Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, sez. 15, 29/10/2025, n. 6558
Massima – In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento, l’utilizzo, da parte del mittente, di un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non integra inesistenza né nullità della notifica quando l’atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario e questi sia posto in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa, operando in ogni caso la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; la regola della necessaria estrazione “da pubblico elenco” attiene primariamente all’indirizzo del destinatario, non a quello del mittente. Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non comporta nullità della cartella quando la pretesa derivi da mera liquidazione cartolare di omessi versamenti del dichiarato, e la motivazione può ritenersi soddisfatta mediante richiamo alla dichiarazione, essendo il contribuente già in grado di conoscere presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.
1. La vicenda processuale: annullamento in primo grado per “inesistenza” della notifica PEC e riforma in appello
La sentenza n. 6558/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Sez. 15) interviene su un tema di forte frizione tra prassi della riscossione e formalismo digitale: la notificazione della cartella di pagamento via PEC proveniente da un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici registri. In primo grado, la CGT di Latina aveva accolto il ricorso del contribuente reputando la notifica “del tutto inesistente, inefficace e insanabile” perché il mittente non risultava censito nei repertori pubblici (INI-PEC, ReGIndE, e altri elenchi richiamati), assorbendo ogni ulteriore doglianza.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina propone appello, assumendo la violazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e invocando il principio, di matrice nomofilattica, secondo cui la regola di “pubblicità” digitale mira principalmente a garantire la correttezza dell’indirizzo del destinatario; inoltre, deduce il raggiungimento dello scopo per avere il contribuente tempestivamente impugnato l’atto. Il resistente non si costituisce in secondo grado, ma ciò non impedisce alla Corte di esaminare il merito, anche perché il thema decidendum è dominato da questioni di diritto e dalla documentazione già in atti.
2. Indirizzo PEC del mittente e pubblici elenchi: dal formalismo dell’“inesistenza” alla logica del raggiungimento dello scopo
Il fulcro della riforma sta nella ricostruzione del vizio della notifica PEC: la Corte esclude che l’utilizzo, da parte del mittente, di un indirizzo non presente nei pubblici elenchi integri inesistenza. L’inesistenza, nella dinamica delle notificazioni, è categoria estrema, tipicamente riservata a ipotesi in cui manchi del tutto un collegamento tra atto e destinatario o sia radicalmente assente un elemento strutturale dell’attività notificatoria; qui, invece, l’atto è stato ricevuto, compreso e impugnato. La notifica, dunque, “esiste”, e la sua eventuale irregolarità non può che collocarsi sul piano della nullità, peraltro sanabile.
La Corte fonda tale conclusione richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 15979/2022, la quale ha chiarito che, in tema di notifiche via PEC, l’utilizzo di un indirizzo istituzionale del mittente non risultante nei pubblici elenchi non determina nullità se la notifica consente al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto. A ciò si collega la nozione di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, che nel caso concreto si manifesta in forma quasi paradigmatica: il contribuente ha proposto ricorso nei termini, dimostrando di avere avuto conoscenza dell’atto e di potersi difendere.
È un passaggio che, sul piano sistematico, riduce l’attrito tra diritto processuale e trasformazione digitale: la “pubblicità” dell’indirizzo PEC serve a rendere affidabile il canale comunicativo, ma non può trasformarsi in un feticcio capace di annullare ogni notifica validamente pervenuta e chiaramente riferibile a un’amministrazione pubblica.
3. L’art. 26 d.P.R. 602/1973: la regola dell’elenco pubblico è per il destinatario, non per il mittente
La Corte compie poi un’operazione di interpretazione testuale e teleologica dell’art. 26 d.P.R. 602/1973. La disposizione, nella formulazione richiamata in sentenza, prevede che la notifica della cartella possa avvenire a mezzo PEC “all’indirizzo del destinatario risultante” da INI-PEC o, per taluni soggetti, all’indirizzo dichiarato. La norma, dunque, disciplina espressamente il requisito di provenienza dell’indirizzo del destinatario, ossia del soggetto passivo della notificazione, associandolo a un onere di diligenza nella tenuta della propria casella e nella sua registrazione nei pubblici repertori.
La Corte evidenzia, con un argomento tanto semplice quanto decisivo, che la norma “nulla dice” circa l’obbligatorietà, per il mittente, di utilizzare un indirizzo risultante dai medesimi registri. Ne ricava che l’orientamento del primo giudice – che aveva esteso al mittente una regola concepita per il destinatario – è frutto di un’eccedenza formalistica non sorretta dal dato normativo. È qui che l’argomentazione si salda al principio delle Sezioni Unite: la maggiore rigidità formale nelle notifiche digitali è richiesta per identificare correttamente il destinatario, non per vincolare il mittente a una particolare tipologia di “pubblicità” del proprio indirizzo, purché la provenienza dell’atto sia riconoscibile e non ingeneri incertezze.
La Corte consolida tale approdo citando ulteriore giurisprudenza di legittimità (tra cui l’ordinanza n. 6015/2023) e ricordando che l’orientamento “inesistenzialista”, pur affiorato in alcune decisioni di merito, deve considerarsi ormai superato alla luce delle conferme successive della Cassazione.
4. Comunicazione di irregolarità e controllo automatizzato: funzione collaborativa e irrilevanza invalidante dell’omissione
Superato il punto assorbente del primo grado, la Corte esamina anche i motivi non scrutinati in precedenza. Centrale è la doglianza relativa all’omessa notifica dell’avviso bonario. L’Ufficio sostiene di avere inviato la comunicazione all’intermediario, in virtù dell’opzione espressa dal contribuente in sede dichiarativa; in ogni caso, ribadisce che l’omissione non determina nullità della cartella quando la liquidazione deriva da mero controllo cartolare e da omessi versamenti del dichiarato.
La Corte si colloca in linea con l’orientamento consolidato: nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 (e 54-bis d.P.R. 633/1972 per IVA), l’iscrizione a ruolo è legittima quando l’imposta è determinata mediante controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o per correzione di errori materiali; la comunicazione di irregolarità ha lo scopo di evitare reiterazioni di errori e consentire regolarizzazioni formali, e la sua omissione non incide sul diritto di difesa né determina nullità, salvo che sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il rilievo, letto in chiave sistematica, è chiaro: il contraddittorio endoprocedimentale non è un automatismo “sempre e comunque”, ma una garanzia funzionale. Nel 36-bis, dove il presupposto è frequentemente l’omesso versamento del dichiarato, il passaggio interlocutorio non aggiunge un contenuto sostanziale se non vi sono incertezze; pertanto l’omissione non può diventare un vizio demolitorio generalizzato della riscossione.
5. Motivazione della cartella e interessi: il paradigma del “richiamo alla dichiarazione” e la conoscibilità legale dei tassi
Quanto al difetto di motivazione e alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle aliquote, la Corte rigetta le eccezioni con argomentazione coerente con la natura del controllo automatizzato. In presenza di liquidazioni meramente cartolari, il contribuente è già nella condizione di conoscere presupposti fattuali e ragioni giuridiche della pretesa, perché esse si riflettono nei dati dichiarativi; di conseguenza, l’onere motivazionale può dirsi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione o, comunque, attraverso l’indicazione degli elementi essenziali (ente impositore, tributo, importi, ruoli, riferimenti alla comunicazione e alla data di spedizione).
In materia di interessi, la Corte richiama la disciplina del d.P.R. 602/1973, distinguendo gli interessi per ritardata iscrizione/ritardato versamento e gli interessi di mora, che decorrono dopo la notifica della cartella e non necessariamente devono essere già calcolati e indicati al momento dell’emissione. La ratio della decisione è che, per tributi e interessi originati da dati dichiarati, la conoscibilità discende anche dalla legge che determina i tassi, sicché l’assenza di un’esposizione matematica dettagliata non integra, di per sé, vizio invalidante, purché l’atto consenta l’intelligibilità della pretesa e il contribuente possa ricostruirne agevolmente l’origine e la decorrenza.
6. Esito: accoglimento dell’appello, riforma della sentenza e regola delle spese
La Corte accoglie l’appello dell’Amministrazione, riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella per inesistenza della notifica. Le spese vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate in misura significativa. Il dato, oltre a essere la conseguenza fisiologica del principio di soccombenza, segnala la posizione di netta adesione della Corte al diritto vivente della Cassazione, percepito come ormai stabilizzato sul punto della PEC “del mittente non in elenco”.
7. Considerazioni conclusive: la sentenza come tassello di razionalizzazione della notifica digitale e dei controlli automatizzati
La pronuncia offre un duplice contributo di sistema.
Da un lato, opera una normalizzazione del diritto delle notifiche digitali, respingendo la tentazione di trattare l’assenza dell’indirizzo del mittente dai registri pubblici come una patologia radicale. Il criterio selettivo non è la “purezza formale” del mittente, ma l’effettività della conoscenza e la possibilità di difesa: se queste sono garantite, la notifica è valida o, al più, sanata. In tal modo la Corte preserva l’equilibrio tra certezza delle comunicazioni e principio del giusto processo, evitando che l’innovazione tecnologica diventi terreno di nullità seriali.
Dall’altro lato, conferma l’assetto funzionale del 36-bis e del 54-bis: il controllo automatizzato non è un accertamento discrezionale, ma una liquidazione cartolare; l’avviso bonario è strumento collaborativo, non condizione di validità in assenza di incertezze; e la motivazione dell’atto di riscossione può essere calibrata sulla conoscibilità del dichiarato. Ne risulta un’impostazione che, pur “esigente” con il contribuente sul versante delle contestazioni formali, è coerente con la natura massiva e standardizzata delle liquidazioni automatizzate e con la necessità di evitare che il processo tributario venga alimentato da vizi meramente rituali privi di reale incidenza sul diritto di difesa.
