Dirigente e preposto
La struttura prevenzionistica del D.Lgs. 81/2008 non è costruita come una sequenza di adempimenti isolati, bensì come una catena di governo del rischio fondata su ruoli, funzioni e livelli di controllo. In questa architettura, l’art. 2, comma 1, lett. d) ed e), individua due figure decisive: il dirigente e il preposto. Entrambi operano tra il datore di lavoro e i lavoratori, ma con una differenziazione netta: il dirigente è il garante organizzativo-gestionale di secondo livello, mentre il preposto è il garante operativo della sicurezza “in campo”, presidio della corretta esecuzione delle attività e dell’applicazione quotidiana delle misure di prevenzione e protezione. La normativa consolidata al 2025, anche alla luce degli aggiornamenti intervenuti sugli artt. 18 e 19 e dell’assetto formativo ridefinito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ha rafforzato questa distinzione, rendendola più esigente sul piano della vigilanza effettiva, dell’intervento immediato e della tracciabilità delle responsabilità.
Il dirigente: attuazione delle direttive e governo organizzativo della prevenzione
È dirigente la persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando sul suo svolgimento. La definizione esprime un concetto tecnico preciso: il dirigente non è un mero “trasmettitore” di disposizioni, ma un soggetto che traduce la strategia di prevenzione in assetti organizzativi concreti. Egli interviene sul “come” si lavora: assegna risorse, definisce procedure operative, organizza turnazioni e carichi di lavoro, governa i flussi di attività, predispone misure di controllo, gestisce i preposti, garantisce che mezzi e persone siano coerenti con i requisiti di sicurezza.
Il primo elemento qualificante è la competenza professionale: non coincide con un titolo formale, ma con la capacità tecnica e gestionale adeguata alla complessità dell’incarico. In prevenzione, competenza significa saper leggere i rischi del processo produttivo, comprendere le misure tecniche e procedurali necessarie, valutare la congruità di attrezzature e DPI, integrare la sicurezza nei piani di produzione e nelle scelte di organizzazione del lavoro. Il secondo elemento è l’effettività dei poteri: gerarchici e funzionali devono essere reali, esercitabili e coerenti con l’assetto aziendale. Il terzo elemento è la funzione di organizzazione e vigilanza, che colloca il dirigente come garante di secondo livello: presidia la sicurezza non soltanto con controlli puntuali, ma soprattutto attraverso scelte organizzative idonee a prevenire l’errore, la prassi irregolare e la deriva comportamentale.
Nell’assetto consolidato al 2025 si rafforza l’idea del dirigente quale destinatario diretto (“iure proprio”) dei precetti prevenzionistici: la sua responsabilità deriva dalla posizione di garanzia che assume con l’incarico e con i poteri esercitati, non dalla presenza di una delega formale. Questo è un punto essenziale: la delega ex art. 16 incide sulla distribuzione interna di taluni obblighi datoriali, ma non è la fonte della responsabilità del dirigente, che nasce dalla funzione organizzativa effettivamente ricoperta.
Sul piano formativo, l’Accordo Stato-Regioni 2025 ha ricostruito l’obbligo del dirigente come percorso autonomo, distinto dalla formazione del lavoratore e coerente con il ruolo di governo: organizzazione della sicurezza, gestione della prevenzione, vigilanza, responsabilità gerarchica, gestione delle interferenze, controllo dell’efficacia delle misure. Il punto tecnico è che il dirigente deve essere formato per decidere e organizzare; la sua formazione è “di sistema”, non limitata alle sole misure operative.
Il preposto: sovrintendenza operativa, vigilanza immediata e potere di iniziativa
È preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Questa definizione fotografa il preposto come presidio di prossimità: è il soggetto che vede, misura e corregge l’operatività quotidiana, intercetta gli scostamenti e interviene “prima” che l’errore diventi evento.
Il cuore tecnico della funzione del preposto è la vigilanza attiva e continuativa. Non è sufficiente una vigilanza episodica o meramente formale: il preposto deve sovrintendere, cioè assicurare che il lavoro si svolga secondo procedure, istruzioni e misure prevenzionali effettivamente applicate. In concreto ciò significa: controllo sull’uso corretto di attrezzature e DPI; verifica che le protezioni non siano rimosse o manomesse; gestione di prassi operative rischiose; verifica del rispetto delle aree di sicurezza; segnalazione e gestione delle non conformità; interruzione o sospensione dell’attività in caso di rischio grave e immediato, secondo la logica di prevenzione primaria.
Le novelle recepite nelle versioni consolidate del Testo unico fino al 2025 hanno inciso in modo particolarmente intenso sul ruolo del preposto, elevandone la centralità. Il preposto oggi non è più percepibile come una figura “di fatto” tollerata senza adeguati strumenti: è un ruolo tecnico, con una posizione di garanzia piena e diretta, fondata sull’effettivo esercizio della sovrintendenza, anche in assenza di formale investitura. L’obbligo di intervento in caso di comportamenti non sicuri, l’esigenza di presidio operativo continuo e l’accento sul potere di iniziativa rendono il preposto il punto di tenuta del sistema prevenzionistico sul terreno reale dell’operatività.
La formazione del preposto, secondo l’assetto definito dall’Accordo 2025, è più stringente e più frequente rispetto al passato: non si esaurisce nella formazione “come lavoratore”, ma è aggiuntiva e specifica, calibrata sul ruolo di vigilanza e di gestione immediata del rischio. La logica è chiara: non si può pretendere un controllo operativo efficace se non si dota il preposto di competenze tecniche, capacità di lettura del rischio e strumenti per intervenire correttamente, anche sotto pressione produttiva.
Responsabilità: obblighi diretti, non delegabili e principio di effettività
Dirigenti e preposti sono titolari di obblighi propri, direttamente previsti dal decreto: per il dirigente l’art. 18, per il preposto l’art. 19, oltre ai principi generali di effettività e di responsabilità funzionale. La normativa, rafforzata nel 2025, costruisce una responsabilità graduata e coerente con i livelli di controllo: il dirigente risponde sul piano organizzativo e gestionale (assetti, procedure, risorse, coordinamento), il preposto sul piano della vigilanza immediata e dell’attuazione concreta delle misure (comportamenti, uso di DPI, prassi operative, interruzione attività per rischio).
La regola di fondo è che non è necessaria una delega formale perché sorga la responsabilità: ciò che conta è l’esercizio effettivo dei poteri gerarchici e funzionali. Questa impostazione impedisce di trasformare l’organigramma in uno schermo difensivo e obbliga l’organizzazione a rendere coerenti poteri, compiti, formazione e strumenti. In pratica: chi è chiamato a vigilare deve avere tempo, autorità e possibilità di intervento; chi è chiamato a organizzare deve avere leve decisionali e risorse. Quando questi presupposti mancano, l’assetto aziendale non è solo inefficiente: è strutturalmente vulnerabile, perché produce zone grigie in cui la sicurezza diventa “di nessuno”.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che l’assunzione del ruolo di preposto può essere provata anche senza documenti formali. La Cassazione penale (sez. IV, 04/06/2015, n. 34299) ha affermato che la prova non richiede necessariamente un atto scritto: il giudice può fondare il proprio convincimento su testimonianze e accertamenti fattuali. È un principio di enorme impatto operativo, perché ribadisce che la prevenzione si misura sulle funzioni concretamente esercitate: se un soggetto impartisce istruzioni operative, coordina lavorazioni, controlla l’esecuzione e interviene sui comportamenti, esso assume una posizione di garanzia, e con essa gli obblighi e le responsabilità connesse.
Sintesi operativa: due livelli, una sola logica di controllo
Nel modello aggiornato al 2025, dirigente e preposto non sono figure “accessorie”, ma componenti strutturali del governo del rischio. Il dirigente garantisce l’adeguatezza del sistema (organizzazione, risorse, procedure, coordinamento). Il preposto garantisce l’effettività sul campo (vigilanza, correzione, intervento immediato). La prevenzione funziona solo se questi due livelli sono coerenti, formati, legittimati da poteri reali e integrati in una catena di responsabilità che non ammette interruzioni tra la decisione organizzativa e l’esecuzione operativa.

