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Ufficio Stampa

Telemarketing aggressivo. Il Garante privacy sanziona Enel Energia per 26 milioni e 500 mila euro

Dati dei consumatori usati senza consenso e mancato rispetto del principio di responsabilizzazione

Il Garante per la protezione dati personali ha inflitto a Enel Energia unaย sanzione di oltre 26 milioni e 500 mila euroย per il trattamento illecito dei dati personali degli utenti a fini di telemarketing. Oltre al pagamento della multa, la societร  dovrร  adottare una serie di misure dettate dallโ€™Autoritร  per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

Il provvedimento arriva al termine di una complessa attivitร  avviata dallโ€™Autoritร  a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano la ricezione, in nome e per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato, la difficoltร  di esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, piรน in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nellโ€™ambito dei servizi di fornitura energetica, ivi compresi i trattamenti svolti tramite lโ€™area riservata del sito della societร  e la app di gestione dei consumi (cd. Profilo unico).

Lโ€™ufficio del Garante ha verificato come il fenomeno del telemarketing nel settore energetico, con lโ€™approssimarsi della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dellโ€™energia elettrica e del gas al mercato libero, abbia registrato un netto e preoccupante incremento. Nel corso dellโ€™istruttoria รจ emerso un cronico, intenso e sempre piรน invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalitร  di marketing.

Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante Privacy ha applicato una sanzione di 26.513.977,00 euro.

Lโ€™Autoritร  ha inoltre ingiunto a Enel Energia di adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalitร  e misure idonee a comprovare che lโ€™attivazione di offerte e servizi e lโ€™attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC).

Enel Energia dovrร  anche implementare ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalitร  promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Enel Energia infine dovrร  comunicare allโ€™Autoritร  Garante per la protezione dei dati personali le iniziative intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal provvedimento.

Roma, 19 gennaio 2022

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