Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Cass., Sez. Lavoro, ord. 8 agosto 2025, n. 22935

Massima redazionale

La cartella di pagamento redatta secondo il modello legale (art. 25, co. 2, d.P.R. 602/1973; d.m. n. 321/1999) soddisfa lโ€™onere di motivazione quando, letta unitariamente, consenta di individuare con precisione il titolo della pretesa (nella specie: sentenza del Tribunale che ha respinto lโ€™opposizione allโ€™ordinanza-ingiunzione). Non ricorre integrazione postuma della motivazione ove le necessarie indicazioni siano giร  contenute nella cartella, ancorchรฉ distribuite su diverse pagine. Legittima, in tale evenienza, lโ€™iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative ex l. n. 689/1981; irrilevante il mutamento, medio tempore, della qualitร  di legale rappresentante dellโ€™autore dellโ€™illecito. Rigetto del ricorso; spese a carico del soccombente e contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.


Parole chiave

Cartella di pagamento โ€“ Motivazione per relationem โ€“ Modello ministeriale d.m. n. 321/1999 โ€“ Ordinanza-ingiunzione e sentenza di rigetto โ€“ Iscrizione a ruolo di sanzioni ex l. n. 689/1981 โ€“ Responsabile del procedimento โ€“ Onere di allegazione โ€“ Lettura integrale dellโ€™atto โ€“ Contributo unificato aggiuntivo.


Fatti di causa (sintesi)

Il Tribunale di Catanzaro rigettava lโ€™opposizione proposta dal contribuente avverso una cartella emessa su ruoli formati dallโ€™Ispettorato territoriale del lavoro (ITL). Tra i motivi: carenza di motivazione della cartella (mancata indicazione della causale e dei criteri di calcolo degli accessori), omessa indicazione del responsabile del procedimento, mancata allegazione degli atti presupposti e illegittima iscrizione a ruolo. Il Tribunale respingeva: (i) la cartella risultava conforme al modello ministeriale e riportava, tra le โ€œComunicazioni per il contribuenteโ€, gli estremi della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 136/2018, favorevole allโ€™ITL; (ii) il responsabile del procedimento era indicato; (iii) lโ€™ordinanza-ingiunzione n. 243/2015 โ€“ da cui origina il credito โ€“ era stata ritualmente notificata e poi confermata in giudizio. Il contribuente ricorreva per cassazione denunciando violazione dellโ€™art. 7 l. n. 212/2000, dellโ€™art. 3 l. n. 241/1990 e del d.m. n. 321/1999, assumendo che il giudice avesse illegittimamente integrato ex post la motivazione della cartella con documenti prodotti dallโ€™amministrazione.


Questioni giuridiche

  1. Se la cartella di pagamento debba recare โ€“ a pena di nullitร  โ€“ lโ€™allegazione dellโ€™atto presupposto o se basti lโ€™indicazione specifica del titolo (numero, data, autoritร ) idonea a consentire la difesa.

  2. Se la motivazione possa ritenersi adeguata quando emerga dallโ€™atto considerato nella sua interezza, pur se le indicazioni sono distribuite su piรน pagine.

  3. Se la cartella possa legittimamente richiamare la sentenza che ha respinto lโ€™opposizione allโ€™ordinanza-ingiunzione, quale titolo per lโ€™iscrizione a ruolo delle sanzioni ex l. n. 689/1981.


Ragioni della decisione

a) Modello legale e โ€œlettura integraleโ€ della cartella

La Corte valorizza il modello tipizzato dallโ€™art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dal d.m. n. 321/1999: la cartella รจ atto a struttura vincolata; la motivazione รจ sufficiente se, nel complesso del documento, consente di identificare causa e titolo della pretesa. Lโ€™assunto difensivo del ricorrente โ€“ fondato sulla sola pagina da lui riprodotta โ€“ รจ infondato: in altra sezione della cartella sono presenti gli estremi completi della sentenza di rigetto dellโ€™opposizione allโ€™ordinanza-ingiunzione, โ€œfavorevole allโ€™ITLโ€, con indicazione di numero, data e ufficio giudicante. Non vi รจ, pertanto, integrazione postuma: il giudice di merito ha solo preso atto di un contenuto giร  insito nellโ€™atto impugnato.

b) Titolo della pretesa: sentenza vs. ordinanza-ingiunzione

Poichรฉ lโ€™ordinanza-ingiunzione era stata impugnata e quindi confermata con sentenza passata al vaglio giurisdizionale, รจ questa a rappresentare il titolo idoneo a fondare lโ€™iscrizione a ruolo per le sanzioni e relativi accessori. La menzione della sentenza in cartella รจ, dunque, coerente con la sequenza procedimentale e soddisfa lโ€™onere informativo.

c) Altre doglianze

Sono infondate anche le censure sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento (presente in cartella) e sullโ€™asserita mancata specificazione dei criteri di calcolo degli accessori, che risultano dal corpo dellโ€™atto e dal rinvio al titolo.

d) Esito

Il ricorso รจ rigettato; spese liquidate in favore dellโ€™amministrazione; dichiarato lโ€™obbligo di versamento dellโ€™ulteriore contributo unificato.


Principio di diritto (formulazione)

ยซLa cartella di pagamento, conforme al modello ministeriale, รจ adeguatamente motivata quando, considerata unitariamente, indichi con precisione il titolo della pretesa (anche mediante richiamo alla sentenza che abbia definito il contenzioso sullโ€™ordinanza-ingiunzione), rendendo chiari causa e presupposti del credito; non รจ richiesta lโ€™allegazione integrale dellโ€™atto presupposto, nรฉ sussiste integrazione postuma se dette indicazioni sono giร  presenti nel documento.ยป


Osservazioni

La decisione rafforza tre coordinate operative:

  1. Unitarietร  della lettura: la validitร  della motivazione va verificata sullโ€™intero contenuto della cartella, non su singoli stralci.

  2. Motivazione per relationem: รจ sufficiente lโ€™indicazione specifica del titolo (numero, data, autoritร , esito), idonea a consentire un immediato reperimento e lโ€™esercizio del diritto di difesa; lโ€™allegazione integrale non รจ condizione di validitร .

  3. Stabilitร  del credito sanzionatorio: quando lโ€™ordinanza-ingiunzione รจ stata respingente in sede giurisdizionale, il titolo per lโ€™iscrizione a ruolo รจ la sentenza; irrilevante che lโ€™autore dellโ€™illecito non rivesta piรน la qualitร  di legale rappresentante della societร  al momento della decisione.


Dati redazionali

Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22935; Presidente Leone; Relatore Caso; ricorso proposto da Araniti contro Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza (Agenzia delle Entrate-Riscossione intimata); rigetto; spese liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori; contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.


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