Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

Giurisprudenza

Deliberazione Co.re.com. Campania n. 11/24

Sulla base dell’istruttoria svolta, 1’istante non ha fornito la prova di aver stipulato il contratto di acquisto/noleggio degli apparecchi in ragione della garanzia di assistenza/manutenzione di 36 mesi, non risultando nella documentazione prodotta alcuna circostanza in tal senso. E quindi da respingere la doglianza di nullitร  totale dei contratti e certamente non puรฒ accogliersi la domanda di “restituzione totale di tutte le cifre versate” all’operatore che su tale accertamento espressamente si fonda. Poichรฉ il presente procedimento non รจ legato a severi formalismi in ordine alla formulazione della domanda, la richiesta dell’utente puรฒ certamente considerarsi come una richiesta di rimborso di quanto pagato indebitamente non esclusivamente a causa della nullitร  del contratto, ma in generale del comportamento scorretto tenuto dall’operatore. Ciรฒ posto, sussiste il diritto alla restituzione delle somme pagate per l’abbonamento mensile dei contratti di manutenzione/assistenza degli apparecchi.

Sulla base delle informazioni in fattura, non smentite dalle condizioni generali prodotte dall’operatore, l’utente aveva acquistato a rate due telefoni e aveva diritto all’assistenza a condizione ovviamente di essere in regola con il pagamento dell’abbonamento mensile e del verificarsi una fattispecie rientrante nella garanzia. Non รจ possibile perรฒ decidere se nella fattispecie dedotta vi era diritto all’attivazione della garanzia, perchรฉ ristante non ha prodotto le richieste di assistenza e ciรฒ impedisce di conoscere il loro contenuto e di accertare se gli interventi ivi invocati rientrassero nelle condizioni di garanzia, in disparte la verifica delle altre condizioni necessarie all’operati vita; quindi non ci sono elementi sufficienti per imporre all’operatore l’ obbligo di sostituzione e/o riparazione dei telefoni. Puรฒ perรฒ accertarsi che il rifiuto delle garanzie รจ illecito perchรฉ fondato su motivazioni non provate.

Infatti, nonostante le carenze documentali appena evidenziate, risultano provate le circostanze che ristante ha formulato le richieste di assistenza/manutenzione alle date indicate e che l’operatore le ha respinte adducendo come motivo la scadenza della garanzia e l’inesistenza della garanzia per l’altro in noleggio; tanto si afferma perchรฉ l’operatore non ha negato di aver ricevute le richieste o di aver risposto nel senso indicato dall’ utente. Svoltisi cosรฌ i fatti, รจ chiaro che l’operatore non poteva rifiutare le garanzie per i motivi da essa indicati perchรฉ le garanzie erano operative ed efficaci nei termini esposti in precedenza ed il suo comportamento si รจ risolto in un inadempimento contrattuale, ovviamente del solo contratto di manutenzione/assistenza con conseguente sua risoluzione ed obbligo di restituzione delle somme percepite per il canone di assistenza. Pertanto, la domanda di restituzione di somme puรฒ essere accolta solo parzialmente e nei termini anzidetti. a domanda di cessione a titolo gratuito degli apparecchi telefonici acquistati a rate/noleggiati deve essere respinta, perchรฉ non vi sono pattuizioni tra le parti che prevedano un simile trasferimento, se non ad integrale pagamento delle rate. Ne una tale conclusione puรฒ derivare dalla eventuale nullitร  dei contratti di acquisto/noleggio che comunque, come detto, innanzi non รจ provata; anzi l’accertamento della loro nullitร  comporterebbe l’obbligo di restituzione degli apparecchi.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarร  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.