End of Waste e discariche RSU: gli aggregati da C&D possono essere usati per le coperture?
Il punto pratico e il motivo per cui è diventato un caso
La domanda è operativa e tutt’altro che teorica: un aggregato recuperato da rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) che abbia cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024 può essere impiegato come materiale di copertura di una discarica per rifiuti solidi urbani (RSU)? Il tema interessa perché le coperture di discarica richiedono volumi importanti e, in astratto, gli inerti recuperati sembrano tecnicamente idonei. Il nodo, però, non è solo “tecnico-ambientale”. È prima di tutto giuridico: l’End of Waste è un regime tipizzato, cioè funziona solo entro le condizioni e gli usi ammessi dal regolamento che lo disciplina.
Che cosa chiarisce il riscontro MASE 2026
Nel riscontro n. 24889 del 5 febbraio 2026, reso a seguito dell’interpello ambientale della Provincia di Asti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica conferma un’impostazione rigorosa: il D.M. 127/2024 individua in modo puntuale gli impieghi consentiti dell’aggregato recuperato e tra tali impieghi non risulta ricompreso l’uso per coperture di discariche RSU. In assenza di un espresso riferimento nel decreto, quell’utilizzo non può essere “fatto rientrare” nel perimetro dell’End of Waste regolamentare.
Questo passaggio va letto con attenzione, perché è la vera chiave. Non si sta dicendo che l’uso in copertura sia sempre e comunque vietato in assoluto. Si sta dicendo che non è consentito come “sbocco” dell’aggregato che ha cessato la qualifica di rifiuto in base al D.M. 127/2024, quindi non può essere gestito come impiego “libero” di un prodotto End of Waste ottenuto secondo quel regolamento.
Perché l’elenco degli usi ammessi è decisivo
La disciplina End of Waste non è un’etichetta commerciale. È un istituto che deroga al regime ordinario dei rifiuti consentendo, al ricorrere di condizioni predeterminate, che un materiale non sia più giuridicamente un rifiuto. Proprio perché è una deroga, il perimetro applicativo è chiuso: qualità, controlli, tracciabilità e soprattutto destinazioni d’uso sono elementi costitutivi del regime.
Nel D.M. 127/2024 la destinazione d’uso non è un dettaglio successivo, ma parte del “patto regolatorio” che giustifica la cessazione della qualifica di rifiuto. Se l’uso non è tra quelli previsti, manca uno dei presupposti legali che rendono sostenibile l’End of Waste “a regolamento”.
Il rapporto con il D.M. 5 febbraio 1998: perché non basta richiamarlo
Un argomento ricorrente nella prassi è: “se in passato certe coperture si facevano con recuperi in semplificata, allora si può continuare”. Il Ministero, invece, evidenzia che anche il D.M. 5 febbraio 1998 contempla l’impiego per coperture di discarica solo per specifiche tipologie, diverse da quelle oggi ricondotte al D.M. 127/2024. Quindi non è possibile utilizzare il D.M. 5 febbraio 1998 come “ponte” automatico per legittimare l’uso in copertura degli aggregati disciplinati dal nuovo regolamento.
Il senso giuridico è lineare: se un nuovo regolamento tipizza una filiera End of Waste con usi determinati, non si possono importare per analogia destinazioni d’uso non previste, né aggirare il perimetro richiamando in modo generico prassi precedenti.
Che cosa deve fare l’operatore se vuole comunque perseguire l’impiego in copertura
La conseguenza pratica del chiarimento MASE è che, se l’obiettivo è utilizzare materiale derivante da C&D per coperture di discariche RSU, la strada non è il D.M. 127/2024 come titolo “diretto”. Occorre ricadere nel regime ordinario autorizzatorio.
Il Ministero considera condivisibile l’impostazione secondo cui l’attività debba essere assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006. In parallelo, quando si intenda produrre un aggregato riciclato destinato a impieghi diversi da quelli elencati dal D.M. 127/2024, viene richiamata la possibilità dell’autorizzazione End of Waste “caso per caso” ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, rilasciata nell’ambito dei procedimenti autorizzatori (208, 209, 211 e Titolo III-bis Parte II).
Qui è utile distinguere i piani. L’art. 208 disciplina l’autorizzazione dell’impianto e dell’operazione di gestione rifiuti secondo il regime ordinario. L’End of Waste “caso per caso” è un’ulteriore qualificazione, più sofisticata, che richiede di costruire in autorizzazione i criteri specifici di qualità, controlli e usi ammessi del materiale in uscita, con il parere tecnico obbligatorio e vincolante di ISPRA o dell’ARPA competente, come ricordato dal riscontro.
La differenza sostanziale tra “prodotto End of Waste” e “materiale gestito come rifiuto in recupero”
Nella pratica, molti contenziosi nascono da una confusione concettuale: “se è tecnicamente inerte e analiticamente conforme, allora posso usarlo dove mi serve”. Il diritto ambientale ragiona in modo diverso. Il materiale resta rifiuto finché non cessa di esserlo nel rispetto di tutte le condizioni di legge, e la cessazione non è “universale”, ma costruita su specifici scenari d’impiego.
Se un aggregato C&D è End of Waste secondo D.M. 127/2024, può essere usato negli impieghi ammessi dal decreto. Se l’impiego desiderato è diverso, il materiale non è automaticamente illegittimo in assoluto, ma cambia regime: o resta rifiuto e si gestisce con autorizzazioni e prescrizioni coerenti, oppure si tenta la strada del “caso per caso” costruendo criteri tecnici e controlli calibrati su quello specifico uso.
Profili di responsabilità: perché l’interpretazione “estensiva” espone a rischio sanzionatorio e autorizzatorio
L’uso di un materiale End of Waste al di fuori degli usi ammessi non è una “irregolarità formale”. Può tradursi nella contestazione di gestione illecita di rifiuti o di esercizio di attività in difformità dal titolo autorizzativo, a seconda di come l’operazione è strutturata e di quali atti amministrativi la sorreggono. Inoltre, sul piano amministrativo, può determinare prescrizioni correttive, sospensioni e, nei casi più gravi, revoche o diffide, perché l’autorità legge l’uso non ammesso come rottura del presupposto che regge la cessazione della qualifica di rifiuto.
È per questo che il riscontro MASE, pur espresso “nei limiti” dell’istituto dell’interpello ambientale, ha un impatto immediato: fissa una linea interpretativa che gli enti territoriali tenderanno a recepire nelle istruttorie e nei controlli.
Conclusione operativa
Alla luce del riscontro MASE 2026, l’aggregato recuperato da C&D ai sensi del D.M. 127/2024 non può essere impiegato per la copertura di discariche RSU “sotto” quel decreto, perché l’uso non rientra tra quelli espressamente ammessi. Se l’operatore intende perseguire comunque quell’impiego, deve percorrere la via autorizzatoria ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e, se mira alla cessazione della qualifica di rifiuto per uno sbocco diverso da quelli dell’Allegato 2 del D.M. 127/2024, valutare un End of Waste “caso per caso” ex art. 184-ter, comma 3, con la costruzione puntuale di criteri di qualità, controlli e destinazioni d’uso, assistita dal parere vincolante di ISPRA/ARPA.

