Cass., Sez. Lavoro, ord. 8 agosto 2025, n. 22935
Massima redazionale
La cartella di pagamento redatta secondo il modello legale (art. 25, co. 2, d.P.R. 602/1973; d.m. n. 321/1999) soddisfa lโonere di motivazione quando, letta unitariamente, consenta di individuare con precisione il titolo della pretesa (nella specie: sentenza del Tribunale che ha respinto lโopposizione allโordinanza-ingiunzione). Non ricorre integrazione postuma della motivazione ove le necessarie indicazioni siano giร contenute nella cartella, ancorchรฉ distribuite su diverse pagine. Legittima, in tale evenienza, lโiscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981; irrilevante il mutamento, medio tempore, della qualitร di legale rappresentante dellโautore dellโillecito. Rigetto del ricorso; spese a carico del soccombente e contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Parole chiave
Cartella di pagamento โ Motivazione per relationem โ Modello ministeriale d.m. n. 321/1999 โ Ordinanza-ingiunzione e sentenza di rigetto โ Iscrizione a ruolo di sanzioni ex l. n. 689/1981 โ Responsabile del procedimento โ Onere di allegazione โ Lettura integrale dellโatto โ Contributo unificato aggiuntivo.
Fatti di causa (sintesi)
Il Tribunale di Catanzaro rigettava lโopposizione proposta dal contribuente avverso una cartella emessa su ruoli formati dallโIspettorato territoriale del lavoro (ITL). Tra i motivi: carenza di motivazione della cartella (mancata indicazione della causale e dei criteri di calcolo degli accessori), omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancata allegazione degli atti presupposti e illegittima iscrizione a ruolo. Il Tribunale respingeva: (i) la cartella risultava conforme al modello ministeriale e riportava, tra le โComunicazioni per il contribuenteโ, gli estremi della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 136/2018, favorevole allโITL; (ii) il responsabile del procedimento era indicato; (iii) lโordinanza-ingiunzione n. 243/2015 โ da cui origina il credito โ era stata ritualmente notificata e poi confermata in giudizio. Il contribuente ricorreva per cassazione denunciando violazione dellโart. 7 l. n. 212/2000, dellโart. 3 l. n. 241/1990 e del d.m. n. 321/1999, assumendo che il giudice avesse illegittimamente integrato ex post la motivazione della cartella con documenti prodotti dallโamministrazione.
Questioni giuridiche
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Se la cartella di pagamento debba recare โ a pena di nullitร โ lโallegazione dellโatto presupposto o se basti lโindicazione specifica del titolo (numero, data, autoritร ) idonea a consentire la difesa.
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Se la motivazione possa ritenersi adeguata quando emerga dallโatto considerato nella sua interezza, pur se le indicazioni sono distribuite su piรน pagine.
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Se la cartella possa legittimamente richiamare la sentenza che ha respinto lโopposizione allโordinanza-ingiunzione, quale titolo per lโiscrizione a ruolo delle sanzioni ex l. n. 689/1981.
Ragioni della decisione
a) Modello legale e โlettura integraleโ della cartella
La Corte valorizza il modello tipizzato dallโart. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dal d.m. n. 321/1999: la cartella รจ atto a struttura vincolata; la motivazione รจ sufficiente se, nel complesso del documento, consente di identificare causa e titolo della pretesa. Lโassunto difensivo del ricorrente โ fondato sulla sola pagina da lui riprodotta โ รจ infondato: in altra sezione della cartella sono presenti gli estremi completi della sentenza di rigetto dellโopposizione allโordinanza-ingiunzione, โfavorevole allโITLโ, con indicazione di numero, data e ufficio giudicante. Non vi รจ, pertanto, integrazione postuma: il giudice di merito ha solo preso atto di un contenuto giร insito nellโatto impugnato.
b) Titolo della pretesa: sentenza vs. ordinanza-ingiunzione
Poichรฉ lโordinanza-ingiunzione era stata impugnata e quindi confermata con sentenza passata al vaglio giurisdizionale, รจ questa a rappresentare il titolo idoneo a fondare lโiscrizione a ruolo per le sanzioni e relativi accessori. La menzione della sentenza in cartella รจ, dunque, coerente con la sequenza procedimentale e soddisfa lโonere informativo.
c) Altre doglianze
Sono infondate anche le censure sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento (presente in cartella) e sullโasserita mancata specificazione dei criteri di calcolo degli accessori, che risultano dal corpo dellโatto e dal rinvio al titolo.
d) Esito
Il ricorso รจ rigettato; spese liquidate in favore dellโamministrazione; dichiarato lโobbligo di versamento dellโulteriore contributo unificato.
Principio di diritto (formulazione)
ยซLa cartella di pagamento, conforme al modello ministeriale, รจ adeguatamente motivata quando, considerata unitariamente, indichi con precisione il titolo della pretesa (anche mediante richiamo alla sentenza che abbia definito il contenzioso sullโordinanza-ingiunzione), rendendo chiari causa e presupposti del credito; non รจ richiesta lโallegazione integrale dellโatto presupposto, nรฉ sussiste integrazione postuma se dette indicazioni sono giร presenti nel documento.ยป
Osservazioni
La decisione rafforza tre coordinate operative:
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Unitarietร della lettura: la validitร della motivazione va verificata sullโintero contenuto della cartella, non su singoli stralci.
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Motivazione per relationem: รจ sufficiente lโindicazione specifica del titolo (numero, data, autoritร , esito), idonea a consentire un immediato reperimento e lโesercizio del diritto di difesa; lโallegazione integrale non รจ condizione di validitร .
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Stabilitร del credito sanzionatorio: quando lโordinanza-ingiunzione รจ stata respingente in sede giurisdizionale, il titolo per lโiscrizione a ruolo รจ la sentenza; irrilevante che lโautore dellโillecito non rivesta piรน la qualitร di legale rappresentante della societร al momento della decisione.
Dati redazionali
Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22935; Presidente Leone; Relatore Caso; ricorso proposto da Araniti contro Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza (Agenzia delle Entrate-Riscossione intimata); rigetto; spese liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori; contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
