Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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DVR carente e delega di funzioni: perché l’infortunio “da rischio concreto” resta imputabile al datore di lavoro (Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2026, n. 3336)

1. Il tema: la delega non è uno scudo, soprattutto quando manca la valutazione del rischio che poi si realizza

La sentenza n. 3336/2026 della Quarta Sezione penale torna su un punto che, nella pratica aziendale, continua a generare fraintendimenti: la delega di funzioni può organizzare la prevenzione e distribuire compiti, ma non sterilizza la responsabilità del datore quando l’infortunio è l’esito prevedibile di un rischio concreto non adeguatamente valutato e governato nel DVR. In questa prospettiva, il DVR non è un adempimento “di carta”, ma il fulcro dell’architettura prevenzionistica; se è generico o non aderente alle lavorazioni effettive, la colpa non si sposta su preposti o delegati, perché l’omissione riguarda il cuore della posizione di garanzia datoriale: individuare i rischi reali e tradurli in misure operative efficaci.

2. I fatti: il magazziniere “spostato” su attività esterna e l’investimento in retromarcia

La dinamica dell’infortunio è tipica dei contesti logistici e industriali, dove i confini tra attività “di magazzino” e attività “di piazzale” vengono spesso superati per esigenze contingenti. Il lavoratore, assunto come magazziniere addetto al carico e scarico con transpallet, operava sia nel capannone sia nel cortile. Il giorno dell’evento viene impiegato, su disposizione del capo impianto, in attività di pulizia dei bancali e smaltimento rifiuti nel piazzale esterno. Il collega guida il muletto con il materiale; il magazziniere scarica nei bidoni, che può movimentare solo manualmente e su indicazione dei superiori.

Dopo un primo giro senza criticità, durante una manovra in retromarcia verso l’area dei bidoni il conducente del carrello non si avvede della presenza del lavoratore alle spalle; una ruota posteriore sale sul piede del magazziniere schiacciandolo contro l’asfalto. Il dato fattuale non è neutro: l’evento si colloca nel punto classico di interferenza tra flussi pedonali e mezzi in movimento, in area esterna, in fase di retromarcia, con visibilità ridotta e senza tracciatura di percorsi.

3. Formazione e organizzazione del piazzale: i segnali che anticipano il rischio

La sentenza valorizza due piani, entrambi tipici nei casi di investimento da mezzo semovente: il piano formativo e quello organizzativo-spaziale. Il lavoratore riferisce di aver acquisito formazione in precedenti esperienze all’estero, ma di essere stato impiegato “subito” nelle operazioni presso la nuova azienda senza corsi dedicati. L’area bidoni, poi, risulta priva di percorsi pedonali e di segnaletica idonea a distinguere tratti riservati ai carrelli da quelli pedonali.

Questi elementi assumono rilievo perché rendono il rischio non un accidente imprevedibile, ma un rischio tipico e governabile: la compresenza di pedoni e carrelli in area non segregata, senza regole di circolazione interne chiaramente tradotte in percorsi, cartelli, procedure e controlli.

4. Il DVR come “prova regina” della prevedibilità: quando la valutazione è generica, l’evento diventa imputabile

Il passaggio centrale della pronuncia è la lettura della carenza del DVR. Dopo l’infortunio viene acquisito il documento e viene riscontrata l’assenza di una valutazione del rischio specifico relativo alle operazioni di pulizia del piazzale e gestione dei rifiuti, ossia proprio quella attività “contingente” che ha messo il lavoratore dietro al muletto in retromarcia.

Qui la Cassazione è particolarmente istruttiva perché separa il rischio “astratto” (uso dei carrelli elevatori, in generale) dal rischio “concreto” che si materializza: gestione di bidoni/cassoni in un’area esterna priva di separazione dei flussi e priva di procedure operative che disciplinino manovre, distanze, posizionamento dell’operatore a terra e modalità di retromarcia in prossimità dei contenitori. Il DVR, secondo i giudici, non può limitarsi a indicazioni generiche o a formule del tipo “attenersi alle istruzioni del committente” senza tradurre tali prescrizioni in protocolli effettivamente comprensibili, applicabili e verificati.

In termini giuridici, il DVR è carente quando non consente di comprendere “come” si lavora in sicurezza in quella specifica fase e in quel luogo, e quando il datore non dimostra di aver verificato l’esistenza e il contenuto delle presunte istruzioni richiamate.

5. L’argomento della delega: utilità organizzativa sì, ma non sostituzione della posizione di garanzia

La difesa richiama la delega ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 e l’esistenza di un sistema di gestione con audit, riunioni e figure dedicate. Il nucleo della risposta della Cassazione è che la delega non può essere invocata per neutralizzare un deficit che attiene alla valutazione dei rischi e alla strutturazione delle misure essenziali.

La ragione è logica prima che giuridica: se il rischio non è identificato e “messo a sistema” nel DVR con misure operative conseguenti, l’organizzazione non può pretendere che la sicurezza funzioni per inerzia. Audit e riunioni non colmano l’assenza di un protocollo di circolazione interna o la mancata segregazione dei percorsi. In questa prospettiva la delega può incidere sul riparto interno di compiti, ma non cancella l’obbligo datoriale di assicurare che il DVR sia adeguato e che la prevenzione sia effettiva, non meramente dichiarata.

6. Colpa del terzo e condotta “abnorme”: quando non spezzano il nesso causale

Un altro snodo difensivo ricorrente è l’attribuzione dell’evento alla condotta del conducente del muletto o del preposto, qualificandola come abnorme. La Cassazione, coerentemente con l’impianto generale della responsabilità antinfortunistica, tende a escludere l’abnormità quando la condotta si colloca nel perimetro dei rischi tipici della lavorazione. La manovra in retromarcia di un carrello in area di scarico rifiuti, con pedone a terra in prossimità, non è un rischio “eccentrico”: è l’esatto scenario che un DVR adeguato dovrebbe prevenire attraverso regole di viabilità interna, distanze, ruoli, segnalazioni, eventuale “uomo a terra” dedicato, e prescrizioni sul posizionamento del lavoratore durante la manovra.

L’errore umano, in altre parole, non interrompe automaticamente il nesso causale quando l’organizzazione ha lasciato in vita un rischio prevedibile e ripetibile.

7. La sottoscrizione del DVR: la “paternità” documentale come indice di responsabilità sostanziale

Un passaggio particolarmente significativo è quello sulla sottoscrizione del DVR. La Cassazione valorizza il fatto che il datore, attribuendosi la paternità del documento mediante firma, non può poi invocare un’esenzione rispetto alla sua adeguatezza. La firma non è un gesto notarile: è assunzione di responsabilità sulla coerenza tra documento e realtà lavorativa.

Da qui discende un principio operativo: anche quando si utilizzano consulenti, RSPP, delegati e strutture aziendali, il datore resta tenuto a verificare che la valutazione copra i rischi effettivi e che le misure siano concretamente implementate, specie nei contesti a più alta interferenza (mezzi/pedoni).

8. La sostanza dell’addebito: non “mancata vigilanza” generica, ma assenza di regole e misure sulla fase critica

La decisione chiarisce che il fulcro non è un’imprecisata omissione di controllo quotidiano, bensì la mancanza di una valutazione del rischio specifico e delle conseguenti misure organizzative: protocolli per movimentazione bidoni/cassoni, definizione di percorsi e segnaletica, regole sulle manovre in prossimità dei contenitori, garanzie sull’uso dei carrelli da parte di personale formato e addestrato, e istruzioni operative effettive per l’attività esterna.

È il classico caso in cui l’assenza di “governo del contesto” rende inevitabile che un evento si verifichi prima o poi: non per fatalità, ma per ripetizione di una situazione strutturalmente pericolosa.

9. Conclusione: la delega non salva un DVR generico, perché la prevenzione vive nei dettagli operativi

La sentenza n. 3336/2026 consegna un messaggio molto concreto: la prevenzione non fallisce perché manca una figura, ma perché manca una regola operativa aderente al rischio che poi si realizza. Quando l’infortunio nasce dalla compresenza non governata di pedoni e carrelli in un’area esterna priva di viabilità interna, segnaletica e procedure, il difetto è a monte, nella valutazione e nella progettazione della sicurezza. In tale scenario la delega di funzioni non opera come scudo, perché l’omissione investe il nucleo duro della posizione di garanzia datoriale: valutare i rischi reali, tradurli in misure intelligibili e controllabili, e verificare che la formazione e l’addestramento siano effettivi, non presunti.

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