Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Cass., Sez. V, ord. 8 agosto 2025, n. 22934

Massima redazionale

  1. La notifica via PEC della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. 602/1973 costituisce disciplina speciale che deroga allโ€™art. 149-bis c.p.c.: รจ legittimo lโ€™invio dellโ€™atto come duplicato informatico o copia informatica e non รจ richiesta la firma digitale dellโ€™allegato; eventuali irregolaritร  sono sanate dal raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 2, c.p.c.).

  2. In tema di IVA, รจ legittimo il controllo automatizzato e la cartella per omessa (o tardiva e quindi omessa) dichiarazione annuale; tuttavia, entro la โ€œcornice biennaleโ€ e ove siano provati i requisiti sostanziali della detrazione, il credito IVA va riconosciuto anche se maturato nellโ€™anno privo di dichiarazione.

  3. La preclusione di cui allโ€™art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 sullโ€™inutilizzabilitร  in giudizio dei documenti opera solo se lโ€™invito รจ stato formulato in sede amministrativa, in modo specifico e con avvertimento delle conseguenze; non si applica quando la richiesta documentale intervenga durante il processo.


Fatti di causa (sintesi)

La societร  contribuente impugnava cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione Mod. Unico 2011 (anno dโ€™imposta 2010), con recupero dellโ€™eccedenza IVA maturata nel 2009 (dichiarazione presentata tardivamente e, dunque, omessa) e irrogazione di sanzioni.
La CTR Lazio respingeva lโ€™appello: (i) notifica PEC ritenuta valida senza firma digitale ai sensi dellโ€™art. 26 d.P.R. 602/1973; (ii) nel merito, indetraibilitร  del credito 2009; (iii) inutilizzabilitร  dei documenti prodotti in giudizio per effetto della preclusione ex art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973, a seguito di invito dellโ€™Ufficio del 25.2.2015.
La societร  ricorreva per cassazione con due motivi. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso contro Agenzia Entrate-Riscossione per difetto di legittimazione passiva; rigetta il primo motivo (notifica PEC); accoglie il secondo (merito IVA e preclusione documentale); cassa con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio.


Questioni di diritto

  1. Se la notifica PEC della cartella richieda la sottoscrizione digitale dellโ€™allegato o sia sufficiente lโ€™osservanza della disciplina speciale dellโ€™art. 26 d.P.R. 602/1973.

  2. Se, in presenza di dichiarazione omessa per lโ€™anno di maturazione del credito IVA, sia comunque possibile riconoscerne la detrazione nella cornice biennale ove sussistano i requisiti sostanziali.

  3. Se la preclusione dellโ€™art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 possa essere opposta quando lโ€™invito a produrre documenti รจ formulato nel corso del giudizio.


Ragioni della decisione

a) Notifica PEC della cartella

La Corte ricostruisce il quadro normativo: lโ€™art. 26 d.P.R. 602/1973 consente la notifica via PEC ยซcon le modalitร  del d.P.R. 68/2005ยป e esclude lโ€™applicazione dellโ€™art. 149-bis c.p.c.. Lโ€™atto puรฒ essere trasmesso come duplicato informatico oppure come copia per immagine dellโ€™originale cartaceo; la firma digitale dellโ€™allegato non รจ necessaria. In ogni caso, la proposizione del ricorso sana ex art. 156 c.p.c. eventuali vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo. Ne consegue il rigetto del motivo sulla notifica.

b) Credito IVA e controllo automatizzato

Richiamati i principi di neutralitร  dellโ€™IVA, la Corte afferma che, pur essendo ammesso il ricorso al controllo automatizzato e lโ€™iscrizione a ruolo in caso di omessa dichiarazione annuale, il credito maturato nellโ€™anno privo di dichiarazione puรฒ essere detratto se: (i) esercitato entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo (cornice biennale); (ii) sussistono i requisiti sostanziali (operazioni imprenditoriali imponibili, soggettivitร  passiva, effettivitร  dellโ€™imposta sugli acquisti). La CTR ha errato nellโ€™affermare in termini assoluti lโ€™indetraibilitร  del credito del 2009.

c) Preclusione documentale ex art. 32, co. 4

La sanzione di inutilizzabilitร  dei documenti prodotti in giudizio presuppone che, in sede amministrativa, lโ€™Amministrazione abbia rivolto al contribuente un invito specifico e puntuale a esibire gli atti, con espresso avvertimento delle conseguenze dellโ€™inottemperanza. Nel caso di specie, lโ€™invito รจ intervenuto durante il processo di primo grado; pertanto la preclusione non รจ operante. La CTR ha dunque mal applicato lโ€™art. 32, co. 4.


Principi di diritto (formulazione)

  1. ยซLa notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC ai sensi dellโ€™art. 26 d.P.R. 602/1973 non richiede la firma digitale dellโ€™allegato, potendo lโ€™atto essere trasmesso come duplicato informatico o copia informatica; lโ€™eventuale irritualitร  รจ sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..ยป

  2. ยซIn caso di omessa dichiarazione annuale IVA, fermo il controllo automatizzato, lโ€™eccedenza dโ€™imposta maturata nellโ€™anno privo di dichiarazione va riconosciuta se esercitata entro la cornice biennale e se risultano provati i requisiti sostanziali della detrazione.ยป

  3. ยซLa preclusione di cui allโ€™art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 richiede un invito allโ€™esibizione in fase amministrativa, specifico e corredato da avvertimento; non opera quando la richiesta documentale sia formulata nel corso del giudizio.ยป


Osservazioni

La pronuncia offre un tracciato chiaro su tre piani:

  • Processuale-notificatorio: la disciplina speciale dellโ€™art. 26 d.P.R. 602/1973 evita sovrapposizioni con lโ€™art. 149-bis c.p.c. e circoscrive il contenzioso su vizi formali di PEC, valorizzando la funzionalitร  della notifica e la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • Sostanziale-IVA: si conferma lโ€™approccio sostanzialistico alla detrazione; il giudice di merito deve verificare in concreto i presupposti dellโ€™eccedenza, evitando automatismi preclusivi fondati sulla sola omissione dichiarativa.

  • Istruttorio: lโ€™art. 32 รจ strumento di leale collaborazione; la preclusione รจ eccezionale e richiede il rispetto rigoroso della sequenza informativa, con onere probatorio sullโ€™Ufficio.


Ricadute operative

  • Difensori del contribuente: in liti IVA da 36-bis, documentare i requisiti sostanziali della detrazione e presidiare il rispetto della cornice biennale; eccepire lโ€™inesistenza dei presupposti della preclusione ex art. 32 se lโ€™invito รจ sopravvenuto in giudizio o privo di avvertimenti.

  • Uffici: utilizzare la PEC secondo lo schema dellโ€™art. 26; in sede precontenziosa, formulare inviti specifici con avvertimenti espressi sullโ€™inutilizzabilitร , cosรฌ da rendere effettiva la preclusione.

  • Giudici tributari: distinguere tra irregolaritร  sanabili della notifica e invaliditร ; nel merito, privilegiare lโ€™accertamento sostanziale della spettanza del credito e verificare in concreto i presupposti della preclusione documentale.


Dati redazionali

Corte di cassazione, Sezione V, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22934 โ€“ Presidente Tania Hmeljak; Relatore Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera โ€“ Camera di consiglio 26 giugno 2025 โ€“ Inammissibilitร  del ricorso verso Agenzia Entrate-Riscossione; rigetto del primo motivo; accoglimento del secondo; cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, anche per le spese.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.