Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Pubblicazioni

Permesso di costruire illegittimo e ordine di demolizione: può essere destinatario il direttore dei lavori? (Cass. n. 30473/2025)

1. Il punto di partenza: titolo edilizio illegittimo ed equiparazione alla costruzione “sine titulo”

La sentenza n. 30473/2025 affronta un tema di grande rilevanza sistematica nel diritto urbanistico-penale: quali sono gli effetti di un permesso di costruire formalmente rilasciato ma sostanzialmente illegittimo, e quali soggetti possono essere destinatari dell’ordine di demolizione conseguente all’accertamento dell’abuso.

La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità del reato edilizio previsto dall’art. 44 del d.P.R. 380/2001, non è decisivo che il titolo abilitativo esista formalmente. Se il permesso risulta in contrasto con la disciplina urbanistica o con gli strumenti pianificatori vigenti, esso viene considerato giuridicamente inefficace e sostanzialmente equiparabile all’assenza di titolo. In tal caso, l’intervento è trattato come costruzione sine titulo.

Questa impostazione risponde a una logica sostanziale: l’ordinamento non può tollerare che un provvedimento amministrativo illegittimo diventi uno scudo penale.

2. Il caso concreto: edificio commerciale in zona agricola

Nel caso esaminato, un edificio a uso commerciale era stato realizzato in zona agricola sulla base di un permesso di costruire ritenuto illegittimo per contrasto con la normativa urbanistica vigente.

Nel procedimento penale sono stati chiamati a rispondere il committente, quale legale rappresentante della società proprietaria, e il progettista-direttore dei lavori, per concorso nel reato edilizio. I giudici di merito hanno riconosciuto la responsabilità penale ritenendo il titolo edilizio radicalmente viziato, con conseguente configurabilità dell’abuso.

La Cassazione, confermando tale impostazione, chiarisce che l’illegittimità sostanziale del titolo non esonera i soggetti coinvolti dalla responsabilità penale per l’attività edificatoria.

3. L’ordine di demolizione: natura e funzione della misura ripristinatoria

Il nodo più delicato della decisione non riguarda tanto la responsabilità penale, quanto l’individuazione dei destinatari dell’ordine di demolizione.

L’ordine di demolizione, disposto dal giudice penale quale sanzione accessoria conseguente alla condanna per reato edilizio, ha natura ripristinatoria. Non è una pena in senso stretto, ma uno strumento volto a ristabilire l’assetto urbanistico violato. La sua funzione è eliminare l’opera abusiva, non punire il soggetto autore del reato.

Proprio questa natura determina un principio fondamentale: il provvedimento può essere imposto solo a chi abbia il potere giuridico e materiale di eseguirlo.

4. Il criterio della disponibilità materiale dell’immobile

La Cassazione afferma in modo netto che l’ordine di demolizione può essere rivolto esclusivamente al proprietario dell’opera abusiva o a chi ne abbia la disponibilità materiale. Il presupposto non è la partecipazione al reato, ma la concreta possibilità di intervenire sull’immobile per rimuovere l’abuso.

Il direttore dei lavori, pur avendo eventualmente concorso nella realizzazione dell’opera illegittima, non dispone del bene. Il suo rapporto con l’intervento è di natura obbligatoria e professionale, non reale. Non ha il potere di accesso autonomo, né la legittimazione a disporre materialmente del manufatto.

In assenza di tale disponibilità, l’ordine di demolizione sarebbe giuridicamente ineseguibile nei suoi confronti.

5. La distinzione tra responsabilità penale e obbligo ripristinatorio

La pronuncia chiarisce una distinzione che spesso viene confusa nella prassi: la responsabilità penale e l’obbligo di ripristino non coincidono necessariamente nei medesimi soggetti.

Il direttore dei lavori può rispondere penalmente per concorso nel reato edilizio qualora abbia partecipato consapevolmente alla realizzazione dell’intervento illegittimo, omettendo di vigilare sulla conformità dell’opera o avallando scelte progettuali incompatibili con la disciplina urbanistica. Tuttavia, ciò non comporta automaticamente che egli sia destinatario dell’ordine di demolizione.

La misura ripristinatoria non segue il criterio della colpevolezza, ma quello della titolarità del potere di fatto e di diritto sul bene.

6. La posizione del direttore dei lavori: obblighi di vigilanza e limiti della responsabilità

Il direttore dei lavori è titolare di obblighi di controllo e vigilanza sulla conformità dell’opera al progetto e alla normativa vigente. Qualora ometta tali controlli o contribuisca alla realizzazione di un’opera non conforme, può essere chiamato a rispondere penalmente per concorso nel reato edilizio.

Tuttavia, la sua posizione resta distinta da quella del proprietario o del committente sotto il profilo reale. Egli non acquisisce un diritto sull’immobile né un potere autonomo di disporne. Il rapporto con l’opera è mediato da un contratto professionale, che non attribuisce poteri dispositivi.

Ne consegue che l’ordine di demolizione non può essere legittimamente rivolto al direttore dei lavori, né questi può essere obbligato a sostenere i costi del ripristino, in quanto privo della possibilità giuridica di adempiere.

7. Il fondamento sistematico della soluzione

La soluzione adottata dalla Cassazione è coerente con la natura reale dell’ordine di demolizione. Tale misura incide sul bene e sul diritto reale che lo riguarda. È quindi logico che il destinatario sia il soggetto che esercita un potere dominicale o comunque di fatto sul manufatto.

Estendere l’ordine di demolizione a soggetti che non dispongono dell’immobile significherebbe trasformare una misura ripristinatoria in una sanzione personale impropria.

La distinzione tra soggetti penalmente responsabili e soggetti obbligati al ripristino è dunque una conseguenza della diversa funzione delle due categorie di misure.

8. Il rischio di confusione tra concorso nel reato e titolarità dell’obbligo demolitorio

La sentenza interviene anche per evitare una sovrapposizione indebita tra concorso nel reato e obbligo demolitorio. Il concorso penalmente rilevante attiene alla partecipazione alla condotta tipica; l’ordine di demolizione riguarda invece la rimessione in pristino dell’assetto urbanistico.

Un tecnico può aver contribuito causalmente alla realizzazione dell’opera abusiva, ma non per questo acquisisce un potere di intervento sull’immobile. La responsabilità penale è personale; l’obbligo di demolizione è funzionale e legato alla disponibilità del bene.

9. Conclusione: responsabilità distinta ma non elusa

La sentenza n. 30473/2025 traccia una linea chiara. Se l’opera è realizzata sulla base di un permesso di costruire illegittimo, la responsabilità penale può coinvolgere committente, progettista e direttore dei lavori. Tuttavia, l’ordine di demolizione può essere imposto soltanto al proprietario o al soggetto che abbia la disponibilità materiale dell’immobile.

Il direttore dei lavori non può essere destinatario del provvedimento ripristinatorio perché non dispone del bene e non può eseguire la demolizione. Ciò non equivale a un’esenzione generalizzata da responsabilità: egli resta soggetto alle conseguenze penali per la propria condotta e, in ipotesi, a eventuali responsabilità civili o disciplinari.

La distinzione operata dalla Corte è tecnicamente rigorosa: separa il piano della colpevolezza personale da quello della disponibilità reale del bene, preservando la coerenza sistematica tra funzione punitiva e funzione ripristinatoria nel diritto urbanistico.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.