Studio di Consulenza Tecnica Bernardini

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08

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Condotta “abnorme” e responsabilità del garante negli infortuni sul lavoro: perché l’esclusione dell’abnormità non implica automaticamente la condanna (Cass. pen., n. 1909/2026)

1. La questione: l’errore del lavoratore tra causalità e colpa del garante

La sentenza n. 1909/2026 della Cassazione penale interviene su un tema classico e spesso frainteso nella pratica: la condotta del lavoratore infortunato può interrompere il nesso causale e “liberare” il garante (datore di lavoro, dirigente, preposto) solo quando assume i tratti dell’abnormità. Ma, specularmente, l’esclusione dell’abnormità non comporta che la responsabilità del garante scatti in modo automatico. La Corte richiama un’impostazione metodologica rigorosa: prima si delimita l’area di rischio governata dall’organizzazione prevenzionistica e si verifica se la condotta della persona offesa abbia attivato un rischio eccentrico; poi, esclusa l’interruzione causale, occorre comunque accertare la colpa in concreto del soggetto garante, con attenzione alla sua effettiva posizione, ai poteri, ai doveri esigibili e al contesto operativo.

2. La dinamica dell’evento: il blocco del nastro e il “punto di presa” non protetto

L’infortunio si colloca in uno scenario produttivo ordinario e, proprio per questo, giuridicamente sensibile: un nastro trasportatore si blocca per accumulo di materiale (foglie di cipolla), una lavoratrice – formalmente carrellista – interviene per rimuovere l’ostruzione e utilizza un legnetto. Il nodo tecnico è decisivo: manca il carter che dovrebbe impedire il contatto con il punto di presa tra nastro e rullo. L’impianto riparte e trascina le mani nella zona di contatto, provocando un grave schiacciamento.

La ricostruzione fattuale evidenzia anche profili di accessibilità: il rullo “scoperto” era raggiungibile solo piegandosi e passando attraverso uno spazio ristretto tra macchinario e muro, quindi in una posizione non frontale e non agevole, che può incidere sia sulla prevedibilità dei comportamenti sia sulla possibilità di controllo immediato da parte di figure di vigilanza. Si aggiunge un elemento ulteriore: l’assenza del carter era temporanea, collegata a interventi manutentivi programmati proprio in quei giorni. Questo dato, in termini prevenzionistici, non attenua di per sé il rischio; anzi, lo rende tipicamente “governabile” mediante procedure di lockout/tagout, segregazioni, divieti di accesso e presidi organizzativi, perché la rimozione di protezioni durante manutenzione è uno dei momenti più critici dell’intero ciclo di sicurezza.

3. Il quadro accusatorio: la posizione del preposto e l’obbligo di segnalazione e intervento

All’imputato viene contestato il reato di lesioni colpose gravi, con attribuzione di una posizione di garanzia qualificata (preposto alla sicurezza, nell’impostazione accusatoria). Il cuore dell’addebito viene radicato soprattutto nell’articolazione dei doveri prevenzionistici tipici del preposto: vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali e segnalare tempestivamente le carenze dei mezzi e delle condizioni di sicurezza, attivandosi perché le criticità siano rimosse prima che la lavorazione riprenda.

In questa chiave, l’omessa segnalazione della mancanza del carter e la mancata attivazione per la ricollocazione assumono rilievo perché la protezione sottratta (il carter) è funzionalmente destinata a neutralizzare proprio il rischio poi concretizzatosi, ossia il trascinamento nel punto di presa. È il classico caso in cui la misura cautelare “copre” esattamente l’evento, e quindi l’imprudenza del lavoratore tende, almeno in astratto, a restare dentro l’area di rischio che l’organizzazione deve prevenire.

4. La difesa e la decisione assolutoria di primo grado: l’abnormità come interruzione del nesso causale

Il Tribunale di Bologna aveva assolto l’imputato ritenendo abnorme il comportamento della lavoratrice. La ricostruzione valorizzava diversi elementi: la distinzione delle mansioni (carrellisti, addetti alla cernita, manutentori), l’esistenza di una filiera interna per gli interventi su guasti e blocchi, la circostanza che l’imputato non rivestisse, in concreto, i ruoli apicali ipotizzati dall’accusa, e, soprattutto, il profilo della lavoratrice che – secondo l’organigramma richiamato – avrebbe avuto una posizione di preposto nell’area movimentazione e una formazione tale da renderla consapevole dei rischi.

Su questa base, l’iniziativa di intervenire sul nastro veniva letta come condotta eccentrica, tale da interrompere la relazione causale tra eventuali omissioni dell’imputato e l’evento. In estrema sintesi, la motivazione assolutoria assumeva che, anche se esisteva una carenza (carenza temporanea del carter), la scelta della lavoratrice di infilarsi in una zona difficilmente accessibile per rimuovere manualmente l’ostruzione costituisse un comportamento “fuori schema”, non governabile dal sistema di prevenzione.

5. Il principio della Cassazione: abnormità non è imprudenza, ma rischio “eccentrico” rispetto all’area governata

La Suprema Corte richiama l’orientamento consolidato: la condotta del lavoratore interrompe il nesso causale solo se è abnorme nel senso tecnico del termine, e cioè se innesca un rischio eccentrico, esorbitante, radicalmente estraneo all’area di rischio che la regola cautelare e l’organizzazione prevenzionistica mirano a presidiare. Non basta che il comportamento sia imprudente, negligente o perfino gravemente imprudente; occorre che esso introduca un rischio nuovo e non riconducibile alle modalità prevedibili della lavorazione.

Applicando questo criterio, la Corte osserva che l’intervento della carrellista avviene durante un blocco del ciclo produttivo e si inserisce in un contesto operativo tipico: quando una linea si ferma, l’intervento “artigianale” dell’operatore per sbloccare e ripristinare il flusso non è un evento fantascientifico, ma un comportamento che il sistema di prevenzione deve prevedere e governare, soprattutto se l’accesso agli organi in movimento risulta possibile (anche se scomodo) e se la protezione è stata rimossa per manutenzione.

In altri termini, il rischio non è “eccentrico”: è precisamente quello che i carter e le procedure di gestione della manutenzione servono a neutralizzare.

6. Il punto più fine della decisione: esclusa l’abnormità, non scatta una responsabilità automatica del garante

Ed è qui che la sentenza diventa davvero istruttiva: la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’abnormità non equivale alla prova della colpa del garante. Eliminato l’argomento “interruzione del nesso causale”, resta un percorso logico da compiere che riguarda la colpa in concreto.

Questo passaggio è fondamentale perché impedisce due scorciatoie opposte e ugualmente errate. La prima scorciatoia è: “il lavoratore è stato imprudente, quindi il garante è assolto”. La seconda scorciatoia è: “il lavoratore non è abnorme, quindi il garante è condannato”. La Cassazione impone invece la distinzione tra profilo oggettivo e profilo soggettivo della responsabilità colposa: occorre verificare quale regola cautelare fosse concretamente violata, se la violazione sia causalmente rilevante, e soprattutto se la condotta doverosa fosse esigibile dall’imputato in base al suo ruolo effettivo, ai poteri di intervento, alla conoscibilità della situazione e al contesto manutentivo.

7. Il tema decisivo nel rinvio: ruolo reale dell’imputato, catena manutentiva e controllabilità della carenza

L’annullamento con rinvio segnala esattamente ciò che mancava nella motivazione assolutoria: una ricostruzione pienamente coerente dell’assetto organizzativo e dei poteri/doveri dell’imputato, nonché del modo in cui la rimozione temporanea del carter fosse gestita e comunicata. Il giudice del rinvio è chiamato a chiarire, con accertamento completo, almeno tre snodi.

Il primo riguarda la qualifica effettiva dell’imputato: se e in che misura fosse preposto, con quali poteri di vigilanza e di intervento, e su quale area specifica. Il secondo riguarda la gestione della manutenzione e della rimessa in servizio dell’impianto: perché il carter era rimosso, quali procedure erano previste per impedire l’avvio con protezione mancante, chi doveva autorizzare la ripartenza e chi doveva verificare la ricollocazione. Il terzo riguarda la prevedibilità e controllabilità del comportamento della lavoratrice: se l’organizzazione tollerasse o potesse tollerare interventi di sblocco “di fatto”, se vi fossero prassi note o segnali di rischio, e se l’accessibilità del punto pericoloso imponesse misure ulteriori di segregazione o di divieto.

Solo dopo questa ricostruzione può essere formulato un giudizio di colpa rigoroso, non per presunzione, ma per effettiva violazione di doveri esigibili.

8. La lezione sistemica: la causalità non assorbe la colpa, e la colpa non può essere presunta

La sentenza n. 1909/2026 ribadisce un equilibrio che nel diritto penale del lavoro è essenziale. La responsabilità dei garanti non è una responsabilità “di posizione” in senso automatico: richiede sempre un accertamento serio della regola cautelare violata, della sua funzione preventiva rispetto all’evento e della concreta possibilità di attuazione e controllo da parte del soggetto imputato. Al tempo stesso, il comportamento imprudente del lavoratore non è un salvacondotto per l’organizzazione, perché la prevenzione serve proprio a neutralizzare gli errori prevedibili, specie nelle fasi critiche come gli sblocchi e la manutenzione, dove l’assenza di protezioni rende l’evento rapido e devastante.

In definitiva, la Cassazione “toglie” al giudice di merito l’alibi dell’abnormità impropriamente intesa, ma gli ricorda che la condanna non può essere il riflesso automatico di tale correzione: occorre ricostruire, con precisione chirurgica, chi doveva fare cosa, quando, e con quali strumenti reali di controllo. Questa è la differenza, tutta penalistica, tra un sistema che punisce per intuizione e un sistema che accerta per regole.

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