Telemarketing aggressivo. Il Garante privacy sanziona Enel Energia per 26 milioni e 500 mila euro
Dati dei consumatori usati senza consenso e mancato rispetto del principio di responsabilizzazione
Il Garante per la protezione dati personali ha inflitto a Enel Energia unaย sanzione di oltre 26 milioni e 500 mila euroย per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing. Oltre al pagamento della multa, la societร dovrร adottare una serie di misure dettate dallโAutoritร per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.
Il provvedimento arriva al termine di una complessa attivitร avviata dallโAutoritร a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano la ricezione, in nome e per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato, la difficoltร di esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, piรน in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nellโambito dei servizi di fornitura energetica, ivi compresi i trattamenti svolti tramite lโarea riservata del sito della societร e la app di gestione dei consumi (cd. Profilo unico).
Lโufficio del Garante ha verificato come il fenomeno del telemarketing nel settore energetico, con lโapprossimarsi della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dellโenergia elettrica e del gas al mercato libero, abbia registrato un netto e preoccupante incremento. Nel corso dellโistruttoria รจ emerso un cronico, intenso e sempre piรน invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalitร di marketing.
Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante Privacy ha applicato una sanzione di 26.513.977,00 euro.
LโAutoritร ha inoltre ingiunto a Enel Energia di adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalitร e misure idonee a comprovare che lโattivazione di offerte e servizi e lโattivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC).
Enel Energia dovrร anche implementare ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalitร promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati non oltre 30 giorni dalla richiesta.
Enel Energia infine dovrร comunicare allโAutoritร Garante per la protezione dei dati personali le iniziative intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal provvedimento.
Roma, 19 gennaio 2022
