Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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“La protezione c’è” non basta: sicurezza come governo dell’uso reale delle macchine e vigilanza sostanziale (Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 5037)

1. Il principio di fondo: la sicurezza non è formale ma sostanziale

La sentenza n. 5037/2026 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione si inserisce nel consolidato orientamento che interpreta gli obblighi prevenzionistici in chiave sostanziale e non meramente documentale. Il fulcro della decisione è chiaro: il datore di lavoro non adempie ai propri doveri limitandosi a predisporre teoricamente dispositivi di sicurezza o a renderli astrattamente disponibili; egli deve garantire che tali dispositivi siano effettivamente presenti, funzionanti e concretamente utilizzati nelle condizioni operative reali.

La responsabilità penale viene dunque ancorata non alla “esistenza” della protezione, ma alla sua effettiva integrazione nel ciclo produttivo.

2. Il caso concreto: sega circolare e lesioni gravi

Il procedimento trae origine da un grave infortunio verificatosi in un mobilificio. Un lavoratore, durante l’utilizzo di una sega circolare a banco, subiva lesioni gravi alla mano entrando in contatto con la lama.

Il legale rappresentante dell’azienda veniva condannato per lesioni personali colpose aggravate ai sensi dell’art. 590, comma 3, c.p., con colpa specifica individuata nella violazione:

– dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi di formazione e informazione;
– dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008, concernente l’idoneità e la sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Il cuore dell’addebito non riguarda un difetto strutturale della macchina in sé, bensì l’assenza o il mancato utilizzo della cuffia di protezione prescritta dalle istruzioni d’uso del macchinario.

3. Art. 71 D.Lgs. 81/2008: l’attrezzatura deve essere sicura nell’uso concreto

La Corte chiarisce un passaggio decisivo: l’obbligo del datore di lavoro non si esaurisce nell’acquisto di un macchinario conforme o nella presenza teorica del dispositivo di protezione. L’art. 71 impone che l’attrezzatura sia mantenuta e utilizzata in condizioni tali da garantire sicurezza effettiva.

Se la macchina viene normalmente utilizzata senza protezione, o se la protezione è di fatto non montata, rimossa o non compatibile con le modalità operative adottate in azienda, il rischio non è accidentale ma strutturale. In tal caso la violazione si colloca sul piano organizzativo.

La responsabilità deriva dal non aver impedito che l’uso reale dell’attrezzatura si svolgesse in condizioni pericolose.

4. La difesa e il suo superamento: disponibilità non significa sicurezza

La difesa aveva sostenuto che:

– la cuffia fosse “a disposizione”;
– alcune lavorazioni richiedessero la sua rimozione;
– le modalità operative fossero di competenza del preposto.

La Cassazione, tuttavia, afferma che la mera disponibilità non è sufficiente se l’organizzazione aziendale consente stabilmente l’utilizzo della macchina in assenza del presidio di sicurezza. La protezione deve essere parte integrante del processo lavorativo ordinario.

Quanto al ruolo del preposto, la Corte ribadisce che la presenza di figure intermedie non attenua la posizione di garanzia del datore di lavoro. Il preposto vigila sull’esecuzione, ma il datore resta titolare dell’obbligo di strutturare un sistema sicuro.

5. La prassi aziendale contra legem non esonera il datore

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la prassi aziendale non conforme. Il lavoratore stava operando senza la cuffia di protezione secondo una modalità che pareva consolidata.

La Corte afferma un principio fermo: una prassi contra legem non esonera il datore di lavoro, soprattutto se tale prassi è conosciuta o conoscibile con l’ordinaria diligenza.

L’eventuale tolleranza organizzativa di modalità operative insicure integra un deficit strutturale del sistema prevenzionistico. Solo in assenza di conoscenza e di colpevole ignoranza potrebbe, in astratto, escludersi l’esigibilità della condotta doverosa.

6. Formazione e art. 37: non un adempimento formale ma un presidio causale

Sul versante della formazione, la sentenza ribadisce che l’obbligo di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/2008 non è soddisfatto dalla mera produzione di attestati.

La formazione deve essere effettiva, idonea e funzionale alla prevenzione del rischio specifico. Se l’infortunio si verifica in un contesto in cui il lavoratore non applica regole elementari di sicurezza o utilizza la macchina in modo scorretto, occorre interrogarsi sulla reale efficacia del percorso formativo.

La responsabilità del datore sussiste quando l’omissione formativa risulta causalmente collegata all’evento.

7. Nomina dell’RSPP e falsi attestati: l’ausilio non sostituisce la responsabilità

Il ricorrente aveva invocato l’avvenuta nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale avrebbe prodotto attestati di formazione poi rivelatisi falsi.

La Cassazione respinge l’argomento chiarendo che l’RSPP svolge una funzione di supporto tecnico e consulenziale, non sostitutiva della posizione di garanzia datoriale. Il datore non può limitarsi a delegare e confidare nell’operato altrui senza esercitare un controllo effettivo.

La vigilanza non è un controllo cartolare sui documenti, ma un controllo sostanziale sull’effettivo andamento delle attività e sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza.

8. L’intensificazione dell’obbligo di vigilanza: gli “indicatori di allarme”

La sentenza sottolinea che l’obbligo di vigilanza diventa particolarmente pregnante quando emergono segnali che dovrebbero far dubitare della sicurezza delle lavorazioni o dell’effettivo adempimento degli obblighi formativi.

Nel caso concreto, la presenza di plurimi infortuni legati alle macchine da taglio e la successiva creazione di registri formativi irregolari rappresentavano indicatori di allarme che avrebbero dovuto indurre il datore ad approfondire e intervenire.

In presenza di tali segnali, l’inerzia organizzativa non può essere giustificata.

9. La lezione sistemica: la sicurezza è un risultato organizzativo

La decisione esprime una visione ormai consolidata nel diritto penale del lavoro: la sicurezza non coincide con la presenza di dispositivi o con la produzione di documenti, ma con la costruzione di un sistema che renda ordinariamente impossibile operare in modo insicuro.

Se l’attrezzatura viene utilizzata stabilmente senza protezioni, significa che il sistema organizzativo consente quella deviazione. Ed è proprio su questo piano che si radica la colpa.

Il principio che emerge è rigoroso ma coerente con la logica del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro è garante non solo della conformità teorica delle attrezzature, ma dell’effettiva sicurezza dell’ambiente produttivo così come realmente funziona.

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