Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

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Ufficio Stampa

COOKIE: dal Garante privacy nuove Linee guida a tutela degli utenti

No a scrolling e a cookie wall se non in casi particolari, limiti alla reiterazione della richiesta di consenso

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvatoย nuove Linee guida sui cookie, con lโ€™obiettivo di rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo allโ€™uso dei loro dati personali quando navigano on line. Il provvedimento รจ stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno.

Lโ€™aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2014 si รจ reso necessario alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy, ma ha le sue motivazioni anche in una serie di altri fattori: lโ€™esperienza maturata in questi anni (in base ai numerosi reclami, segnalazioni e richieste di pareri pervenute agli Uffici) sulla non corretta attuazione delle modalitร  per rendere lโ€™informativa agli utenti e per lโ€™acquisizione del consenso allโ€™uso dei loro dati; il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi; la moltiplicazione delle identitร  digitali degli utenti che favorisce lโ€™incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre piรน dettagliati.

Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrร  innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato allโ€™interno del dispositivo dellโ€™utente, nรฉ venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).

Ecco, in sintesi, i principali contenuti nelle nuove Linee guida sui cookie.

Informativa

Nel rispetto del Regolamento Ue, lโ€™informativa agli utenti dovrร  indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. E potrร  essere resa anche su piรน canali e con diverse modalitร  (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali).

Resta confermato lโ€™obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nellโ€™informativa generale. Il Garante raccomanda poi che i cookie analytics, usati per valutare lโ€™efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.

Consenso

Per i cookie di profilazione rimane la necessitร  del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrร  anche essere offerta agli utenti la possibilitร  di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.

Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo piรน articolato nel quale lโ€™utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontร  di prestare un consenso al trattamento.

Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti allโ€™espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo รจ da ritenersi illegittimo, salva lโ€™ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti lโ€™accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso allโ€™uso dei cookie o di altri tracciatori.

Lโ€™Autoritร  sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza lโ€™abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dellโ€™utente, dunque, dovrร  essere debitamente registrata e non piรน sollecitata, a meno che non mutino significativamente le condizioni del trattamento; sia impossibile sapere se un cookie sia giร  memorizzato nel dispositivo; siano trascorsi almeno 6 mesi. Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.

Il Garante auspica che si arrivi presto ad una codifica universalmente accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione. In attesa di raggiungere questo obiettivo, il Garante richiama i publisher a rendere manifesti nellโ€™informativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno.

I titolari dei siti avranno 6 mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.

Roma, 10 luglio 2021

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