Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Ufficio Stampa

Il Garante sanziona Uber per complessivi 4 milioni e 240mila euro

Poca trasparenza nel trattamento dei dati di oltre 1 milione e mezzo di utenti italiani

Due sanzioni di 2 milioni e 120mila euroย ciascuna sono state comminate dal Garante privacy a Uber B.V. (UBV), con sede legale ad Amsterdam, e a Uber Technologies Inc (UTI), con sede legale a San Francisco, ritenute entrambe responsabili delle violazioni commesse nei confronti di oltre 1 milione e mezzo di utenti italiani, tra autisti e passeggeri. Informativa inidonea, dati trattati senza consenso, mancata notificazione allโ€™Autoritร  sono le violazioni riscontrate dal Garante nel corso di accertamenti ispettivi effettuati presso Uber Italy srl a seguito di un data breach reso pubblico dalla capofila statunitense nel 2017.

Lโ€™incidente di sicurezza, avvenuto prima della piena applicazione del Regolamento europeo (Gdpr), aveva coinvolto i dati di circa 57 milioni di utenti di tutto il mondo, ed era stato sanzionato dallโ€™Autoritร  privacy olandese e da quella inglese sulla base delle rispettive normative nazionali. Le informazioni personali trattate da Uber riguardavano i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, numero di telefono e e-mail), le credenziali di accesso allโ€™app, dati di localizzazione (quelli che risultavano al momento della registrazione), le relazioni con altri utenti (condivisione di viaggi, presentazione di amici, informazioni di profilazione).

Con il provvedimento odierno lโ€™Autoritร  sanziona dunque la societร  di diritto olandese Uber BV e la statunitense Uber Technologies, come contitolari del trattamento, ciascuna responsabile delle violazioni del Codice privacy commesse nei confronti degli utenti italiani. Le sanzioni riguardano in particolare lโ€™inidonea informativa resa agli utenti (in quanto priva dellโ€™indicazione relativa alla contitolaritร  del trattamento) e โ€œformulata in maniera generica e approssimativaโ€ con โ€œinformazioni poco chiare e incompleteโ€ e โ€œdi non facile comprensioneโ€. Nellโ€™informativa, infatti, non erano ben specificate le finalitร  del trattamento, i riferimenti ai diritti degli interessati risultavano vaghi e lacunosi, e non era neppure chiaro se gli utenti fossero obbligati o meno a fornire i propri dati, nรฉ quali fossero le conseguenze di un eventuale diniego. Uber, inoltre, senza aver acquisito un valido consenso, trattava i dati di circa 1.379.00 passeggeri profilandoli sulla base del cosiddetto โ€œrischio frodeโ€, assegnando loro un giudizio qualitativo (ad es., low) e un parametro numerico (da 1 a 100). La multinazionale, infine, non aveva rispettato lโ€™obbligo di notificare allโ€™Autoritร  il trattamento di dati per finalitร  di geolocalizzazione, come previsto dalla normativa in vigore prima del nuovo Regolamento Ue.

Nel definire lโ€™ammontare delle sanzioni, applicabile nella stessa misura di 2 milioni e 120mila euro sia a UBV che a UTI, lโ€™Autoritร , oltre alla gravitร  delle violazioni accertate, ha tenuto conto anche del rilevante numero di persone coinvolte e delle condizioni economiche della societร .

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