Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Deliberazione Co.re.com. Lazio n. 27/2023/CRL/UD/27

Alla luce della documentazione agli atti si ritiene che dalla mancata fruizione delle linee telefoniche per i parametri stabiliti dagli artt. 4 e 5 della delibera 73/117 sia equo il pagamento di โ‚ฌ 600,00 a carico della societร  a titolo di indennizzo peri disservizi nelle procedure di passaggio tra operatori, ai sensi dellโ€™art. All A delibera 73/11/CONS, ed essendo utenze affari art 13 coยฐ 3 All. A alla delibera n. 347/18/CONS. Eโ€™ accoglibile e viene accolta inoltre la richiesta di indennizzo relativo alla mancata risposta ai reclami, atteso che lโ€™art. 11 dellโ€™All. A della delibera 73/11/CONS stabilisce che โ€œSe lโ€™operatore non fornisce alcuna risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dellโ€™Autoritร , รจ tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00โ€. Parte resistente non ha mai prodotto risposta ai reclami presentati dalla parte istante e pertanto appare legittima e giustificata la quantificazione di โ‚ฌ 300,00, essendo il calco pr die superiore al tetto regolamentare. Si compensano le spese di procedura.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.