COOKIE: dal Garante privacy nuove Linee guida a tutela degli utenti
No a scrolling e a cookie wall se non in casi particolari, limiti alla reiterazione della richiesta di consenso
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvatoย nuove Linee guida sui cookie, con lโobiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo allโuso dei loro dati personali quando navigano on line. Il provvedimento รจ stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno.
Lโaggiornamento delle precedenti Linee guida del 2014 si รจ reso necessario alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy, ma ha le sue motivazioni anche in una serie di altri fattori: lโesperienza maturata in questi anni (in base ai numerosi reclami, segnalazioni e richieste di pareri pervenute agli Uffici) sulla non corretta attuazione delle modalitร per rendere lโinformativa agli utenti e per lโacquisizione del consenso allโuso dei loro dati; il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi; la moltiplicazione delle identitร digitali degli utenti che favorisce lโincrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre piรน dettagliati.
Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrร innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato allโinterno del dispositivo dellโutente, nรฉ venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).
Ecco, in sintesi, i principali contenuti nelle nuove Linee guida sui cookie.
Informativa
Nel rispetto del Regolamento Ue, lโinformativa agli utenti dovrร indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. E potrร essere resa anche su piรน canali e con diverse modalitร (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).
Resta confermato lโobbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nellโinformativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare lโefficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.
Consenso
Per i cookie di profilazione rimane la necessitร del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrร anche essere offerta agli utenti la possibilitร di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.
Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo piรน articolato nel quale lโutente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontร di prestare un consenso al trattamento.
Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti allโespressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo รจ da ritenersi illegittimo, salva lโipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti lโaccesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso allโuso dei cookie o di altri tracciatori.
LโAutoritร sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza lโabbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dellโutente, dunque, dovrร essere debitamente registrata e non piรน sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia giร memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
Il Garante auspica che si arrivi presto ad una codifica universalmente accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione. In attesa di raggiungere questo obiettivo, il Garante richiama i publisher a rendere manifesti nellโinformativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno.
I titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.
Roma, 10 luglio 2021
