Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Definizioni

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente, รจ uno dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo di rilievo nel sistema di prevenzione dettato dal nuovo Testo Unico.

La nuova normativa, pur confermando lo stretto legame con le rappresentanze sindacali, attribuisce tuttavia al R.L.S. una funzione consultiva/propositiva, finalizzata ad una soluzione partecipata dei problemi, diversa dal tradizionale ruolo negoziale.

NOTA: La novitร  del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 รจ quella di aver reso obbligatoria la presenza di un soggetto che rappresenti i lavoratori e al quale vengono riconosciute una serie di attribuzioni in materia di salute e sicurezza, con le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

La figura del R.L.S. trova la sua fonte di regolamentazione principalmente dallโ€™art. 47 al art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nelle intese collettive che, soprattutto a livello interconfederale e nazionale di categoria, sono via via intervenute per quasi tutti i settori produttivi.

Il R.L.S. รจ istituito secondo il dettato normativo a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo.

Tutela sindacale

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonchรฉ dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltร  riconosciutegli, perciรฒ, non puรฒ subire pregiudizio alcuno a causa dellโ€™esecuzione della propria attivitร  e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Elezione del R.L.S.

Nelle aziende, o unitร  produttive, fino a 15 dipendenti, il R.L.S. โ€œรจ eletto direttamente dai lavoratori al loro internoโ€. Egli โ€œpuรฒ essere individuato per piรน aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivoโ€ (art. 47, 3 co.).

Il numero minimo, le modalitร  di designazione o di elezione nonchรฉ il tempo di lavoro retributivo e gli strumenti per lโ€™espletamento sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al co. 2 รจ il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unitร  produttive sino a 200 dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unitร  produttive da 201 a 1.000 dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unitร  produttive.

Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o puรฒ essere individuato per piรน aziende nellโ€™ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende che occupano piรน di 15 dipendenti viene eletto o designato dai lavoratori secondo due modalitร :

  • nellโ€™ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
  • al loro interno (in assenza delle rappresentanze sindacali).

CASO PRATICO

Ci si interroga in merito alla possibilitร  di prevedere nellโ€™ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

  1. lโ€™istituzione di RLS anche a livello dellโ€™insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
  2. che i rappresentanti cosรฌ istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nellโ€™ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, allโ€™interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridottedimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

Il caso trae origine dalla necessitร  di ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento โ€“ in attuazione di un preciso impegno assunto in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012 โ€“ in coerenza tanto con il dettato legislativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quanto con i mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario caratterizzato, per alcune importanti realtร , dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo.

Si osserva come la questione debba essere esaminata alla luce delle norme di legge che regolano le modalitร  di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), รจ volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalitร  di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo.

A tale riguardo va anzitutto richiamato lโ€™art. 47, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale โ€œil rappresentante dei lavoratori per la sicurezza รจ istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivoโ€. Il co. 5 dellโ€™articolo in commento affida alla โ€œcontrattazione collettivaโ€ il compito di determinare il numero, le modalitร  di designazione o di elezione dei RLS.

Si evidenzia la volontร  di esaminare un aspetto specifico del contratto collettivo del credito per definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una โ€œcopertura totaleโ€ anche a favore di quelle aziende che, allโ€™interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

Lโ€™obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nellโ€™ambito delle piรน complesse e articolate realtร  interaziendali di gruppo.

Quindi, la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltร  attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione โ€“ in via pattizia โ€“ delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.

Si ritiene comunque opportuno sottolineare come lโ€™esercizio di tale facoltร  รจ pur sempre condizionato allโ€™integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non รจ possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, lโ€™opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dallโ€™art. 47, co. 7, del D.Lgs. n. 81/2008 applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte allโ€™art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Il R.L.S. territoriale svolge le stesse funzioni e competenze del R.L.S. in tutte le aziende o unitร  produttive del territorio o del comparto nelle quali รจ stato eletto o designato.

Per lโ€™esercizio delle proprie attribuzioni, deve accedere ai luoghi di lavoro con un termine di preavviso. In caso di infortunio grave il preavviso non รจ richiesto ma diventa obbligatoria la segnalazione allโ€™organismo paritetico.

Molto spesso puรฒ capitare che lโ€™azienda impedisca lโ€™accesso ai locali al R.L.S. territoriale, in questa ipotesi egli deve darne comunicazione allโ€™organo paritetico o, in mancanza, allโ€™organo di vigilanza territoriale competente.

Un punto molto importante che modifica sostanzialmente la scelta della persona che dovrร  assolvere a tale incarico riguarda il disposto dellโ€™art. 48, co. 8, in cui si chiarisce che lโ€™esercizio delle funzioni di R.L.S. territoriale non puรฒ essere assolto da chi esercita altre designazioni sindacali operative in quanto incompatibili con le stesse.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Il R.L.S. di sito produttivo, invece, deve essere individuato e designato nel caso in cui sulla stessa unitร  produttiva vi sia la compresenza di piรน aziende o cantieri ovvero: nei porti che siano sedi di autoritร  portuali e/o marittime (art. 4, co. 1, lett. b), c) e d) della L. 28 gennaio 1994, n. 84), i cantieri intermodali di trasporto (direttiva del Ministero dei Trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858), negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e comunque sia, in tutte le unitร  produttive complesse in cui siano presenti rilevanti problematiche legate allโ€™interferenza delle lavorazioni con un numero di addeti superiore a 500 unitร .

In questo contesto รจ evidente che tale incarico verrร  individuato, previa consultazione, fra i R.L.S. delle aziende operanti nellโ€™unitร  produttiva.

Lโ€™incarico, svolto dallโ€™R.L.S. di sito produttivo, garantisce, come nel caso dei cantieri temporanei o mobili, una presenza costante nellโ€™unitร  produttiva di questa figura che deve favorire il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle singole aziende o cantieri nel sito di riferimento.

Per molti aspetti questa nuova figura inserita in un contesto aziendale potrebbe sembrare un doppione con poteri limitati e subordinata alle attribuzioni di tutti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Andando perรฒ ad analizzare il dettato normativo dellโ€™art. 49, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si comprende la necessitร  di molte aziende operanti su piรน unitร  produttive distaccate dalla sede principale di avere un contatto, anche se pur indiretto, con i propri lavoratori e nello stesso tempo di garantire quel controllo e quella vigilanza sullโ€™operato di chi รจ chiamato a svolgere una mansione specifica soggetta a particolari fonti di rischio.

In questโ€™ottica si fa spazio una figura come quella del R.L.S. di sito produttivo che ha gli stessi obblighi e doveri dei R.L.S. aziendali.

Requisiti ed Obblighi

Il rappresentante per la sicurezza (aziendale, territoriale e di sito produttivo):

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) รจ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, allโ€™individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unitร  produttiva;

c) รจ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attivitร  di prevenzione incendi, al primo soccorso, allโ€™evacuazione dei lavoratori e del medico competente;

d) รจ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchรฉ quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integritร  fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autoritร  competenti dalle quali รจ, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35;

m) fa proposte in merito all’attivitร  di prevenzione;

n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivitร ;

o) puรฒ fare ricorso alle autoritร  competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Competenze

I โ€œpoteriโ€ del R.L.S. sono principalmente elencati nell’art. 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Essi riguardano:

  • il diritto di accesso ai luoghi di lavoro;
  • di consultazione;
  • di informazione e formazione;
  • di formulare proposte e osservazioni;
  • di richiedere l’intervento delle autoritร  competenti qualora non si ritengano sufficienti le misure adottate dal datore di lavoro.

รˆ evidente da quanto detto che lโ€™esercizio delle funzioni di R.L.S. รจ incompatibile con la nomina di R.S.P.P. o A.S.P.P.

AVVERTENZA: Tali prerogative non fanno altro che esplicitare quanto giร  contenuto nell’art. 9, St. Lav. Le intese collettive definiscono ulteriormente le competenze e le funzioni del R.L.S., da un lato rapportandole ad un maggior rispetto delle esigenze produttive, dall’altro specificandone gli aspetti inerenti alla consultazione, all’informazione e alla formazione.

Formazione ed informazione

Il R.L.S. ha diritto a โ€œricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relativeโ€, nonchรฉ quelle concernenti, tra l’altro, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro.

Tuttavia, se il R.L.S. deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente tra l’altro la valutazione dei rischi e registro degli infortuni sul lavoro, non molto chiara appare la previsione di garantirne l’accesso.

A tal fine, lโ€™art. 50, co. 6, impone al R.L.S. il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativo a tutte le informazioni contenute nei documenti che richiede nonchรฉ al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui รจ venuto a conoscenza durante lโ€™espletamento delle sue funzioni.

NOTA: Va sottolineato e spiegato cosa si intende con il termine โ€œaccessoโ€, in quanto la normativa in oggetto chiarisce che la documentazione รจ materiale segreto e custodito in azienda.

Tale materiale quindi puรฒ essere preso in visione dai componenti del S.P.P. e non puรฒ essere rilasciata copia in nessun caso; fanno eccezione, a norma di legge, gli organismi ispettivi e di vigilanza (ISPSEL, ASL, SPRESAL, SISP, ecc.) che possono ricevere copia della suddetta documentazione. Per non pregiudicare assolutamente lโ€™operato del R.L.S., che puรฒ in qualsiasi momento prendere atto e valutare tutta la documentazione, e per cercare di salvaguardare il S.P.P. e lโ€™azienda stessa evitando perdite di dati sensibili e sottrazione indebita di materiale riservato, lโ€™art. 50, co. 4, imponendo al datore di lavoro di consegnare al R.L.S., su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui allโ€™art. 17, co. 1, lett. a) e allโ€™art. 26, co. 3, nonchรฉ del registro degli infortuni sul lavoro e i dati di cui all’art. 18, co. 1, lett. q).

Secondo questa nuova disposizione anche i Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali o di Comparto e di sito produttivo esercitano le attribuzioni finora osservate con riferimento a tutte le unita produttive del territorio o di comparto di rispettiva competenza.

GIURISPRUDENZA: รˆ legittimo il diniego opposto dall’amministrazione di appartenenza alla domanda di accesso del dipendente al documento di valutazione dei rischi (d.v.r.), posto che la normativa vigente (art. 18, 1ยฐ co., lett. n) e o), e 50 d.leg. n. 81 del 2008) prevede che tale documento debba essere consegnato soltanto al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affinchรฉ questi possa adeguatamente informare i lavoratori interessati. (T.A.R. Ancona, (Marche), sez. I, 07/09/2016, n. 506).

AVVERTENZA: La violazione dell’art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, รจ penalmente sanzionata a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Il R.L.S. ha anche diritto a una โ€œformazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37โ€.

La formazione particolare del R.L.S. deve concernere la normativa in materia di salute e sicurezza e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza ed essere tale da assicurargli adeguate tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Al R.L.S. รจ attribuito, dunque, un potere di proposta e di consultazione su aspetti significativi ai fini della sicurezza.

Lโ€™art. 48 co. 7 prevede che il R.L.S. territoriale ha diritto ad una formazione specifica inerenti i rischi esistenti negli ambienti in cui dovrร  esercitare il proprio incarico e rappresentanza proprio per assicurargli quelle competenze adeguate alle principali tecniche di controllo, vigilanza e prevenzione dei rischi.

In tale contesto, le modalitร , la durata e i conteuti specifici dei corsi di formazione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva per garantire un percorso formativo di almeno 64 ore (da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione) con successive 8 ore di aggiornamento annuale.

Le ore dedicate alla formazione

Le ore dedicate alla formazione sono aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento delle funzioni.

Le modalitร  ed i contenuti specifici della formazione del R.L.S. sono demandati alla contrattazione collettiva nazionale di categoria nel rispetto dei contenuti minimi eventualmente definiti tramite D.M..

La materia รจ regolata dalle intese collettive che fissano in genere a 32 ore iniziali di cui 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica dellโ€™apprendimento. Inoltre, la contrattazione collettiva nazionale disciplina lโ€™obbligo di aggiornamento periodico che viene suddiviso in due categorie:

  • per le aziende o imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori, non inferiore a 4 ore annue;
  • per le aziende o imprese che occupano piรน di 50 lavoratori, non inferiore alle 8 ore annue.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire โ€œdurante l’orario di lavoro e non puรฒ comportare oneri economici a carico dei lavoratoriโ€.

Essa inoltre deve svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali ai quali il decreto, all’art. 50, attribuisce tra l’altro, funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative per i lavoratori.

NOTA: L’obbligo di assicurare una formazione nei termini sopra precisati รจ posto a carico del datore di lavoro e del dirigente, anche se non รจ chiara l’esclusione della sanzione in riferimento all’art. 37, che stabilisce l’importante principio che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.

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