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Ufficio Stampa

Sanzione del Garante privacy alla Regione Lazio

Non aveva designato responsabile del trattamento la cooperativa che gestiva il call center del CUP

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lazio per 75.000 euro per non aver nominato responsabile del trattamento dati la Societร  Cooperativa Capodarco, a cui lโ€™Ente aveva affidato la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, attraverso il call center regionale (ReCUP).

La societร  ha dunque trattato i dati dei pazienti in modo illecito per un decennio, dal 1999 al 7 gennaio 2019, data in cui la Regione Lazio, in qualitร  di titolare, ha designato formalmente la Cooperativa responsabile del trattamento, ben oltre lโ€™inizio di piena applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Con il provvedimento il Garante ha ribadito che le societร  che prestano servizi per conto del titolare e che di conseguenza trattano i dati personali degli utenti, devono essere designate responsabili del trattamento. Il rapporto tra titolare e responsabile deve essere regolato da un contratto o da altro atto giuridico, stipulato per iscritto che, oltre a vincolare reciprocamente le due figure, prevede nel dettaglio le regole e i limiti con cui devono essere trattati i dati personali. Il responsabile รจ, pertanto, legittimato a trattare i dati degli interessati โ€œsoltanto su istruzione documentata del titolareโ€.

Inoltre, come recentemente evidenziato dallโ€™Edpb, il Comitato che riunisce le Autoritร  di protezione dati dellโ€™Ue, lโ€™assenza di una chiara definizione del rapporto tra titolare e responsabile puรฒ sollevare il problema della mancanza di base giuridica su cui ogni trattamento deve fondarsi: ad esempio, per quanto riguarda la comunicazione dei dati tra titolare e responsabile.

Rilevato lโ€™illecito, lโ€™Autoritร  ha multato la Regione per 75.000 euro ed ha applicato la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul sito dellโ€™Autoritร .

Il Garante ha ritenuto invece sufficiente ammonire il titolare della Cooperativa perchรฉ la Societร  Capodarco aveva piรน volte rappresentato alla Regione la necessitร  di essere nominata responsabile del trattamento e messo in atto misure conformi alla disciplina privacy, istituendo, ad esempio, il registro dei trattamenti.

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