La prescrizione presuntiva ed i limiti del giuramento decisorio. Tribunale di Verona, sezione seconda civile, sentenza del 5 marzo 2007
La sentenza in epigrafe si occupa di stabilire i limiti entro i quali il giuramento decisorio, possa essere utilizzato come mezzo per superare la presunzione di prescrizione. Il problema sorge in particolare quando, la parte a cui รจ stato deferito il giuramento riferisca di aver corrisposto una somma difforme rispetto a quella indicata nel capitolo deferito. Invero si ritiene che la parte a cui รจ stato deferito il giuramento introduce nel giuramento un elemento nuovo, non solo in contraddizione con lโoriginaria presunta ammissione dellโesistenza del debito maggiore, ma soprattutto autoattribuendosi la facoltร di fornire mediante giuramento quella prova del preteso intervenuto accordo tra le parti che si sarebbe dovuto dimostrare con i mezzi ordinari di prova.
Il nodo della questione da risolvere รจ dunque la compatibilitร tra eccezione di prescrizione presuntiva e lโaffermazione di aver saldato una somma inferiore puntualizzata solo in sede di giuramento.
La legge prevede prescrizioni denominate presuntive[1], caratterizzate dal fatto che, trascorso un dato periodo indicato dagli artt. 2954-2956, il diritto si presume estinto per intervenuto pagamento[2]. Non si tratta quindi si una vera e propria prescrizione ma di una presunzione โiuris tantumโ di estinzione, che ammette cioรจ la prova contraria purchรจ data nelle limitate forme previste dagli artt. 2959 e 2960, ovvero ammissione in giudizio del convenuto circa il fatto che lโobbligazione non รจ stata estinta e deferimento del giuramento decisorio[3].
Ci si chiede dunque, se la dichiarata estinzione parziale dellโobbligazione, costituendo modificazione sostanziale della formula equivalga a rifiuto di giurare oppure se tale variazione non infici in alcun modo il carattere decisorio del giuramento. Ai fini di comprendere i termini della questione occorre dar conto dellโistituto del giuramento decisorio[4] che ha per oggetto fatti specifici che siano decisivi per la definizione della causa[5].
Siamo dunque in presenza di una prova legale, dalla quale dipende la decisione della causa nel merito, senza la possibilitร dโintegrazione con altre fonti di prova e di diverso apprezzamento dei atti ad opera del giudice al quale spetta soltanto di stabilire โan iuratum sitโ ovvero se il giuramento sia stato prestato[6].
La giurisprudenza in proposito non รจ unanime se vi sono alcune pronunce[7] che affermano che lโalterazione della formula di giuramento non equivale a rifiuto a giurare, in senso opposto la Suprema Corte[8] cassa le decisioni dei giudici di merito che avevano ritenuto accertata lโestinzione del debito.
Nel caso de quo le dichiarazioni rese dalla parte a cui รจ stato deferito il giuramento sono limitative della domanda e pertanto lโeccezione di prescrizione non puรฒ essere fatta valere qualora il debitore sostenga di aver estinto lโobbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, e ciรฒ dal momento che egli nega parzialmente lโoriginaria esistenza del credito stesso e quindi implicitamente riconosce di non averlo estinto limitatamente a tale parte[9]. Ma in giurisprudenza รจ emerso anche un orientamento che ritiene che la dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore a quella domandata equivalga a giuramento non prestato[10].
Ma il punto nodale รจ che lโeccezione relativa alla prescrizione presuntiva limita di fatto lโoggetto del giudizio al credito nella misura dedotta dal creditore. Pertanto se il debitore sostiene di aver estinto lโobbligazione con il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, non puรฒ in alcun modo avvalersi della prescrizione presuntiva di pagamento, ma dovrร contestare e provare la misura dellโobbligazione controversa
Di fronte allโeccezione di prescrizione presuntiva, il debitore รจ tenuto a dimostrare solo il decorso del termine previsto dalla legge, mentre spetta al creditore, se vuole vincere la presunzione a suo carico, provare che il suo diritto non รจ stato soddisfatto. Tale prova, salvo ammissione di non pagamento, da parte del debitore, puรฒ essere data solo a mezzo del giuramento decisorio a costui deferito, con la conseguenza che, una volta che questo mezzo istruttorio sia stato ammesso, รจ solo alla stregua della dichiarazione resa dal giurante che, il giudice, senza alcun potere di valutarne la veridicitร e di sindacarne lโattendibilitร deve decidere la lite.
ร indubbio dunque che, partendo dal principio secondo cui lโeccezione di prescrzione avente natura presuntiva non puรฒ essere accolta se chi la solleva ha ammesso, anche indirettamente, che lโobbligazione non รจ stata estinta, ne discende il corollario che essa implica il riconoscimento dellโesistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, onde non possa essere fatta valere qualora il debitore sostenga di aver estinto lโobbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandatale, ciรฒ in quanto in tal modo egli nega parzialmente lโoriginaria esistenza del credito stesso e quindi implicitamente riconosce di non averlo estinto limitatamente a tale parte.
ร da rilevare perรฒ che lโincompatibilitร della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dellโobbligazione dedotta dal creditore รจ per cosรฌ dire interna allโeccezione in questione che in tal caso, non puรฒ essere riconosciuta, senza peraltro impingere sulla proponibilitร delle altre difese di merito sullโobbligazione stessa. In alte parole, la segnalata incompatibilitร va istituita tra il comportamento processuale del debitore e lโeccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio.
Dunque in materia di giuramento decisorio, le disposizioni dellโart. 2738 C.c., primo comma, sono indicative della volontร del legislatore di impedire, ogni possibilitร di rimettere in discussione, per effetto delle deduzioni difensive delle parti, lโesito della causa determinata dalla prestazione del giuramento. In altre parole, la parte, alla quale venga deferito il giuramento decisorio su di un fatto, e che ne affermi, sotto il vincolo del giuramento medesimo, la veridicitร avrร la certezza processuale del raggiungimento della prova del fatto stesso; per converso, qualora la parte medesima non si presenti allโudienza fissata per il giuramento senza un giustificato motivo ovvero, pur presentandosi, rifiuti di prestarlo, avrร la certezza processuale opposta, ovvero che la prova formatasi sarร a suo sfavore[11].
Ogni diritto si estingue per prescrizione con esclusione dei diritti indisponibili[12] e degli altri diritti indicati dalla legge.
[1] La dottrina maggioritaria รจ concorde nel ritenere che, in realtร non si tratta di una vera e propria prescrizione, quanto di una presunzione โiuris tantumโ di pagamento, infatti il decorso del tempo non influisce sullโestinzione del diritto, ma rileva solo sul piano probatorio. Si possono distinguere tre fasi, una prima in cui il rapporto รจ disciplinato da regole generali; una seconda in cui alla scadenza della prescrizione presuntiva il rapporto non รจ estinto, ma il debitore รจ esonerato dalla prova dellโavvenuto pagamento; ed una terza in cui si ha la vera e propria prescrizione del diritto. Le ipotesi previste dalla legge sono varie, ma hanno in comune la circostanza di disciplinare una serie di rapporti che, sorgono e si estinguono senza particolari formalitร : il fondamento di questa disciplina va dunque ricercato in unโesigenza di tutela del debitore chiamato a dimostrare lโavvenuto pagamento. Cfr. Bigliazzi Geriโฆโฆ
[2] La particolare disciplina dettata dagli articoli indicati, trova la sua giustificazione nel fatto che essa si applichi soltanto a quei particolari rapporti in cui si presume dagli usi e dalla prassi che i pagamenti vengano effettuati nellโimmediatezza della prestazione offerta.
[3] Gazzoni F., Manuale di diritto privatoโฆ.
[4] Il giuramento decisiorio si risolve in uno strumento di definizione della causa, attraverso il coinvolgimento di entrambe le parti, tanto che, in passato, lโistituto รจ stato ricondotto ad una sorta di contratto, o meglio di sfida, fra i due litiganti. Ancora oggi si discute se possa parlarsi, propriamente, di mezzo di prova, o non piuttosto, di un mezzo di decisione della controversia. Cfr. Picardi N.
[5] Il carattere della decisivitร puรฒ riguardare anche uno solo dei fatti costitutivi, estintivi o modificativi oggetto del giudizio,purchรจ suscettibili di valutazione autonoma. Cfr. Picardi N., โฆ. 2006.
[6] Picardi N., op. cit.
[7] Tribunale Milano 13 giugno 1938.
[8] Cass civ., II 2058/1962
[9] Cass. Civ. I 7277/2005
[10] Cosรฌ il Pretore di Roma laddove il deferito giura di aver pagato la somma indicata nella formula non al netto dโimposte, ma comprensiva di ogni accessorio: il โgiurante variando la cifra ha introdotta una modificazione sostanziale e quindi non consentita del contenuto del capitolo. Ne deriva che il giuramento si deve avere come non prestatoโ (Pretura di Roma, 24 ottobre 1981).
[11] Il Sole 24 Ore – Guida al Diritto 17 gennaio 2004, N. 2Pagina 85 Boccia Antonio AlessioUNA SVISTA DEL MAGISTRATO GIUDICANTE NELL’INTERPRETAZIONE DEI MEZZI DI PROVA
[12] Lโimprescrittibilitร di alcuni diritti deriva, dunque, dalla circostanza che sono sottratti alla sfera di disponibilitร del privato e rispondono anche ad un interesse generale.
