IL RUOLO DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NELLA CORPORATE GOVERNANCE
Introduzione
Gli investitori istituzionali sono legati al concetto di istituzioni finanziarie specializzate in quanto hanno la gestione collettiva dei risparmi dei piccoli risparmiatori.
La tendenza allโistituzionalizzazione dei risparmi รจ cresciuta negli ultimi decenni in quanto si รจ verificato un aumento dei risparmi dati in gestione a investitori specializzati dalle famiglie. Questa tendenza ha comportato da un lato la diminuzione del capitale direttamente investito e di quello conservato in depositi bancari, e dallโaltro la conseguente crescita degli investitori istituzionali, ovvero dei fondi comuni, delle compagnie assicurative e dei fondi pensione.
Questo trend viene facilmente spiegato della crisi della dinamica inflativa che, stazionata su livelli fisiologici, ha interessato profondamente i titoli obbligazionari e ha indirizzato i piccoli investitori verso la ricerca di investimenti alternativi che potessero essere in grado di garantire rendimenti che prima erano raggiunti tramite strumenti a reddito fisso. In tale contesto, le azioni erano lโunico investimento alternativo che si presentava allettante agli occhi di un soggetto risparmiatore. Pertanto, era chiaro che questa soluzione anche se rischiosa e complessa, data la necessitร di competenze altamente specializzate che sicuramente il singolo risparmiatore non possedeva, indirizzava questโultimo nella ricerca di professionalitร e preparazione degli tipica ย investitori istituzionali. Cosรฌ, il trasferimento dei risparmi, giร destinati a linee di investimento piรน prudenti, a gestioni piรน aggressive conferiva ai fondi nuovi flussi di risparmiย in precedenza destinati a investimenti a basso rischio.
Quanto sopra esposto non รจ la sola causa scatenante lโinversione di tendenza. Infatti, essa puรฒ essere individuata anche nellโaumento del risparmio previdenziale dovuto alla grande ritirata dei sistemi pensionistici pubblici degli Stati continentali che erano diventati troppo onerosi. Un riscontro della correlazione tra la crescita degli investitori istituzionali (fondi pensione e assicurazione vita) e il sistema di previdenza รจ rintracciabile nellโesperienza Britannica.
Un ulteriore spiegazione del fenomeno รจ dovuta alla massimizzazione del rendimento e alla riduzione del rischio e dei costi, in quanto, prima dellโavvento degli investitori professionali, solo determinate categorie di investitori potevano permettersi di impiegare cospicue risorse economiche volte ad investimenti in valori mobiliari pagando alti costi di diversificazione, mentre le categorie di risparmiatori medio-basse potevano salvare i propri risparmi dallโinflazione soltanto tramite i depositi bancari con relative rendite particolarmente ridotte. Successivamente, si รจ accentuata la propensione degli investitori sia medio-piccoli che grandi ad abbandonare i propri investimenti per far gestire i rispettivi risparmi da soggetti specializzati.
In tale ambito si inseriscono gli intermediari finanziari che mettendo insieme i risparmi delle famiglie riescono a garantire un maggior trade-off tra rischio e rendimento rispetto allโinvestimento diretto, dato dalla gestione professionale dei portafogli tramite unโintensa attivitร di compravendita le cui scelte sono fondate sugli andamenti azionari e sullaย politica di diversificazione degli investimenti. Lโadozione di questo modus operandi crea le condizioni affinchรจ gli investimenti siano soggetti a costi inferiori rispetto a quelli applicati ai singoli.
Una caratteristica importante che รจ preclusa ai singoli investitori รจ che gli investitori istituzionali possono effettuare investimenti in attivitร grandi ed indivisibili beneficiando delle economie di scala, applicando minori costi medi per investitore grazie allโabilitร di operare con grandi quantitร che consentono di ottenere una sensibile riduzione delle commissioni.
Il ricorso a questi soggetti negli investimenti รจ una conseguenza sia della scarsa protezione dei piccoli risparmiatori da parte in alcuni ordinamenti sia della difficoltร che questi incontrano nel reperire informazioni e nel controllo delle compagnie in cui investono che sono conseguenze delle scarse conoscenze e della โapatia razionaleโ. Gli investitori istituzionali, al contrario, avendo la possibilitร di ottenere e di esaminare le informazioni che riguardano lโimpresa partecipata, sono in grado di esercitare sulle partecipanti pressioni sia grazie allโexit che alla voice. Questa pressione sarร maggiore quanto maggiore รจ il peso dellโinvestitore istituzionale.
Un tema di grande importanza nellโambito degli studi di teoria economica che ha preso piede negli ultimi decenni riguarda la corporate governance.
Per corporate governance si intendono le modalitร con le quali gli interessi delle imprese sono diretti e controllati. Questo sistema specifica le relazioni e i modelli di comportamento tra i partecipanti nellโimpresa: il consiglio, i manager, gli azionisti, i creditori. Nello stesso tempo sottolinea le regole con cui questi soggetti interagiscono tra di loro per la formazione delle relative strategie di impresa.
Per avere un buon sistema di corporate governance i modelli suddetti devono fornire gli incentivi al consiglio e al management per il raggiungimento degli obiettivi che sono a vantaggio dellโimpresa e degli azionisti. Di conseguenza si genera un sistema di diffusione delle informazioni sullโutilizzo piรน efficiente delle risorse che contribuisce a migliorare le performance dellโimpresa.
In questo ambito si collocano due categorie di soggetti: gli insider e gli outsider che con il loro operato e grazie alle relazioni fra essi esistenti influenzano la corporate governance.
Piรน precisamente gli insider sono formati dalla schiera dei manager, degli azionisti di controllo e gli outsider, invece, dai creditori, dagli investitori e dagli azionisti di minoranza.
La corporate governance ha lo scopo di prevenire i conflitti che possono presentarsi tra queste due categorie di interessi assicurando la trasparenza dellโattivitร di impresa tramite una corretta informazione. Partendo dal presupposto che la prosperitร dellโimpresa รจ strettamente correlata alla correttezza e alla reciproca soddisfazione dei rapporti intrattenuti dallโimpresa stessa con tutti i suoi interlocutori, รจ facile capire che per avere un buon sistema di corporate governance si dovranno prevedere al suo interno regole per conciliare e tutelare tutte le categorie di interessi in gioco garantendogli una adeguata informazione.
Un singolo modello di corporate governance fondamentalmente non esiste in quanto sia il ruolo di ciascun partecipante alla vita di impresa, sia la loro interazione varia notevolmente da paese a paese.
Una netta distinzione puรฒ essere fatta prendendo come gruppi rappresentativi le corporate governance, quelle basate sulle banche tedesche e giapponesi e quelle incentrate sul mercato come negli Stati Uniti e in Gran Bretagna.
Piรน nello specifico, il sistema statunitense รจ caratterizzato dalla presenza di un mercato dei capitali molto forte, in cui il mercato premia o sanziona i soggetti in base ai loro meriti; pertanto il compito รจ quello di assicurare che siano verificate le condizioni per cui tutte le forze del mercato siano in grado di svolgere il proprio ruolo senza subire alterazioni di alcun genere.
Facendo la differenza fra i due gruppi possiamo osservare che Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna dispongono di un sistema in cui il potere delle istituzioni finanziarie รจ molto limitato diversamente dalla Germania e dal Giappone in cui, invece, un differente clima politico permette alle istituzioni finanziarie di intervenire con partecipazioni nella struttura del proprio sistema di corporate governance.
Come anticipato, nel sistema tedesco risulta predominante il potere del sistema bancario e di conseguenza la corporate governance sarร caratterizzata dalla presenza di poche, grandi e potenti banche che , proprio grazie alle economie derivanti dalle loro dimensioni, possono assumere un ruolo propulsivo nel favorire la nascita e lo sviluppo delle imprese.
Per avere un buon modello di corporate governance esso deve essere strutturato in modo tale da garantire una adeguata soddisfazione a tutte le categorie di interessi diversi da quelli proprietari. Lโattivitร di governo puรฒ essere descritta come la capacitร di conciliare gli obiettivi generali dellโorganizzazione con gli obiettivi particolari dei suoi componenti e degli altri interlocutori esterni.
Uno degli obiettivi che i sistemi di corporate governance cerca di raggiungere รจ rappresentato dallโincremento della protezione dei diritti degli investitori esterni (inclusi azionisti e creditori) raggiungibile tramite lโintroduzione di riforme volteย ad uniformare le varie strutture di corporate governance esistenti in tutto il mondo.
A tal proposito si parla di convergenza legale e di convergenza funzionale. La prima si riferisce ai cambiamenti nelle regole e nei meccanismi di applicazione tramite standards di successo per sfociare in una protezione effettiva degli azionisti e dei creditori.
La convergenza funzionale, invece, fa riferimento ai cambiamenti attuati sul mercato che non richiedono riforme legali e che consentono alle imprese e ai diritti dei soggetti coinvolti di essere protetti.
Questo tipo di convergenza riveste un ruolo fondamentale per il miglioramento della protezione degli azionisti e dei creditori. La liberalizzazione dei mercati dei capitali, infatti, in molti paesi ha aumentato non solo il flusso degli investimenti esteri ma รจ andata ad incidere anche sulla pressione politica ed economica per realizzare strumenti finanziari che possono essere accettati dagli investitori stranieri. Nel giugno 1999, al fine di promuovere unโarmonizzazione e il miglioramento dei sistemi di corporate governance mondiali, alcuni paesi aderenti allโOECD (Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica) hanno adottato alcuni principi volti ad aumentare la consapevolezza sui problemi inerenti la corporate governance e la diffusione di informazioni sulle migliori pratiche che vengono adottate nei vari paesi mondiali.
Questi principi sono il risultato di un attento lavoro portato a termine da 29 paesi membri OECD, dalla Commissione Europea, dal settore privato, dalla Banca Mondiale e da altre organizzazioni internazionali e rappresentano una base comune che i paesi membri OECD ritengono fondamentali per lo sviluppo di un buon sistema di corporate governance. Fondamentalmente questi principi devono soddisfare i seguenti requisiti: essere concisi, comprensibili e facilmente accessibili alla comunitร internazionale. Di conseguenza essi serviranno come punto di riferimento e saranno in continua evoluzione. Questo perรฒ non significa che i principi dettati dallโOECD debbano essere obbligatoriamente sinonimo di uniformitร delle norme e delle regole tra i diversi paesi aderenti. Infatti, รจ compito dei governi nazionali decidere come e quando applicarli alle singole realtร locali e come sviluppare i propri modelli di governo societario.
I principi scritti dai paesi OECD, che ha identificato alcuni elementi comuni che descrivono un buon sistema di corporate governance, coprono cinque aree:
- I diritti degli azionisti: questi diritti non riguardano tanto gli azionisti stessi ma piuttosto la possibilitร per questi ultimi di ottenere diritti di voto e di protestare contro il comportamento degli insider.
- Il trattamento degli azionisti: si tratta di assicurare un uguale trattamento di tutti gli azionisti inclusi quelli di minoranza e gli investitori esterni.
- Il ruolo dei detentori di particolari interessi: si tratta di riconoscere i diritti di questi soggetti come stabiliti dalla legge e di incoraggiare una loro partecipazione attiva con lโimpresa stessa. Questa categoria comprende impiegati, fornitori, creditori e tutti gli individui non azionisti e gruppi con un interesse in alcuni aspetti della performance dellโimpresa.
- Rivelazione e trasparenza: la corporate governance dovrebbe fornire un elevato livello di informazioni riguardo lโimpresa soprattutto sulla situazione finanziaria, sulla struttura della proprietร , i diritti di voto, gli obiettivi e le politiche da perseguire, i membri del consiglio. Lโabilitร di una impresa di attrarre grandi quantitร di capitali รจ basata sulla qualitร delle informazioni rivelate poichรฉ da esse dipendono le decisioni di investimento degli investitori.
- Responsabilitร del consiglio: la struttura di corporate governance dovrebbe assicurare una guida strategica dellโimpresa, un monitoraggio del management da parte del consiglio e garantire un adeguato ritorno degli investimenti agli azionisti prevenendo eventuali conflitti di interessi che si possono generare allโinterno dellโimpresa stessa.
Il compito fondamentale che permette di assicurare un buon sistema di corporate governance รจ quello che riguarda la protezione degli azionisti specialmente degli investitori che mantengono un minore interesse nellโimpresa fornendo a tutti le stesse opportunitร di ottenere una effettiva riparazione per la violazione dei propri diritti.
In questo senso va sottolineato che i diritti da proteggere comprendono:
- il diritto di trasferire azioni
- il diritto di ottenere informazioni rilevanti sullโimpresa
- il diritto di partecipare e votare nelle riunioni degli azionisti e di eleggere i membri del consiglio
- il diritto di citare in giudizio i membri del consiglio
- il diritto di partecipare alla divisione dei profitti dellโimpresa
Uno degli strumenti a disposizione degli azionisti di minoranza e dei creditori diretti a tutelare i propri diritti รจ costituito dalla possibilitร di avviare procedure legali e amministrative contro i manager e i membri del consiglio.
Per corporate governance si intende infatti anche lโinsieme dei meccanismi attraverso cui gli outsider proteggono loro stessi contro lโespropriazione da parte degli insider.
Il compito principale della corporate governance consiste nel migliorare le prestazioni dellโimpresa attraverso unโopera di supervisione del management e di continuo monitoraggio dei risultati ottenuti e, allo stesso tempo, sensibilizzare lโintera struttura aziendale sulla necessitร di rendere conto del proprio comportamento agli azionisti, al mercato e a tutti i portatori di particolari interessi nella vita dellโimpresa. Dโaltra parte vi รจ la consapevolezza che il miglioramento delle strutture e dei meccanismi su cui si fonda il sistema di governo dโimpresa concorra a rendere il processo decisionale piรน efficiente e a favorire la prosperitร dellโimpresa stessa.
Un buon sistema di corporate governance, tuttavia, non si limita a mettere in atto una forte protezione contro lโespropriazione o contro lโimpiego inefficiente dei fondi aziendali, la sua efficacia รจ valutabile in base alla propensione mostrata nel motivare e nello spingere lโattivitร di direzione dโimpresa verso lโincremento della ricchezza aziendale e la formazione di un modello di trasparenza nel quale sia possibile il controllo della condotta della leadership dโimpresa.
Tramite la corporate governance il controllo dei manager รจ monitorato e mantenuto per lโaccrescimento dei profitti e il guadagno degli azionisti tale da concedere la dovuta libertร ai manager e assicurarsi che essi utilizzino questa libertร negli interessi degli azionisti.
In questo tipo di sistema, il manager dovrebbe comprendere le aspettative degli azionisti e questi ultimi dovrebbero possedere sufficienti informazioni per valutare se siano state rispettate le loro aspettative e in caso contrario dovrebbero avere il potere di agire in modo risoluto contro i manager.
Per potere svolgere la loro indispensabile funzione di controllo nellโimpresa, i manager quindi richiedono ampia libertร in quanto sono loro che guidano lโimpresa in un ambiente profondamente competitivo. Il controllo dei manager, comunque, deve essere soggetto ad alcune restrizioni, le loro azioni e i loro comportamenti devono essere volti a garantire a unโequa distribuzione di profitti e guadagni allโinterno dellโimpresa.
Solitamente uno degli obiettivi primari dei manager (o di chi esercita il controllo) รจ la crescita dellโimpresa, ma lโattivitร di raccolta di capitale per lo sviluppo di nuovi progetti porta con sรจ il pericolo che gli insider utilizzino le risorse acquisite dagli investimenti per i loro vantaggi ottenendo alti benefici senza perรฒ massimizzare il valore dellโimpresa. Questo comportamento tende a produrre inefficienze nella forma di un razionamento di fondi. A fronte di ciรฒ, preoccupati che i loro diritti sui flussi di cassa siano espropriati da manager e azionisti di controllo, gli investitori, infatti, limiteranno la disponibilitร di risorse alla compagnia e determineranno una diminuzione del livello di investimenti iniziale.
Affinchรฉ gli azionisti e gli investitori continuino a finanziare una impresa รจ indispensabile che i loro diritti siano protetti in caso contrario gli insider potrebbero ripagare i creditori o ridistribuire i profitti agli azionisti sotto forma di dividendi.
Le differenze nel grado di protezione dei diritti degli azionisti, infatti,ย sono anche associate a differenti politiche riguardanti i dividendi.
Nel presente elaborato, mediante lโindagine delle diverse categorie di investitori istituzionali e la loro valutazione sotto un profilo e un modo di operare omogeneo, proverรฒ a fornire una visione complessiva delle problematiche afferenti alla concreta possibilitร per questi soggetti di avvalersi degli โstrumentiโ accordati dal legislatore, volti a garantire il concreto svolgimento di un ruolo allโinterno della corporate governance.
CAPITOLO 1
Sezione 1
Gli investitori istituzionali
1. Evoluzione del mercato finanziario e nuove norme in materia di corporate governance.
La discussione in corso in Italia sul problema della tutela del risparmio e sullo sviluppo del settore finanziario รจ purtroppo caratterizzata da molta confusione. Nei media vengono spesso presentate argomentazioni demagogiche, scorrette dal punto di vista tecnico e perfino bizzarre. E ciรฒ non contribuisce a restituire fiducia agli investitori. Il paese sembra trovarsi in una sorta di stato di psicosi, che mette in difficoltร il mercato e produce decisioni prese su basi emotive[1].
Il paese, prima di proporre riforme, ha bisogno di fare chiarezza sulle responsabilitร di questa crisi di fiducia e sui veri elementi negativi del sistema. La confusione e lโattribuzione sbagliata di responsabilitร contribuiscono a perpetuare la carenza generale di cultura dโinvestimento degli italiani. Giร il fatto che in Italia si usi il termine โrisparmiatoriโ invece di โinvestitoriโ รจ carico di significati[2]. La probabilitร di ricevere solo una parte del capitale investito o delle cedole promesse fa parte dei rischi che chiunque faccia un credito deve assumersi, siano essi banche o obbligazionisti[3].
Una parte della responsabilitร รจ ascrivibile ai media, che mostrano spesso un livello notevole di incompetenza finanziaria. ร stato spesso riportato come fatto negativo che in Gran Bretagna ci sia stata la metร dei default di tutta Europa. Si tratta di un dato del tutto irrilevante. Una delle ragioni di fondo di un maggior tasso di default nei paesi anglosassoni sta nel fatto che in questi paesi ci sono meno salvataggi. Si nota anche osservando gli spread medi pagati in Europa negli ultimi 3-4 anni, i quali, a paritร di rating, sono generalmente piรน bassi che negli USA. Il problema รจ quando il default origina da comportamenti fraudolenti e provoca danni agli investitori[4] o quandoย un titolo รจ venduto come โsicuroโ, magari con cedole ben inferiori a quelle che un investitore specializzato chiederebbe. In questo caso si รจ di fronte a comportamenti dannosi, da prevenire e reprimere: i bond Cirio, per esempio, venduti quasi tutti al retail con cedole del 50% piรน basse di quelle che si sarebbero dovute pagare con unโemissione โseriaโ fatta sul mercato istituzionale[5]. ร giusto che in unโeconomia di mercato i default ci siano, non solo per ragioni supportate dalle teorie schumpeteriane, ma, piรน semplicemente, al fine di evitare situazioni di moral hazard[6]. I rischi di eccessivo indebitamento e di analisi inappropriate del merito creditizio sono evidenti nel sistema bancario italiano, il quale continua a soffrire di sottocapitalizzazione, medaglia la cui altra faccia sono gli spread molto piรน bassi pagati dalle banche per il cost of funding a paritร di rating. Anche il fatto che i rating siano poco diffusi รจ un altro sintomo di questa malattia. ร chiaro che con la globalizzazione il meccanismo non si regge[7].
La disintermediazione del sistema bancario che si รจ verificata in Europa negli ultimi anni รจ salutare, avendo permesso lo sviluppo di un mercato obbligazionario, che rende il sistema finanziario piรน sano. Esso consente di avere fonti di finanziamento ulteriori rispetto al sistema bancario, impone disciplina di pricing e di risk management alle banche, alleggerisce la loro esposizione distribuendo e parcellizzando maggiormente il rischio di credito, riduce la probabilitร o lโintensitร di crisi sistemiche[8]. Vale ricordare che Greenspan, allโindomani della crisi asiatica del 1997, disse che sarebbe stata molto meno dura se i paesi coinvolti avessero avuto un moderno mercato obbligazionario. I rubinetti delle banche si chiudono prima di quelli del mercato obbligazionario, che piรน รจ sofisticato, piรน puรฒ fornire liquiditร . Certo, i rendimenti richiesti dal mercato crescono, ma anche la liquiditร generale. In America esiste anche un mercato di defaulted bond, di dimensioni pari a circa 600 miliardi di dollari.
Cโรจ un atteggiamento costante, che forse รจ di tipo culturale, che riguarda gli italiani: il management by emergency e quindi una forte difficoltร di programmazione. Le prioritร sono dettate dalle emergenze. E questo non vale solo per la politica. Il caso Cirio ci aveva dato degli importanti segnali, ma, evidentemente, in quel momento vi erano altre emergenze e non si รจ intervenuti, lasciando, ancora una volta, il lavoro alla magistratura, la quale non puรฒ supplire a una mancanza di riforme[9].
ร finalmente chiaro a tutti che il problema del risparmio, della finanza e del credito ha una rilevanza sistemica che ha bisogno di interventi i quali, oltre al riordino delle authority e ad alcuni miglioramenti della tutela del risparmio, riguardano anche la legge fallimentare, la corporate governance, la concorrenza nel sistema creditizio, la cultura tecnica e dโimpresa degli operatori e degli investitori, la cultura dโimpresa tout court, lo sviluppo degli investitori istituzionali. Si capisce che รจ in gioco il futuro economico e industriale dellโItalia, il cui capitalismo familiare, sorretto da un sistema finanziario arretrato, non regge alle sfide della globalizzazione. Mercati finanziari sani allocano il capitale, attraggono investitori, creano lavoro e stimolano la crescita. Cose in apparenza scontate, ma solo da poco diventate oggetto di attenzione primaria della classe dirigente. Dโaltra parte, il problema del declino industriale dellโItalia รจ stato posto con fermezza dallโopposizione[10].
Negli USA cโรจ una certa attenzione agli sviluppi del caso Parmalat[11] e in particolare alla risposta della classe dirigente italiana. In questa faccenda lโItalia si gioca il grosso del suo prestigio. LโItalia รจ un paese che purtroppo fa poca notizia a causa il suo scarso peso politico. Ma in certi ambienti si capisce lโimportanza del suo peso economico. Per ora prevale un atteggiamento di wait and see. Ma il rischio di dover pagare spread piรน elevati per il funding a causa della situazione-paese รจ molto concreto, anche se non drammatico. I titoli italiani fanno piรน fatica a essere distribuiti allโestero. Ormai anche giornali come il โWall Street Journalโ, finora moderatamente benevoli nei confronti del primo ministro, a cui era stato dato un anticipo di credibilitร per la sua (presunta) volontร riformatrice liberista, tendono a criticare il gap ormai enorme fra le riforme annunciate e quelle attuate.
La classe dirigente ha lโoccasione storica di trasformare una situazione di grave disagio in un momento di avvio di riforme incisive, alcune impopolari, che modernizzino il paese e rendano la sua economia piรน efficiente e piรน giusta: piรน meritocratica e con maggiori opportunitร per tutti. Per farlo deve evitare di avere una visione inward looking e talvolta provinciale, con ondeggiamenti di esterofilia velleitaria o poco critica.
Il 23 dicembre 2005 รจ stata approvata la legge n. 262/2005, recante โDisposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziariโ. Tale legge, entrata in vigore il 12 gennaio 2006, ha introdotto, tra lโaltro, nuove norme in materia di corporate governance[12].
Alcune delle novitร legislative, quali ad esempio il voto di lista, la quota percentuale di possesso del capitale necessaria per la presentazione delle liste stesse, i requisiti di onorabilitร ed indipendenza richiesti per sindaci ed amministratori, risultano giร in compliance con lโattuale sistema di corporate governance adottato dalle societร . Altre disposizioni contenute nella Legge richiedono invece adeguamenti statutari. Taluni di questi adeguamenti sono necessariamente subordinati allโemanazione da parte delle competenti autoritร dei previsti provvedimenti attuativi mentre altri trovano immediata applicazione. Tra questi, la disposizione relativa alla nomina del Presidente del Collegio sindacale che la legge 262/2005 riserva alla lista di minoranza, a differenza di quanto previsto in precedenza che lo attribuiva, viceversa, al capolista della lista di maggioranza[13].
2. Il processo di privatizzazione
Il tipo di influenza che il processo di privatizzazione esercita sulla corporate governance dipende non solo dalla positivitร delle norme, ma anche dalla interpretazioยญne che se ne dร e dai fini perseguiti dalla sfera politica in senso lato, che nei processi di privatizzazione dei diversi paesi assume necessariamente un ruolo rilevante. In alยญtri termini, รจ strettamente legato agli obiettivi che la privatizzazione si propone[14].
Dal punto di vista ideologico le privatizzazioni derivano dalla grande evoยญluzione sociale e politica che a livello mondiale ha registrato la sconfitta storica delle economie di comando o pianificate. La competizione fra i sistemi di mercato e quelli centralizzati ha visto i secondi soccombenti soprattutto a partire dagli anni settanta, cioรจ da quando i sistemi di mercato hanno iniziato a fondare sempre piรน consistentemente il proprio sviluppo sullโinnovazione[15].
Ebbene, รจ proprio negli anni settanta, in concomitanza con lโintensificarsi dellโinnovazione nelle strategie competitive delle imprese, che si creano le condizioni per lโaccettazione della supply side economics, una concezione di politica economica che punta a favorire al massimo la messa in opera di capacitร produttive efficienti. ร una concezione centrata sulla figura dellโimprendiยญtore che individua opportunitร e le realizza in modo piรน efficiente e prima dei conยญcorrenti, in una gara in cui unico arbitro รจ il mercato.
La creยญscente interdipendenza delle economie sviluppate favorisce il diffondersi di tali imยญpostazioni, che finiscono per divenire cogenti per i singoli paesi.
Il fenomeno delle privatizzazioni diventa dunque una vera ondata che si estende anche a paesi come la Francia, dove una cultura secolare aveva abituato alla gestione pubblica di importanti branche dellโeconomia, sviluppando competenze eccellenti; o come alcuni paesi ex-comunisti dell’Europa Orientale, che al contrario vi giungevano del tutto impreparati sia dal punto di vista politico che da quello delle competenze degli operatori.
Le finalitร che per semplicitร si sono definite di tipo ideologico sottese alle priยญvatizzazioni assegnano dunque al processo il compito di far uscire lo Stato dalla proยญprietร del sistema produttivo e di sostituirlo con i privati, al contempo ricavandone riยญsorse utili a risanare le pubbliche finanze.
In Italia รจ invece il 1992 la data di effettivo inizio delle privatizzazioni
Ed invero, la gestione industriale delle imprese fu lasciata nelle mani dei rispettivi manager che vennero cosรฌ responsabilizzati completamente anche nei conยญfronti del mercato. ร cosรฌ che il processo di privatizzazione ha contribuito sostanzialmente allo sviluppo delle strutture del mercato finanziario. Sono stati posti sul mercato buoni titoli, attiยญrando nuovi investitori; sono state innovate le regole aumentando la tutela degli azioยญnisti non di controllo; gli stessi processi di collocamento sono stati gestiti in modo da favorire la crescita delle competenze professionali degli operatori finanziari italiani.
Le privatizzazioni orientate allโobiettivo puro e semplice di fare uscire lo Stato dalla gestione delle imprese incidono sulla corporate governance soprattutto quando lo Stato stesso, al momento di uscire, vuole in qualche modo predeterminare lโassetto proprietario che le imprese stesse dovranno assumere dopo la privatizzazione.
Le motivazioni funzionali alle privatizzazioni discendono dalla convinzione che le attivitร economiche svolte dalle imprese di proprietร pubblica esprimano di reยญgola livelli di efficienza inferiori rispetto a quelli registrati dalle imprese sottoposte alla disciplina del mercato. Lโassunto si basa,ย sulla impossibilitร logica di otteยญnere nel lungo termine risultati migliori di quelli assicurati da un mercato correttaยญmente funzionante. Questo รจ in grado di valutare capillarmente ogni singola iniziatiยญva e si suppone capace di indirizzare risorse e conoscenze laddove esse rendono maggiormente, la molteplicitร degli operatori supplendo a qualunque loro carenza inยญdividuale, attraverso la crescita dei piรน efficienti e l’eliminazione degli inefficienti.
3. Il principio di separatezza tra banca e industria
I rapporti tra banche e imprese industriali sono stati oggetto in Italia di regolamentazione fin dagli anni Trenta, a causa del ruolo rilevante che gli intrecci partecipativi fra le stesse ebbero nella crisi economica di quegli anni. Da allora il principio di โseparatezzaโ fra banca e industria trova attuazione sia per gli assetti proprietari delle banche, sia per le partecipazioni delle banche[16].
Tuttavia, le nuove opportunitร di riasseto per il nostro sistema imprenditoriale, stanno per comportare la caduta degli interventi dellโepoca. Si parla di un applicazione del principio โa monteโ e โa valleโ. Sotto il primo profilo, la separazione fra banca e industria consiste nel divieto imposto a imprese non finanziarie di acquisire una partecipazione superiore al 15% del capitale, ovvero il controllo, di una banca. La separazione โa valleโ รจ assicurata da disposizioni di vigilanza della Banca dโItalia, che pongono limiti alle banche per lโacquisizione di partecipazioni in imprese non finanziarie.
La riduzione, o la totale rimozione dei limiti di partecipazione delle banche rapportati al capitale dellโimpresa sarebbe ora imminente[17]. Rimarrebbero i limiti prudenziali per questo tipo di partecipazioni che sono stabiliti con riferimento al patrimonio della banca. Per quanto riguarda la separazione “a monte” delle banche, deve essere recepita entro la fine del 2009 la direttiva dellโUnione Europea[18] contenente le regole procedurali per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. La normativa, la cui ratio sarebbe quella di evitareย discriminazioni nelle operazioni di acquisizione di banche allโinterno del mercato unico, prevede un elenco chiuso di criteri che le autoritร nazionali possono considerare per valutare l’idoneitร dell’acquirente. Questi criteri riguardano la reputazione, l’esperienza professionale e la soliditร finanziaria dell’acquirente, nonchรฉ la provenienza lecita dei capitali necessari per l’acquisto, ma anche la non la “finanziarietร ” dello stesso. I cambiamenti normativi prospettati renderanno il nostro ordinamento piรน simile a quello dei principali paesi europei, ma bisogna cercare di comprendere le conseguenze, in particolare i possibili rischi, per il nostro sistema finanziario, della fine totale della separatezza tra banca e impresa. Lโattenuazione dei limiti allโacquisto di partecipazioni industriali da parte delle banche implica che anche i nostri intermediari potranno adottare il modello di “banca mista”, tradizionalmente presente in Germania[19]. Il processo di privatizzazione e la successiva, turbinosa ondata di fusioni e acquisizioni spiegano ancora i loro effetti sulla peculiare struttura proprietaria delle banche italiane . Iniziato con la creazione delle fondazioni bancarie istituite appositamente per permettere, in assenza di grandi investitori istituzionali, il trasferimento delle quote di proprietร in mano pubblica a soggetti non direttamente controllati dallo Stato, questo processo ha comportato una riduzione del peso di queste istituzioni e un aumento del peso delle banche europee e delle imprese non finanziarie tra gli azionisti di controllo delle principali banche italiane. La crescita della quota di capitale delle banche italiane in mano a imprese non finanziarie, pertanto, รจ in gran parte riconducibile alle dismissioni operate dalle fondazioni che, pur avendo svolto durante le privatizzazioni un importante compito di supplenza, si sono poi rivelate inadeguate, per loro natura, ad esercitare un ruolo attivo di azionisti di controllo delle banche italiane. Il coinvolgimento delle imprese non finanziarie nel capitale delle banche, porta con sรฉ il drammatico pericolo di una non corretta valutazione del merito creditizio e dei conflitti dโinteresse.
Il sentimento quasi comune, che muove questi soggetti verso lโacquisizione di una quota rilevante del capitale di un gruppo bancario, รจ mosso dalla possibilitร di garantirsi un accesso privilegiato alle fonti di finanziamento e ai servizi finanziari offerti dalla banca stessa, da qui lโevidenza di effetti distortivi nellโallocazione del credito conduce alla logica conclusione di una necessaria corretta individuazione di parametri normativi che garantiscano lโefficienza del sistema. Non deve, inoltre, essere trascurato il fatto che lโaumento del peso di imprese industriali negli assetti proprietari delle banche possa accrescere i conflitti di interesse nellโattivitร di intermediazione mobiliare svolta da queste ultime. Lโintervento delle modifiche accennate potrebbe costituire un banco di prova dellโefficacia delle nuove regole sancite in attuazione della direttiva Mifid. Appare importante unโazione di monitoraggio del rispetto delle nuove regole di comportamento da parte delle autoritร di vigilanza per evitare che si possano ripetere casi come quelli accaduti nelle crisi dei gruppi Cirio e Parmalat che hanno minato la fiducia dei risparmiatori nellโintegritร del mercato finanziario[20].
ย Il principio di โseparatezzaโ tra banca e industria costituisce anche un presupposto per il corretto svolgimento delle funzioni degli investitori istituzionali. L’intermediario, ad esclusione delle societร di investimento a capitale variabile, รจ tenuto alla separazione patrimoniale. Il Tuif sancisce, infatti, che, nell’ipotesi di prestazione dei serยญvizi di investimento, tra cui si comprende la gestione indiviยญduale di portafogli di investimento[21], gli strumenti finanยญziari e le somme di denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto dal patrimonio dell’intermediario stesso e da quello degli altri clienti (art. 22, comma 1, Tuif)[22]; nell’ipotesi di gestione collettiva, ciascun fondo comune di inveยญstimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo distinto dal patrimonio della societร di gestione del risparmio, da quello di ciascun partecipante, nonchรฉ da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima soยญcietร (art. 36, comma 6, Tuif)[23]. Ciรฒ comporta che i creditori dell’intermediario non possono aggredire il patriยญmonio separato, mentre i creditori dei singoli clienti possono agire nei limiti, del patrimonio di proprietร di questi, o nei liยญmiti delle quote di partecipazione se si tratta di fondi[24].
La separazione patrimoniale รจ un vincolo obbligatorio imposto al gestore, che condiziona sia la struttura, sia il comยญportamento dello stesso[25]. Sotto il primo profilo, nella geยญstione individuale, si tratta di distinguere contabilmente le operazioni finanziare che fanno capo ai singoli clienti da quelle che riguardano il patrimonio dell’intermediario, la seยญparazione riguarda taluni rapporti giuridici di cui un sogยญgetto risulta titolare dagli altri rapporti facenti capo allo stesso soggetto o facenti capo all’intermediario[26]; nelle gestioni collettive la distinzione del patrimonio del fondo si otยญtiene, invece, attraverso l’affidamento dello stesso ad una banca depositaria, soggetto terzo rispetto alla societร di geยญstione e ai partecipanti al fondo. La ripartizione delle compeยญtenze tra banca depositaria, societร che promuove e societร che gestisce, nonchรฉ le rispettive responsabilitร nei confronti dei partecipanti, garantisce sicurezza nelle operazioni[27].
Sotto il secondo profilo sono imposti specifici doveri di trasparenza e di informazione che consistono non solo nel mettere a conoscenza il cliente o il partecipante al fondo della natura e dei rischi delle operazioni nel momento della concluยญsione del contratto di gestione, ma anche nell’informarlo peยญriodicamente attraverso rendiconti, relazioni e nel consentirgli l’accesso ai documenti che attestano i risultati[28].
4. Gli investitori istituzionali negli assetti proprietari della societร . I motivi di un lento ย
ย Le radici del lento sviluppo degli investitori istituzionali affondano nel terreno della realtร storico-istituzionale del nostro Paese.
In passato le famiglie venivano spinte a investire in titoli di Stato, offrendo tassi di interesse reali molto alti, allo scopo di finanziare lโimmenso debito pubblico. Tale forma di investimento non richiedendo specifiche conoscenze e non essendo altamente rischiosa, evitava il necessario ricorso a investitori specializzati. Un poโ per tale motivo, un poโ per il ritardo cronico che caratterizza il nostro legislatore, lโintervento normativo nel settore degli investitori istituzionali, รจ avvenuto in tempi relativamente recenti. Basti pensare che, esclusi i fondi comuni di aperti disciplinati nel 1983, gli altri investitori furono regolamentati non prima degli anni โ90[29]. Solo con lโemanazione del Testo Unico Finanziario nel 1998 furono istituite le societร di gestione del risparmio. Un’altra componente fondamentale nelle cause del ritardo รจ il divieto che fu posto alle banche, fino allโentrata in vigore del Testo Unico bancario, di assumere la veste di investitore nel capitale di rischio delle imprese non finanziarie.
A questo quadro si sono aggiunti altri fattori negativi che hanno inciso sullโaggravamento del contesto. Gli svantaggi fiscali, tra cui la tassazione del risparmio gestito sul maturato, svantaggiando gli investitori nostrani rispetto a quelli esteri. La ferraginositร dellโassetto di vigilanza che comporta costose sovrapposizioni di competenze. Le ridotte dimensioni del mercato azionario, cioรจ la scarsa articolazione del mercato dei capitali, il basso numero di imprese quotate e, soprattutto, la loro propensione piรน allโindebitamento che alla raccolta di finanziamenti attraverso il mercato. Perย queste ragioni gli investitori istituzionali italiani sono da sempre propensi a collocare presso la propria clientela quote di fondi comuni insediati in altri paesi europei[30] . Lโ incremento dellโofferta di capitale di rischio con lโavvento delle privatizzazioni contribuรฌ a spostare lโinteresse dei risparmiatori dai titoli di Stato ai titoli azionari[31]. Ecco i motivi per i quali solo dagli anni โ90 e soprattutto con lโespandersi della globalizzazione, gli investitori istituzionali hanno goduto di maggior peso.
Ogni intermediario per poter operare nel mercato รจ tenuto a rispettare una procedura organizzativa e una comportamentale. I due piani non sono completamente separati poichรฉ, se talvolta la legge prescrive esplicitamente un comportaยญmento, considerandolo in una disposizione specifica, tal altra, invece, sono le norme sulla organizzazione che condizionano e, dunque, impongono una certa condotta agli investitori istiยญtuzionali.
Appare allora evidente come il fine specifico cui รจ rivolta la gestione del risparmio, ossia la realizzazione di un โproยญgramma di investimentoโ nell’interesse di un terzo[32], asยญsuma rilievo anche per l’ordinamento. Il legislatore, infatti, con norme particolari delinea l’organizzazione degli intermeยญdiari, nel momento in cui investono risparmio altrui, le reยญgole alle quali gli stessi debbono attenersi nell’esercizio dell’attivitร di gestione del risparmio e condiziona il loro comยญportamento a quel fine.
Ciascun gestore agisce, nell’osservanza dei criteri di comยญportamento, in modo diverso secondo il tipo di gestione, deยญgli obiettivi prefissati, degli strumenti finanziari gestiti. Si puรฒ indagare, allora, se nonostante tale diversitร determinata dalla differenza di tipologia di gestori e dalla diversitร di geยญstioni offerte, esista un metodo[33] comune che valga a definire e ad identificare il comportamento[34] degli investitori istituzionali. Si tratta, cioรจ, di valutare se le molteplici condotte, ognuna delle quali nata per soddisfare un diverso interesse e conseguire un diverso risultato in momenti e siยญtuazioni differenti, possano essere ricondotte ad unitร . E, quindi, se sia individuabile una โmaniera generale di opeยญrareโ[35], uno schema astratto nel quale riportare il modo di operare degli investitori istituzionali[36].
Sussistono dei fattori essenziali che consentono di defiยญnire, in generale, il concetto di comportamento. In parยญticolare, si ritiene che la nozione di comportamento si fondi sulla contemporanea presenza di piรน elementi che interagiยญscono tra loro. Qualsiasi atteggiamento di un soggetto che agisce di propria iniziativa, producendo un effetto sulla realtร esterna, รจ inquadrabile nella ampia categoria di comporยญtamento. Si tratta di aspetti che definiscono la struttura del comportamento, ma che, tuttavia, non sono sufficienti nel momento in cui si deve anche identificarlo e distinguerlo da ogni altro atteggiamento. In tale ipotesi รจ necessario un criterio ulteriore di identificazione che si preoccupi di consiยญderare la funzione della specifica condotta, piuttosto che la sua struttura. Si รจ sostenuto che โciรฒ che permette di identificare una iniziativa comportamentistica รจ il risultato al quale รจ diretta, l’orientamento, che indirizza il comportaยญmento e gli dร un sensoโ[37].
Sotto questo profilo, perciรฒ, non rileva se la gestione sia offerta al pubblico o a determinate categorie di investitori, non rileva se sia effettuata in nome e per conto del cliente oppure in nome proprio, non rileva neppure se al gestore sia lasciata piena disponibilitร nelle scelte di investimento o se, invece, il cliente abbia la facoltร di indicare specifici settori di investimento e, in altri casi, di impartire istruzioni vincoยญlanti. Quali che siano le modalitร operative di gestione, ciรฒ che attribuisce significato all’iniziativa del gestore รจ il risulยญtato verso cui questa iniziativa รจ diretta, quello di investire il patrimonio affidatogli nell’interesse del cliente alla valorizzaยญzione di quel che ha investito. Il minimo comune denominaยญtore risulta perciรฒ essere la destinazione del patrimonio geยญstito ad uno scopo[38], ossia la destinazione all’investiยญmento al fine di valorizzare quell’investimento.
Tale destinazione ad uno scopo particolare, a cui รจ assogยญgettato un insieme di beni, e il risultato che con tale destinaยญzione si vuole raggiungere, condiziona il rapporto tra sogยญgetto e azione[39] e orienta, quindi, il comportamento del gestore. L’investire per conto di colui che quel patrimonio contribuisce a creare, specifica ulteriormente la direzione verso cui il comportamento รจ indirizzato[40].
5. Dal risparmio bancario alla tutela del risparmio gestito
Ciรฒ che caratterizza un contratto di gestione del risparmio รจ il compimento di vaยญrie operazioni finanziarie[41] che un soggetto effettua per conto di terzi. L’interesse economico che con il contratto tra gestore e risparmiatore si intende soddisfare รจ la gestione di una somma di denaro altrui dietro corrispettivo. Con l’affidaยญmento di tale somma un soggetto incarica l’altro di amminiยญstrarla (investendo, ma anche disinvestendo), in modo da otยญtenere il miglior rendimento possibile. La gestione รจ diretta verso un risultato, che รจ quello di accrescere il valore dell’inยญvestimento.
La finalitร che la gestione di patrimoni si propone รจ di impiegare produttivamente il capitale accumulato e, attraverso la valorizzazione degli investimenti effettuati, ottenere un incremento delle risorse per i risparmiatori. Al conseguiยญmento di tale fine sono disposte quelle regole che, discipliยญnando lo svolgimento dei servizi, l’esercizio dell’attivitร di geยญstione e il rapporto tra incaricato e committente, impongono agli operatori, direttamente o indirettamente, di agire seยญcondo modalitร ben delineate.
Sebbene le disposizioni riguardino tutte le attivitร svolte dagli investitori e, quindi, in generale, la prestazione dei serยญvizi di investimento e accessori e il servizio di gestione colletยญtiva del risparmio, in questa sede si intende circoscrivere l’inยญdagine alla gestione del risparmio, comprendendo accanto alla gestione collettiva solo il servizio di gestione di portafogli su base individuale.
La disciplina specifica dei servizi di investimento (della gestione di portafogli e della gestione collettiva) si sviluppa sia sul piano normativo sia sul piano regolamentare e prende le mosse dalle disposizioni generali che il Testo unico dell’inยญtermediazione finanziaria stabilisce per i soggetti abilitati all’esercizio di tali servizi. In particolare, รจ attraverso lo struยญmento della vigilanza che si mira ad affidare alle autoritร preposte, precipuamente la Banca d’Italia e la Consob, il controllo del rispetto, da parte degli intermediari, dei criteri dalle stesse stabiliti per garantire la trasparenza, la corretยญtezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori, alla stabilitร , alla competitivitร e al buon funzionamento del mercato finanziario (art. 5, comma 4)[42]. In tale prospettiva, la Banca d’Italia รจ competente a garantire il contenimento del rischio, la stabilitร patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari (art. 5, comma 2, Tuif) e, vigila, dunque, sui profili strutturali e organizzativi dell’intermediario[43]. Mentre per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 dellโart. 5, ovvero โa) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilitร e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitivitร del sistema finanziario; e) lโosservanza delle disposizioni in materia finanziariaโ,ย la Consob[44] provvede a salvaguardare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti (art. 5, comma 3, Tuif)[45].
Nella sua funzione di vigilanza regolamentare, la Banca d’Italia, secondo quanto disposto dall’art. 6, Tuif, ha emanato, dapprima il Provvedimento 1 luglio 1998 e il Provvedimento 20 settembre 1999, che riguardano le societร di gestione del risparmio e le societร di investiยญmento a capitale variabile e, successivamente, il Provvediยญmento del 14 aprile 2005 col quale รจ intervenuta a regolamentare la gestione collettiva del risparmio. Questโultimo รจ stato a sua volta modificato con successivi provvedimenti Banca dโItalia del 21 giugno 2007 e del 27 febbraio 2008 e con provvedimenti Banca dโItalia/Consob del 29 ottobre 2007.
L’importanza che riveste il profilo dell’organizzazione dell’intermediario ai fini dello svolgimento del servizio rileva non solo per la possibilitร attribuita alle societร di gestione del risparmio di svolgere sia gestioni collettive sia gestioni individuali (art. 33 Tuif), ma anche per la circostanza, cui soยญpra si accennava, per cui le societร di gestione del risparmio, che svolgono servizi di gestione collettiva, possono scindere 1’attivitร di promozione, istituzione e organizzazione dei fondi comuni da quella di gestione (art. 36, comma 1, Tuif). ร inoltre prevista, sia per le societร che svolgono funzioni di gestione dei fondi, sia per quelle che svolgono gestioni indiยญviduali, la possibilitร di delegare l’incarico di investimento (art. 33, comma 3, e art 24, comma 1, lett. l, Tuif)[46].
L’ampliamento dei servizi offerti e dei modi del loro svolgimento operato dal Tuif ha determinato, dร un lato, l’eยญsigenza di fissare taluni criteri organizzativi atti a garantire una sana e prudente gestione e, dall’ altro, la necessitร , per certi aspetti dell’organizzazione, di una maggiore elasticitร .
Riguardo al primo profilo, รจ solo in presenza di determiยญnate condizioni che l’esercizio del servizio di gestione colletยญtiva del risparmio e del servizio di gestione su base indiviยญduale di portafogli di investimento, da parte di una societร di gestione del risparmio, puรฒ essere autorizzata dalla Banca d’Italia, cosรฌ come puรฒ essere autorizzata la costituzione di una societร di investimento a capitale variabile[47]. Per garantire l’adeguatezza patrimoniale minima e il contenimento del rischio, ossia che ciascun intermediario abbia un patriยญmonio tale da consentirgli di affrontare i rischi nascenti dall’esercizio delle sue attivitร , la Banca d’Italia fissa l’ amยญmontare patrimoniale delle societร di gestione del risparmio, i requisiti patrimoniali per la gestione dei fondi, che devono essere determinati in funzione del tipo e delle dimensioni del fondo che la societร gestisce, e il patrimonio di vigilanza[48]. Nel provvedimento, inoltre, si definisce la disciplina relativa alla partecipazione al capitale delle societร di gestione del riยญsparmio e delle sicav, avendo riguardo in particolare agli obยญblighi di comunicazione cui sono tenuti quei soggetti che, acยญquisendo o intendendo acquisire partecipazioni nelle societร , superano le percentuali stabilite. A tali obblighi informativi risulta sottoposto anche chi intende cedere una partecipaยญzione sociale[49].
Nella seconda prospettiva, di rendere piรน agevole ed effiยญciente lo svolgimento delle funzioni, รจ attribuita agli intermeยญdiari, nel quadro delle possibilitร offerte dal Tuif, la facoltร di disegnare schemi operativi che si adattino alle specifiche esigenze. Il provvedimento della Banca d’Italia determina, a tal fine, solo criteri di carattere generale. A questi debbono attenersi gli intermediari nel delineare la loro struttura orgaยญnizzativa e nel regolare i rapporti reciproci, nell’ipotesi che l’attivitร di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, i rapporti tra societร di gestione del risparmio e banca depositaria, i rapporti tra societร di gestione del riยญsparmio e intermediario cui รจ stata conferita la delega e quelli tra societร di gestione del risparmio e soggetti incaricati del collocamento delle quote. Inoltre, lo stesso provvediยญmento contiene le disposizioni che riguardano l’assetto orgaยญnizzativo interno[50] e, dunque, la struttura delle deleghe inยญterne agli organi amministrativi, i sistemi informativi, in modo da consentire alle componenti aziendali la possibilitร di assumere decisioni tempestive e idonee al raggiungimento degli obiettivi predisposti, i sistemi contabili, idonei a regiยญstrare correttamente i fatti relativi alla gestione e a fornire una rappresentazione della situazione economico-patrimoยญniale, finanziaria e di rischi dell’impresa e dei patrimoni in gestione, e il sistema di controllo interno.
I pericoli insiti nellโattivitร di gestione e, principalmente, il pericolo di compromettere la stabilitร patrimoniale, sono considerati anche dal Provvedimento della Banca d’Italia 20 settembre 1999, emanato a norma dell’art. 6. Tuif, il quale, oltre a determinare le partecipaยญzioni detenibili dalle societร di gestione del risparmio[51], fissa le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio applicabili agli organismi di investimento colletยญtivi, ossia ai fondi comuni di investimento e alle sicav. Tale normativa, il cui contenuto รจ stato confermato dal Regolamento del 2005 sulla gestione collettiva del risparmio, comprende, infatti, i limiti alla composizione comยญplessiva del portafoglio dei fondi e si riferisce ai fondi aperti, nell’ ambito dei quali si distinguono i fondi armonizzati, e ai fondi chiusi. ร bene rilevare, tuttavia, che nel caso in cui un fondo aperto o chiuso preveda che la partecipazione sia riยญservata a investitori qualificati[52] o preveda che il fondo inยญvesta in beni diversi da quelli individuati dall’art. 4, comma 2, d.m. 24 maggio 1999, n. 228[53], le disposizioni cui si acยญcenna possono essere derogate.
Per tutti i tipi di fondi sussiste un generale limite all’inยญvestimento in strumenti finanziari dello stesso emittente[54]. Ulteriori limiti riguardano gli investimenti in strumenti finanยญziari di uno stesso gruppo di emittenti e gli investimenti in depositi bancari[55]. Sono poi sottoposti a condizione gli investimenti in strumenti finanziari derivati e le altre operaยญzioni a termine.
Analoghe disposizioni in materia di vigilanza, di partecipaยญzioni detenibili, di organizzazione amministrativa e contabile, di controlli interni, di adeguatezza patrimoniale e di conteniยญmento del rischio, si trovano nel Provvedimento Banca d’Italia 4 agosto 2000, che, come si รจ detto, riguarda la prestazione di servizi di investimento da parte delle sim[56].
La ricerca delle migliori opportunitร di rendimento e le esigenze di regolamentare la destinazione delle risorse e l’imยญpiego dei capitali al fine di evitare operazioni troppo riยญschiose, si riscontrano anche nelle disposizioni che riguarยญdano i fondi pensione[57] i quali, tuttavia, hanno funzioni e obiettivi diversi da quelli degli altri gestori collettivi del riยญsparmio e, specificamente, dai fondi comuni. In questi ultimi sia pure con l’ulteriore distinzione tra fondi aperti e fondi chiusi[58] il fine รจ essenzialmente quello speculativo di massimizzazione dei profitti, nei fondi pensione, invece, la fiยญnalitร รจ principalmente di natura previdenziale e l’esigenza di diversificare il portafoglio รจ sentita proprio per evitare scelte tipicamente speculative[59].
Nella prospettiva generale che si รจ delineata, le disposiยญzioni richiamate, in particolare quelle che dettano limiti agli investimenti, evidenziano l’esistenza di un obbligo di diversiยญficazione del portafoglio, comune a tutte le attivitร di geยญstione del risparmio, che costituisce una regola di comportaยญmento a cui i gestori devono attenersi. L’intermediario finanziario รจ tenuto a compiere scelte di investimento in tiยญtoli diversi, in societร operanti in settori economici e paesi diversi che, in relazione al tipo di obiettivi che l’operatore si propone, tendano a ridurre i rischi[60] e a garantire il massimo rendimento. Si rileva, quale tratto comune delle norme, la volontร di razionalizzare le scelte di investimento e i relativi rischi dettando criteri che consentano il loro fraยญzionamento. Ciรฒ che, invece, differisce, in relazione alla tiยญpologia di gestione, รจ la misura di questa diversificazione, che varia secondo i tipi di prodotti finanziari offerti e, quindi, secondo gli obiettivi perseguiti e le aspettative del cliente.
Risulta dal quadro brevemente delineato che, attraverso il rispetto dei criteri organizzativi individuati dalla Banca d’Iยญtalia, ciascun intermediario deve perseguire non solo l’interesse alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti e alla sana e prudente gestione, ma anche l’interesse alla valoยญrizzazione dell’investimento, al corretto funzionamento del mercato, alla stabilitร dell’intero sistema, a che sia accresciuta la competitivitร delle imprese nelle quali l’intermediario inveยญste diversificando il portafoglio[61]. Il gestore ha, e deve avere, dunque, di mira il risultato globale del complesso dell’attivitร gestoria che chiaramente non coincide con quello del singolo strumento gestito.
Sotto il profilo dei rapporti tra investitore e risparmiatore, l’art. 6, comma 2, del Tuif dispone che la Consob, sentita la Banca d’Italia e teยญnuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualitร e l’esperienza professionale dei medeยญsimi, disciplina con regolamento, tra l’altro[62], il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori, anche considerando l’esigenza di ridurre al minimo i conflitti di inยญteressi e di assicurare che la gestione del risparmio su base individuale si svolga con modalitร aderenti alle specifiche esiยญgenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avยญvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell’OICR (lett. b).
Occorre preliminarmente osservare che esiste una clauยญsola generale che vincola tutti gli intermediari a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Tale obbligo รจ imยญposto ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di inveยญstimento (att. 21 Tuif, lett. a) nell’interesse dei clienti e per l’integritร dei mercati e alle societร di gestione del risparmio nell’interesse dei partecipanti ai fondi (art. 40 Tuif, lett. a)[63]. Si รจ, tuttavia, ritenuto che dette prescrizioni, presenti nel quadro normativo da tempo, siano superflue, poichรฉ l’obbligo di agire secondo correttezza e diligenza nell’ ademยญpimento delle obbligazione รจ giร previsto, in via generale, daยญgli artt. 1175 e 1176 c.c.[64]. Si รจ poi anche osservato che le altre regole di comportamento, previste dall’art. 21 Tuif, lett. a), b), c), d),[65] e dall’art. 40 Tuif, lett. b), c), sono sempliceยญmente specificazioni del principio generale[66].
ร, tuttavia, possibile ritenere che, nella prospettiva degli investimenti finanziari, l’obbligo di comportarsi secondo corยญrettezza e diligenza sia dettato anche in funzione del merยญcato. Rileva, pertanto, non solo la correttezza e diligenza nell’adempimento di una obbligazione (quella dedotta nel conยญtratto relativo al servizio di gestione di patrimoni), ma anche la correttezza e diligenza professionale, nel senso di una adeยญguata organizzazione degli operatori nell’ ottica di una logica di mercato efficiente[67].
Dalle Direttive europee discende poi la necessitร di operare una preventiva valutazione dellโidoneitร dei soggetti che intendono svolgere attivitร finanziarie e mobiliari. Infatti, la condizione di accesso al mercato da parte degli intermediari รจ subordinata al possesso dei requisiti di โonorabilitร โ e โprofessionalitร โ; ciรฒ al fine di evitare che sul mercato finanziario operino soggetti privi di affidabilitร โ perchรฉ ad esempio coinvolti in precedenti penali โ o privi della necessaria competenza e preparazione professionale. In materia รจ peraltro intervenuto il legislatore della riforma societaria del 2003, richiedendo per gli esponenti aziendali, gli ulteriori requisiti di โindipendenzaโ, al fine di ridurre il rischio di conflitti di interesse e migliorare le garanzie a che la prestazione dei servizi avvenga nellโesclusivo interesse degli investitori [68].
Lโart. 13 Tuif[69]ย โ che da attuazione alle previsioni comunitarie โ non stabilisce direttamente i requisiti di onorabilitร , professionalitร e indipendenza, ma delega tale compito al Ministero dellโeconomia e delle Finanze. Tuttavia, non avendo il Ministero ancora provveduto in tal senso, si fa attualmente riferimento al decreto emanato originariamente in attuazione del Tuif del 1998, che si limita a disporre i requisiti di professionalitร ed onorabilitร ; mentre i requisiti di indipendenza (introdotti nel 2004)[70] non sono stati ancora definiti.
In definitiva, in un sistema in cui il rapporto fiduciario che, nell’ambito dei negozi in cui un soggetto รจ preposto alla cura e alla gestione degli interessi di un altro, lega l’incaricato e il committente, cede piano piano il passo ad un modello in cui tale rapporto รจ disciplinato da regole dettagliate, ma standarยญdizzate per tipologia di contratti, la valutazione dell’ obbligo di agire secondo diligenza si sposta โdal comportamento dell’incaricato alla valutazione di adeguatezza dell’organizzaยญzioneโ che l’incaricato si รจ dato[71].
In particolare, per il profilo che qui interessa, gli investiยญtori istituzionali debbono organizzarsi in modo tale da riยญdurre il rischio di conflitto di interessi, rischio che si accenยญtua, soprattutto, quando il gestore appartiene ad un gruppo finanziario, presta congiuntamente piรน servizi o instaura rapยญporti di affari propri o di societร del gruppo da cui potrebbe derivare un conflitto.
6. La gestione collettiva del risparmio
Il Testo Unico detta una disciplina organica delle forme di gestione collettiva di patrimoni coordinandola con lโattivitร di gestione individuale di portafogli dโinvestimento[72].
Difatti la gestione collettiva del risparmio antecedentemente al Testo Unico era contenuta in una pluralitร di leggi i cui connotati essenziali erano: la prevalenza riconosciuta alla normativa primaria nella definizione delle strutture e delle modalitร operative dei fondi e delle societร di gestione; la mancanza di una disciplina dโinsieme del fenomeno della gestione in monte, essendo la disciplina stessa orientata alla definizione dei singoli prodotti piuttosto che dellโattivitร di gestione complessivamente intesa, il carattere rigorosamente esclusivo dellโattivitร di gestione in conformitร alla normativa comunitaria (direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE) .
Passando ora ad esaminare la normativa vigente va osservato che lโart. 33, comma 1 Testo Unico dispone che la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio รจ riservata alle societร di gestione del risparmio e alle Sicav.
Si tratta di una riserva in senso tecnico, la cui violazione risulta sanzionata penalmente per il profilo dellโabusivismo dโattivitร (cfr. art. 166 t.u.) ed amministrativamente per lโabuso di denominazione (art. 188 t.u.).
Per individuare il contenuto del servizio di gestione collettiva del risparmio occorre perรฒ fare riferimento alla definizione contenuta nella lettera n), dellโart. 1, comma 1.
Questa disposizione introduce sul piano organizzativo due distinte attivitร quella della promozione, organizzazione ed amministrazione del fondo e quella della sua concreta gestione, prevedendosi la possibilitร di affidare lโuna e lโaltra anche a distinte societร [73].
In passato invece questa possibilitร restava circoscritta ad ipotesi espressamente previste dalla legge, quali la gestione di patrimonio di Sicav (d.lgs. n. 84 del 1992) o di fondi di pensione (D.lgs. 124 del 1993) da parte di societร di gestione di fondi comuni[74].
Tanto detto,va osservato che la nuova ed articolata definizione del servizio di gestione collettiva lascia in ogni caso aperte numerose questioni.
Ad esempio irrisolta รจ rimasta la questione se, con riferimento allโattivitร della societร promotrice, la promozione, lโistituzione, lโorganizzazione e lโamministrazione del fondo costituisca un โunicumโ indissolubile ovvero sia legittimo che la societร promotrice demandi ad altri soggetti taluno dei citati compiti, conservando al contempo la qualifica di societร di gestione del risparmio.
Sempre poi con riferimento al profilo definitorio, il servizio di gestione collettiva del risparmio, anche se svolto per conto terzi, resta confinato ad attivitร promozionali-organizzative riferibili a fondi comuni ovvero ad attivitร gestorie concernenti fondi comuni e patrimoni di Sicav[75], cosรฌ come la gestione di altri patrimoni collettivi, quali i fondi pensione (art. 1, c. 1, lett. n).
Ne deriva che la gestione da parte dei soggetti abilitati (banche, sim, societร di gestione del risparmio) di un fondo pensione, viene a rientrare nelle ipotesi di gestione individuale, trattandosi pur sempre dal punto di vista del gestore di un patrimonio unitario.
Ebbene ricollegare alla gestione di un fondo pensione lโapplicazione delle norme relative alle gestioni individuali e collettive non รจ senza conseguenze, almeno per quei profili in cui le regole primarie e secondarie delle une e delle altre restino divergenti[76].
Alla luce delle considerazioni suesposte, pertanto, si ricava che si รจ registrato un passaggio da una โrigida tipizzazioneโ ad una โconfigurazione dinamicaโ delle forme di gestione collettiva ammesse dallโordinamento, laddove invece lโindividuazione dellโoggetto dellโinvestimento da effettuarsi dal Ministero del Tesoro ai sensi dellโart. 37, costituisce il presupposto per lโindividuazione delle categorie generali entro le quali ricomprendere a posteriori le varie forme di gestione collettiva ed individuare la relativa disciplina applicabile[77].
Le attivitร che possono essere svolte dalla societร di gestione del risparmio, oltre a quella di gestione collettiva, sono elencate al 2 co., dellโart. 33. Preliminarmente va notato che la disposizione fa richiamo solo alle Sgr non menzionando le Sicav, in quanto per queste ultime le attivitร da svolgere restano circoscritte a quelle connesse e strumentali che sono indicate dalla Banca dโItalia su parere della Consob (6 co. dellโart. 43)[78].
La particolare struttura istituzionale non consente di gestire alle Sicav i fondi comuni istituiti da societร di gestione, i patrimoni di altre Sicav, i fondi pensione e, piรน in generale, di prestare servizi di gestione individuale.
Sotto il profilo strutturale e di vigilanza la Sicav si caratterizzano per lโassenza di un patrimonio proprio, distinto da quello dellโintero gruppo dei sottoscrittori e in grado di costituire un adeguato presidio patrimoniale per lโattivitร di gestione svolta per conto terzi[79].
Per quanto concerne lโattivitร di gestione per conto terzi, il consentire alle Sicav lo svolgimento di tale compito avrebbe sollevato il problema dellโindividuazione del soggetto da considerare come imprenditore. Perciรฒ, anche se volessimo individuare tale figura nelle mani di chi controlla la Sicav, รจ difficile immaginare che gli investitori, con la sottoscrizione delle azioni, possano acquistare allo stesso tempo il diritto a godere dei risultati della gestione collettiva per conto proprio e degli altri utili derivanti dalle commissioni delle gestioni svolte per conto terzi considerando anche tutto quello che ne consegue sotto i profili della pubblicazione del โprospetto informativoโ.
Senza considerare poi che una soluzione quale quella in discusยญsione avrebbe aumentato in misura esponenziale il conflitto d’inteยญressi, atteso che, se le societร di gestione di fondi comuni operano su patrimoni individuali o collettivi che non sono direttamente a loro imputabili, nel caso delle Sicav il patrimonio gestito collettivaยญmente รจ ad esse direttamente riferibile[80].
La disposizione in commento, nel consentire alle societร di gestione del risparmio di prestare il servizio di gestione individuale, si presenta come sostanzialmente ripropositiva del principio giร previsto nell’articolo 18, comma 2, del T.U.F., senza che alla speciยญficazione del carattere di โprofessionalitร โ, contenuta nella norma ultima citata, possano ricollegarsi particolari dubbi interpretativi.
Il carattere di professionalitร รจ infatti connaturale alla prestazioยญne di qualsiasi servizio d’investimento e come tale deve ritenersi implicito anche nella previsione dell’art. 33 T.U.F.
D’altro canto, la riconosciuta possibilitร per le Sgr di prestare il servizio di gestione individuale โ pur facendo assumere all’attivitร gestoria complessivamente intesa una sua specifica rilevanza, poยญtendo ora detta attivitร essere svolta da soggetti ad hoc, in via soggettivamente ed oggettivamente esclusiva ย โ lascia in ogni caso distinte le norme che governano la gestione su base individuale e in monte e che continueranno ad applicarsi a seconda della tipologia di gestione esercitata.
Partendo dalla struttura preesistente degli intermediari, l’unificaยญzione della funzione gestoria in un unico soggetto, puรฒ avvenire o attraverso un ampliamento dell’operativitร delle societร di gestione di fondi comuni da collettiva anche ad individuale, ovvero attraverso un restringimento alla sola attivitร di gestione individuale delle attivitร svolte da banche e Sim, con collegata estensione operativa alla gestione collettiva (e conseguente trasformazione in Sgr).
ร stato rilevato come ai sensi dell’art. 200 del T.U.F la transizione appare molto piรน semplice per le ex societร di gestione dei fondi per le quali รจ previsto un meccanismo ex lege di autorizzazione e di iscrizione nell’albo; d’altro canto la ragione della maggior comยญplessitร che caratterizza la trasformazione di banche e Sim in socieยญtร di gestione del risparmio[81] va rinvenuta proprio nella liquidazione delle altre attivitร svolte, diverse dalla gestione, e, nel caso di Sim autorizzate alla sola gestione, nella verifica da parte delle autoritร della sussistenza dei ben piรน strinยญgenti requisiti patrimoniali ed organizzativi richiesti per la gestione in monte.
In mancanza di puntuali riferimenti nella legge e nel regolamenยญto applicativo รจ stata sollevata anche la questione se le Sgr possano prestare il servizio di gestione individuale anche quando le stesse in concreto non esercitino la gestione collettiva in alcuna forma o limitino la propria attivitร alla promozione, istituzione ed organizยญzazione dei fondi ovvero alla sola gestione.
Relativamente alla prima delle questioni prospettate, ragioni di ordine sistematico hanno indotto a ritenere necessario lo svolgiยญmento effettivo di entrambe le tipologie di gestioni autorizzate, anche se la necessitร del cumulo delle attivitร non implica necessaยญriamente che esso debba essere attuale, cosรฌ che resterebbero salve situazioni collegate all’inizio dell’attivitร o comunque di carattere temporaneo.
Al di fuori delle richiamate eccezioni, inevitabile sarebbe l’espeยญribilitร della procedura di decadenza dall’autorizzazione di cui all’art. 34, comma 3, del T.U.F. (con eventuale trasformazione in Sim) nei confronti della Sgr autorizzata ad entrambe le tipologie di geยญstione, ma operante solo nel campo della gestione individuale.
Con riguardo alla seconda fattispecie, la giร richiamata esigenza di specializzazione, che รจ a fondamento della disciplina in esame, orienta per la legittimitร del comportamento di intermediari che, da un lato, prestino servizi di gestione individuale e, dall’altro, operino esclusivamente come โsocietร promotriciโ o come โgestoriโ nel settore di quelle collettive. Dโaltronde, se la nozione di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 1, comma 1, lett. n) del testo unico, fa riferimento ad un servizio unitario che si articola in due diverse tipologie di attivitร (quella sostanzialmente promozionale ed amministrativa e quella prettamente gestoria), le successive letยญtere o) e p) dell’articolo 1, qualificano come โsocietร di gestione del risparmioโ sia la societร promotrice che il gestore, ed รจ alle โsocietร di gestione del risparmioโ (senza alcuna qualifica aggiuntiva) che รจ riconosciuta la possibilitร di prestare il servizio di gestione indiviยญduale[82].
Il regime di separatezza dellโattivitร di gestione in monte rispetยญto alle attivitร dโintermediazione mobiliare, posto a tutela di un aumento esponenziale dei conflitti d’interessi, impedisce che le Sgr svolgano, oltre la gestione individuale, altre attivitร che non siano quelle espressamente consentite.
Tra queste vanno ricomprese sia lโistituzione e la gestione di fondi pensione (art. 33, comma 2, lett. a) del T.U.) che le attivitร connesse e strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Conยญsob (art. 33, comma 2, lett. b) del T.U.). Espressamente consentita รจ poi anche la prestazione di servizi collegati alla sollecitazione di deleghe di voto, di cui all’art. 140 del T.U., nonchรฉ l’offerta fuori sede di strumenti finanziari, limitatamente a quote ed azioni di OICR (art. 30, comma 3, lett. b) del T.U.).
Quanto alla prima previsione, essa rappresenta la naturale estenยญsione di potenzialitร operative giร riconosciute alle societร di geยญstione di fondi comuni d’investimento mobiliare aperti dagli articoli 6 e 9 del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124. A tutte le societร di gestione del risparmio รจ quindi ora consentita la gestione di fondi pensione, con la sola eccezione rappresentata da quelle societร di gestione che intendano gestire fondi c.d. โspeculativiโ e che, sulla base delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, devono avere oggetto esclusivo a ciรฒ limitato[83].
Con riguardo alla individuazione delle attivitร connesse e struยญmentali, va invece sottolineata la riserva di amministrazione posta dal legislatore a conferma del carattere tendenzialmente circoscritto dell’ attivitร delle societร di gestione, laddove per converso le Sim sono direttamente abilitate a svolgere oltre i servizi accessori anche attivitร connesse e strumentali (art. 18, comma 4, T.U.).
Tale riserva dโamministrazione riguarda anche l’eventuale estenยญsione indiretta dell’operativitร delle societร di gestione, realizzata attraverso l’acquisizione di partecipazioni in altri intermediari, materia questa che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a), T.U.F. resta disciplinata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob[84].
Il regolamento attuativo precisa che connessa รจ l’attivitร che conยญsente di promuovere e sviluppare l’attivitร principale esercitata ed ammette le Sgr che prestano il servizio di gestione su base individuale a prestare i servizi accessori previsti dall’art. 1, comma 6, del T.U.F
Strumentale รจ invece l’attivitร che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta, rientrando in tale novero, a titolo esemยญplificativo, le attivitร : a) di studio, ricerca ed analisi in materia economica e finanziaria; b) di elaborazione, trasmissione e comuยญnicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie; c) la predisposizione e la gestione di servizi informatici o di elaborazioยญne dati; d) l’amministrazione di immobili ad uso funzionale[85].
Va poi sottolineato che il regolamento consente alle societร di gestione del risparmio abilitate alla prestazione del servizio di geยญstione su base individuale di prestare i servizi accessori previsti dall’art. 1, comma 6, del T.U.F, la qual cosa non manca di destare perplessitร considerato che esse non per questo assumono la veste di imprese d’investimento. Se, infatti, appare giustificabile che preยญstino quei servizi d’investimento effettivamente accessori a quello di gestione individuale, quantomeno singolare รจ che possano prestaยญre anche i servizi di consulenza alle imprese (art. 1, comma 6, lett. f del T.U.F.)[86].
Notevoli dubbi interpretativi solleva poi la citata possibilitร , che le societร di gestione del risparmio (e le Sicav) offrano fuori sede โquote ed azioni di OICRโ (art. 30, comma 3, lett. b) del T.UF.).
Il testo unico, infatti, nel confermare che l’offerta fuori sede non costituisce un’attivitร a sรฉ stante, ma semplicemente una modalitร di prestazione del servizio di collocamento[87], a differenza del decreto Eurosim (art. 22, comma 2, lett. b), con riferimento alle Sgr e alle Sicav, non limita espressamente l’offerta โalle quote di partecipazione e alle azioni dagli stesse emesseโ.
Si รจ pertanto sostenuto che alle Sgr e alle Sicav รจ ora consentito di procedere al collocamento fuori sede anche di quote ed azioni di OICR emesse da soggetti diversi, argomentando ciรฒ dalla diversitร delle formulazioni succedutesi nel tempo ovvero dal diverso tratยญtamento riservato alle imprese d’investimento e alle banche (art. 30, comma 4, secondo periodo)[88].
Invero, l’ambigua formula legislativa frutto di un emendamenยญto proposto dal Senato alla bozza di testo unico deliberata in prima lettura dal Governo[89], sembra possa giustificarsi in relazione all’articolazione dell’attivitร di gestione in monte in due attivitร [90], cosicchรฉ la possibilitร di collocare strumenti finanziari in deยญroga alla riserva di attivitร , dovrebbe ritenersi consentita alle Sgr e alle Sicav non indiscriminatamente, ma in presenza di un collegaยญmento tra collocatore e gestore[91] che valga a qualificarli nei confronti della clientela oblaยญta come โsocietร promotriceโ e โgestoreโ di un certo โprodotto fondoโ[92], e non vi siano norme statutarie che limitino l’oggetto sociale di chi intende offrire fuori sede alla sola gestione di fondi di altrui istituzione[93].
La soluzione prospettata รจ confermata anche dall’art. 55 del regoยญlamento Consob adottato con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998[94], come modificato con delibera 12409/2000[95], che ha ribadito, anche con riferimento alle azioni di Sicav (in precedenza non menzionate), che il collocamento diretto, anche fuori sede, delle societร di gestione del risparmio ha per oggetto โquote di fondi comuni d’investimento di propria istituzione o di OICR per i quali svolgono la gestioneโ.
Deve quindi ribadirsi in via generale l’impossibilitร che le soยญcietร di gestione del risparmio collochino quote o azioni di OICR di cui non siano promotrici, oppure gestori ex art. 36, comma 1, ovvero soggetti delegati alla gestione ai sensi dell’art. 33, comma 3, del T.U.[96]
In particolare, la norma da ultimo citata, prevede la possibilitร che il gestore del fondo affidi specifiche scelte d’investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore stesso[97].
Si tratta della c.d. delega di gestione, che non comporta che il โdelegatoโ sia parte del contratto con il sottoscrittore dell’OICR, quanto piuttosto rivesta la figura di sostituto dell’intermediario gestore ai sensi dell’art. 1717 c.c., e che non รจ riconducibile ad ipotesi di gestione collettiva, essendo la delega affidabile solo a soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di porยญtafogli su base individuale.
Trattasi di un’ipotesi di delegabilitร parziale della funzione geยญstoria, ancorate a specifiche condizioni, laddove la facoltร di delega generale non risulta consentita, in quanto l’intervento di un soggetยญto specializzato a cui affidare tutte le scelte d’investimento รจ risolto all’interno della nozione di gestione collettiva, con l’articolazione delle attivitร di cui essa si compendia e con la previsione di โsocietร promotriciโ e โgestoriโ[98].
Il carattere necessariamente parziale della delega in discorso, richiede quindi che il gestore individui puntualmente i settori e i criteri cui resta circoscritta l’attivitร dell’intermediario delegato, nรฉ possa esimersi dalla verifica, unitamente alla banca depositaria, del rispetto dei limiti del mandato conferito[99].
La delega infatti non implica alcun esonero o limitazione di responsabilitร della Sgr delegante, nรฉ sotto il profilo civilistico, nรฉ sotto i profili di vigilanza di competenza di Banca d’Italia e Conยญsob. A tal proposito, la normativa secondaria emanata da dette auยญtoritร dispone che la delega deve poter essere revocata in ogni momento, prevedere che il delegato si attenga nelle scelte degli investimenti alle istruzioni impartite periodicamente dai competenti organi della societร di gestione, nonchรฉ disciplinare il flusso โgiorยญnalieroโ[100] di informazioยญni, che consenta la ricostruzione del patrimonio gestito[101].
La disposizione in parola non rappresenta comunque una novitร assoluta rispetto al regime previgente, considerato che, oltre l’ipoยญtesi di delega di poteri di gestione dalle Sicav alle societร di gestioยญne di fondi comuni (art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 84 del 1992), la Banca d’Italia in passato aveva ritenuto โpossibile accedere a soluzioni organizzative in base alle quali si rendeva possibile deleยญgare a terzi professionisti le scelte specifiche degli investimenti nell’ ambito di strategie di asset management previamente definite dagli organi responsabili della societร di gestioneโ[102].
La fattispecie in esame si discosta poi da quella regolata dall’arยญticolo 24 T.U.F. in tema di gestione su base individuale, in quanto la delega, in tale ultimo caso, previa autorizยญzazione scritta del cliente, puรฒ riguardare sia l’intero portafoglio di gestioni dell’intermediario che parte di esso, cosรฌ come il singolo rapporto di gestione, in parte o nella sua interezza[103].
La ragione di tale diversitร di disciplina viene ricollegata all’esiยญgenza di restringere la riserva di attivitร nelle gestioni collettive a tipi organizzativi meno soggetti all’insorgere di conflitti di interessi[104], nonchรฉ al potere d’indirizzo riconosciuto all’investitore nelle gestioni individuali (e non anche in quelle collettive) di autorizzare come sinยญgolo, modifiche del contratto originario[105]. Motivazioni queste giร alla base dellโaccentramento delle funzioni gestorie collettive in soggetti che non svolgono altre forme di intermediazione finanziaria.
Diversa da quelle in discorso รจ infine l’ipotesi di delega di geยญstione riferita al patrimonio di Sicav (art. 43, comma 7), in quanto in tal caso la delega puรฒ essere conferita solo a Sgr, puรฒ riguardare l’intero patrimonio e non necessita della preventiva definizione di linee guida d’investimento[106].
In particolare, sul punto, รจ stata criticata la limitazione soggetยญtiva della qualifica di delegato alle sole societร di gestione del riยญsparmio, giร contemplata dal d.lgs. 84 del 1992, ma in un panorama normativo che vedeva la delega di gestione come evento eccezionale[107], laddove detta limitazione soggettiva, pur se opinabile, trova, come detto, ragion d’essere nella definizione del servizio di gestione collettiva data dall’art. 1, comma 1, lett. m) ed n) del T.U.F.
7. La SGR come socio: gestione attiva o passiva?
ร interessante osservare che uno dei principi ispiratori della delega legislativa che รจ dietro al testo unico delle finanza รจ la tutela delle minoranze[108].
Infatti, la Sezione II del Capo III del Titolo III della parte IV del testo unico รจ appunto rubricata โtutela delle minoranzeโ, allโinterno poi di tale sezione il concetto si ritrova espressamente menzionato nella rubrica dellโart. 125ย riferito alla convocazione dellโassemblea su richiesta della minoranza, ed ancora nellโart. 148, comma 2, sul collegio sindacale, ove si legge che almeno un sindaco deve essere eletto dalla minoranza.
Relativamente poi alla rappresentanza degli interessi delle minoranze per quanto concerne gli organi delle societร quotate, la scelta del Legislatore รจ stata quella di limitare al minimo lโintervento imperativo, delegando allโautoritร statutaria lโadozione di regole piรน pervasive.
Difatti tutelare le minoranze non vuol dire soltanto consentire ai singoli azionisti lโesercizio dei diritti individuali del socio, ma anche e soprattutto favorire lโaggregazione dei soci minoritari. Invero sono le aggregazioni dei soci che possono negoziare con il gruppo di controllo[109].
La ratio del testo unico รจ incentrata alla finalitร che le minoranze si coagulinoย intorno a centri esponenziali dei loro interessi.
Lโinvestitore istituzionale, che mira alla massima redditivitร dellโinvestimento e non al controllo dellโemittente, sembra poter dare migliori garanzie di trasparenza, ferma restando la necessitร di vigilare attentamente sui possibili conflitto di interesse[110].
La capacitร della SGR di porsi quale gestore unico del risparmio indirizzato verso lโinvestimento azionario nelle varie forme previste dalla legge, ne fa un soggetto potenzialmente idoneo a svolgere quel ruolo di aggregazione a cui si faceva riferimento prima.
Tuttavia ci si รจ chiesti se effettivamente sussista un interesse degli investitori istituzionali a servirsi dei poteri attribuiti alle minoranze[111]. Le perplessitร sorgono in virtรน del fatto che i poteri attribuiti alle minoranze nel testo unico sono โpoteri di rotturaโ poteri il cui esercizio รจ โprice sensitiveโ cioรจ incidente sul valore del titolo[112].
Per questo motivo si รจ orientati nel ritenere che lโinvestitore istituzionale non avrebbe interesse ad esercitarli potendo al massimo servirsene come strumento di negoziazione con la maggioranza e con il management come minaccia per ottenere maggiori informazioni sulla gestione della societร partecipata[113].
In veritร se lโinvestitore istituzionale non ha interesse ad esercitare questi poteri anche la possibilitร di minacciarne lโuso รจ piuttosto residuale.
Non di recente peraltro ci si รจ interrogati[114] sul contegno della SGR nelle assemblee delle societร quotate in cui detengano partecipazioni, con specifico riferimento alla presentazione di liste di minoranza. In particolare si รจ cercato di individuare:
1) quali comportamenti siano da tenere in occasione delle assemblee,ย per la presentazione delle dette liste di minoranza ai fini della nomina degli organi sociali
2) quali comportamenti pur concertati siano estranei dalla nozione di patto fatta propria dal testo unico
3) quali comportamenti, invece, siano qualificati โpattiโ e, perciรฒ, siano da comunicare alla Consob e al mercato.
La decisione di una pluralitร di societร di gestione del risparmio di presentare una comune lista dei candidati in prossimitร di unโassemblea ordinaria, convocata per deliberare il rinnovo delle caricheย sociali, trova la propria giustificazione pratica nellโesigenza di consentire il raggiungimento della percentuale di capitale, per cui spesso gli statuti subordinano la presentazione di liste di minoranza, oltre che nellโintenzione di accrescere la probabilitร di elezione dei candidati indicati, agevolando la convergenza dei voti delle societร di gestione sui nomi inclusi nella lista.
In conclusione alla luce delle considerazioni suesposte non puรฒ che ribadirsi il valore precettivo pieno dellโenunciato dellโart. 40, comma 2, t.u. per il quale โla societร di gestione del risparmio provvede, nellโinteresse dei partecipanti, allโesercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestitiโ.[115]
Per quanto attiene specificatamente il diritto di voto, rimuove ogni dubbio circa lโascrivibilitร dello stesso alla societร di gestione.
La scelta del Legislatore non รจ dunque nel senso della privazione del diritto di voto, ma del limite e della funzionalizzazione del suo esercizio allโinteresse dei partecipanti.
Ed invero, va esclusa la legittimitร di una linea di comportamento che preveda la sistematica astensione dallโesercizio del diritto dโintervento e di voto: detta evenienza oltre a no corrispondere al modello di governo societario ipotizzato dal legislatore e al ruolo attivo pensato per gli investitori istituzionale, potrebbe precludere alle SGR di esercitare, nel caso concreto, unโazione dissuasiva rispetto a decisioni del management o del gruppo di controllo considerate pregiudizievoli per lโinteresse della societร e contrastanti con lโobiettivo di realizzare la massimizzazione del valore delle azioni. Va ulteriormente condannato il comportamento che si traduca nella sistematica approvazione in sede assembleare delle proposte formulate dal management o dallโazionistaย di riferimento, senza effettuare una ponderata valutazione dellโincidenza che tale proposta puรฒ esercitare sul valore delle azioni.
In sostanza il gestore puรฒ adottare liberamente e nellโapprezzamento dellโinteresse dei partecipanti, una scelta in termini:
1) di non partecipazione allโassemblea
2) dโintervento al fine di favorire la costituzione dellโassemblea seguito da astensione dalla votazione
3) dโintervento e di partecipazione al voto, in adesione, dissenso rispetto alla proposta di deliberazione formulata dagli amministratori dellโemittente[116].
Gli investitori istituzionali quindi, sono soggetti il cui contegno si distacca tanto da quello degli azionisti che intendono utilizzare la partecipazione come strumento di governo dellโimpresa, quanto da quello degli azionisti risparmiatori.
Gli investitori istituzionali si interpongono infatti, tra formazione del risparmio disposto allโinvestimento azionario e formazione del capitale rischio delle imprese che a quel risparmio attingono, garantendo una selezione ed una gestione professionale degli investimenti, nel segno della diversificazione e della stabilitร dei rendimenti.
Sezione 2
I fondi comuni di investimento
1. I fondi comuni di investimento: regole di comportamento e controlli
I fondi comuni di investimento piรน conosciuti dal pubblico sono i c.d. fondi aperti (open-end investment trust), offerti ai risparmiatori continuativamente per la loro sottoscrizione in quote.
Il capitale dei fondi aperti varia continuamente per effetto delle nuove sottoscrizioni o per i rimborsi e sono detti โapertiโ in quanto i sotto scrittori sono liberi di uscire dal fondo in ogni momento, chieยญdendo il rimborso delle quote secondo le modalitร previste dallo schema di funzionamento (Regolamento) del fondo ed รจ proprio nella liquidazione dell’investimento che si manifesta una delle prinยญcipali caratteristiche dei fondi aperti: non solo la libertร di ingresso, ma anche e soprattutto la libertร di uscita per il risparmiatore.
Il fondo aperto รจ suddiviso in parti, che rappresentano quote di partecipazione al patrimonio comune e il prezzo di ciascuna parte si determina come rapporto tra il totale delle attivitร nette del fondo e il numero delle quote in circolazione.
Gli strumenti e i prodotti finanziari di proprietร del fondo sono custoditi da una banca (banca depositaria) che vigila sulla effettiva esiยญstenza di tali valori e che accerta la legittimitร delle operazioni di emisยญsione e rimborso delle quote del fondo, sul calcolo del loro valore e sulla destinazione dei proventi del fondo. La banca depositaria acยญcerta, altresรฌ, che nelle operazioni del fondo, la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d’uso e provvede ad eseguire le operazioni di investimento disposte dalla SGR verificandone la regolaritร .
La struttura organizzati va dei fondi comuni di investimento verte pertanto sui seguenti tre soggetti[117]: la Societร di gestione del risparmio; la Banca depositaria; l’insieme dei partecipanti.
I capitali versati dai sottoscrittori formano un patrimonio autoยญnomo (fondo comune) sul quale la societร di gestione del risparmio esercita le funzioni di amministrazione e la banca depositaria quelle di custodia dei titoli e di controllo sull’attivitร svolta dalla SGR, asยญsumendosene le relative responsabilitร .
In particolare, alla banca depositaria รจ affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilitร liquide del fondo comune.
L’adozione di un tale modello organizzativo offre una magยญgiore tutela ai partecipanti, in quanto la netta separazione delle diยญverse funzioni consente di realizzare da un lato, una piรน spiccata professionalitร tecnica nell’ambito della SGR e dall’altro una preยญcisa individuazione della sua attivitร , il che a sua volta favorisce le funzioni di controllo rendendo meno facili pericolose commistioni per gli interessi dei sotto scrittori.
Dal canto loro, i sottoscrittori non hanno diritto ad influire sull’attivitร di gestione del patrimonio del fondo; essi si limitano ad aderire ad una proposta contrattuale integralmente precostituita e trovano la loro tutela nel controllo amministrativo dell’organo di viยญgilanza sul contenuto del regolamento. A fronte di tale adesione, ai sottoscrittori possono essere rilasciati certificati rappresentativi della quota di partecipazione al fondo, che nel caso di fondi aperti sono rimborsabili in ogni momento[118].
I fondi comuni aperti armonizzati investono il proprio patrimoยญnio in: strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; parti di OICR – ovvero quote di fondi, azioni di Sicav e azioni di ETF โarmonizzatiโ; strumenti finanziari non quotati, per i quali esiste un mercato attivo; strumenti finanziari derivati[119].
La detenzione di liquiditร รจ ammessa solo per esigenze di tesoยญreria.
Per impedire operazioni ad alto rischio, la Banca d’Italia ha introdotto in via generale i seguenti divieti:
- a) concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in maยญteria di operazioni a termine su strumenti finanziari (prestito titoli, pronti contro termine);
- b) vendere allo scoperto strumenti finanziari o assumere posiยญzioni in strumenti derivati equivalenti alle vendite allo scoperto;
- c) investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR;
- d) acquistare metalli o pietre preziosi o certificati rappresentaยญtivi dei medesimi.
Per garantire la necessaria liquiditร del patrimonio, la Banca d’Italia ha altresรฌ introdotto limiti allโinvestimento in titoli non quotati fisยญsando al 10% dell’attivo del fondo lโammontare complessivo degli strumenti finanziari non quotati che possono essere detenuti da un fondo. In tale ammontare deve essere fatto rientrare anche il vaยญlore corrente dei contratti derivati OTC (ad es. valore del premio per l’acquisto di opzioni).
Per garantire il frazionamento del rischio attraverso la diversifiยญcazione degli investimenti, sono stati altresรฌ previsti limiti all’investiยญmento in titoli di uno stesso emittente. Il fondo aperto infatti, non puรฒ essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente o in parti di uno stesso OICR per un valore superiore al 5 per cento del totale delle attivitร .
La regola intende limitare l’esposizione del fondo/comparto di Sicav nei confronti di uno stesso emittente, qualunque sia la tiยญpologia di strumento finanziario emesso, siano essi titoli di deยญbito, titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio. Il valore percentuale deve essere calcolato prendendo come denominatore il totale delle attivitร del prospetto contabile giornaliero del fondo e non il valore netto (Nav).
Detto limite รจ elevato al 10 per cento, a condizione che si tratti di strumenti finanziari quotati e che il totale degli strumenti finanยญziari degli emittenti in cui il fondo investe piรน del 5 per cento delle proprie attivitร , non superi il 40 per cento del totale delle attivitร del fondo medesimo.
Ciรฒ implica che al gestore รจ consentito superare la soglia del 5 per cento di investimento dell’attivo del fondo in strumenti di un unico emittente, a condizione che tutti gli strumenti finanziari dell’eยญmittente costituenti lโaggregato investito siano quotati.
Il limite di concentrazione รจ altresรฌ elevabile al 35 per cento, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato aderente all’OCSE o da Organismi internazionali di carattere pubยญblico di cui fanno parte uno o piรน Stati membri dell’Unione Europea (BEI, BIRS ecc.).
Infine, il regolamento ammette l’investimento fino al 100 per cento di strumenti finanziari emessi da uno Stato aderente all’OCSE, a condizione, perรฒ, che tale facoltร di investimento sia conยญtemplata nel regolamento di gestione del fondo, e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30 per cento del totale delle attivitร del fondo.
Per evitare l’insorgere di conflitti di interesse, la Banca d’Italia ha altresรฌ introdotto limiti all’investimento in titoli emessi o colloยญcati da societร appartenenti ad un medesimo Gruppo, fissando una soglia massima del 30 per cento del totale delle attivitร del fondo. Tale limite รจ ridotto al 15 per cento quando il gruppo รจ quello di appartenenza della SGR.
I limiti indicati nel presente paragrafo non si applicano nel caso dei fondi che prevedono, come politica di investimento, di riprodurre la composizione di un determinato indice di borsa sufficientemente diverยญsificato, di comune utilizzo, gestito e calcolato da soggetti di elevato standing e terzi rispetto alla SGR.
L’investimento in parti di altri OICR รจ ammesso se la composiยญzione del portafoglio degli OICR acquistati (riscontrabile dalle preยญvisioni regolamentari, se trattasi di fondo comune, o dallo statuto, se trattasi di Sicav), risulti compatibile con la politica di investiยญmento del fondo acquirente.
Con riguardo all’investimento in Fondi/Sicav della stessa SGR, la Banca d’Italia ha stabilito che la possibilitร di acquistare quote di altri OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altra SGR del gruppo (OICR โcollegati โ) debba essere prevista dal regolamento del fondo.
Al fine di evitare che sul fondo di fondi possano gravare, oltre alle commissioni di gestione โdiretteโ, anche quelle indirettamente pagate sui fondi acquisiti, la norma specifica โche il regolamento del fondo deve prevedere che sul fondo acquirente non verranno fatti graยญvare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti e che la parte del fondo rapยญpresentata da parti di OICR โcollegatiโ non viene considerata ai fini del computo delle commissioni di gestione โ.
L’investimento in parti di OICR รจ ammesso solo se trattasi di fondi/azioni di Sicav rientranti nell’ambito di applicazione della Diยญrettiva 85/611/CEE, (โarmonizzatiโ) e nel limite massimo (per sinยญgolo Oicr o per insieme di Oicr acquistati) del 5 per cento dell’attivo del fondo. In tale ambito, va specificato che l’investimento in azioni di un ETF, qualora quest’ultimo replichi un indice โarmonizzatoโ che rispetti i limiti imposti dalla Direttiva 85/611[120], puรฒ essere efยญfettuato nel limite del 5%, dato che l’ETF, come detto, rientra nel coacervo degli Oicr[121].
L’investimento in strumenti finanziari derivati invece[122] รจ consentito a condizione che il regolamento del fondo definisca i criteri di utilizzo e le finalitร perseguite (es. copertura dei rischi) e che tale investiยญmento non alteri il profilo di rischio indicato tra gli obiettivi del fondo espressi nel regolamento stesso. In ogni caso, l’attivitร in deยญrivati non deve mai determinare posizioni equivalenti a vendite allo scoperto[123].
La SGR puรฒ effettuare operazioni su contratti derivati standarยญdizzati negoziati su mercati regolamentati, su altri strumenti finanยญziari derivati c.d. over the counter. In quest’ultimo caso, a condiยญzione che siano negoziati con controparti di elevato standing sottoยญposte alla vigilanza di un’Autoritร pubblica e che abbiano ad ogยญgetto titoli quotati, tassi di interesse o di cambio nonchรฉ indici di borsa o valute. L’ammontare degli impegni in derivati assunti dal fondo non puรฒ comunque essere superiore al valore complessivo netto del fondo stesso[124].
Nella determinazione degli impegni assunti dal fondo le operaยญzioni di compravendita a termine con regolamento oltre 5 giorni sono equiparate ai contratti future.
A fronte degli impegni rivenienti dalle operazioni in strumenti finanziari derivati di ammontare complessivamente superiore al 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, nel patrimonio dello stesso dovranno essere presenti, per un ammontare pari all’eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:
- a) i titoli o le altre attivitร che il fondo si รจ impegnato a consegnare;
- b) i titoli o le altre attivitร idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell’ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute (es. IRS);
- c) disponibilitร liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilitร il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni asยญsunti.
Nel calcolo dei limiti di investimento, le operazioni in strumenti finanziari derivati su tassi e valute non si riflettono sulla posizione in titoli riferita a ciascun emittente e gli strumenti derivati che hanno per oggetto titoli di singoli emittenti (es. future o equity swap relativi a titoli specificamente individuati) sono equiparati ad operazioni a termine sui titoli sotto stanti e, pertanto determinano, alternativaยญmente, un incremento o una riduzione della posizione assunta dal fondo su tali titoli. Nel caso di acquisto di indici di borsa in cui vi sia una presenza significativa di alcuni titoli la SGR deve verificare che la posizione complessiva riferita ai singoli emittenti tali titoli ยญtenendo anche conto degli altri strumenti finanziari dell’emittente detenuti dal fondo sia coerente con i limiti di concentrazione soยญpra riportati[125].
L’utilizzo di strumenti derivati riveste sempre una valenza struยญmentale rispetto ad altre posizioni in essere, ovvero contingenti. Nello specifico, tale investimento puรฒ assumere una duplice connoยญtazione:
– finalitร di copertura di posizioni giร esistenti, attraverso l’iยญstituzione di una posizione finanziariamente opposta a quest’ultima;
– finalitร speculative, entro specifici limiti, che, grazie all’efยญfetto leva intrinseco negli strumenti derivati, permette una piรน effiยญciente gestione della liquiditร .
L’esigenza di copertura puรฒ insistere su varie tipologie di rischio quali: rischio di svalutazione della posizione, rischio di deprezzaยญmento per le posizioni in divisa e rischio di insolvenza dell’emitยญtente/controparte. Per ognuna di queste tipologie esiste una specifica strategia imp1ementabile tramite l’assunzione di impegni in struยญmenti derivati.
Per quanto attiene, invece, l’esigenza speculativa, i derivati, quali ad esempio i future, consentono di porre in essere un investiยญmento su un determinato indice e per un determinato controvalore, impegnando un capitale notevolmente inferiore. La differenza d’imยญporto puรฒ essere, cosรฌ, utilizzata per acquistare, a titolo esemplificaยญtivo, titoli del mercato monetario, che permettono di perseguire gli obiettivi di garanzia previsti per questa tipologia di investimenti e, nello stesso tempo, ottenere anche un rendimento minimo.
Il provvedimento Banca d’Italia 20 settembre 1999 prevede, per questi strumenti, a prescindere dalla finalitร che ne sottende l’uso, specifici vincoli sull’utilizzo da parte di Oicr armonizzati e, in particolare:
- il divieto di operazioni equivalenti a vendite allo scoperto;
- il divieto di assunzione di impegni superiori al valore netto del fondo.
Con riferimento al punto 1, si considera possibile, nel limite del 10% del valore netto del fondo, acquistare opzioni Put, ovvero venยญdere future su indici azionari o su panieri di titoli obbligazionari per un’efficiente gestione di portafoglio.
Riguardo invece al punto 2, รจ opportuno precisare che, oltre a tale limite generale, sussiste un vincolo specifico di utilizzo che preยญvede, per impegni rivenienti superiori al 10% del valore complessivo netto del fondo, che nel patrimonio siano ricompresi, per un amยญmontare pari all’eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:
- i titoli o le altre attivitร che il fondo si รจ impegnato a consegnare;
- i titoli o le altre attivitร idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell’ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute;
- disponibilitร liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilitร il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.
Rispetto a questo ulteriore vincolo, si fa presente come la ratio dello stesso, unitamente al divieto di impegnare il fondo tramite deยญrivati per un importo superiore al Nav, sia quella di impedire un leยญverage economico dell’Oicr, che consentirebbe per il fondo l’insorยญgenza di una potenziale posizione debitoria, con possibile insolvenza dello stesso.
A differenza dei fondi armonizzati, i fondi non armonizzati, seยญcondo il Provvedimento della Banca d’Italia 20 settembre 1999, possono investire anche in depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenente al โGruppo dei dieciโ (G-10). Tali depositi non possono avere vinยญcolo di durata superiore a 12 mesi per almeno il 50 per cento deยญvono essere rimborsa bili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.
Il patrimonio del fondo non puรฒ essere investito in misura supeยญriore al 20 per cento del totale delle attivitร in depositi presso un’uยญnica banca. Tale limite รจ ridotto al 10 per cento nel caso di investiยญmenti in depositi presso la banca depositaria del fondo. In ogni caso i depositi presso banche di uno stesso gruppo, non possono eccedere il 30 per cento del totale delle attivitร del fondo. Nel caso di depositi presso banche del gruppo di appartenenza della SGR, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle appliยญcate dalla banca medesima alla propria clientela primaria. Nel caso in cui il fondo detenga strumenti finanziari emessi da una banca presso la quale ha effettuato depositi, i limiti del presente paragrafo sono calcolati sommando il valore di tali strumenti a quello dei deยญpositi bancari in essere. Ai fini della verifica dei suddetti limiti, non si tiene conto della liquiditร detenuta per esigenze di tesoreria presso la banca depositaria.
2. I fondi azionari chiusi in Italia tra opportunitร e ostacoli allo sviluppo
I fondi chiusi in Italia sono stati istituiti con la legge n. 344 del 14 settembre 1993.
La legge 344/93 ha contribuito ad elevare il numero degli intermediari finanziari specializzati nellโofferta di capitale di rischio alle imprese. La disciplina dei fondi chiusi si fonda su un modello trilaterale: societร di gestione, banยญca depositaria, patrimonio comune, ricalcando cosรฌ la normativa sui fondi d’investimento aperti[126] introdotti dalla legge n. 77/83.
Le SGR che gestiscono fondi comuni di investimento di tipo chiuso sono tenute ad acยญquisire in proprio una quota pari ad almeno il 2% del patrimonio di ciascun fondo[127]. Qualora le attivitร di gestione e promozione del fondo siano svolte da distinte SGR[128], ciascuna di esse deve acquisire in proprio una quota pari allโ1% del patrimonio del medesimo fondo.
Le SGR devono operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei parยญtecipanti al fondo, organizzandosi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitto di interesse tra i patrimoni gestiti e adottando misure idonee a salvaguardare i diritti dei sottoscrittori ai fondi.
Per quanto riguarda i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari posseduta dal fondo, la SGR provvede, nellโinteresse dei partecipanti, allโesercizio dei medesimi, salvo diversa disposizione di legge.
Al fine di evitare che la SGR ponga in essere comportamenti fraudolenti, il TUF dispone che la custodia delle disponibilitร liquide e degli strumenti finanziari, che costituiscono il patrimonio del fondo, sia affidata ad una banca[129], la quale รจ tenuta ad eseguire le istruzioni delยญla SGR, salvo diversa disposizione della legge o dei regolamenti degli organi di vigilanza.
Nellโesercizio delle proprie funzioni la banca depositaria[130] accerta la legittimitร delle operazioni di emissione e di rimborso delle quote del fondo, il calcolo del valore e la destiยญnazione dei redditi del fondo.
Inoltre, รจ responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti al fondo di ogni preยญgiudizio da essi subito in caso di inadempimento[131].
Il patrimonio di un fondo chiuso viene raccolto attraverso un’unica emissione di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.
Queste devono essere sottoscritte entro diciotto mesi dalla data di approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca dโItalia o, nel caso in cui le quote siano offerte al pubblico, dalla data di pubblicazione del relativo prospetto informativo.
Il patrimonio del fondo รจ autonomo e distinto a tutti gli effetti sia dai patrimoni della SGR e della banca depositaria, che da quelli di ciascun partecipante.
Tale indipendenza si concreta nel divieto di compiere su di esso ogni tipo di azione eseยญcutiva da parte dei creditori della SGR e della banca depositaria; le azioni dei creditori dei singoli investitori sono invece ammesse nei limiti delle rispettive quote di partecipazione.
Dunque i fondi chiusi sono stati istituiti al fine di stimolare lo sviluppo di operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, con impegno particoยญlare nel capitale di rischio e nella gestione delle piccole e medie imprese ancora non quotaยญte in una borsa valori.
Per quanto riguarda il profilo strutturale, nei fondi introdotti con la legge n.344/93, lโammontare del capitale da sottoscrivere รจ prefissato e determinato al momento della proยญmozione del fondo: quindi non vi รจ la libertร di entrata e uscita che caratterizza i fondi aperti.
La normativa sui fondi chiusi รจ stata in seguito sottoposta ad una sostanziale riforma mediante due ulteriori provvedimenti: il Testo Unico della Finanza (TUF), cioรจ il D.Lgs. n. 58/98, ed il D.Lgs. n. 461/97, che ha regolato il trattamento fiscale del fondo.
Il TUF definisce quale โfondo chiusoโ il fondo comune d’investimento, costituito da un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralitร di partecipanti, gestito in monte, in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
Tale istituto รจ inserito nella disciplina relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), insieme ai fondi aperti ed alle societร di investimento a capitale vaยญriabile (SICAV) e rientra nel fenomeno espressamente previsto dal legislatore di gestione collettiva del risparmio[132], attivitร che, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 58/98, รจ riservata alle societร di gestione del risparmio (SGR) ed alle SICAV[133].
La novitร della disciplina risiede nellโintroduzione del gestore unico del risparmio, rapยญpresentato dalla SGR, la quale, ai sensi del D.Lgs. 58/98, di cui all’art. 33, รจ autorizzata a prestare sia il servizio di gestione collettiva, sia quello di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; puรฒ inoltre istituire e gestire fondi pensione e svolgere le attivitร connesse o strumentali a quelle appena elencate.
Il TUF ha in sostanza abrogato la legge 344/93 e, nellโambito di un processo di proยญgressiva delegificazione, ha delegato alla normativa secondaria il compito di disciplinare nel dettaglio la materia.
A seguito del TUF, infatti, sono stati emanati i regolamenti della Banca d’Italia del 1 luglio 1998 e del 20 settembre 1999, la delibera della Consob[134] n. 11522 del 1 luglio 1998 ed il decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 24 maggio 1999.
Il primo provvedimento della Banca dโItalia, per quanto attiene ai fondi mobiliari chiusi, ha regolato in particolare lโattivitร delle SGR disciplinandone lโautorizzazione, lโadeยญguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, la partecipazione al capitale, lโorganizzazione amministrativo-contabile, i controlli interni e l’operativitร allโestero.
La Banca dโItalia ha inoltre provveduto a fissare i criteri generali per la redazione ed il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni dโinvestimento, dettando una specifica normativa inerente lโofferta in Italia di quote di fondi comuni di Paesi dellโUnione Europea.
Il secondo provvedimento ha ad oggetto la disciplina delle partecipazioni detenibili dalยญle SGR, il contenimento ed il frazionamento del rischio, i criteri di valutazione del patrimoยญnio del fondo, le operazioni di fusione e scissione di SGR e la procedura di fusione tra fondi comuni.
Lโultima parte del provvedimento รจ dedicata alla regolamentazione delle caratteristiche dei certificati di partecipazione ai fondi e alle condizioni per lโassunzione dellโincarico di banca depositaria.
La delibera Consob individua, invece, le informazioni da fornire al pubblico nellโambito della commercializzazione delle quote e determina le modalitร con cui devono essere resi pubblici elementi contrattuali quali il prezzo di emissione, di vendita, di riacquisto e di rimยญborso delle quote.
Il regolamento del Ministero del Tesoro, infine, determina i criteri generali cui devono uยญniformarsi i fondi comuni dโinvestimento con particolare riguardo allโoggetto dellโinveยญstimento, alle categorie di investitori cui รจ destinata lโofferta delle quote, alle modalitร di partecipazione ai fondi aperti e chiusi ed allโeventuale durata minima e massima degli stessi.
3. Il private equity come asset class per gli investitori istituzionali
Con lโespressione private equity si individua unโorganizzazione preposta allo svolgimento di attivitร quali lโassunzione di partecipazioni al capitale di rischio delle imprese non finanziarie, lโorganizzazione e il finanziamento di operazioni di leva finanziaria (Leverage Buy-Out, LBO) per la parte attinente il capitale azionario[135], la consulenza in tema di assetti proprietari.
Il private equity combina lโattivitร di finanziamento, che รจ realizzata attraverso l’assunzione di partecipazioni al capitale azionario delle aziende finanziate, con quella di servizio, che consiste nell’ideazione, montaggio e gestione dell’operazioยญne stessa.
Il private equity puรฒ essere sia un intermediario finanziario di diritto italiano, attualmente nelle possibili configurazioni di SGR preposta alla gestione di fondi chiusi di investimento, oppure un intermediario finanziario ai sensi degli artt. 107 e 108 del TUB, sia un intermediario finanziario di diritto estero, sia una societร non classificabile come intermediario finanziario e quindi non soggetta alla vigilanza delยญla Banca d’Italia.
Con riferimento allโattivitร di finanziamento, il private equity distingue tra lโasยญsunzione di partecipazioni di maggioranza e quelle di minoranza.
Nelle partecipazioni di maggioranza lโinvestitore รจ interessato a conseguire il controllo dellโazienda al fine di disporre di tutte le leve necessarie per influenzarne la gestione e lo sviluppo, fatti salvi gli eventuali accordi sottoscritti allโinterno dei patti parasociali; per operare in questo segmento sono necessarie competenze industriali e tecnologiche marcate poichรฉ lโinvestitore diventa proprietario dellโazienda ed รจ quindi, di conseguenza, chiamato a gestirla o direttamente oppure, piรน frequentemente, attraverso la nomina di un management di fiducia; in questo segmento del mercato, oltre alle aziende industriali, che esulano dalla trattazione, sono attivi numerosi fondi chiusi di diritto estero che possono essere sia portatori di propri progetti industriali[136] sia partner finanziari di team manageriali e imprenditoriali che vogliono sviluppare una propria business idea[137].
Nelle partecipazioni di minoranza lโinvestitore entra nel capitale dellโimpresa seguendo una logica finanziaria di ritorno economico sullโinvestimento; egli valuta il proยญgetto imprenditoriale del soggetto gestore, che ha e vuole mantenere il controllo dei diritti proprietari dellโazienda, e ha un grado minore di interesse a entrare direttamente nella sua conduzione; in questo ambito rientrano gli interventi volti a sostenere finanยญziariamente i progetti di sviluppo delle imprese, soprattutto a proprietร familiare[138], e altre operazioni di natura finanziaria volte, almeno nelle intenzioni degli intermediari finanziatori, a condurre lโimpresa verso forme di finanza diretta (per esempio, quotazioยญne nel mercato azionario)[139].
Dietro lโetiยญchetta โdi minoranzaโ si cela una pluralitร di operazioni, e quindi di tipologie di parยญtecipazioni, che hanno tra di loro caratteristiche diverse.
A questo proposito si avanza una classificazione delle partecipazioni articolata in due macroaree:
- gli investimenti cosiddetti in bonis;
- gli investimenti a seguito di situazioni patologiche d’impresa.
I primi individuano quelle aziende sane dal punto di vista operativo e che hanno bisogno di aumentare il capitale di rischio per:
- ristrutturare la struttura finanziaria, al fine di riequilibrarla a favore del capitale azionario (rientro del quoziente di leva finanziaria);
- raccogliere risorse finanziarie esterne che eccedono le disponibilitร di autofinanยญziamento della compagine proprietaria in concomitanza con operazioni di natura straordinaria (per esempio, un’acquisizione, il ridisegno della compagine proprieยญtaria ecc.) e comunque di sviluppo delle dimensioni aziendali.
Gli investimenti a seguito di situazioni patologiche Individuano la macroarea delle imprese in crisi che ha un particolare rilievo nei portaยญfogli di partecipazioni delle banche a fasi cicliche in corrispondenza del manifeยญstarsi di numerose crisi dโimpresa quali quelle nella prima metร degli anni Novanta dello scorso secolo e dellโinizio dellโattuale decennio. Elemento cruciale relativo a questa forma di partecipazione รจ la capacitร dellโazienda partecipata di ristabilire una sana gestione operativa attraverso il recupero della propria posizione competiยญtiva nel mercato.
Gli interventi di risanamento si articolano in due segmenti specifici:
- interventi di ristrutturazione stragiudiziale. Riguardano la fase di crisi conclamata, quando lโazienda รจ in una situazione di illiquiditร e spesso di temporanea insolvenยญza. L’esperienza maturata nel corso degli anni Novanta ha ampliato il tipico interยญvento di risanamento dal modello del piano economico-finanziario, che poteva prevedere la conversione del debito in capitale di rischio, a quello dellโintervento โchirurgicoโ, volto a isolare rapidamente la parte sana dellโazienda da quella malata al fine di venderla sul mercato delle acquisizioni e, con il ricavato, sanare le posizioni debitorie pregresse. Considerata lโestrema difficoltร a operare in questo ambito e le competenze specialistiche che sono necessarie, appare molto improbaยญbile che gli intermediari finanziari generalisti abbiano convenienza a entrare nel segmento, come pure non vi sono allo stato attuale intermediari specializzati attivi in Italia[140];
- interventi di turn around. Queste operazioni possono porsi a monte o a valle di una crisi conclamata. In entrambi i casi la patologia aziendale non รจ cosรฌ acuta come negli interventi di ristrutturazione. Lโazienda ha un calo dei profitti oppure perdite dovuti alla minore competitivitร e necessita di capitale di rischio per poter disporre di un capitale paziente per finanziare gli investimenti che sono alla base del programmato recupero della competitivitร stessa. In termini operativi queste operaยญzioni possono essere assimilate al capitale per lo sviluppo, anche se il rischio aziendale che presentano รจ superiore rispetto alla casistica delle imprese in bonis. Proprio a causa del rischio elevato si preferisce condurre questi interventi attraverยญso soggetti specializzati.
L’obiettivo del private equity che opera nel mercato del capitale per lo sviluppo attraverso lโacquisizione di partecipazioni prevalentemente di minoranza รจ quello di apยญportare nellโimpresa il capitale necessario[141] per sostenere un progetto-strategia di creยญscita ideata e gestita dal gruppo imprenditoriale โ proprietario – dirigente dell’azienda, preesistente al momento dell’investimento[142].
Il capitale introdotto deve essere utilizzato per favorire lโincremento del valore dellโazienda, che รจ ottenibile attraverso la realizzazione della strategia finanziata. Al terยญmine del periodo di investimento tale aumento di valore dovrร essere concretizzato attraverso la cessione della partecipazione a un prezzo che sia superiore rispetto a quello di carico e che sia rappresentativo dell’incremento di valore (guadagno in conยญto capitale, cosiddetto capital gain). Il processo lungo il quale si assume una decisioยญne di investimento di questo tipo da parte del private equity รจ caratterizzato da alcuni elementi fondamentali:
- lโindividuazione dellโazienda target;
- lโattivitร di analisi delle prospettive di sviluppo dellโazienda;
- la valutazione del prezzo di acquisto delle azioni;
- il regolamento dei rapporti tra lโazionista di maggioranza (il gruppo imprenditoriaยญle) e quello di minoranza (lโinvestitore finanziario);
- la gestione e l’uscita dall’investimento.
La prima fase del processo consiste nellโindividuazione delle azienยญde che possono essere dei potenziali investimenti. Le caratteristiche ricercate nelle aziende target sono: a presenza di interessanti prospettive di crescita dimensionale attraverso la realizzazione di strategie di innovazione di prodotto/di processo, di apertura di nuoยญvi mercati geografici (internazionalizzazione), di integrazione verticale a monte e/o a valle al fine di presidiare la filiera produttiva e rafforzare la propria posizione competitiva; la possibilitร di realizzare delle acquisizioni strategiche di concorrenti importanti dell’azienda al fine di accelerare il tasso di crescita, di acquisire nuovi vantaggi competitivi e di rafforzare la propria posizione nei mercati di sbocco; lโappartenenza a settori che prevedano interessanti tassi di sviluppo a breve e a medio termine meglio se frammentati e suscettibili di consolidamento nel medio periodo; la possibilitร di realizzare margini crescenti e sostenuti nel breve e medio termine e superiori rispetto alla media dei settori industriali; una dimensione operativa e di struttura prospettica compatibile con l’ipotesi di una quotazione nel mercato azionario al termine del periodo di investimento[143]; una struttura aziendale sufficientemente articolata in termini di strumenti di proยญgrammazione e di controllo delle performance e guidata da un team manageriale competente e con un’attribuzione delle deleghe operative bene definita.
Inoltre, gli operatori del capitale per lo sviluppo escludono le aziende che necessiยญtano di interventi di ristrutturazione o di turn around per la ripresa delle prospettive di crescita perchรฉ l’intervento in questa tipologia di imprese viene giudicato come un ambito per specialisti.
Se il primo contatto ha buon esito, allora si approfondisce lโesame della situazione al fine di comprendere se lโoperazione possa essere di reciproco interesse per entrambe le parti in causa. Questo supplemento di indagine si concretizza sia in una serie di incontri e colloqui per conoscere il management aziendale e il suo orientamento alla crescita sia nell’ampliamento e nell’approfondimento delle analisi competitiva e di bilancio avviate con il quick scan.
In particolare con riferimento al secondo punto, le indagini che tipicamente vengoยญno svolte riguardano:
- una due diligence fiscale preliminare al prosieguo delle trattative nel caso in cui si abbia il sospetto della presenza di pratiche volte all’evasione fiscale nell’ambito dell’impresa (per esempio, mancata contabilizzazione di ricavi e di costi);
- unโattenta revisione e discussione del business plan aziendale, se presente, che รจ stato redatto dal management;
- una prima determinazione di massima del fabbisogno finanziario esterno richiediยญbile dall’azienda e del valore del capitale economico aziendale.
Nel caso in cui le parti dimostrino una concreta intenzione a proseguire nella trattativa[144], si arriva a stipulare una lettera di intenti (letter of agreement), preliminare al contratto vero e proprio, volta a definire i possibili termini dell’operazione.
Nella lettera di intenti sono formalizzati, tra gli altri, i seguenti elementi: il prezzo base, ossia la valutazione del capitale economico, dal quale partire per determinare il valore di cessione della partecipazione, e i criteri di valutazione che saranno adottati; le aree aziendali che verranno indagate e le modalitร di metodo che verranno applicate per compiere degli approfondimenti conoscitivi volti a verificare la veridicitร dei prospetti contabili finora forniti al fine di arrivare a una corretta e veritiera valutazione del capitale economico; la concessione di un’esclusiva all’investitore per un periodo di tempo limitato (di solito due-tre mesi) con la quale l’impresa si impegna a non intrattenere rapporti nรฉ tantomeno a concludere la stessa operazione con altri investitori, per permettere allโoperatore di effettuare le verifiche sub b (clausola di esclusivitร ).
Inoltre sarร formalizzata ancora il disegno dei principi che regoleranno il rapporto tra azionisti di maggioranza e di minoranza (cosiddetti patti parasociali)[145] e l’impegno a rimuovere eventuali patti tra soci preesistenti che ostacolino l’ingresso di un socio finanziario; il rispetto dei principi di riservatezza e di correttezza da parte dell’investitore e di suoi consulenti che vengano chiamati a svolgere specifiche verifiche tecniche, in particolare per quanto riguarda la conoscenza sia dell’esistenza della trattativa all’esterno delle parti in causa sia di informazioni โsensibiliโ che, se divulgate, potrebbero essere di estremo interesse per i concorrenti dellโazienda; ย lโindividuazione dei tempi di durata dellโinvestimento e delle diverse opzioni di uscita a disposizione dellโintermediario;ย infine le garanzie da richiedere alla proprietร sulle poste di bilancio ritenute critiche[146] e lโeventuale introduzione di una clausola di rottura delle trattative nel caso in cui la successiva due diligence contabile porti a evidenziare scostamenti di valore delle poste contaยญbili, rispetto a quanto dichiarato in sede di redazione di bilancio, superiori a una percentuale concordata tra k parti (solitamente il 15 per cento).
Tutte queste verifiche, oltre a mettere lโinvestitore nelle condizioni ideali per conoscere la situazione attuale dellโazienda che si appresta a partecipare e le reali possibiยญlitร di raggiungere gli obiettivi di crescita dichiarati dal management aziendale, sono funzionali allโottenimento di una valutazione corretta del capitale economico che concretizza, in termini numerici, lโaccordo tra le parti (il prezzo). In parallelo allโattiยญvitร di verifica, il team legale lavora per predisporre una prima bozza di accordo conยญtrattuale che recepisca sia le indicazioni che man mano emergono dai colloqui tra le controparti sia i dati risultanti dalla due diligence.
La probabilitร di trasformare un negoziato in un investimento (cosiddetto closing dellโoperazione) non dipende perรฒ solo dallโaccordo sul prezzo di cessione tra le parti. ma anche sulle norme che il gruppo proprietario รจ disposto ad accettare per regolare i suoi rapporti con il nuovo azionista.
Innanzitutto รจ fondamentale per r investitore definire contrattualmente la via/le vie dโuscita ipotizzabili. In via di principio, l’exit way preferita dagli intermediari รจ la quotazione nel mercato azionario[147]. Al momento della stipulazione dell’accordo la proprietร si impegna a portare. insieme allโintermeยญdiario, lโazienda al listino al termine del ciclo dellโinvestimento nel caso in cui essa presenti le caratteristiche adeguate per la quotazione che vengono giร definite e conยญcordate nell’ambito del contratto stesso: se, per un qualsiasi motivo, la proprietร non terrร fede allโimpegno alla scadenza contrattuale, essa si obbliga a riacquistare il pacยญchetto azionario dellโintermediario (cosiddetto patto di riacquisto) al valore che preยญsumibilmente si otterrebbe nellโambito di un collocamento.
Le altre possibili vie di uscita sono:
- la fusione con altre aziende del settore fusioni sia orizzontali che verticali, per la costituzione di poli industriali;
- la cessione a operatori terzi (un altro intermediario o un soggetto industriale/frode sale);
- unโoperazione di buy-ouf buy-in da parte di un gruppo manageriale con il concorso di un nuovo investitore finanziario (secondary buy-out);
- la clausola di pari passu qualora l’azionista di maggioranza decida di vendere.
Esse vengono considerate dallโintermediario come soluzione di second best rispetto allโopzione della quotazione sul mercato e, in questi secondi casi, รจ spesso la proprietร a chiedere di porre una clausola di gradimento allโeventuale nuovo azionista se esso dovesse essere di natura industriale.
Unโampia area dellโaccordo verte anche sul regolamento dei rapporti nel corso dellโinvestimento; in particolare, lโinvestitore avoca a sรฉ la possibilitร di controllare la gestione e lโandamento della realizzazione della strategia sia attraverso la nomina di un suo rappresentante nel CdA sia riservandosi la possibilitร di chiedere in ogni momento delle informazioni supplementari rispetto a quelle periodiche. Nellโambito del CdA il rappresentante dellโinvestitore non ha di solito delle deleghe operative poichรฉ questo sarebbe contrario allโorientamento di non ingerenza nella gestione dell’impresa; รจ comunque evidente che, qualora ve ne fosse bisogno e vi fossero le condizioni da parte dell’azionista industriale, il management dellโintermediario รจ disponibile a porsi in affiancamento a quello aziendale per affrontare problemi soprattutto nelle aree della finanza, della programmazione e del controllo di gestione, dell’organizzazione aziendale, del legale e dell’internazionalizzazione, anche attraverso l’inserimento nell’azienda di manager del settore che siano di sua fiducia; delle clausole di โrichiesta di interventoโ potrebbero essere anche comprese all’interno del contratto di investimento.
Nel caso in cui si sia trovato un punto di accordo tra le parti sulle principali aree che determinano il buon fine della trattativa[148] e che in fase di due diligence non siano emerse situazioni ostative che abbiano provocato il ricorso alla clausola di rottura, si procede alla stesura del testo definitivo del contratto che, dopo avere passato il vaglio dei consulenti legali di entrambe le parti, viene firmato[149]. Lโintera operazione, dalla sottoscrizione della lettera di intenti a quella del contratto, richiede solitamente due – tre mesi di tempo, fatte salve complicazioni particolari. Immediatamente successiva alla firma del contratto รจ lโerogazione per cassa del capitale concordato (il prezzo dellโoperazione), che puรฒ avvenire o in unโunica soluzione oppure in due o piรน tranches successive, a seconda degli accordi presi. Oltre al normale monitoraggio periodico della posizione, ai frequenti contatti tra manageยญment aziendale ed executive dellโinvestitore che segue lโinvestimento e alla partecipaยญzione al CdA della societร , spesso il capitale per lo sviluppo si caratterizza per una colยญlaborazione attiva per la crescita dellโazienda da parte dellโinvestitore stesso in termini di apporto di competenze specifiche che non sono presenti nellโazienda.
Capitolo 2
Il ruolo degli investitori istituzionali nella corporate governance italiana.
La ratio del Decreto Legislativo n. 58/98 alla luce delle modifiche apportate dalย
d.lgs n. 164 del 17.09.2007 (Mifid), dal d.lg 195 del 06.11.2007 (transparency) e
dal d.lg 195 del 19.11.2007 (opa)
1. Gli ostacoli allโattivismo: il ruolo svolto dagli investitori istituzionali. Il problema del conflitto di interessi.
Nellโordinamento italiano, insieme alle disposizioni in materia di organizzazione e di vigilanza, รจ stata prevista una specifica disciplina che tende a regolare il comportamento dellโintermediario per evitare lโinsorgere di eventuali conflitti di interesse derivanti dallโespletamento dellโattivitร di intermediazione.
Nellโart. 21, lett. c) T.U.I.F. sono contenute le disposizioni inerenti le gestioni individuali imposte ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e piรน nello specifico li obbliga โ a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio lโinteresse dei clienti e per lโintegritร dei mercati;ย b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare lโefficiente svolgimento dei servizi e delle attivitร . 1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivitร di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le societร di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti; b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato; c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le societร di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del clienteโ.
Quanto disposto nellโart. 21, T.U.F. risulta in linea con lโorientamento fissato dalla direttiva 93/22/CEE che, tralasciando di specificare le modalitร di organizzazione, ha chiarito che lo Stato di origine deve assicurare che lโimpresa che investe sia organizzata in modo tale da ridurre al minimo i rischi per i clienti di lesione dei propri interessi a causa dei conflitti tra lโimpresa e i suoi clienti o tra i singoli clienti (art. 10). Inoltre, la succitata direttiva, aggiunge che lo Stato ospitante deve prevedere che lโintermediario sia obbligato ad evitare i conflitti di interesse e, qualora questo non sia possibile, deve disporre che i suoi clienti siano trattati in modo equo (art. 11)[150].
Pertanto, nel caso in cui la polifunzionalitร che il legislatore ha consentito per questa materia, sia connessa alla presenza di conflitti di interessi, si sono prevenute tali divergenze considerando tutte quelle operazioni sia di natura diretta che indiretta in cui lโinteresse che lโintermediario persegue รจ incompatibile con i fini del cliente[151]. Se il conflitto risultasse inevitabile, lโintermediario dovrร agire in modo tale da assicurare ai clienti la piรน completa trasparenza e un equo trattamento[152].
Considerando, invece, il caso della gestione collettiva del risparmio, il problema del conflitto di interessi andrร esaminato in base al tipo di investitore istituzionale. Infatti, nessun investitore รจ al di fuori e al di sopra dei potenziali conflitti di interesse, ma, secondo quanto appena detto, per i fondi di risparmio (o meglio per le societร di gestione del risparmio: per le banche e per le imprese di assicurazioni) questa situazione รจ molto frequente in quanto sussiste la possibilitร di intrecci azionari con societร partecipante o rapporti di gruppo, diversamente dai fondi pensione in cui questi intrecci sono piรน deboli anche se pur sempre esistenti.
Lโart. 40 del T.U.F. affronta la problematica esistente nelle operazioni in cui lโintermediario ha un conflitto di interesse che derivi dallโinstaurazione di rapporti di gruppo o di affari propri o di societร del gruppo. Lโart. 40 riprendendo quanto affermato nellโart. 21 aggiunge il riferimento al conflitto che puรฒ instaurarsi tra diversi patrimoni gestiti.
Nellโesercizio congiunto dellโattivitร di gestione collettiva ed individuale, il rischio maggiore che si puรฒ correre รจ rappresentato dal fatto che lโintermediario possa far uso di modelli procedimentali e comportamentali uniformi con il conseguente risultato di confondere i patrimoni separati e i patrimoni di terzi.
Va notato che rientra in questo contesto anche il rischio derivante dal privilegiare un patrimoni, sia esso collettivo o individuale, per un proprio interesse specifico[153]. A questo proposito va detto che la Consob anche se da un lato consente lโesecuzione di operazioni che possano presentare un conflitto di interessi, dallโaltro vieta espressamente lโadozione di comportamenti e azioni che possano avvantaggiare un patrimonio gestito, qualunque esso sia[154], a danno di un altro[155].
Andando ad analizzare il caso dei fondi pensione, si riscontra che il problema del conflitto di interesse deriva dallโassunzione di partecipazioni in societร che risultano essere sottoscrittici di fonti istitutive e, quindi, promotrici del fondo (e anche ad imprese ad esse collegate), o nellโipotesi di investimenti in titoli emessi dal datore di lavoro.
Lโart. 7 del D.M. 21 novembre 1996, n. 703, integrando la disciplina introdotta dallโart. 6, comma 4-quinquies, l. 21 aprile 1993, n. 124[156], cerca di prevenire tutti quegli eventuali conflitti di interessi che sono relativi ad investimenti in materia di rapporti di gruppo, imponendo lโobbligo per i gestori di comunicazione al fondo gli investimenti in titoli che sono stati emessi dai sottoscrittori delle fonti istitutive (o dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione) e nello stesso tempo gli impone di informare il gestore, il fondo e la banca depositaria sulla composizione del proprio gruppo[157]. Questo per risolvere gli eventuali conflitti che possono insorgere e in via preventiva cercando di dettare le regole di comportamento a cui il gestore deve attenersi[158].
2. Interventi normativi volti a tutelare e incentivare le minoranzeย qualificate.
Nel dettare le regole generali il legislatore segnala le differenze nel caso di societร che abbiano adottato un diverso sistema di organizzazione e in proposito va subito precisato che l’impatto delle novitร della riforma sull’organo amministrativo, in caso di organizzazione monistica e dualistica, รจ minore.
Infatti, con riferimento al sistema monistico, dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che, pur applicandosi quasi tutte le nuove regole introdotte in tema di nomina, il risultato รจ in parte diverso proprio per come esse operano nell’ambito di questo sistema organizzativo[159]. Il risultato, infatti, รจ che il sistema del voto di lista, che consente la nomina di un rappresentante della minoranza all’interno del consiglio, cosรฌ come la necessitร che quest’ ultimo sia anche โin possesso dei requisiti di onorabilitร , professionalitร ed indipendenza determinati ai sensi dell’art. 148, commi 3 e 4โ, garantisce la presenza di un solo soggetto indipendente e nominato dalla minoranza, nell’ambito del consiglio di amministrazione.
Il sistema, infatti, รจ congegnato in modo tale da fare sรฌ che il soggetto nominato dalla minoranza ed in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalitร indicati debba necessariamente andare a comporre il Comitato per il controllo sulla gestione (cfr. art. 148, comma 4 – ter), da cui deriva che vi sarร un unico soggetto nominato dalla minoranza, che svolge il suo ruolo sia come membro del consiglio di amministrazione nel suo insieme, sia come componente l’organo di controllo, a fronte dei due presenti nel sistema tradizionale (uno nel CdA e l’altro nel collegio sindacale).
L’impatto รจ ancora minore nelle societร organizzate secondo il sistema dualistico, nelle quali, questa volta per assenza di richiamo delle norme, non si garantisce la presenza di alcun componente indipendente o rappresentante la minoranza nell’ambito del consiglio di gestione, cioรจ appunto nell’organo cui รจ affidata la gestione della societร . La presenza di un componente indipendente, infatti, รจ garantita solo in via eventuale dall’unico articolo della nuova sezione dedicato al consiglio di gestione, l’art. 147- ter, nel quale ci si limita a prevedere che qualora questo organo sia composto da piรน di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, nonchรฉ quelli eventualmente previsti dallo statuto per adesione ai โcodici di comportamento redatti da societร di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoriaโ[160]. La presenza di un componente indipendente รจ dunque meramente eventuale, mentre la nomina di un rappresentante la minoranza nell’ambito del consiglio di gestione non viene neanche presa in considerazione.
Le differenze rilevate nell’organo di amministrazione in senso stretto delle societร che adottano i sistemi di organizzazione alternativi rispetto al tradizionale, sebbene non debbano essere sopravvalutate, considerato lo scarso utilizzo che questi sistemi hanno sino ad oggi avuto nelle societร per azioni in genere e tanto piรน nelle societร quotate, non sembrano perรฒ trovare ragione se non in una difficoltร del legislatore di adattare ai diversi meccanismi le medesime tutele apprestate nell’organo di amministrazione del sistema tradizionale. Altrimenti perchรฉ mai il legislatore avrebbe dovuto adottare un sistema, almeno a priori, piรน garantista per le societร organizzate in modo tradizionale, trascurando invece di adottare le medesime tutele per le societร che adottano sistemi diversi.
La locuzione โminoranzaโ non serve certo ad individuare gli azionisti del gruppo di comando, che, dati i casi numerosi di controllo minoritario, potrebbero costituire la โmaggioranzaโ del capitale sociale[161]. ร difficile, oggi, individuare una nozione di minoranza plausibile e valida in assoluto, sia per la progressiva riduzione degli azionisti โscioltiโ, sia per il crescente numero di coloro che si fanno amministrare i titoli dalle banche o li fanno confluire nei fondi comuni di investimento, ed anche per la comparsa dei fondi pensione.
Sebbene sia senza dubbio positiva la previsione della necessaria presenza di un amministratore espressione della minoranza, ciรฒ rappresenta ben poca cosa in assenza di un rafforzamento del ruolo e della responsabilitร individuale di ciascun amministratore, tanto piรน se si tiene conto del fatto che lo stesso consiglio di amministrazione nel suo insieme ha giร visto notevolmente depotenziati i proprio poteri e le proprie responsabilitร di vigilanza a seguito della riforma del diritto societario del 2003[162]. La vera gestione della societร resta nelle mani di amministratori delegati ed esecutivi, vero motore della societร , dai quali oltretutto, secondo la nuova formulazione dell’art. 2381 c.c., dipende anche l’informativa che deve essere fornita al consiglio di amministrazione. Nulla puรฒ dunque in concreto il singolo amministratore, sia esso di minoranza o indipendente, in assenza di altre previsioni che ne rafforzino gli strumenti di intervento, attribuendo poteri individuali di vigilanza e soprattutto creando un vero e proprio ufficio che sia di ausilio in tale attivitร [163]. Non risulta dunque raggiunto quell’obiettivo che sembrava essersi posto il legislatore di spezzare il nesso di dipendenza dell’organo amministrativo dalla maggioranza che ha nominato gli amministratori operativi e che guida la societร . Un risultato migliore era stato in veritร prospettato in una precedente bozza di legge discussa alla Camera, lร dove si prevedeva che al presidente del consiglio di amministrazione venisse attribuito il compito di supervisione generale della corretta gestione della societร , vietandogli di ricevere deleghe e di fare parte del comitato esecutivo[164]. Questa previsione avrebbe naturalmente rafforzato responsabilitร e poteri del presidente, che avrebbe potuto a questo punto effettivamente porsi come contrappeso allo strapotere degli amministratori delegati ed esecutivi.
Si puรฒ sostenere, allora, che il vero confronto รจ tra il gruppo di comando e gli investitori istituzionali (banche, fondi comuni, fondi pensione). Questi ultimi tendono, a volte, ad entrare nello stesso management, e a controllare dallโinterno la loro partecipazione.
โLa minoranza รจ, solamente, lโuniverso degli azionisti non partecipi di una maggioranzaโ[165]. โLe minoranze, in un sistema di mercato finanziario efficiente, perdono quella carica simbolicaโ, che ne contraddistingue, a volte, il termine[166]. ร piรน produttivo e logico non rimanere legati alla โsemanticaโ, ma, distinguere i soggetti, che man mano si presentano allโinterno del capitale sociale, e rendersi conto degli interessi di cui ciascuno รจ portatore.
Lโinteresse della โminoranzaโ non deve, necessariamente, essere contrapposto, qualitativamente, a quello della โmaggioranzaโ. Il vero termine dellโanalisi deve essere โlโinteresse comuneโ dei soci. Non sempre accade che lโinteresse dellโimpresa sia superiore o distinto rispetto a quello comune degli investitori, alla valorizzazione del proprio investimento. La โtutela delle minoranze e del risparmioโ esclude, radicalmente, tale visione istituzionalistica dellโimpresa[167].
Il termine โminoranzeโ puรฒ indicare, nello stesso tempo, realtร molto diverse. Si puรฒ passare dal socio in una societร familiare costituita tra fratelli in disaccordo tra loro; allo Stato estero, socio di minoranza in una grande banca quotata con un elevato numero di altri azionisti.
Manca, nella stessa legge, una nozione definita e chiara di โminoranzaโ, neppure ricostruibile a posteriori, come il concetto di maggioranza. Se si puรฒ sostenere che, โmaggioranzaโ e โcontrolloโ si identificano, si potrebbe concludere che tutti coloro, iscritti nel libro dei soci, diversi dagli azionisti che esercitano il comando, costituiscono โquel limbo un poโ chiassoso ove si agitano, spesso sconsolati ed euforici, i soci di minoranzaโ[168].
Nelle grandi societร per azioni, accade spesso che i soci, pur di minoranza, perchรฉ privi del potere di gestione, rappresentano in realtร percentuali elevate del capitale sociale. Certo questo gruppo di investitori non deve essere organizzato, o meglio non deve essere in grado di elaborare strategie comuni di gestione dellโimpresa, in modo tale da divenire una maggioranza di controllo. La maggioranza รจ una, ben individuata nel socio o gruppo di soci correlati, mentre, non vi รจ una โsolaโ minoranza, ma minoranze diverse, specie nelle societร medio-grandi. Vi รจ, cioรจ, un elevato numero di soci non di controllo, che non si conoscono, non si scambiano informazioni, non si incontrano, non decidono una strategia comune, hanno, anche, obiettivi fra loro differenti. Gli istituti, posti a tutela delle โminoranzeโ, potranno, quindi, essere azionati da piรน soci o da piรน gruppi contemporaneamente e contestualmente, perchรฉ non si puรฒ fare distinzione tra chi si trova nelle stesse condizioni[169].
Lโuso del plurale โminoranzeโ non รจ casuale, ma dipende dallโindeterminatezza del concetto stesso, ed evoca lโidea di una pluralitร di fattispecie di tipologie azionarie.
Il concetto di โminoranzaโ va relazionato anche al contesto economico-dimensionale. In una societร di piccole dimensioni, una percentuale inferiore alla metร del capitale sociale รจ una quota di minoranza. Viceversa, in una societร di grandi dimensioni e in societร quotate nei mercati regolamentati, percentuali molto inferiori possono corrispondere a partecipazioni di comando, specie se vi รจ una moltitudine di piccoli investitori minoritari, che, perรฒ, essendo disorganizzati, non incidono per nulla.
โTutela della minoranzaโ รจ unโespressione che ha una pluralitร di significati storici, ideologici, giuridici e tecnici, specie nel diritto azionario. Per comprendere meglio tale terminologia e darne una interpretazione corretta, occorre inquadrarla nel contesto macroeconomico appropriato, il mercato mobiliare, e far riferimento allโobiettivo che si voleva perseguire con la nuova disciplina. In prima battuta, il T.U.F. si occupa dellโinsieme degli azionisti investitori, che nelle societร quotate, non fanno parte del โnucleoโ, a volte ampio e compatto, costituito dagli azionisti, che, in diritto o in fatto, detengono il controllo.
Il T.U.F., rispetto al diritto classico, estende la sua portata a tutti i โcittadiniโ del mercato mobiliare, allโinterno del quale si muovono, scegliendo le opportunitร migliori e piรน proficue, โentrandoviโ ed โuscendoviโ in modo rapido e semplice[170].
Tutti gli investitori sono portatori del medesimo interesse, cioรจ la valorizzazione del proprio investimento, in un mercato trasparente e funzionante in modo corretto. Unica eccezione รจ che gli azionisti di comando hanno una visione piรน ampia, che puรฒ andare oltre ed al di fuori del mercato, mentre gli azionisti di minoranza vedono il mercato, in cui operano, come unico mezzo e fine per valorizzare il proprio investimento. Da tale visione[171], si puรฒ affermare che lโinteresse sociale, astrattamente comune a tutti i soci, viene percepito in modo diverso dalla โminoranzaโ e dalla โmaggioranzaโ.
La โminoranzaโ, infatti, punterร a far sรฌ che il mercato funzioni correttamente, cioรจ con regole di trasparenza e di struttura che permettano una efficiente allocazione delle risorse. Il T.U.F. ha sottolineato, infatti, il fatto che la โtutela delle minoranzeโ e la โtutela del mercatoโ sono due facce della medesima medaglia, due esigenze, due valori congiunti, correlati e largamente coincidenti. In pratica, sarร difficile per le maggioranze โinvocare un interesse istituzionalistico superiore per sacrificare lโinteresse sociale del mercato stessoโ[172].
Nel T.U.F. si manifestano tre categorie di tutela, alcune con finalitร di trasparenza, altre permettono di disinvestire a condizioni eque (diritto di exit), altre conferiscono poteri, direttamente o indirettamente, per far valere le proprie istanze allโinterno della societร o nei confronti di singoli componenti dei suoi organi (diritto di voice). Le norme con finalitร di trasparenza soddisfano un interesse generale di mercato e sono di ausilio ad un piรน consapevole esercizio dei diritti di exit e di voice. Proprio tale triade (trasparenza, โexitโ, โvoiceโ) conferma la visione dellโazionista di minoranza, come membro di una societร , e come โcittadinoโ dellโintero mercato mobiliare. Certamente i diritti di voice e di autotutela privata sono inutili, se i beneficiari dimostrano di non volersene in pratica servire. Per questo motivo lโattenzione รจ andata spostandosi verso un modello di azionista di minoranza, che, avendo un investimento assai cospicuo, da solo o congiuntamente con altri, preferisce non rimanere ad oziare, a dispetto della figura โastratta e tradizionaleโ del titolare di una sola azione.
Il concetto di โminoranzaโ, nelle societร ad azionariato diffuso, ha un significato diverso di quello tradizionale, valevole per le societร a controllo precostituito, dove si poteva identificare un socio o una coalizione di soci, titolari di un possesso definibile, tecnicamente, di controllo. La โminoranzaโ non รจ piรน un โsempliceโ concetto โpoliticoโ di relazione e di contrapposizione, ma identifica solo aliquote partecipative di azionariato diffuso. Si deve dare voce ad una โplurima aggregazione di investitori, non occupanti posizioni precostituite e stabiliโ. La โminoranza รจ policentricaโ[173], infatti, nel collegio sindacale si parla di โminoranzeโ, al plurale. Una โminoranzaโ รจ una aggregazione, un centro, autonomo rispetto ad unโaltra aggregazione, e, particolarmente, alla aggregazione di maggioranza relativa. Parlando di โminoranzaโ non bisogna sempre pensare a percentuali residuali e contrapposte alla maggioranza, ma a minoranze, concretamente contrapposte ad altre minoranze, realmente capaci di governare. Si tratta di aggregazioni di azionisti bisognosi di tutela e di difesa per la funzione che devono svolgere, e non si deve sempre fare di un filo dโerba un fascio, riducendo tutti ad โesseri mitici ed indifesiโ.
Il termine โminoranzaโ della legge delega del 1996 ha due interpretazioni[174]. La prima riguarda le minoranze, qualificate dal possesso di certe quote di capitale. A tale โvisioneโ, si fa riferimento con la parola โpoteriโ. La seconda, individua i piccoli risparmiatori, gli azionisti โapaticiโ, che sono disinteressati alla vita societaria, ovvero che, anche se interessati, trovano antieconomico lโesercizio personale dei diritti di voice. Riguardo a tale interpretazione, sempre nel decreto delega, si parla di โtutelaโ.
Chi sono, per concludere, gli โazionisti di minoranzaโ? Tale quesito fa sempre scaturire interessanti risposte sulla scorta della comune esperienza.
โLโazionista minimoโ, mero investitore solitario, totalmente disinteressato alla vita sociale; โlโazionista presenzialistaโ, pur sempre detentore di un numero esiguo di azioni, che partecipa allโassemblea per curiositร , affezione, o astio personale e finalitร aggressive, con lโintento, a volte, di trarre solo un profitto extrasociale dalle difficoltร del management; โlโazionista imprenditoreโ, detentore di un pacchetto di minoranza qualificata, in grado di incidere sugli equilibri interni; ed, infine, โlโinvestitore istituzionaleโ[175]. Analizzando la disciplina si evince che il legislatore ha un occhio fortemente di riguardo per le due ultime categorie, specie per gli investitori professionali, ed affida loro le sorti della democrazia societaria del terzo millennio.
Tutto il Testo Unico indica il destinatario negli investitori istituzionali, sia per le percentuali indicate sia per le capacitร e la professionalitร richieste nel valutare le informazioni, sia per la tempestivitร e la rapiditร necessarie a capire la convenienza economica di certe operazioni (come lโesercizio del diritto di opzione). Oltre alle situazioni attivabili solamente da una minoranza qualificata (artt. 125, 126, 128 e 129 T.U.F. attualmente abrogati dallโart. 9 del D.Lgs. n. 37 del 06.02.2004), unโottima cartina di tornasole รจ data dalle norme, che non presuppongono una percentuale minima e che possono apparire dirette alla tutela degli investitori piccoli, indifferenti e disorganizzati. Queste sono, perรฒ, la conferma della disincentivazione di forme di azionariato โnon gestitoโ, a beneficio della dislocazione del risparmio verso i fondi comuni o di pensione, come lโesercizio del diritto dโopzione, dove รจ ridotto il tempo per decidere, o il diritto di recesso, individuato solo per i soci dissenzienti e non per quelli assenti, o il voto per corrispondenza, lasciato allโautonomia statutaria, e non imposto[176].
Si รจ trattato di una scommessa azzardata e coraggiosa, dal momento che, in Italia, i fondi hanno adottato una politica assai prudente[177].
โAllโazionista minoritario qualunqueโ vengono garantite la trasparenza e il diritto di exit; mentre allโinvestitore qualificato e/o istituzionale sono attribuiti, per cosรฌ dire, i poteri e diritti di voice. I nuovi diritti economici vanno, dunque, โallโazionistaโ, in quanto tale, mentre, i nuovi diritti amministrativi vanno alle โminoranze organizzateโ.
Naturalmente, a nessuno รจ proibito di โaccodarsiโ alle iniziative di un gruppo qualificato, o demandare direttamente a questo, la gestione dellโinvestimento azionario. Si profila, cosรฌ, il ruolo di โtutela indirettaโ e, a volte โdelegataโ, che deve svolgere lโinvestitore istituzionale[178]. Il T.U.F., in realtร , ha reinterpretato le โcategorie classicheโ, alla luce del nuovo rapporto tra societร e mercato, al crescente sviluppo degli investitori istituzionali, sia come ricettori di risparmio sia come istituti, con la vocazione a sorvegliare e monitorare lโoperato dei gruppi di comando.
La tutela offerta dalla legge โDraghiโ, in relazione al raggiungimento di masse critiche di possesso azionario e il chiaro favore per le aggregazioni, anzichรฉ per lโattivismo disaggregato, inducono a considerare gli investitori istituzionali, come i reali destinatari della tutela, perchรฉ โreali playmakerโ del mercato, sia per qualitร (entitร della partecipazione), sia per stabilitร e permanenza nellโinvestimento[179].
Oggi, parlare di โminoranzaโ, quindi, per riferirsi ai c.d. โazionisti risparmiatoriโ, non ha molto senso, o non ha piรน ragion dโessere. Questa categoria non sa cosa farsene della protezione interna, a meno che non sia eteroguidata, ed, inoltre, รจ difficile che gestisca personalmente il suo investimento, sia per assenza di tempo sia per i costi e la competenza necessaria[180].
La valutazione dellโimpatto che il Testo Unico della finanza puรฒ avere sullโactive monitoring delle societร quotate per mezzo degli investitori istituzionali puรฒ essere delineata tramite lโanalisi delle caratteristiche dellโattivismo degli investitori istituzionali che operano in Inghilterra e nel Regno Unito.
Si potrebbe affermare, pensando alla sottolineatura della legge comunitaria[181], che la finalitร generale dellโintento legislativo รจ il tentativo di incentivare le minoranze diffuse ad affidarsi alla gestione collettiva del risparmio[182]. Il T.U.F., anzichรฉ, stimolare il piccolo azionista disorganizzato ed inesperto alla partecipazione allโassemblea, per controllare personalmente la gestione, propone una gestione professionale del patrimonio mobiliare, garantito da una legislazione attenta ad evitare i conflitti dโinteresse tra gestori e risparmiatori, con regolamenti dei mercati, idonei ad assicurare la trasparenza e lโordinato svolgimento della negoziazione e la tutela degli investitori. Al piccolo azionista รจ offerto un sistema finanziario garante della tutela del suo interesse patrimoniale, sia per il reddito che per lโexit, piรน di quanto potesse concedergli una assidua e costosa partecipazione alle assemblee. Tale incentivazione alla gestione collettiva, posto lโindirizzo del risparmio diffuso allโacquisto di beni di terzo grado (quote di fondi comuni e di Sicav), si traduce in un crescente ruolo di importanza per gli investitori istituzionali[183].
Nel T.U.F., infatti, vi รจ una tutela giuridica dei loro specifici interessi, distinti sia dal generico interesse al lucro e alla conservazione del valore patrimoniale del piccolo azionista, sia da quello del gruppo di controllo. Esempi in tal senso sono lampanti. Si pensi allโart. 134 del T.U.F., dove si riduce il termine temporale per lโesercizio del diritto di opzione (si passa da trenta a quindici giorni). Tale riduzione non incide negativamente sugli investitori professionali, data la loro possibilitร di valutare, con competenza ed in breve tempo, la convenienza dellโesercizio del diritto. Il piccolo azionista, invece, rimane danneggiato per difetto di informazione tempestiva. Altra norma che incentiva lโinvestitore professionale e, contemporaneamente, disincentiva il piccolo azionista, era contenuta nellโart. 131 del T.U.F, attualmente abrogata dallโart. 9 del D.Lgs. n. 37 del 06.02.2004 il quale disponeva lโapplicabilitร dellโart. 2437 quinquies c.c. In particolare il citato articolo del codice civile prescrive che โse le azioni sono quotate in mercati regolamentari hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazione che comporta lโesclusione della quotazioneโ. Ed ancora, lโart. 126 del T.U.F.,ย cosรฌ come modificato dal D.Lgs. n. 37 del 06.02.2004, richiama la disciplina codicistica (artt. 2368 e 2369 c.c.) ad eccezione del II comma che prevede il caso in cui โi soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, puรฒ essere nuovamente convocata entro trenta giorniโ.
Lโart. 132 del T.U.F., pur indicando la paritร di trattamento secondo modalitร stabilite dalla Consob con proprio regolamento, non obbliga lโuso dellโO.p.a., per le operazioni di acquisto di azioni proprie.
Lโart. 130 del T.U.F., anche se privilegia lโinformazione dei soci, รจ discriminatorio, perchรฉ offre solo anticipatamente documenti, che il socio troverร giร il giorno dellโassemblea. ร solo lโinvestitore istituzionale che preferisce disporre, anzi tempo, di ogni tipo di informazione, per prendere decisioni mirate ed opportune, evitando la discussione democratica assembleare.
Lo stesso art. 127 del T.U.F., apparentemente sembra volere permettere a tutte le minoranze disorganizzate di intervenire nelle assemblee, grazie al voto per corrispondenza[184]. Tale facoltร รจ lasciata, perรฒ, ad una decisione dello stesso gruppo di comando, che puรฒ introdurla nello Statuto, ma non ne ha alcun obbligo. Il voto per corrispondenza e lโelezione di un componente nel collegio sindacale sembrano, per cosรฌ dire, โun prezzo pagato al populismo nella pia illusione di creare una democrazia societariaโ[185].
Quasi tutte le norme fanno poi riferimento a percentuali significative di partecipazione a societร quotate, e non certo al piccolo azionista disorganizzato. La ratio di tali norme รจ la funzione che si vuole attribuire agli investitori istituzionali di essere โsupervisoriโ del potere gestorio[186].
Si pensi alla riduzione delle percentuali per la denuncia al collegio sindacale (dal cinque al due per cento). Strumento molto indicato, per gli investitori istituzionali, grazie anche ai nuovi poteri concessi ai Sindaci dal T.U.F., al fine di monitorare lโandamento della societร , data lโeventuale presenza di almeno un elemento eletto da loro stessi.
Il nuovo equilibrio tra la tutela della stabilitร del management e la tutela dellโinvestitore istituzionale, in grado di esercitare la propria influenza anche attraverso accordi con il gruppo di controllo, รจ sottolineato anche dalla riduzione del quorum necessario per richiedere la convocazione dellโassemblea. Il fine รจ quello di costituire una maggioranza assembleare e condizionare il gruppo di comando, anche se questโultimo puรฒ bloccare tale facoltร , rifiutando di procedere โnellโinteresse della societร โ.
La posizione di gestore di investimenti collettivi implica che si agisca avendo un interesse dato dalla composizione di piรน interessi dei diversi titolari effettivi delle quote. Tale posizione comporta che lโO.d.G., di una eventuale assemblea indetta โad hocโ, divenga strumento, non solo, per lโincremento patrimoniale della sola azione, ma anche del suo valore di mercato. Tale interesse accomuna i gestori con i โpiccoliโ azionisti, che si muovono solo come investitori di breve periodo, specie in Italia, dove la proprietร azionaria รจ, ancora, nelle mani di pochi azionisti rilevanti. Gli investitori istituzionali divengono, cosรฌ, โdifensoriโ dei piccoli azionisti.
La presenza di altre norme (voto per corrispondenza, deleghe di voto) evidenzia lโintento di rinunciare alla discussione quale momento focale della riunione assembleare, valorizzando la fase pre-assembleare, quale momento centrale per la diffusione di informazioni tra i risparmiatori azionisti e fornire alla ristretta schiera di azionisti qualificati strumenti incisivi di pressione sui gruppi di controllo. Con le deleghe, inoltre, gli investitori istituzionali, cercano di coinvolgere gli indifferenti ed โapaticiโ, convincendoli delle proprie tesi con preventive campagne di informazione. La delega di voto diviene lโunica soluzione per gli โazionisti piccoliโ, non propensi a sopportare i costi eccessivi per lโesecuzione consapevole e diretta del diritto di voto. Lo stesso strumento delle deleghe, perรฒ, in un contesto come quello italiano, molto accentrato azionariamente รจ poco appetibile ed appropriato, sia per i costi che per la rigiditร dellโistituto. ร uno strumento poco aperto al concreto utilizzo da parte dei pochi investitori rilevanti presenti[187].
Gli investitori istituzionali agiscono sempre sulla base di calcoli di convenienza economica, e valutano la concretezza dei loro poteri, misurandoli in funzione dei costi e della capacitร , che attraverso questi, si riesca ad incidere realmente sulla situazione della societร .
Unโaltra forma di attivismo per tutti gli investitori, a livello assembleare, รจ assai poco credibile che possa diffondersi, come voluto. Gli stessi quorum necessari per azionare i diritti, e a volte i requisiti della permanenza nella qualitร di socio (almeno sei mesi), fanno capire che lโampliamento dei poteri delle minoranze รจ teso a stimolare soprattutto gli interessi dei soggetti legati alla societร da un rapporto stabile nel tempo e significativo nellโammontare, e tra questi assumono un peso significativo i gestori di investimenti collettivi (o potenzialmente lo permettono). Con la loro azione di monitoraggio della correttezza della gestione della societร partecipata, dovuta sia alla consistenza delle quote in loro possesso che alla minore possibilitร di esercitare il diritto di exit, ad esempio, saranno garantiti anche lโefficiente funzionamento del mercato, la proficua allocazione delle risorse e gli interessi delle minoranze โdisperseโ. Una tale interpretazione del ruolo degli investitori istituzionali รจ largamente diffusa negli Stati Uniti, e vi sono spunti significativi anche in Francia e in Gran Bretagna.
I โsacrificiโ di tale normativa, di non estendere una protezione per il piccolo azionista, perรฒ, sono da leggersi nel contesto generale del sistema e del mercato globale. La riduzione dello โspatium decidendiโ nel diritto dโopzione รจ correlata, ad esempio, anche alla volatilitร , repentina a volte, dei prezzi nei mercati globali[188].
Non vi รจ una regola assoluta, bisogna ricondurre la tutela delle minoranze ad una formula โflessibileโ, comprensiva di piรน strumenti e tecniche da porre in comparazione con le varie esigenze. La stessa incentivazione ed enfatizzazione del ruolo di โfiltroโ degli investitori istituzionali deve essere vista nel segno dell’evoluzione del sistema.
La โtutela delle minoranzeโ รจ sicuramente legata a determinate quote azionarie, ma i casi di intervento, di reazione, di โpotere di bloccoโ delle minoranze qualificate sono notevolmente aumentati. Tanto piรน il capitale รจ diffuso, tanto piรน รจ difficile raggiungere i quorum previsti dalla norma[189].
Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo dei fondi di investimento e dei fondi pensione, anche se in misura limitata in Italia, รจ capitato che nei sistemi in cui la proprietร azionaria รจ diffusa, i titolari di un investimento collettivo abbiano assunto allโinterno delle societร quotate un ruolo di non poco rilievo, reso significativo anche dalla mancanza di un โnocciolo duroโ di controllo. Grazie al numero di azioni possedute, per la scarsa propensione ad esercitare il diritto di exit e, particolarmente, per il bagaglio di informazioni di cui dispongono e per la capacitร professionale di utilizzarlo, hanno una posizione speciale, giocano un ruolo determinante. Si nota, per costoro, una potenziale rivitalizzazione dei diritti di voice. Possono, cosรฌ, controllare dallโinterno lโattivitร e avere una visione piรน ampia per allocare le risorse e raggiungere migliori performance. Questo modello ha reso, quasi, un โmitoโ il vecchio concetto di โdemocrazia societariaโ, che portava alla ricerca di una tutela โimmediataโ per i piccoli azionisti. Ci si puรฒ riferire, forse, ancora, ad un concetto di โdemocrazia societariaโ, ma solo per gli investitori significativi; una โdemocrazia dei bigโ[190].
La tutela, concessa a determinate categorie, ed โindirettaโ per il โpiccolo azionistaโ, perchรฉ, si spera, appunto, che altri svolgano il ruolo di โfaro guidaโ, รจ, perรฒ, un chiaro esempio di โpolitica dei due tempiโ nella realtร italiana[191]. Infatti, gli stessi investitori professionali, specie i fondi pensione e le S.g.r., o non ci sono, o non sono ancora tanto forti ed indipendenti. In Italia, infatti, gli investitori istituzionali hanno, ancora, uno spazio ridotto, e il capitalismo di tipo familiare prevale.
Come evidenzia la dottrina[192], se, ad oggi, le percentuali richieste per esercitare i poteri delle minoranze risultano irraggiungibili o, comunque, difficilmente raggiungibili, non รจ detto che le difficoltร persistano, specie con lo sviluppo adeguato dei fondi pensione.
Per comprendere la fruibilitร e la effettivitร dei poteri concessi alle minoranze qualificate bisogna valutare lโambiente economico. Nonostante le privatizzazioni e le operazioni di riallocazione del controllo, si รจ assistito, negli ultimi anni, dapprima ad una tendenza alla riduzione della concentrazione proprietaria[193], per, poi, in un secondo momento, arrestarsi e stabilizzarsi su valori inferiori al cinquanta per cento. Si รจ notata, inizialmente, una variazione delle quote detenute dal primo azionista, o da piรน azionisti legati da un patto di sindacato, specie per le societร interessate dal processo di privatizzazione. Si รจ assistito ad una, se pur lieve, separazione tra proprietร e controllo, ed ad una sempre ridotta possibilitร alla โcontendibilitร azionariaโ.
Tale scenario, nelle societร quotate in Borsa, evidenzia, in Italia, la rilevanza dei gruppi societari e dello Stato, ed il ridotto ruolo delle istituzioni finanziarie e dei soggetti esteri. Vi รจ una tendenziale immobilitร degli assetti proprietari, allโinterno dellโorganizzazione del mercato capitalistico italiano, evidenziando difficoltร enormi al passaggio verso il modello della โpublic companyโ[194].
Se, poi, si analizza direttamente il patrimonio gestito dagli investitori istituzionali, si nota che, nonostante un incremento dei fondi comuni, vi รจ una lentezza congenita nel nostro mercato rispetto a quelli esteri, sia per forme di investimento offerte, sia per affidabilitร . Lโinnata propensione alla proprietร concentrata รจ causa ed effetto dello scarso sviluppo di figure di investitori istituzionali, naturalmente capaci di esercitare tramite investimenti permanenti e consistenti il ruolo di โcontrolloโ, che si voleva loro attribuire. Tale forma di investimento รจ ancora poco familiare al risparmiatore italiano, ed il rischio di un ritiro dei risparmi affidati agli stessi investitori professionali, spinge, questi ultimi, a cercare guadagni speculativi a breve termine, creando sempre piรน instabilitร nel mercato stesso. Effetto di tale comportamento รจ che, la valutazione di lungo termine e lโesercizio del potere di โsupervisioneโ, possono rappresentare un โlussoโ, che sarebbe irrazionale permettersi. Un ruolo, forse, piรน incisivo potrebbe essere svolto da investitori esteri, sia per dimestichezza con gli strumenti di intervento, sia per le percentuali di capitale sottoscritto.
3. I nuovi strumenti legislativi e di autodisciplina.
Negli ultimi anni si รจ evidenziata sempre piรน lโimportanza che gli apparati istituzionali assumono nella competizione economica. Lo sviluppo dellโintero sistema economico รจ infatti caratterizzato dalla crescita e dal rafforzamento delle imprese che risultano favoriti grazie allโintervento degli apparati istituzionali che si sono mostrati compatibili con gli elementi chiave del settore economico.
Nel periodo attuale, contraddistinto da forti spinte alla globalizzazione delle attivitร produttive e dei mercati, un ruolo fondamentale viene assunto dalla delineazione degli istituti di diritto societario e di diritto dei mercati finanziari che, partendo dalla definizione delle regole inerenti la corporate governance ed il mercato finanziario, hanno trovato un giusto bilanciamento tra il modello adottato dal legislatore per consentire lโattivitร di impresa in forma collettiva e la raccolta dei capitali necessari a svolgerla[195].
Perciรฒ, lโevoluzione del panorama dei mutamenti economici รจ influenzato sia dagli adempimenti imposti dallo Stato sia da quelli di fonte primaria, dalle relazioni tra societร ed azionisti, ma anche dalle relazioni intercorrenti tra azionisti di controllo e di minoranza, tra management ed investitori istituzionali ovvero piรน in generale dagli equilibri che intercorrono tra le diverse figure che sono riconducibili al management.
Il successo o meno del mercato azionario e delle imprese che traggono dal mercato linfa vitale รจ segnato dal grado di protezione goduto dagli investitori e dalla loro capacitร di influire sulle scelte dellโazienda tramite la partecipazione alla vita sociale.
Va allora chiarita, alla luce della riforma del T.U. dellโintermediazione finanziaria e del diritto societario, lโimportanza delle modifiche normative apportate con il D.Lgs. n. 58 del 1998, esaminando il suo impatto sul mercato finanziario e di controllo, sul ruolo degli investitori istituzionali e sullโorganizzazione delle societร quotate.
In questo ambito va sottolineata lโaffermazione sempre piรน netta di alcuni principi basilari di tutela: la trasparenza, la correttezza, lโefficienza e la competitivitร del sistema. In generale, perรฒ, le modalitร di attuazione di questi principi non ha trovato un positivo sviluppo a partire dalla formulazione del quadro normativo secondario affidata alle Autoritร di vigilanza che รจ risultato spesso scoordinato e contraddittorio. Questo indirizzo rispecchia le finalitร del legislatore che miravaย alla semplificazione normativa basata sulla creazione di principi a livello di fonti primarie la cui attuazione a livello secondario sarebbe dovuta risultare snella e di facile applicazione.
Le conseguenze di questo eccesso normativo ha comportato da un lato un costo elevatissimo per i soggetti obbligati al rispetto e dallโaltro si รจ rivelato controproducente per chi si vuole proteggere[196].
Dโaltro canto non puรฒ essere imputata la colpa della cattiva applicazione dei principi solamente allโAutoritร di vigilanza. Anche la CONSOB ha riscontrato lโinsuccesso nellโapplicazione della disciplina dellโinsider trading che ha fatto riscontrare un netto fallimento su tutti i fronti.
Per quanto riguarda lโOPA sono stati sollevati numerosi dibattiti su aspetti di miglioramento e perfezionamento della disciplina introdotta dal T.U.F. ed in particolare quelli riguardanti lโabbassamento del parametro di soglia (30%) con cui al superamento del quale scatta lโOPA obbligatoria.
In questa ottica si inserisce il Codice di autodisciplina Preda adottato dal Comitato per la corporate governance delle societร quotate. Questo deriva dalla consapevolezza del pericolo per le societร quotate derivante dai comportamenti pregiudizievoli per gli investitori che nel lungo periodo sono piรน portati a preferire sistemi economici piรน attenti al rispetto dei diritti delle minoranze.
Questo ha indotto le societร quotate a fissare dei limiti allโesercizio libero dei comportamenti consentiti dal codice civile mettendo in atto una serie di regole autonome. Proprio in questa volontร dei soggetti destinatari risiede il fondamento del Codice di autodisciplina che assume una valenza di mero modello di riferimento di natura funzionale e organizzativa senza porre in essere, perรฒ, nessun obbligo giuridico. Perciรฒ, lโattuazione delle norme del Codice non sono garantite da organi preposti alla vigilanza e al controllo che possano sanzionare le violazioni.
Vanno distinte allora le forme di autodisciplina attuate dal Codice Preda dalla autonomia negoziale della legislazione in materia societaria. Infatti, anche se il diritto societario lascia ampi spazi alla determinazione dei privati, dallโaltra parte ci si trova a fare i conti con la logica dellโautonomia negoziale. Questo perchรฉ il contratto sociale รจ inserito nellโambito dellโautonomia privata per la realizzazione di scopi comuni o, per meglio dire, di convergenti volontร private che costituiscono fondamentalmente un contratto di organizzazione le cui clausole (vincolanti) hanno valenza di legge tra le parti[197].
Nel caso in cui si volesse ampliare gli ambiti dellโautonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti ed individuando le insuperabili aree a maggior grado di imperativitร derivati dallโadozione da parte delle societร dei mercati di capitali di rischio, รจ facile rendersi conto che ci si trova in un ambiente caratterizzato proprio da elementi e principi della funzione giuridica. La legge delega quindi riserva spazi allโautonomia negoziale per la disciplina del procedimento assembleare e dei quorum costitutivi e deliberativi, per lโarticolazione degli organi amministrativi nonchรฉ per i requisiti richiesti ai soggetti che rivestono le relative funzioni.
Questo, perรฒ, non vuol dire che lโordinamento, fornendo al sistema i propri strumenti di coercitivitร , si disinteressi di assicurare lโeffettivitร delle norme determinate statutariamente.
Va inoltre sottolineato che nel caso in cui lโordinamento giuridico statuale resta completamente estraneo, allora non offrirร la propria protezione per le violazioni delle norme del Codice di autodisciplina.
Va chiarito che la legge delega sfiducia questi Codici in quanto si tratta di atti privati che sono chiamati a regolare i rapporti tra societร quotate ed investitori e facendo lโipotesi di societร che ricorrono al mercato dei capitali di rischio (tra esse rientrano anche quelle quotate), la legge delega esclude la possibilitร di riservare un ambito ben definito allโautonomia negoziale imponendo invece regole inderogabili.
Considerando entrambi i predetti casi (rinvio a norme imperative e a norme derogabili), le legge delega ha ad oggetto ambiti in cui la forza negoziale, tra i partecipanti alla realizzazione delle regole statutarie, sia sbilanciata a favore delle maggioranze di controllo[198].
I Codici di autodisciplina, come il โCodice Predaโ, di conseguenza riguardano le relazioni intercorrenti tra societร quotate grandi o grandissime che ripongono i loro interessi non soltanto sugli stock option o sugli altri azionisti deboli, ma anche sui fondi pensione o altri investimenti istituzionali che molto spesso superano le capacitร negoziali e la potenza delle stesse societร su cui investono. In questo caso, essendo movimenti di migliaia di miliardi, decidendo di uscire dai titoli di una societร si genererebbe una crisi nellโandamento della quotazione che andrร ad incidere gravemente nei rapporti con le banche e gli altri finanziatori fino a culminare nella instabilitร del management e degli stessi azionisti di maggioranza.
Appare allora evidente che il Codice di autodisciplina si inserisce in questo ambito, anche se sprovvisto di forza giuridica, svolgendo una funzione effettiva in quanto un โsellโ di un grande investitore puรฒ essere molto piรน pericoloso in termini economici di una decisione del Tribunale[199].
Lโesame del comportamento degli investitori istituzionali puรฒ essere di aiuto per comprendere il buon funzionamento di questi sistemi. Infatti i codici di comportamento mirano ad assistere gli investitori istituzionali in modo che prestino attenzione alla loro effettiva applicazione da parte della societร e in caso di violazioni possano operare nella direzione della conclusione dellโinvestimento o intervenire nelle assemblee per impedire o sanzionare le relative trasgressioni.
Questo discorso potrebbe far pensare che nei casi di investimento a breve termine i fondi non diano applicazione ai codici, invece proprio in questo ambito va compreso e analizzato se una societร in cui il fondo investe sia soggetta a modifiche incostanti dellโoggetto sociale in quanto si potrebbe arrivare avere una conformazione diversa rispetto alle compagnie sociali in cui era stato deciso di investire.
In questi casi del resto unโuscita di massa potrebbe avere un impatto catastrofico sia per i fondi sia per il mercato finanziario, invece lโadozione dei codici permette lโintervento attivo in assemblea o le azioni di persuasione sugli amministratori.
Gli investitori istituzionali allora da organismi preposti esclusivamente ad assumere decisioni di acquisto e di vendita di partecipazioni in societร controllate da gruppi di riferimento consolidati e difficilmente contrastabili, hanno assunto lโimportante funzione di controllo sulla gestione aziendale delle societร partecipate con lโobiettivo di massimizzare il ritorno dellโinvestimento.
Perciรฒ, diventa piรน agevole il ricorso alle forme di tutela diretta predisposte dal legislatore invece dellโadozione unicamente di forme di tutela indiretta come ad esempio la dismissione di azioni sul mercato.
In questo modo, gli investitori istituzionali devono restare costantemente vigili e utilizzare tutti gli strumenti utili per incrementare il valore delle partecipazioni di qualsiasi entitร . Per far questo non dovranno rinunciare allโintervento in assemblea per esercitare il diritto di voto e del potere di richiedere convocazioni di assemblee[200].
Va sottolineato che gli investitori istituzionali, a differenza dei risparmiatori (persone fisiche), non puรฒ decidere indiscriminatamente se esercitare o meno i poteri predisposti dallโordinamento in base a valutazioni arbitrarie.
Un esempio particolare รจ quello in cui lโinvestitore istituzionale sia rappresentato da una societร che opera per conto proprio. In questo caso, la non giustificata rinuncia allโesercizio degli strumenti di tutela a disposizione puรฒ essere fonte di responsabilitร degli amministratori nei confronti dellโente o della societร medesima.
In base agli artt. 21 e 40 del T.U.F.[201], nel caso in cui lโinvestitore istituzionale operi per conto terzi vige lโobbligo di valutare sulla base di un giudizio fondato su discrezionalitร tecnica, lโopportunitร di ricorrere alle forme di tutela disponibili.
Questo sta a significare che lโinvestitore nella sua qualifica di intermediario deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nellโinteresse dei clienti e dei partecipanti ai fondi.
Una violazione di tali obblighi da luogo a responsabilitร nei confronti dei clienti o dei partecipanti al fondo che si sono affidati allโinvestitore istituzionale e di conseguenza genera responsabilitร degli amministratori verso lo stesso investitore istituzionale.
4. Strumenti partecipativi
a) Il potere di indire lโassemblea e di integrare lโordine del giorno.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.
Delle integrazioni all’elenco delle materie che l’assemblea dovrร trattare a seguito delle richieste ai sensi dellโart. 126-bis, co. 1, รจ data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, ai sensi dellโart. 126-bis, co. 1, non รจ ammessa per gli argomenti โsui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predispostaโ[202].
Obblighi di disclosure piรน stringenti sono posti a carico dei componenti del consiglio di amministrazione che secondo quanto stabilito dal novellato art. 2409-septiesdecies, c.c. al momento della nomina dei e prima dell’accettazione dell’incarico, devono rendere noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societร .
La stessa trasparenza peraltro รจ imposta dal novellato art. 2400 c.c. anche ai componenti del collegio sindacale che al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, devono render noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre societร .
La norma nella sostanza non fa che diminuire la percentuale richiesta alle minoranze per fare trattare alcune questioni dallโassemblea[203], posto che anche prima si riteneva che se la minoranza poteva chiedere la convocazione dellโassemblea essa poteva a maggior ragione fare inserire un argomento nellโordine del giorno dellโassemblea giร convocata.
La disposizione resta comunque poco incisiva, poichรฉ anche qui si ripete che lโintegrazione dellโelenco non รจ ammessa per quegli argomenti per i quali โlโassemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predispostaโ (art. 126-bis), cioรจ quasi per tutti.
Lโultima modifica apportata dalla nuova legge รจ quella dellโart. 139, 1 co. T.U.F., nel quale, con riferimento alla raccolta delle deleghe di voto, il committente deve possedere azioni che gli consentano l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea per la quale รจ richiesta la delega in misura almeno pari all’uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa[204]. La Consob stabilisce[205] per le societร a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori allโ1%[206].
Si tratta comunque, come รจ evidente, di interventi di dettaglio che non stravolgono nella sostanza la disciplina previgente.
b) strumenti di partecipazione indirette: la sollecitazione delle deleghe.
Nella disciplina societaria si riflette, la rilevanza degli interessi e delle regole volte a disciplinare lโorganizzazione degli investitori istituzionali piรน adeguata a perseguire un determinato scopo e di conseguenza a condizionarne il relativo comportamento.
Una precisazione perรฒ deve essere fatta: si รจ ritenuto che gli investitori istituzionali siano tutti quei soggetti che investono professionalmente denaro per conto terzi.
Questa scelta trova la sua spiegazione nel percorso seguito che ha permesso di individuare nei diversi operatori qui tratti comuni che permettono di raggrupparli in un’unica categoria. Inoltre si รจ pervenuti alla distinzione tra gestione individuale e collettiva in cui si รจ evidenziato che la titolaritร degli strumenti finanziari acquisiti nella gestione collettiva spetta al gestore. Per cui il socio-investitore istituzionale non potrร che essere il gestore del risparmio collettivo legittimato ad esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni di pertinenza dei fondi gestiti e nel caso specifico delle Sicav, della stessa societร .
Questi sono degli azionisti necessariamente di minoranza, in quanto, per imporre la diversificazione del portafoglio e di tutelare il risparmiatore ed evitare coinvolgimenti nellโattivitร di gestione della societร partecipata, sono stati imposti ai fondi mobiliari, alle Sicav e ai fondi pensione, diversificati divieti e limiti agli investimenti[207] e, nel caso in cui vi siano investimenti in azioni quotate con diritto di voto, alla opportunitร di acquisire partecipazioni di rilevanza e di controllo[208]. ร presente, in sostanza, non soltanto una restrizione nel diritto di voto che il fondo puรฒ possedere, ma anche una preclusione al possesso di un ammontare tale da consentire una influenza dominante[209].
Quanto detto consente di valutare le conseguenze che il ruolo svolto nel mercato dagli investitori istituzionali genera nella sfera dellโassetto degli interessi societari. Il discorso ruota tutto intorno al rapporto tra investitori istituzionali e soci di societร quotate nei mercati regolamentati.
Gli intermediari, appunto, si rivolgono maggiormente alle societร quotate e lโanalisi dei loro interveti in questo ambito รจ molto importante per evidenziare le problematiche che si generano. Questo non significa che il fenomeno della gestione del risparmio che interessa, anche, le societร non quotate sia di minor interesse soprattutto alla luce della nuova riforma del diritto societario che รจ rivolta a favorire lo sviluppo delle partecipazioni degli investitori istituzionali nelle societร che ricorrono al mercato del capitale di rischio[210].
In generale, tutti gli azionisti (imprenditori, risparmiatori, speculatori, ecc.)[211] sono portatori di un interesse comune ovvero quello di valorizzare il proprio investimento[212].
Partendo dalla considerazione che tutti coloro che investono in quote di societร hanno la tendenza a โmassimizzareโ il valore del loro investimento, possiamo arrivare alla conclusione che nel linguaggio economico il termine โmassimizzareโ appunto assume un diverso significato in base al tipo di investitore preso in considerazione.
Piรน nello specifico, andando a prendere ad esempio le minoranze, il singolo risparmiatore che si presenta come un azionista individuale che non รจ interessato alla gestione[213], in questo caso il termine massimizzare significa accrescere il valore originariamente investito nella singola societร e di conseguenza incrementare il valore patrimoniale della partecipazione[214]. Prendendo in considerazione invece il caso dellโinvestitore istituzionale il massimizzare significa in primo luogo accrescere il valore del complesso dellโattivitร gestita[215] e in secondo luogo arrivare ad un risultato nel suo complesso positivo sfruttando la competitivitร dellโintero sistema[216] e lโefficienza del mercato.
In questo quadro di insieme appena delineato, va rilevato lโinteresse dei soggetti che affidano la gestione del proprio risparmio agli investitori istituzionali con la sottoscrizione del contratto di gestione. In ultima analisi lโinvestitore istituzionale risulterร essere il soggetto che apporta il capitale alle imprese e sul quale ricadrร il rischio.
In altre parole lโinteresse del terzo risparmiatore รจ quello di massimizzare il valore dellโinvestimento adottando un sistema di gestione a rischio inferiore rispetto al caso in cui gestiste lโinvestimento per conto proprio. La diversificazione del portafoglio effettuata dagli investitori istituzionali soddisfa questo interesse[217]. In questo ambito si profila un cambiamento delle modalitร con cui il soggetto che apporta il capitale di rischio allโimpresa, percepisce gli utili prodotti dalla stessa.
Gli intermediari allora si collocano in questo settore e provvedono a gestire le sottoscrizioni e i risparmi e a produrre un reddito permettendo ai soggetti che apportano capitale di allontanarsi sempre di piรน dalla societร singolarmente individuata e dallโutilizzo delle cedole[218].
Tutto questo per chiarire la posizione dellโazionista investitore che partecipa alla singola societร per proteggere il valore dellโinvestimento effettuato che viene considerato nel suo complesso e non con esclusiva attenzione alla singola societร .
In questโottica cambia la prospettiva dalla quale si osserva la partecipazione ad una societร da parte di alcune minoranze e dalla quale occorre analizzare lโattivitร di supervisione e orientamento che รจ finalizzata a tutelare lโinteresse ad investire[219]. La riforma societaria ha permesso la trasformazione delle societร per azioni quotate da societร a struttura proprietaria accentrata a societร a struttura proprietaria diffusa (o anche azionariato diffuso)[220] e questโultime in societร di investimento[221].
Lโinvestitore istituzionale quindi diventa il โcatalizzatoreโ del risparmio diffuso ovvero colui che media il rapporto tra il fornitore del capitale di rischio e la societร in cui egli stesso decide di investire. Perciรฒ, lโazionista passa da uti socius ad investitore cancellando la contrapposizione tra socio imprenditore e socio risparmiatore, andandosi ad accentuare quella tra investitore diretto e investitore mediato[222].
Quindi, le azioni che vengono acquistate dagli investitori istituzionali, gestori del risparmio a loro affidato da terzi, non rappresentano piรน lo strumento di partecipazione alla gestione societaria[223], ma divengono strumenti dellโattivitร di investimento nel suo complesso[224].
Lโazione, perciรฒ, rappresenta lo strumento di mercato che consente โallโemittente di raccogliere la ricchezza e al prenditore di investire ricchezzaโ. Conseguentemente, โla ricchezza immobilizzata nei beni di primo grado che fanno capo allโemittente, diventa liquidabile nei beni di secondo grado che fanno capo allโazionistaโ[225].
In tal senso le azioni possono essere considerate beni[226] di โsecondo grado perchรฉ rappresentative di diritti relativi a beni che pur sempre economicamente appartengono, attraverso la collettivitร di cui รจ parte, al titolare delle azioni stesseโ[227]. Da questa definizione deriva che esse sintetizzano un sistema in cui lโappartenenza dei beni che sono destinati allโesercizio dellโattivitร comune, spetta al socio in quanto destinatario dei benefici economici derivanti da tale attivitร anche se la loro gestione spetta alla collettivitร dei soci[228]. Pertanto lโazione dovrร soddisfare lโinteresse del socio nella partecipazione ad una determinata iniziativa economica ad essa legata.
Tuttavia appare evidente che lโazione che appartiene ad un soggetto a cui รจ stato messo a disposizione del denaro di altri, non soddisfa piรน lโinteresse a partecipare a quella specifica iniziativa economica che รจ interesse comune alla collettivitร dei soci di quella societร , ma deve soddisfare lโinteresse di valorizzazione di tutto il complesso dellโattivitร gestoria[229]. In definitiva si arriva a considerare lโazione come un bene di terzo grado nel senso che โlโinteresse del socio cliente di una gestione non si puntualizza sul singolo titolo come tale, ma al massimo sul comparto economico al quale il titolo appartiene, e comunque sempre in funzione dei risultati del complesso dellโattivitร gestoria svolta con il complesso dei titoli, titoli i quali spesso il cliente analiticamente non conosceโ[230].
Nellโanalisi dei comportamenti che gli investitori istituzionali possono tendenzialmente assumere va tenuto presente che se lo scopo dei soggetti che investono รจ quello di massimizzare il valore dei propri investimenti allora anche allโinterno della societร questo scopo รจ comune a tutti gli azionisti e puรฒ spingere i soci a collaborare per ottenere che gli amministratori perseguano lo stesso fine. Sul mercato invece ognuno ottiene la massimizzazione del proprio investimento se รจ in grado di muoversi meglio e piรน velocemente degli altri. Gli stessi azionisti potranno essere coalizzati nel governo societario e in competizione nel mercato dei capitali[231].
Valutando il punto di vista societario, la massimizzazione del valore degli investimenti sta a significare sostanzialmente il controllo e lโindirizzamento degli amministratori verso gli interessi degli investitori e non personali o di terzi[232]. ร di fondamentale importanza perciรฒ lโacquisizione e la condivisione tra gli azionisti della informazioni proprio al fine di operare congiuntamente attraverso lโesercizio del diritto di voto, lโutilizzo delle deleghe e il dialogo diretto con gli amministratori.
Dal punto di vista del mercato, invece, la massimizzazione del valore degli investimenti prende il significato di scambio degli strumenti finanziari ogni qual volta esista qualcuno che li valuti diversamente. Insorge perรฒ un problema di competizione tra gli investitori che partecipano al mercato derivante dalla tendenza ad acquisire quante piรน informazioni possibili sulle societร nellโacquisto e nella vendita delle azioni senza perรฒ divulgarle a terzi[233]. Perciรฒ se il fine รจ quello di massimizzare gli investimenti trova rilievo lโacquisto di informazione e il loro relativo utilizzo. Infatti, nel momento in cui lโinvestitore le acquisisce potrร sia condividerle con gli altri azionisti agendo di concerto con loro per lโazione di incremento dellโinvestimento (esercizio della voice) sia mettere in atto manovre speculative di arbitraggio in cui il dato fondamentale รจ proprio la completa ignoranza di informazioni da parte degli altri investitori[234].
Lโinvestitore, allora, dovrร valutare se sia piรน conveniente esercitare un ruolo nel governo societario, limitandosi ad esercitarlo esclusivamente sul mercato, oppure tentare di conciliare le due posizioni ed operare su entrambi i piani.
Il condividere le informazioni porta ed รจ anche il presupposto della collaborazione tra investitori e una divisione della spesa per il monitoraggio tra gli azionisti coalizzati. In tal modo sarร possibile esercitare una profonda influenza sulla politica di gestione sia in modo diretto, attraverso al negoziazione di alcune scelte e il dialogo con gli amministratori, sia indirettamente, tramite lโesercizio del diritto di voto[235].
Il non condividere le informazioni conduce, invece, allโopposta scelta di porsi in competizione con gli altri azionisti e cercare di massimizzare il proprio profitto prima e meglio degli altri.
Il T.U.F., imponendo lโobbligo di diffusione delle informazioni in modo continuo, consente di ovviare al problema del costo dโacquisto delle stesse, anche se non orienta ancora la scelta fra il condividere o meno le informazioni.
Pertanto, รจ opportuno osservare se gli investitori siano adeguatamente incentivati ad assumere un ruolo piรน attivo, acquistando ulteriori informazioni sia al fine di collaborare sul piano societario sia per competere sul mercato, o, invece, preferiscano rimettersi alle dinamiche di mercato, quali indicatori del valore delle azioni[236], e in particolare alle dinamiche del mercato del controllo, quali strumenti in grado di monitorare e tenere sotto controllo i managers[237].
5. Strumenti di monitoraggio
a) Le minoranze e lโorgano amministrativo.
Le norme relative alla facoltร di nominare un proprio rappresentante negli organi sociali attribuiscono particolari poteri alle minoranze e consentono fare alcune considerazioni circa lโinfluenza che esse producono sullโassetto organizzativo della societร per azioni e sulla distribuzione del potere sociale.
L’art. 1 del D.Lgs. 58/98 prevede l’introduzione di una nuova norma, l’art. 135-bis, nel TUF. Il comma 1 della norma ha lo scopo di assicurare la presenza di un rappresentante della minoranza, ovvero due se i membri sono piรน di 7, nel Consiglio di Amministrazione delle SPA quotate. La norma modifica altresรฌ, ai co. 2 e 3, l’art. 2381 c.c., che definisce le competenze degli amministratori, attribuendo al presidente del consiglio di amministrazione un ruolo di supervisione generale della corretta gestione della societร .
A questo proposito si osserva che gli amministratori eletti da una minoranza sono, per la natura del loro incarico, portatori di interessi specifici riferibili a quella minoranza e non alla generalitร degli azionisti. Gli interessi di tale minoranza possono pertanto non coincidere con quelli di altre minoranze e, piรน in generale, con quelli degli azionisti diversi dal gruppo di controllo. Ciรฒ รจ a maggior ragione vero se si considera che la percentuale di capitale sociale rappresentato da tale minoranza รจ estremamente esigua. Infatti, l’esperienza relativa alla nomina del sindaco di minoranza insegna che la quota minima di partecipazione del 3% del capitale sociale viene generalmente ritenuta troppo elevata.
In ogni caso tale norma andrebbe accompagnata da obblighi di comunicazione, eventualmente in capo agli stessi amministratori eletti dalla minoranza, circa l’evolversi della partecipazione detenuta dalla minoranza stessa e, nel caso la partecipazione sia nel frattempo azzerata o discesa sotto la soglia minima per presentare una lista, da norme inerenti la decadenza dell’amministratore che ha perso rappresentativitร .
Occorre inoltre considerare la conflittualitร che verrebbe introdotta nell’organo di gestione dalla presenza di amministratori portatori di specifici interessi diversi da quelli del gruppo di controllo e della generalitร degli azionisti, nonchรฉ l’opportunitร di tutelare portatori di interessi che partecipano al rischio di impresa in misura irrilevante.
In funzione di quanto sopra รจ da ritenere che l’indipendenza degli amministratori possa offrire la migliore garanzia della tutela degli interessi della generalitร degli azionisti e quindi della societร e che, conseguentemente, la nomina di amministratori indipendenti sia senz’altro preferibile all’ipotesi di nomina di amministratori eletti dalle minoranze.
Occorrerebbe quindi rendere obbligatoria la nomina di un numero adeguato di amministratori indipendenti nelle societร quotate. Il numero di amministratori indipendenti potrebbe essere adeguato in funzione di parametri quali la capitalizzazione della societร , il grado di diffusione dell’azionariato e la tipologia del business[238].
Si potrebbe inoltre intervenire sulla definizione di amministratori indipendenti adottando parametri piรน stringenti degli attuali quali la definizione di soglie di importi relativi ai rapporti di natura economica intrattenuti con la societร , il cosiddetto โlook back periodโ, la definizione di un numero massimo di cariche acquisibili, ed eventualmente l’istituzione di un elenco dei soggetti aventi requisiti professionali (valutate dall’Autoritร ) idonee a svolgere il ruolo di amministratori indipendenti.
A quest’ultimo proposito, va segnalato l’impegno che le imprese (emittenti ed intermediari) si sono assunte nel documento โIniziative coordinate per il miglioramento della fiduciaโ di proporre una modifica del Codice di Autodisciplina per le societร quotate per rendere piรน rigorosa la definizione dei requisiti di indipendenza e per assicurare che almeno un terzo dei componenti l’organo amministrativo sia dotato di tali requisiti. Prevedere rappresentanti delle minoranze in un organo la cui operativitร deve essere snella puรฒ portare a situazioni di conflitto e, quindi, di stallo dannose per la gestione sociale.
L’unico caso in cui si giustifica la nomina di amministratori da parte delle minoranze รจ quello in cui la societร abbia adottato il modello monistico di amministrazione e controllo, nel quale funzioni assimilabili a quelle del collegio sindacale sono svolte dal comitato per il controllo sulla gestione che, come noto, รจ composto da amministratori. Per assicurare la rappresentanza delle minoranze in tale organo alle minoranze puรฒ essere riconosciuto il potere di designare uno o due amministratori, i quali poi andranno a comporre l’organo di controllo. Questo meccanismo รจ peraltro giร regolato dal D.Lgs. 58/98 che, all’art. 2, co., lett. f).
Quanto alle funzioni del presidente del consiglio di amministrazione, l’art. 2381 c.c. correttamente attribuisce a tale soggetto un compito di โregolareโ le attivitร del consiglio, assicurandone il corretto funzionamento.
L’art. 2381, infatti, in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, descrive ed articola i compiti dell’organo amministrativo, distinguendo il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione da quello degli organi delegati e, infine, dalla funzione del consiglio nel suo complesso. La norma, in particolare, attribuisce a quest’ultimo organo un compito di valutare (e quindi vigilare su) l’operato degli organi delegati.
La previsione di un ruolo di supervisione generale sulla corretta gestione della societร esula dai compiti che, coerentemente con lo schema descritto, devono essere attribuiti al presidente e risulta ridondante rispetto al ruolo di monitoring che la riforma del diritto societario ha attribuito all’organo amministrativo nella sua collegialitร e che viene assicurato mediante la presenza nel CdA di amministratori non esecutivi, alcuni dei quali indipendenti. La proposta non tiene conto, inoltre, del fatto che il presidente del consiglio di amministrazione non dispone degli strumenti per adempiere alla funzione di supervisione generale, attribuendogli cosรฌ compiti e responsabilitร che travalicano quelle che dovrebbero essere le normali competenze del presidente.
Infine, non รจ opportuna la previsione che esclude il Presidente del Consiglio di amministrazione dalla possibilitร di esercitare poteri operativi sia considerando la specificitร della realtร italiana che in molti casi predilige la figura del Presidente con poteri sia, ed a maggior ragione, ove si intenda affidare allo stesso Presidente un ruolo di supervisione generale della corretta gestione. Infatti il testo proposto crea un evidente squilibrio tra le responsabilitร in capo al Presidente e le leve a sua disposizione per esercitare effettivamente un ruolo di supervisione.
Con la riforma del 2003, il legislatore italiano ha aperto alle societร italiane un piรน ampio ventaglio di possibilitร sul come configurare il loro assetto organizzativo. ร stata una riforma chiaramente ispirata a principi di autonomia statutaria, che ha inteso quindi trasformare lโimpostazione imperativa e inderogabile del codice del 1942: lโobiettivo รจ quello di agevolare la raccolta dei capitali, sia di credito sia di rischio ed assicurare una pluralitร di scelte in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni delle singole realtร imprenditoriali. Al โtradizionaleโ modello di governo societario basato su Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, si sono affiancati due โnuoviโ modelli: quello โdualisticoโ[239] e quello โmonisticoโ[240]. ร forse presto per esprimere un giudizio sulla riforma.
ร perรฒ interessante notare che lโutilizzo dei modelli cosiddetti alternativi รจ stato finora molto ridotto[241].
Piรน interessante รจ cercare di individuare quale puรฒ essere lโinteresse per una impresa privata a configurarsi secondo un modello alternativo. Qualche caso concreto potrร aiutare la riflessione. Il dualistico, ad esempio, potrebbe essere un utile strumento per il passaggio generazionale, o per gestire situazioni complesse dove societร familiari siano giunte alla seconda o terza generazione, con nuclei di azionisti piuttosto ampi. Nel Consiglio di Sorveglianza siederanno gli azionisti non piรน coinvolti nella gestione operativa, ma interessati alle scelte strategiche e al controllo dellโattivitร ; essi nomineranno nel Consiglio di Gestione i manager esterni o gli azionisti operativi in azienda. Viceversa il modello monistico potrebbe essere utilizzato in una fase iniziale della vita dellโimpresa, dove la centralitร della figura imprenditoriale richieda di essere maggiormente valorizzata pur affiancata da alcuni collaboratori e consiglieri. In veritร il problema centrale, per le aziende familiari, per le piccole e medie imprese italiane non riguarda solo la forma dellโorganizzazione dellโorgano amministrativo, ma soprattutto la sua composizione.
Il codice di autodisciplina per le societร quotate in merito alla composizione dellโorgano amministrativo tende sostanzialmente a garantire tre elementi: una composizione equilibrata in termini di quantitร e competenza dei consiglieri, un adeguato peso di consiglieri indipendenti (ove il concetto di indipendenza รจ oggetto di continue riflessioni) e una verificata disponibilitร dei consiglieri a partecipare ai lavori sociali.
La recente legge sulla tutela del risparmio ha reso vincolanti alcuni di questi principi imponendo, ad esempio, la presenza di almeno un consigliere che sia eletto dalle minoranze. Sono alcuni di questi principi trasferibili nella piccola media impresa non quotata? Ha senso un simile esercizio? Lโesperienza attuale mostra spesso i consigli di amministrazione delle piccole e medie imprese[242] come luoghi โvirtualiโ, i cui membri sono spesso esclusivamente gli azionisti o i componenti dei nuclei familiari degli imprenditori. Sono consigli che o si riuniscono solo nei verbali o si riuniscono informalmente tutte le volte che i componenti si ritrovano. Frequentemente le uniche figure โesterneโ sono il commercialista, i consulenti dellโazienda, spesso coinvolti anche nella gestione del patrimonio personale dellโimprenditore.
Cโรจ dunque un percorso da compiere: senza burocratizzare realtร eccessivamente piccole, bisogna perรฒ creare una via virtuosa, per cui, al crescere delle dimensioni, lโazienda si strutturi anche con contributi e competenze esterni alla stretta cerchia dellโimprenditore.
Le vie possono essere quelle di coinvolgere alcuni manager chiave, piuttosto che persone con esperienza dellโindustry di attivitร . Si tratta, al crescere della complessitร gestionale, di creare un contesto in cui lโimprenditore che debba affrontare un contraddittorio, sia chiamato a formalizzare e a sottoporre ad un vaglio critico le proprie decisioni, soprattutto strategiche.
Peraltro un simile percorso non potrร che innalzare la cultura aziendale anche in una prospettiva futura di apertura del capitale, passo inevitabile per la crescita dimensionale.
b) Lโamministratore di minoranza
Una prima disposizione concerne il voto di lista che consente la presenza nel consiglio di amministrazione di un amministratore e nel consiglio sindacale di un sindaco che sia espressione dalla minoranza degli azionisti. Questa disposizione รจ prevista ai sensi dellโart. 4 della l. 30 luglio 1994, n. 494, per le societร privatizzate (con limiti di possesso azionario) anche se rappresenta ormai un elemento fondamentale nellโottica delle societร quotate in quanto la maggior parte delle societร privatizzate sono quotate in borsa. Per tutte le altre non privatizzate a tuttโoggi รจ assente una espressa previsione normativa per la gestione degli amministratori delle minoranze[243] e questo rende possibile la loro nomina statutaria con i relativi problemi che insorgono[244].
Lโart. 4 della l. 474/1994 non attribuisce la facoltร di presentare liste a qualsiasi socio. Infatti, oltre agli amministratori uscenti solamente i soci (rappresentanti lโ1% del capitale sociale) sono legittimati a tale presentazione. ร evidente, quindi, che gli azionisti di minoranza si coalizzino e si accordino tra loro per eleggere un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione[245].
ร, senza dubbio, chiaro che questo strumento consente alle minoranze qualificate di partecipare alla elezione dei vertici esecutivi e rappresenta, perciรฒ, il mezzo attraverso il quale svolgere una funzione di controllo sui soggetti investiti delle cariche amministrative eletti dalla maggioranza.
Avallando la presenza delle minoranze nella composizione dellโorganico di gestione viene permesso a queste di influire sulle politiche di gestione con la conseguenza inevitabile di un mutamento nei meccanismi di regolazione dellโorganizzazione della societร [246].
Il sistema di elezione degli amministratori previsto dalla legge sulle privatizzazioni che utilizza il voto di lista mettendo lโaccento sul metodo proporzionale piuttosto che su quello maggioritario, nel momento in cui riserva alla minoranza almeno un quinto degli amministratori diminuisce inevitabilmente il potere della maggioranza assembleare di nominare tutti gli amministratori. Anche se la legge non prevede questo specifico meccanismo[247] per la nomina del quinto di amministratori, il piรน diffuso sistema รจ quello che prevede che ogni lista contenga un numero di candidati minore del numero previsto di amministratori: le c.d. lista bloccate. Cosรฌ, dopo la lista di maggioranza, dalla quale risultano eletti tutti i candidati, il resto dei posti รจ attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti[248].
Attraverso questo sistema, se da un lato si favorisce sicuramente la prospettiva di coabitazione nellโorgano di gestione delle diverse componenti della compagnia sociale, dallโaltro, tuttavia, si incentiva soprattutto lโaggregazione di minoranze qualificate ed organizzate sia al fine di raggiungere la quota di possesso necessaria per la presentazione delle liste, sia per ottenere il numero di voti necessari per eleggere i membri della propria lista.
c) Lโazione sociale di responsabilitร da parte delle minoranze
Con riferimento allโazione sociale di responsabilitร , va ricordato che il legislatore ha abbassato la percentuale di capitale minimo richiesta per la promozione dellโazione da parte di una minoranza dei soci nelle societร che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, portandola al 2,5 % del capitale sociale.
Il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere un ulteriore tipo di azione sociale di responsabilitร esercitabile dalle minoranze dei soci, azione peraltro giร sperimentata per le societร quotate e prevista dallโart. 129 del TUF ed estendendo quindi le relative norme dalle societร quotate a tutte le societร per azioni, introduce regole in ordine ai soggetti legittimati, alle modalitร di esercizio dellโazione ed allโefficacia della stessa.
In particolare, il 1ยฐ co. del nuovo art. 2393 bis c.c. stabilisce che lโazione possa essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, o la quota diversamente prevista dallo statuto societario, purchรฉ non superiore al terzo del capitale. E, per le societร โaperteโ al mercato del capitale di rischio[249], il 2ยฐ co. prevede che lโazione possa essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, o la diversa misura prevista dallo statuto.
Inoltre, il 3ยฐ e il 4ยฐ co. dispongono che la minoranza che decida di intentare unโazione di responsabilitร debba chiamare in giudizio la societร , notificando lโatto di citazione anche al presidente del collegio sindacale, e sia tenuta a nominare, a maggioranza, uno o piรน rappresentanti comuni per compiere gli atti necessari allโesercizio dellโazione.
Infine, il 5ยฐ co. detta il regime delle spese processuali e il 6ยฐ co. chiarisce come spetti alla societร ogni vantaggio conseguito, anche in virtรน di transazione, dalla minoranza attrice.
Cosรฌ delineati i tratti fondamentali della disciplina di diritto positivo, รจ possibile definire la natura dellโazione appena descritta.
Si tratta di una azione esercitata dai soci di minoranza in nome proprio ma nellโinteresse della societร , di cui viene fatto valere il diritto ad essere risarcita del danno ad essa cagionato dai suoi amministratori. In altri termini, i soci agiscono come sostituti processuali della societร , come consentito, in presenza di una espressa previsione legislativa, dall’art. 81 c.p.c.[250].
Questa caratteristica fa sรฌ che lโutilitร tratta dallโazione giudiziaria debba essere riconosciuta in capo alla societร , titolare del diritto, e non in capo ai soci promotori, che potranno beneficiare del buon esito della causa solo indirettamente, per la semplice ragione di concorrere a comporre la compagine sociale[251].
Per quanto riguarda lโazione sociale deliberata dallโassemblea come per quella promossa dai soci di minoranza, le disposizioni in precedenza riassunte si applicano, in forza della norma di rinvio contenuta nel 3ยฐ co. dellโart. 2407 c.c., non solo allโazione di responsabilitร contro gli amministratori ma anche, se compatibili, allโazione di responsabilitร contro i sindaci[252].
Esse costituiscono poi, con le deroghe di cui alla disciplina speciale dettata dagli artt. 2409 decies e 2409 terdecies c.c., le norme di riferimento per lโazione sociale di responsabilitร nelle societร per azioni che abbiano adottato il modello dualistico, dove lโamministrazione รจ affidata al consiglio di gestione e il controllo, insieme a competenze normalmente attribuite allโassemblea dei soci e a funzioni di โalta amministrazioneโ, al consiglio di sorveglianza[253].
Sembrerebbe invece necessario separare la disciplina sullโazione di responsabilitร nelle societร per azioni da quella prevista allโart. 2476 c.c. con riferimento alle societร a responsabilitร limitata[254]. In proposito, va infatti osservato che la nuova disciplina della societร a responsabilitร limitata pare essere stata concepita dal legislatore come tipo normativo profondamente diverso da quello che contraddistingue le societร per azioni, sicchรฉ il mancato richiamo, in tema di responsabilitร degli amministratori, delle norme in tema di societร per azioni, dovrebbe escludere, in linea di principio, lโestensione alla societร a responsabilitร limitata delle regole affermate per le societร per azioni[255]. Esulano inoltre dal campo di applicazione degli artt. 2393 e 2393 bis le azioni che trovino il loro fondamento in atti che non costituiscano estrinsecazione diretta delle specifiche attribuzioni dell’amministratore, ancorchรฉ da queste occasionati od agevolati, ed integrino invece una responsabilitร extracontrattuale dell’amministratore nei confronti della societร [256].
Problematica, poi, รจ la questione dei danni cagionati alla societร da amministratori di fatto. Se la responsabilitร di questi ultimi viene ricostruita in chiave extracontrattuale, essendo mancata una valida nomina alla carica amministrativa, sembra doversi coerentemente ritenere che essi siano sottoposti alla ordinaria azione di danni da fatto illecito ex art. 2043 c.c., ma appare altrettanto logico prescindere dallโesistenza di una formale investitura ed unificare sotto la stessa disciplina la posizione di tutti coloro i quali esercitino in modo continuativo e significativo le funzioni amministrative[257].
Riguardo alla legittimazione dei soci rappresentativi di una percentuale significativa, anche se non maggioritaria, delle azioni, il 1ยฐ e il 2ยฐ co. del nuovo art. 2393 bis c.c. stabiliscono che essa รจ attribuita ai soci titolari di almeno un quinto del capitale sociale o, nelle societร โaperteโ, che ricorrano al mercato del capitale di rischio, titolari di almeno un ventesimo dello stesso.
Tali quorum, che il legislatore delegato ha ritenuto congrui allo scopo, indicato dallโart. 4, 2ยฐ co., lett. a), n. 2 della legge delega, di evitare situazioni di eccessiva conflittualitร , possono essere modificati statutariamente.
Per le societร โchiuseโ, il 1ยฐ co. dellโart. 2393 bis c.c. dispone che lo statuto puรฒ abbassare o elevare la percentuale richiesta. Ma comunque, soggiunge la norma, la soglia che i soci di minoranza debbono raggiungere per poter esercitare lโazione non puรฒ superare il terzo del capitale sociale.
Per le societร โaperteโ, invece, il 2ยฐ co. dellโart. 2393 bis c.c. detta la regola secondo cui la percentuale puรฒ essere ridotta, ma non elevata[258].
In questo modo, dunque, la legittimazione di una minoranza di soci ad esercitare l’azione sociale di responsabilitร รจ stata estesa dal campo delle societร per azioni quotate in mercati regolamentati, dove era giร prevista dallโart. 129 T.U.F., a tutte le societร per azioni.
La disciplina dellโart. 129 T.U.F., pur simile a quella dettata per lโazione di minoranza ex art. 2393 bis c.c. ed in particolare allโazione di minoranza nelle societร aperte, non รจ peraltro identica a quella introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003.
Cosรฌ, ad esempio, per le societร con azioni quotate, a differenza che per le altre societร per azioni, lโart. 129 T.U.F. richiede, ai fini del calcolo della quota rappresentata dalla minoranza, che gli azionisti siano iscritti da almeno sei mesi nel libro dei soci.
Tale requisito era stato pensato con lo scopo di scoraggiare lโacquisto azionario operato a fini di disturbo o speculativi, che in astratto potrebbero essere perseguiti anche in altri tipi di societร . Ma il legislatore della riforma ha verosimilmente ritenuto che nelle societร non quotate la situazione descritta difficilmente si verifica ed ha pertanto deciso di non richiedere, allโart. 2373 bis c.c., lโiscrizione nel libro dei soci da almeno sei mesi quale requisito ulteriore di legittimazione[259].
Queste differenze avrebbero potuto suscitare alcune complicazioni, dal momento che, con ogni probabilitร , la disciplina dettata dallโart. 129 T.U.F. sarebbe stata considerata speciale rispetto a quella di cui allโart. 2373 bis c.c., con la conseguenza di dover distinguere tra una azione sociale di minoranza per le societร quotate, che avrebbe continuato ad essere disciplinata dallโart. 129 T.U.F., e una azione sociale di minoranza per le societร non quotate, che sarebbe ricaduta sotto la sfera di applicazione del codice civile.
Ma il Decreto di coordinamento e modifica, abrogando espressamente lโart. 129 T.U.F., ha troncato sul sorgere la questione, sicchรฉ ora lโazione di responsabilitร esercitata dai soci di minoranza nelle societร quotate risulta assorbita dalla nuova regolamentazione di cui allโart. 2373 bis c.c.
Ne deriva, tra l’altro, che, nelle societร quotate, il requisito dell’iscrizione da almeno sei mesi nel libro dei soci non costituisce piรน un requisito dell’azione. Del resto, tale previsione era stata criticata, perchรฉ se da un lato risultava utile per escludere la legittimazione dell’investitore di breve periodo, non di rado identificabile in speculatori animati da meri fini di disturbo, dall’altro lato l’obbligo di detenere le azioni per un periodo consistente rischiava di allontanare anche gli investitori istituzionali, animati da obiettivi di medio e lungo periodo, per i quali avrebbe potuto essere preferibile cedere la partecipazione piuttosto che attendere il decorso dei sei mesi dopo i quali diventava possibile contrastare le scelte del management esercitando (o minacciando) l’azione di responsabilitร [260].
Bisogna infine soffermarsi sul problema dei riflessi irradiati, sull’esercizio dell’azione di responsabilitร da parte dei soci di minoranza, dalla circostanza che la societร abbia precedentemente proposto l’azione contro gli amministratori.
In linea di principio, se la societร ha giร proposto lโazione di responsabilitร , i soci di minoranza, che agiscono in nome proprio ma nell’interesse della societร , per far valere un diritto di quest’ultima, non possono a loro volta agire in giudizio.
Diversamente, la medesima pretesa al risarcimento dei danni in favore della societร verrebbe esercitata due volte.
Tale affermazione necessita tuttavia di due precisazioni.
In primo luogo, occorre rilevare che l’assemblea dei soci, nel deliberare l’azione, o comunque la societร , nellโesercitarla[261], possono aver trascurato o escluso alcuni fatti dal novero di quelli astrattamente imputabili agli amministratori. Se cosรฌ avvenisse, nulla sembrerebbe vietare ai soci di minoranza di sostituirsi alla societร nel chiedere all’autoritร giudiziaria la condanna degli amministratori per i fatti non allegati nell’azione promossa dall’assemblea[262]. Nรฉ, qualora l’assemblea abbia limitato l’azione a solo alcuni tra gli amministratori e sindaci, potrebbe essere impedito ai soci di minoranza di citare i soggetti contro i quali la societร non abbia intentato causa.
In secondo luogo, poi, non puรฒ considerarsi impedito ai soci di minoranza di intervenire, per il tramite del proprio o dei propri rappresentanti comuni, nel procedimento iniziato dalla societร contro i suoi amministratori[263]. Deve pertanto ritenersi consentito ai soci di minoranza di ingerirsi nella conduzione processuale dell’azione di responsabilitร , salvi i limiti derivanti dallโoperare dalle preclusioni dettate dalla legge allโintervento e alle attivitร che possono essere svolte dagli interventori.
Come meglio si vedrร successivamente, benchรฉ, nel caso in esame, i soci intervenienti non possano ritenersi propriamente terzi rispetto alla societร , la loro posizione dovrร essere assimilata a quella dei soggetti intervenienti in via adesiva autonoma, quando siano state proposte nuove domande, o in via adesiva dipendente, quando si sia semplicemente chiesto lโaccoglimento delle domande proposte da una delle parti originarie, ai sensi, rispettivamente, del 1ยฐ o del 2ยฐ co. dellโart. 105 c.p.c. Nellโipotesi di intervento adesivo autonomo, opererร la disciplina di cui allโart. 14 del D.Lgs. n. 5 del 2003, secondo cui l’intervento non puรฒ aver luogo dopo la scadenza del termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta; mentre nellโipotesi dellโintervento adesivo dipendente si applicherร lโart. 15 del medesimo decreto, che permette di intervenire per tutto il corso del procedimento senza poter piรน compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono piรน consentiti alle parti originarie, ma con il diritto di ottenere la rimessione in termini qualora sia ritenuta fondata la deduzione del dolo o della collusione a danno del soggetto interveniente e in ogni caso con il diritto di impugnare la sentenza[264].
Nel caso di mutata consistenza della quota che, rappresentando la maggioranza sociale, ha deliberato lโazione ordinaria di responsabilitร , la causa contro gli amministratori (esercitata non dai singoli soci di maggioranza ma dalla societร , tramite il suo legale rappresentante o un curatore speciale) ovviamente continua.
Piรน delicata รจ la questione del venir meno dei requisiti di legittimazione quando lโazione di responsabilitร sia esercitata dai soci di minoranza.
Lโart. 2373 bis c.c., come pure, in precedenza, lโart. 129 T.U.F., nulla dice per il caso di perdita della titolaritร delle azioni, o della percentuale richiesta, nel corso del giudizio, nรฉ stabilisce qualcosa per il caso analogo in cui uno o piรน soci necessari per raggiungere il quorum rinuncino, in corso di causa, allโazione.
Secondo una classica impostazione, la lacuna normativa va risolta osservando che il fatto di rappresentare una determinata quantitร del capitale sociale costituisce, ai fini dellโesercizio dellโazione di responsabilitร , una condizione dellโazione, relativa alla sussistenza della legittimazione ad agire, e non un mero presupposto processuale[265]. Poichรฉ costituisce insegnamento consolidato quello secondo cui per i presupposti processuali รจ sufficiente riscontrare la loro esistenza al momento della notificazione dellโatto di citazione, mentre le condizioni dellโazione debbono perdurare lungo tutto il corso del giudizio, partendo dai presupposti enunciati sembrerebbe doversi concludere che, in ogni ipotesi in cui venga meno la percentuale richiesta per lโesercizio dellโazione di responsabilitร , si dissolve la possibilitร di pervenire alla sentenza di merito e deve essere invece dichiarata, con una sentenza processuale, lโintervenuta carenza di legittimazione attiva[266].
In realtร , perรฒ, sembra maggiormente corretto ritenere che la titolaritร della quota richiesta dalla legge o dallo statuto per lโesercizio dellโazione debba aversi al momento della proposizione della domanda, restando irrilevante la sua perdita nelle more del procedimento.
In proposito, sembra possibile rilevare come, in tema di impugnazione di delibere assembleari, il legislatore della riforma abbia sentito lโesigenza di precisare, al 2ยฐ co. del nuovo art. 2378 c.c., che la quota dellโuno per mille del capitale sociale nelle societร che fanno ricorso nel capitale del rischio e del cinque per cento nelle altre, detenuta dal socio o dai soci impugnanti, deve essere mantenuta per tutto il corso del procedimento.
Se ne dovrebbe dunque dedurre, a contrario, che, nulla essendo stato stabilito allโart. 2393 bis c.c., per la procedibilitร dellโazione sociale di responsabilitร esercitata dalla minoranza non occorre conservare le quote possedute allโinizio. In altri termini, una volta notificato lโatto introduttivo del giudizio, il procedimento continua sino alla pronuncia della sentenza nel merito anche se la percentuale dei soci promotori dellโazione di minoranza scende sotto il limite fissato dal D.Lgs. n. 6 del 2003.
Del resto, a ritenere diversamente, si correrebbe il rischio che lโassemblea, o gli stessi amministratori, quando gli sia stato conferito ex art. 2441 c.c. il relativo potere, deliberino ed eseguano aumenti di capitale volti a diluire la quota dei soci di minoranza che abbiano agito in giudizio, paralizzando cosรฌ lโazione di responsabilitร .
Inoltre, sempre per bloccare lโazione di responsabilitร , uno o piรน soci promotori potrebbero essere sollecitati a cedere le loro quote in cambio di condizioni per loro vantaggiose. Ma in tal modo il corrispettivo per lโeffetto sostanziale di rinuncia o transazione conseguente alla cessione delle partecipazioni al capitale sociale andrebbe a vantaggio dei soci che abbiano ceduto le proprie quote e non, come prescrive il 6ยฐ co. dellโart. 2393 bis c.c., a vantaggio della societร .
Questi rischi, peraltro, possono essere attenuati ma non scongiurati. Come si dirร piรน approfonditamente in seguito, la societร conserva infatti, ai sensi dellโart. 2393 c.c., 5ยฐ e 7ยฐ co., il potere di rinunciare allโazione o di transigere, a meno che i soci rappresentanti una percentuale del capitale sociale pari a quella necessaria per promuovere lโazione sociale di minoranza si opponga.
Ciรฒ comporta che la perdita in corso di causa della quota richiesta per lโesercizio dellโazione ex art. 2393 bis c.c., per quanto irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio, possa, in prospettiva, dimostrarsi fatale: nulla impedisce che lโassemblea, grazie alle nuove ripartizioni del capitale sociale venutesi a determinare, deliberi, senza che la minoranza abbia i numeri per impedirlo, la rinuncia o transazione al diritto al risarcimento del danno cagionato dagli amministratori, ponendo cosรฌ termine allโazione di responsabilitร intentata ai sensi dellโart. 2393 bis c.c.
6. Le minoranze e lโorgano di controllo
a) Elezione del sindaco di minoranza
Con riferimento alla disciplina del collegio sindacale, la novitร piรน rilevante della legge risparmio attiene alla fissazione in termini normativi della individuazione di un rappresentante espressione della minoranza nellโambito del collegio sindacale.
Giร il Testo Unico della Finanza rimetteva allo statuto lโindividuazione di clausole idonee ad assicurare lโelezione di un membro dellโorgano di controllo da parte delle minoranze. Le modifiche apportate allโart. 148 TUF da parte della legge risparmio hanno mantenuto questa impostazione. Al fine di garantire una maggiore effettivitร al meccanismo di nomina delle minoranze, il legislatore ha perรฒ rimesso al potere regolamentare della Consob la precisa individuazione delle modalitร attraverso le quali garantire lโelezione di un membro effettivo da parte dei soci di minoranza[267].
A questo quadro, giร in origine tracciato dalla legge risparmio, il decreto correttivo ha poi aggiunto che lโelezione del membro effettivo del collegio, espressione delle minoranza, deve avvenire con voto di lista[268].
Lโestensione di tale modalitร di nomina ai componenti del collegio sindacale appare in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina che, nel suggerire lโapplicazione di un procedimento trasparente anche per la nomina dei sindaci, richiama il meccanismo del voto di lista. Nei criteri applicativi il Codice richiede al riguardo che le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da unโesauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati siano depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista dallโassemblea.
Precisa poi la norma che i soci di minoranza non devono risultare collegati, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, cosรฌ uniformando le modalitร di nomina a quanto stabilito per il consiglio di amministrazione. La definizione del rapporto di collegamento viene perรฒ fissato dalla Consob[269], alla quale lโart. 148, co. 2, TUF rinvia per lโindividuazione delle modalitร di elezione del membro effettivo dellโorgano di controllo.
Discostandosi dalla prima formulazione, che individuava parametri molto generici per la definizione di un rapporto di collegamento, lโart. 144-quinquies RE stabilisce che ricorrono rapporti di collegamento tra uno o piรน soci di riferimento e uno o piรน soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una societร e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dellโart. 2359, co. 3, c.c. anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzioni di responsabilitร strategiche nellโambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto sociale previsto dallโart. 122 TUF avente ad oggetto azioni dellโemittente, di una controllante di questโultimo e di una sua controllata.
Il secondo comma precisa, inoltre, che qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, lโesistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per lโelezione del sindaco. La disposizione subordina opportunamente al superamento della c.d. prova di resistenza lโeventuale esercizio dellโimpugnativa della deliberazione di nomina del sindaco di minoranza viziata.
Il successivo art. 144-sexies RE disciplina i casi di elezione del sindaco di minoranza.
La norma in primo luogo chiarisce che lโelezione del sindaco di minoranza รจ contestuale allโelezione degli altri componenti dellโorgano di controllo.
ร, inoltre, precisato che ciascun socio puรฒ presentare una lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale. Solo per una mera scelta statutaria, inoltre, la societร puรฒ richiedere al socio o ai soci presentatori della lista, di essere titolari, al momento della presentazione della stessa, di una quota di partecipazione al capitale non superiore a quella determinata ai sensi dellโart. 147-ter TUF.
Le liste devono inoltre recare i nominativi di uno o piรน candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente, per la nomina di componenti dellโorgano di controllo.
Al fine di evitare la presentazione di liste di mero disturbo, la disposizione regolamentare richiede, al comma terzo, che i nominativi dei candidati, contrassegnati da un numero progressivo, non devono essere superiori ai componenti dellโorgano da eleggere.
Quanto alla procedura per la presentazione delle liste, ne รจ disposto il deposito almeno 15 giorni prima di quello dellโassemblea, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
A corredo delle liste, sono richieste ai candidati:
- a) le informazioni relative allโidentitร dei soci che le presentano, con lโindicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolaritร di tale partecipazione;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo, o di maggioranza relativa, la quale attesti lโassenza di rapporti di collegamento nei termini descritti dallโart. 144-quinquies RE con questi ultimi;
- c) unโesauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
La disposizione regolamentare non si limita a richiedere informazioni relative ai soggetti che hanno presentato le liste e ai relativi candidati, ma dispone che venga rilasciata da quelli diversi da coloro che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza, unโattestazione circa lโassenza di collegamenti rilevanti ai sensi dellโart. 144-quinquies RE.
Al fine di evitare comportamenti di disturbo, la norma correttamente sposta in capo ai singoli soci presentatori o votanti la responsabilitร circa la mancanza di collegamenti e quindi il relativo esercizio del diritto ai sensi dellโart. 148 TUF.
Va perรฒ osservato che la dichiarazione dei presentatori interviene in un momento antecedente alla individuazione della lista di maggioranza, pertanto la reale sussistenza di rapporti idonei a inficiare la validitร del meccanismo elettivo puรฒ riscontrarsi solo allโesito della relativa procedura di votazione[270].
Lโoperativitร della proroga di cui al comma in esame, come si รจ visto, รจ infatti subordinata alla presentazione di una sola lista di candidati ovvero nellโipotesi in cui le liste presentate dai soci risultino collegate ai sensi dellโart. 144-quinquies RE.
Sebbene lโautoritร di vigilanza ha richiesto che a corredo delle liste siano depositate le informazioni relative alla identitร dei soci che le hanno presentate, non รจ ancora chiaro in che modo la societร possa accertare lโeffettiva assenza di rapporti di collegamento e il relativo regime cui potrebbe essere esposta, nel caso in cui si accerti successivamente lโeventuale sussistenza di collegamenti rilevanti.
Lโemittente deve fare affidamento, come precisato sopra, sulle dichiarazioni dei soci presentatori che ne assumono la relativa responsabilitร . A tal fine, sarebbe forse opportuno invitare i presentatori delle liste a dichiarare non solo lโassenza dei rapporti di collegamento, ma anche lโeventuale esistenza degli stessi rapporti[271].
Anche solo a livello di regolamento assembleare si potrebbe infine prevedere che il Presidente dellโassemblea, prima di aprire la votazione, richiami le eventuali dichiarazioni di assenza o di sussistenza di rapporti di collegamento ed inviti gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare le liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.
Quanto allโelezione del sindaco di minoranza, lโart. 144-sexies, co. 7, RE stabilisce che risulta eletto il candidato indicato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento, ai sensi dellโart. 148, co. 2, TUF.
Alcune indicazioni sono date, anche con riferimento al sindaco supplente. Il citato art. 144-sexies, co. 7, RE si preoccupa opportunamente di prevederne lโelezione, stabilendo che ne assume la qualifica il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista. Il successivo comma 8 dispone che, se lo statuto lo prevede, possono essere nominati ulteriori sindaci supplenti (o consiglieri di sorveglianza) destinati a sostituire il componente di minoranza. Il supplente di minoranza viene cosรฌ individuato tra gli altri candidati della lista.
Quanto al meccanismo sostitutivo del supplente, lโart. 144-sexies, co. 11, RE chiarisce che, nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentrano i supplenti. In forza del successivo co. 12, la nomina o la sostituzione del sindaco (o dei sindaci) di minoranza ai sensi dellโart. 2401, co. 1, c.c., ovvero di cui allโart. 2409-duodecies, co. 7, nel caso di societร organizzate secondo il modello dualistico, deve avvenire โ(โฆ) nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranzeโ. ร stata opportunamente eliminata quella disposizione contenuta nella precedente versione del documento di consultazione recante la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, che rimetteva agli statuti la facoltร di derogare al principio di cui allโart. 2401 c.c., potendo prevedere che i supplenti subentrati scadessero insieme a quelli in carica[272].
Gli statuti, in prima battuta, potrebbero prevedere che le liste presentate in sede di nomina dellโintero collegio sindacale siano composte da almeno due candidati (uno effettivo e uno supplente). In caso di decadenza del sindaco effettivo, espressione della minoranza, tale espediente potrebbe utilmente consentire che lo stesso venga sostituito dal sindaco supplente estratto dalla stessa lista.
Qualora, in applicazione del procedimento di cui art. 2401 c.c., non fosse possibile integrare i sindaci di minoranza attingendoli dalla lista originaria dalla quale erano stati tratti i precedenti sindaci di minoranza (effettivo e supplente), si potrebbe, invece, riaprire la procedura di integrazione del collegio attraverso la presentazione di nuove liste di minoranza sulle quali, perรฒ, il socio di maggioranza non potrร esprimere il proprio voto.
Siffatto meccanismo potrebbe consentire lโelezione del rappresentante di minoranza, prevenendo, al contempo, eventuali comportamenti disturbatori in sede di sostituzione.
b) I poteri individuali dei sindaci e il potere del collegio di esperire lโazione di responsabilitร .
Nel complesso, dunque, lโintervento sullโorgano di controllo appare apprezzabile e di maggiore impatto rispetto a quello operato in tema di amministrazione.
In questโottica senzโaltro positive sono le disposizioni dirette a rafforzare la garanzia che almeno un membro del collegio sia espressione della minoranza; quella che prevede che proprio ad esso debba essere attribuito lโufficio di presidenza; nonchรฉ quelle dirette ad affinare i requisiti di indipendenza di tutti i sindaci ed a fissare limiti al cumulo degli incarichi.
Infatti, in virtรน di quanto si รจ detto con riferimento allโorgano amministrativo, รจ proprio nellโorgano di controllo che ha piรน senso fare entrare rappresentanti della minoranza ed indipendenti, posto che lo scopo della loro presenza come si รจ visto non puรฒ che essere quello di garantire correttezza ed indipendenza del controllo.
Ma i punti di maggiore interesse sono rappresentati dal rafforzamento dei poteri individuali dei singoli componenti del collegio sindacale e dallโattribuzione allโorgano nel suo complesso del potere di promuovere lโazione di responsabilitร contro gli amministratori, potere che costituisce il rimedio estremo cui lโorgano di controllo puรฒ ricorrere, nellโesercizio del suo generale potere-dovere di vigilanza.
Lโattribuzione anche al singolo sindaco del potere di avvalersi di dipendenti della societร per lo svolgimento delle sue funzioni, nonchรฉ quello di poter convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo per richiedere chiarimenti, rappresentano senza dubbio un passo importante per mettere i sindaci effettivamente in condizione di svolgere la loro funzione di controllo.
Non va infatti dimenticato che una delle principali cause indicate in passato come allโorigine dellโinefficacia del collegio sindacale era proprio la sua inadeguatezza strutturale ed organizzativa per svolgere una seria attivitร di controllo nelle societร , carenza di organizzazione cui non si era chiaramente voluto fare fronte seriamente quando, con un intervento di โpura facciataโ, in passato si era consentito ai sindaci di avvalersi di ausiliari, ma a loro spese ed oltretutto si era precisato che โlโorgano amministrativo poteva rifiutare agli ausiliari e dipendenti dei sindaci lโaccesso a informazioni riservateโ[273].
Lโintervento posto in essere oggi dal legislatore segna invece un passo piรน deciso nella direzione di un effettivo rafforzamento dellโorgano, che oltre a questi poteri individuali vede attribuito anche a due dei suoi componenti il potere di convocare lโassemblea dei soci, nonchรฉ al collegio nel suo complesso la legittimazione a promuovere lโazione di responsabilitร contro gli amministratori.
Questo rafforzamento appare tanto piรน importante se si pensa che, nel quadro della corporate governance della nostra s.p.a., il collegio sindacale resta comunque lโinterlocutore privilegiato dellโorgano amministrativo nelle scelte gestionali e, ove ben congegnato e funzionante, ben potrebbe svolgere il ruolo che nei sistemi di common law svolgono gli amministratori indipendenti, ma ciรฒ dipende, come si avrร modo di vedere, anche dallโampiezza del controllo che gli si attribuisce.
Infatti, rafforzati in questo modo poteri e funzionalitร del collegio sindacale รจ chiaro che lโaspetto determinante per valutare la maggiore o minore utilitร dellโorgano diventa quello del tipo di controllo che esso รจ legittimato a svolgere[274].
Per altri invece, nonostante lโoggettiva riduzione delle sue funzioni, nellโambito della competenza del collegio a valutare lโadeguatezza del sistema amministrativo-contabile e la sua affidabilitร nel rappresentare correttamente i fatti di gestione rientrerebbe tuttโoggi il potere dovere di controllare ed esprimere un parere sulla correttezza anche sostanziale della gestione posta in essere dal consiglio di amministrazione e risultante dalla contabilitร . rende possibile la verifica dei risultati periodici. Il collegio sindacale si riteneva avesse competenza a valutare lโandamento della gestione nella sua opportunitร , nella legalitร e nella rilevazione contabile, dunque era opinione diffusa che questo controllo comprendesse, entro certi limiti, anche lโopportunitร degli atti di gestione[275]. Come si รจ detto, il legislatore del 1998 e poi quello del 2003 hanno finito per limitare i compiti di controllo del collegio, confermando la sua competenza a vigilare sulla legalitร della gestione, ma sottraendogli la competenza del controllo contabile, oggi affidato in via esclusiva alle societร di revisione per le societร quotate e ad un revisore esterno per le non quotate[276], circostanza questโultima che ha fatto propendere molti commentatori per un abbandono della competenza in ordine al merito degli atti di gestione[277].
Relativamente ai poteri dei sindaci, ma soprattutto alla loro natura, sia la prevalente dottrina sia la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le funzioni e i doveri dei sindaci vengano espletate secondo il principio della collegialitร .
A questa soluzione si perviene attraverso tre strade:
- a) gli innumerevoli riferimenti al โcollegio sindacaleโ presenti nel codice civile (artt. 2386, ultimo comma, 2403, comma 1 e 2, 2408, 2425, ultimo comma e 2432)[278];
- b) il fatto che lโattuale disciplina dellโorgano di controllo delle societร di capitali derivi dal R.D. n. 1548/1936 il quale, innovando il precedente Codice del commercio del 1882 (il quale nulla disponeva al riguardo), affermava espressamente nellโart. 4 che โi sindaci costituiscono un collegioโ[279];
- c) la previsione esplicita ed analitica dei poteri individuali dei sindaci ex art. 2403, comma 3, c.c., dal che si desume che la regola generale di funzionamento dellโorgano di controllo non sia il principio di autonomia individuale, bensรฌ quello di collegialitร .
Come recita lo stesso art. 2405 c.c., i sindaci devono partecipare alle assemblee ed alle adunanze del consiglio di amministrazione, mentre facoltativa risulta la partecipazione alle riunioni del comitato esecutivo[280].
In via preliminare รจ necessario interpretare il codice civile laddove stabilisce che i sindaci devono โassistereโ alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee. Il termine utilizzato dalla norma codicistica potrebbe far pensare ad una partecipazione passiva dei sindaci, non potendo partecipare alla discussione se non interpellati dagli amministratori (nรฉ far risultare eventuali loro dichiarazioni dal verbale)[281].
In questo senso lโassistenza consisterebbe in una semplice presenza fisica alle riunioni collegiali, non essendo riconosciuta nemmeno la possibilitร di richiedere informazioni e chiarimenti sullโandamento delle operazioni sociali o su determinati affari previsti allโordine del giorno, secondo quanto stabilito dallโart. 2403 c.c.
Le ragioni di questa posizione potrebbero essere giustificate dallโesigenza di mantenere una netta separazione di ruoli tra amministratori e sindaci, per evitare che, intervenendo attivamente alle discussioni consiliari ed assembleari, formulando proposte o domandando chiarimenti ed informazioni, i sindaci si sovrapporrebbero, di fatto, al consiglio di amministrazione cosicchรฉ si verrebbe a creare un unico organo di controllo, formato appunto da amministratori e sindaci, nel quale tuttavia vi sarebbe una notevole disparitร dal momento che solo ai primi spetterebbe il potere di voto in merito agli argomenti posti a deliberazione[282].
Lโorientamento dottrinale prevalente non รจ peraltro allineato con tale orientamento, considerando invece lโassistenza dei sindaci alle assemblee, alle adunanze e alle riunioni come un compito attivo in quanto i sindaci in tale sede possono venire a conoscenza non solo di notizie indispensabili per lโesercizio delle loro funzioni, ma anche, partecipando alla discussione e manifestando la loro opinione, impedire che tali organi sociali prendano deliberazioni in contrasto con la legge o con lo statuto, o che comunque possano risultare a danno della societร [283].
Lโintervento dei sindaci, in altre parole, rientra nella funzione di controllo ad essi attribuita, se varrร ad impedire una cattiva gestione. Inoltre, la tesi della confusione dei ruoli appare estremamente debole se solo si pensa che la sovrapposizione tra sindaci e amministratori potrebbe, di fatto, realizzarsi anche quando i sindaci fossero interpellati dagli amministratori e invitati a formulare osservazioni e proposte (art. 2429, comma 2, c.c.).
I sindaci, pertanto, devono partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle riunioni assembleari nella pienezza delle loro funzioni e dei loro poteri, avendo una funzione preminente di consulenza tecnico-contabile che viene esercitata in particolare sul documento cardine della gestione societaria, il bilancio predisposto dagli amministratori: consulenza che si concreta nella relazione che esso presenta in assemblea.
Bisogna peraltro ricordare che fruitrice del โservizioโ[284] di informazione e di assistenza tecnico-contabile non รจ tanto la maggioranza assembleare. Sugli amministratori, che sono sua emanazione, essa รจ in grado di esercitare, in fatto, controlli ben piรน penetranti di quelli spettanti, in base alla legge, allโorgano sindacale[285]. Chi dovrebbe risultare destinataria dei โserviziโ del collegio sindacale รจ la minoranza: questa, infatti, รจ estromessa dalla gestione sociale; inoltre,รจ priva di strumenti di diretta informazione e di diretto controllo sullโoperato degli amministratori[286].
La presenza, nella struttura organizzativa della societร per azioni, di un organo al quale รจ affidato il controllo dellโamministrazione รจ, istituzionalmente, destinata a โcompensareโ questa mancanza, nel singolo azionista, di poteri di informazione e di controllo.
Gli azionisti di minoranza, privi di un proprio diritto di informazione e di controllo, debbono confidare nella veridicitร di quanto riferisce in assemblea il collegio sindacale: lโart. 2407, comma 1, c.c., mira ad infondere loro fiducia rendendo i sindaci โresponsabili della veritร delle loro attestazioniโ[287]. Resta, pur tuttavia, il fatto che la tutela dellโinteresse della minoranza allโinformazione รจ affidata ad un organo nominato dalla maggioranza e ciรฒ indubbiamente rende equivoca la figura del collegio sindacale e scarsamente efficiente il suo operato.
Nonostante queste doverose osservazioni su tale organo societario, รจ opportuno ricordare che i sindaci hanno comunque il potere-dovere di impugnare le deliberazioni assembleari e del consiglio di amministrazione. Le prime, in particolare, se risultano non conformi alla legge o allโatto costitutivo ex art. 2377, comma 2, c.c., nonchรฉ quelle nulle per impossibilitร o illiceitร dellโoggetto ex art. 2379 c.c., proteggendo cosรฌ lโinteresse dei soci alla correttezza dellโazione sociale.
Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate anche in caso di rinunzia di tutti i soci assenti o dissenzienti, ed anche se la delibera sia stata approvata da tutti i soci[288].
Secondo lโinterpretazione prevalente la legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari spetta al collegio e non al singolo sindaco. Il collegio sindacale, inoltre, รจ autonomo nellโesercizio delle funzioni di vigilanza e controllo per cui puรฒ impugnare le delibere assembleari che riconosca illegittime, siano state o meno le stesse impugnate dagli amministratori o dai soci, mentre non le impugnerร se le consideri valide, nonostante siano state impugnate da altri.
Quanto alle delibere del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ha il potere-dovere di impugnare entro tre mesi una simile delibera nellโipotesi di conflitto di interessi tra amministratori e societร ex art. 2391, ultimo comma, c.c. Tale legittimazione spetta al collegio sindacale e non al singolo, come deve sostenersi, in linea di principio, per tutti i provvedimenti in cui i sindaci sono chiamati ad esprimere giudizi e ad adottare decisioni con effetti esterni, volti cioรจ ad incidere in qualche misura sugli atti sottoposti al loro controllo.
I sindaci, infine, hanno un vero e proprio obbligo di impugnazione, qualora la deliberazione sia stata presa in conflitto di interessi e sussistano gli altri presupposti richiesti dallโart. 2391 c.c., anche in relazione al generale dovere di controllo e vigilanza imposto dal comma 1 dellโart. 2403 c.c.[289]
Una breve considerazione a parte merita lโart. 152 TUIF il quale, colmando una grave lacuna dellโordinamento generale, legittima il collegio sindacale (e non anche i singoli soci) a denunciare al tribunale le irregolaritร ex art. 2409 c.c.
Questo nuovo potere, a prima vista, potrebbe apparire incongruo in considerazione del fatto che i sindaci, quali controllori della gestione della societร , disponevano giร di poteri apparentemente adeguati alla loro funzione ed il cui esercizio avrebbe potuto prevenire e reprimere le irregolaritร rilevate nellโamministrazione della societร .
Ma questa impressione sarebbe erronea perchรฉ, se un difetto si fosse voluto riscontrare nella disciplina codicistica del collegio sindacale, esso riguarda proprio la scarsa attitudine dei poteri rispetto al fine proprio di un corretto ed efficiente controllo. Secondo il codice civile, infatti, i sindaci dispongono solo di un potere di dialogo con gli amministratori e di un potere di dissuasione, fondato esclusivamente sulla forza delle argomentazioni, ma privo della capacitร di correggere la condotta amministrativa stimata scorretta. Lโintervento del tribunale, in funzione correttiva delle irregolaritร amministrative, avrebbe potuto essere sollecitato dai sindaci in maniera mediata, e cioรจ per mezzo della rappresentazione della irregolaritร sospettata al P.M., al fine di sollecitarne la denuncia da parte sua al tribunale.
A questo stato di cose il D.Lgs. n. 58/1998 ha posto pertanto rimedio.
La norma dellโart. 152, comma 1, attribuisce al collegio sindacale, e non ai singoli sindaci, la legittimazione a presentare al tribunale il ricorso previsto dallโart. 2409 c.c. in presenza di fondato sospetto di gravi irregolaritร nellโadempimento dei doveri degli amministratori.
Come si puรฒ notare, la nuova disciplina non ha fatto altro che estendere la legittimazione prevista dalla norma codicistica per i soci, possessori di almeno un decimo del capitale sociale, e per il P.M., anche al collegio sindacale. Tuttavia, si deve sottolineare la particolare importanza di questa nuova legittimazione in quanto da essa si puรฒ agevolmente presumere la maggiore significativitร degli elementi che potranno fornire i sindaci al tribunale per fargli valutare lโopportunitร dellโintervento sollecitato.
I sindaci, quali controllori della gestione, a differenza dei soci e dello stesso P.M., hanno accesso alla contabilitร e alla documentazione aziendale ed hanno il potere di chiedere, anche individualmente, agli amministratori ogni informazione stimata utile al fine del controllo di loro competenza; sono posti, pertanto, dalla legge in una posizione strategica per acquisire ogni informazione sullโattivitร degli amministratori e per poter esprimere su di essa adeguate valutazioni, allโesito delle quali sceglieranno, fra i vari possibili interventi, quello considerato piรน efficace.
Al riguardo รจ opportuno osservare che il ricorso al tribunale, benchรฉ non sia posto dalla legge in una scala di valori progressivi rispetto agli altri poteri dei sindaci, deve essere tuttavia considerato come estremo rimedio. Nellโinteresse della societร , infatti, i sindaci devono cercare di correggere lโirregolaritร rilevata o sospettata per mezzo del dialogo con gli amministratori o richiedendo, secondo i casi, lโintervento di una discussione collegiale, in seno al consiglio di amministrazione o in seno allโassemblea, appositamente da loro convocati.
In esito agli accertamenti svolti, il tribunale potrร revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci, qualora stimasse che anche questi siano corresponsabili delle irregolaritร accertate. Se perรฒ revocasse anche i sindaci, il tribunale dovrร nominare un comitato di sorveglianza composto di tre membri, il quale eserciterร il controllo sullโamministratore giudiziario durante la sua gestione.
Questa norma trova precedenti espressioni nel sistema dei controlli delle societร di intermediazione mobiliare (SIM) e bancarie, per le quali nei casi di assoggettamento ad amministrazione straordinaria si dispone la nomina del comitato di sorveglianza e risponde alla sentita esigenza di assicurare il controllo anche durante la gestione dellโamministratore giudiziario, la cui nomina da parte dellโautoritร giudiziaria non puรฒ di per sรฉ essere garanzia di corretta amministrazione.
La legge non indica i compiti del suddetto comitato, ma il fatto che la sua nomina dipenda dalla revoca dei sindaci lascia agevolmente intuire che esso possieda le stesse funzioni dellโorganismo revocato[290].
Va poi segnalato l’art. 148- bis, dedicato ai componenti degli organi di controllo in genere, dunque sia ai sindaci che ai membri del comitato di controllo sulla gestione che a quelli del comitato di sorveglianza, nel quale al comma 1 si prevede che la Consob, con regolamento, stabilisca il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle societร quotate possono avere[291], nonchรฉ al comma 2 si pone l’obbligo per questi ultimi di informare l’Autoritร e il pubblico di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso le societร di capitali. Lo stesso tema del numero degli incarichi viene affrontato dalla legge, sotto il profilo della trasparenza, anche attraverso una modifica dell’art. 2400 c.c. (dunque applicabile a tutte le s.p.a.), nel quale si prevede che, al momento della nomina e prima dell’accettazione dell’incarico, i sindaci debbano rendere noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre societร .
Da ultimo, deve essere citato l’inserimento del comma 2 dell’art. 2393 c.c., che attribuisce anche ai sindaci il potere di promuovere l’azione di responsabilitร contro gli amministratori con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti (disposizione anche questa applicabile a tutte le s.p.a.).
Prima di procedere nelle valutazioni, vale la pena ricordare che la legge in questo ambito รจ intervenuta in modo pressochรฉ uniforme per tutti e tre i sistemi di organizzazione della s.p.a., che appaiono oggi sostanzialmente equiparati nelle tutele.
Gli unici aspetti in cui gli organi di controllo dei sistemi alternativi ancora si differenziano dal collegio sindacale sono legati: al potere per il singolo componente l’organo di controllo di procedere individualmente ad atti di ispezione e di controllo, potere che sia nel sistema dualistico che nel monistico resta nella sola competenza dell’organo nel suo insieme[292]; all’esclusione del potere di convocazione dell’assemblea in capo al comitato per il controllo sulla gestione. Per il resto, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sembrano essere stati equiparati in tutto e per tutto al collegio sindacale[293].
Nel complesso, dunque, l’intervento sull’organo di controllo appare apprezzabile, soprattutto per il rafforzamento dei poteri individuali del singolo componente, sino ad oggi nella sostanza privo di qualsiasi potere di iniziativa, e per l’attribuzione ad esso della competenza a promuovere l’azione di responsabilitร , che costituisce il rimedio estremo cui l’organo di controllo puรฒ ricorrere, nell’esercizio del suo generale potere – dovere di vigilanza sulla gestione della societร [294]. A differenza di quanto visto in tema di amministrazione, il legislatore รจ qui intervenuto in modo piรน mirato per cercare di rafforzare i controlli interni nel loro complesso e ciรฒ รจ senza dubbio positivo se si pensa che, nel quadro della corporate governance, il collegio sindacale (o il suo omologo negli altri due sistemi) resta comunque l’interlocutore privilegiato dell’organo amministrativo nelle scelte gestionali. Unico rammarico รจ costituito dall’abbandono di un’ipotesi, prospettata in una delle precedenti bozze succedutesi nei vari passaggi parlamentari, che puntava a fare del collegio sindacale l’organo di riferimento dell’intero sistema dei controlli, attribuendogli anche la responsabilitร sul sistema di audit dei conti della societร , rafforzando il suo rapporto con il revisore esterno attraverso l’attribuzione del potere di nomina e revoca della societร di revisione[295].
c) Nomina del presidente dellโorgano di controllo.
Il sistema normativo italiano prevede nuovi strumenti di partecipazione delle minoranze azionarie al governo societario. ร stato introdotto lโobbligo del voto di lista anche per lโelezione degli organi di amministrazione ed รจ stato stabilito che il presidente dellโorgano di controllo sia nominato tra i sindaci eletti dalle minoranze[296]. Si tratta di regole innovative, anche nel confronto internazionale. La Consob รจ chiamata a svolgere un ruolo importante nel definire disposizioni attuative e nel vigilare sul loro rispetto sostanziale, con lโobiettivo di favorire assetti piรน aperti alla dialettica tra azionisti.
I poteri individuali di cui godono i sindaci, pertanto, hanno certamente carattere eccezionale, concorrendo con i poteri collegiali ed avendo carattere istruttorio, cioรจ propedeutico alle ulteriori attivitร di giudizio ed iniziativa.
Quanto al presidente, lo stesso codice civile non รจ chiaro sui suoi poteri: lโart. 2385, comma 1, dice che quando un amministratore rinunzia al suo ufficio deve comunicarlo in forma scritta al presidente del consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale, mentre lโart. 2392, comma 3, stabilisce che la responsabilitร degli amministratori verso la societร non si estende a quello che, immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale[297]. Non ci sono altri articoli che definiscano ulteriormente i poteri del presidente dellโorgano di controllo delle societร , ma si puรฒ sostenere che chi presiede un organo collegiale dovrร dirigere e convocare le riunioni del consiglio, controllare che sia redatto un verbale delle adunanze e delle deliberazioni e sottoscriverlo, mantenere i contatti con i componenti del collegio e cercare che siano continui i rapporti anche fra di essi.
Il presidente potrร senza dubbio rappresentare lโorgano che presiede comunicando le deliberazioni adottate, ma non sarร consentita una delega di tipo generale, come avviene per lโamministratore delegato ex art. 2381 c.c.[298]. In questo senso si รจ espresso il Tribunale di Milano, escludendo che i poteri spettanti al collegio sindacale nel caso previsto dallโultimo comma dellโart. 2386 c.c. (mancanza di tutti gli amministratori) possano essere esercitati dal presidente del collegio sindacale, o essere delegati allo stesso[299].
Conclusioni
Negli anni recenti la ricerca comparata si รจ focalizzata sul modelli tedesco, giapponese e americano. Ciรฒ ha dato l’impressione che l’unica alternativa consista fra il modello del controllo bancario (Giappone e Germania) e il modello della protezione giuridica delle minoranze e dello sviluppo di un robusto mercato del controllo (Stati Uniti).
Rispetto a tali modelli, finora il modello italiano si รจ posto come un paradosso. In effetti, almeno fino a tempi recenti, l’economia italiana รจ riuscita ad avere successo, sopportando tuttavia costi enormi indotti dal sottosviluppo delle regole di controllo societario. Per di piรน il modello italiano, fondato su un’economia dominata da piccole imprese familiari efficienti in grado di sussidiare un settore delle grandi imprese a controllo statale o “dinastico” largamente inefficiente, pare destinato a non sopravvivere ai processi di unificazione europea. E’ quindi assai probabile che il sistema debba cambiare in tempi relativamente rapidi. Da questo punto di vista, due sembrano gli scenari possibili:
- il sistema bancario verrร aperto alla vera competizione esterna, dando origine ad una necessaria effettiva privatizzazione, e diverrร quindi, sulla base del modello tedesco, il sostegno principale del governo societario;
- oppure il mercato sarร in grado di generare meccanismi efficienti di autoprotezione degli investitori evolvendo verso il modello americano.
In entrambi i casi, comunque, appare assai probabile che l’intervento politico di design istituzionale debba in tale periodo giocare un notevole ruolo di promozione dei cambiamenti.
Occorre perciรฒ dotare i decisori pubblici degli strumenti giuridici necessari di intervento istituzionale al fine di ridisegnare le regole del governo societario nella direzione del controllo del managerial shrinking e della protezione degli investitori, assicurando il passaggio da un’economia di piccole imprese ad un’economia efficiente di imprese medio-grandi in linea con l’evoluzione dei paesi del G-7.
Il dibattito sulla corporate governance, sviluppatosi nel corso degli anni novanta, viene portato alla luce da diversi fattori. In primo luogo, a partire dalla seconda metร degli anni ottanta, assumono rilievo crescente fenomeni che mettono in discussione il modello anglosassone nella sua versione piรน ortodossa: lโondata di ristrutturazioni, lโuso aggressivo della leva finanziaria, la crescente spregiudicatezza delle strategie aziendali con conseguenti clamorosi fallimenti, lโattivismo degli investitori istituzionali.
In secondo ed ultimo luogo, la globalizzazione dellโeconomia e della finanza e, quindi, il confronto competitivo sempre piรน diretto tra sistemi-paese, rende piรน immediata la ricerca dei fattori di differenziazione anche nei diversi modelli di governance.
Il concetto di corporate governance ha varie definizioni in letteratura e nella pratica aziendale, non essendovi ancora un significato univoco accettato dalla dottrina a livello internazionale.
In una accezione ristretta, il termine corporate governance รจ solito riferirsi al sistema di strumenti e meccanismi da porre in essere affinchรฉ gli azionisti non coinvolti nella gestione possano valutare lโoperato dei soggetti amministratori al fine di proteggere il proprio investimento, ovvero in maniera da favorire lโallineamento degli interessi del management con quelli degli azionisti; in tal senso lโattenzione si focalizza, quindi, sulle relazioni fra Alta Direzione, Consiglio di Amministrazione e azionisti, tralasciando le relazioni intercorrenti con altri eventuali soggetti portatori di interessi specifici.
Tale concezione, chiaramente influenzata dalla prospettiva della teoria dellโagenzia considerata in senso tradizionale, รจ predominante nella dottrina anglo-americana.
Anche in parte della dottrina economico-aziendale italiana, il termine corporate governance รจ spesso utilizzato per evidenziare le caratteristiche della struttura e del funzionamento degli organi di governo e di controllo di unโazienda, le loro interrelazioni ed il loro rapporto con gli organi rappresentativi degli azionisti e della struttura direzionale.
In una concezione di creazione di valore per gli azionisti, una definizione piรน ampia delinea il sistema di corporate governance come quellโinsieme di meccanismi che fanno sรฌ che le attivitร , le risorse e lโintera organizzazione aziendale siano dirette al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dagli azionisti, nel cui interesse lโattivitร aziendale deve essere svolta.
Il concetto di corporate governance tende ad avere una valenza piรน ampia se si prendono in considerazione anche gli altri stakeholders, oltre agli azionisti.
In tal senso, รจ una definizione secondo la quale la corporate governance รจ da intendersi il sistema di diritti, processi e meccanismi di controllo istituiti, sia internamente che esternamente, nei confronti della amministrazione di unโimpresa al fine di salvaguardare gli interessi degli stakeholder, ovvero lโinsieme di meccanismi che esercitano unโinfluenza rilevante sullโallocazione del potere di direzione e di governo in unโimpresa. In unโottica di creazione di valore per tutti gli stakeholder la corporate governance puรฒ essere intesa come tutti gli strumenti per mezzo dei quali gli stakeholder aziendali non coinvolti nella gestione (outside stakeholder), al fine di salvaguardare i propri interessi, possono attuare un processo di controllo nel confronto dellโAlta direzione e di tutti i soggetti che direttamente partecipano allโamministrazione dellโimpresa. Piรน in generale, il termine puรฒ essere inteso per indicare lโinsieme di relazioni esistenti allโinterno del sistema azienda fra lโAlta direzione, gli azionisti, i dipendenti, i creditori, i fornitori ed i clienti.
In conclusione possiamo dire che esistono diversi concetti di corporate governance ed รจ compito dello studioso economico aziendale di volta in volta di adeguarsi alle realtร aziendali che sono specifico oggetto di ricerca. Il termine assume inoltre un significato diverso da paese a paese.
Peraltro, sulla base di quanto si รจ osservato, รจ possibile includere due concetti nellโespressione corporate governance:
- il concetto di potere;
- il concetto di efficienza economica.
Il sistema di corporate governance definisce quindi la maniera in cui il primo concetto, il potere, influenza il secondo, lโefficienza economica. Piรน precisamente, il sistema di corporate governance regola il modo in cui i rischi ed i benefici relativi al processo aziendale di creazione di valore sono allocati fra i diversi soggetti che partecipano allโattivitร aziendale e costituisce lโinsieme di regole, procedure e meccanismi che definiscono il processo decisionale ai massimi livelli aziendali, dando, in maniera piรน o meno rilevante, ai soggetti coinvolti una โvoceโ in tale processo, al fine di poter salvaguardare gli interessi e gli investimenti dei medesimi posti in essere nellโimpresa. Pertanto, il termine corporate governance definisce il sistema di meccanismi che delinea i diritti ed i comportamenti dei soggetti portatori di interessi specifici, e degli organi in cui essi sono rappresentati. Tale sistema ha, fra i suoi scopi, il fine di ridurre i costi di agenzia e di transazione esistenti fra i suddetti soggetti.
[1] Pugliese, Percorsi evolutivi della corporate governance, Padova, 2008.
[2] Cfr. Schlesinger, Il codice di autodisciplina per le societร quotate, Corr. giur., 1999, 1455; Davis, Stein, Institutional Investors, London, Mit Press, 2001, p. xxiii; Marseguerra, Governo delle imprese e mercati finanziari: il ruolo degli investitori istituzionali, in Il Risparmio n. 1, 2000, p. 3
[3] Irace, Il Ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, Milano, 2001.
[4] Carriero, Codici deontologici e tutela del risparmiatore, FI, 2005, V, 297
[5] Maugeri, Regole autodisciplinari e governo societario, Giur. comm., 2002, I, 93.
[6] Reboa, Proprietร e controllo di impresa: aspetti di corporate governancee, Milano, 2001, pp. 105-106.
[7] V. diffusamente Irace, Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, Milano, 2001.
[8] Cfr. Hakansson, The Role of the Corporate Bond Market in an Economy โ and in Avoiding Crises, University of California, Berkley, 1999.
[9] Galgano, Regolamenti contrattuali e pene private, Contr.ย imp., 2001, 509
[10] Presti, Tutela del risparmio e Codice di Autodisciplina delle societร quotate, Analisi giur. dellโeconomia, 2006, 52.
[11] Per scrupolo si tratteggia in estrema sintesi la vicenda: il gruppo Parmalat aveva falsificato per anni bilanci, cosรฌ che risultava avere a disposizione cifre in realtร inesistenti. Una volta scoperta questa situazione si verificarono due conseguenze tanto diverse quanto perverse: chi aveva comprato obbligazioni doveva rassegnarsi a perdere il capitale dato a mutuo a Parmalat, perchรฉ esso era ormai azzerato. Al limite questi investitori possono oggi ancora sperare nel ritrovamento di qualche tesoro nascosto dai responsabili del gruppo ovvero accontentarsi delle offerte di acquisto da parte delle banche dei loro titoli (20-30% del valore originario delle obbligazioni). Le banche, invece, hanno convertito i crediti che avevano verso Parmalat in azioni della Nuova Parmalat continuando lโattivitร produttiva della medesima ed ottenendo sin da subito degli ottimi apprezzamenti del titolo da parte del mercato. Se il mercato avesse immaginato il rapido riacquisto di reputazione da parte di Parmalat, probabilmente la vicenda sarebbe stata meno drammatica per il popolo dei piccoli risparmiatori. Sulle responsabilitร e collusioni in merito al collasso sta indagando la magistratura.
[12] Cfr. Presti, Tutela del risparmio e Codice di Autodisciplina delle societร quotate, Analisi giur. dellโeconomia, 2006, 49 che parla del codice di autodisciplina come di uno strumento che offre la possibilitร di sperimentare nuove soluzioni anche al fine di proporne poi il recepimento.
[13] Questa divisione non deve essere intesa in maniera manichea, dato che il rapporto fra i blocchi delle maggioranze e le minoranze qualificate (investitori istituzionali) muta a seconda delle condizioni di mercato: la minor liquiditร degli investimenti azionari riduce la convenienza di uscire da una societร da cui ci si attende discreti rendimenti, cosรฌ che in tale circostanza gli investitori istituzionali tenderanno ad interessarsi maggiormente alla vita della societร ed a interagire con il management della societร : cfr. Rossi, Le cd. regole di corporate governance sono in grado di incidere sul comportamento degli amministratori?, Riv. soc., 2000, 11.
[14] Essi non possono derivarsi soltanto da quanto positivamente sancito dalle norme: la molยญteplicitร delle situazioni che il governo delle imprese รจ chiamato ad affrontare e lโampiezza della discrezionalitร che la sfera politica deve necessariamente riservarsi di fronte ad essa fanno sรฌ che la gamma degli obiettivi perseguiti, e le rispettive prioยญritร al suo interno, possano significativamente variare anche a normativa costante. Tantazzi, Corporate governance e proprietร azionaria, in Le nuove funzioni degli organi societari verso la Corporate Governance, Milano 2002; Barucci, Messori, Mercato dei capitali e corporate governance in Italia, ย Roma, 2006.
[15] Cfr. Gros Pietro, Privatizzazioni e corporate governance, in Le nuove funzioni degli organi societari verso la Corporate Governance, Milano, 2002.
[16] BRESCIA MORRA. Banca e Industria, fine di una separazione. La voce Info 27 Luglio 2007.
[17] Annunciata dal governatore Mario Draghi in occasione della giornata del risparmio 2006, e sostenuta nelle considerazioni finali del 2007.
[18] Dir. 2007/44/CE
[19] Nel passato lโacquisizione di partecipazioni รจ stata spesso dettata dalla necessitร , per le banche, di ย ย risolvere a loro favore i problemi finanziari delle imprese di cui eventualmente erano creditrici (Barucci e Mattesini 2008) e dallโesigenza di sostenere i grandi gruppi industriali durante il processo di privatizzazione. Appare difficile, tuttavia, fare previsioni su questo punto.
[20] BRESCIA MORRA- MATTESINI Banca e industria in Italia verso nuovi rapportiย .NELMERITO.com 29 luglio 2008
[21] Art. l, comma 5, Tuf, il quale stabilisce che โPer i servizi e attivitร di investiยญmento si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanยญziari: a) negoziazione per conto proprio; b )esecuzioni di ordini per conto dei clienti; c) sottoscrizione e/o colloยญcamento con assunzione a fermo, ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dellโemittente; c-bis) colloยญcamento senza assunzione a fermo, nรฉ assunzione di garanzia nei confronti dellโemittente d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
[22] Briolni, Articolo 22. Separazione patrimoniale, in Testo unico della finanza. 1. Intermediari e mercati. Commentario diretto da Campobasso, p., 183 ss.; Guguota, Articolo 22. Separazione patrimoniale, in Il testo unico dell’intermediazione finanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, p., 191 ss.; Gaggero, Art. 22. Separazione patriยญmoniale, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa-Capriglione, t. I, p., 233 ss. Da ultimo per una attenta ricognizione con particolare attenzione all’ipotesi di insolvenza, Cossu, Principio di separatezza nella gestione di portafogli di investimento e inยญsolvenza della s.i.m., in Banca, borsa tit. cred., 2002, I, 606 ss.
[23] Cfr. Miola, Briolini, Articolo 36, Fondi coยญmuni di investimento, in Testo Unico della finanza 1. Intermediari e mercati. Comยญmentario diretto da Campobasso. Torino 2002 p. 314 ss.; Soda, Articolo 36. fondi comuni di investimento, in Il testo Unico dell’intermediazione finanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, Milano 2000 p. 291 ss.; Pontolillo, Art. 36. Fondi comuni di investimento, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa-Capriglione, Padova 1998 p. 384 ss. Si ritiene che la separazione patrimoniale sia massima nelle gestioni individuali dove il portafoglio di ciascun cliente costituisce patrimonio a sรฉ e possa essere, invece, meno rigorosa nei fondi comuni di investimento o nei fondi pensione in cui vi รจ una commistione delle risorse conferite da ciascun parteciยญpante che consente una maggiore diversificazione ed un accesso ad investimenti remunerativi anche nei casi in cui il conferimento individuale sia limitato. Cosรฌ, Di maio, Contratti di gestione finanziaria e separazione dei patrimoni, in Diritto dell’economia, Atti dei seminari tenuti nell’auditorium della Cassa Forense di Roma 11 ottobre 2001 – 8 febbraio 2002, a cura di De Tilla, Alpa, Patti, Milano 2002, 565 ss.
[24] Attraverso la separazione patrimoniale si mira, dunque, a costituire una speciale disciplina della responsabilitร patrimoniale. Sullโargomento si veda la ricostruzione di Salamone, Gestione e separazione patrimoniale, Padova 2001.
[25] La separazione patrimoniale nelle gestioni individuali รจ funzionale a โsvolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidatiโ (art. 21, lett. c, Tuif) in quelle collettive ad โadottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondiโ (art. 40 lett. c, Tuif). COSTI, Il mercato mobiliare, Torino 2008 p., 134 ss., il quale, con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, ritiene che la disposiยญzione contenuta nell’art. 21, lett. c, Tuif, anticipi le norme sulla separazione patrimoniale (art. 22 Tuif).
[26] Si ritiene, infatti, che sia questo il senso da attribuire alla locuzione โpatrimonio separatoโ escludendo che di separazione possa parlarsi con riguardo agli strumenti finanziari o al denaro che restano sempre di proprietร dei singoli clienti e non entrano, invece, nel patrimonio dell’intermediario. Sul punto, v. anche Briolini Articolo 19. Separazione patrimoniale, in L’Euroยญsim, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Commentario a cura di Campobasso, Miยญlano 1997, 146 ss..
[27] Cfr.Forestieri, Corporate e investment banking, Milano 2007, p. 73.
[28] Miola, Piscitello, Articolo 17. Criteri generali, in L’Eurosim, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Commentario a cura di Campobasso, Torino 2002 117 ss. Sul punto si veda anche la deliberazione Consob 11522/1998 e successive modifiche, art. 28 (relativo alle informazioni tra gli intermediari e gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento) e l’art. 60 e ss. (riguardanti gli obblighi di attestazione, di rendicontazione e registrazione).
[29] Le societร di investimento a capitale variabile furono istituite con il D. Lgs 25 gennaio 1992, n. 84. I fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi furono istituiti rispettivamente con L. 14 agosto 1993 n. 344; e L. 25 gennaio 1994, n. 86.
[30] Discorso introduttivo del prof. GUIDO CAMMARANO,Assemblea assogestioni 16 marzo 2006.
[31] IRACE., op. cit., p. 117
[32] Salamone, Gestione e separazione patrimoniale, cit., p. 28, il quale osยญserva che il gestore compie atti di disposizione funzionali all’incremento di un capitale. In questo senso si puรฒ dire che sia la geยญstione individuale, sia la gestione collettiva รจ diretta al compimento di una attivitร strumentale alla realizzazione di un โprogramma di investimentoโ.
[33] Sul concetto di metodo, Panuccio, Saggi di metodologia giuridica, Milano 1995, p. XII ss. della premessa, il quale definisce il metodo come โun moยญdello astratto di procedimento che secondo una regola generale di esperienza si rivela praticamente possibile, indefinitamente reiterabile in condizioni normali, e particolarmente idoneo a conseguire un certo risultatoโ. L’Autore sottolinea come il metodo non sia in sรฉ una attivitร , un comportamento concreto, quanto, piuttoยญsto, sia โuna maniera generale di agire, un modus operandi considerato in astrattoโ. Il metodo, in sostanza, va definito come un modello astratto di attivitร che deve essere strumentalmente idonea al raggiungimento di un determinato riยญsultato.
[34] Per una definizione del comportamento, Falzea, Comportamento in Voci di teoria generale del diritto, Milano, 1985, p. 711 ss.; ID., โManifestazioneโ, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 135 ss. In termini piรน generali, ID., โPatto giuridicoโ, in Enc. dir., XVI, Milano 1967, p. 941 ss.
[35] Panuccio, Saggi di metodologia giuridica, cit., p. XII ss. della preยญmessa.
[36] Santoro, Gli obblighi di comportamento degli intermediari mobiยญliari, in Rivista delle societร , 1994, fasc. 4, p. 791-805, il quale, pur riferendosi specificatamente ai servizi di intermediaยญzione mobiliare operati dalle sim, ma con considerazioni che rilevano in termini generali, parla di standardizzazione dei comportamenti, quale precisa individuaยญzione ex ante di norme procedimentali.
[37] Lโorientamento รจ inteso, come specifica l’A. (790, nota 68) quale โdirezione che una sequenza di orientaยญmenti dell’organismo manifesta verso una determinata situazioneโ. Sussiste un forte legame tra orientamento e interesse, poichรฉ โl’orientamento conferisce al comportamento l’ufficio di segnale dell’interesse del soggettoโ. Nel senso cioรจ che il comportamento, orientato verso un risultato, sottolinea l’interesse del sogยญgetto che agisce a quel risultato.
[38] Per una ampia e approfondita trattazione sulle destinazioni del patriยญmonio, Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova 1996, p. 98.
[39] Oppo, Sui principi generali del diritto privato, in Le ragioni del diยญritto. Scritti in onore di L. Mengoni, III, Milano 1995, p. 2040 ss., il quale sottolinea come, giuridicamente, rilevi non solo il collegamento tra bene e soggetto, ma anche โil collegamento tra bene e atto (o attivitร ), attraverso il quale si determina anche un collegamento funzionale tra beni e si realizza la destinazione o una deยญstinazione concreta del beneโ. Segnala la possibilitร di attribuire โuna valenza sistematica unitaria all’ assogยญgettamento di una massa di beni ad una destinazione particolareโ, sottolineando come la destinazione si ponga quale fattore che incide sulla disciplina dei beni e che fa emergere โaccanto alla relazione beni-soggetto titolare, la relazione beni-atยญtivitร โ, Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., p. XIII della premessa e, ivi, per ulteriori riferimenti. Sulla rilevanza del collegamento tra beni e attivitร in termini generali e, in particolare, nell’impresa, si rinvia a Masi, Articolazioni dell’iniziativa economica e unitร dell’imputazione giuridica, Napoli 1985, p. 145.
[40] Sotto tale profilo la partecipazione ad una societร da parte di un inยญvestitore istituzionale potrebbe sottintendere un rapporto tra comportamento e interesse diverso da quello che comunemente caratterizza la partecipazione di un soggetto che investe per conto proprio. Tedeschi, Poteri di orientamento dei soci nelle societร per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005, p. 211.
[41] Ferro-Luzzi, Lโassetto e la disciplina del risparmio gestito, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1998, fasc. 3-6, p. 191-206.
[42] Lโart. 5, prevede che la Banca d’Italia e la Consob esercitino i poteri di vigilanza sui soggetti abilitati secondo le competenze stabilite. Esso si discosta dal suo antecedente normativo, l’art. 4 d.lgs. 415/1996, in quanto, trattando di soggetti abilitati, amplia il novero degli intermediari tenuti all’osservanza dei regolamenti (e conseguentemente sotยญtoposti a verifica). Secondo l’art. 1, comma 1, lett. r) sono soggetti abilitati: le imยญprese di investimento, le societร di gestione del risparmio, le sicav, gli intermediari finanziari iscritti nellโelenco previsto dall’art. 107 del Testo unico bancario e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento. Lโart. 4 d.lgs. 415/ 1996, invece, si rivolgeva solo alle imprese di investimento, le banche e gli altri soggetti abilitati, in conformitร delle disposizioni del decreto stesso. Santoni, Articolo 5. Finalitร e destinatari della vigilanza, in Testo unico della finanza. 1. Inยญtermediari e mercati. Commentario diretto da Campobasso, cit., p. 39 ss.; Rabitti Bedogni, Articolo 5. Finalitร e destinatari della vigilanza, in Testo unico dell’intermediazione finanziari. Commentano al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, cit., p. 59 ss.
[43] A norma dell’art. 6, comma 1, Tuif, la Banca d’Italia, sentita la Conยญsob, disciplina con regolamento:ย a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili; b)gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalitร di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clienยญtela; c) le regole applicabili agli oicr aventi ad oggetto: 1) i criteri e i divieti relaยญtivi all’attivitร di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; 3) gli schemi-tipo e le modalitร di redazione dei prospetti contabili che le societร di gestione del riยญsparmio e le sicav devono redigere periodicamente; 4) i metodi di calcolo del vaยญlore delle quote o azioni di oicr; 5) i criteri e le modalitร da adottare per la valuยญtazione dei beni e dei valori in cui รจ investito il patrimonio e la periodicitร delle valutazioni. Per la valutazione dei beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia puรฒ prevedere il ricorso ad esperti indipendenti e richiederne l’inยญtervento anche in sede di acquisizione e vendita dei beni da parte del gestore.
In base allโart. 6, comma 1-bis, Tuif, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilitร di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca dโItalia, nonchรฉ di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societร o enti esterni
[44] A norma dellโart. 6, comma 2, Tuif la La Consob, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualitร e l’esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) trasparenza, ivi inclusi: 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attivitร di investimento, nonchรฉ della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiositร di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, allโimpresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilitร liquide detenuti dallโimpresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini; 2) le modalitร e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti; 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi allโesecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passivitร potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilitร liquide dei clienti detenuti dallโimpresa; b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti; 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni piรน favorevoli per i clienti;3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 4) lโobbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalitร aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell’Oicr; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. Per un commento all’art. 6, Piscitello, Articolo 6. Vigilanza regolamentare, in Testo unico della finanza. 1. Intermediari e mercati. Commentario diretto daย Campobasso, cit., p. 48 ss.; Lanotte, Articolo 6. Vigilanza regolamentare, in Testo unico dell’intermediazione finanziari. Commentaยญrio al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, cit., p. 82 ss.; Loizzo, Art. 6. Vigilanza regolamentare, in Commentario al testo unico delle dispoยญsizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa-Capriglione, t. I, cit., p. 74 ss.
[45] Sulla ripartizione delle competenze tra le due autoritร e il relativo diยญbattito, Costi, Il mercato mobiliare, cit.,p. 143 ss.; e, con specifico riferimento alle sim, Cera, Le societร d’intermediazione mobiliare, in Trattato delle societร per azioni diretto da Colombo e Portale, 1, Torino 1993, 3 ss., p. 113 ss.
[46] Sul risultato ottenuto con il Tuif di razionalizzare la gestione profesยญsionale del risparmio e, in particolare, la gestione collettiva, Miola, La geยญstione collettiva del risparmio nel T.u.i.f.: profili organizzativi, cit., p. 299 ss.
[47] Per ottenere l’autorizzazione, la societร deve rispettare i presupposti oggettivi stabiliti dagli artt. 34 e 43 Tuif, fissare un capitale minimo, predisporre un programma in cui si illustri l’attivitร iniziale, le linee di sviluppo, gli obiettivi e le strategie che si intendono attuare per i loro perseguimento, nonchรฉ, per quel che riguarda le sicav, lo statuto e l’atto costitutivo. il provvedimento della Banca d’Italia si preoccupa anche di stabilire le norme per il controllo dei requisiti di professionalitร e di onorabilitร , fissati dal Ministero del Tesoro, e dei requisiti dei partecipanti al capitale della societร . Qualora esista un gruppo a cui la societร di gestione del risparmio appartiene la Banca d’Italia deve anche valutarne lโidoneitร dell’articolazione.
In seguito alle modifiche apportate allโart. 34 Tuif, dapprima dallโart. 8 del d.lgs. n. 274 del 2003 e poi dallโart. 8 del d.lgs. n. 164 del 2007, la Banca dโItalia, sentita la Consob, e alle condizioni richieste dalla medesima norma, autorizza non soloย lโesercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione portafogli ma ancheย del servizio di consulenza in materia di investimenti
[48] Tedeschi, Poteri di orientamento dei soci nelle societร per azioni, in Quaderni romani di diritto commerciale, Milano, 2005.
[49] Tedeschi, op.cit.
[50] Tedeschi, op. cit.
[51] Lโart. 5 stabilisce che le societร di gestione del risparmio abbiano la possibilitร di assumere partecipazioni in societร del settore bancario, finanziario, assicurativo nonchรฉ in societร strumentali, cioรจ in societร che esercitano in via esclusiva o prevalente attivitร non finanziarie, ma che hanno carattere ausiliario dell’ attivitร delle societร di gestione del risparmio, come per attivitร di studio, riยญcerca, analisi economica e finanziaria, gestione di immobili e di servizi informatici (art. 3 lett. e). ร invece esclusa la possibilitร di acquisire interessenze in societร che operano in settori non finanziari. Le partecipazioni detenute non possono ecยญcedere il 50% del patrimonio di vigilanza.
[52] Sulla definizione di investitori qualificati si rinvia a Tedeschi, op. cit., dove anche alcune considerazioni circa l’uso delle diverse espressioni di operatori qualificati, investitori professionali e investitori qualificati.
[53] Tale articolo stabilisce che il patrimonio del fondo รจ investito in: struยญmenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; depositi bancari di denaro; beni immobili e diritti reali immobiliari; crediti e titoli rappresentativi di crediti; altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicitร almeno semestrale.
[54] Tedeschi, op. cit. ร, pertanto, previsto un limite all’investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente o in parti di uno stesso oicr, nella misura del 5% del totale delle attivitร . Tale limite รจ perรฒ elevato: al 15% a condizione che si tratti di strumenti finanziari quotati e il totale degli strumenti finanziari degli emittenti in cui il fondo investe piรน del 5 % delle proprie attivitร non superi piรน del 40% del totale delle attivitร del fondo meยญdesimo; al 35%, quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piรน Stati membri dell’Unione Europea; al 100% quando gli struยญmenti finanziari sono emessi da uno Stato aderente all’OCSE, purchรฉ tale facoltร sia contemplata nel regolamento di gestione del fondo e il valore di ciascuna emisยญsione non superi il 30% del totale delle attivitร del fondo; al 10%, nel caso di investimento in parti di OICR rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611 CEE, limite ulteriormente elevato al 20% se il regolamento del fondo preveda di investire esclusivamente in parti di oicr.
[55] I fondi aperti non possono essere inยญvestiti in misura superiore al 20% del totale delle attivitร in depositi presso un’uยญnica banca, riducibile al 10% nel caso di depositi presso la banca depositaria del fondo. I depositi in banche dello stesso gruppo non possono eccedere il 30% delle attivitร del fondo. Questa disposizione si applica, anche ai fondi chiusi, mentre non si applica ai fondi armonizzati a cui รจ fatto divieto di investire in depositi bancari.
[56] Tedeschi, op. cit..
[57] L’art. 2, lett. a) del d.m. 21 novembre 1996, n. 703, regolamento reยญcante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi, stabilisce che il fondo pensione operi in modo che le proprie disponibilitร siano gestite in maniera sana e pruยญdente avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti; effiยญciente gestione del portafoglio; diversificazione dei rischi; contenimento dei costi e massimizzazione dei rendimenti. A tal fine i successivi artt. 4 e 5 dispongono precisi limiti per l’investimento del patrimonio del fondo e precisi vincoli per deยญterminate operazioni.
[58] I fondi aperti sono fondi speculativi caratterizzati dalla necessitร di avere sempre la liquiditร necessaria alla liquidazione della quota che puรฒ essere richiesta in ogni momento dal sottoscrittore. I fondi chiusi, invece, liquidano le quote alla scadenza e ciรฒ consente durante la vita del fondo il compimento di scelte di investimento profondamente diverse.
[59] Tra coloro che, per tale ragione, non considerano i fondi pensione come organismi di investimento collettivo, Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le societร , Milano 1999, p. 828, nt. 1; Costi, Il mercato mobiliare, cit., p. 196, il quale, pur precisando che la funzione dei fondi pensione รจ previdenziale e non di investitore istituzionale, tuttavia considera che la loro attivitร di gestione delle riยญsorse, traducendosi normalmente in operazioni di investimento e disinvestimento mobiliare, li rende investitori istituzionali di grande rilevanza.
[60] In realtร , attraverso la suddivisione degli investimenti tra titoli diversi ed emessi da emittenti diversi, puรฒ essere diminuito solo il rischio specifico, che dipende dalle caratteristiche peculiari dell’ emittente, mentre il rischio sistemico, che รจ connesso alle fluttuazioni del mercato, non puรฒ essere ridotto attraverso la diversificazione del portafoglio
[61] Distingue tra finalitร specifiche e finalitร generali dell’ attivitร di vigiยญlanza Rabitti-Bedogni, Articolo 5. Finalitร e destinatari della vigilanza, in Teยญsto unico dell’intermediazione finanziari. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, cit., p. 66. Si sostiene, infatti, che esistono due gruppi di scopi: un primo gruppo di finalitร definite specifiche che riguardano la trasparenza, la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione; un seยญcondo nucleo di finalitร generiche che, invece, sarebbero quelle di tutela degli inยญvestitori, della stabilitร del buon funzionamento del sistema finanziario. Si discute se le finalitร specifiche siano obiettivi strumentali rispetto alle finalitร generiche le quali avrebbero solo una portata programmatica, mentre il valore precettivo della norma riguarderebbe solo le prime. Sulla portata del dibattito, Santoni, Articolo 5. Finalitร e destinatari della vigilanza, in Testo unico della finanza. 1. Interยญmediari e mercati, cit., p. 42 ss.
[62] Gli ampi poteri regolamentari della Consob riguardano anche la disciยญplina delle procedure dei servizi prestati e, dunque, la previsione di regole relaยญtive al sistema di controllo interno destinato a monitorare la regolaritร dei servizi prestati, la indicazione di disposizioni riguardanti la tenuta degli ordini impartiti e le operazioni effettuati in modo da poterne verificare la corrispondenza (art 6, comma 2, lett. a). Inoltre, la disciplina regolamentare della Consob deve preoccuยญparsi di disciplinare il sistema di flussi informativi in modo che l’intermediario, da un lato tenga al corrente il cliente delle operazioni, ma, dall’ altro, eviti interfeยญrenze tra i suoi diversi comparti (art. 6, comma 2, lett. b).
[63] Rabitti-Bedogni, Articolo 21, comma 1, lett. a e b. Criteri generali, in Il testo unico dell’intermediazione fiยญnanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, cit., p. 169 ss.; Vella, Articolo 40. Regole di comportamento e diritto di voto, in Testo unico della finanza. 1. Intermeยญdiari e mercati. Commentario a cura di Campobasso, cit., 357 ss.; Zizzi, Articolo 40. Regole di comportamento e diritto di voto, in Il testo unico dell’interยญmediazione finanziaria, commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di Rabitti Bedogni, cit., p. 309 ss.; Alpa, Art. 21. Criteri generali, in Commentano al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa-Capriglione, cit., p. 212 ss.
[64] Santoro, Gli obblighi di comportamento degli intermediari mobiliari, in Riv. soc., 1994, 791 ss., il quale sviluppa due considerazione: ove l’ordiยญnamento speciale presenti delle lacune soccorrerร l’applicabilitร diretta dei prinยญcipi generali (spec. 793 ss.); le norme speciali sono specificazione dei principi geยญnerali relativi agli obblighi di comportamento di chi agisce per conto altrui (spec. 799 ss.); Cera, L’attivitร di intermediazione mobiliare e la disciplina contrattuale, in Banca, borsa tit. cred., 1994, I, p. 23 ss.
[65] Per quanto riguarda i criteri a cui le imprese di investimento e le banยญche debbono attenersi nella prestazione dei servizi, l’art. 21 Tuif, oltre allโobbligo di comportarsi con diligenza correttezza e trasparenza, impone di acquisire le inยญformazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguaยญtamente informati. Il primo comma di tale articolo, cosรฌ come sostituito dallโart. 4 del d. lgs. n. 164 del 2007, cosรฌ testualmente recita: Nella prestazione dei servizi e delle attivitร di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio lโinteresse dei clienti e per lโintegritร ei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare lโefficiente svolgimento dei servizi e delle attivitร .
[66] Cera, L’attivitร di intermediazione mobiliare e la disciplina contratยญtuale, cit., 23 ss.; Annuniziata, Regole di comportamento degli intermediari e riยญforme dei mercati mobiliari: l’esperienza francese, inglese e italiana, Milano 1993. Sul punto v. anche Costi, Il mercato mobiliare, cit., p. 125, il quale, pur riteยญnendo che i criteri generali dettati dal Tuif in materia di prestazione di servizi di investimento, siano in qualche misura ripetitivi di norme di diritto comune, tuttavia, ritiene che la loro esplicita previsione dovrebbe favorire sia l’attivitร di vigiยญlanza sia il successo di eventuali azioni risarcitorie da parte dei clienti; Di maio, La correttezza nell’attivitร di intermediazione mobIliare, in Banca, borsa e tit. cred., 1993, I, p. 289 ss. Per una piรน ampia indagine che attribuisce a chi esercita un’attivitร professionale i cosiddetti โobblighi di protezioneโ, Castronovo, L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto, in Le ragioni del diritto, Scritti in onore di Mengoni, I, Milano 1995, p. 147 ss.; Scogliamiglio, Sulla responsabilitร dell’impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status, in Giur. it., 1995, IV, p. 356 ss.; Venuti, Le clausole generali di correttezza, diligenza e trasparenza nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziano, in Europa dir. priv., 2000, p. 1049 ss.
[67] Masi, Articolo 92. Punto di trattamento, in Testo Unico della Fiยญnanza. Commentario diretto da Campobasso, II, Emittenti, Torino 2002, p. 750 ss.; Di maio, La correttezza nell’attivitร di intermediazione mobiliare, cit., 289 ss., il quale, riferendosi all’ attivitร di intermediazione mobiliare, sostiene che lโassetto tradizionale, per cui la professionalitร รจ attributo della diligenza e inยญsieme con questa caratterizza la perizia del soggetto che agisce in relazione all’ atยญtivitร svolta e la correttezza indica la qualitร del comportamento che si esige da un uomo medio, vada rivisto. Infatti, in un sistema in cui oggetto della disciplina รจ l’attivitร di intermediazione mobiliare, anche la correttezza acquista una valenza professionale, nel senso che la correttezza richiesta non รจ piรน solo collegata all’uomo medio, ma all’intermediario autorizzato in relazione alla specifica attivitร da esso svolta (spec. 292); Bianca, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, 207 ss.
[68] ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli โTorino, 2008.
[69] Il primo comma dellโart. 13 Tuif, cosรฌ come modificato dal d.lgs. n. 37 del 6.02.2004, cosรฌ recita: I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, societร di gestione del risparmio, Sicav, devono possedere i requisiti di professionalitร , onorabilitร e indipendenza stabiliti dal Ministero dellโeconoma e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca dโItalia e la Consob.
[70] A seguito del d.lgs. n. 37 del 6.02.2004, lโart. 13 Tuif รจ rubricato Requisiti di professionalitร , onorabilitร e indipendenza degli esponenti aziendali.
[71] Santoro, Gli obblighi di comportamento degli intermediari mobiliari, cit., 799 ss., il quale sottolinea come โtale processo evolutivo porti a reยญgole sempre piรน complesse e dettagliate per il cui rispetto si istituisce un conยญtrollo pubblico con la funzione di compensare il venire meno della fiducia tra le parti del singolo rapporto, per soppiantarla con una โfiduciaโ nel buon funzionaยญmento del sistemaโ.
[72] Per un commento generale alla nuova disciplina della gestione in monte . si rinvia a Tonelli, Le societร di gestione del risparmio, in AA.VV., Intermediaยญri finanziari, mercati e societร quotate, a cura di Patroni Griffi, Sandulli e Santoro, Torino, 1999, p. 15 e ss.; AA.VV., Commenti sub art. 33 e seguenti, in Il testo unico della intermediazione finanziaria, a cura di Rabitti Bedogni, Milano, 1998, p. 275 e ss.; AA.VV. (Ferro Luzzi, Lener, Annunziata, Bisogni, Desiderio, Galante, Ristuccia, Sepe, Tofanelli e Zannotti), Testo unico delle dispoยญsizioni in materia di mercati finanziari, in Quaderni di documentazione e ricerca di Assogestioni, n. 21, 1998, p. 95 e ss.; AA.VV., Commenti sub art. 33 e seguenti, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Padova, 1998, tomo I, p. 349 e ss.; Recine, La gestione collettiva del risparmio, in AA.VV., Il testo unico dei mercati finanziari, Quaderni della Gazzetta giuridica Giuffrรจ – Italia Oggi, Milano, 1998, p. 39 e ss; Galante – Lener, Prime riflessioni sulle societร di gestione del risparmio, in AA.VV., La riforma del mercato finanziario e delle societร quotate, Milano, 1998, p. 530 e ss.; Lener, La SGR nel regolamento Consob di attuazione del T.U.F., in Le societร , 1998, p. 1123 e ss.; Galante, La gestione collettiva alla luce dei regolamenti Consob e Banca d’Italia, in Le societร , 1998, p. 1131 e ss.; Bisogni, I modelli organizzativi della SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva, in Le societร , 1998, p. 1137 e ss.; Battigaglia Pantano, Societร di gestione del risparmio: il provvedimento emanato dalla Banca d’Italia, in Le soยญcietร , 1998, p. 1130 e ss.; Mongiello, La societร di gestione del risparmio (la nuova figura del “gestore unico”), in Contratto e impresa, n. 3, 1999, p. 1458 e ss.
[73] In tema Soda, Commento sub art. 33, cit., p. 279, e Mongiello, La societร di gestione del risparmio (la nuova figura del โgestore unicoโ), in Contratto e impresa, n. 3, 1999, cit., p. 1464 e ss.
[74] Sanguinetti, Forte, Le societร di gestione del risparmio: novitร legislative, prodotti, modalitร di controllo dei limiti di contenimento del rischio, regole di comportamento, performance attribution, segnalazioni di vigilanza, Milano 2004; Sepe, Il risparmio gestito,Bari 2000.
[75] Ciรฒ รจ possibile evincere dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lettere n) e m). Tonelli, Le societร di gestione del risparmio, cit., p. 33, con riferimento all’ipotesi di Sicav che deleghino alle Sgr poteri di gestione relativamente allโintero loro patrimonio, ai sensi dellโart. 43 comma 7 del TUF, ritiene la fattispecie non riconducibile a fenomeni di delega di gestione, nรฉ di gestione collettiva in senso pieno, bensรฌ โla vicenda dell’ affidamento dell’ inยญcarico ad altro intermediario potrebbe essere piuttosto avvicinata (e comunque con tutte le riserve connesse alla diversitร di fattispecie), all’articolazione del servizio nella โpromozioneโ ecc., e nella โgestioneโ di cui all’art. 1, lett. n)โ
[76] Cfr. Rabitti Bedogni, Commento sub art. 33, in AA.VV., Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cit., p. 357 e Mongiello, La societร di gestione del risparmio (la nuova figura del โgestore unicoโ), cit., p. 1469.
[77] Come รจ stato efficacemente sottolineato, Mongiello, La societร di gestioยญne del risparmio (la nuova figura del โgestore unicoโ ), cit., p. 1468, nota n. 30, se โnel vigore della previgente legislazione, a seconda della struttura del fondo si definivano i tipi di investimento effettuabili ed i limiti ad essi connessi, con l’emanazione del TUF, รจ invece a seconda dell’oggetto dell’investimento e quindi del comparto in cui il fondo si specializza, che si definiscono i casi in cui lo stesso debba assumere una particolare strutturaโ.
[78] La Banca d’Italia non ha ancora provveduto ad individuare le attivitร connesse e strumentali consentite alle Sicav, profilo questo giร restrittivamente regolato dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 84 del 1992, contrariamente a quanto fatto per le Sgr (cfr. provv. del 1.07.1998, cap. II, in G.U. n. 160 del 11.07.1998).
[79] Sul punto Costi, Il mercato mobiliare, in AA.VV., Manuale di diritto commerciale, a cura di Buonocore, 1997, Torino, p. 806 e ss.
[80]Cfr. per tutti, Costi, op. ult. cit., p. 787.
[81] Con la necessitร di dover seguire il procedimento autorizzativo di cui all’art. 34 T.U.
[82] Cfr. art. 18, comma 2 e art. 33 comma 2 del T.U. Ciรฒ ovviamente non esclude che qualora una societร di gestione del risparmio che svolge solo attivitร promozionale ed amministrativa intenda dediยญcarsi alle gestioni individuali (e non anche a quelle collettive) debba comunque dimostrare all’autoritร di vigilanza in sede autorizzatoria il possesso di compeยญtenze tecniche e risorse adeguate per l’attivitร gestoria.
[83] Per i rilievi critici a tale previsione sono contenuti nel provv. del 20.09.1999 (in G.U. n. 230 del 30.09.1999). Dubbio poi resta anche se le societร di gestione del risparmio di tipo speculativo possano o meno ricevere deleghe di gestione relative a patrimoni (che non siano di loro istituzione) diversi dai fondi speculativi.
[84] Vedi sempre il provv. della Banca d’Italia del 20 settembre 1999, secondo il quale le societร di gestione del risparmio possono assumere parteciยญpazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonchรฉ quelle di natura strumentale, mentre resta esclusa la possibilitร di acquisire interessenze in socieยญtร che operano in settori non finanziari.
[85] Si tratta, in linea di massima, delle stesse attivitร considerate strumentali per le Sim, sulla base del previgente regolamento del 2 luglio 1991 (art. 4), con l’inserimento della amministrazione di immobili ad uso funzionale e l’esclusioยญne dell’ attivitร di formazione e addestramento del personale.
[86] Nello stesso senso Tonelli, Le societร di gestione del risparmio, cit., p. 18, il quale estende le sue perplessitร anche alla prestazione di servizi accessori connessi all’emissione e al collocamento di strumenti finanziari, non considerando tuttavia che le societร di gestione del risparmio possono offrire fuori sede (e quindi collocare) quote e azioni di OICR. In particolare, l’Autore, censura la liberalitร ritenuta eccessiva ed inconsueta verso le societร di gestione, stigmatizzando il rischio di un incremento โdi situazioni di conflitto di interesยญsi del quale, in veritร , non si sentiva affatto bisogno, considerato il livello, elevatissimo, giร presente nell’ operativitร del gestore unicoโ.
[87] In particolare, il testo unico conferma la separazione della disciplina dell’offerta fuori sede, intesa come modalitร operativa per lo svolgimento dei servizi finanziari, da quella della sollecitazione del pubblico risparmio, attivitร questโultima che, in aderenza alle previsioni comunitarie (direttiva 93/22/CEE), ha perso la qualifica di autonomo servizio d’intermediazione mobiliare, in preยญcedenza riconosciutagli dall’art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 1 del 1991 (Zitiello, Decreto Eurosim: la disciplina degli intermediari e delle attivitร , in Le societร , 1996, p. 1015). Del resto giร in passato era stato segnalato come l’art. 1/18 ter, della legge n. 216 del 1974, nel definire il concetto di sollecitazione del pubblico risparmio facesse โuso di categorie non interamente omogenee tra loroโ e, in particolare, che il riferimento a โogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genereโ inducesse a porre l’attenzione โnon tanto alla nozione di collocamento, quanto alle locuzioni indicate in corsivo, le quali stanno ad indicare le tecniche e gli strumenti materiali estesamente impiegati nella sollecitazione del risparยญmioโ (Ferrarini, I modi della sollecitazione del risparmio, in Banca borsa e tit. di cred., 1991, p. 16). Il testo unico, sulla scia del decreto Eurosim, ribadisce pertanto che l’offerta fuori sede di servizi e strumenti finanziari, siano propri o di terzi, non costituisce un servizio d’investimento a sรฉ stante, ma solamente una tecnica di distribuzione degli stessi, una modalitร con la quale realizzarne il collocamento (questo sรฌ da considerarsi servizio d’investimento), dandone una definizione unitaria e ad ampio spettro, tale da coprire ogni forma di promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari o di servizi d’investiยญmento. Sul punto, ormai pacifico, cfr. per tutti Patroni Griffi, Il decreto Eurosim e l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi d’investimento, in Giur. comm., 1997, p. 5 e ss.; Pagnoni, Commento sub art. 30, in AA.VV., Commenยญtario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Padova, 1998, p. 323 e ss. Sul piano interpretativo si รจ posto il problema se la โmera promozioneโ integri la fattispecie in esame ovvero se l’espressione โproยญmozione e collocamentoโ vada unitariamente intesa, argomentandosi convincenยญtemente per la prima soluzione nonchรฉ in quale rapporto si collochi la โmera promozioneโ di prodotti e servizi finanziari con la pubblicitร finanziaria. In dottrina vi รจ infatti chi ritiene che la promozione e il collocamento che integrano il concetto di offerta fuori sede siano cosa ben distinta dalla mera pubblicitร finanziaria: i primi si svolgono all’interno di un rapporto diretto e personale, volto a stimolare la propensione all’acquisto del singolo investitore, la seconda si caratterizza per la sua destinazione in incertam personam e per il suo carattere prevalentemente informativo (in tal senso, con riferimento ai servizi finanziari AA.VV., Il diritto del mercato finanziario alla fine degli anni ottanta, a cura di Costi, Milano, 1990, p. 297; mentre con riferimento alla disciplina bancaria TALENTINO, Commento sub art. 116, in AA.VV., Commentaยญrio al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 1994, p. 586). Da altri, si afferma invece la natura sollecitatoria della pubblicitร , incenยญtrandone il dato comune nella promozionalitร del messaggio, considerato che โcome ormai pare acquisito, la pubblicitร รจ diretta piรน a persuadere che a informareโ (con riferimento alla pubblicitร finanziaria cosรฌ Ferrarini, op. cit., p. 28, mentre con riferimento alla normativa bancaria Gaggero, Commento sub art. 116, in AA.VV., Disciplina delle banche e degli intermediari finanziari, a cura di Capriglione, Padova, 1995, p. 390). Sul punto pare preferibile la tesi che tende a mantenere distinta l’attivitร promozionale rivolta alla conclusione di contratti rispetto a quella meramente pubblicitaria, se non altro poichรฉ lo stesso testo unico nel disciplinare all’articolo 32 la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi d’investimento e strumenti fiยญnanziari, espressamente ripropone la distinzione tra tali tecniche e la pubblicitร .
[88] L’argumentum a contrario รจ di Rabitti Bedogni, Commento sub art. 33, in AA.VV., Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di interยญmediazione finanziaria, cit., p. 355, pur se lโart. 30, comma 4, si riferisce all’ofยญferta fuori sede di โservizi d’investimentoโ e non anche di strumenti finanziari. Tonelli, op. ult. cit., p. 21, nota 11, ritiene invece che la norma in questione non contempli le societร di gestione del risparmio (e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB), in quanto questi soggetti non possono essere autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento.
[89] Lโart. 31, comma 3 (poi divenuto art. 30 comma 3) del testo approvato in via preliminare il 19 dicembre 1997, prevedeva infatti che l’offerta fuori sede di strumenti finanziari potesse essere effettuata โdalle societร di gestione del risparmio e dalle Sicav, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni emesse da OICR propriโ. La specificazione di โpropriโ รจ venuta meno in conยญformitร al parere reso dal Senato (relatore Polidoro) l’11 febbraio 1998, che tuttavia non enuncia le ragioni della modifica.
[90] Quella promozionale – amministrativa e quella concretamente gestoยญria.
[91] Sia poi l’uno o l’altro l’istitutore del fondo.
[92] E ciรฒ per evidenti ragioni di tutela della clientela stessa, considerata la responsabilitร solidale che assumono nei suoi confronti gestore e societร promoยญtrice. Il ragionamento puรฒ essere esteso anche al soggetto delegato alla gestione ex art. 33, in virtรน della responsabilitร che a lui fa capo anche con riguardo alla clientela.
[93] Limita la sua attenzione solo a questo secondo profilo Tonelli, op. ult. cit., p. 22 e ss. il quale, sottolinea che, il problema non si pone quando la societร di gestione del risparmio si dร quale oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o quello proprio delle societร promotrici, in quanto l’offerta fuori sede di quote di OICR ben puรฒ essere definita come una modalitร di esecuzione dell’attivitร di promozione, istituzione e organizzazione del fondo comune d’investimento.
[94] In G.U. 17 luglio 1998 n. 165, suppl. ord. n. 125.
[95] In G.U. 10 marzo 2000, n. 58.
[96] Negli stessi termini anche Di Carlo โ Guffanti, Commento alla delibera 12409/2000, in Le societร , n. 5/2000, p. 630. Contra perรฒ Patroni Griffi, L’offerta fuori sede, in AA.VV., Intermediari finanziari, mercati e societร quoยญtate, Torino, 1999, p. 247 e ss. che non ritiene decisivo il testo dell’art. 55 del regolamento Consob, quanto piuttosto il differente tenore della norma primaria rispetto quella previgente.
[97] Sul punto si veda Rabitti Bedogni, Commento sub art. 33, cit., p. 360. Cfr. anche art. 53 del regolamento Consob n. 11522 del l luglio 1998, cit. (come modificato dalla delibera 12409/2000).
[98] Cโรจ invece chi ritiene che sulla base dellโart. 53 del regolamento Consob n. 11522 la delega di gestione possa essere riferita alla totalitร del patrimonio dellโOICR, Bisogni, I modelli organizzativi della SGR nella prestazione del servizio di gestione collettiva, in Le societร , 1998, p. 1140; e ABI, Circolare del 28 dicembre 1998, Serie tecnica n. 144, p. 21. Ma vedi Regolamento Banca d’Italia, 2 luglio 1998, cit., cap. VII, sez. II, par. 3, secondo il quale devono essere previsti โi settori e/o i mercati in cui il delegato รจ chiaยญmato a operareโ.
[99] Sul punto vedi Regolamento Banca d’Italia, 2 luglio 1998, cit., cap. VII, sez. II, par. 3.
[100] Secondo B.I., โcostanteโ secondo Consob.
[101] In altri punti, oltre quello della tempistica del flusso informativo, la normaยญtiva secondaria emanata da Banca d’Italia e Consob (Regolamento Banca dโItalia, 2 luglio 1998, cit., cap. VII, sez. II, par. 3 e art. 53 del regolamento Consob n. 11522 del l luglio 1998, cit.) non appare pienamente sovrapponibile. In particolare, le disposizioni Banca d’Italia prevedono che: la delega non deve avere carattere esclusivo, non sia necessaria una durata determinata, debbano essere disciplinate le modalitร di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria. Nella regolamentazione Consob รจ invece richiesto che la delega abbia durata determinata (fatta salva la rรจvoca immediata) e sia formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto dโinteressi con riferimento a soggetto delegante e delegato. Viene poi espressamente esclusa la necessitร per il delegante di impartire periodicamente istruzioni nel caso di delega i cui atti esecutivi siano subordinati al preventivo assenso del delegante.
[102] Cfr. Soda, Commento sub art. 33, cit., p. 281.
[103] Cfr. AA.VV., Testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanยญziari, in Quaderni di documentazione e ricerca di Assogestioni, n. 21, cit., p. 96 e ABI, Circolare del 28 dicembre 1998, Serie tecnica n. 144, p. 10 e 11, ove si chiarisce che la linea di demarcazione tra il ruolo del delegante e quello del delegato nelle gestioni individuali attiene non giร alla percentuale di portafoglio che puรฒ essere delegato (c.d. limite quantitativo della delega), bensรฌ alle attivitร delegabili o meno (c.d. limite qualitativo della delega) e che la delega puรฒ essere conferita solo a soggetti autorizzati a prestare il servizio di gestione individuale, anche se esteri, purchรฉ omologhi alle nostre Sgr, se dediti al contempo alla gestione in monte.
[104] Soda, op. ult. loc. cit.
[105] Rabitti Bedogni, op. ult. cit., p. 360.
[106] Per la riconducibilitร della fattispecie prevista dall’art. 43, comma 7, ad ipotesi di articolazione organizzativa del servizio unitario di gestione e non di delega in senso stretto.
[107] Antonucci, Le societร d’investimento a capitale variabile, in AA.VV., Intermediari finanziari, mercati e societร quotate, Torino, 1999, p. 107 e ss. ove anche un’attenta analisi della compatibilitร dell’art. 53 del regolamento Consob con i principi di cui all’art. 43, comma 7 del T.U. L’autrice segnala anche i rischi di illegittimitร dell’art. 43, comma 7, ove questo fosse interpretato nel senso di disporre una riserva a favore delle Sgr italiane per il ruolo di soggetto delegato al patrimonio delle Sicav.
[108] Cfr. Assogestioni, La disiciplina delle gestioni patrimoniali: SGR, Fondi comuni e SICAV, in Quaderni di documentazione e ricerca, n. 23, 2000, p. 275 ss.
[109] Sul punto Angelici, Attivitร e organizzazione : studi di diritto delle societร , Torino 2007.
ย il quale sottolinea la ricaduta della riforma introdotta dal testo unico sul ruolo dellโassemblea nelle societร quotate, destinata a divenire, secondo lโautore โuna stanza di compensazioneโ nella quale si ratificano accordi tra management e grandi investitori istituzionalizzati.
[110] Sul punto Preite, Investitori istituzionali e riforma del diritto delle societร per azioni, in Le privatizzazioni in Italia a cura di Marchetti, Milano 1995, p. 255 ss.
[111] Avanza dubbi in proposito Angelici, Attivitร e organizzazione : studi di diritto delle societร p. 222
[112] In tal senso Angelici, Attivitร e organizzazione : studi di diritto delle societร p. 219.
[113] Il ricorso alla minaccia di avvalersi di โstrumenti di rotturaโ da parte degli investitori istituzionali รจ noto allโesperienza statunitense degli ultimi anni ed ha costituto oggetto di riflessioni in dottrina. Sul punto soprattutto Coffee, Liquidity versus control: The istitutional invento ras corporate monitor, in Columbia Law Review 91(1991), pp. 1618 ss.; Pound, The rise of the political model of corporate governance and corporate control, in New York University Law Review 68(1993) p. 1007. Nella dottrina italiana cfr. Enriques, Nuova disciplina delle societร quotate e attivismo degli investitori istituzionali, fatti e prospettive alla luce dellโesperienza anglosassone, in Giur. comm. 1998, I, p. 680 e ss.
[114] Studio condotto da Assogestioni, maggio 1999, a cura di Maugeri.
[115] Costi, Risparmio gestito e governo societario, in Giur comm,, 1998, I, p. 313 ss.
[116] Questโultima ipotesi pone in astratto il problema di stabilire se, e entro quali limiti si applichi alla societร di gestione, la disposizione dettata dallโart. 2373 c.c. In realtร unโanalisi attenta del fenomeno gestorio dimostra che al gestore di patrimoni, per la stessa natura dellโattivitร esercitata, non puรฒ applicarsi la norma codicistica sul conflitto (e il connesso dovere di astensione) se non nellโipotesi limite di conflitto tra interesse dellโemittente e interesse della societร di gestione del risparmio ( es. in deliberazioni concernenti negozi che vedano i due soggetti come parti correlate o contrapposte, ovvero relative ad operazioni che investano la societร controllante: la SGR).
[117] Sul complesso delle attivitร che svolgono i predetti soggetti รจ previsto il controllo della Banca d’Italia e della Consob.
[118] Gualtieri, I fondi comuni di investimento in Italia: performance, costi, visibilitร e flussi di sottoscrizione e riscatto, Bologna 2006.
[119] Per strumenti finanziari derivati si intendono: a) i contratti โfuturesโ su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi inยญdici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; b) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di inteยญresse, su valute, su merci nonchรฉ su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; c) i conยญtratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagaยญmento di differenziali in contanti; d) i contratti di opzione per acquistare o venยญdere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonchรฉ i conยญtratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) le combinazioni di contratti o di titoli.
[120] La Banca d’Italia, ha specificato che i fondi aperti (della specie) che inยญtendano qualificarsi come โarmonizzatiโ (rientranti cioรจ nel campo di applicaยญzione della direttiva 85/611/CEE) sono tenuti a riprodurre un indice la cui comยญposizione rispetti le regole di frazionamento del portafoglio previste dalla richiaยญmata direttiva.
[121] Assogestioni, con la Circolare 1276 del 2 agosto 2002 ha chiarito che per i fondi armonizzati valgono le limitazioni previste dalla direttiva 85/611 CEE. In particolare l’investimento in parti di altri OICR aperti armonizzati รจ consenยญtito entro il limite complessivo del 5% del totale delle attivitร del fondo acquiยญrente ed entro il limite del 10% del totale delle quote o azioni dell’OICR oggetto d’acquisto. Quanto all’investimento del patrimonio di un fondo armonizzato in parti di OICR chiusi, tale investimento รจ consentito a condizione che le parti dell’OICR di tipo chiuso siano quotate e che la composizione del portafoglio dell’OICR chiuso acquistato, quale risulta dalle previsioni regolamentari, sia compatibile con la politica d’investimento del fondo acquirente. Agli investimenti in questione si applica il limite di concentrazione del 5% del totale delle attivitร del fondo acquirente. Per quanto attiene all’investimento del patrimonio di un fondo aperto armonizzato in parti di OICR non armonizzati non quotati, questa Associazione, anche in considerazione del futuro recepimento della direttiva 2001/108/CE, intende sottoporre all’Autoritร di vigilanza uno specifico quesito sul punto, stante l’impossibilitร di risolvere la questione per le vie brevi. Com’รจ noto la direttiva 85/611/CE consente l’acquisto di parti di altri OICR di tipo aperto entro il limite complessivo del 5% del totale delle attivitร del fondo acquirente ed entro il limite del 10% del totale delle quote o azioni dell’OICR oggetto d’acquisto. Con la direttiva 2001/108/CE che modifica la direttiva 85/611/CE (di seguito: la Direttiva) gli OICR armonizzati potranno invece investire le loro attivitร in parti di altri OICR armonizzati e/o in parti di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto che investono anch’essi in attivitร finanziarie liquide e che operano in base al principio della ripartizione dei rischi (di seguito: OICR aperti non armonizzati), fino al 100% del totale delle attivitร del fondo acquirente, ma alle seguenti condizioni: – gli OICR aperti non armonizzati oggetto di investimento siano autorizzati in base ad una legislazione che ne preveda la soggezione a regole di vigilanza considerate dalle autoritร competenti per il fondo armonizzato acquirente equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria. Deve inoltre risultare sufficientemente garantita la cooperazione tra le autoritร ; – il livello di protezione garantito ai sottoscrittori di quote di OICR aperti non armonizzati sia equivalente a quello previsto per i sottoscrittori di quote di un OICR armonizzato e in particolare le norme concernenti la segregazione degli attivi, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato mobiliare siano soggetti a regole equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CE; – l’operativitร degli OICR aperti non armonizzati sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attivitร e delle passivitร , del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento; – i regolamenti (o gli statuti) degli OICR aperti non armonizzati oggetto di potenziale acquisto devono prevedere che non oltre il 10% delle attivitร degli stessi OICR sia investito in quote di altri OICR armonizzati o di altri OICR aperti non armonizzati. – l’investimento complessivo in uno stesso OICR (armonizzato o aperto non armonizzato) non superi il 20% delle attivitร del fondo acquirente; – l’investimento in OICR aperti non armonizzati non superi il 30% delle attivitร del fondo acquirente. Il recepimento in Italia delle modifiche apportate alla Direttiva renderร quindi possibile con la figura del fondo armonizzato ciรฒ che attualmente รจ consentito in Italia con il fondo aperto non armonizzato. Tuttavia, rispetto alla disciplina nazionale diverse sono le condizioni e i limiti d’investimento in parti di OICR aperti non armonizzati. Ed infatti, rispetto alla disciplina nazionale, la considerazione autonoma dell’investimento in parti di OICR aperti non armonizzati (a prescindere dalla quotazione o meno dell’OICR), consente, da un lato, l’ampliamento delle possibilitร d’investimento in parti di OICR aperti non armonizzati non quotati, essendo tale investimento ammissibile entro il limite complessivo del 30% del totale delle attivitร del fondo acquirente ed il limite di concentrazione del 10% (e non giร del 10% e del 5% come per la disciplina italiana); dall’altro comporta la limitazione dell’invesยญtimento complessivo in parti di OICR aperti non armonizzati quotati, essendo l’investimento possibile solo entro il limite complessivo del 30%, sebbene entro un limite di concentrazione piรน elevato del 20%.
[122] I warrant e i diritti di opzione connessi ad operazioni sul capitale delle societร emittenti non sono considerati strumenti finanziari derivati. Tuttavia, il loro valore va a incrementare la posizione nel titolo cui danno diritto. Peraltro, si segnala che ai sensi dell’articolo 28 (Informazioni tra gli intermediari e gli inveยญstitori), comma 3 del vigente Regolamento CONSOB n. 11522/1998: โGli interยญmediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalitร diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si rideterยญmina in occasione della comunicazione all’investitore della perdita, nonchรฉ in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento รจ prontamente comuยญnicato all’investitore. In caso di versamenti o prelievi รจ comunque comunicato all’investitore il risultato fino ad allora conseguito.
[123] Con Circolare n. 2524/99/C del 4 ottobre 1999, Assogestioni ha speciยญficato che la nuova disciplina afferma tre principi che costituiscono il riferimento principale per la valutazione di ammissibilitร di ogni operazione in strumenti deยญrivati o in titoli strutturati. Il rispetto operativo dei limiti di impegno deve essere integrato, comunque, da una piรน ampia e approfondita analisi della correttezza delle operazioni poste in essere. Il paragrafo 4.1 del nuovo Regolamento stabiliยญsce che: l) l’utilizzo di strumenti derivati รจ consentito a condizione che il regolaยญmento del fondo ne definisca i criteri di utilizzo e le finalitร perseguite; 2) l’utiยญlizzo di strumenti derivati non puรฒ in alcun caso alterare il profilo di rischio inยญdicato tra gli obiettivi del fondo espressi nel regolamento; 3) l’utilizzo di strumenti derivati non puรฒ configurarsi come vendita allo scoperto. Le finalitร e i criยญteri di utilizzo degli strumenti derivati che devono essere definiti nel regolamento del fondo si possono riferire ad almeno tre tipologie fondamentali: a) la copertura dei rischi, ossia la riduzione della sensibilitร del valore del portafoglio alle flutยญtuazioni dei prezzi degli strumenti finanziari detenuti. L’utilizzo di strumenti deยญrivati si configura come una vendita delle attivitร finanziarie detenute in portafoยญglio e un riposizionamento sulla liquiditร ; b) la gestione efficiente di portafoglio, che puรฒ configurarsi ad esempio nella rapida modifica delle caratteristiche di duยญration di un portafoglio obbligazionario qualora la compravendita dei titoli so tยญtostanti risulti piรน lenta e onerosa a causa delle condizioni di liquiditร e di diffiยญcoltร operativa; in generale l’efficient portfolio management si configura come una modifica del profilo di rischio che non ha l’obiettivo di ridurre la volatilitร del valore di portafoglio, bensรฌ quello di adeguarla ai cambiamenti repentini delle condizioni di mercato e che quindi รจ propedeutica al piรน graduale riposizionaยญmento del portafoglio titoli. In quest’ambito si puรฒ ulteriormente precisare che, in ordine all’impiego di varie tipologie di contratti โswapโ, i flussi debitori devono essere coperti da attivitร finanziarie detenute in portafoglio mentre i flussi creditori devono essere congruenti con le politiche di investimento del fondo; c) la gestione speculativa, ossia l’applicazione di un moderato grado di leva finanziaria (che come si argomenterร piรน avanti trova una delimitazione ben precisa nell’ambito del calcolo degli impegni ed รจ pari allo 0.10 puntuale). La finalitร piรน propriamente speculativa si riferisce sostanzialmente alla possibiยญlitร di aumentare la volatilitร attesa del portafoglio, al fine di ottenere un extra rendimento su quelle attivitร che appaiano palesemente sottovalutate.
[124] Il limite massimo agli impegni assunti attraverso l’utilizzo di strumenti derivati รจ pari al valore del patrimonio netto del fondo. Il limite si configura come un divieto incondizionato di superamento e l’utilizzo di strumenti finanziari non puรฒ in nessun caso determinare impegni eccedenti il patrimonio netto. Al diยญvieto generale segue la determinazione di un secondo limite agli impegni, pari al 10% del patrimonio netto del fondo, il cui superamento non รจ vietato in via geยญnerale, bensรฌ รจ condizionato alla disponibilitร nel portafoglio del fondo per l’amยญmontare di impegno eccedente il limite stesso di: I) titoli o altre attivitร che il fondo si รจ impegnato a consegnare o che sono atti a generare i flussi di cassa deยญbitori degli strumenti derivati; 2) disponibilitร liquide o titoli di sicura e rapida liquidabilitร il cui valore corrente sia almeno pari a quello degli impegni assunti in eccedenza. AI fine di comprendere la logica che sottende la duplice determinaยญzione dei limiti agli impegni, รจ importante approfondire il concetto di leva finanยญziaria e introdurre una distinzione presente anche in regolamentazioni di altri paesi e nella Direttiva 85/611. Il divieto generale di assumere impegni eccedenti il patrimonio netto del fondo si configura come un divieto a levereggiare โeconoยญmicamenteโ il fondo, ossia a creare una potenziale posizione di indebitamento e quindi una potenziale situazione di insolvenza. La condizione applicabile agli imยญpegni eccedenti il 10% del fondo si configura invece come un limite alla possibiยญlitร di levereggiare โfinanziariamenteโ il fondo, ossia a generare un profilo di riยญschio che moltiplica la volatilitร tipica del portafoglio di investimento. A titolo esemplificativo si puรฒ affermare che la leva economica ha luogo qualora un porยญtafoglio includa anche una componente debitori a fronte della quale si procede ad investimenti in titoli volatili. Se il valore della componente attiva scende, la componente di indebitamento che grava il fondo potrebbe non essere onorata. Viceversa una leva puramente finanziaria รจ realizzabile per mezzo dell’acquisto di un’opzione โcallโ su un titolo quotato per l’intero ammontare del patrimonio netto del portafoglio. Infatti l’acquisto di una opzione โcallโ non puรฒ mai comยญportare l’insolvenza del fondo (il fondo avendo acquisito un diritto), ma la volaยญtilitร del valore del fondo risulterebbe necessariamente pari ad un multiplo dell’eยญquivalente volatilitร di un investimento diretto delle disponibilitร del fondo nel titolo sottostante all’ opzione. I due limiti agli impegni determinano dunque rispettivamente il limite alla leva economica e alla leva finanziaria che il fondo puรฒ porre in essere. Infatti il primo limite incondizionato vieta ogni forma di indebitamento โimplicitoโ mentre il secondo limite condizionato determina la leva finanziaria massima (pari a 1.1 del valore nominale del fondo, senza riguardo alla composizione del portafoglio), disponendo che a fronte di impegni eccedenti il 10% si debbano detenere attivitร a rischio nullo (nella definizione del Regolamento, in attivitร โdi rapida e di sicura liquidabilitร โ, ossia strumenti del mercato monetario o obbligazionario a breve termine il cui value-at-risk รจ quasi nullo).
[125] Il Regolamento del 20 settembre 1999, precisa che gli strumenti deriยญvati e le componenti derivate dei titoli strutturati si riflettono sulla posizione complessiva per singolo emittente sulla base del valore del fattore delta se si tratta di opzioni o sulla base del peso nell’indice azionario di riferimento se si tratta di future o contratti di โswapโ, Viceversa il peso delle singole componenti per singolo emittente degli indici obbligazionari non devono essere ricondotte al calcolo dei limiti di concentrazione dei rischi. La ratio della norma va ricercata nelle modalitร di costruzione e revisione degli indici, che consentono una identiยญficazione agevole del peso dei singoli emittenti per i portafogli azionari mentre si richiederebbe una analisi gravosa qualora la posizione per singolo emittente doยญvesse essere calcolata anche per i portafogli obbligazionari.
[126] Ai sensi del D. Lgs. 58/98, articolo 1 lettera k), il fondo aperto รจ โil fondo comune di investimenยญto i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalitร previste dalle regole di funzionamento del fondoโ.
[127] Per ulteriori approfondimenti cfr. Colavolpe, Il capitale minimo delle sgr dedicate ai fondi moยญbiliari chiusi di venture capital, Societร , 2002.
[128] La nuova disciplina ammette unโideale scissione delle tre attivitร tipiche di gestione del risparmio, vale a dire la promozione, lโistituzione e lโorganizzazione, stabilendo implicitamente l’esistenza di SGR promotrici, SGR di gestione e SGR integrate; queste ultime promuovono, istituiscono e gestiยญscono contemporaneamente uno o piรน fondi. Cfr. Sgranga, I fondi azionari chiusi in Italia tra opportunitร e ostacoli allo sviluppo, in Quaderni Monografici Rirea, 2003, n. 15.
[129] Denominata banca depositaria.
[130] Il regolamento della Banca d’Italia del 20/9/99 dispone che, ferme restando le valutazioni di caยญrattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di deยญpositaria, l’assunzione dell’incarico รจ subordinato al possesso dei requisiti di seguito indicati. Deve essere: al una banca italiana; una banca con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, avente una succursale in Iยญtalia. In tal caso le funzioni di banca depositaria devono essere esercitate direttamente dalla succursale italiana; l’ammontare del patrimonio di vigilanza non deve essere inferiore a 100 milioni di euro; la banca deve avere maturato una esperienza adeguata all’incarico da assumere; l’assetto organizzativo deve essere idoneo a garantire l’efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati.
[131] Il regolamento Banca d’Italia del 20/9/99 ricorda che l’art. 36, comma 4 del TUF prescrive alla banca depositaria, alla SGR promotrice ed alla SGR gestore (se diversi) l’obbligo di agire, nell’eserยญcizio delle rispettive funzioni, in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti. Tenuto conto della delicatezza delle funzioni svolte dalla banca depositaria, si richiama l’attenzione sulla necessitร che l’operato della stessa sia costantemente informato a tali principi. In tale quadro, l’incarico di depositaria non puรฒ essere conferito qualora il presidente del CdA, l’amministratore delegato, il direttore generale o i membri del comitato di gestione della SGR o della SICAV svolgano anche una delle seguenti funzioni presso la banca che intende assumere l’incarico: presidente del CdA, amministratore delegato, direttore generale; dirigente responsabile delle strutture organizzative della banca che svolge funzioni di banca depositaria.
[132] Ai sensi del D. Lgs. 58/98, articolo 1 lettera n), la gestione collettiva del risparmio รจ il servizio che si realizza attraverso: la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e lโamministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
[133] Ai sensi del D. Lgs. 58/98, articolo 1 lettera i), la Sicav รจ โla societร per azioni a capitale variabiยญle con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioniโ.
[134] La Commissione Nazionale per la societร e la Borsa (Consob) รจ un ente pubblico, istituito con legge n. 216/74, che ha il compito di esercitare il controllo sulle borse valori e sulle societร aventi titoli quotati e di vigilare sulle informazioni divulgate da tutti coloro che si accingono a sollecitare il pubblico dei risparmiatori.
[135] Per una trattazione delle operazioni di LBO si rinvia Forestieri, Corporate e investiment banking, Milano, 2007.
[136] A titolo d’esempio, rientrano in questa casistica gli investimenti effettuati da Permira & Associati nei settori della logistica, dei prodotti da bar e quelli relativi al settore dell’odontoiatria.
[137] Ancora Permira & Associati nel settore della cantieristica da diporto. Si tenga a mente che in questi casi l’operazione di investimento si configura come MBO (Management Buy-Our).
[138] A titolo d’esempio si segnalano gli oltre 130 investimenti sostenuti in circa vent’anni di attivitร da parte di Sofipa (oggi Capitalia Sofipa SGR).
[139] A questo proposito รจ stata significativa l’esperienza di assunzione di partecipazioni in medie imprese, volta all’uscita attraverso il collocamento dei titoli sul mercato nell’arco temporale di due – tre anni, svolta dalla divisione Banca d’affari della Banca Commerciale Italiana durante la seconda metร degli anni Novanta.
[140] I fondi specializzati negli interventi di ristrutturazione sono quasi tutti di area anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti (per esempio, la divisione Resfrucruring & Turn around di Wachoria Corp.). Negli anni Novanta in Italia รจ da segnalare l’esperienza che la Comit ha avuto insieme a Bain, Cuneo & Associati e altri operatori per la costituzione di un fondo chiuso con questa specializzazione, che รจ stato attivo per breยญve tempo.
[141] L’operazione classica prevede l’apporto di capitale nella sola forma di rischio (equit finance); nella realtร , molte operazioni vengono costruite su un apporto congiunto di equity e di debito, facendole assoยญmigliare, da un punto di vista tecnico, a operazioni di LBO.
[142] ร questo un elemento peculiare che distingue questa tipologia di operazione da quella di MBO/MBI.
[143] Orientativamente, a partire da 50 milioni di euro di fatturato annuo per un’azienda industriale.
[144] Per l’investitore finanziario questo รจ un primo passaggio fondamentale nella gestione della proposta di investimento, perchรฉ attraverso esso si decide se spendere o meno i soldi necessari per i successivi approยญfondimenti sulla target (per esempio, lo svolgimento della due diligence).
[145] Un esempio di patto parasociale รจ dato dalla rappresentanza che รจ riservata al socio di minoranza nel consiglio di amministrazione dell’azienda partecipata.
[146] Solitamente i crediti verso clienti il magazzino e le banche a breve.
[147] Ovviamente la convenienza al ricorso allโIPO sul mercato azionario รจ influenzata dalla congiuntura dei prezzi delle azioni che รจ presente al momento della dismissione.
[148] Prezzo di cessione della partecipazione, condiยญvisione degli obiettivi aziendali di sviluppo, regolamento dei rapporti tra gli azionisti, costruzione della struttura finanziaria dell’operazione.
[149] Cosiddetto closing dell’operazione.
[150] La disciplina stabilisce, dunque che la competenza in materia di organizzazione spetta allo Stato di origine, ma su tale normativa prevale quella che รจ dettata in tema di comportamento dallo Stato ospitante quando questa sia incompatibile con la prima. Si pone perciรฒ, un problema di coordinamento qualora uno Stato abbia introdotto nel proprio ordinamento regole rigide relative alla separazione tra attivitร , Miola , Articolo 21. Criteri generali, in Testo Unico della finanza. 1. Intermediari e mercati. Commentario diretto da Campobasso, Torino, 2002, 158 ss., spec. 172. Evidenziano giร il problema, Ferrarini , Lโattuazione della direttiva comunitaria sui servizi di investimento. Temi e problemi, in Riv. Soc., 1995, 623 ss., spec. 635 s., il quale, da una analisi delle regole comunitarie e, in particolare dellโart. 10 della direttiva, evince che la disposizione โper un verso afferma che la competenza principale dello Stato dโorigine in materia di separatezza incontra dei limiti nelle regole di condotta dello Stato ospitante; per altro verso, riconosce che anche lo Stato in cui il servizio รจ prestato puรฒ disciplinare la materia della separatezza, ma sotto lโesclusivo profilo delle regole di comportamento. Lโesatto confine tra competenza (principale) dello Stato dโorigine e competenza (concorrente) dello Stato ospitante non รจ chiara โฆโ; Annunziata, Intermediazione mobiliare e agire disinteressato: i profili organizzativi interni, in Banca, borsa tit. cred., 1994, I, 634 ss., spec., 664 ss. Per unโattenta disamina della ratio della norma contenuta nellโart. 21, lett. c), T.U.I.F., Miola, Articolo 21. Criteri generali, in Testo Unico della finanza. 1. Intermediari e mercati. Commentario diretto da Campobasso, Torino, 2002, 158 ss., il quale sottolinea come, secondo la direttiva, il legislatore abbia eliminato la disciplina prevista nella legge 1/1991 volta ad una minuziosa separazione tra le varie attivitร di intermediazione e le connesse responsabilitร di gestione. La ragioni risiede nel fatto che la vecchia norma induceva un pregiudizio in termini di concorrenzialitร delle imprese italiane poichรฉ comportava una ridotta conoscenza delle occasioni offerte sul mercato e la perdita dei vantaggi connessi alla polifunzionalitร dellโintermediario. Pertanto la direttiva e poi in Italia la l. 425/1996 e il T.U.I.F. (e, conformemente, il regolamento Consob 11522/1998, art. 27, comma 1), prendendo atto che alla polifunzionalitร dellโintermediario รจ connaturata la presenza del conflitto di interesse, hanno previsto una normativa che disciplina tale situazione e la rende trasparente attraverso una adeguata informazione. Sul punto anche Recine , Articolo 21, comma 1, lett. c, d, e. Altre regole di comportamento, in Il testo unico dellโintermediazione finanziaria, commento al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a cura di C. Rabitti Bedogni, Milano, 1998, 179 ss., spec. 182.
[151] Miola , Articolo 21. Criteri generali, cit., il quale ricorda che la situazione di conflitto รจ determinata sia dallo svolgimento concorrente, da parte dellโintermediario, di altri servizi di investimento, sia da rapporti di gruppo. Sul punto, Annunziata , Conflitto di interessi e rapporti di gruppo nellโattivitร di gestione di patrimoni, in I gruppi di societร , cit., 613 ss., Vella , Intermediazione finanziaria e gruppi di imprese: i conglomerati finanziari, in I gruppi di societร . Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, vol. III, p. 2306 ss., Cavazzuti , Conflitti di interesse e informazioni asimmetriche nella intermediazione finanziaria, in Banca, imp. soc., 1989, 357 ss., Enriques , Lo svolgimento di attivitร di intermediazione mobiliare da parte delle banche: aspetti della disciplina privatistica, in Banca, borsa tit. cred., 1996, I, 635 ss.
[152] A tale proposito lโart. 27 del regolamento Consob 11522/1998, obbliga alla preventiva informazione sulla natura ed estinzione dellโinteresse nellโoperazione. Il criterio dellโequo trattamento รจ, invece, stato variamente interpretato, con ciรฒ intendendosi sia la realizzazione di una paritร di trattamento, sia lโattuazione del principio di equitร volto ad integrare le obbligazioni nascenti dal contratto secondo quanto disposto dallโart. 1374 c.c.; Recine , Articolo 21, comma 1, lett. c, d, e. Altre regole di comportamento, cit., 183. La regola generale contenuta nellโart. 21, comma 1, lett. c), che vale per tutti i servizi di investimento, รจ in particolare
[153] Per una considerazione sulla casistica piรน probabile Tonelli, Le societร di gestione del risparmio, in A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), Intermediari finanziari, mercati e societร quotate, Torino, 1999, p. 90.
[154] Fondo comune, portafoglio di investimento, ecc.
[155] Artt. 48, comma 1, lett. c) e 49 del regolamento Consob 11522/1998. La Banca dโItalia, invece, richiede che la separazione patrimoniale, sia attuata anche sul piano contabile. Il punto 2, sez. II, cap. VII, del regolamento della Banca dโItalia 1 luglio 1998, stabilisce, infatti, lโobbligo per lโintermediario di adottare strumenti idonei a distinguere โgli strumenti finanziari e il denaro di pertinenza delle singole gestioni tra di loro e da quelle delle sgrโ.
[156] A norma del quale occorre individuare, tra lโaltro, le regole da osservare in materia di conflitto di interessi compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori.
[157] Russo , Gli amministratori dei Fondi pensione. Natura dellโincarico ed ipotesi di conflitto di interessi, in Dir. Banca merc. Fin., 1998, 176 ss., Ventoruzzo , La disciplina regolamentare in materia di fondi pensione, in Riv. Soc., 1997, 1201 ss., Giordano U.M., Gli schemi di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione: prime osservazioni anche alla luce dellโesperienza inglese, in Dir. Banc., 1999, 101 ss.
[158] Ventoruzzo , La disciplina regolamentare in materia di fondi pensione, in Rivista delle societร , 1997, 1210 ss.
[159] Con riferimento al sistema monistico, il comma 3 dell’art. 147 ter, prima di precisare che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza, fa salvo quanto giร previsto dall’art. 2409 septiesdecies, il che giร non รจ chiaro, posto che tale articolo richiama il comma 1 dell’art. 2399 c.c. la cui applicazione al comitato per il controllo sulla gestione delle societร con azioni quotate รจ esplicitamente esclusa dall’art. 154 T.U.I.F.. Nel secondo periodo si aggiunge poi che nelle societร che adottano quello stesso tipo di organizzazione โil membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilitร , professionalitร ed indipendenza determinati ai sensi dell’art. 148, commi 3 e 4โ, e che il difetto dei requisiti indicati determina la decadenza dalla carica. A completamento dei distinguo, il secondo periodo del comma 4 del medesimo art. 147- ter, precisa che detto comma non si applica alle societร organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto del citato art. 2409- septiesdecies, comma 2, c.c. (di nuovo un richiamo all’art. 2399 comma 1, c.c.). In sintesi, dunque, alle societร organizzate secondo il sistema monistico si applicano tutte le nuove regole introdotte per il sistema di amministrazione tradizionale, fatta salva quella che impone ai consigli di amministrazione composti da piรน di sette membri che almeno uno di essi possieda i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci. Va comunque ricordato che nel sistema monistico si richiede, come regola generale, che il membro espresso nella lista di minoranza debba necessariamente, al di lร del numero dei componenti, essere in possesso dei requisiti di onorabilitร , professionalitร ed indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, commi 3 e 4; tale membro, perรฒ, andrร necessariamente a comporre il comitato per il controllo interno sulla gestione e dunque presterร la propria attivitร nell’ambito nell’organo di controllo e non in quello di amministrazione in senso stretto, all’interno del quale non รจ quindi garantita in nessun caso la presenza di un membro dotato dei requisiti di indipendenza.
[160] La differenza nel caso di adozione del sistema dualistico, ma stranamente non quella nel caso di adozione del sistema monistico, รจ stata messa in luce da un primo commentatore Tombari , Nelle societร piรน garanzie alle minoranze, in Risparmio. Guida pratica alla nuova legge, opuscolo allegato a Il Sole-24 Ore del 12 gennaio 2006.
[161] Marchetti, Osservazioni sui profili societari della bozza del T.U.F., in Riv. Soc., Milano, 1998, p. 140.
[162] Come noto, la riforma del diritto societario del 2003 ha operato una netta distinzione delle rispettive attribuzione degli organi delegati e dei consiglieri senza delega, la quale ha inciso anche sul regime di responsabilitร dei diversi amministratori. Del resto uno degli obiettivi dichiarati della riforma era quello di intervenire in modo da evitare quello che era stato definito l’ingiustificato ampliamento giurisprudenziale della responsabilitร , configuratosi in vigenza delle norme abrogate, e proprio a tale principio ha risposto l’eliminazione dell’inciso di cui al previgente art. 2392 comma 2, c.c. che poneva indistintamente in capo a tutti i membri del consiglio di amministrazione un dovere generale di vigilanza sull’andamento della gestione sociale, da cui discendeva, in caso di inosservanza, la responsabilitร in solido degli amministratori. Da qui il dubbio che tale generale obbligo non gravi piรน sull’intero consiglio e tanto meno sul singolo amministratore, privo di ogni potere individuale. Per un esposizione sintetica ma puntuale in chiave operativa della questione sia consentito rinviare a Panzironi, La responsabilitร civile degli amministratori di s.p.a., nella monografia di Diritto e Pratica delle Societร n. 3/2005, p. 16.
[163] In veritร , il legislatore del 2003 sembra invece avere adottato una visione dell’organo amministrativo orientata secondo un modello di c.d. collegialitร pura, nell’ambito del quale al singolo amministratore non รจ attribuibile alcun potere individuale di vigilanza e ciรฒ anche in considerazione delle oggettive limitazioni che, in concreto, tale vigilanza inevitabilmente incontra a fronte della complessitร della struttura organizzativa societaria e dell’impossibilitร pratica del singolo amministratore di svolgere un effettivo controllo.
[164] Si tratta della proposta di bozza unificata presentata dalle due Commissioni Finanza e Attivitร produttive della Camera, il 6 aprile 2004, la quale dedicava il primo articolo proprio agli amministratori eletti dalle minoranze ed alle funzioni del presidente del consiglio di amministrazione, attribuendogli questo nuovo ruolo.
[165] Marchetti, Osservazioni sui profili societari della bozza del T.U.F., in Riv. Soc., Milano, 1998, p. 140.
[166] Rossi., intervista in Il Sole 24 Ore, 16/01/1998, Milano.
[167] Marchetti , Osservazioni sui profili societari della bozza del T.U.F., in Riv. Soc., Milano, 1998, p. 140.
[168] Massamormile , Minoranze e autonomia statutaria, in Riv. Soc., Milano, 2001, marzo/giugno, p. 613.
[169] Marchetti , Osservazioni sui profili societari della bozza del T.U.F., in Riv. Soc., Milano, 1998, p. 140.
[170] Mazzoni, Gli azionisti di minoranza nella riforma delle societร quotate, in Giur. Comm., 1998, p. 485/I.
[171] Mazzoni, Gli azionisti di minoranza nella riforma delle societร quotate, in Giur. Comm., 1998, p. 485/I.
[172] Marchetti , Osservazioni sui profili societari della bozza del T.U.F., in Riv. Soc., Milano, 1998, p. 140.
[173] Marchetti , Tavola rotonda, in La riforma delle societร quotate, Atti del convegno di studio, Santa Margherita Ligure, 1998, p. 329, Quaderni di Giur. Comm., Milano.
[174] Angelici , Le minoranze nel T.U.F.: tutela e poteri, in Riv. Dir. Comm., 1998, p. 207/I.
[175] Montalenti , Corporate governance: la tutela delle minoranze nella riforma delle societร quotate, in Giur. Comm., 1998, p. 329/I.
[176] Ambrosini , Nomina del collegio sindacale nelle societร quotate, in Riv. Soc., Milano, 1999, nยฐ 5, p. 1103/II.
[177] Irace , Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, in Quaderni di Giur. Comm., 2001, Milano, p. 95.
[178] Irace , Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, in Quaderni di Giur. Comm., 2001, Milano, p. 95.
[179] Non un semplice interesse speculativo, come quello, eventualmente, attribuibile a chi non รจ azionista da almeno sei mesi. Tatozzi , La tutela delle minoranze azionarie nella disciplina delle Societร quotate, in Dir. Pratica Soc., 1999, nยฐ 10, p. 17.
[180] Irace , Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, in Quaderni di Giur. Comm., 2001, Milano, p. 95.
[181] Legge del 06/02/1996, n. 52, per quanto concerne i poteri delle minoranze, integrazione dei โcriteri che rafforzassero la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranzaโ.
[182] Visentini , Osservazioni sulla recente disciplina delle societร per azioni e del mercato mobiliare, in Riv. Soc., Milano, 1998, p. 172/I.
[183] Buonocore , La riforma delle societร quotate, Atti del convegno di studio, Santa Margherita Ligure, 1998, in Quaderni di Giur. Comm., Milano, p. 3.
[184] La Consob stabilisce con regolamento le modalitร di esercizio del voto e di svolgimento dell’assemblea. Vedi regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche e integrazioni.
[185] Buonocore , La riforma delle societร quotate, Atti del convegno di studio, Santa Margherita Ligure, 1998, in Quaderni di Giur. Comm., Milano, p. 3.
[186] Minervini , Le societร quotate nel T.U.F., in Riv. Dir. Civ., 1998, p. 27/II.
[187] Irace , Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, in Quaderni di Giur. Comm., 2001, Milano, p. 95.
[188] Irace , Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, in Quaderni di Giur. Comm., 2001, Milano, p. 95.
[189] La nuova dimensione dellโazionariato diffuso e la presenza degli investitori qualificati, consentono potenzialmente, di per sรฉ, le aggregazioni necessarie ad attivare i poteri della minoranza. Essendosi, poi, dimostrate insufficienti ed inefficaci altre metodologie, quali lโendotutela pubblica, la tutela individuale, la tutela patrimoniale e lโexit, la soluzione del risparmio gestito, forse era lโunica a poter conciliare interessi diversi. Lโintermediario professionale permette di aggregare una vasta platea di investitori, raggiungendo determinate soglie partecipative di capitale sociale. Tale gruppo, per di piรน, non manifesterร il suo dissenso con conflitti diretti in una assemblea, ma con segnali preventivi, segnali di sfiducia, tiepidezza nellโinvestimento, inizio di disinvestimento, piรน appropriati per raggiungere determinati obiettivi, limitando un impatto negativo sulla stessa societร , che si ripercuoterebbe, poi, sui risparmiatori. Bedogni Rabitti, Lโautoregolamentazione e il ruolo degli investitori istituzionali nei rapporti con la corporate governance, in Le nuove funzioni degli organi societari: verso la Corporate Governance?, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 2002.
[190] Minervini , Le societร quotate nel T.U.F., in Riv. Dir. Civ., 1998, p. 27/II.
[191] Minervini , Tavola rotonda, in La riforma delle societร quotate, Atti del convegno di studio, Santa Margherita Ligure, 1998, p. 345, Quaderni di Giur. Comm., Milano.
[192] Bianchi , Enriques , Corporate governance in Italy after the 1998 Reform, in sito Internet โssrn.coโ, tratto da Irace , Il ruolo degli investitori istituzionali nel governo delle societร quotate, in Quaderni di Giur. Comm., 2001, Milano, p. 95.
[193] Toccando soglie del cinquantasette per cento di diffusione delle quote di capitale del mercato.
[194] Marchetti , Abuso delle minoranze e loro carica eversiva, in Il Sole 24 Ore, 17/01/1998, Milano.
[195] Non pochi fattori riconducibili alle materie del diritto societario e del diritto dei mercati finanziari, accanto naturalmente a fattori di altra natura tra i quali figurano quelli di natura fiscale, amministrativa, politica, ecc., rendono possibile che un uomo di genio sorto dal niente sviluppi le proprie intuizioni imprenditoriali, fino a trasformarle in una delle piรน grandi multinazionali, come ad esempio, รจ la Microsoft: v., Bedogni Rabitti , Lโautoregolamentazione e il ruolo degli investitori istituzionali nei rapporti con la corporate governance, in Le nuove funzioni degli organi societari: verso la Corporate Governance?, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 2002.
[196] Si fa riferimento, in particolare, alla materia degli obblighi informativi, rispetto ai quali, se le comunicazioni ed i documenti informativi sono eccessivi si rischia di creare confusione nei destinatari dei comportamenti cui sono tenuti i soggetti obbligati. Con riguardo allโaspetto della โsemplicitร dโusoโ della produzione normativa secondaria, dunque, il bilancio non appare particolarmente positivo e servirebbe appunto qualche intervento correttivo e di coordinamento, magari diretto a varare dei minitesti unici delle norme secondarie.
[197] Profondamente diversa, quindi, risulta la logica cui si รจ fatto ricorso in sede di delega per la riforma del diritto societario rispetto alla logica a fondamento del Codice Preda.
[198] Si pensi per far riferimento allโipotesi, piรน eclatante, del coinvolgimento dei lavoratori subordinati nellโazionariato della societร per la quale prestano la loro opera.
[199] v., Bedogni Rabitti , Lโautoregolamentazione e il ruolo degli investitori istituzionali nei rapporti con la corporate governance, in Le nuove funzioni degli organi societari: verso la Corporate Governance?, Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 2002.
[200] Il valore della partecipazione dovuta in portafoglio puรฒ dipendere da quale sarร la proposta allโordine del giorno di unโassemblea ordinaria o straordinaria dagli amministratori nominati, dalla approvazione o dal rigetto di un progetto di fusione o di scissione.
[201] Rubrica cosรฌ modificata dallโart. 4 del D.Lgs. n. 164 del 17.9.2007.
[202] Articolo inserito dallโart. 5 della l. n. 262 del 28.12.2005.
[203] Percentuale oggi pari al 2,5 % mentre prima era del 10%, secondo lโultima modifica dellโart. 2367 c.c. e lโabrogazione dellโart. 124 del TUIF avvenuta nel 2004.
[204] Le parole: โe deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantitร di azioniโ sono state soppresse dallโart. 3, comma 12 del D.Lgs. n. 303 del 29.12.2006.
[205] Le precedenti parole: โLa Consob puรฒ stabilireโ sono state sostituite dalle parole: โLa Consob stabilisceโ dallโart. 4 della l. n. 262 del 28.12.2005.
[206] Vedi delibera Consob n. 12317 del 12.1.2000.
[207] Si rinvia, per i fondi pensione, al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 6, comma 5, lett. a), nonchรฉ al D.M. 21 novembre 1996, n. 703.
[208] Ciรฒ รจ conforme alla disciplina dettata dalla direttiva 85/611 CEE, che impedisce agli OICVM di acquistare azioni con diritto di voto tali che gli consentano di esercitare una influenza notevole sulla gestione della societร emittente (art. 25); Costi, Risparmio gestito e governo societario, in Giurisprudenza commerciale, 1998, parte I, pp. 316 ss.
[209] Si rinvia al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 6, comma 5, lett. a), nonchรฉ al D.M. 21 novembre 1996, n. 703 e alle disposizioni contenute nel Provvedimento Banca dโItalia 20 settembre 1999.
[210] Lener , Assemblea, patti parasociali e il ruolo degli investitori istituยญzionali, in La riforma del diritto delle societร nella prospettiva del risparmio gestito. Atti dell’incontro di studio organizzato da Assogestioni, Milano 15 maggio 2002, 31 ss., il quale mette in evidenza la possibilitร di presentazione di una lista di miยญnoranza per le cariche sociali concertata tra investitori istituzionali. Per sottoliยญneare l’auspicato coinvolgimento degli investitori istituzionali anche nelle societร non quotate si sottolinea che il nuovo art. 111-octies delle disposizioni transitorie stabilisce che โSono investitori istituzionali destinati alle societร cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da societร cooperativeโ.
[211] Sulla presenza, e la diversa ingerenza nell’organizzazione societaria, di piรน categorie di azionisti, Ferri , La tutela delle minoranze nelle societร per azioni, in Dir. e prat., 1932 e ora in Scritti Giuridici, vol. 3ยฐ, t. I, 12 ss., il quale, giร in epoca anteriore alla codificazione, sottolinea come โl’evoluzione rapida dell’organismo-giuridico societร , l’introduzione delle azioni fra i titoli quotati in borsa, l’elevatezza dei dividendi ripartiti tra i soci hanno portato a partecipare alle societร categorie diversissime di persone le quali considerano la partecipaยญzione sociale come mezzo di proficuo investimento di capitali o addirittura come uno strumento di speculazione: categorie di persone che pertanto non hanno un interesse diretto e spesso nemmeno la competenza per partecipare alla gestione degli affari … (omissis)โ. Nell’ambito della societร si distinguono pertanto due caยญtegorie di soci: โda un lato gli azionisti imprenditori, legati all’impresa sociale da un interesse diretto e che, per questo, partecipano attivamente alla gestione degli affari e si preoccupano seriamente dell’andamento della societร ; dall’altro i soci non imprenditori legati all’impresa sociale soltanto da un interesse indiretto, in quanto cioรจ da essa dipende il raggiungimento dei fini di carattere speculativo e delle ragioni di investimento propostesi, e, per lo piรน, disinteressati ed estranei alla gestione della societร โ.
[212] Mazzoni, Gli azionisti di minoranza nella riforma delle societร quotate, cit., 487, il quale partendo dalla considerazione che l’interesse alla valorizzazione del proprio investimento รจ un interesse comune agli azionisti di minoranza, ne evidenzia la tendenziale coincidenza con l’interesse sociale e l’interesse generale, โcondiviso da tutti i partecipanti al mercato mobiliare, a che lo stesso funzioni correttamenteโ. Osserva cosรฌ l’A. che si puรฒ giungere ad una distinzione tra soci di maggioranza e soci di minoranza attraverso una prospettiva di mercato anzichรฉ di diritti e poteri all’interno della societร . Ciรฒ significa che mentre per gli azionisti di comando la quotazione dei titoli in borsa puรฒ anche essere solo un mezzo parziale alla valorizzazione del proprio investimento rispetto al loro fine complessivo di valorizzazione globale โposto che una cospicua componente di tale valorizzazione globale puรฒ essere costituita da benefici extra-mercatoโ, per gli azionisti di minoranza, invece, il mercato rappresenta sia il mezzo sia il fine della valorizzazione dei propri investimenti; Utset M.A., Disciplining Managers: Shareholder Cooperation in the Shadow of Shareholder Competition, in Emory L.J. 44 (1995) 71 ss.
[213] La posizione fino ad ora assunta dal singolo azionista resta immuยญtata. Nel quadro cosรฌ delineato, e nonostante le associazioni di azionisti, il singolo azionista รจ destinato a rimanere, ancora una volta, spettatore. Giร non molti anni dopo l’entrata in vigore dell’attuale codice civile si considerava che โla sottoscriยญzione delle azioni da parte di un singolo risparmiatore non รจ in funzione della voยญlontร di partecipare all’esercizio collettivo di una attivitร economica, ma รจ in funzione della volontร di realizzare un proficuo investimento dei propri risparmi che consenta, oltre ad una remunerazione adeguata, la conservazione del valore originariamente investito. Il singolo azionista continua a non considerare la gestione come un fatto suo proprio: essa lo riguarda soltanto per l’incidenza che puรฒ avere sulla regolaritร del dividendo e sulla conservazione del valore capitaleโ, e dunque i poteri sociali a lui attribuiti non valgono โnรฉ come mezzi di gestione nรฉ come mezzo di controllo: piรน che attraverso le assemblee o mediante l’esercizio dei poteri sociali, egli controlla la bontร delle operazioni sulla base dei dividendi percepiti e delle quotazioni di borsaโ (cosรฌ Ferri , Potere e responsabilitร nell’eยญvoluzione della societร per azioni, in Riv. Soc., 1956, 39. L’A. sostiene che โl’affectio societatis, intesa come volontร di esercitare una attivitร in comune, manca nelle grandi soยญcietร , mentre rimane, nonostante la struttura capitalistica, nelle societร di minor moleโ; sul punto anche Ferro-Luzzi, I contratti associativi, Milano, 2001, 13 ss.). Ancora oggi, perciรฒ, il singolo azionista รจ maggiormente tutelato attraverso la possibilitร dell’exit.
[214] Ferri, Potere e responsabilitร nell’evoluzione della societร per azioni, cit., 39; Gambino ., Tutela delle minoranze, in La riforma delle societร quotate, a cura diย Bonelli, , Buonocore, Corsi,ย Costi,ย Ferro-Luzzi,ย Cambino, Jaeger, ย Patroni Griffi. Atti del convegno di studio, Santa Margherita, 2000, 135 ss., spec. 137, il quale distingue gli specifici interessi degli inveยญstitori istituzionali dall’interesse generico del piccolo azionista al lucro e alla conยญservazione del valore della partecipazione e dall’interesse del gruppo di controllo.
[215] Ossia tutti gli investimenti effettuati nelle varie imprese, diversificandone il portafoglio.
[216] Grison R.J., Kraakman R., Reinventing the Outside Diredor: An Agenda for Institutional Investon, in 13 (1990) Stanford L Rev., 863 ss., secondo i quali la crescita degli investitori istituzionali puรฒ risolvere il tradizionale proยญblema della partecipazione degli azionisti alla corporate governance; Preite , Investitori istituzionali e riforma del diritto delle societร per azioni, cit., 521 ss.
[217] Cortesi, Lazzarotti , Lo โshareholder activismโ e la tutela delle minoranze azionarie, in Riv. Dott. comm., 1996, 803 ss.
[218] Weigmann, I fondi mobiliari come azionisti, in Riv. soc., 1987, 1089 ss., spec., 1103. Prendendo spunto da uno studio sull’evoluzione del capitaยญlismo, effettuato negli Stati Uniti (Clark R.C., The Four Stages of Capitalism: Reยญflections on Investment Management Treaties, in 94 (1981), Harvard L. Rev., 561; Weigmann , I fondi mobiliari come azionisti, Rivista delle Societร , n. 32 (1987), fasc. 5, 1102), si puรฒ, quindi, afferยญmare che dalla fase di scissione tra il potere imprenditoriale e l’azionariato (che, tuttavia, in Italia, come si รจ detto, non รจ stata cosรฌ netta come negli Stati Uniti, si รจ passati velocemente alla fase in cui vi รจ un ulteriore distacco tra chi decide di risparmiare e chi decide dove investir quel risparmio. Con il T.U.I.F. รจ iniziata l’ulteriore fase in cui la geยญstione del risparmio viene delegata agli investitori professionali (terzo stadio) e ci si avvia, velocemente, verso quella in cui anche la decisione di quanto risparmiare รจ sottratta agli individui e rimessa ai contratti collettivi (quarto stadio), come nelle ipotesi dei trattamenti pensionistici volontari e delle assicurazioni vita e inยญfortuni, le cui pattuizioni vengono inserite negli accordi di lavoro. Le prime due fasi, quella in cui sussiste ancora una dialettica costruttiva tra chi gestisce e chi controlla la gestione e quella della scissione tra proprietร e controllo sarebbero, infatti, definitivamente superate. Si รจ comunque considerato che la forte crescita degli investitori istiยญtuzionali potrebbe portare alla fine della separazione tra proprietร e controllo.
[219] ร, pertanto, da questa prospettiva che si devono osservare i diversi poteri e diritti attribuiti alle minoranze qualificate. In particolare la possibilitร di coalizzarsi ed esercitare, piรน efficacemente, il diritto di voto, di esprimere, con il voto di lista, un amministratore (e sottolineare cosรฌ l’importanza della composizione dei diversi interessi in seno all’organo gestorio) e la facoltร di eleggere uno o piรน sindaci.
[220] Cappugi , I profili economici e giuridici inerenti all’applicazione del riformato istituto del voto per delega, in AA.VV., Assemblea degli azionisti e nuove regole del governo societario, Padova 1999, 91 ss.
[221] Libonati , Il ruolo dell’assemblea nel rapporto tra azionisti e societร quotate, intervento Convegno โL’assemblea e gli azionistiโ, Milano 18 ottobre 2000 e ora in Riv. soc., 2001, 86 ss.
[222] Con l’emanazione del Testo unico in materia di intermediazione fiยญnanziaria (D.Lgs. 58/1998), i nuovi assetti del governo societario vengono discipliยญnati attraverso il collegamento della disciplina societaria con le regole di mercato.
[223] Si veda per tutti, Ascarelli , Riflessioni in tema di titoli azionari e societร tra societร , in Saggi di diritto commerciale, Milano 1955, 219 ss., spec. 238 ss. (e giร in Banca, borsa til. cred., 1952, I, 385 ss.) ove si legge che l’azione rapยญpresenta โi diritti e i poteri dell’azionista nella collettivitร sociale, e perciรฒ, in deยญfinitiva, in relazione ai beni della societร โ.
[224] Oppo , Maggioranza e minoranze nella riforma delle societร quoยญtate, in Riv. dir. civ., 1999, II, 231 ss., spec. 239. L’A. sottolinea come si privilegi, per la tutela degli azionisti risparmiatori, l’affidamento del loro interesse a investitori o gestori istituzionali, la cui azione โรจ spesso, e anche doverosamente, volta alla tutela dell’interesse di mercato, anche di breve periodo e in connessione con una pluralitร di gestioni; alla tutela di un simile interesse, piรน che all’efficienza e al controllo della gestione sociale in una prospettiva imprenditoriale anche fuยญturaโ. Da ciรฒ si rileva che nelle mani dei gestori professionali di patrimoni mobiยญliari, le azioni si trasformano da beni di secondo grado a beni di terzo grado; Libonati , Il ruolo dell’assemblea nel rapporto tra azionisti e societร quotate, cit., 90 s.
[225] Libonati , Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano 1999, 158 ss.
[226] Ai sensi dell’art. 810 c.c. sono beni, le cose che possono formare ogยญgetto di diritto. Per una analisi del valore formale della nozione di bene e in parยญticolare sulla considerazione che non rutti i beni sono cose โpoichรฉ l’oggetto del diritto non necessariamente presuppone una entitร materialeโ, si rinvia a Salamone , Unitร e molteplicitร della nozione di valore mobiliare, Milano, 1995, 90 ss. e ivi per ulteriori riferimenti.
[227] Ascarelli , Riflessioni in tema di titoli azionari e societร tra societร , in Saggi di diritto commerciale, Milano, 1955, 240. In una prospettiva piรน ampia e, sotto certi aspetti, diversa, Salamone , Unitร e molteplicitร della nozione di valore mobiliare, cit., 100 ss. il quale consiยญdera bene di โsecondo gradoโ solo il bene che assicuri la soddisfazione di un interesse propter ius e di natura strumentale, nel senso, cioรจ, che si realizza solo atยญtraverso una tecnica di protezione strumentale (spec. 111).
[228] Ascarelli , Riflessioni in tema di titoli azionari e societร tra societร , in Saggi di diritto commerciale, cit., 240. L’A. evidenzia anche che โla possibilitร di identificare poi (data la personifรฌcazione della collettivitร ) una titolaritร della colletivitร (che esclude quella del membro) non porta (e non puรฒ portare) a una creazione di nuovi beni, ma solo ad una disciplina della gestione degli stessi …โ (spec. 239); Salamone , Unitร e molteplicitร della nozione di valore mobiliare, cit., 104.
[229] Da ciรฒ l’affermazione di parte della dottrina, secondo cui โl’esercizio di tutti i poteri che derivano all’investitore istituzionale dallo status di socio cessa di essere libero per diventare vincolato all’adempimento della funzione che l’inveยญstitore deve svolgereโ, Cosรฌ, Costi , Risparmio gestito e governo societario, in Giurisprudenza commerciale, 1998, parte I, 320.
[230] Cosรฌ Ferro-Luzzi, L’assetto e la disciplina del risparmio gestito, cit., 196; Oppo , Maggioranza e minoranze nella riforma delle societร quotate, cit., 239.
[231] Urset, Disciplining Managers: Shareholder Cooperation in the Shadow of Shareholder Competition, cit. 76; sul problema della coalizione, Coffee J.C. jr., Unstable Coalitions: Corporate Governance as a Multi-Player Game, in 78 (1990) Geo. L.J., 1495 ss.
[232] Attraverso il riconoscimento di taluni diritti e l’attribuzione di taluni poteri di intervento, non si intende, infatti, consentire agli investitori istituzionali una interferenza continua nella gestione, ma una attivitร di sorveglianza e di moยญnitoraggio. Sul punto Preite , Investitori istituzionali e riforma del diritto delle societร per azioni, in Le Societร , 1993, 488, nt. 27 e nt. 519 ss., il quale, giร durante il dibattito che ha preceduto la riforma, riteneva opportuno riservare agli investitori istituzioยญnali un ruolo di sorveglianza e non di controllo. L’A., distinguendo la nozione di controllo, inteso in generale come potere di determinare la condotta in forza del proprio pacchetto azionario o di altri vincoli contrattuali, dalle possibili piรน speciยญfiche nozioni di controllo sui singoli atti degli amministratori, intende il controllo in questa seconda accezione, โanche in assenza di potere di sostituzione degli amยญministratori, il potere di sindacato su singoli atti accompagnato da una sanzione comminatoria e quindi dal potere di impedire l’atto o di revocarloโ (per tale defiยญnizione giร Patroni Griffi , Il controllo giudiziario sulle societร per azioni, Naยญpoli, 1965, 32). Per sorveglianza intende invece, il โpotere di richiedere o anche procurarsi direttamente (p. es. tramite ispezioni) informazioni sulla gestione, tali da consentire di verificarne la conformitร con gli interessi cui essa debba essere funzionaleโ. Le ragioni della preferenza attribuita alla sorveglianza risiedono nella considerazione che si ritengono piรน probabili situazioni di conflitto di interesse, rispetto a singoli atti di gestione, da parte degli investitori istituzionali, piuttosto che da parte di amministratori esecutivi professionali (ciรฒ vale in quanto nella proposta di riforma formulata dall’A. si auspica l’affidamento del governo della societร a soggetti piรน idonei delle coalizioni imprenditori-capitalisti e cioรจ ad amยญministratori esecutivi professionali indipendenti e sottoposti alla minaccia di scaยญlate, oppure sorvegliati da amministratori non esecutivi), e nella considerazione che le decisioni gestionali complesse sono difficilmente sindacabili ex ante o imยญmediatamente dopo il loro compimento se non da soggetti (appunto gli amminiยญstratori esecutivi) che abbiano tutto il know how disponibile sull’impresa e sul contesto in cui opera. Usano il termine controllo nel senso di influenza o di potere di monitoragยญgio Herman E.S., Corporate Control Corporate Power. A Twentieth Century Fund Study, Cambridge 1981; Stapledon , Institutional Shareholders and Corporate Governance. Oxford 1996, 239 ss. Sulla necessitร di distinguere tra intitutional voice e institutional control, Black B.S., Agents Watching Agents: The Promise of Institutional Investor Voice, UCLA Law Review, 1992, 811 ss., il quale, tuttavia, sottolinea come la linea che divide la sorveglianza dal controllo รจ piuttosto sfocata, poichรฉ una forte sorveglianza รจ inevitabilmente accompagnata da un potenziale abuso del controllo. Sostiene, invece, che sia piรน appropriato il termine โdisciplinareโ (il manaยญgement) piuttosto che quello di โmonitorareโ Rock E.B., The Logic and (Uncerยญtain) Significance of Institutional Shareholder Activism, Georgetown Law Journal 445, 468-70, 1991, 453, perchรฉ la sorveยญglianza effettiva implica che si faccia qualcosa per contrastare i risultati negativi della gestione e non un semplice monitoraggio.
[233] Utset M.A., Disciplining Managers: Shareholder Cooperation in the Shadow of Shareholder Competition, 44 Emory L. J. 71, 1995, 91, il quale evidenzia come il problema si sviluppi essenzialmente in un mercato considerato non perfettamente efficiente.
[234] La dottrina anglosassone, tende a contrapporre l’activism, nel senso di capacitร di far sentire la voice, intesa come โany attempt at all to change, rather than to escape from, an objectionable state of affairsโ, ossia di usare tutti i diritti, o meglio i poteri, riconosciuti al fine di impegnarsi nei meccanismi decisioยญnali, alla passivity, intesa quale mancanza di interesse del socio alla gestione soยญciale, dovuta il piรน delle volte agli elevati costi necessari per attivarsi, e quale preยญferenza per l’exit, la vendita delle azioni nel caso di disaccordo con le scelte di gestione. A. Hirschmann, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Declin in Firms, Organizations and States, Cambridge Ma. 1970, 30 ss.; Black B.S., Agents Watching Agents: The Promise of Institutional Investor Voice, cit., 816.
[235] Nei paesi in cui gli investitori istituzionali sono presenti da piรน anni, si รจ constatato che essi attuano due tipi di monitoraggio: uno diretto che consiste nell’analizzare le informazioni che provengono dalla societร e in generale dal mercato, nel partecipare alle assemblee, e contribuire al loro regolare svolgimento, nel indicare taluni shareholder proposal e nel dialogare con i manaยญgers; uno indiretto che consiste, invece, nell’operare attraverso i comitati di inveยญstitori o attraverso l’appoggio degli amministratori non esecutivi. ร possibile diยญstinguere anche tra un intervento generale e uno piรน specifico, intendendo con il primo l’ingerenza volta ad imporre una generale linea politica che si applichi a tutte le societร o ad una particolare categoria di societร ; con il secondo, inยญvece, l’intervento particolare che tende a risolvere un problema che nasce in capo ad una singola societร o ad un gruppo di societร . Sul punto, Davisยญ , Steil , Institutional Investors, Cambridge, Ma. London 2001, 287 ss.; Davisยญ E.P., Intitutional Investors as Corporate Monitors in UK, in Comparative Corpoยญrate Governance. Essay and Materials, a cura di H.J. Hopt – E. Wymeersch, Berยญlin-New York 1997, 47 ss., spec. 54 ss.; Romano, Less is More: Making 1nstiยญtutional Investors Activism a Valuable Mechanism of Corporate Governance, in 18 (2001) Yale J. Reg. 174 ss., ove una particolare attenzione ai fondi pensione e una indagine sulle ragioni di un impatto minimale dell’attivismo sui risultati della gestione delle imprese. E ancora sui limiti e le prospettive dell’attivismo degli azionisti investitori istituzionali nei paesi in cui si sono maggiormente afferยญmati, Lipton , Corporate Governance in the Age of Finance Corporatism, in 136 (1987) U. Pennsylvania L. Rev., 1 ss., il quale sostiene che nonostante le barriere legali, le barriere economiche, i conยญflitti di interessi, la โpassivitร โ degli investitori istituzionali non รจ inevitabile e attraverso diversi strumenti tra cui il voto, le proposte assembleari, le nomine negli organi questi posso o monitorare efficacemente la gestione dell’impresa.
[236] Gordon J.N., Kornhauser L.A., Efficient Markets, Costly Information, and Securities Research, in 60 (1985) N.Y.U.L. Rev., 761 ss., spec. 794.
[237] Le esperienze di altri ordinamenti, spesso anche la proposizione delle azioni possedute rende difficile il disinvestimento attraverso la cessione delle azioni in borsa, perchรฉ questa rischia di causare un ribasso delle quotazioni e di creare delle fluttuazioni dellโintero mercato azionario. Sul punto, in realtร , sembra potersi osservare che, in Italia, i limiti al possesso azionario, imposti legislativamente, e la politica di diversificazione del portafoglio rende improbabile che un singolo investitore istituzionale investa ingenti somme in una singola societร . Tuttavia, anche quando gli investitori non detengono ciascuno una quota cospicua, la vendita da parte degli stessi comporta un fenomeno a catena per cui gli altri azionisti (istituzionali e non) vendono perchรฉ interpretano lโatteggiamento dei primi come un segnale di crisi. La difficoltร della dismissione puรฒ derivare anche dalla considerazione che in un mercato in cui operino in larga misura gli investitori istituzionali la vendita e lโacquisto delle partecipazioni azionarie avviene prevalentemente gli uni con gli altri (si vedano le osservazioni di Cadbury, The Response to the Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, in Perspective on Corporate Governance, a cura di Macmillan Patfield F., London, 1995, p. 27).
[238] Es. i servizi di interesse pubblico devono avere parametri piรน elevati delle attivitร di interesse privato.
[239] Basato su un Consiglio di Sorveglianza e un Consiglio di gestione.
[240] Basato su un unico organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, al cui interno deve essere nominato un comitato preposto al controllo sulla gestione.
[241] Ad esempio il modello dualistico รจ stato adottato da meno di 150 societร per azioni e quello monistico da un numero ancora inferiore.
[242] Laddove, anche in realtร importanti non si ritrovi la figura dellโamministratore unico.
[243] Il disegno di legge recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato recentemente dalla Camera, preยญvede l’introduzione nel T.U.I.F. di un nuovo articolo, il 147-ter, riguardante, tra l’alยญtro, la nomina di un amministratore espressione della lista di minoranza che abยญbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, nepยญpure indirettamente con la lista risultata prima per numero di voti. Una prima e interessante riflessione si trova in Olivieri , Amministratori indipendenti amยญministratori di โminoranzaโ e tutela del risparmio, intervento alla giornata di stuยญdio. Controlli sulla gestione societaria e tutela del risparmio, Roma, Universitร degli studi di Tor Vergata 7 marzo 2005 disponibile sul sito www.economia.uniroma2.it, il quale si interroga sia sui rapporti tra amministratore di minoranza e amministratore indipendente, figura giร diffusa nella prassi e ora prevista dallo stesso art. 147-ter, sia sulla mancata previsione del voto di lista nel sistema dualiยญstico uno dei modelli di amministrazione e controllo introdotti dalla riforma orgaยญnica del 2003.
[244] L’art. 2368 c.c. prevedendo che โper le nomine alle cariche sociali l’atto costitutivo puรฒ stabilire norme particolariโ, รจ stato interpretato nel senso dell’ ammissibilitร del voto di lista piuttosto che di altri meccanismi, non necesยญsariamente di tutela della minoranza, che avrebbero posto problemi di sovranitร dell’assemblea e della sua unitarietร . Lemme, Il voto di lista, in Riv. dir. comm., 1999, I, 357 ss.; Costi, Privatizzazioni e diritto delle societร per azioni, cit., 92, il quale nell’evidenziare che โla necessitร di introdurre strumenti di tuยญtela delle minoranze, come evidentemente รจ il voto di lista, ben puรฒ porsi, ed anzi sembra presentare un’urgenza anche maggiore, nelle societร nelle quali non sussistano limiti all’ entitร delle partecipazioniโ, collega l’obbligatorietร della preยญvisione nelle sole societร privatizzate con limite del possesso azionario alla considerazione che โil legislatore รจ partito, evidentemente, dal presupposto che lo stato e gli altri enti pubblici … (omissis) … nell’ipotesi in .cui intendano realizzare un assetto di azionariato diffuso, devono assicurare la diffusione del potere anยญche attraverso il voto di lista … (omissis) … โ. Pertanto, sia la disposizione del liยญmite del possesso, sia quella relativa al voto di lista โsono norme speciali che inยญtendono accompagnare alcune grandi societร pubbliche verso il diritto comune, dal pubblico al privato. E per loro natura sono normeยท destinate a cadere quando questo periodo di transizione possa dirsi ragionevolmente conclusoโ. Sul punto si veda anche Montalenti P., Corporate governance: la tutela delle minoranze nella riforma delle societร quotate, cit., 338. In generale, Minervini , Gli amministratori di societร per azioni, Milano 1956; Bonelli , Gli amministratori di societร per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino 1985, 427 ss.; Id., Gli amministratori di societร per azioni, Milano, 1985, spec. 56 ss.
[245] Un meccanismo proprio del sistema anglosassone che si avvicina al voto di lista, sebbene non coincida con esso, รจ rinvenibile nell’americano cumulaยญtive voting, il quale permette di esprimere una pluralitร di voti per un singolo candidato, in modo che ciascun candidato possa essere eletto da voti che rappreยญsentano meno della maggioranza delle azioni. Sulle ragioni che hanno reso raro l’utilizzo del cumulative voting, Easterbook EH., Fischel D.R, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge: Harvard University Press, 1991, 63 ss. Segnala brevemente taluni effetti distorsivi del voto cumulativo Lemme G., Il voto di lista, in Riv. Dir. Comm., 2000, 358 ss.
[246] Lemme G., Il voto di lista, cit., 371.
[247] Per una indagine sui diversi meccanismi che accompagnano la scelta della tecnica del voto di lista, Matteini , Voto di lista: una piccola riforma o una previsione inutile, nota a Trib. Roma 18 marzo 1996 (ord.), in Foro it., 1997, I, 3436 ss.; Anello, Rizzini Bisinelli, Una prima applicazione delle norme sul voto di lista nel caso Imi, nota a Trib. Roma 18 marzo 1996 (ord.), in Soc., 1996, 834 ss.
[248] Sottolinea che, in mancanza di una prescrizione legislativa sul tipo di voto di lista che deve essere adottato, gli statuti, data la delicatezza dellโargomento, debbano essere quanto piรน precisi possibile, Libonati , La โfaticosaโ accelerazione delle privatizzazioni, cit., 50 ss.
[249] Vale a dire, ai sensi dellโart. 2325 bis c.c., per le societร con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
[250] Per il riconoscimento che lโazione spetta, originariamente, alla societร e solo in via sostitutiva ai soci di minoranza che vantino i requisiti indicati dalla legge, v. anche Auletta, sub art. 2393 bis, in Sandulli e Santoro (a cura di), La riforma delle societร . Societร per azioni. Societร in accomandita per azioni, Torino, 2003, 488 s.
[251] La circostanza che lโazione di responsabilitร promossa dalla minoranza finisca per reintegrare il patrimonio sociale ha indotto, nellโaffrontare il tema analogo della natura dellโazione di minoranza nelle societร quotate, a richiamare la categoria dellโazione surrogatoria, prevista in termini generali dallโart. 2900 c.c. Ma tale richiamo, oltre ad essere inutile, dal momento che lโistituto in esame trova giร un soddisfacente inquadramento nel fenomeno della sostituzione processuale (a cui รจ del resto riconducibile la stessa azione surrogatoria), appare fuorviante in quanto genera la tendenza ad applicare, senza che ve ne sia una effettiva ragione, principi elaborati in tema di art. 2900 c.c., come quello dellโinerzia del creditore originario e cioรฉ, nel nostro caso, della societร . Sul tema, cfr., ad ogni modo, per il riconoscimento, sia pure solo parziale, dellโoperativitร di principi validi per lโazione surrogatoria, Campobasso, sub art. 129 T.U.F., in Campobasso (a cura di), Testo unico della finanza, II, Torino, 2002, 1072; Riscossa, sub art. 129, in Cottino (a cura di), Corporate governance. La nuova disciplina delle societร quotate in mercati regolamentati, in Giur. it., 1998, 1761 s., ed ora in La legge Draghi e le societร quotate in borsa, Torino, 1999, 171; mentre, per una diversa impostazione, che nega la possibilitร del richiamo allโazione surrogatoria, v. Meo, Le societร con azioni quotate in borsa, in Tratt. Rescigno, XVII, Torino, 2002, 194 ss.; Picciau, sub art. 129 T.U.F., in Marchetti e Bianchi (a cura di), La disciplina delle societร quotate, Milano, I, 1999, 1013.
[252] Rinviando ad Ambrosini, sub art. 2407 c.c., in questo Commentario, par. 1 ss., 912 ss., per approfondimenti sulla responsabilitร dei sindaci, puรฒ essere qui opportuno ricordare che, ai sensi del 2ยฐ co. dellโart. 2407 c.c., i sindaci โsono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformitร degli obblighi della loro caricaโ. ร dunque normale che lโazione di responsabilitร esercitata contro gli amministratori sia congiuntamente esercitata pure contro i sindaci.
[253] Tra gli aspetti piรน significativi della disciplina dellโazione di responsabilitร nellโambito del modello dualistico, va annoverato il fatto che lโazione contro i consiglieri di gestione puรฒ essere promossa non solo dalla societร o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e 2393 bis c.c., ma anche, secondo quanto dispongono il 2ยฐ co. dellโart. 2409 decies c.c. e la lett. d) del 1ยฐ co. dellโart. 2409 terdecies c.c., a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. In argomento, senza che ci si possa soffermare in questa sede, v., ad ogni modo, Breida, sub art. 2409 decies, par. 1 ss., 1133 ss., e Id., sub 2409 terdecies c.c., in questo Commentario, par. 11 e 12, 1191 ss.; v. Schiuma, sub art. 2409 decies c.c., in Sandulli e Santoro (a cura di), La riforma delle societร . Societร per azioni. Societร in accomandita per azioni, Torino, 2003, 683 ss.; Providenti, sub art. 2409 decies c.c., in Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario Societร per azioni. Amministrazione e controlli (artt. 2380-2409 noviesdecies c.c.), Milano, 2003, 361 ss.
[254] Riservando a Cagnasso, sub art. 2476 c.c., in questo Commentario, par. 1 ss., 1875, nonchรฉ a Parrella, sub art. 2476 c.c., in Sandulli e Santoro (a cura di), La riforma delle societร . La societร a responsabilitร limitata, Torino, 2003, 121 ss., e a Di Amato, sub art. 2476 c.c., in Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario. Societร a responsabilitร limitata (artt. 2462-2483 c.c.), Milano, 2003, 197 ss., lโesame della materia, รจ importante mettere in luce giร qui che nelle societร a responsabilitร limitata, ai sensi del 3ยฐ co. dellโart. 2476 c.c., lโazione di responsabilitร contro gli amministratori puรฒ essere โpromossa da ciascun socio, il quale puรฒ altresรฌ chiedere, in caso di gravi irregolaritร nella gestione della societร , che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimiโ. In base al 5ยฐ co. dello stesso articolo, lโazione puรฒ perรฒ essere oggetto di โrinuncia o transazione da parte della societร , purchรฉ vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchรฉ non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale socialeโ.
[255] Cosรฌ Panzani, Lโazione di responsabilitร ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la riforma, in Soc., 2002, 1479.
[256] Nel senso che in tali casi non si applica la normativa di cui allโart. 2393 c.c. , con la conseguenza, ad esempio, di non necessitare della previa autorizzazione dellโassemblea dei soci, v. Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, in Mass. Foro it., 1999, 284, in Foro it., 2000, I, 2299, con osservaz. di Silvetti, in Soc., 2001, 808, con nota di Salvato, in Giur. it., 2000, 770, con nota di Guidotti, in Corr. giur., 1999, 1396, con nota di Perrone, e in Giur. comm., 2000, II, 167, con nota di Abriani, riguardante il caso dellโazione diretta a conseguire la consegna alla societร di somme indebitamente trattenute dallโamministratore; Cass., 9 luglio 1987, n. 5989, in Mass. Foro. it., 1987, 1018, e in Giur. comm., 1989, II, 208, con nota di Scognamiglio, avente ad oggetto una azione promossa dalla societร contro un amministratore per indebita sottrazione di beni sociali da parte di quest’ultimo; Trib. Milano, 3 ottobre 1991, in Soc., 1992, 361, con nota di Taurini.
[257] Sulla questione, che esula dallโeconomia del presente commento, v., per una panoramica sulla articolata risposta offerta dalla giurisprudenza civile nonchรฉ sulle varie teorie, Galgano, Diritto commerciale. Le societร , 13a ed., Bologna, 2003, 325, e Il nuovo diritto societario, in Galgano (diretto da), Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. ec., Padova, 2003, 281 s.; Franzoni, Gli amministratori e i sindaci, Torino, 2002, 342 ss., nonchรฉ, piรน in generale, sull’intera tematica, Abriani, Gli amministratori di fatto delle societร di capitali, Milano, 1998. ร comunque da rilevare che, da ultimo, la Suprema Corte, innovando rispetto al suo precedente orientamento, ha riconosciuto lโapplicabilitร degli artt. 2392 e 2393 c.c. agli amministratori di fatto: v. Cass., 6 marzo 1999, n. 1925, in Mass. Foro it., 1999, 284, in Foro it., 2000, I, 2299, con osservaz. di Silvetti, in Soc., 2001, 808, con nota di Salvato, in Giur. it., 2000, 770, con nota di Guidotti, in Corr. giur., 1999, 1396, con nota di Perrone, e in Giur. comm., 2000, II, 167, con nota di Abriani. Tale estensione trascina con sรจ il rischio di paradossali effetti limitativi rispetto alla possibilitร per la societร di far valere il diritto al risarcimento del danno subito, dal momento che, in accordo al nuovo orientamento, la proposizione della domanda risarcitoria da parte della societร dovrebbe essere autorizzata dallโassemblea a norma dellโart. 2393 c.c. anche se rivolta contro un amministratore di fatto. Dโaltro canto, perรฒ, sembra corretto aderire all’impostazione secondo cui lo โstatutoโ dell’amministratore di fatto non puรฒ essere ricostruito tramite โuna meccanica trasposizione delle regole dettate con riferimento alla responsabilitร degli amministratori regolarmente nominatiโ, sicchรฉ parrebbe potersi affermare che nei confronti degli amministratori di fatto l’azione di responsabilitร sia proponibile dall’organo amministrativo pure in assenza della deliberazione autorizzativa dell’assemblea (cosรฌ Abriani, Dalle nebbie della finzione al nitore della realtร : una svolta nella giurisprudenza civile in tema di amministratore di fatto, in Giur. comm., 2000, II, 207 s., il quale sottolinea come โa chi abbia esercitato le funzioni gestorie in violazione delle regole imperative che delineano la struttura organizzativa della persona giuridica non sono infatti riferibili le ragioni – connesse, com’รจ noto, al delicato equilibrio esistente tra gli organi della societร di capitali – che hanno indotto il legislatore a subordinare alla valutazione discrezionale della maggioranza assembleare l’esercizio dell’azione socialeโ). Inoltre, solo ammettendo l’equiparazione all’amministratore regolarmente nominato, lโamministratore di fatto potrร essere assoggettato allโazione di minoranza ora prevista dallโart. 2393 bis c.c., da cui resterebbe altrimenti immune.
[258] La norma, al pari di quella dettata per le societร aperte, รจ ovviamente inderogabile. Diversamente, non avrebbe senso che il legislatore abbia previsto che lo statuto non possa ridurre al di sotto del quinto la percentuale richiesta nelle societร chiuse per lโesercizio dellโazione di minoranza. Sul punto puรฒ essere interessante osservare che la legge delega, ex art. 4, 2ยฐ co., lett. a), n. 2), imponeva limiti allโautonomia statutaria solo in relazione allโazione di minoranza nelle societร facenti ricorso al mercato del capitale di rischio. Ma il legislatore delegato ha giustamente ritenuto opportuno salvaguardare la posizione dei soci di minoranza anche nelle societร chiuse.
[259] La questione รจ stata oggetto di uno specifico quesito, formulato alla lett. m) del parere approvato dalle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera il 12 dicembre 2002, con cui รจ stato chiesto al Governo di valutare lโopportunitร di una norma analoga a quella contenuta nellโart. 129 T.U.F. La mancata introduzione nel testo definitivo del D.Lgs. n. 6 del 2003 del requisito dellโiscrizione da almeno sei mesi nel libro soci segnala che la commissione di riforma non ha ritenuto ragionevole mantenere tale limitazione. Il dibattito, come si รจ detto, era stato molto vivace in passato ed aveva condotto dottrina e giurisprudenza dominanti a considerare illegittimo il sistema dello scrutinio segreto e le s.p.a. a non adottarlo (quasi) mai come regola statutaria, proprio a fronte dell’incertezza cui una tale disposizione poteva condurre. Nel senso dell’illegittimitร dello scrutinio segreto cfr., tra le altre, Trib. Milano 11 settembre 1989, in Giur. comm., 1990, II, pag. 825; Trib. Bologna 4 aprile 1995, (decr.) in Le Societร , 1995, pag. 1226; e Trib. Roma, orientamenti, in Riv. Not., 1997, pag. 91. Contra: App. Trieste 15 gennaio 1992 e Trib. Udine 3 dicembre 1992, tutti in Giur. Comm., 1994, II, pag. 495. Va comunque segnalato che giร in passato alcuni autori ritenevano legittimo l’utilizzo dello scrutinio segreto proprio per la nomina alle cariche sociali; in questi termini cfr. Asquini, In tema di voto segreto e di altre questioni, in Giur. Mer., 1970, I, pag. 498. Nel senso, invece, che il voto segreto fosse illegittimo anche per la nomina alle cariche sociali si erano espressi Grippo, L’assemblea nella societร per azioni, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Impresa e lavoro, Tomo II, Torino 1985, p. 385; Sacchi, L’intervento e il voto, in Trattato delle societร per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1994, p. 85; Serra, L’assemblea: procedimento, in Trattato delle societร per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Vol. III, Torino 1994, rist. 2000, p. 180 e Scutto, Considerazioni in tema di voto segreto nelle societร di capitali, in n. G.C.C., 1992, II, pag. 417. Tra i primi commenti sulla disposizione contenuta nella legge n. 262/2005 cfr.: Tombari U., cit., il quale ritiene comunque che i problemi posti possano essere, almeno parzialmente, risolti in via interpretativa; e la circolare Abi n. 52 del 3 gennaio 2006, recante โRiforma del diritto societario. Legge n. 262/2005 Disposizioni per la tutela e la disciplina dei mercati finanziariโ p. 2, dove pure si segnalano difficoltร applicative.
[260] Cosรฌ, con riferimento agli ordinamenti anglosassoni, v. Enriques, Nuova disciplina delle societร quotate e attivismo degli investitori istituzionali: fatti e prospettive alla luce dellโesperienza anglosassone, in Giur. comm., 1998, I, 696 ss.
[261] Non bisogna dimenticare che la giurisprudenza ha ritenuto, assumendo una posizione a dire il vero scarsamente condivisibile, che la delibera assembleare che autorizza lโesercizio dellโazione non ponga limiti oggettivi alla stessa, che dunque puรฒ essere fondata anche su fatti diversi da quelli imputati dallโassemblea agli amministratori: in questo senso, v. Trib. Milano, 17 ottobre 1988, in Giur. it., 1990, I, 2, 48; Trib. Milano, 9 novembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, 967, con nota di Preite.
[262] Per tale opinione, v. Salafia, Amministrazione e controllo delle societร di capitali nella recente riforma societaria, in Soc., 2002, 1469.
[263] Per la possibilitร dei soci di minoranza di intervenire nellโazione di responsabilitร promossa dalla societร , v., in relazione allโanalogo problema postosi con riguardo allโart. 129 T.U.F., Franzoni, Gli amministratori e i sindaci, Torino, 2002, 327.
[264] La possibilitร di autonoma impugnazione costituisce una importante novitร . La giurisprudenza ha infatti sempre ritenuto che lโinterventore adesivo dipendente ex art. 105, 2ยฐ co., c.p.c. non fosse legittimato, come tale, a proporre autonoma impugnazione contro la sentenza sfavorevole alla parte da lui adiuvata, ma potesse solo aderire allโimpugnazione di quest’ultima o impugnare congiuntamente ad essa: in questo senso, v., tra le molte, Cass., 23 ottobre 2001, n. 13000, in Mass. Foro it., 2001, 1053, e in Giust. civ., 2002, I, 2230; Cass., 1ยฐ ottobre 1999, n. 10894, in Mass. Foro it., 1999, 1089; Cass., 16 ottobre 1998, n. 10237, in Mass. Foro it., 1998, 1065; Cass., 20 ottobre 1997, n. 10252, in Mass. Foro it., 1997, 1021.
[265] Sono considerate condizioni dellโazione la legittimazione e lโinteresse ad agire o a contraddire. L’eventuale mancanza delle stesse, rilevabile anche d’ufficio in qualunque stato e grado del processo, impone al giudice l’adozione di una pronuncia di mero rito con la quale dichiarare la carenza d’azione. La sopravvenienza nel corso del processo delle condizioni dell’azione, eventualmente assenti al momento della proposizione della domanda, consente perรฒ che la causa venga decisa nel merito.
[266] In questo senso, v. Nazzicone, sub art. 2393 bis c.c., in Lo Cascio (a cura di), La riforma del diritto societario Societร per azioni. Amministrazione e controlli (artt. 2380-2409 noviesdecies c.c.), Milano, 2003, 206 s. Per la conclusione che non basti a consentire la decisione di merito il fatto che i requisiti legittimanti sussistessero al momento della proposizione della domanda, quando essi siano venuti meno successivamente, v. anche Auletta, sub art. 2393 bis, in Sandulli e Santoro (a cura di), La riforma delle societร . Societร per azioni. Societร in accomandita per azioni, Torino, 2003, 487. s, il quale, traendo tutte conseguenze della ricostruzione del requisito in esame come condizione dellโazione, soggiunge che la titolaritร del quorum puรฒ anche sopravvenire in corso di causa, in quanto non ne sia stata previamente rilevata e dichiarata la mancanza, permettendo cosรฌ la pronuncia di una sentenza sul merito della causa. Lโopinione secondo cui la titolaritร della quota deve persistere sino alla pronuncia della sentenza, costituendo una โcondizione dellโazioneโ, era giร stata affermata in relazione allโazione sociale di minoranza nelle societร quotate ex art. 129 T.U.F., da Franzoni, Gli amministratori e i sindaci, Torino, 2002, 327; Riscossa, sub art. 129, in La legge Draghi e le societร quotate in borsa, Torino, 1999, 170; Picciau, sub art. 129 T.U.F., in Marchetti e Bianchi (a cura di), La disciplina delle societร quotate, Milano, I, 1999, 988 ss.; Meo, Le societร con azioni quotate in borsa, in Tratt. Rescigno, XVII, Torino, 2002, 191 ss., per il quale รจ del resto razionale che lโazione non possa sfociare in una pronuncia nel merito quando la minoranza, scendendo sotto la quota minima prevista per lโesercizio dellโazione, dimostri di non essere piรน in grado di costituire centro di imputazione di interessi rilevanti. Contra, v. perรฒ Campobasso, sub art. 129 T.U.F., in Campobasso (a cura di), Testo unico della finanza, II, Torino, 2002, 1070, secondo cui non รจ possibile risolvere il problema in esame solo sulla base di principi processuali di valore oltretutto solo tendenziale ed a cui parere โla postulata necessitร della permanenza della titolaritร del cinque per cento delle azioni fino alla chiusura del giudizio non solo non trova alcun conforto nella lettera e nella ratio della norma, ma anzi trova indicazione contraria nella mancata previsione dellโobbligo di deposito delle stesse per il tempo del giudizioโ.
[267] Lโattribuzione in capo alla Consob รจ stata dettata dalla necessitร di modificare il sistema precedente, che vedeva scarsamente utilizzata la nomina dei sindaci da parte delle minoranze.
[268] Anche nella relazione illustrativa al decreto si precisa peraltro che la previsione del voto di lista mira a garantire lโeffettiva estraneitร dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze.
[269] In modifica del Regolamento Emittenti, la Consob ha inserito un nuovo titolo (V-bis) recante โOrgani di amministrazione e controlloโ. La Sezione III del titolo in esame si apre con la disposizione che definisce i rapporti di collegamento esistenti tra uno o piรน soci di riferimento e uno o piรน soci di minoranza.
[270] In piรน passaggi il Regolamento Consob manifesta unโaccentuata propensione a garantire lโeffettiva elezione del sindaco espressione di minoranza. Con particolare riferimento alle previsioni in merito allโelezione del sindaco di minoranza, si osserva che, nel caso in cui alla scadenza del termine sia stata depositata una lista ovvero solo liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, ai sensi dellโart. 144-quinquies RE, la societร dispone la proroga del termine per ulteriori 5 giorni e il dimezzamento dellโeventuale quorum statutario (art. 144-sexies, co. 5, RE). Nellโambito della procedura di consultazione Confindustria aveva criticato tale scelta, ritenendo eccessiva da parte di Consob la definizione di modalitร volte a garantire lโeffettiva nomina del sindaco di minoranza.
La Consob, tuttavia, non solo ha mantenuto tale impostazione, ma le modifiche apportate poco aiutano a chiarire alcune delle perplessitร emerse nellโambito della procedura di consultazione.
[271] Infatti, come ha chiarito la stessa Consob, le ipotesi annoverate nellโart. 144-quinquies RE non sono esaustive e lโeventuale accertamento di fattispecie ulteriori in sede di impugnativa giudiziaria puรฒ avere affetti destabilizzanti per consigli e collegi eletti sulla base della nuova procedura. Di tal che, la dichiarazione circa la sussistenza del collegamento potrebbe risultare utile a prevenire o ridurre il rischio di un eventuale contenzioso.
[272] Per quanto apprezzabile la versione definitiva assunta da Consob nel Regolamento, sarebbe in ogni caso opportuno adottare, anche a livello statutario, opportuni meccanismi che consentano di mantenere la rappresentanza della minoranza in seno al consiglio anche in caso delle sue dimissioni.
[273] Sistema ancora in vigore per le s.p.a. non quotate, cfr. art. 2403-bis c.c. Questa disposizione era stata anche trasfusa nel TUIF allโart. 151, dallโart. 9.80, comma 1, lett. b. D.Lgs. n. 6/2003, come modificato dallโart. 3.1 D.Lgs. n. 37/2004.
[274] Sul punto va subito detto che gli interventi posti in essere dal legislatore prima nel 1998, e poi in modo generalizzato nel 2003, hanno in parte limitato le potenzialitร dellโorgano di controllo, cosรฌ come si era via via sviluppato dal codice del 1942 in poi.
[275] Lโart. 2403 c.c., prima della riforma del 2003 cosรฌ recitava: โDoveri del collegio sindacale. โ Il collegio sindacale deve controllare lโamministrazione della societร , vigilare sullโosservanza della legge e dellโatto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilitร sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e lโosservanza delle norme stabilite dallโart. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresรฌ accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e lโesistenza dei valori e dei titoli di proprietร sociale o ricevuti dalla societร in pegno, cauzione o custodia. [โฆ Omissis].
[276] Salva la possibilitร di deroga prevista dalla legge per le societร โchiuseโ.
[277] Giร il D.Lgs. n. 58/1998 aveva attribuito la funzione di controllo contabile alla sola societร di revisione, limitando lโintervento del collegio sindacale al dovere di vigilare: โa) sullโosservanza della legge e dellโatto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sullโadeguatezza della struttura organizzativa della societร per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonchรฉ sullโaffidabilitร di questโultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestioneโ. Successivamente, con la riforma del 2003, il legislatore ha sostanzialmente equiparato le funzioni del collegio sindacale nelle societร chiuse a quelle previste per le societร โaperteโ e quotate, modificando di conseguenza anche lโart. 2403 c.c. e prevedendo che anche nelle societร chiuse il controllo contabile venisse affidato ad un revisore esterno.
[278] Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti โ Consiglio Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali, I Principi di comportamento del collegio sindacale nelle societร controllate da societร con azioni quotate nei mercati regolamentati, 19 ottobre 2000.
[279] Corsi F., Il collegio sindacale, in La riforma delle societร quotate, (a cura di)ย Monelli,ย Buonocore,ย Corsi, Costi, Ferro-Luzzi, ย Gambino. P.G. Jaeger e A. Patroni Griffi, Milano, 1998, Domenichini , Il sistema dei controlli, Convegno di studi โ Alba, 21 novembre 1998, Dalla riforma Draghi alla riforma delle societร non quotate in Le Societร , 1999.
[280] Costi , Note sul diritto di informazione e di ispezione del socio, in Riv. soc., 1963.
[281] Salanitro , Lโinvaliditร di deliberazioni di assemblee di societร per azioni, Milano, 1958
[282] Cavalli , I sindaci, in G.E. Colombo โ G.B. Portale, Trattato delle societร per azioni, Torino, 1988
[283] Salafia , I nuovi soggetti legittimati al ricorso ex art. 2409 c.c., secondo lโart. 152, D.Lgs. n. 58/1998, in Le Societร , 2001
[284] Cottino , Diritto commerciale, 1976
[285] Tra lโaltro, il capitale di comando possiede per naturale disposizione la capacitร di valutare, anche sotto lโaspetto tecnico-contabile, lโoperato degli amministratori. Giuliani, Sulla sostituzione e integrazione del collegio sindacale, Riv. not., 1969
[286] Caratozzolo , I nuovi principi di comportamento per i sindaci delle societร quotate: un primo commento, in Le Societร , 1999
[287] Campobasso, Diritto commerciale, vol. 2, Torino, Utet, 2000
[288] Ad esempio, si potrebbe avere una deliberazione approvata allโunanimitร da unโassemblea non preceduta da convocazione, alla quale abbiano partecipato tutti i soci, ma non tutti gli amministratori ed i sindaci; oppure una deliberazione approvata da tutti i soci, ma senza riunione. Locatelli , La relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio nelle societร quotate, in Dalla riforma Draghi alla riforma delle societร non quotate, in Le Societร , 1999
[289] Brunelli , Il libro del lavoro, in Commentario al Codice Civile italiano, 1956, Minervini ., Le funzioni del collegio sindacale, in Corti Bari, Lecce, Potenza, 1965.
[290] Anche la Consob, secondo quanto prevede lโart. 152, comma 2 TUIF, puรฒ denunciare al tribunale le irregolaritร nellโadempimento dei doveri sindacali, qualora nutra fondati sospetti sulla loro sussistenza. La norma in esame, in particolare, dispone genericamente che oggetto della denuncia della Consob sono tutte le irregolaritร attinenti allโadempimento dei doveri sindacali, senza distinzione del soggetto destinatario del dovere irregolarmente assolto o non assolto. Salafia , Il collegio sindacale nelle societร quotate, in Le Societร , 1998
[291] Limiti che, a norma di legge, devono essere stabiliti dalla Consob โavendo riguardo all’onerositร e alla complessitร di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della societร , e al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonchรฉ all’estensione ed all’articolazione della sua struttura organizzativaโ.
[292] Merita, infatti, attirare l’attenzione sul fatto che gli artt. 151 bis e 151 ter, che hanno ampliato i poteri individuali sia dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione che del consiglio di sorveglianza, si sono limitati ad estendere al singolo componente l’organo di controllo il solo potere di chiedere informazioni agli amministratori, precisando peraltro in entrambi i casi che le notizie debbono essere fornite a tutti i componenti l’organo di controllo (si confrontino i primi commi degli artt. 151, 151 bis e 151 ter, per coglierne le differenze), mentre hanno lasciato il potere di procedere ad atti di ispezione e controllo, nonchรฉ quello di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societร controllate all’organo nel suo insieme, salvo la possibilitร di delega (cfr. gli artt. 151 bis, comma 4, e 151 ter, comma 4).
[293] Restano naturalmente alcune piccole differenze applicative alle quali, per esigenze di sintesi, non si รจ fatto esplicito riferimento in questa sede, che comunque non modificano nella sostanza i principi generali applicabili nei diversi sistemi.
[294] Sul punto cfr. anche Visentini , Ruggiero , La nuova legge di tutela del risparmio. Prime riflessioni, in Diritto e Pratica delle Societร n. 1/2006, p. 6.
[295] In questi termini Visentini , Ruggiero , La nuova legge di tutela del risparmio. Prime riflessioni, in Diritto e Pratica delle Societร n. 1/2006, p. 6.
[296] La novitร รจ costituita dall’aver esteso l’ambito di applicazione della disposizione sull’incompatibilitร e indipendenza, includendo anche il caso del legame con gli amministratori della societร e i soggetti di cui alla lett. b) dello stesso art. 148, comma 3; e comprendendo anche il riferimento ad altri rapporti di natura professionale che ne possono compromettere l’indipendenza.
[297] Colombo , Lโimpugnativa del bilancio certificato, in Riv. soc., 1982.
[298] Tedeschi , Il collegio sindacale, in Il Codice Civile – Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, Giuffrรจ, 1992
[299] La novitร di rilievo รจ appunto l’avere esteso al singolo componente del collegio sindacale la possibilitร di esercitare tali poteri.
