Cass., Sez. V, ord. 8 agosto 2025, n. 22934
Massima redazionale
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La notifica via PEC della cartella di pagamento ex art. 26 d.P.R. 602/1973 costituisce disciplina speciale che deroga allโart. 149-bis c.p.c.: รจ legittimo lโinvio dellโatto come duplicato informatico o copia informatica e non รจ richiesta la firma digitale dellโallegato; eventuali irregolaritร sono sanate dal raggiungimento dello scopo (art. 156, co. 2, c.p.c.).
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In tema di IVA, รจ legittimo il controllo automatizzato e la cartella per omessa (o tardiva e quindi omessa) dichiarazione annuale; tuttavia, entro la โcornice biennaleโ e ove siano provati i requisiti sostanziali della detrazione, il credito IVA va riconosciuto anche se maturato nellโanno privo di dichiarazione.
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La preclusione di cui allโart. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 sullโinutilizzabilitร in giudizio dei documenti opera solo se lโinvito รจ stato formulato in sede amministrativa, in modo specifico e con avvertimento delle conseguenze; non si applica quando la richiesta documentale intervenga durante il processo.
Fatti di causa (sintesi)
La societร contribuente impugnava cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione Mod. Unico 2011 (anno dโimposta 2010), con recupero dellโeccedenza IVA maturata nel 2009 (dichiarazione presentata tardivamente e, dunque, omessa) e irrogazione di sanzioni.
La CTR Lazio respingeva lโappello: (i) notifica PEC ritenuta valida senza firma digitale ai sensi dellโart. 26 d.P.R. 602/1973; (ii) nel merito, indetraibilitร del credito 2009; (iii) inutilizzabilitร dei documenti prodotti in giudizio per effetto della preclusione ex art. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973, a seguito di invito dellโUfficio del 25.2.2015.
La societร ricorreva per cassazione con due motivi. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso contro Agenzia Entrate-Riscossione per difetto di legittimazione passiva; rigetta il primo motivo (notifica PEC); accoglie il secondo (merito IVA e preclusione documentale); cassa con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio.
Questioni di diritto
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Se la notifica PEC della cartella richieda la sottoscrizione digitale dellโallegato o sia sufficiente lโosservanza della disciplina speciale dellโart. 26 d.P.R. 602/1973.
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Se, in presenza di dichiarazione omessa per lโanno di maturazione del credito IVA, sia comunque possibile riconoscerne la detrazione nella cornice biennale ove sussistano i requisiti sostanziali.
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Se la preclusione dellโart. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 possa essere opposta quando lโinvito a produrre documenti รจ formulato nel corso del giudizio.
Ragioni della decisione
a) Notifica PEC della cartella
La Corte ricostruisce il quadro normativo: lโart. 26 d.P.R. 602/1973 consente la notifica via PEC ยซcon le modalitร del d.P.R. 68/2005ยป e esclude lโapplicazione dellโart. 149-bis c.p.c.. Lโatto puรฒ essere trasmesso come duplicato informatico oppure come copia per immagine dellโoriginale cartaceo; la firma digitale dellโallegato non รจ necessaria. In ogni caso, la proposizione del ricorso sana ex art. 156 c.p.c. eventuali vizi di notificazione per raggiungimento dello scopo. Ne consegue il rigetto del motivo sulla notifica.
b) Credito IVA e controllo automatizzato
Richiamati i principi di neutralitร dellโIVA, la Corte afferma che, pur essendo ammesso il ricorso al controllo automatizzato e lโiscrizione a ruolo in caso di omessa dichiarazione annuale, il credito maturato nellโanno privo di dichiarazione puรฒ essere detratto se: (i) esercitato entro il termine per la dichiarazione del secondo anno successivo (cornice biennale); (ii) sussistono i requisiti sostanziali (operazioni imprenditoriali imponibili, soggettivitร passiva, effettivitร dellโimposta sugli acquisti). La CTR ha errato nellโaffermare in termini assoluti lโindetraibilitร del credito del 2009.
c) Preclusione documentale ex art. 32, co. 4
La sanzione di inutilizzabilitร dei documenti prodotti in giudizio presuppone che, in sede amministrativa, lโAmministrazione abbia rivolto al contribuente un invito specifico e puntuale a esibire gli atti, con espresso avvertimento delle conseguenze dellโinottemperanza. Nel caso di specie, lโinvito รจ intervenuto durante il processo di primo grado; pertanto la preclusione non รจ operante. La CTR ha dunque mal applicato lโart. 32, co. 4.
Principi di diritto (formulazione)
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ยซLa notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC ai sensi dellโart. 26 d.P.R. 602/1973 non richiede la firma digitale dellโallegato, potendo lโatto essere trasmesso come duplicato informatico o copia informatica; lโeventuale irritualitร รจ sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..ยป
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ยซIn caso di omessa dichiarazione annuale IVA, fermo il controllo automatizzato, lโeccedenza dโimposta maturata nellโanno privo di dichiarazione va riconosciuta se esercitata entro la cornice biennale e se risultano provati i requisiti sostanziali della detrazione.ยป
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ยซLa preclusione di cui allโart. 32, co. 4, d.P.R. 600/1973 richiede un invito allโesibizione in fase amministrativa, specifico e corredato da avvertimento; non opera quando la richiesta documentale sia formulata nel corso del giudizio.ยป
Osservazioni
La pronuncia offre un tracciato chiaro su tre piani:
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Processuale-notificatorio: la disciplina speciale dellโart. 26 d.P.R. 602/1973 evita sovrapposizioni con lโart. 149-bis c.p.c. e circoscrive il contenzioso su vizi formali di PEC, valorizzando la funzionalitร della notifica e la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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Sostanziale-IVA: si conferma lโapproccio sostanzialistico alla detrazione; il giudice di merito deve verificare in concreto i presupposti dellโeccedenza, evitando automatismi preclusivi fondati sulla sola omissione dichiarativa.
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Istruttorio: lโart. 32 รจ strumento di leale collaborazione; la preclusione รจ eccezionale e richiede il rispetto rigoroso della sequenza informativa, con onere probatorio sullโUfficio.
Ricadute operative
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Difensori del contribuente: in liti IVA da 36-bis, documentare i requisiti sostanziali della detrazione e presidiare il rispetto della cornice biennale; eccepire lโinesistenza dei presupposti della preclusione ex art. 32 se lโinvito รจ sopravvenuto in giudizio o privo di avvertimenti.
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Uffici: utilizzare la PEC secondo lo schema dellโart. 26; in sede precontenziosa, formulare inviti specifici con avvertimenti espressi sullโinutilizzabilitร , cosรฌ da rendere effettiva la preclusione.
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Giudici tributari: distinguere tra irregolaritร sanabili della notifica e invaliditร ; nel merito, privilegiare lโaccertamento sostanziale della spettanza del credito e verificare in concreto i presupposti della preclusione documentale.
Dati redazionali
Corte di cassazione, Sezione V, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22934 โ Presidente Tania Hmeljak; Relatore Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera โ Camera di consiglio 26 giugno 2025 โ Inammissibilitร del ricorso verso Agenzia Entrate-Riscossione; rigetto del primo motivo; accoglimento del secondo; cassazione con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, anche per le spese.
