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Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Cass., Sez. V, ord. 11 agosto 2025, n. 23063

Massima

La dichiarazione fiscale ha natura di mera esternazione di scienza, priva di contenuto dispositivo; ne consegue che il contribuente puรฒ emendarla e/o ritrattarla anche in sede contenziosa, al fine di opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sullโ€™obbligazione. I termini e le decadenze propri della dichiarazione integrativa ex art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 โ€“ come anche quelli dellโ€™istanza di rimborso ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973 โ€“ operano sul piano amministrativo e non precludono la difesa sostanziale in giudizio.


Parole chiave

Dichiarazione integrativa โ€“ Natura della dichiarazione โ€“ Controllo automatizzato (art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) โ€“ Riporto di crediti โ€“ Errori emendabili โ€“ Art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 โ€“ Art. 43 d.P.R. n. 600/1973 โ€“ Art. 38 d.P.R. n. 602/1973 โ€“ Art. 53 Cost. โ€“ Art. 10 l. n. 212/2000.


Fatti di causa (sintesi)

A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis sulla dichiarazione Unico/2006 (periodo dโ€™imposta 2005), veniva iscritto a ruolo lโ€™importo complessivo di euro 11.655,36 per disconoscimento del credito IRPEF riportato dagli anni precedenti. La contribuente deduceva che il credito, maturato nel 2003, era stato regolarmente indicato in Unico/2004 (anno 2003), ma non figurava nella dichiarazione per il 2004 per errore dellโ€™intermediario; ciรฒ lโ€™aveva indotta a presentare, entro i termini di cui allโ€™art. 43 d.P.R. n. 600/1973, una dichiarazione (cartacea) per il 2004 recante il riporto del credito. I giudici di merito rigettavano il ricorso e lโ€™appello, reputando tardiva la dichiarazione integrativa per il 2004 e quindi non utilizzabile il credito nel 2005. In cassazione la contribuente denunciava violazione dellโ€™art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, in combinato con lโ€™art. 43 d.P.R. n. 600/1973, lโ€™art. 38 d.P.R. n. 602/1973, lโ€™art. 53 Cost. e lโ€™art. 10 dello Statuto del contribuente.


Questioni di diritto

  1. Se la tardivitร  della dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 impedisca in radice lโ€™utilizzabilitร  del credito in sede contenziosa.

  2. Quale sia lโ€™estensione del potere del giudice tributario di disapplicare le decadenze formali della fase amministrativa, ove emerga lโ€™esistenza e la spettanza del credito.

  3. In che misura i principi di capacitร  contributiva (art. 53 Cost.) e di collaborazione e buona fede (art. 10 l. n. 212/2000) incidano sulla tutela giudiziale rispetto a meri errori dichiarativi.


Ragioni della decisione

a) Natura e funzione della dichiarazione; rimedi correttivi

La Corte ribadisce che la dichiarazione fisc ale non รจ negozio giuridico ma atto di scienza nellโ€™iter di accertamento; essa รจ emendabile dal contribuente. In questa prospettiva, coesistono:

  • la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente (comma 8-bis), da presentarsi entro il termine per la dichiarazione dellโ€™anno successivo, con possibilitร  di compensazione del credito risultante;

  • la dichiarazione integrativa a favore dellโ€™Erario (comma 8), entro i termini dellโ€™art. 43 d.P.R. n. 600/1973;
    restando, in ogni caso, ferma la possibilitร  di far valere in giudizio gli errori che abbiano determinato una maggiore pretesa.

b) Rilevanza delle decadenze amministrative nel contenzioso

Le decadenze che governano la fase amministrativa non possono comprimere la tutela giurisdizionale: il contribuente, anche oltre il termine dellโ€™integrativa, รจ legittimato a opporsi alla maggiore imposta facendo valere il credito effettivamente spettante, ove non contestato nel merito dallโ€™Amministrazione. Nel caso concreto, la stessa Amministrazione non aveva contestato la sussistenza del credito, avendo fondato la pretesa solo sulla tardivitร  formale.

c) Esito

Il ricorso รจ accolto; la sentenza รจ cassata con rinvio alla CGT Sicilia per il riesame alla luce del seguente principio di diritto.


Principio di diritto (formulazione)

ยซIl contribuente, indipendentemente dai termini e dalle modalitร  della dichiarazione integrativa di cui allโ€™art. 2 d.P.R. n. 322/1998 e dallโ€™istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, puรฒ sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione che incidano sullโ€™obbligazione; le relative decadenze non operano nel processo tributario, ove lโ€™Amministrazione non contesti la spettanza sostanziale del credito.ยป


Osservazioni

La pronuncia si inserisce nel tracciato nomofilattico che tutela la veritร  materiale dellโ€™imposizione, impedendo che errori formali nella sequenza dichiarativa si traducano in prelievi non conformi allโ€™art. 53 Cost.. Il baricentro si sposta dallโ€™adempimento formale alla sostanza del rapporto: se il credito esiste ed รจ provato, lโ€™ordinamento consente di farlo valere anche a prescindere dai tempi dellโ€™integrativa. Ciรฒ non svuota lโ€™assetto dei rimedi amministrativi (integrativa e rimborso), che rimangono ordinari canali di correzione, ma ne esclude lโ€™effetto preclusivo in giudizio. Sul piano applicativo, la decisione vincola i giudici di merito a verificare in concreto la spettanza del credito, senza arrestarsi alla tardivitร  dellโ€™integrativa.


Ricadute operative

  • Difesa del contribuente: in presenza di controlli automatizzati che disconoscano crediti per meri profili formali, articolare una difesa sostanziale con prova documentale dellโ€™an e del quantum del credito; dedurre in via subordinata i rimedi tipici (compensazione/rimborso) senza ammettere decadenze in rito.

  • Uffici: qualora il merito del credito non sia contestabile, evitare pretese fondate solo su tardivitร  dichiarativa; il contenzioso si sposta su profili che difficilmente resistono al vaglio.

  • Giudici tributari: applicare il criterio sostanzialistico, distinguendo fra decadenze amministrative (ineccepibili nella fase procedimentale) e tutela giurisdizionale (che non puรฒ essere sacrificata quando sia dimostrata la spettanza del credito).


Dati redazionali

Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza 11 agosto 2025, n. 23063; Presidente Carrato; Relatore Crivelli; camera di consiglio 2 luglio 2025; accoglimento del ricorso; cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (sezione staccata di Catania), anche per le spese del giudizio di legittimitร .


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