Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Deliberazione Co.re.com. Puglia n. 42/24

La L. 40/2007, all’art. 1, co. 3, prevede che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. L’Autorità ha più volte chiarito che detta disposizione si applica indifferentemente alle persone fisiche come alle persone giuridiche. L’Agcom ha infatti dettato, attraverso le proprie linee guida, un vademecum per la corretta applicazione delle disposizioni di settore, nel quale ha chiarito, tra l’altro, che i diversi operatori presenti sul mercato sono tenuti a non imporre vincoli o causare ritardi nella fase di recessione anche per quanto riguarda i contratti stipulati con aziende e clienti “business”. Il diritto di recesso con preavviso non superiore a 30 giorni (in qualsiasi momento e senza applicazione di penali, salvi i costi giustificati), previsto dalla cd. “Legge Bersani” nei contratti per adesione, deve essere rispettato dagli operatori anche con riguardo ai clienti business. In ossequio alle disposizioni di legge, andranno dunque stornati, o rimborsati in caso di avvenuto pagamento, tutti gli importi addebitati con riferimento al periodo successivo ai trenta giorni dalla richiesta di disdetta.


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