Il Responsabile dei lavori
Il committente ha la facoltà (non è un obbligo) di designare il “responsabile dei lavori”, che ai sensi dell’art. 89, co. 1, lett. c) del D.Lgs 81/08 è “il soggetto che può essere incaricato dal committente ai finì della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.[…]”.
Il profilo di tale figura non viene delineato con rigidità dal succitato D.Lgs.: può essere sia un dipendente del Committente che un collaboratore esterno anche professionista e non deve avere specifici requisiti professionali, anche se la natura dei suoi compiti lascia intendere la necessità del possesso di cognizioni tecniche, organizzative e gestionali specifiche nel settore edile e dell’ingegneria civile.
In nessun caso, chiaramente, può essere designato quale responsabile dei lavori l’affidatario dei lavori stessi (il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice od esecutrice), poiché non avrebbe senso far coincidere il ruolo del “controllante” con quello del “controllato”.
Questa libertà di scelta, riconosciuta al “Committente”, di nominare o meno il “responsabile dei lavori” è negata nel caso d’appalti pubblici, infatti, negli appalti pubblici: “Il dirigente di ciascun’unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.” (L. 7 agosto 1990, n. 241 art. 5 co. 1).
Tale soggetto responsabile, ovvero “il responsabile dei lavori”, così come specificato all’art. 89, co. 1, lett. c), del Dlgs 81/08, “[….] Nel caso dì appalto di opera pubblica, […] è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;”.
La persona designata come responsabile del procedimento deve, a differenza del responsabile dei lavori nell’ambito d’appalti privati, avere requisiti minimi che la qualificano idonea alla nomina: “[…] è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all‘esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti è un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni” (D.P.R., 21 dicembre 1999, n. 554 art. 7, co. 4).
NOTA: Spesso i Committenti privati o gli Amministratori di Condominio non conoscono l’esistenza di questa figura, peraltro facoltativa. Gli stessi a volte ritengono erroneamente che la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione esaurisca gli adempimenti relativi alla sicurezza del cantiere imposti dal D.Lgs. 81/08. Così, in molti casi, la figura del Responsabile dei Lavori non viene designata e gli adempimenti della L., con le relative sanzioni in caso di inadempienza, ricadono interamente sulla figura del Committente.
Si precisa che, in caso di appalto pubblico, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
Dunque il responsabile dei lavori subentra al committente quanto alle responsabilità (penali) per quanto riguarda tutti i compiti che gli sono stati delegati (infatti l’incarico al responsabile può essere limitato ad una fase specifica dell’iter dell’opera), secondo lo schema della delega di funzioni.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 90, 92, co.1 , lett. e), e 99.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli art. 91, co. 1, e 92, co. 1, lett. a), b), c) e d).