5. La portata sistematica dell’interpello: la classificazione ATECO non è un criterio assoluto

Il profilo forse più interessante dell’interpello consiste nella chiarificazione della funzione giuridica della classificazione ATECO. Essa conserva un ruolo ordinario e generale di riferimento nella progettazione dei percorsi formativi, ma non opera come criterio chiuso e inderogabile. L’interpello la colloca correttamente all’interno di un sistema multilivello nel quale il codice di settore orienta la regola generale, ma la valutazione dei rischi specifici e delle mansioni concretamente esercitate consente di modulare il percorso formativo in modo più aderente alla realtà organizzativa.

Si tratta di un chiarimento di grande rilievo pratico. In materia prevenzionistica, infatti, il rischio di automatismi classificatori è particolarmente elevato, perché la semplificazione amministrativa tende talvolta a prevalere sulla personalizzazione della tutela. La Commissione, invece, riafferma che la prevenzione non può ridursi a un meccanismo meramente tabellare. La tabella ATECO serve a individuare un criterio generale, ma non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di analizzare i rischi effettivi. È un’impostazione pienamente coerente con la logica del d.lgs. n. 81 del 2008, che è costruito non su classificazioni astratte, ma sul primato della valutazione del rischio.

6. Il ruolo centrale del datore di lavoro e della valutazione dei rischi

L’interpello attribuisce un rilievo assolutamente centrale alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. La formazione per il rischio basso è ammissibile soltanto quando sia la stessa valutazione aziendale a dimostrare che il personale docente interessato non è esposto, neppure saltuariamente, a rischio medio o alto. Resta quindi esclusa qualunque possibilità di riduzione automatica o indifferenziata del percorso formativo per intere categorie di lavoratori in assenza di un’analisi puntuale del contesto organizzativo.

Questo passaggio è essenziale, perché impedisce che l’interpello venga letto come una liberalizzazione generalizzata del ricorso ai corsi “rischio basso” per tutti i docenti. Al contrario, la Commissione afferma che la riduzione è consentita solo all’esito di una valutazione effettiva, motivata e aderente alle mansioni. Il datore di lavoro resta dunque titolare di un obbligo di analisi e di adeguamento della formazione, non di una mera facoltà organizzativa libera. La clausola finale dell’interpello, secondo cui resta salvo l’obbligo di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, costituisce la vera chiave di lettura dell’intero documento.

7. La continuità con l’assetto precedente e il valore dell’Accordo del 2012

Un ulteriore elemento di interesse è dato dalla continuità argomentativa con il sistema previgente. Benché l’Accordo del 2025 abbia abrogato gli accordi del 2011 e del 2016, la Commissione richiama espressamente l’allegato A dell’Accordo del 25 luglio 2012 per mostrare come il principio interpretativo oggi riaffermato non costituisca una novità improvvisa, ma rappresenti la prosecuzione di una linea esegetica già radicata. In quell’allegato si precisava infatti che la classificazione dei lavoratori può essere effettuata tenendo conto delle attività concretamente svolte e della valutazione dei rischi, e che persino in settori a rischio medio o alto i lavoratori non presenti nei reparti produttivi o addetti a mera attività d’ufficio possono essere formati secondo il rischio basso; così come, all’opposto, in settori astrattamente a rischio basso possono rendersi necessari corsi di rischio medio o alto se la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni specifiche.

Questo richiamo è particolarmente significativo perché mostra la coerenza sistemica della soluzione. L’interpello non opera una deroga eccezionale per il mondo dell’istruzione, ma applica al personale docente il principio generale secondo cui la formazione deve essere costruita sul rischio reale della mansione. In tal modo, la Commissione sottrae il settore scolastico e universitario a letture speciali o isolate e lo reinserisce nel quadro generale della prevenzione lavoristica.

8. Le implicazioni operative per scuole e università

Dal punto di vista applicativo, l’interpello produce conseguenze rilevanti per datori di lavoro pubblici e soggetti formatori. La progettazione del percorso formativo per i docenti non può essere effettuata in modo uniforme e indifferenziato sulla sola base del codice ATECO del settore istruzione. Essa richiede, invece, una verifica preventiva delle mansioni effettive, delle attività svolte, dell’eventuale presenza, anche saltuaria, in ambienti o processi con esposizione a rischio medio o alto, e più in generale delle risultanze del documento di valutazione dei rischi. Solo all’esito di tale verifica sarà possibile qualificare il percorso come “rischio basso” oppure confermare la formazione di “rischio medio”.

Ne deriva che l’interpello, pur consentendo una modulazione in riduzione, impone in realtà un innalzamento della qualità della valutazione preventiva. Quanto più ci si allontana dalla regola settoriale generale del rischio medio, tanto più il datore dovrà essere in grado di giustificare la scelta formativa sulla base di un’analisi seria e documentata. In questa prospettiva, il documento non alleggerisce il dovere prevenzionistico, ma lo rende più esigente sul piano motivazionale e organizzativo.

9. Valutazione conclusiva

L’Interpello n. 1/2025 offre una lettura giuridicamente corretta e sistematicamente equilibrata dell’art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il suo punto centrale è che la formazione specifica dei docenti non può essere determinata in modo automatico esclusivamente sulla base della classificazione ATECO del settore istruzione come rischio medio, ma deve essere calibrata sui rischi effettivamente connessi alle mansioni svolte, come risultanti dalla valutazione dei rischi aziendali. Da ciò consegue che, quando il personale docente non sia esposto, neppure saltuariamente, a rischio medio o alto, è giuridicamente legittima la frequenza dei corsi progettati per il rischio basso.

Il pregio maggiore dell’interpello sta nell’avere riaffermato il primato del rischio concreto sul criterio meramente settoriale, senza però dissolvere la funzione ordinatrice della classificazione ATECO. La soluzione adottata evita sia il formalismo classificatorio sia l’arbitrio organizzativo, e riafferma che la prevenzione efficace passa attraverso una formazione realmente correlata alle attività svolte. In definitiva, il documento valorizza il cuore del sistema prevenzionistico: non una sicurezza costruita per categorie astratte, ma una sicurezza modellata sulla realtà dei rischi effettivi.


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