Il Garante sanziona Uber per complessivi 4 milioni e 240mila euro
Poca trasparenza nel trattamento dei dati di oltre 1 milione e mezzo di utenti italiani
Due sanzioni di 2 milioni e 120mila euroย ciascuna sono state comminate dal Garante privacy a Uber B.V. (UBV), con sede legale ad Amsterdam, e a Uber Technologies Inc (UTI), con sede legale a San Francisco, ritenute entrambe responsabili delle violazioni commesse nei confronti di oltre 1 milione e mezzo di utenti italiani, tra autisti e passeggeri. Informativa inidonea, dati trattati senza consenso, mancata notificazione allโAutoritร sono le violazioni riscontrate dal Garante nel corso di accertamenti ispettivi effettuati presso Uber Italy srl a seguito di un data breach reso pubblico dalla capofila statunitense nel 2017.
Lโincidente di sicurezza, avvenuto prima della piena applicazione del Regolamento europeo (Gdpr), aveva coinvolto i dati di circa 57 milioni di utenti di tutto il mondo, ed era stato sanzionato dallโAutoritร privacy olandese e da quella inglese sulla base delle rispettive normative nazionali. Le informazioni personali trattate da Uber riguardavano i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, numero di telefono e e-mail), le credenziali di accesso allโapp, dati di localizzazione (quelli che risultavano al momento della registrazione), le relazioni con altri utenti (condivisione di viaggi, presentazione di amici, informazioni di profilazione).
Con il provvedimento odierno lโAutoritร sanziona dunque la societร di diritto olandese Uber BV e la statunitense Uber Technologies, come contitolari del trattamento, ciascuna responsabile delle violazioni del Codice privacy commesse nei confronti degli utenti italiani. Le sanzioni riguardano in particolare lโinidonea informativa resa agli utenti (in quanto priva dellโindicazione relativa alla contitolaritร del trattamento) e โformulata in maniera generica e approssimativaโ con โinformazioni poco chiare e incompleteโ e โdi non facile comprensioneโ. Nellโinformativa, infatti, non erano ben specificate le finalitร del trattamento, i riferimenti ai diritti degli interessati risultavano vaghi e lacunosi, e non era neppure chiaro se gli utenti fossero obbligati o meno a fornire i propri dati, nรฉ quali fossero le conseguenze di un eventuale diniego. Uber, inoltre, senza aver acquisito un valido consenso, trattava i dati di circa 1.379.00 passeggeri profilandoli sulla base del cosiddetto โrischio frodeโ, assegnando loro un giudizio qualitativo (ad es., low) e un parametro numerico (da 1 a 100). La multinazionale, infine, non aveva rispettato lโobbligo di notificare allโAutoritร il trattamento di dati per finalitร di geolocalizzazione, come previsto dalla normativa in vigore prima del nuovo Regolamento Ue.
Nel definire lโammontare delle sanzioni, applicabile nella stessa misura di 2 milioni e 120mila euro sia a UBV che a UTI, lโAutoritร , oltre alla gravitร delle violazioni accertate, ha tenuto conto anche del rilevante numero di persone coinvolte e delle condizioni economiche della societร .
